Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2390 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. ) in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv.to Rosario Iervolino, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), difeso dall'avv.to Raffaele Petrella, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 4.7.2016, in qualità di DO del Controparte_1
DO , sito in Acerra (NA), alla Via Madonnella n. 17, agiva nei confronti Parte_1
del predetto ente, deducendo che:
-in data 23.5.2016, aveva ricevuto dall'amministratore p.t. la convocazione all'assemblea condominiale ordinaria fissata per il 12.5.2016 (ore 13.30, in prima convocazione) e per il
-detta assemblea, andata deserta in prima convocazione, si era tenuta in seconda convocazione il 13.5.2016;
-in data 8.6.2016, esso attore, in quanto inevitabilmente assente alle assemblee del 12 e 13 maggio, aveva ricevuto copia delle relative delibere a mezzo lettera raccomandata a.r., inoltrata il 30.5.2016;
-in data 29.6.2016, stanti le evidenti irregolarità nel procedimento di convocazione dell'assemblea, di formazione del quorum costitutivo e deliberativo, nella redazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2015, esso attore aveva inoltrato istanza di mediazione per il tramite del proprio procuratore.
Ciò premesso, mpugnava, allora, la delibera assembleare del 13 maggio Controparte_1
2016, lamentandone la nullità e/o annullabilità per gravi vizi attinenti:
1)al procedimento di convocazione, dato il ricevimento della convocazione assembleare solo il 23.5.2016 e, dunque, oltre il termine di cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione;
2)alla formazione di un valido quorum costitutivo e deliberativo, poiché, dalla delibera medesima, si evinceva che all'assemblea era presente non solo di Controparte_2
persona, pur non essendo la stessa condomina, ma anche per delega di
[...]
, la quale era però deceduta il 2.2.2016 (come da certificato di morte del Per_1
20.6.2016 rilasciato dal Comune di Acerra);
3)alla redazione del consuntivo afferente all'anno 2015, poiché dal documento contabile emergevano:
-voci di entrata e di uscita relative agli anni 2012, 2013 e 104 precedenti all'esercizio di competenza (anno 2015);
-cassa contabile per un importo pari ad €6.667,30 (da ciò si desumeva che l'amministratore deteneva denaro contante per la gestione del DO, in violazione della normativa vigente);
-divergenze tra entrate ed uscite relativamente a lavori effettuati;
-pagamento anticipato di competenze professionali in favore del geom. per CP_3
relazione illustrativa presentata solo in data 2.11.2015;
-errata associazione di proprietà a singoli condomini. Tutto quanto ciò premesso, chiedeva di: “In via preliminare, disporre la Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 13 maggio 2016; accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 13 maggio
2016 per i motivi innanzi esposti;
con vittoria di spese, competenze di giudizio e accessori come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.”
2.Con comparsa depositata il 16.11.2016, si costituiva in giudizio il . Parte_1
In via preliminare, eccepiva:
-la nullità della citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, nn. 3, 4 e 5 cpc;
-il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, d lgs
28/2010, non essendo stato consentito ad esso convenuto di partecipare alla Parte_1
mediazione avviata da parte attrice.
Nel merito, l'ente costituito deduceva che:
-il procedimento di convocazione dell'assemblea non era affetto da irregolarità, considerato che: i) la convocazione era stata spedita dall'amministratore in data 3.5.2016 a mezzo r.a.r.;
ii) il 5.5.16, la missiva risultava “disponibile per il ritiro” presso l'Ufficio Postale di Acerra e il postino incaricato della consegna, non avendo rinvenuto il lasciava nella sua CP_1 cassetta postale l'avviso di giacenza;
iii) la missiva veniva ritirata solo venti giorni dopo rispetto all'avviso di giacenza per causa non imputabile al DO;
-la convocazione di era frutto di mero errore materiale in quanto ad Persona_1 essere convocata all'assemblea era stata, in realtà, ; Persona_2
Con
era legittimata a partecipare (anche per delega di Controparte_2 Per_2
) in quanto coniugata con , condomino;
[...] Persona_3
-il bilancio consuntivo era privo di irregolarità;
-la prestazione professionale del Geom. era stata regolarmente pagata da esso CP_3 DO solo successivamente all'espletamento delle operazioni peritali per le quali era stato incaricato.
