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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
MAstrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 605/2024 avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
via del Desco n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Sabrina Fusi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via
Iacopo Nardi n. 71;
Ricorrente E nata a [...] il [...] e residente in [...]
Curtatone e Montanara n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, premetteva di Parte_1 avere contratto matrimonio in Pelago (FI) il 19.7.1997 con e che, CP_1 dalla loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma PE non economicamente indipendente.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva n. 2678/2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi, e, con successiva sentenza definitiva n.
2128/2022, assegnava la casa familiare a e disponeva che CP_1 Pt_1
le corrispondesse l'importo di € 300 mensili a titolo di mantenimento
[...] del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con successiva sentenza n.
31/2023, la Corte d'Appello di Firenze aumentava il contributo di mantenimento dovuto dal sig. nell'importo di € 500 mensili. Pt_1
Il ricorrente deduceva come l'aumento del contributo da parte della Corte
d'Appello di Firenze fosse stato disposto sulla base dell'assunto che la casa coniugale, assegnata alla resistente in primo grado, era stata venduta all'asta. Il ricorrente, però, rappresentava che la resistente, attualmente, abita in casa di sua proprietà a LE, ereditata dal padre, e che il figlio , a partire da PE gennaio 2023, è collocato presso di lui a Impruneta, limitando la frequentazione con la madre a poco meno di una sera a settimana con pernotto. Inoltre, il figlio maggiorenne, da circa un anno, svolge lavori saltuari, come cameriere e aiuto cuoco, i cui proventi gli consentono di sostenere alcune spese personali.
In merito alla propria condizione reddituale, il ricorrente deduceva di avere lasciato la precedente attività lavorativa, ove era assunto a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2021, per intraprendere nuova attività, a tempo determinato, in un bar in prossimità della propria abitazione. Anche tale attività, a partire dal
30.11.2023, si era conclusa per mancato rinnovo del contratto di lavoro, così che lo stesso percepiva la somma di € 800 a titolo di indennità di disoccupazione. Inoltre, egli svolge attività di cuoco, per 4 ore settimanali, con
2 introito mensile di € 150. È, altresì, onerato dell'importo di € 495 a titolo di canone d'affitto.
In merito alla condizione reddituale della resistente, deduceva che la stessa, oltre a essere socia lavoratrice della società Dussmann, lavora come addetta alle pulizie.
Pertanto, visto il mutamento delle condizioni economiche delle parti e considerato l'attualmente collocamento di , il ricorrente richiedeva la PE revoca del contributo posto a suo carico e concludeva così:
- disporre il mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma Persona_2 non del tutto economicamente autosufficiente, a carico di ciascuno dei genitori durante i tempi di permanenza presso ciascuno di loro e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal Sig. a favore Parte_1 della Sig.ra con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
- disporre che le spese straordinarie per il figlio , siano poste al Persona_2
50% a carico di ciascun genitore, così come regolate ed individuate dal
Protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia.
- Con vittoria di competenze e spese legali del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva come le proprie CP_1 condizioni reddituali fossero peggiorate, avendo dovuto abbandonare, in data
1.12.2022, la casa coniugale, a causa del mancato pagamento delle rate di mutuo. Inoltre, l'abitazione di LE ove risiedeva è quasi interamente di proprietà della sorella, alla quale corrisponde € 500 a titolo di indennità di occupazione.
La resistente deduceva che, durante il matrimonio, veniva convinta dal coniuge a rivestire il ruolo di unico socio accomandatario della società Riffaioli sas, qualifica che le causava ingenti debiti. Ne sorgeva una procedura esecutiva immobiliare, nella quale intervenivano anche il sig. e la sua attuale Pt_1 compagna, per loro crediti verso la società.
La resistente deduceva di svolgere attività di addetta part-time a una mensa per nove mesi, dietro compenso di € 700 mensili, e di svolgere lavori di pulizia presso la ditta RO per € 288 mensili.
3 La resistente allegava, poi, che il ricorrente svolge attività lavorativa a nero presso un Night Club, come cuoco, percependo € 400 alla settimana;
inoltre, egli acquista, ripara e rivende motoveicoli.
Quanto al figlio , la resistente precisava che lo stesso non vive presso PE
l'abitazione del padre stabilmente, ma si reca dal padre nelle sporadiche occasioni nelle quali è chiamato a lavorare come aiuto cuoco.
Pertanto, la resistente concludeva così:
Voglia l'intestata autorità pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto negli atti del Comune di Pelago all'anno 2017,
n.4 part. 2 seri C, ufficio 1; voglia respingere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata ex adverso in favore del figlio Per_2
e aumentare l'assegno stesso fino alla concorrenza di € 800,00 mensili
[...] oltre al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%; in denegata ipotesi contenere l'assegno di mantenimento nel limite di €200,00 mensili come stabilito dalla sentenza n. 31/2023 della Corte di Appello di Firenze.
Vittoria di spese e onorari.
In data 25.6.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Con sentenza n. 567/2024, pubblicata il 26.6.2024, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, veniva sentito, all'udienza del 29.10.2024, il figlio maggiorenne.
Emessi i provvedimenti temporanei urgenti, la causa giungeva, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La resistente richiede contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne pari ad € 800 o, in subordine, ad € 200 mensili, mentre il ricorrente richiede di contribuire in forma diretta al mantenimento dello stesso.
