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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2163/2021 posta in deliberazione il giorno 29/01/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MARIANI SABRINA;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. ROSSI DOMENICO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 13196/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello la sentenza in oggetto. Si è costituita in giudizio Parte_1
instando per il rigetto dell'appello CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
1 Giova in primo luogo riportare per esteso la sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della sentenza del TAR LAZIO n. 5569 del 05- 4/09-05 del 2017 notificata il 30.05.2017 (che sulla domanda svolta dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito), la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale ordinario, chiedendo che fosse accertata CP_1 l'illegittimità delle determinazioni dirigenziali nn. 33,36, 37,38 e 39 emesse in data 30.01.2004 dal comune di aventi ad oggetto “Rimozione impianto pubblicitario” con le quali la CP_1 società attrice era diffidata alla rimozione degli impianti indicati nei citati provvedimenti. Chiedeva altresì che l'ente comunale fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dall'illegittima rimozione, quantificato in euro 52.000,00.
A tal fine esponeva: - che la rimozione era stata posta in essere su impianti regolarmente inseriti nella procedura di riordino;
- che la proposizione della domanda di riordino sospendeva provvisoriamente l'applicazione delle sanzioni accessorie quali la rimozione fino al rilascio del titolo autorizzativo;
- che non poteva trovare applicazione l'art. 23 , comma 13 ter cds, in quanto i cartelli rimossi erano inseriti nella procedura di riordino ed erano installati in centri abitati;
- che non poteva trovare applicazione il dlvo 490/2009, disciplinante la materia dei beni culturali e ambientali, e l'art. 14 DCC 339/98 che prevedeva la rimozione d'ufficio quando l'occupazione riguardava aree del demanio comunale, in quanto i cartelli erano regolari ed ordinati;
- che i verbali di accertamento elevati dalla polizia municipale di nel gennaio CP_1
2003 ex art. 23 comma 13 ter cds erano stati opposti dinanzi al Prefetto ed erano stati archiviati in accoglimento delle doglianze della società attrice;
- -che non era stata comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/90. Si costituiva il deducendo: -che nei verbali di accertamento, sottesi alle CP_2 determinazioni ingiuntive opposte (regolarmente notificati alla società pubblicitaria), era stata rilevata la collocazione abusiva degli impianti in area vincolata (“Parco di Veio”); che il comma 13 ter, dell'articolo 23, cds, prevedeva la rimozione degli impianti collocati su aree soggette a vincoli senza la prevista autorizzazione;
- che nella totalità dei casi in oggetto (tranne uno), si trattava , come esplicitamente affermato nei provvedimenti impugnati, di
"mere" istanze presentate dalla società e non ancora soddisfatte dall'Amministrazione, e non di impianti già collocati;
- che, con riferimento alla rimozione disposta con la d.d. impugnata n.
33, la società aveva impugnato il provvedimento di rigetto del riordino (riferito ad un modello
“R”) e la relativa istanza di sospensiva era stata rigettata giusta ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003 (confermata dal Consiglio di Stato in sede di gravame); - che la sospensione della sanzione della rimozione poteva essere applicata solo ed esclusivamente agli impianti in regola con quanto previsto nel riordino (circostanza non verificatasi nel caso in oggetto) Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
Nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc parte attrice precisava che i verbali di accertamento di violazione, sui quali si basavano i provvedimenti opposti, ingiungenti la rimozione dell'impianto erano stati opposti in via amministrativa, senza che fosse stata data conferma del provvedimento di rimozione, mentre le sanzioni pecuniarie ingiunte, oggetto di conferma con ordinanza del Prefetto, erano state poi annullate dal Giudice di Pace di con sentenze CP_1 passate in giudicato in accoglimento dei ricorso della società. La causa istruita mediante produzione documentale era trattenuta in decisione all'udienza, svolta a trattazione scritta, del 20.05.2020. Deve osservarsi che nell'odierno giudizio parte attrice chiede che venga accertata l'illegittimità di cinque determinazioni dirigenziali le nn. 33,36, 37,38 e 39 emesse in data 30.01.2004 dal comune di relative rispettivamente ai seguenti verbali di accertamento: n. 826233, CP_1
826444, 826443, 826440, 826219 tutti del 20.01.2003 (cfr. documenti da nn. 2 a 11 depositati da dinanzi al TAR). CP_1
2 Dalla lettura dei verbali sottesi alle determinazioni ingiuntive opposte si evince che era contestata alla società ricorrente la collocazione abusiva degli impianti in violazione dell'art. 23 c. 13 ter del cds. e dell'art. 165 comma 3 dlvo 490799. Invero si tratta di impianti delle dimensioni di m. 6 per 3 m. installati lungo la sede stradale, su suolo compreso nella perimetrazione dell'area definita Parco Di Veio con la legge regionale 29/97, senza autorizzazione regionale e autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il citato art. 23 al comma 13 ter del cds prevede che “Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis “. La legge regionale 29/97 detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile (art. 2). L'art. 165 comma 3 del dlvo 490/99 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) prevede che “nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Gli impianti, poiché allocati in zone tutelate dalla normativa ambientale e paesaggistica, non erano dunque conformi al CDS e quindi non potevano essere considerati autorizzati . Del resto al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata (e quindi la sussistenza di un valido titolo autorizzatorio al momento dell'accertamento), ad avviso del Tribunale, non rileva la circostanza relativa all'esistenza o meno di un'autorizzazione transitoria o di diritto, conseguita per effetto del mero inserimento dell'impianto nella procedura di riordino, ma ciò che rileva è che l'installazione del cartello, così come accertata dagli agenti accertatori, sia “autorizzata”. Ciò posto tuttavia parte attrice ha comunque documentato (cfr. doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 cpc) di avere impugnato i predetti verbali con ricorso al Prefetto, chiedendo l'annullamento totale dei verbali (quindi sia riguardo alla sanzione irrogata, sia riguardo alla sanzione accessoria inerente la rimozione dell'impianto entro 10 giorni dalla notifica del verbale stesso) . Sostiene che tali verbali siano divenuti inefficaci a norma dell'art. 204 cds comma 1 bis per mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge. La circostanza ha tuttavia ricevuto smentita dalla stessa produzione documentale di parte attrice che con l'allegato n. 9 alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc ha prodotto le sentenza pronunciate, in senso favorevole alla società attrice, nei procedimenti attivati da quest'ultima proprio avverso le ordinanze prefettizie che avevano rigettato i predetti ricorsi.
Le sentenze in oggetto (la n. 21315/04 e la n. 37509/2004) hanno annullato le ordinanze prefettizie di rigetto (accogliendo il motivo di opposizione inerente alla mancata audizione della ricorrente che aveva chiesto di essere ascoltata) e quindi i verbali di accertamento ad esse sottesi. Ne consegue che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla
3 fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in ordine alla regolarità CP_2 amministrativa e alla posizione degli impianti.
Quanto alla domanda risarcitoria, parte attrice chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima rimozione degli impianti, quantificando un danno di euro
52.000,00. In particolare allega, nella comparsa conclusionale, che i cinque impianti sarebbero stati rimossi nel marzo 2003 e reinstallati nella medesima posizione dopo il rilascio del tabulato della nuova banca dati in data 18.11.2009, nel dicembre 2009. Chiede quindi il risarcimento corrispondente al danno economico provocato per il mancato noleggio degli impianti medesimi per un periodo di circa sei anni.
