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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.18883/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18883/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA DAVIDE BERTOLOTTI N.
7- TORINO, presso lo studio dell'avv. PAPARO RENATO, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in MONCALIERI il 28/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4/4/2009 e , il 11/10/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
La casa familiare in Orbassano, via Germania n. 10, di cui i coniugi erano comproprietari in parti eguali, è stata venduta e dismessa.
DISPONE che:
-I due figli minori e sono affidati a entrambi i genitori e prenderanno la residenza Per_1 Persona_3 anagrafica presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé liberamente secondo gli accordi che prenderà con la madre e i figli stessi.
In mancanza di diversi accordi, il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé almeno secondo le seguenti modalità:
- a fine-settimana alternati, dal venerdì alle ore 12,30 con prelievo all'uscita da scuola o presso il domicilio materno, fino alla domenica alle ore 21, quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
- due pomeriggi alla settimana quando andrà a prenderli a scuola e li terrà con sé a cena (in un'occasione
-nella settimana in cui non li vedrà nel week end- trattenendoli anche per la notte, fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) e durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- e trascorreranno le vacanze estive dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 30 Per_1 Per_2 agosto con l'altro ad anni alterni;
pagina 2 di 3 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) i figli staranno con l'uno o l'altro genitore alternativamente;
- e trascorreranno il giorno del loro compleanno alternativamente un anno con il padre Per_1 Per_2
e un anno con la madre e festeggeranno il compleanno della madre e del padre col singolo genitore.
- I genitori eserciteranno anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
-Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé. corrisponderà alla consorte, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_2 periodico di € 500,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che:
L'assegno unico, attualmente versato al padre, sarà da lui riversato alla madre.
DISPONE che:
Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate- saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento, ivi comprese quelle per la scuola di Per_1
DA' ATTO che:
I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per l'annotazione dei minori sul passaporto di entrambi (o altro documento valido per l'espatrio).
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18883/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA DAVIDE BERTOLOTTI N.
7- TORINO, presso lo studio dell'avv. PAPARO RENATO, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 27/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in MONCALIERI il 28/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4/4/2009 e , il 11/10/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
La casa familiare in Orbassano, via Germania n. 10, di cui i coniugi erano comproprietari in parti eguali, è stata venduta e dismessa.
DISPONE che:
-I due figli minori e sono affidati a entrambi i genitori e prenderanno la residenza Per_1 Persona_3 anagrafica presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé liberamente secondo gli accordi che prenderà con la madre e i figli stessi.
In mancanza di diversi accordi, il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé almeno secondo le seguenti modalità:
- a fine-settimana alternati, dal venerdì alle ore 12,30 con prelievo all'uscita da scuola o presso il domicilio materno, fino alla domenica alle ore 21, quando li riaccompagnerà presso il domicilio materno;
- due pomeriggi alla settimana quando andrà a prenderli a scuola e li terrà con sé a cena (in un'occasione
-nella settimana in cui non li vedrà nel week end- trattenendoli anche per la notte, fino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola o dalla madre);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) e durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
- e trascorreranno le vacanze estive dall'1 al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 30 Per_1 Per_2 agosto con l'altro ad anni alterni;
pagina 2 di 3 - in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) i figli staranno con l'uno o l'altro genitore alternativamente;
- e trascorreranno il giorno del loro compleanno alternativamente un anno con il padre Per_1 Per_2
e un anno con la madre e festeggeranno il compleanno della madre e del padre col singolo genitore.
- I genitori eserciteranno anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
-Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé. corrisponderà alla consorte, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_2 periodico di € 500,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che:
L'assegno unico, attualmente versato al padre, sarà da lui riversato alla madre.
DISPONE che:
Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate- saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del cinquanta per cento, ivi comprese quelle per la scuola di Per_1
DA' ATTO che:
I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per l'annotazione dei minori sul passaporto di entrambi (o altro documento valido per l'espatrio).
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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