Al fine di valutare se è dovuto alla sig.ra n contributo di mantenimento CP_1 per il figlio maggiorenne, è necessario esaminare quali sono i tempi di collocamento di quest'ultimo presso le abitazioni dei rispettivi genitori, e quali sono le condizioni reddituali delle parti.
2.1. , di anni 23, frequenta il corso di laurea in Osteopatia e, oltre a PE studiare, svolge attività lavorativa di aiuto cuoco (cfr. doc. 23 allegato alla
4 memoria ex art. 473 bis. 17 c. 3 c.p.c.; doc. 31 allegato alla comparsa conclusionale di parte ricorrente). Lo stesso, difatti, all'udienza del 29.10.2024, dichiarava di lavorare a chiamata, e di recarsi a lavoro, durante il periodo invernale, per una/due volte alla settimana, guadagnando circa € 100/150 a settimana (al momento, invece, in base alle chiamate, ci posso andare al massimo dal venerdì alla domenica, ma è più facile una volta o due alla settimana, può essere a volte una settimana il venerdì e il sabato, la settimana dopo solo il sabato. Adesso guadagno all'incirca a settimana sui 100/150 euro, in base alla settimana e a quanto mi chiamano); durante il periodo estivo, invece, dichiarava di lavorare dal martedì alla domenica, per circa € 300 a settimana (In estate ero lì fisso, dal martedì alla domenica, e in totale facevo una ventina di ore alla settimana (…) In estate guadagnavo circa € 300 a settimana).
L'attuale situazione lavorativa di non consente di ritenerlo PE economicamente autosufficiente – circostanza sulla quale, del resto, le parti concordano – considerato che lo stesso è ancora impegnato negli studi universitari e svolge un'attività che, quantomeno nel periodo invernale, gli garantisce entrate esigue.
Quanto al collocamento di , la resistente, all'udienza del 25.6.2024, PE affermava che il figlio si trova per 4/5 giorni alla settimana presso l'abitazione del padre. Lo stesso , all'udienza del 29.10.2024, dichiarava di trattenersi PE presso l'abitazione materna circa un paio di giorni alla settimana, mentre, per il resto della settimana, si trova presso la residenza paterna (Per tre, quattro, cinque giorni alla settimana sono da mio padre, anche se varia in base ai miei impegni (…) A LE da mia mamma ci sto un paio di giorni a settimana, a volte anche tre, dipende dagli impegni della settimana), e ciò in quanto i propri impegni lavorativi e universitari sono a Firenze (Faccio un po' su e giù tra mia mamma e mio babbo, perché avendo l'università, il lavoro, amici e fidanzata
a Firenze, è un po' più vicina casa di mio padre. In settimana, se ho da andare all'università o a lavorare, mi è più comodo fermarmi a stare da mio padre (…) non è tanto una scelta mia, ma è una comodità per il lavoro e l'università, perché altrimenti dovrei farmi un'ora ad andare e un'ora a tornare da
LE). ha, poi, confermato che, mentre la madre, nel periodo estivo, PE si trova a Grosseto per lavoro, lui è collocato stabilmente dal padre (nel periodo
5 in cui mia madre è stata a lavorare a Grosseto sono stato da mio padre, sia per motivi lavorativi sia perché era un po' superfluo andare da solo a LE).
Il figlio della coppia, quindi, come da lui stesso dichiarato e come confermato anche dalla madre, si trova, per la gran parte della settimana, presso l'abitazione paterna, recandosi presso l'abitazione materna solo per un paio di giorni a settimana. Nel periodo estivo, poi, è collocato integralmente presso PE
l'abitazione paterna, in quanto la madre svolge attività lavorativa in provincia di Grosseto.
2.2. La sig.ra ha dovuto lasciare la casa coniugale, lei assegnata dal CP_1
Tribunale di Firenze giusta sentenza n. 2128/2022 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), attesa la vendita dell'immobile all'asta (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del 25.6.2022 sub doc. 6 allegato al ricorso;
docc. 2 e
2 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Proprio in ragione di tale vendita forzosa del bene, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 31/2023
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso), aumentava il contributo di mantenimento lei dovuto da € 300 ad € 500 mensili, stante l'esigenza della stessa di reperire immobile in locazione per sé e per il figlio.
La resistente, dopo la perdita della casa familiare, reperiva alloggio, prima, presso un'amica, e poi presso un'abitazione in LE, da lei ereditata dal padre, in comproprietà con la sorella (cfr. doc. 12 allegato al ricorso, da cui risulta che l'immobile in questione appartiene per 4/9 alla resistente, e per 5/9 alla sorella;
doc. 3 bis allegato alla comparsa). La resistente ha affermato che la sorella richiederebbe la somma di € 500 a titolo di indennità di occupazione, ma non risulta prova, in atti, del versamento di tale importo, né appare significativo che, quanto all'eredità paterna, vi sarebbe un contenzioso, nulla provando di specifico, sul punto, il verbale di mediazione risalente al novembre
2022 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa).
