TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2390/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Teracati n. 75, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LO PRESTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA – C.F.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale P.IVA_1 CP_1
Europa n. 65;
OPPOSTA CONTUMACE
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, QUALE MANDATARIA DI
[...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata in via ing. CP_1
Migliorisi n. 16/B, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI TUMINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione notificata il 6.5.2022, , nella qualità di garante Parte_1
della ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 347/2022, con il quale il Parte_2
Tribunale di Siracusa aveva ingiunto all'esponente di pagare alla Controparte_1 la somma di €. 50.031,76, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a
[...]
titolo di saldo passivo del conto corrente n. 341243942 intercorso tra la ingiungente e la predetta società debitrice principale.
L'opponente, oltre a contestarla e a disconoscerla ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., ha anzitutto eccepito la nullità della fideiussione prestata, lamentando la presenza in essa di clausole eccessivamente onerose non preventivamente ed adeguatamente negoziate, consistenti in particolare nella deroga all'art. 1957 c.c.
Ancora, ha ritenuto nulla la garanzia sopra richiamata anche in ragione della Parte_1
sua corrispondenza alle disposizioni contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato dalla
AN d'TA.
Reputando integralmente applicabile il disposto dell'art. 1957 c.c., l'opponente ha eccepito l'estinzione della garanzia invocata da controparte per essere inutilmente decorso il termine previsto da tale norma, da considerarsi decorrente – non dalla revoca delle linee di credito intervenuta nei giorni 20-22.2020, bensì – dal 31.12.2018, essendo in quel tempo già maturata consistente esposizione debitoria a carico della
[...]
ha poi ritenuto estinta la fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., rilevando che Controparte_4
la per azioni avrebbe concesso ulteriore credito alla Controparte_1
debitrice principale pur essendo a conoscenza del progressivo peggioramento delle sue condizioni economiche, senza fornire alcuna informazione al fideiussore.
L'opponente ha per altro verso lamentato la mancata indicazione, nel testo contrattuale prodotto da controparte, dei tassi di interesse, invocando l'applicazione dei parametri sostitutivi previsti dall'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993.
infine, ha censurato l'addebito delle commissioni di affidamento e di Parte_1
disponibilità creditizia, ha eccepito il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 ed ha evidenziato l'omessa produzione della documentazione attestante la movimentazione contabile integrale del conto corrente sotto al ricorso monitorio.
Si è costituita in data 11.1.2022 quale mandataria di CP_2 Controparte_3
rappresentando preliminarmente di aver acquistato il credito originariamente vantato da
[...]
e contestando ogni deduzione mossa Controparte_1 dall'opponente. Denegata la provvisoria esecuzione in ragione della mancata produzione degli estratti conto del rapporto azionato in via monitoria ed espletata con esito negativo la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
mandataria di ha depositato memorie ai sensi Controparte_5 Controparte_3
di tale ultima disposizione.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa, in seguito a mancata comparizione delle parti in data 3.12.2024, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_1
non costituitasi nonostante la regolarità della notifica della citazione (v. all. C-G della citazione in opposizione).
3. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.
Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
3.1. Tanto premesso, sin dal ricorso monitorio è stato prodotto il contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 341243942, stipulato il 24.11.2016 dalla e Parte_2
per azioni, nel quale risultano indicati (v. pagg. 1-2 Controparte_1 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2 Controparte_3
quale all. 3 della propria comparsa di costituzione):
[...]
- il fido di €. 40.000,00, il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (entro-fido) del
6,692% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del
7,00%;
- la commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato;
- il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra-fido) dell'8,792% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del 9,10%;
- il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (assenza di fido) dell'8,792% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del 9,10%;
- la commissione di istruttoria veloce per giornata contabile pari ad €. 19,50 su sconfinamenti fino ad
€. 20.000,00 e pari ad €. 34,00 su sconfinamenti oltre €. 20.000,00. 3.1.1. Quanto alle indicazioni relative ai tassi di interessi, sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve escludersi che le relative disposizioni negoziali siano affette da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo contrattuale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato.
