Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto dal sig.ra NZ MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 77/24 del 10.05.2024, emessa all’esito del giudizio R.G. n. 153/22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
La sig.ra NZ MI agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
Come documentato in atti la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, ed è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.
All’udienza camerale del 25 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha medio tempore provveduto ad ottemperare alla sentenza in questione, riconoscendo all’interessata quanto dovuto, chiedendo quindi al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, ed insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza. Udita la difesa erariale convergere sul punto della cessazione della materia del contendere, anche se con il favore delle spese, la causa è stata infine introitata per la decisione.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis , C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del fatto che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto soltanto dopo la presentazione dell’odierna impugnativa, seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | Orazio TI |
IL SEGRETARIO