Tutto quanto ciò premesso, il convenuto concludeva chiedendo di: “A. In via Parte_1 preliminare, dichiarare la nullità della citazione;
B. Dichiarare l'improcedibilità delle domande stante l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
C. Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni poiché palesemente pretestuose, infondate in fatto 16.e diritto;
D. Con vittoria di spese e competenze legali e attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.” 3. Con sentenza n. 803, pubblicata l'8.4.2019, il tribunale di Nola, in accoglimento della domanda attorea, ha annullato la delibera del 13.5.2019 e ha condannato il convenuto ente condominiale al pagamento, in favore di (con distrazione in favore del Controparte_1 difensore, dichiaratosi anticipatario), delle spese processuali, liquidate in € 610,00 per esborsi ed € 2768,00 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
In motivazione, il tribunale ha evidenziato che:
-a fronte del contestato vizio relativo all'intempestività della convocazione assembleare, era onere del provare di avere inviato correttamente l'avviso di convocazione;
Parte_1
-ai fini della regolare convocazione dell'assemblea, non era sufficiente la spedizione dell'avviso da parte dell'amministratore, ma occorreva altresì che tale avviso fosse ricevuto effettivamente da tutti i singoli condomini entro il termine minimo previsto dalla legge;
-ai fini della prova della ricezione della raccomandata, era onere del DO produrre in giudizio la cartolina di ricevimento firmata dal destinatario (o da soggetto abilitato al ritiro), ovvero recante avviso di compiuta giacenza, non essendo a tal fine sufficiente la stampa della pagina web delle relativa al monitoraggio della spedizione;
CP_4
-a nulla rilevava la dedotta circostanza per cui, nelle more del giudizio, il convenuto aveva ottenuto, nei confronti dell'attore, un decreto ingiuntivo per il pagamento Parte_1 di somme oggetto della delibera impugnata, in quanto l'annullamento della stessa era dovuto a vizi formali.
4. Con atto notificato a mezzo pec il 10.5.2019, il DO ha proposto Parte_1
appello avverso la detta sentenza.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'improcedibilità delle domande formulate dal per il mancato corretto e regolare esperimento dell'obbligatorio tentativo di CP_1
mediazione.
In particolare, l'istante deduce che, pure a fronte della manifestazione della propria volontà di aderire alla proposta conciliazione, previa necessaria nomina di un difensore di fiducia e della richiesta, a tal fine, al centro di mediazione CNF, di un rinvio e della comunicazione della data fissata per l'incontro, ad esso DO non è stata concessa la possibilità né di nominare il difensore, né di partecipare all'incontro di conciliazione.
Con il secondo motivo, il lamenta l'omessa valutazione del materiale probatorio Parte_1
e l'errata valutazione dei fatti non espressamente contestati da parte attrice. Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'appellante afferma di aver fornito tutti gli elementi utili a provare la correttezza del procedimento di convocazione assembleare oggetto di controversia mediante il deposito in atti dei seguenti documenti: comunicazione della convocazione dell'assemblea per i giorni 12 e 13 maggio 2016; attestazione di spedizione della convocazione a mezzo raccomandata avente data 3.5.2016; prova di ricevimento avente data 23.5.2016; attestazione del sito , non disconosciuta CP_4 da parte attrice e idonea a comprovare l'avvenuto deposito, presso l'Ufficio Postale di
Acerra, del plico raccomandato in data 5.5.2016 (data in cui vi era stato anche il rilascio dell'avviso di giacenza nella buca delle lettere dell'attore).
L'appellante ribadisce, allora, come tali circostanze (mancata consegna del plico per assenza del contestuale rilascio dell'informativa di giacenza e inizio del periodo di CP_1 deposito in data 5.5.2016), anche a fronte della mancata contestazione da parte dell'attore, debbano ritenersi dimostrate. Ne consegue, in tesi, la possibilità di ritenere che il CP_1
sia venuto a conoscenza della comunicazione della convocazione assembleare per cui è lite in data 5.5.2016 (sette giorni prima del 12.5.2016).