In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Occorre tuttavia al contempo ricordare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri stabiliti e ad elementi estrinseci, purché essi siano obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, dovendosi quest'ultimo poter desumere dal contratto secondo l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014, n. 25205; successivamente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. VI-I 30.3.2018, n. 8028; Cass. Civ. Sez. II 18.10.2018, n. 26173, in cui si aggiunge che il requisito della determinabilità deve intendersi rispettato allorché il contratto rinvii a vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello).
In altri termini, eventuali dubbi sul divisore scelto dalle parti possono essere dissipati anche attraverso la interpretazione del testo negoziale.
Ai sensi dell'art. 1363 c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico.
Da tale angolo visuale, si osserva che l'omessa esplicita specificazione del divisore può superarsi sul piano ermeneutico, ove, in altra sezione del testo negoziale, il tasso iniziale del rapporto di conto corrente ad interesse variabile sia individuato a partire da una percentuale coincidente con il tasso
Euribor determinato con riferimento ad uno solo dei due divisori possibili (v., per conclusioni analoghe, Trib. Milano Sez. III 4.1.2023, n. 82, e App. Torino Sez. I 24.8.2021, n. 955, che attribuiscono rilievo al fatto che il dato indicato risultava coincidente con uno specifico differenziale;
v., altresì, Trib. Siracusa Sez. II 18.9.2023, n. 1638; Trib. Siracusa Sez. II 9.2.2025, n. 203).
Nel caso di specie, si è già ricordato come sia stato previsto nel conto corrente oggetto di causa il rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., da aumentarsi del 7,00% per gli utilizzi entro-fido e del
9,10% per gli utilizzi extra-fido o in assenza di fido (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 3 della CP_2 Controparte_3
propria comparsa di costituzione).
Tanto ribadito, si legge ancora nel testo negoziale che, al tempo della sua stipula – risalente al novembre del 2016 -, il richiamato indice era pari a -0,308% (v. ancora pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
3 della propria comparsa di costituzione).
Tale ultima indicazione corrisponde solo al parametro Euribor 3 mesi m.m. determinato con riferimento al divisore 360 per il mese corrispondente a quello della sottoscrizione del contratto.
Sotto tale profilo, deve ricordarsi che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “i tassi
d'interesse bancario in un dato periodo costituiscono, in vero, un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c., trattandosi d'un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio-economiche della collettività stessa” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 2.8.2005, n. 16132; v. anche Cass. Civ. Sez. I 2.8.1991,
n. 8513; Cass. Civ. Sez. I 7.4.1986, n. 2415; Cass. Civ. Sez. I 4.3.1986, n. 1345).
3.1.2. Nessuna illegittimità affligge poi la previsione relativa alla commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato.
Tenuto conto del fatto che il testo contrattuale costitutivo del rapporto di conto corrente risale al novembre del 2016, esso risulta infatti soggetto al testo dell'art. 117-bis del decr. lgs. n. 385/1993, che – introdotto dal D.L. n. 201/2011 e successivamente modificato – dispone al comma 1 che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera C.I.C.R. anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. La rigida tipizzazione operata dal legislatore con la suddetta norma – preordinata a stroncare le incertezze interpretative precedentemente sorte – si accompagna alla nullità (sancita dal comma 3 del medesimo articolo) di tutte le clausole contemplanti provvigioni differenti da quelle tipizzate, sicché, non essendovi alternative negoziali lecite, la più autorevole dottrina formatasi sul punto ha sostenuto come possa reputarsi valida la previsione di oneri di affidamento anche in assenza di esplicazione contrattuale e di specificazione in contratto delle modalità applicative.
Anche a prescindere da ciò, il testo oggetto di esame ha chiarito che l'onere in discorso va applicato con “periodicità di calcolo trimestrale”, nella “percentuale trimestrale 0,5%”, sulla “base di calcolo” costituita dall'importo “fido accordato” (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 3 della propria CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione).