La resistente assume di essere stata investita da una grave situazione debitoria, in quanto socia accomandataria della “Osteria I Riffaioli s.a.s. di MA ND
& c.” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa), società il cui amministratore di fatto, secondo la resistente, era il sig. . Al fine di provare tale ultima Pt_1 circostanza, la resistente produce una e-mail, datata 11.5.2017, nella quale una commercialista contatta una legale, su incarico del sig. , per alcune Pt_1 cartelle esattoriali pervenute alla società (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa) e
6 una sentenza del Giudice di Pace di Prato, datata 19.6.2019, dalla quale emerge che il sig. sottoscriveva, per conto della società, un contratto come Pt_1 falsus procurator. A ben vedere, quindi, la sentenza del Giudice di Pace non prova quanto affermato dalla resistente, non essendo in essa il sig. stato Pt_1 riconosciuto amministratore di fatto della società, ma, al contrario, falsus procurator della stessa. Quanto alla comunicazione della commercialista, la stessa, di per sé sola, non può far ritenere che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società.
La resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa di pulizie presso la ditta L'RO (cfr. doc. 9 bis allegato alla comparsa), dietro stipendio di €
288 mensili, e di svolgere attività part time presso una mensa per € 700 mensili per nove mesi l'anno. Il ricorrente ha allegato che la resistente, nel periodo estivo, svolge attività di cameriera a Tirli (GR), ove si trasferisce durante la stagione, presso un ristorante e presso un B&B. La stessa resistente, all'udienza del 25.6.2024, ha confermato di svolgere tale attività, recandosi a Tirli, a partire dal mese di luglio, per il periodo estivo.
La resistente ha dichiarato redditi pari ad € 10.579 per l'anno 2021, pari ad €
15.611 per l'anno 2022 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa), redditi pari ad €
15.997 per l'anno 2023 (cfr. doc. depositato il 27.11.2024). Tali redditi sono superiori a quelli dichiarati negli anni precedenti, pari ad € 8.356 per l'anno
2017, pari ad € 9.133 per l'anno 2018, pari ad € 9.735 per l'anno 2019 (cfr. doc.
16 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c.).
Dall'esame degli estratti conto in atti (cfr. docc. depositati il 27.2.2025) risulta che la resistente, nel corso dell'anno 2023, ha percepito somme pari a circa €
1.200 mensili, derivate dalle attività svolte presso la mensa per circa € 700 mensili, presso L'RO per circa € 400 mensili, e presso il Parte_2 nel periodo estivo;
nel corso dell'anno 2024, ha percepito somme mensili per oltre € 1.500 circa (risultano entrate, sul conto corrente, pari a oltre € 19.000 annui), avendo ricevuto, rispetto all'anno precedente, somme superiori dalla ditta L'RO (per oltre € 600 mensili).
Dall'esame della complessiva condizione reddituale della resistente, emerge che la stessa, allo stato, non ha oneri abitativi, e percepisce mensilmente una somma pari all'incirca ad € 1.500.
7 2.3. Il sig. , di professione cuoco, svolgeva, a far data dall'ottobre 2021, Pt_1 attività lavorativa a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di
Sesto Fiorentino. A seguito di dimissioni, avviava, a far data dal giugno 2023, nuova attività presso bar sito in Impruneta, la quale si interrompeva, per mancato rinnovo contrattuale, nel novembre 2023 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). A decorrere da dicembre 2023 ha, quindi, percepito assegno sociale per l'impiego, pari ad € 800 mensili (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), sino al mese di marzo 2025. Da ultimo, ha ottenuto, per il periodo aprile/giugno 2025, contratto di lavoro a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro del figlio (cfr. doc. 32 allegato alla comparsa conclusionale).
Il ricorrente svolge attività lavorativa presso la Moonlight s.r.l. (cfr. doc. 9 allegato al ricorso;
doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 c.p.c.; doc. 26 allegato alle note conclusionali del 30.1.2025), con buste paga di circa
€ 150 mensili (cfr. doc. 10 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha dichiarato redditi pari ad € 10.625 nel 2020, ad € 7.642 nel 2021, ad € 14.125 nel 2022 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), ad € 14.147 nel 2023 (cfr. doc. 24 prodotto il 25.11.2024).
I redditi dichiarati trovano conferma negli estratti conto in atti (cfr. doc. 14 allegato al ricorso, doc. 25 prodotto il 25.11.2024), dai quali risultano, come entrate, lo stipendio dell'esercizio commerciale “Pane Amore e…”, sino al giugno 2023, pari a circa € 1.000 mensili, e, a partire dal luglio 2023 sino al novembre 2023, stipendio di analoga entità erogato dalla EE.AA. s.r.l.; risulta, altresì, lo stipendio di Diva s.r.l. (attuale Moonlight) pari a circa € 150 mensili, oltre che la percezione della NASPI dopo il novembre 2023.
La resistente ha affermato che il ricorrente svolge attività di riparazione e vendita di motoveicoli (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa) e, in effetti, dagli estratti conto del sig. emergono alcune somme corrisposte a titolo di Pt_1 pagamento di pezzi di ricambio, ma per somme piuttosto esigue, sebbene con accrediti più frequenti nel corso del 2024.
La resistente ha, altresì, allegato che il ricorrente percepirebbe € 1.600 mensili da attività presso un locale notturno, ma la circostanza non risulta provata.