Con il terzo motivo, il impugna la pronuncia nella parte in cui il tribunale ha Parte_1
accolto la domanda attorea sulla base della mancata produzione in giudizio, da parte dell'ente convenuto, della cartolina di ricevimento firmata dal destinatario ovvero recante l'avviso di compiuta giacenza. Infatti, secondo l'appellante, a seguito di una spedizione postale raccomandata, gli unici documenti che restano nella disponibilità materiale del mittente (tutti depositati in primo grado da esso ente convenuto) sono la cartolina dell'invio del plico e la prova di consegna. Nel caso di raccomandata postale, nulla viene annotato da in ordine all'avviso di giacenza, sicché il mittente di una spedizione postale CP_4 potrà ottenere informazioni aggiuntive sullo stato di consegna (e, dunque, sull'eventuale giacenza) solo attraverso il sito internet.
Con il quarto motivo, l'ente ha evidenziato la pendenza, tra le medesime parti, di altro giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di delibera del 9.6.2017 per vizio di procedimento di convocazione dell'assemblea, nel quale pure si discute della tempestività della comunicazione della convocazione a causa delle riscontrate difficoltà di esso DO nel comunicare col che non di rado provvede al ritiro delle comunicazioni in forte CP_1
ritardo rispetto agli avvisi di spedizione e/o giacenza.
Con quinto e ultimo motivo di gravame, l'appellante evidenzia che assume valore di ratifica del contenuto del verbale del 13.5.2016 l'avvenuto pagamento, da parte del di CP_1
quanto dovuto in virtù di decreto ingiuntivo (n 48/2018 del Giudice di Pace di Acerra) per omesso pagamento di oneri condominiali relativi a somme rendicontate per gli anni 2014-
2017 durante l'assemblea del 13.5.2016.
Tanto premesso, il DO ha concluso chiedendo di: “Accogliere Parte_1 integralmente il formulato appello e tutte le domande proposte dall'appellante nel primo grado di giudizio che qui si abbiano ripetute e trascritte e quelle del presente appello e, per
l'effetto, confermare la validità, legittimità ed efficacia del procedimento di avviso e della seguente delibera assembleare dei giorni 13.5.2016, con ogni altra statuizione comunque idonea a produrre l'effetto richiesto con il presente atto di appello;
2 ancora, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore del procuratore dell'istante degli onorari e delle spese inerenti al doppio grado di giudizio, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA
e CPA, con sentenza esecutiva ex lege.”
5. Con comparsa depositata il 24.7.2019, si è costituito in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza del gravame. In particolare, afferma che:
-il procedimento di mediazione era stato correttamente instaurato e la mancata adesione del allo stesso era ingiustificata;
Parte_1
-il non ha provato l'inizio del periodo di giacenza in data 5.5.2016, non avendo Parte_1 offerto prova della data dell'avvenuto inserimento della convocazione nella cassetta postale di esso appellato;
-come attestato dalla documentazione in atti, esso appellato, dal 2.5.2016 al 7.5.2016 si trovava a Milano per motivi di lavoro, sicché era nell'impossibilità, senza sua colpa, di avere conoscenza dell'avviso di giacenza che poteva ritirare solo il 23.5.2016.
-la delibera era comunque invalida per le irregolarità attinenti alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo e, in particolare, per la illegittima convocazione di
[...]
, non condomina, in luogo del coniuge condomino, ; CP_5 Persona_3
-la mancata contestazione, da parte di esso appellato, delle circostanze dedotte in giudizio dal non vale a colmare le lacune documentali del quadro probatorio (in Parte_1 particolare, la mancata produzione dell'avviso di giacenza);
-sono inammissibili istanze e documenti nuovi, dedotti e prodotti per la prima volta in appello;
-l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali oggetto del decreto ingiuntivo 48/2018 non incide sull'interesse all'annullamento della delibera, la quale è stata impugnata per vizi formali e non sostanziali. Ciò premesso, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento di spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
6. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.3.2024, venivano assegnati alle parti termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
7. Scaduti i detti termini e rilevato il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, d.lgs. 28/2010, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal , con ordinanza del 10.6.2024, la causa veniva rimessa Parte_1
sul ruolo per consentire il corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui alla richiamata normativa, con rinvio della causa all'udienza del 19.11.2024.
8. Esperita la procedura di mediazione, questa si concludeva con esito negativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata.