Tuttavia dalla documentazione prodotta, allegata in telematico alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, non è dato evincere né la data di rimozione dei singoli impianti, né la loro reinstallazione nella medesima posizione dalla quale erano stati rimossi (in violazione del codice della strada, in zona oggetto di tutela ambientale, tenuto conto peraltro che dai verbali di accertamento in atti si evince che alcuni impianti risultavano allocati a ridosso di semaforo e sull'isola spartitraffico). Si tratta di circostanze dirimenti, al fine di ascrivere l'ingente danno economico lamentato alla illegittima rimozione, di cui non è stata fornita la prova (né stato chiesto di fornirla con le istanze istruttorie depositate). Invero l'illegittimità della rimozione risulta accertata dalle richiamate sentenze del giudice di pace per essere stato il ricorso al Prefetto (avverso i singoli verbali nella loro totalità) accolto per motivi procedurali. Non risulta da tali sentenze che la società avesse titolo all'installazione nell'area definita Parco Di Veio. Invero le schede ed istanze di riordino in atti (doc. 2 delle memorie istruttorie) non sembrano riferirsi ad impianti nella stessa posizione di quelli rimossi, mentre dalla documentazione allegata da si evince che non tutte le istanze di riordino sono state accolte (cfr. CP_1 ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003, confermata dal consiglio di Stato in sede di gravame, che ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di riordino, doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Né è possibile quantificare il danno emergente derivante dalla rimozione dei cinque impianti in oggetto, in mancanza prova documentale in ordine al relativo contratto di noleggio stipulato con l'agenzia di pubblicità e alla sua durata. Per le medesime ragioni non è quantificabile il danno non patrimoniale preteso, tenuto conto peraltro che il danno all'immagine della società, asseritamente provocato dalla rimozione dei cinque impianti, non può essere ragionevolmente imputato alla p.a., a fronte del disposto di cui all'art. 23, comma 13 quater cds che imponeva la rimozione senza indugio nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
La domanda di risarcimento del danno deve essere quindi rigettata. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- annulla le determinazioni dirigenziali opposte;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del giudizio. Si riporta di seguito la parte impugnatoria dell'atto di appello.
1) Difetto di motivazione – Erroneità- difetto dei presupposti – Erroneo e/o omesso esame degli atti di causa
4 La in ottemperanza all'art. 342 n. 2 c.p.c., specifica che, con il presente Parte_1 atto, intende appellare la parte del provvedimento che riporta: “Ciòposto tuttavia parte attrice ha comunque documentato (cfr. doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.) di avere impugnato i predetti verbali con ricorso al Prefetto, chiedendo l'annullamento totale dei verbali (quindi sia riguardo alla sanzione irrogata, sia riguardo alla sanzione accessoria inerente la rimozione dell'impianto entro 10 giorni dalla notifica del verbale stesso).Sostiene che tali verbali siano divenuti inefficaci a norma dell'art. 204 cds comma 1 bis per mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge. La circostanza ha tuttavia ricevuto smentita dalla stessa produzione documentale di parte attrice che con l'allegato n. 9 alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cc ha prodotto le sentenza pronunciate, in senso favorevole alla società attrice, nei procedimenti attivati da quest'ultima proprio avverso le ordinanze prefettizie che avevano rigettato i predetti ricorsi”; a tal riguardo si chiede al Giudice di Appello di volere modificare la ricostruzionein fatto eseguita dal Tribunale che ha omesso di considerare che, come si evince dagli atti del giudizio, la sanzione accessoria della rimozione,contenuta nei verbali di accertamento di violazione, opposta avanti al Prefetto(unitamente alla sanzione pecuniaria), non è stata, come erroneamente afferma il
Tribunale, mai confermata.
Altro è il provvedimento di conferma emesso dal Prefetto (allegato al doc. 9 delle note 183 c.p.c.) relativo alla sola sanzione pecuniaria(che nulla ingiunge infatti circa la rimozione delle posizioni) che, comunque, è stata annullata dal Giudice di Pace.
La sanzione accessoria della rimozione, ove opposta come nel caso di specie, ai sensi dell'art
211 C.d.S., deve essere espressamente confermata dal Prefetto con specifica ordinanza, circostanza che non si è mai verificata a riprova della illegittimità dell'azione comunale e dei provvedimenti impugnati.
2)Illegittimità –Erroneità della sentenza –ultrapetizione -contraddittorietà La parte appellante contesta la statuizione della sentenza di seguito riportata: “Del resto al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata (e quindi la sussistenza di un valido titolo autorizzatorio al momento dell'accertamento), ad avviso del Tribunale, non rileva la circostanza relativa all'esistenza o meno di un'autorizzazione transitoria o di diritto, conseguita per effetto del mero inserimento dell'impianto nella procedura di riordino, ma ciò che rileva è che l'installazione del cartello, così come accertata dagli agenti accertatori, sia “autorizzata”a tale riguardosi chiede al Giudice di Appello di volere riformare la statuizione evidenziando che occorre tenere conto che oggetto del contender efra le parti è la richiesta di risarcimento danni a seguito dell'avvenuto annullamento degli atti posti alla base dell'azione di rimozione comunale, ossia il lamentato e comprovato venire meno dei presupposti di cui all'art. 23 comma 13 quater e della relativa sanzione accessoria, oggetto del contendere che, come lo stesso Tribunale,afferma nella decisione in altro passo comporta: “che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti. “ CP_2
Infatti la questione circa la legittimità o meno delle installazioni, la sussistenza di vincoli o meno nell'area, è materia che esula dal presente giudizio ed è stata sottoposta al Prefetto, in sede di opposizione che, ha ritenuto di non confermare la sanzione accessoria comminata nei verbali di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o Pertanto si evidenzia come l'illegittimità dell'azione ammnistrativa sia già appalesata solo con l'intervenuto annullamento della sanzione della rimozione come documentalmente provata e accertata dal Tribunale. In giurisprudenza è infatti pacifico che l'ordine di rimozione impartito ai sensi dell'art23 comma 13 ha la natura di sanzione accessoria, infra multis,Consiglio di Stato sez. V,
5 27/03/2013:“ La rimozione degli impianti pubblicitari, prevista dall'art.23comma 13 quater del CodicedellaStrada, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dello stessoart.23, per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali abusivamente installati, con la conseguenza che la relativa controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario” e ciò in quanto non è sottopostaal vaglio del G.O. l'uso del potere amministrativo, ma la sussistenza dei presupposti di legge di cui al C.d.S.
Ecco che pertanto, nel caso in esame, i verbali adottati ai sensi dell'art.23, comma 13 quater C.d.S.con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari, deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al CodicedellaStrada, ma è una distinta sanzione di differente natura.
Pertanto, il provvedimento del che dispone la rimozione costituisce una sanzione CP_2 accessoria dall'art. 23, indipendente dalla sanzione pecuniaria prevista dall'art 23 comma 11, che seguono due binari differenti ed ecco che, nella fattispecie non essendovi stata conferma della sanzioneaccessoria, a fronte del ricorso ammnistrativo svolto dalla società contro il verbale di accertamento di violazione, l'azione di rimozione non poteva essere eseguita. Erra il Tribunale nel riportare che deve essere valutata la sussistenza o meno dell'autorizzazione dei cartelli,poiché quello che va esaminato e deciso è il rispetto da parte della P.A. delle procedure di legge per l'esecuzione delle rimozioni di ufficio, rimanendo confinato al vaglio del G.A. la regolarità ammnistrativa delle posizioni del privato.