Egli è, poi, onerato del pagamento di canone di locazione per € 495 mensili (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), per immobile ove abita con la propria compagna
8 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); è, altresì, onerato di alcuni debiti per circa € 150 mensili (cfr. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c.).
Dall'esame della complessiva condizione reddituale del ricorrente, emerge che lo stesso, allo stato, ha oneri abitativi (verosimilmente condivisi con la propria compagna), percepisce, in maniera continuativa, € 150 mensili dall'attività svolta presso Moonlight s.r.l., ed, ha senz'altro, la capacità di reperire ulteriore attività quantomeno per € 1.000 mensili, come comprovato dagli stipendi percepiti nel corso degli anni;
egli, poi, percepisce alcune somme, seppure esigue, dall'attività di vendita di pezzi di ricambio delle moto.
2.4. Le parti, quindi, si ritiene che abbiano una capacità reddituale molto simile, come, del resto, aveva già accertato la Corte d'Appello nella sentenza del
9.1.2023 (non è dato riscontrare una apprezzabile sperequazione economica tra le parti).
2.5. La Corte d'Appello di Firenze, in sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, l'importo di € 200 mensili, assumendo che i maggiori doveri di cura del figlio maggiorenne sono affidati alla madre, facendo egli riferimento alla abitazione di quest'ultima per le sue esigenze di vitto e vestiario.
Occorre, anzitutto, osservare come, durante il periodo estivo, sia PE collocato esclusivamente presso l'abitazione paterna, in quanto la resistente si trasferisce, per lavoro, in provincia di Grossetto.
Ne consegue che, invero, durante i mesi estivi, non può senz'altro considerarsi dovuto il contributo di mantenimento da parte del ricorrente, in quanto il vitto
è totalmente a carico del padre, così come gli ulteriori doveri di cura, stante l'assenza della madre.
A ciò si aggiunga che, durante il periodo estivo, ha dichiarato di PE guadagnare cifre che si aggirano intorno agli € 1.200 mensili, le quali, invero, gli consentono, quantomeno in quel periodo dell'anno, di gestirsi in modo totalmente autonomo.
Durante il periodo estivo, quindi, percepisce € 1.200 mensili ed è PE collocato esclusivamente presso il padre, circostanze, queste, che inducono a ritenere indebito il contributo versato in favore della resistente.
9 Quanto al restante periodo dell'anno va, anzitutto, osservato che svolge PE sempre attività lavorativa, seppure in misura ridotta, percependo circa € 500 mensili (ha quantificato quanto da lui guadagnato in € 100/€ 150 alla settimana).
Ciò significa che, sebbene non economicamente indipendente, , che non PE ha spese abitative, anche durante il periodo invernale è in grado di occuparsi personalmente di alcune delle sue esigenze economiche.
A ciò si aggiunga che lo stesso, durante la settimana, si trova prevalentemente presso l'abitazione paterna, per motivi di studio e lavoro, avendo la stessa resistente confermato che il ragazzo è presso il padre 4/5 giorni alla settimana, ed avendo affermato di recarsi presso l'abitazione materna un paio di PE giorni alla settimana.
Ebbene, a fronte di un collocamento prevalente di presso l'abitazione PE paterna, si deve considerare che, invero, gli oneri di vitto sono prevalentemente a carico del padre, e che non è stato, in corso di causa, provato che gli ulteriori doveri di cura siano svolti in modo prevalente dalla madre (circostanza, questa, che il ricorrente ha provveduto a contestare nei propri scritti difensivi).
La circostanza che il ragazzo abbia come suo riferimento l'abitazione materna non è, di per sé, elemento significativo di una diversa compartecipazione al suo mantenimento da parte dei genitori, i quali provvedono, rispettivamente, alla cura di separatamente nei giorni in cui si trova presso le loro abitazioni. PE
Non risulta, difatti, provato in atti un impegno di cura maggiore da parte della madre, nei giorni di sua frequentazione con il figlio, tale da giustificare la debenza di un contributo di mantenimento in suo favore, a fronte di un collocamento prevalente del ragazzo presso il padre.
A fronte di condizioni reddituali sostanzialmente analoghe, si ritiene, quindi, che eventuali oneri di cura in capo alla madre nei giorni di sua spettanza (quanto al vestiario e alla cura dello stesso) siano compensati dal maggiore numero di giorni che il ragazzo trascorre dal padre (con conseguenti oneri di vitto a suo carico) sia durante il periodo invernale, che durante il periodo estivo quando, invero, la madre non ha onere alcuno, trovandosi integralmente presso il PE padre.
2.6. Pertanto, ritiene il Tribunale che sia congruo che ciascun genitore provveda al mantenimento di in forma diretta, ferma restando la partecipazione, PE nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie.
10 3. Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto dell'iter giudiziario della controversia e delle diverse decisioni rese quanto alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 567/2024 è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio, così provvede:
1) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento di in forma PE diretta;
2) revoca il contributo dovuto da in favore di per Parte_1 CP_1
il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data della domanda;
PE
3) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
11 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
MAstrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 605/2024 avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
via del Desco n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Sabrina Fusi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via
Iacopo Nardi n. 71;
Ricorrente E nata a [...] il [...] e residente in [...]
