Articolo 20 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 19Articolo 21
Versione
23 marzo 1949
Art. 20. Termini.

Per poter concorrere ai benefici previsti dal presente capo gli interessati devono farne domanda al Ministero della marina mercantile.
I lavori ammessi ai benefici del presente capo debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, a pena di decadenza dai benefici stessi, salvo eventuale proroga che il Ministro per la marina mercantile ritenga di consentire qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile.
Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, gli apparati motori completi e gli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo debbono essere installati nel termine fissato dal regolamento sono pure stabiliti dal regolamento i termini per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 18.
I termini entro i quali, a pena di decadenza, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva, sono stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949