3) Erroneità –Ulteriore Ultrapetizione La censura poi la sentenza ove riporta:” Né è possibile quantificare il Parte_1 danno emergente derivante dalla rimozione dei cinque impianti in oggetto, in mancanza prova documentale in ordine al relativo contratto di noleggio stipulato con l'agenzia di pubblicità e alla sua durata. Per le medesime ragioni non è quantificabile il danno non patrimoniale preteso, tenuto conto peraltro che il danno all'immagine della società, asseritamente provocato dalla rimozione dei cinque impianti, non può essere ragionevolmente imputato alla p.a., a fronte del disposto di cui all'art. 23, comma 13 quater cds che imponeva la rimozione senza indugio nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade,
o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione. “Si chiede al giudice di appello di volere riformare in fatto la decisione riportandosi a quantogià esposto al motivo 2 che si intende qui trascritto in merito alla carenza di potere del G.O. di sindacare in merito allalegittimità o meno delle posizioni dei cartelli, posto che domanda del presente giudizio è la valutazione se vi sia stato il rispetto o meno delle procedure di legge e degli atti da parte del nella propria azione e,come riporta il CP_2
Tribunale: “a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal CP_2 in ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti.”
[...]
Si evidenzia altresì che la sempre in allegato alle note 183 c.p.c., allegava Parte_1 documenti comprovant iche dopo l'atto di rimozione di ufficio disposto da gli CP_1 impianti stessi erano stati inseriti in Banca Dati solo nel 2009 (doc. 1 allegato note 183 c.p.c.) ed si allegava il pagamento dell'imposta del 2003 già pagata a fronte degli impianti rimossi (doc. 7)a prova del danno subito reinstallati solo dopo che il ne aveva riconosciuto la CP_2 legittimità inserendoli in Banca Dati a positiva definizione del procedimento di riordinocon rinnovo della concessione ex DGC 116/13 allegata agli atti alle note 183 c.p.c.doc. 4). Al contrario di quanto afferma la sentenza, l'appellant eaveva fornito ampia prova documentale e chiesto prova per testi indicando fra gli atti (allegato 13 note 183 c.p.)la lista impianti ove erano ricompresi anche quelli oggetto del contendere che erano oggetto di noleggio nei vari contratti allegati.
6 Si forniva poi prova del costo degli impianti e degli oneri versati a fronte degli stessi e si chiedeva il risarcimento del danno documentando il costo del noleggio per ciascun anno di mancata esposizione. Le prove per testi e CTU erano ritenuti non necessari dal Tribunale che, poi, contraddittoriamente, si lamenta della carenza istruttoria e sul punto si chiede riforma della decisione.
4)Ulteriore erroneità della sentenza –Contraddittorietàe Ultrapetizione
Si censura poi la sentenza nella parte ove motiva il rigetto della domanda di risarcimento danni come di seguito riportato: “i cinque impianti sarebbero stati rimossi nel marzo 2003 e reinstallati nella medesima posizione dopo il rilascio del tabulato della nuova banca dati in data
18.11.2009, nel dicembre 2009. Chiede quindi il risarcimento corrispondente al danno economico provocato per il mancato noleggio degli impianti medesimi per un periodo di circa sei anni. Tuttavia dalla documentazione prodotta, allegata in telematico alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., non è dato evincere né la data di rimozione dei singoli impianti, né la loro reinstallazione nella medesima posizione dalla quale erano stati rimossi (in violazione del codice della strada, in zona oggetto di tutela ambientale, tenuto conto peraltro che dai verbali di accertamento in atti si evince che alcuni impianti risultavano allocati a ridosso di semaforo e sull'isola spartitraffico). Si tratta di circostanze dirimenti, al fine di ascrivere l'ingente danno economico lamentato alla illegittima rimozione, di cui non è stata fornita la prova (né è stato chiesto di fornirla con le istanze istruttorie depositate). “ ed a tal riguardosi chiede al Giudice di appello di modificare la ricostruzione e le argomentazioni svolte dal Tribunale circa la necessità di fornire prova in merito allo svolgimento temporale dell'azione comunale posta alla base della domanda di risarcimento danni che porta poi al rigetto della richiesta. Detta statuizione non tiene minimamente conto che la descrizione e narrazione dei fatti sottesi e, quindi, la censura alle modalità di svolgimento dell'azione comunale sia provvedimentale che di fatto, non è stata minimamente contestata o confutata da ritualmente costituita in giudizio che CP_1 nulla ha eccepito circa lo svolgimento dei fatti riportanti dalla società appellante sia avanti al
TAR del Lazio che in Tribunale né in sede istruttoria né in conclusionale né circa la quantificazione del danno indicata, nemmeno fatta oggetto di memoria di replica. E' pacifico fra le parti che ha eseguito d'ufficio la rimozione degli impianti CP_1 oggetto del giudizio dal marzo del 2003 e che gli stessi, dopo esame e istruttoria, siano stati inseriti in nuova banca dati ai sensi della D.G.C.116/13 a conferma della positiva conclusione di convalida dei titoli e delle posizioni e ricollocati nel 2009, come riporta nel ricorso al TAR fra i motivi di doglianza, l'avvenuta rimozione delle posizioni (pagina 15 del ricorso allegato allacitazione) prima della notifica dei provvedimenti ed ancora evidenziata nella richiesta di reintegrazione in forma specifica avanzata avanti al TAR del Lazio.
Erra quindi il Tribunale e travalica i propri poteri, in assenza di contestazione, nel ritenere non provati elementi di fatto oltretutto inerenti all'azione compiuta dallo stesso convenuto costituito in giudizio,sui quali non vi era contestazione fra le parti. A tale riguardo si richiama il disposto dell'art 115 c.p.c. ed a quanto ribadito dalla Suprema Cortedi Cassazione S.U.con la decisione 761/02,come anche richiamata nelle recentissime decisioni,fra le quali,la sentenza n° 5429/20: “il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c.introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.
7 Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), giusta il quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta
(o,comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta) deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione. Più in particolare, l'art. 167
c.p.c.,imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.” Ecco che, quindi,la statuizione del Tribunale circa la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda è errata allaluce del comportamento processuale delle parti e senza valutare l'ammissione dei fatti attributi ciascuna nei confronti dell'altra,fra le parti;
ciò comportava l'esonero per il Giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, oltretutto in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione.
Ecco che, quindi, si rende necessaria la riforma della sentenza sul punto non potendo il
Tribunale mettere in discussione elementi e fatti ammessi fra le parti del giudizio.
5) Erroneità -Ultrapetizione-Difetto di Giurisdizione Per quanto sopra detto si censurala sentenza nella parteove riporta: “Invero l'illegittimità della rimozione risulta accertata dalle richiamate sentenze del Giudice di Pace per essere stato il ricorso al Prefetto(avverso i singoli verbali nella loro totalità) accolto per motivi procedurali. Non risulta da tali sentenze che la società avesse titolo all'installazione nell'area definita Parco Di Veio.
Invero le schede ed istanze di riordino in atti (doc. 2 delle memorie istruttorie) non sembrano riferirsi ad impianti nella stessa posizione di quelli rimossi, mentre dalla documentazione allegata da si evince che non tutte le istanze di riordino sono state accolte (cfr. CP_1 ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003, confermata dal Consiglio di Stato in sede di gravame, che ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di riordino, (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta)” si chiede al Giudice di appello di modificare la ricostruzione in fatto accertando che oggetto del vaglio del Giudice non è la legittimità o meno dell'installazione ma la regolarità dello svolgimento delle fasi dell'azione comunale consistente nella rimozione(in esecuzione della sanzione accessoria contenuta nel verbale di accertamento di violazione,) e del relativo ordine di rimozione basato sul verbale di accertamento di violazione ossia il rispetto della schema normativo previsto dal Codice della Strada e ciò alla luce dell'intervenuto annullamento dei verbali e delle sanzioni in esse comminate sia accessoria che pecuniaria fatto dal quale:” Ne consegue che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in CP_2 ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti.” Come riporta la stessa sentenza censurata con il presente giudizio.