Analogamente è a dirsi per la commissione di istruttoria veloce per giornata contabile pari ad €. 19,50 su sconfinamenti fino ad €. 20.000,00 e pari ad €. 34,00 su sconfinamenti oltre €. 20.000,00.
Essa risulta infatti conforme a quanto previsto dall'art. 117-bis, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993, che, introdotto dal D.L. n. 201/2011 e dunque applicabile al testo contrattuale oggetto di causa risalente al 2016, stabilisce: “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
3.1.3. Venendo alla ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, nell'ambito del conto corrente, la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007, n. 10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974; Cass.
Civ. Sez. I 23.11.2022, n. 34462).
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mandataria di CP_2
ha a ciò provveduto (v. estratti allegati alla detta memoria). Controparte_3
3.1.4. Infondata è la doglianza di usurarietà.
In proposito, occorre ricordare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in particolare, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883). Va poi puntualizzato, secondo quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, che, in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I
15.9.2017, n. 21470).
Ancora, si osserva che, essendo il conto corrente oggetto di causa stato costituito il 24.11.2016, esso soggiace alla disciplina del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, sicché il T.E.G. da comparare al tasso soglia di usura va quantificato includendo al suo interno le commissioni di affidamento di cui all'art. 117-bis del decr. lgs. n. 385/1993.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente non ha in alcun modo allegato né dimostrato in quali termini il tasso di interessi concretamente applicato al contratto in esame si sia posto al di sopra della soglia usuraria prevista per la categoria di operazioni di appartenenza.
Indipendentemente da tali considerazioni – già sufficienti a determinare il rigetto della eccezione sollevata –, va ricordato che il conto corrente di corrispondenza n. 341243942, costituito il
24.11.2016, ha previsto (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da CP_2
mandataria di quale all. 3 della propria comparsa di costituzione): Controparte_3
- il tasso debitore annuo nominale del 6,692% sulle somme utilizzate entro il fido di €. 40.000,00 e la commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato;
- il tasso debitore annuo nominale dell'8,792% sulle somme utilizzate oltre il fido o in assenza di fido.
Ebbene, il tasso soglia di usura, determinato secondo la formula di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996 successiva alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. + ¼ + 4%) e secondo i tassi effettivi medi registrati per il trimestre compreso tra l'1.10.2016 e il 31.12.2016:
- avendo riguardo alla categoria delle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, pertinente per la valutazione relativa agli interessi da applicarsi per gli utilizzi entro il fido di €.
40.000,00, è pari al 15,4000% (T.E.G.M. relativo alle “aperture di credito in conto corrente oltre
5.000” euro per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 pari al 9,12% + ¼ + 4%= 15,4000%);
- avendo riguardo alla categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, pertinente per la valutazione relativa agli interessi da applicarsi per gli utilizzi oltre il fido di €.
40.000,00 o in assenza di fido, è pari al 18,1875% (T.E.G.M. relativo alle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 pari all'11,35% + ¼ + 4%= 18,1875%; cfr., per la tesi per cui in assenza di fido la categoria di riferimento per la valutazione di usurarietà è costituita da quella delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, App.
Catania Sez. I Civ. 22.4.2022, n. 842).
Precisato ciò, la prima percentuale sopra indicata del 15,4000% è superiore al tasso debitore annuo nominale del 6,692% previsto dal contratto oggetto di causa per gli utilizzi entro il fido di €.
40.000,00.
Il superamento della soglia di usura risulterebbe escluso anche qualora dovesse sommarsi al detto tasso annuo del 6,692%, per mera ipotesi, la commissione pattuita per il fido accordato nella misura trimestrale dello 0,5% ed annualizzata nella misura del 2% (0,5x4= 2%; 6,692%+2%= 8,692%;
8,692%< 15,4000%).
Inferiore al 15,4000% si mostra anche l'indicato T.A.E.G. dell'8,98% (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
3 della propria comparsa di costituzione).
Quanto alla seconda percentuale sopra indicata del 18,1875%, essa è superiore al tasso debitore annuo nominale dell'8,792% previsto per gli utilizzi oltre il fido o in assenza di fido.