Curtatone e Montanara n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, premetteva di Parte_1 avere contratto matrimonio in Pelago (FI) il 19.7.1997 con e che, CP_1 dalla loro unione, nasceva il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma PE non economicamente indipendente.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva n. 2678/2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi, e, con successiva sentenza definitiva n.
2128/2022, assegnava la casa familiare a e disponeva che CP_1 Pt_1
le corrispondesse l'importo di € 300 mensili a titolo di mantenimento
[...] del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con successiva sentenza n.
31/2023, la Corte d'Appello di Firenze aumentava il contributo di mantenimento dovuto dal sig. nell'importo di € 500 mensili. Pt_1
Il ricorrente deduceva come l'aumento del contributo da parte della Corte
d'Appello di Firenze fosse stato disposto sulla base dell'assunto che la casa coniugale, assegnata alla resistente in primo grado, era stata venduta all'asta. Il ricorrente, però, rappresentava che la resistente, attualmente, abita in casa di sua proprietà a LE, ereditata dal padre, e che il figlio , a partire da PE gennaio 2023, è collocato presso di lui a Impruneta, limitando la frequentazione con la madre a poco meno di una sera a settimana con pernotto. Inoltre, il figlio maggiorenne, da circa un anno, svolge lavori saltuari, come cameriere e aiuto cuoco, i cui proventi gli consentono di sostenere alcune spese personali.
In merito alla propria condizione reddituale, il ricorrente deduceva di avere lasciato la precedente attività lavorativa, ove era assunto a tempo indeterminato dal mese di ottobre 2021, per intraprendere nuova attività, a tempo determinato, in un bar in prossimità della propria abitazione. Anche tale attività, a partire dal
30.11.2023, si era conclusa per mancato rinnovo del contratto di lavoro, così che lo stesso percepiva la somma di € 800 a titolo di indennità di disoccupazione. Inoltre, egli svolge attività di cuoco, per 4 ore settimanali, con
2 introito mensile di € 150. È, altresì, onerato dell'importo di € 495 a titolo di canone d'affitto.
In merito alla condizione reddituale della resistente, deduceva che la stessa, oltre a essere socia lavoratrice della società Dussmann, lavora come addetta alle pulizie.
Pertanto, visto il mutamento delle condizioni economiche delle parti e considerato l'attualmente collocamento di , il ricorrente richiedeva la PE revoca del contributo posto a suo carico e concludeva così:
- disporre il mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma Persona_2 non del tutto economicamente autosufficiente, a carico di ciascuno dei genitori durante i tempi di permanenza presso ciascuno di loro e per l'effetto revocare il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal Sig. a favore Parte_1 della Sig.ra con decorrenza dalla data della domanda;
CP_1
- disporre che le spese straordinarie per il figlio , siano poste al Persona_2
50% a carico di ciascun genitore, così come regolate ed individuate dal
Protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia.
- Con vittoria di competenze e spese legali del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio la quale deduceva come le proprie CP_1 condizioni reddituali fossero peggiorate, avendo dovuto abbandonare, in data
1.12.2022, la casa coniugale, a causa del mancato pagamento delle rate di mutuo. Inoltre, l'abitazione di LE ove risiedeva è quasi interamente di proprietà della sorella, alla quale corrisponde € 500 a titolo di indennità di occupazione.
La resistente deduceva che, durante il matrimonio, veniva convinta dal coniuge a rivestire il ruolo di unico socio accomandatario della società Riffaioli sas, qualifica che le causava ingenti debiti. Ne sorgeva una procedura esecutiva immobiliare, nella quale intervenivano anche il sig. e la sua attuale Pt_1 compagna, per loro crediti verso la società.
La resistente deduceva di svolgere attività di addetta part-time a una mensa per nove mesi, dietro compenso di € 700 mensili, e di svolgere lavori di pulizia presso la ditta RO per € 288 mensili.
3 La resistente allegava, poi, che il ricorrente svolge attività lavorativa a nero presso un Night Club, come cuoco, percependo € 400 alla settimana;
inoltre, egli acquista, ripara e rivende motoveicoli.
Quanto al figlio , la resistente precisava che lo stesso non vive presso PE
l'abitazione del padre stabilmente, ma si reca dal padre nelle sporadiche occasioni nelle quali è chiamato a lavorare come aiuto cuoco.
Pertanto, la resistente concludeva così:
Voglia l'intestata autorità pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e trascritto negli atti del Comune di Pelago all'anno 2017,
n.4 part. 2 seri C, ufficio 1; voglia respingere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata ex adverso in favore del figlio Per_2
e aumentare l'assegno stesso fino alla concorrenza di € 800,00 mensili
[...] oltre al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%; in denegata ipotesi contenere l'assegno di mantenimento nel limite di €200,00 mensili come stabilito dalla sentenza n. 31/2023 della Corte di Appello di Firenze.
Vittoria di spese e onorari.
In data 25.6.2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice designato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Con sentenza n. 567/2024, pubblicata il 26.6.2024, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Rimessa la causa sul ruolo per la risoluzione delle questioni accessorie, veniva sentito, all'udienza del 29.10.2024, il figlio maggiorenne.
Emessi i provvedimenti temporanei urgenti, la causa giungeva, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La resistente richiede contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne pari ad € 800 o, in subordine, ad € 200 mensili, mentre il ricorrente richiede di contribuire in forma diretta al mantenimento dello stesso.