Il Tribunale doveva limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per l'azione di rimozione come eseguita e basata su atti poi annullati e non la legittimità o meno dell'installazione dei cartelli e della loro ricollocazione, materia che esula dal presente giudizio e dalla giuridizione del G.O., affidata al Prefetto che ha valutato di non confermare la rimozione.
Pertanto è illegittimo ed errato il riferimento alla regolarità o meno della posizione dei cartelli e alla opportunità delle nuove installazioni e posizioni che saranno ggetto di vaglio circa la
8 corretta o meno applicazione della potestà amministrativa, ma che non possono fondare la decisione di rigetto della domanda dell'appellante. 6) Erroneità-Omessa valutazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n°20929/11 resa fra le parti
Si censura la sentenza poiché non tiene in alcun conto del giudicato formatosi frale parti ed eccepito da parte della società, con la sentenza n° 20929/11 (allegata agli atti al documento6 dellenote 183 c.p.c.) resa fra le parti in identica fattispecie che afferma espressamente che l'annullamento del verbale di accertamento di violazione elevato ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater C.d.s. che aveva disposto la rimozione e, quindi, il venire meno della sanzione accessoria implica ex se “annullamento verbale nella sanzione accessoria e già era lesa l'attività imprenditoriale risarcibileex art. 2043 c.c. “e ciò, al contrario di quanto disposto dalla sentenza gravata della quale si chiede la riforma. La sentenza del Tribunale di Roma n° 20929/11 recita:“Giova premettere che la rimozione dell'impianto pubblicitario per cui è causa è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1
107 del 22.3.2005, emessa dal ai sensi dell'art. 23 Cds, comma 13-quater, CP_2 nella formulazione introdotta dalla L. n. 472/1999 (all. 2 comparsa di risposta). Detta determinazione, ……. deve ritenersi illegittima, risultando documentalmente provato che il verbale di accertamento di violazione cui essa fa riferimento e che ne è alla base (verbale di Polizia municipale n. 215198 del 23.9.2004) è stato tempestivamente impugnato con ricorso al
Prefetto ed è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 204 Cds, comma I -bis, per la mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge (all. 3 note ex art. 184 c.p.c. cit.)……… L'accertata illegittimità della rimozione ha determinato la lesione del diritto soggettivo della società attrice allo svolgimento della sua attività imprenditoriale, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.” Pertanto si evidenzia il giudicato esterno formatosi sul puntocirca l'illegittimità della rimozione a fronte di verbali di accertamento diviolazione ai sensi dell'art 23 C.d.S. opposti ed annullati. È quindi evidente che il Tribunale doveva esimersi dal fare di valutazioni di merito circa la legittimità o meno delle posizioni ed attenersi, come anche disposto dalla sentenza qui richiamata, alla verifica procedurale degli atti ed a disporre, in caso di annullamento degli atti della procedura a risarcire il danno provato dall'azione ammnistrativa di rimozione di ufficio. Il danno ingiunto che va risarcito è quello regolato dall'art77 della costituzione in osservanza della regola di buon andamento dell'amministrazione e della trasparenza della sua attività
(articolo 77 Costituzionale e L.241/90) ed ogni cittadino è sanzionabile in relazione ad infrazioni specificatamente elencate e motivate, con concessione di adeguato spazio per effettiva difesa.
Quello che si censurava con la domanda proposta era l'avere agito da parte dell'Amministrazione in virtù di atti inefficaci e illegittimi ed, in conclusione, tutte l'attività repressiva risulta essere stata colposamente posta in essere da ed illegittima CP_1 poiché riferita ad impianti di cui è certa la specifica regolarità ed in assenza di una necessaria, adeguata istruttoria.
Da ciò sono derivati alla una serie di pregiudizi che potevano essere Parte_1 evitati se si fosse posta in essere una istruttoria corretta e rispettosa degli atti come era dovere della P.A. È questo un danno ingiusto che deve essere risarcito e consiste sia nella perdita economica per mancato sfruttamento dei propri impianti dal marzo 2003fino al 2009 a fronte di una resistenza da parte delle Autorità comunali a consentire le installazioni nonché dalla perdita di credito e di immagine della società sul mercato visto che la ricorrente è stata tacciata quale ditta abusiva della peggiore risma. L'ingiustizia del danno, derivante dalla mancata fruizione dei cartelli per anni fino al rilascio della banca dati con i relativi codici identificativi per l'installazione; dall'asporto del materiale degli impianti dal costo della loro reinstallazione con conseguente lesione del diritto della
9 società pubblicitaria alla commercializzazione dei propri cartelli ed a vedere riconosciuto il proprio diritto è in re ipsa.
L'imputabilità a responsabilità per colpa (latu sensu comprensiva anche del dolo) dell'Amministrazione, che consegue alla violazione delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, che ha connotato le illegittimità ed è consistita nella persecuzione degli impianti della società con totale omissione di un reale esame della posizione amministrativa della società. Per quanto riguarda l'individuazione e l'analisi dei danni dovuti per i fatti di cui
è giudizio si chiede, ove necessario, CTU tecnico contabile per detta quantificazione e accertamento sulla cui istanza istruttoria articolata si insistee non ammessa in primo grado.
Ci si riporta a quanto già esposto in sede di comparsa conclusionale di primo grado in merito alla quantificazioni del danno consistente nell'estrapolazione dei dati dalla documentazione allegata comprovante il costo medio di noleggio di un impianto ed una media di commercializzazione per ogni anno del 70% oltre costi di installazione perdita materiale che viene quantificato in circa Euro 9.000,00 oltre danni subiti per perdita di chance e danni morali, devono essere computati.” Osserva la Corte che l'esame della fondatezza dell'appello presuppone un compiuto ed analitico esame dei documenti prodotti in primo grado.
Al riguardo si rileva che quelli che avrebbero dovuto essere i singoli documenti sono stati così riversati in grado di appello in quanto la documentazione prodotta consta di :
-Fascicolo di primo grado ( documento 3 : unico file di 66 pagine)
-Memoria ex art 183 , VI co.n 2 I parte ( documento 3 a : unico file di 79 pagine)
- Memoria ex art 183, VI co. n 2 II parte ( documento 3 b : unico file di 105 pagine)
- Memoria ex art 183, VI co. n 2 III parte ( documento 3 c : unico file di 146 pagine)
Tale produzione documentazione è del tutto irrituale e pertanto è inutilizzabile.
A norma degli artt.87 e 74 disp. att. c.p.c., infatti, i documenti non possono essere prodotti alla rinfusa, ma ogni singolo documento deve essere indicato e descritto nell'indice dei documenti, sicchè sarebbe stata indispensabile una indicazione analitica dei singoli documenti prodotti per ciascuna parte richiesta . La norma che prescrive l'indicazione del singolo documento ha infatti una ratio ben precisa. La certezza della individuazione dei documenti prodotti, del contenuto degli stessi rispondono alla necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, nell'interesse del soggetto che li produce, della controparte per l'esercizio di difesa, del giudice per il doveroso compiuto esame degli stessi in rito ed in merito.
Tale disposizioni conservano piena validità anche nel processo telematico, nel quale non è consentita comunque la produzione disordinata dei documenti.
Espressione di tale onere di carattere generale è la sentenza della Corte di Cassazione
11617/2011 che ha precisato : “ La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo
10 di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.”.
Con l'ordinanza 23452/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato: “L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 16235/2022 ha ribadito: “Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione
l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 di che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002
Roma, 20.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2163/2021 posta in deliberazione il giorno 29/01/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. MARIANI SABRINA;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. ROSSI DOMENICO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 13196/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello la sentenza in oggetto. Si è costituita in giudizio Parte_1
instando per il rigetto dell'appello CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'127 ter c.p.c. con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è infondato.