In tale ultima indagine, non può poi attribuirsi rilievo alle commissioni previste per il fido accordato, non trattandosi – come si è visto – di verificare il superamento della soglia di usura rispetto agli interessi pattuiti per gli impieghi che si collocano all'interno dell'affidamento concesso.
4. Da altro angolo visuale, sin dal ricorso monitorio, Controparte_1
ha prodotto il testo della fideiussione con cui, in data 24.11.2016,
[...] Parte_1
si è obbligato a garantire tutti i debiti gravanti sulla società e dipendenti da Parte_2 operazioni bancarie, fino al limite di €. 52.000,00 (v. all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 6 della propria comparsa di CP_2 Controparte_3
costituzione).
4.1. Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio, l'opponente ha affermato che la superiore garanzia fideiussoria deve intendersi “ampiamente contestata e specificatamente disconosciuta anche ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., intrinsecamente ed estrinsecamente, formalmente e sostanzialmente” (v. pag. 3 della citazione in opposizione).
Non può anzitutto ritenersi che con tali deduzioni abbia idoneamente Parte_1 effettuato ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.c. il disconoscimento della sottoscrizione apposta.
Ed infatti, il Supremo Collegio ha sistematicamente ribadito che il disconoscimento della scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve concretarsi in una impugnazione chiara ed inequivoca della autenticità della scrittura (v. Cass. Civ. Sez. III 15.9.1986, n. 5599; Cass. Civ. Sez.
II 15.12.1988, n. 6823; Cass. Civ. Sez. II 19.3.1996, n. 2290; Cass. Civ. Sez. III 19.7.2012, n. 12448). Si è in particolare affermato che la contestazione di cui all'art. 214 c.p.c. deve essere tale da far desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata (così
Cass. Civ. Sez. I 6.2.2002, n. 1591).
Per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, poi, il Supremo Collegio ha precisato che colui contro il quale è prodotta in giudizio una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, qualora egli invece emetta una dichiarazione che, secondo l'insindacabile interpretazione dei giudici di merito, riveli soltanto una agnostica posizione di attesa, inidonea ad assumere il significato di un disconoscimento, la scrittura, in applicazione della disciplina vigente in materia, deve aversi per riconosciuta (così Cass. Civ. Sez. II
6.6.1972, n. 1744, che, in applicazione di tali principi, ha escluso che potesse integrare disconoscimento della sottoscrizione la condotta assunta dalla parte contro cui era stata prodotta la scrittura, in quanto la stessa si era limitata a dichiarare che il producente avrebbe dovuto offrire esauriente prova dell'autenticità dell'atto).
Nel caso di specie, una inequivoca negazione della propria firma non può in alcun modo rinvenirsi nel mero richiamo all'art. 2702 c.c.
Per altro verso, la contestazione operata da ai sensi degli artt. 2712 e 2719 Parte_1
c.c. non può reputarsi idonea ad inficiare l'utilizzabilità della fideiussione del 24.11.2016.
Com'è noto, ai sensi delle disposizione testé citate, le riproduzioni fanno piena prova dei fatti rappresentati e le copie fotografiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità delle prime ai fatti rappresentati e se la conformità delle seconde con l'originale non è espressamente disconosciuta.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale ritiene di dover aderire, “la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (v. Cass. Civ. Sez. III 3.4.2014, n. 7775).
Il superiore orientamento è stato riconfermato successivamente dal Supremo Collegio (così Cass. Civ.
Sez. I 6.8.2024, n. 22149, per cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad impiegare formule manifestamente generiche, che si risolvono nel mero richiamo alle norme citate, senza che siano stati individuati in alcun modo i profili di difformità in relazione ai quali i documenti prodotti divergerebbero dalle copia o dalla riproduzione.