Al fine di valutare se è dovuto alla sig.ra n contributo di mantenimento CP_1 per il figlio maggiorenne, è necessario esaminare quali sono i tempi di collocamento di quest'ultimo presso le abitazioni dei rispettivi genitori, e quali sono le condizioni reddituali delle parti.
2.1. , di anni 23, frequenta il corso di laurea in Osteopatia e, oltre a PE studiare, svolge attività lavorativa di aiuto cuoco (cfr. doc. 23 allegato alla
4 memoria ex art. 473 bis. 17 c. 3 c.p.c.; doc. 31 allegato alla comparsa conclusionale di parte ricorrente). Lo stesso, difatti, all'udienza del 29.10.2024, dichiarava di lavorare a chiamata, e di recarsi a lavoro, durante il periodo invernale, per una/due volte alla settimana, guadagnando circa € 100/150 a settimana (al momento, invece, in base alle chiamate, ci posso andare al massimo dal venerdì alla domenica, ma è più facile una volta o due alla settimana, può essere a volte una settimana il venerdì e il sabato, la settimana dopo solo il sabato. Adesso guadagno all'incirca a settimana sui 100/150 euro, in base alla settimana e a quanto mi chiamano); durante il periodo estivo, invece, dichiarava di lavorare dal martedì alla domenica, per circa € 300 a settimana (In estate ero lì fisso, dal martedì alla domenica, e in totale facevo una ventina di ore alla settimana (…) In estate guadagnavo circa € 300 a settimana).
L'attuale situazione lavorativa di non consente di ritenerlo PE economicamente autosufficiente – circostanza sulla quale, del resto, le parti concordano – considerato che lo stesso è ancora impegnato negli studi universitari e svolge un'attività che, quantomeno nel periodo invernale, gli garantisce entrate esigue.
Quanto al collocamento di , la resistente, all'udienza del 25.6.2024, PE affermava che il figlio si trova per 4/5 giorni alla settimana presso l'abitazione del padre. Lo stesso , all'udienza del 29.10.2024, dichiarava di trattenersi PE presso l'abitazione materna circa un paio di giorni alla settimana, mentre, per il resto della settimana, si trova presso la residenza paterna (Per tre, quattro, cinque giorni alla settimana sono da mio padre, anche se varia in base ai miei impegni (…) A LE da mia mamma ci sto un paio di giorni a settimana, a volte anche tre, dipende dagli impegni della settimana), e ciò in quanto i propri impegni lavorativi e universitari sono a Firenze (Faccio un po' su e giù tra mia mamma e mio babbo, perché avendo l'università, il lavoro, amici e fidanzata
a Firenze, è un po' più vicina casa di mio padre. In settimana, se ho da andare all'università o a lavorare, mi è più comodo fermarmi a stare da mio padre (…) non è tanto una scelta mia, ma è una comodità per il lavoro e l'università, perché altrimenti dovrei farmi un'ora ad andare e un'ora a tornare da
LE). ha, poi, confermato che, mentre la madre, nel periodo estivo, PE si trova a Grosseto per lavoro, lui è collocato stabilmente dal padre (nel periodo
5 in cui mia madre è stata a lavorare a Grosseto sono stato da mio padre, sia per motivi lavorativi sia perché era un po' superfluo andare da solo a LE).
Il figlio della coppia, quindi, come da lui stesso dichiarato e come confermato anche dalla madre, si trova, per la gran parte della settimana, presso l'abitazione paterna, recandosi presso l'abitazione materna solo per un paio di giorni a settimana. Nel periodo estivo, poi, è collocato integralmente presso PE
l'abitazione paterna, in quanto la madre svolge attività lavorativa in provincia di Grosseto.
2.2. La sig.ra ha dovuto lasciare la casa coniugale, lei assegnata dal CP_1
Tribunale di Firenze giusta sentenza n. 2128/2022 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), attesa la vendita dell'immobile all'asta (cfr. decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze del 25.6.2022 sub doc. 6 allegato al ricorso;
docc. 2 e
2 bis allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Proprio in ragione di tale vendita forzosa del bene, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 31/2023
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso), aumentava il contributo di mantenimento lei dovuto da € 300 ad € 500 mensili, stante l'esigenza della stessa di reperire immobile in locazione per sé e per il figlio.
La resistente, dopo la perdita della casa familiare, reperiva alloggio, prima, presso un'amica, e poi presso un'abitazione in LE, da lei ereditata dal padre, in comproprietà con la sorella (cfr. doc. 12 allegato al ricorso, da cui risulta che l'immobile in questione appartiene per 4/9 alla resistente, e per 5/9 alla sorella;
doc. 3 bis allegato alla comparsa). La resistente ha affermato che la sorella richiederebbe la somma di € 500 a titolo di indennità di occupazione, ma non risulta prova, in atti, del versamento di tale importo, né appare significativo che, quanto all'eredità paterna, vi sarebbe un contenzioso, nulla provando di specifico, sul punto, il verbale di mediazione risalente al novembre
2022 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa).