1 Giova in primo luogo riportare per esteso la sentenza impugnata:
“Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della sentenza del TAR LAZIO n. 5569 del 05- 4/09-05 del 2017 notificata il 30.05.2017 (che sulla domanda svolta dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito), la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale ordinario, chiedendo che fosse accertata CP_1 l'illegittimità delle determinazioni dirigenziali nn. 33,36, 37,38 e 39 emesse in data 30.01.2004 dal comune di aventi ad oggetto “Rimozione impianto pubblicitario” con le quali la CP_1 società attrice era diffidata alla rimozione degli impianti indicati nei citati provvedimenti. Chiedeva altresì che l'ente comunale fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dall'illegittima rimozione, quantificato in euro 52.000,00.
A tal fine esponeva: - che la rimozione era stata posta in essere su impianti regolarmente inseriti nella procedura di riordino;
- che la proposizione della domanda di riordino sospendeva provvisoriamente l'applicazione delle sanzioni accessorie quali la rimozione fino al rilascio del titolo autorizzativo;
- che non poteva trovare applicazione l'art. 23 , comma 13 ter cds, in quanto i cartelli rimossi erano inseriti nella procedura di riordino ed erano installati in centri abitati;
- che non poteva trovare applicazione il dlvo 490/2009, disciplinante la materia dei beni culturali e ambientali, e l'art. 14 DCC 339/98 che prevedeva la rimozione d'ufficio quando l'occupazione riguardava aree del demanio comunale, in quanto i cartelli erano regolari ed ordinati;
- che i verbali di accertamento elevati dalla polizia municipale di nel gennaio CP_1
2003 ex art. 23 comma 13 ter cds erano stati opposti dinanzi al Prefetto ed erano stati archiviati in accoglimento delle doglianze della società attrice;
- -che non era stata comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/90. Si costituiva il deducendo: -che nei verbali di accertamento, sottesi alle CP_2 determinazioni ingiuntive opposte (regolarmente notificati alla società pubblicitaria), era stata rilevata la collocazione abusiva degli impianti in area vincolata (“Parco di Veio”); che il comma 13 ter, dell'articolo 23, cds, prevedeva la rimozione degli impianti collocati su aree soggette a vincoli senza la prevista autorizzazione;
- che nella totalità dei casi in oggetto (tranne uno), si trattava , come esplicitamente affermato nei provvedimenti impugnati, di
"mere" istanze presentate dalla società e non ancora soddisfatte dall'Amministrazione, e non di impianti già collocati;
- che, con riferimento alla rimozione disposta con la d.d. impugnata n.
33, la società aveva impugnato il provvedimento di rigetto del riordino (riferito ad un modello
“R”) e la relativa istanza di sospensiva era stata rigettata giusta ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003 (confermata dal Consiglio di Stato in sede di gravame); - che la sospensione della sanzione della rimozione poteva essere applicata solo ed esclusivamente agli impianti in regola con quanto previsto nel riordino (circostanza non verificatasi nel caso in oggetto) Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
Nelle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc parte attrice precisava che i verbali di accertamento di violazione, sui quali si basavano i provvedimenti opposti, ingiungenti la rimozione dell'impianto erano stati opposti in via amministrativa, senza che fosse stata data conferma del provvedimento di rimozione, mentre le sanzioni pecuniarie ingiunte, oggetto di conferma con ordinanza del Prefetto, erano state poi annullate dal Giudice di Pace di con sentenze CP_1 passate in giudicato in accoglimento dei ricorso della società. La causa istruita mediante produzione documentale era trattenuta in decisione all'udienza, svolta a trattazione scritta, del 20.05.2020. Deve osservarsi che nell'odierno giudizio parte attrice chiede che venga accertata l'illegittimità di cinque determinazioni dirigenziali le nn. 33,36, 37,38 e 39 emesse in data 30.01.2004 dal comune di relative rispettivamente ai seguenti verbali di accertamento: n. 826233, CP_1
826444, 826443, 826440, 826219 tutti del 20.01.2003 (cfr. documenti da nn. 2 a 11 depositati da dinanzi al TAR). CP_1
2 Dalla lettura dei verbali sottesi alle determinazioni ingiuntive opposte si evince che era contestata alla società ricorrente la collocazione abusiva degli impianti in violazione dell'art. 23 c. 13 ter del cds. e dell'art. 165 comma 3 dlvo 490799. Invero si tratta di impianti delle dimensioni di m. 6 per 3 m. installati lungo la sede stradale, su suolo compreso nella perimetrazione dell'area definita Parco Di Veio con la legge regionale 29/97, senza autorizzazione regionale e autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il citato art. 23 al comma 13 ter del cds prevede che “Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis “. La legge regionale 29/97 detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile (art. 2). L'art. 165 comma 3 del dlvo 490/99 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) prevede che “nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Gli impianti, poiché allocati in zone tutelate dalla normativa ambientale e paesaggistica, non erano dunque conformi al CDS e quindi non potevano essere considerati autorizzati . Del resto al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata (e quindi la sussistenza di un valido titolo autorizzatorio al momento dell'accertamento), ad avviso del Tribunale, non rileva la circostanza relativa all'esistenza o meno di un'autorizzazione transitoria o di diritto, conseguita per effetto del mero inserimento dell'impianto nella procedura di riordino, ma ciò che rileva è che l'installazione del cartello, così come accertata dagli agenti accertatori, sia “autorizzata”. Ciò posto tuttavia parte attrice ha comunque documentato (cfr. doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 cpc) di avere impugnato i predetti verbali con ricorso al Prefetto, chiedendo l'annullamento totale dei verbali (quindi sia riguardo alla sanzione irrogata, sia riguardo alla sanzione accessoria inerente la rimozione dell'impianto entro 10 giorni dalla notifica del verbale stesso) . Sostiene che tali verbali siano divenuti inefficaci a norma dell'art. 204 cds comma 1 bis per mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge. La circostanza ha tuttavia ricevuto smentita dalla stessa produzione documentale di parte attrice che con l'allegato n. 9 alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc ha prodotto le sentenza pronunciate, in senso favorevole alla società attrice, nei procedimenti attivati da quest'ultima proprio avverso le ordinanze prefettizie che avevano rigettato i predetti ricorsi.
Le sentenze in oggetto (la n. 21315/04 e la n. 37509/2004) hanno annullato le ordinanze prefettizie di rigetto (accogliendo il motivo di opposizione inerente alla mancata audizione della ricorrente che aveva chiesto di essere ascoltata) e quindi i verbali di accertamento ad esse sottesi. Ne consegue che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla
3 fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in ordine alla regolarità CP_2 amministrativa e alla posizione degli impianti.
Quanto alla domanda risarcitoria, parte attrice chiede il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima rimozione degli impianti, quantificando un danno di euro
52.000,00. In particolare allega, nella comparsa conclusionale, che i cinque impianti sarebbero stati rimossi nel marzo 2003 e reinstallati nella medesima posizione dopo il rilascio del tabulato della nuova banca dati in data 18.11.2009, nel dicembre 2009. Chiede quindi il risarcimento corrispondente al danno economico provocato per il mancato noleggio degli impianti medesimi per un periodo di circa sei anni.
