Articolo 206 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 205Articolo 207
Versione
6 maggio 1952
Art. 206.
(Libretto di ricognizione)


Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, e' rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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