La resistente assume di essere stata investita da una grave situazione debitoria, in quanto socia accomandataria della “Osteria I Riffaioli s.a.s. di MA ND
& c.” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa), società il cui amministratore di fatto, secondo la resistente, era il sig. . Al fine di provare tale ultima Pt_1 circostanza, la resistente produce una e-mail, datata 11.5.2017, nella quale una commercialista contatta una legale, su incarico del sig. , per alcune Pt_1 cartelle esattoriali pervenute alla società (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa) e
6 una sentenza del Giudice di Pace di Prato, datata 19.6.2019, dalla quale emerge che il sig. sottoscriveva, per conto della società, un contratto come Pt_1 falsus procurator. A ben vedere, quindi, la sentenza del Giudice di Pace non prova quanto affermato dalla resistente, non essendo in essa il sig. stato Pt_1 riconosciuto amministratore di fatto della società, ma, al contrario, falsus procurator della stessa. Quanto alla comunicazione della commercialista, la stessa, di per sé sola, non può far ritenere che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società.
La resistente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa di pulizie presso la ditta L'RO (cfr. doc. 9 bis allegato alla comparsa), dietro stipendio di €
288 mensili, e di svolgere attività part time presso una mensa per € 700 mensili per nove mesi l'anno. Il ricorrente ha allegato che la resistente, nel periodo estivo, svolge attività di cameriera a Tirli (GR), ove si trasferisce durante la stagione, presso un ristorante e presso un B&B. La stessa resistente, all'udienza del 25.6.2024, ha confermato di svolgere tale attività, recandosi a Tirli, a partire dal mese di luglio, per il periodo estivo.
La resistente ha dichiarato redditi pari ad € 10.579 per l'anno 2021, pari ad €
15.611 per l'anno 2022 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa), redditi pari ad €
15.997 per l'anno 2023 (cfr. doc. depositato il 27.11.2024). Tali redditi sono superiori a quelli dichiarati negli anni precedenti, pari ad € 8.356 per l'anno
2017, pari ad € 9.133 per l'anno 2018, pari ad € 9.735 per l'anno 2019 (cfr. doc.
16 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n. 1 c.p.c.).
Dall'esame degli estratti conto in atti (cfr. docc. depositati il 27.2.2025) risulta che la resistente, nel corso dell'anno 2023, ha percepito somme pari a circa €
1.200 mensili, derivate dalle attività svolte presso la mensa per circa € 700 mensili, presso L'RO per circa € 400 mensili, e presso il Parte_2 nel periodo estivo;
nel corso dell'anno 2024, ha percepito somme mensili per oltre € 1.500 circa (risultano entrate, sul conto corrente, pari a oltre € 19.000 annui), avendo ricevuto, rispetto all'anno precedente, somme superiori dalla ditta L'RO (per oltre € 600 mensili).
Dall'esame della complessiva condizione reddituale della resistente, emerge che la stessa, allo stato, non ha oneri abitativi, e percepisce mensilmente una somma pari all'incirca ad € 1.500.
7 2.3. Il sig. , di professione cuoco, svolgeva, a far data dall'ottobre 2021, Pt_1 attività lavorativa a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di
Sesto Fiorentino. A seguito di dimissioni, avviava, a far data dal giugno 2023, nuova attività presso bar sito in Impruneta, la quale si interrompeva, per mancato rinnovo contrattuale, nel novembre 2023 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). A decorrere da dicembre 2023 ha, quindi, percepito assegno sociale per l'impiego, pari ad € 800 mensili (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), sino al mese di marzo 2025. Da ultimo, ha ottenuto, per il periodo aprile/giugno 2025, contratto di lavoro a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro del figlio (cfr. doc. 32 allegato alla comparsa conclusionale).
Il ricorrente svolge attività lavorativa presso la Moonlight s.r.l. (cfr. doc. 9 allegato al ricorso;
doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c.1 c.p.c.; doc. 26 allegato alle note conclusionali del 30.1.2025), con buste paga di circa
€ 150 mensili (cfr. doc. 10 allegato al ricorso).
Il ricorrente ha dichiarato redditi pari ad € 10.625 nel 2020, ad € 7.642 nel 2021, ad € 14.125 nel 2022 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), ad € 14.147 nel 2023 (cfr. doc. 24 prodotto il 25.11.2024).
I redditi dichiarati trovano conferma negli estratti conto in atti (cfr. doc. 14 allegato al ricorso, doc. 25 prodotto il 25.11.2024), dai quali risultano, come entrate, lo stipendio dell'esercizio commerciale “Pane Amore e…”, sino al giugno 2023, pari a circa € 1.000 mensili, e, a partire dal luglio 2023 sino al novembre 2023, stipendio di analoga entità erogato dalla EE.AA. s.r.l.; risulta, altresì, lo stipendio di Diva s.r.l. (attuale Moonlight) pari a circa € 150 mensili, oltre che la percezione della NASPI dopo il novembre 2023.
La resistente ha affermato che il ricorrente svolge attività di riparazione e vendita di motoveicoli (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa) e, in effetti, dagli estratti conto del sig. emergono alcune somme corrisposte a titolo di Pt_1 pagamento di pezzi di ricambio, ma per somme piuttosto esigue, sebbene con accrediti più frequenti nel corso del 2024.
La resistente ha, altresì, allegato che il ricorrente percepirebbe € 1.600 mensili da attività presso un locale notturno, ma la circostanza non risulta provata.