2. Merita accoglimento il motivo di gravame con il quale il impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non fornita la prova, da parte di esso ente convenuto, della tempestiva ricezione della raccomandata e, nella specie, giudicando non sufficiente a tal fine la stampa della pagina web del sito ” recante informazioni sul CP_4
monitoraggio della spedizione, ha valorizzato la mancata produzione in giudizio, da parte del DO mittente, della c.d. cartolina di ricevimento firmata dal destinatario (o da soggetto abilitato o delegato al ritiro), ovvero recante l'avviso di compiuta giacenza.
3. Ai sensi dell'art. 66, co. 3, disp. att. cc.: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione (…). In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o degli assenti perché non ritualmente convocati.”
4. Nel caso di specie, la riunione dell'assemblea condominiale della cui convocazione le parti in causa discutono era fissata per i giorni 12 maggio 2016 (prima convocazione) e 13 maggio 2016 (seconda convocazione), sicché l'avviso di convocazione doveva pervenire a ai sensi del richiamato art. 66, co. 3, disp. att. cc., entro il 7 maggio 2016 Controparte_1
(recentemente, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il DO deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante
l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.” Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile. Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021).
5.Secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di convocazione di assemblea, quale atto di natura privata, unilaterale e recettizio, rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 cc ed è, dunque, soggetto alla presunzione di conoscenza prevista in tale norma, in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.
Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. Dall'anzidetto quadro normativo viene fatto derivare l'ovvio corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 cc, la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di DO sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 8275 del
23/03/2019; cfr. anche Cass. Sentenza n. 23396 del 06/10/2017 e Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 22311 del 03/11/2016).
6. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto e tenuto conto che, nel caso di specie, l'avviso di convocazione veniva inviato dal DO mediante Parte_1
raccomandata, la quale però non veniva consegnata per assenza del (il quale CP_1 ritirava il plico presso l'Ufficio postale soltanto in data 23.5.2016), gravava sull'ente convenuto, in qualità di mittente della dichiarazione, dimostrare che la stessa fosse pervenuta all'indirizzo del ntro il 7.5.2016 e, dunque, che, entro quella data, fosse CP_1 stato rilasciato presso la sua cassetta postale l'avviso di giacenza del plico presso l'Ufficio postale.
7. Questa Corte ritiene che il DO abbia fornito la prova de qua e che, Parte_1 pertanto, debba operare la presunzione di cui all'art. 1335 cc, non avendo il rovato CP_1
- per i motivi di cui si dirà - di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'avviso di giacenza del plico rilasciato presso la sua cassetta postale.
8. Al fine di adempiere l'onere probatorio su di esso gravante, l'ente convenuto ha prodotto in giudizio, tra l'altro, i seguenti documenti: attestazione di spedizione della convocazione a mezzo raccomandata avente data 3.5.2016; schede informative, provenienti da
[...]
, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata e il suo deposito CP_4
presso l'ufficio postale in data 5.5.2016; prova di consegna della raccomandata.
Diversamente da quanto opinato dal tribunale, questo Collegio, considerato che il tipo di raccomandata utilizzato dal DO, pur prevedendo il rilascio della prova di consegna
(depositata in atti), non prevede l'avviso di ricevimento, ritiene che la produzione in giudizio delle risultanze del sito Internet di , non disconosciute da parte attrice, siano CP_4 idonee a dimostrare l'esito della spedizione della raccomandata stessa e, nella specie, il tentativo di consegna al in data 5.5.2016, con rilascio in cassetta, nella medesima CP_1 data, dell'avviso di giacenza del plico presso l'Ufficio postale.
9. Premesso, invero, che è pacifica l'avvenuta spedizione, da parte del DO, dell'avviso di convocazione in data 3.5.2016 (come da attestazione di spedizione in atti, non contestata dal idonea a costituire prova certa della spedizione, anche in assenza CP_1 dell'avviso di ricevimento, v. Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019; Cass., Sez.