Tuttavia dalla documentazione prodotta, allegata in telematico alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, non è dato evincere né la data di rimozione dei singoli impianti, né la loro reinstallazione nella medesima posizione dalla quale erano stati rimossi (in violazione del codice della strada, in zona oggetto di tutela ambientale, tenuto conto peraltro che dai verbali di accertamento in atti si evince che alcuni impianti risultavano allocati a ridosso di semaforo e sull'isola spartitraffico). Si tratta di circostanze dirimenti, al fine di ascrivere l'ingente danno economico lamentato alla illegittima rimozione, di cui non è stata fornita la prova (né stato chiesto di fornirla con le istanze istruttorie depositate). Invero l'illegittimità della rimozione risulta accertata dalle richiamate sentenze del giudice di pace per essere stato il ricorso al Prefetto (avverso i singoli verbali nella loro totalità) accolto per motivi procedurali. Non risulta da tali sentenze che la società avesse titolo all'installazione nell'area definita Parco Di Veio. Invero le schede ed istanze di riordino in atti (doc. 2 delle memorie istruttorie) non sembrano riferirsi ad impianti nella stessa posizione di quelli rimossi, mentre dalla documentazione allegata da si evince che non tutte le istanze di riordino sono state accolte (cfr. CP_1 ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003, confermata dal consiglio di Stato in sede di gravame, che ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di riordino, doc. 5 del fascicolo di parte convenuta). Né è possibile quantificare il danno emergente derivante dalla rimozione dei cinque impianti in oggetto, in mancanza prova documentale in ordine al relativo contratto di noleggio stipulato con l'agenzia di pubblicità e alla sua durata. Per le medesime ragioni non è quantificabile il danno non patrimoniale preteso, tenuto conto peraltro che il danno all'immagine della società, asseritamente provocato dalla rimozione dei cinque impianti, non può essere ragionevolmente imputato alla p.a., a fronte del disposto di cui all'art. 23, comma 13 quater cds che imponeva la rimozione senza indugio nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
La domanda di risarcimento del danno deve essere quindi rigettata. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- annulla le determinazioni dirigenziali opposte;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- compensa tra le parti le spese del giudizio. Si riporta di seguito la parte impugnatoria dell'atto di appello.
1) Difetto di motivazione – Erroneità- difetto dei presupposti – Erroneo e/o omesso esame degli atti di causa
4 La in ottemperanza all'art. 342 n. 2 c.p.c., specifica che, con il presente Parte_1 atto, intende appellare la parte del provvedimento che riporta: “Ciòposto tuttavia parte attrice ha comunque documentato (cfr. doc. 8 allegato alle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.) di avere impugnato i predetti verbali con ricorso al Prefetto, chiedendo l'annullamento totale dei verbali (quindi sia riguardo alla sanzione irrogata, sia riguardo alla sanzione accessoria inerente la rimozione dell'impianto entro 10 giorni dalla notifica del verbale stesso).Sostiene che tali verbali siano divenuti inefficaci a norma dell'art. 204 cds comma 1 bis per mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge. La circostanza ha tuttavia ricevuto smentita dalla stessa produzione documentale di parte attrice che con l'allegato n. 9 alle memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cc ha prodotto le sentenza pronunciate, in senso favorevole alla società attrice, nei procedimenti attivati da quest'ultima proprio avverso le ordinanze prefettizie che avevano rigettato i predetti ricorsi”; a tal riguardo si chiede al Giudice di Appello di volere modificare la ricostruzionein fatto eseguita dal Tribunale che ha omesso di considerare che, come si evince dagli atti del giudizio, la sanzione accessoria della rimozione,contenuta nei verbali di accertamento di violazione, opposta avanti al Prefetto(unitamente alla sanzione pecuniaria), non è stata, come erroneamente afferma il
Tribunale, mai confermata.
Altro è il provvedimento di conferma emesso dal Prefetto (allegato al doc. 9 delle note 183 c.p.c.) relativo alla sola sanzione pecuniaria(che nulla ingiunge infatti circa la rimozione delle posizioni) che, comunque, è stata annullata dal Giudice di Pace.
La sanzione accessoria della rimozione, ove opposta come nel caso di specie, ai sensi dell'art
211 C.d.S., deve essere espressamente confermata dal Prefetto con specifica ordinanza, circostanza che non si è mai verificata a riprova della illegittimità dell'azione comunale e dei provvedimenti impugnati.
2)Illegittimità –Erroneità della sentenza –ultrapetizione -contraddittorietà La parte appellante contesta la statuizione della sentenza di seguito riportata: “Del resto al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata (e quindi la sussistenza di un valido titolo autorizzatorio al momento dell'accertamento), ad avviso del Tribunale, non rileva la circostanza relativa all'esistenza o meno di un'autorizzazione transitoria o di diritto, conseguita per effetto del mero inserimento dell'impianto nella procedura di riordino, ma ciò che rileva è che l'installazione del cartello, così come accertata dagli agenti accertatori, sia “autorizzata”a tale riguardosi chiede al Giudice di Appello di volere riformare la statuizione evidenziando che occorre tenere conto che oggetto del contender efra le parti è la richiesta di risarcimento danni a seguito dell'avvenuto annullamento degli atti posti alla base dell'azione di rimozione comunale, ossia il lamentato e comprovato venire meno dei presupposti di cui all'art. 23 comma 13 quater e della relativa sanzione accessoria, oggetto del contendere che, come lo stesso Tribunale,afferma nella decisione in altro passo comporta: “che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti. “ CP_2
Infatti la questione circa la legittimità o meno delle installazioni, la sussistenza di vincoli o meno nell'area, è materia che esula dal presente giudizio ed è stata sottoposta al Prefetto, in sede di opposizione che, ha ritenuto di non confermare la sanzione accessoria comminata nei verbali di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o Pertanto si evidenzia come l'illegittimità dell'azione ammnistrativa sia già appalesata solo con l'intervenuto annullamento della sanzione della rimozione come documentalmente provata e accertata dal Tribunale. In giurisprudenza è infatti pacifico che l'ordine di rimozione impartito ai sensi dell'art23 comma 13 ha la natura di sanzione accessoria, infra multis,Consiglio di Stato sez. V,
5 27/03/2013:“ La rimozione degli impianti pubblicitari, prevista dall'art.23comma 13 quater del CodicedellaStrada, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dello stessoart.23, per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali abusivamente installati, con la conseguenza che la relativa controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario” e ciò in quanto non è sottopostaal vaglio del G.O. l'uso del potere amministrativo, ma la sussistenza dei presupposti di legge di cui al C.d.S.
Ecco che pertanto, nel caso in esame, i verbali adottati ai sensi dell'art.23, comma 13 quater C.d.S.con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari, deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al CodicedellaStrada, ma è una distinta sanzione di differente natura.
Pertanto, il provvedimento del che dispone la rimozione costituisce una sanzione CP_2 accessoria dall'art. 23, indipendente dalla sanzione pecuniaria prevista dall'art 23 comma 11, che seguono due binari differenti ed ecco che, nella fattispecie non essendovi stata conferma della sanzioneaccessoria, a fronte del ricorso ammnistrativo svolto dalla società contro il verbale di accertamento di violazione, l'azione di rimozione non poteva essere eseguita. Erra il Tribunale nel riportare che deve essere valutata la sussistenza o meno dell'autorizzazione dei cartelli,poiché quello che va esaminato e deciso è il rispetto da parte della P.A. delle procedure di legge per l'esecuzione delle rimozioni di ufficio, rimanendo confinato al vaglio del G.A. la regolarità ammnistrativa delle posizioni del privato.
3) Erroneità –Ulteriore Ultrapetizione La censura poi la sentenza ove riporta:” Né è possibile quantificare il Parte_1 danno emergente derivante dalla rimozione dei cinque impianti in oggetto, in mancanza prova documentale in ordine al relativo contratto di noleggio stipulato con l'agenzia di pubblicità e alla sua durata. Per le medesime ragioni non è quantificabile il danno non patrimoniale preteso, tenuto conto peraltro che il danno all'immagine della società, asseritamente provocato dalla rimozione dei cinque impianti, non può essere ragionevolmente imputato alla p.a., a fronte del disposto di cui all'art. 23, comma 13 quater cds che imponeva la rimozione senza indugio nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade,
o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione. “Si chiede al giudice di appello di volere riformare in fatto la decisione riportandosi a quantogià esposto al motivo 2 che si intende qui trascritto in merito alla carenza di potere del G.O. di sindacare in merito allalegittimità o meno delle posizioni dei cartelli, posto che domanda del presente giudizio è la valutazione se vi sia stato il rispetto o meno delle procedure di legge e degli atti da parte del nella propria azione e,come riporta il CP_2
Tribunale: “a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal CP_2 in ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti.”
[...]
Si evidenzia altresì che la sempre in allegato alle note 183 c.p.c., allegava Parte_1 documenti comprovant iche dopo l'atto di rimozione di ufficio disposto da gli CP_1 impianti stessi erano stati inseriti in Banca Dati solo nel 2009 (doc. 1 allegato note 183 c.p.c.) ed si allegava il pagamento dell'imposta del 2003 già pagata a fronte degli impianti rimossi (doc. 7)a prova del danno subito reinstallati solo dopo che il ne aveva riconosciuto la CP_2 legittimità inserendoli in Banca Dati a positiva definizione del procedimento di riordinocon rinnovo della concessione ex DGC 116/13 allegata agli atti alle note 183 c.p.c.doc. 4). Al contrario di quanto afferma la sentenza, l'appellant eaveva fornito ampia prova documentale e chiesto prova per testi indicando fra gli atti (allegato 13 note 183 c.p.)la lista impianti ove erano ricompresi anche quelli oggetto del contendere che erano oggetto di noleggio nei vari contratti allegati.
6 Si forniva poi prova del costo degli impianti e degli oneri versati a fronte degli stessi e si chiedeva il risarcimento del danno documentando il costo del noleggio per ciascun anno di mancata esposizione. Le prove per testi e CTU erano ritenuti non necessari dal Tribunale che, poi, contraddittoriamente, si lamenta della carenza istruttoria e sul punto si chiede riforma della decisione.
4)Ulteriore erroneità della sentenza –Contraddittorietàe Ultrapetizione
Si censura poi la sentenza nella parte ove motiva il rigetto della domanda di risarcimento danni come di seguito riportato: “i cinque impianti sarebbero stati rimossi nel marzo 2003 e reinstallati nella medesima posizione dopo il rilascio del tabulato della nuova banca dati in data
18.11.2009, nel dicembre 2009. Chiede quindi il risarcimento corrispondente al danno economico provocato per il mancato noleggio degli impianti medesimi per un periodo di circa sei anni. Tuttavia dalla documentazione prodotta, allegata in telematico alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c., non è dato evincere né la data di rimozione dei singoli impianti, né la loro reinstallazione nella medesima posizione dalla quale erano stati rimossi (in violazione del codice della strada, in zona oggetto di tutela ambientale, tenuto conto peraltro che dai verbali di accertamento in atti si evince che alcuni impianti risultavano allocati a ridosso di semaforo e sull'isola spartitraffico). Si tratta di circostanze dirimenti, al fine di ascrivere l'ingente danno economico lamentato alla illegittima rimozione, di cui non è stata fornita la prova (né è stato chiesto di fornirla con le istanze istruttorie depositate). “ ed a tal riguardosi chiede al Giudice di appello di modificare la ricostruzione e le argomentazioni svolte dal Tribunale circa la necessità di fornire prova in merito allo svolgimento temporale dell'azione comunale posta alla base della domanda di risarcimento danni che porta poi al rigetto della richiesta. Detta statuizione non tiene minimamente conto che la descrizione e narrazione dei fatti sottesi e, quindi, la censura alle modalità di svolgimento dell'azione comunale sia provvedimentale che di fatto, non è stata minimamente contestata o confutata da ritualmente costituita in giudizio che CP_1 nulla ha eccepito circa lo svolgimento dei fatti riportanti dalla società appellante sia avanti al
TAR del Lazio che in Tribunale né in sede istruttoria né in conclusionale né circa la quantificazione del danno indicata, nemmeno fatta oggetto di memoria di replica. E' pacifico fra le parti che ha eseguito d'ufficio la rimozione degli impianti CP_1 oggetto del giudizio dal marzo del 2003 e che gli stessi, dopo esame e istruttoria, siano stati inseriti in nuova banca dati ai sensi della D.G.C.116/13 a conferma della positiva conclusione di convalida dei titoli e delle posizioni e ricollocati nel 2009, come riporta nel ricorso al TAR fra i motivi di doglianza, l'avvenuta rimozione delle posizioni (pagina 15 del ricorso allegato allacitazione) prima della notifica dei provvedimenti ed ancora evidenziata nella richiesta di reintegrazione in forma specifica avanzata avanti al TAR del Lazio.
Erra quindi il Tribunale e travalica i propri poteri, in assenza di contestazione, nel ritenere non provati elementi di fatto oltretutto inerenti all'azione compiuta dallo stesso convenuto costituito in giudizio,sui quali non vi era contestazione fra le parti. A tale riguardo si richiama il disposto dell'art 115 c.p.c. ed a quanto ribadito dalla Suprema Cortedi Cassazione S.U.con la decisione 761/02,come anche richiamata nelle recentissime decisioni,fra le quali,la sentenza n° 5429/20: “il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c.introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.
7 Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), giusta il quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta
(o,comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta) deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione. Più in particolare, l'art. 167
c.p.c.,imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.” Ecco che, quindi,la statuizione del Tribunale circa la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda è errata allaluce del comportamento processuale delle parti e senza valutare l'ammissione dei fatti attributi ciascuna nei confronti dell'altra,fra le parti;
ciò comportava l'esonero per il Giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, oltretutto in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione.
Ecco che, quindi, si rende necessaria la riforma della sentenza sul punto non potendo il
Tribunale mettere in discussione elementi e fatti ammessi fra le parti del giudizio.
5) Erroneità -Ultrapetizione-Difetto di Giurisdizione Per quanto sopra detto si censurala sentenza nella parteove riporta: “Invero l'illegittimità della rimozione risulta accertata dalle richiamate sentenze del Giudice di Pace per essere stato il ricorso al Prefetto(avverso i singoli verbali nella loro totalità) accolto per motivi procedurali. Non risulta da tali sentenze che la società avesse titolo all'installazione nell'area definita Parco Di Veio.
Invero le schede ed istanze di riordino in atti (doc. 2 delle memorie istruttorie) non sembrano riferirsi ad impianti nella stessa posizione di quelli rimossi, mentre dalla documentazione allegata da si evince che non tutte le istanze di riordino sono state accolte (cfr. CP_1 ordinanza del TAR Lazio n. 2680/2003, confermata dal Consiglio di Stato in sede di gravame, che ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di riordino, (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta)” si chiede al Giudice di appello di modificare la ricostruzione in fatto accertando che oggetto del vaglio del Giudice non è la legittimità o meno dell'installazione ma la regolarità dello svolgimento delle fasi dell'azione comunale consistente nella rimozione(in esecuzione della sanzione accessoria contenuta nel verbale di accertamento di violazione,) e del relativo ordine di rimozione basato sul verbale di accertamento di violazione ossia il rispetto della schema normativo previsto dal Codice della Strada e ciò alla luce dell'intervenuto annullamento dei verbali e delle sanzioni in esse comminate sia accessoria che pecuniaria fatto dal quale:” Ne consegue che le determinazioni impugnate oggetto di causa, che su quei verbali si fondano, devono ritenersi illegittime, e quindi devono essere annullate. E ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni svolte dal in CP_2 ordine alla regolarità amministrativa e alla posizione degli impianti.” Come riporta la stessa sentenza censurata con il presente giudizio.