Egli è, poi, onerato del pagamento di canone di locazione per € 495 mensili (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), per immobile ove abita con la propria compagna
8 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); è, altresì, onerato di alcuni debiti per circa € 150 mensili (cfr. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c.).
Dall'esame della complessiva condizione reddituale del ricorrente, emerge che lo stesso, allo stato, ha oneri abitativi (verosimilmente condivisi con la propria compagna), percepisce, in maniera continuativa, € 150 mensili dall'attività svolta presso Moonlight s.r.l., ed, ha senz'altro, la capacità di reperire ulteriore attività quantomeno per € 1.000 mensili, come comprovato dagli stipendi percepiti nel corso degli anni;
egli, poi, percepisce alcune somme, seppure esigue, dall'attività di vendita di pezzi di ricambio delle moto.
2.4. Le parti, quindi, si ritiene che abbiano una capacità reddituale molto simile, come, del resto, aveva già accertato la Corte d'Appello nella sentenza del
9.1.2023 (non è dato riscontrare una apprezzabile sperequazione economica tra le parti).
2.5. La Corte d'Appello di Firenze, in sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, l'importo di € 200 mensili, assumendo che i maggiori doveri di cura del figlio maggiorenne sono affidati alla madre, facendo egli riferimento alla abitazione di quest'ultima per le sue esigenze di vitto e vestiario.
Occorre, anzitutto, osservare come, durante il periodo estivo, sia PE collocato esclusivamente presso l'abitazione paterna, in quanto la resistente si trasferisce, per lavoro, in provincia di Grossetto.
Ne consegue che, invero, durante i mesi estivi, non può senz'altro considerarsi dovuto il contributo di mantenimento da parte del ricorrente, in quanto il vitto
è totalmente a carico del padre, così come gli ulteriori doveri di cura, stante l'assenza della madre.
A ciò si aggiunga che, durante il periodo estivo, ha dichiarato di PE guadagnare cifre che si aggirano intorno agli € 1.200 mensili, le quali, invero, gli consentono, quantomeno in quel periodo dell'anno, di gestirsi in modo totalmente autonomo.
Durante il periodo estivo, quindi, percepisce € 1.200 mensili ed è PE collocato esclusivamente presso il padre, circostanze, queste, che inducono a ritenere indebito il contributo versato in favore della resistente.
9 Quanto al restante periodo dell'anno va, anzitutto, osservato che svolge PE sempre attività lavorativa, seppure in misura ridotta, percependo circa € 500 mensili (ha quantificato quanto da lui guadagnato in € 100/€ 150 alla settimana).
Ciò significa che, sebbene non economicamente indipendente, , che non PE ha spese abitative, anche durante il periodo invernale è in grado di occuparsi personalmente di alcune delle sue esigenze economiche.
A ciò si aggiunga che lo stesso, durante la settimana, si trova prevalentemente presso l'abitazione paterna, per motivi di studio e lavoro, avendo la stessa resistente confermato che il ragazzo è presso il padre 4/5 giorni alla settimana, ed avendo affermato di recarsi presso l'abitazione materna un paio di PE giorni alla settimana.
Ebbene, a fronte di un collocamento prevalente di presso l'abitazione PE paterna, si deve considerare che, invero, gli oneri di vitto sono prevalentemente a carico del padre, e che non è stato, in corso di causa, provato che gli ulteriori doveri di cura siano svolti in modo prevalente dalla madre (circostanza, questa, che il ricorrente ha provveduto a contestare nei propri scritti difensivi).
La circostanza che il ragazzo abbia come suo riferimento l'abitazione materna non è, di per sé, elemento significativo di una diversa compartecipazione al suo mantenimento da parte dei genitori, i quali provvedono, rispettivamente, alla cura di separatamente nei giorni in cui si trova presso le loro abitazioni. PE
Non risulta, difatti, provato in atti un impegno di cura maggiore da parte della madre, nei giorni di sua frequentazione con il figlio, tale da giustificare la debenza di un contributo di mantenimento in suo favore, a fronte di un collocamento prevalente del ragazzo presso il padre.
A fronte di condizioni reddituali sostanzialmente analoghe, si ritiene, quindi, che eventuali oneri di cura in capo alla madre nei giorni di sua spettanza (quanto al vestiario e alla cura dello stesso) siano compensati dal maggiore numero di giorni che il ragazzo trascorre dal padre (con conseguenti oneri di vitto a suo carico) sia durante il periodo invernale, che durante il periodo estivo quando, invero, la madre non ha onere alcuno, trovandosi integralmente presso il PE padre.
2.6. Pertanto, ritiene il Tribunale che sia congruo che ciascun genitore provveda al mantenimento di in forma diretta, ferma restando la partecipazione, PE nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie.
10 3. Le spese di giudizio sono compensate, tenuto conto dell'iter giudiziario della controversia e delle diverse decisioni rese quanto alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 567/2024 è stata pronunciato lo scioglimento del matrimonio, così provvede:
1) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento di in forma PE diretta;
2) revoca il contributo dovuto da in favore di per Parte_1 CP_1
il mantenimento del figlio , con decorrenza dalla data della domanda;
PE
3) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
11 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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