L - , Sentenza n. 24015 del 12/10/2017) e ribadito che, nel caso di specie, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del DO mittente è giustificata dal fatto che lo stesso non è disponibile, perché non previsto dal tipo di raccomandata utilizzato, le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e, dunque, il tempestivo recapito della raccomandata al (e la sua conoscenza, ex art. 1335 cc) può ritenersi CP_1
dimostrato dalle schede informative provenienti dal sito di . CP_4
Nelle stesse si legge, tra l'altro, che: il 5.5.2016, alle ore 10.32 lo stato della spedizione era
“IN CONSEGNA”; il 5.5.2016, alle ore 17.36, lo stato della spedizione era “DISPONIBILE
PER IL RITIRO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO POSTALE NA ACERRA PDD IN
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO 3”; il 23.5.2016, alle ore 12.20, lo stato della spedizione era “ (in ciò, peraltro, confermando quanto dedotto e documentato dallo Parte_2 stesso v. produzione dell'attore di primo grado). CP_1
Tale decisione si pone, del resto, in linea con recenti pronunce dei Giudici di legittimità, i quali, pronunciatisi sul valore probatorio di tale tipo di documentazione, hanno affermato l'idoneità della stessa a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335
c.c. In questo senso, ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente Sentenza
n. 15397/2023, nel confermare la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva ritenuto maturata la decadenza dal potere di impugnazione entro 60 giorni ai sensi dell'art. 6 legge n. 604/1966, giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio della lavoratrice, ha affermato che: “Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle CP_4 quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio CP_4
pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica
e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di “comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio”. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso. Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento
a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n. 31845/2022 (vedi anche Cass.
n 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica
e adeguata. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto
l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione”
(Cass., Sez. L., Sentenza n. 15397 del 31/05/2023).
Nel medesimo senso, la Suprema Corte ha affermato che: “Le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata
(elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335
c.c., di cui si è già dato conto). La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020).
10. non ha fornito la prova necessaria ad impedire l'operatività della Controparte_1 presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc.
Ed invero, in primo grado, l'attore si limitava a dedurre genericamente di non aver ricevuto l'avviso di convocazione relativo all'assemblea del 12-13 maggio 2016.
Solo nel presente grado di giudizio, il ha dedotto di essersi trovato, senza sua CP_1 colpa, nell'impossibilità di conoscere della comunicazione de qua, in quanto, dal 2.5.2016 al 7.5.2016, si trovava lontano dal proprio indirizzo (per la precisione, Controparte_1
afferma che, nel detto periodo, si trovava a Milano per motivi di lavoro). Tale circostanza è rimasta, tuttavia, sfornita di prova in quanto la documentazione posta a sostegno dell'eccezione è stata prodotta dall'appellato per la prima volta in appello, sicché la stessa
è inammissibile ai sensi del'art. 345, co. 3 cpc.
11. Infine, alcun rilievo può essere conferito a quanto dedotto da parte appellata circa la pretesa convocazione in assemblea di , non legittimata a partecipare Controparte_5
in quanto priva della qualità di condomina, in luogo del condomino . Ed invero, Persona_3
la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 cc, unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020.
Nello stesso senso, v anche Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 10071 del 28/05/2020, secondo cui: “Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti”).
12. Giova sottolineare che non ha riproposto, nel presente grado di Controparte_1
giudizio, gli ulteriori motivi di impugnazione della delibera del 13 maggio 2016, formulati nell'atto di citazione, sicché gli stessi si intendono rinunciati ai sensi dell'art. 346 cpc. (“La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
13. In accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado e, pertanto, la delibera assunta dall'adunanza del DO in data 13.5.2016 deve essere Parte_1
confermata.
14. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc). 15. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
16. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
17. Il valore della controversia è indeterminabile.
In applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000. Nella specie, in considerazione della scarsa complessità delle questioni, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi, innanzi al tribunale e alla corte di appello e il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000.00
Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori minimi (ossia dei valori medi ridotti del cinquanta percento).
Pertanto, in favore del difensore antistatario del DO , va liquidata la Parte_1 somma di €3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori minimi (ossia dei valori medi ridotti del cinquanta percento).
Quindi, in favore del difensore antistatario del DO , va liquidata la Parte_1 somma di €4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
1.accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza n. 803/2019 del tribunale di Nola pubblicata il 08.04.2019, rigetta la domanda di accertamento della nullità e/o di annullamento della delibera assembleare del 13.05.2016;
2.condanna al pagamento, in favore del DO , in Parte_3 Parte_1 persona del suo legale rapp.te, delle spese di lite, liquidate in €3.808, 00 per il primo grado e in €4.995,50 per il secondo grado, a titolo di compenso oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da attribuirsi al difensore antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1.4.2025 Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini