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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8090/19 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2023;
promossa da
Parte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Belpasso CodiceFiscale_1
Via V.Emanuele III n. 114 presso lo studio dell'Avv. Orazio Genovese che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), società rappresentante per P.IVA_1
la gestione dei sinistro in Italia, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 5 OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO DA FURTO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2019 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale la società al fine di ottenere l'indennizzo per il furto parziale della vettura tg CP_3
FA981EX.
Esponeva di essere proprietario della detta vettura, assicurata it. Deduceva che in data CP_4
11.8.2017 alle ore 19.30 posteggiava la vettura in Catania sulla Via Galermo all'altezza del civico 164.
Rilevava che alle ore 21.00, ritornato a prendere la vettura, non la rinveniva più, mentre rinveniva il solo localizzatore satellitare a terra.
Esponeva che in data 14.7.2018 la polizia municipale di Mascalucia rinveniva la vettura,
vandalizzata, lungo la via Grazia Deledda e provvedeva alla restituzione all'attore.
Deduceva di avere richiesto all'assicurazione il pagamento dell'indennizzo per il furto parziale subito, pari a complessivi € 26000.00 senza alcun esito.
Si costituiva la convenuta contestando sia la sussistenza del fatto storivo del furto sia la quantificazione dei danni per essere stata in precedenza la vettura coinvolta in un sinistro con gravi danni.
Veniva escusso il teste indicato e disposta ctu sul mezzo.
All'udienza del 27.9.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La domanda è infondata.
La ricostruzione del sinistro per come operata da parte attrice non ha trovato piena ed esaustiva prova in giudizio.
A fronte delle dichiarazioni del teste (che ha confermato di avere accompagnato Testimone_1
l'attore per un sopralluogo di lavoro e che la vettura era stata parcheggiata in Via Galermo,
regolarmente chiusa, e che intorno alle 21.00 la stessa non era stata rinvenuta sul posto) si pone la registrazione dei dati del dispositivo satellitare installato sul mezzo (che attesa che la vettura alle ore
19.28 si trovava in altro luogo, Via Giuffrida, senza avere fatto più alcuno spostamento).
L'art. 145 Cod. Ass. dispone che “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti ”.
A sua volta, l' art. 132 ter (introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189)
stabilisce che: “In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) […]; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello pagina 3 di 5 sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già
presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore”.
VA però osservato che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell'art. 132 ter e,
conseguentemente, manca qualsivoglia indicazione normativa dei “requisiti funzionali minimi necessari” per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti, quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa predetta.
Sebbene tali disposizioni si riferiscano alle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli,
è possibile inferire argomenti di prova in via analogica: ovvero ove il proprietario del mezzo – su cui è
installato il dispositivo satellitare – non contesti il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo stesso, le risultanze registrate dallo stesso ben possono essere utilizzate quale prova dei fatti registrati.
Così nella specie è possibile ritenere che a fronte di dati discordanti in ordine alla collocazione spaziale del mezzo (Via Galermo piuttosto che Via Giuffrida) parte attrice non abbia adempiuto al proprio onere probatorio di provare il fatto storico del furto così come descritto in atti.
Tale circostanza assorbe le ulteriori deduzioni della compagnia convenuta in ordine alla effettiva esecuzione delle riparazioni dei danni riportati nel precedente sinistro in cui era stato coinvolto il mezzo e quindi del valore economico dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 4 di 5 proposta da contro nq, Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate –
anche per la fase incidentale - in complessivi € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 2 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8090/19 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 settembre 2023;
promossa da
Parte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Belpasso CodiceFiscale_1
Via V.Emanuele III n. 114 presso lo studio dell'Avv. Orazio Genovese che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), società rappresentante per P.IVA_1
la gestione dei sinistro in Italia, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 5 OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO DA FURTO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2019 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale la società al fine di ottenere l'indennizzo per il furto parziale della vettura tg CP_3
FA981EX.
Esponeva di essere proprietario della detta vettura, assicurata it. Deduceva che in data CP_4
11.8.2017 alle ore 19.30 posteggiava la vettura in Catania sulla Via Galermo all'altezza del civico 164.
Rilevava che alle ore 21.00, ritornato a prendere la vettura, non la rinveniva più, mentre rinveniva il solo localizzatore satellitare a terra.
Esponeva che in data 14.7.2018 la polizia municipale di Mascalucia rinveniva la vettura,
vandalizzata, lungo la via Grazia Deledda e provvedeva alla restituzione all'attore.
Deduceva di avere richiesto all'assicurazione il pagamento dell'indennizzo per il furto parziale subito, pari a complessivi € 26000.00 senza alcun esito.
Si costituiva la convenuta contestando sia la sussistenza del fatto storivo del furto sia la quantificazione dei danni per essere stata in precedenza la vettura coinvolta in un sinistro con gravi danni.
Veniva escusso il teste indicato e disposta ctu sul mezzo.
All'udienza del 27.9.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 La domanda è infondata.
La ricostruzione del sinistro per come operata da parte attrice non ha trovato piena ed esaustiva prova in giudizio.
A fronte delle dichiarazioni del teste (che ha confermato di avere accompagnato Testimone_1
l'attore per un sopralluogo di lavoro e che la vettura era stata parcheggiata in Via Galermo,
regolarmente chiusa, e che intorno alle 21.00 la stessa non era stata rinvenuta sul posto) si pone la registrazione dei dati del dispositivo satellitare installato sul mezzo (che attesa che la vettura alle ore
19.28 si trovava in altro luogo, Via Giuffrida, senza avere fatto più alcuno spostamento).
L'art. 145 Cod. Ass. dispone che “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti ”.
A sua volta, l' art. 132 ter (introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189)
stabilisce che: “In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) […]; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello pagina 3 di 5 sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già
presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore”.
VA però osservato che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell'art. 132 ter e,
conseguentemente, manca qualsivoglia indicazione normativa dei “requisiti funzionali minimi necessari” per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti, quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa predetta.
Sebbene tali disposizioni si riferiscano alle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli,
è possibile inferire argomenti di prova in via analogica: ovvero ove il proprietario del mezzo – su cui è
installato il dispositivo satellitare – non contesti il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo stesso, le risultanze registrate dallo stesso ben possono essere utilizzate quale prova dei fatti registrati.
Così nella specie è possibile ritenere che a fronte di dati discordanti in ordine alla collocazione spaziale del mezzo (Via Galermo piuttosto che Via Giuffrida) parte attrice non abbia adempiuto al proprio onere probatorio di provare il fatto storico del furto così come descritto in atti.
Tale circostanza assorbe le ulteriori deduzioni della compagnia convenuta in ordine alla effettiva esecuzione delle riparazioni dei danni riportati nel precedente sinistro in cui era stato coinvolto il mezzo e quindi del valore economico dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda pagina 4 di 5 proposta da contro nq, Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate –
anche per la fase incidentale - in complessivi € 3500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 2 gennaio 2024
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5