Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 maggio 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 12477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12477 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Guardia di Finanza – Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Del giudizio di non idoneità, emesso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, in data 18 novembre 2020, con la seguente motivazione: “ indice di massa corporea minore di 20 (-OMISSIS- Kg/m) di cui al titolo I lettera b) n. 2 dell'allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”;
- di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi dell'odierno ricorrente;
- della Determina n. 0003047/2021 emessa dalla Guardia di Finanza – Centro Reclutamento in data 12.01.2021;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27/4/2021:
- della graduatoria finale di merito del Contingente Ordinario, approvata con la Determinazione n. 23638 datata 28.01.2021 e pubblicata in data 29.01.2021, relativa al Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2020/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Generale e di -OMISSIS-;
Vista la nota del 10 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti costituite;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, emesso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, in data 18 novembre 2020, con la seguente motivazione: “ indice di massa corporea minore di 20 (-OMISSIS- Kg/m) di cui al titolo I lettera b) n. 2 dell'allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.
2. In data 2 febbraio 2021 si è costituita in giudizio con atto formale la Guardia di Finanza – Comando Generale, successivamente depositando scritto difensivo e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto per motivi aggiunti depositato in data 27 aprile 2021 parte ricorrente ha impugnato, altresì, la graduatoria finale di merito del Contingente Ordinario, nelle more approvata relativamente al Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2020/2021.
4. Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 (confermata dal Consiglio di Stato) la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare.
5. In data 27 maggio 2021 si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, individuato quale soggetto controinteressato nell’atto per motivi aggiunti.
6. Con nota depositata in data 10 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e ha formulato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
7. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
8. Rileva il Collegio che la rinuncia de qua appare irrituale, in quanto, non essendo stata notificata alle controparti, non integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 c.p.a.
8.1 Dal contenuto della dichiarazione versata in atti dalla parte ricorrente può comunque essere inferito il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84, comma 4, c.p.a.
9. Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
10. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei soggetti terzi nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.