Il Tribunale doveva limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per l'azione di rimozione come eseguita e basata su atti poi annullati e non la legittimità o meno dell'installazione dei cartelli e della loro ricollocazione, materia che esula dal presente giudizio e dalla giuridizione del G.O., affidata al Prefetto che ha valutato di non confermare la rimozione.
Pertanto è illegittimo ed errato il riferimento alla regolarità o meno della posizione dei cartelli e alla opportunità delle nuove installazioni e posizioni che saranno ggetto di vaglio circa la
8 corretta o meno applicazione della potestà amministrativa, ma che non possono fondare la decisione di rigetto della domanda dell'appellante. 6) Erroneità-Omessa valutazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n°20929/11 resa fra le parti
Si censura la sentenza poiché non tiene in alcun conto del giudicato formatosi frale parti ed eccepito da parte della società, con la sentenza n° 20929/11 (allegata agli atti al documento6 dellenote 183 c.p.c.) resa fra le parti in identica fattispecie che afferma espressamente che l'annullamento del verbale di accertamento di violazione elevato ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater C.d.s. che aveva disposto la rimozione e, quindi, il venire meno della sanzione accessoria implica ex se “annullamento verbale nella sanzione accessoria e già era lesa l'attività imprenditoriale risarcibileex art. 2043 c.c. “e ciò, al contrario di quanto disposto dalla sentenza gravata della quale si chiede la riforma. La sentenza del Tribunale di Roma n° 20929/11 recita:“Giova premettere che la rimozione dell'impianto pubblicitario per cui è causa è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1
107 del 22.3.2005, emessa dal ai sensi dell'art. 23 Cds, comma 13-quater, CP_2 nella formulazione introdotta dalla L. n. 472/1999 (all. 2 comparsa di risposta). Detta determinazione, ……. deve ritenersi illegittima, risultando documentalmente provato che il verbale di accertamento di violazione cui essa fa riferimento e che ne è alla base (verbale di Polizia municipale n. 215198 del 23.9.2004) è stato tempestivamente impugnato con ricorso al
Prefetto ed è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 204 Cds, comma I -bis, per la mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge (all. 3 note ex art. 184 c.p.c. cit.)……… L'accertata illegittimità della rimozione ha determinato la lesione del diritto soggettivo della società attrice allo svolgimento della sua attività imprenditoriale, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.” Pertanto si evidenzia il giudicato esterno formatosi sul puntocirca l'illegittimità della rimozione a fronte di verbali di accertamento diviolazione ai sensi dell'art 23 C.d.S. opposti ed annullati. È quindi evidente che il Tribunale doveva esimersi dal fare di valutazioni di merito circa la legittimità o meno delle posizioni ed attenersi, come anche disposto dalla sentenza qui richiamata, alla verifica procedurale degli atti ed a disporre, in caso di annullamento degli atti della procedura a risarcire il danno provato dall'azione ammnistrativa di rimozione di ufficio. Il danno ingiunto che va risarcito è quello regolato dall'art77 della costituzione in osservanza della regola di buon andamento dell'amministrazione e della trasparenza della sua attività
(articolo 77 Costituzionale e L.241/90) ed ogni cittadino è sanzionabile in relazione ad infrazioni specificatamente elencate e motivate, con concessione di adeguato spazio per effettiva difesa.
Quello che si censurava con la domanda proposta era l'avere agito da parte dell'Amministrazione in virtù di atti inefficaci e illegittimi ed, in conclusione, tutte l'attività repressiva risulta essere stata colposamente posta in essere da ed illegittima CP_1 poiché riferita ad impianti di cui è certa la specifica regolarità ed in assenza di una necessaria, adeguata istruttoria.
Da ciò sono derivati alla una serie di pregiudizi che potevano essere Parte_1 evitati se si fosse posta in essere una istruttoria corretta e rispettosa degli atti come era dovere della P.A. È questo un danno ingiusto che deve essere risarcito e consiste sia nella perdita economica per mancato sfruttamento dei propri impianti dal marzo 2003fino al 2009 a fronte di una resistenza da parte delle Autorità comunali a consentire le installazioni nonché dalla perdita di credito e di immagine della società sul mercato visto che la ricorrente è stata tacciata quale ditta abusiva della peggiore risma. L'ingiustizia del danno, derivante dalla mancata fruizione dei cartelli per anni fino al rilascio della banca dati con i relativi codici identificativi per l'installazione; dall'asporto del materiale degli impianti dal costo della loro reinstallazione con conseguente lesione del diritto della
9 società pubblicitaria alla commercializzazione dei propri cartelli ed a vedere riconosciuto il proprio diritto è in re ipsa.
L'imputabilità a responsabilità per colpa (latu sensu comprensiva anche del dolo) dell'Amministrazione, che consegue alla violazione delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, che ha connotato le illegittimità ed è consistita nella persecuzione degli impianti della società con totale omissione di un reale esame della posizione amministrativa della società. Per quanto riguarda l'individuazione e l'analisi dei danni dovuti per i fatti di cui
è giudizio si chiede, ove necessario, CTU tecnico contabile per detta quantificazione e accertamento sulla cui istanza istruttoria articolata si insistee non ammessa in primo grado.
Ci si riporta a quanto già esposto in sede di comparsa conclusionale di primo grado in merito alla quantificazioni del danno consistente nell'estrapolazione dei dati dalla documentazione allegata comprovante il costo medio di noleggio di un impianto ed una media di commercializzazione per ogni anno del 70% oltre costi di installazione perdita materiale che viene quantificato in circa Euro 9.000,00 oltre danni subiti per perdita di chance e danni morali, devono essere computati.” Osserva la Corte che l'esame della fondatezza dell'appello presuppone un compiuto ed analitico esame dei documenti prodotti in primo grado.
Al riguardo si rileva che quelli che avrebbero dovuto essere i singoli documenti sono stati così riversati in grado di appello in quanto la documentazione prodotta consta di :
-Fascicolo di primo grado ( documento 3 : unico file di 66 pagine)
-Memoria ex art 183 , VI co.n 2 I parte ( documento 3 a : unico file di 79 pagine)
- Memoria ex art 183, VI co. n 2 II parte ( documento 3 b : unico file di 105 pagine)
- Memoria ex art 183, VI co. n 2 III parte ( documento 3 c : unico file di 146 pagine)
Tale produzione documentazione è del tutto irrituale e pertanto è inutilizzabile.
A norma degli artt.87 e 74 disp. att. c.p.c., infatti, i documenti non possono essere prodotti alla rinfusa, ma ogni singolo documento deve essere indicato e descritto nell'indice dei documenti, sicchè sarebbe stata indispensabile una indicazione analitica dei singoli documenti prodotti per ciascuna parte richiesta . La norma che prescrive l'indicazione del singolo documento ha infatti una ratio ben precisa. La certezza della individuazione dei documenti prodotti, del contenuto degli stessi rispondono alla necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, nell'interesse del soggetto che li produce, della controparte per l'esercizio di difesa, del giudice per il doveroso compiuto esame degli stessi in rito ed in merito.
Tale disposizioni conservano piena validità anche nel processo telematico, nel quale non è consentita comunque la produzione disordinata dei documenti.
Espressione di tale onere di carattere generale è la sentenza della Corte di Cassazione
11617/2011 che ha precisato : “ La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo
10 di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.”.
Con l'ordinanza 23452/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato: “L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 16235/2022 ha ribadito: “Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione
l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 di che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002
Roma, 20.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
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