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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 678/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 26 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Duccio Casciani, con domicilio eletto presso e Parte_1 nello studio del predetto avvocato posto in Firenze in Via Maggio n. 7, come da procura in foglio separato allegata in via telematica;
RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Controparte_2
giusta procura per atto Notar in Tivoli del 3.07.2014, elettivamente
[...] Persona_1 domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.2.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir “- annullare l'avviso di addebito CP_1 impugnato1 poiché infondato ed illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente per i titoli in contestazione, - condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente dovesse essere versato nelle more del giudizio, - condannare controparte al pagamento delle spese di lite, come da nota spese allegata (all. n. 9).”.
2. L'opponente ha agito ex art. 24 d.lgs. n. 46/99, ritenendo di non essere tenuto al pagamento di quanto preteso dall convenuto con l'avviso di addebito notificatogli per essere cittadino statunitense e CP_1 per avere assolto all'obbligo contributivo, sui redditi prodotti in Italia, nel paese d'origine.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- respingere il CP_1 ricorso avversario e le relative domande perché infondate e non provate, con conferma del credito di cui è causa e dell'opposto avviso di addebito;
- dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni e le inadempienze di cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili, gli interessi di mora e gli accessori del credito, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento. Vinte le spese”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene pagina 1 di 2 decisa oggi, 26 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter
c.p.c.
5. Nelle more del giudizio, parte opponente, previa autorizzazione del Tribunale, ha versato in atti certificato, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo italo-statunitense in materia di sicurezza sociale, attestante l'iscrizione ininterrotta del ricorrente alla previdenza statunitense a decorrere dall'anno 2011.
6. L'Istituto, di conseguenza, vista la produzione avversaria, ha disposto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto (doc. 12 fasc. . CP_1
7. Le parti hanno, quindi, concordemente chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Firenze, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi dell'AVA 341 2023 00048579 21 000, avente a oggetto la richiesta di pagamento di contributi e sanzioni civili per l'anno 2016 (doc. 1 e 1-bis fasc. . CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 26 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Duccio Casciani, con domicilio eletto presso e Parte_1 nello studio del predetto avvocato posto in Firenze in Via Maggio n. 7, come da procura in foglio separato allegata in via telematica;
RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Controparte_2
giusta procura per atto Notar in Tivoli del 3.07.2014, elettivamente
[...] Persona_1 domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_2 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.2.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir “- annullare l'avviso di addebito CP_1 impugnato1 poiché infondato ed illegittimo, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente per i titoli in contestazione, - condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente dovesse essere versato nelle more del giudizio, - condannare controparte al pagamento delle spese di lite, come da nota spese allegata (all. n. 9).”.
2. L'opponente ha agito ex art. 24 d.lgs. n. 46/99, ritenendo di non essere tenuto al pagamento di quanto preteso dall convenuto con l'avviso di addebito notificatogli per essere cittadino statunitense e CP_1 per avere assolto all'obbligo contributivo, sui redditi prodotti in Italia, nel paese d'origine.
3. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “- respingere il CP_1 ricorso avversario e le relative domande perché infondate e non provate, con conferma del credito di cui è causa e dell'opposto avviso di addebito;
- dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni e le inadempienze di cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili, gli interessi di mora e gli accessori del credito, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento. Vinte le spese”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene pagina 1 di 2 decisa oggi, 26 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter
c.p.c.
5. Nelle more del giudizio, parte opponente, previa autorizzazione del Tribunale, ha versato in atti certificato, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo italo-statunitense in materia di sicurezza sociale, attestante l'iscrizione ininterrotta del ricorrente alla previdenza statunitense a decorrere dall'anno 2011.
6. L'Istituto, di conseguenza, vista la produzione avversaria, ha disposto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto (doc. 12 fasc. . CP_1
7. Le parti hanno, quindi, concordemente chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Firenze, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi dell'AVA 341 2023 00048579 21 000, avente a oggetto la richiesta di pagamento di contributi e sanzioni civili per l'anno 2016 (doc. 1 e 1-bis fasc. . CP_1