La censura va pertanto reputata tamquam non esset (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 6.8.2024, n. 22149 cit., in cui si legge che il richiamato “onere di specificità ed univocità non può ritenersi nella specie correttamente adempiuto, avuto riguardo alle espressioni utilizzate dall'opponente e testualmente riportate nella sentenza impugnata, le quali … non recavano comunque una chiara contestazione della conformità delle copie agli originali e dell'autenticità delle relative sottoscrizioni, risolvendosi nella mera sollecitazione alla produzione degli originali, non accompagnata dall'indicazione degli elementi differenziali, ma solo dalla riserva di disconoscere le sottoscrizioni. In assenza di un chiaro disconoscimento, avrebbe dovuto escludersi anche la spettanza alla ricorrente dell'onere di produrre gli originali dei documenti contestati, dal cui inadempimento la sentenza impugnata non avrebbe dunque potuto far discendere la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata”).
4.2. Chiarito quanto sopra, il testo della fideiussione oggetto di causa dispone:
- all'art.
5.1 che “il Fideiussore deve pagare immediatamente alla AN, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”;
- all'art. 10 che “i diritti derivanti alla AN dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e – in deroga all'art. 1957 cod. civ. – il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale è fissato in ventiquattro (24) mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” (v. pag. 2 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 6 della propria comparsa di CP_2 Controparte_3
costituzione).
4.2.1. Occorre anzitutto precisare il significato della prima di tali clausole.
Orbene, deve ritenersi che con la disposizione negoziale di cui all'art.
5.1 del testo della fideiussione si sia introdotta una parziale deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui esso per comune interpretazione impone a chi intenda evitare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria di attivarsi in via giudiziale, e si sia inteso consentire correlativamente al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
A tal proposito, si osserva che già in passato il Supremo Collegio aveva affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979, n. 5572) ritiene che l'art.
1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Ancora, nella medesima pronuncia sopra richiamata, la Corte regolatrice ha riscontrato una “deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si proceda verso il garante “su semplice richiesta”, ed avendo la Corte di merito operato il riscontro previsto dall'art. 1322, rilevando non potersi “negare alle parti il potere di porre in essere una figura negoziale atipica, quando questa non sia contraria a norme imperative”. Ed invero, secondo quanto era stato ritenuto da una non recentissima sentenza di questa Corte (Cass. 7.9.1968,
n. 2829) la polizza emessa in sostituzione di cauzione (o polizza cauzionale) configura “una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro e dalla seconda perché l'impegno di colui che presta la garanzia è così intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare della somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal primo”. Si può non consentire sulla attribuzione, in tal caso, al creditore del potere di
“soddisfarsi” in via “autotutelare”, essendo egli titolare di una pretesa creditoria al pagamento della somma garantita. Ma devesi convenire che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro o proprietà al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore (e, se così pattuito, anche indipendentemente dalla vicenda sottostante). Non si tratta, a questo fine, di attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, in quanto comporti definitiva astrazione del regime di prestazione della garanzia dal rapporto principale (fino ad escludere la praticabilità anche futura di un'azione di ripetizione) -, ma di riconoscere valida espressione di autonomia negoziale la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, a valere anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 prescindendo dalla proposizione di azione giudiziaria” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Le superiori conclusioni sono state integralmente ribadite anche successivamente dal Supremo
Collegio.
Più di recente, quest'ultimo ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione quello per cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente. E ciò, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione. Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine
a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria”
(Cass. Civ. Sez. III 8.1.2010, n. 84, che, a fronte di una clausola così formulata “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di
30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata”, ha confermato la sentenza di merito che aveva “ritenuto che il dato testuale … fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., con l'esonero del creditore dal proporre azione giudiziaria”; in senso analogo, ancora più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5598, in cui del pari si legge che la “clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente”, può riferirsi anche a forme di garanzia caratterizzate da “una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. … ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia …, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”).
I principi testé esaminati, ripetutamente confermati dalla Corte di Cassazione per oltre due decenni, sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito, con specifico riguardo alla materia oggetto di esame.
Si legge infatti in una recente pronuncia che “deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016,
6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di
“pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della AN”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328; in senso analogo v. le successive App. Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433, e App.
Catania Sez. I 9.4.2024, n. 606).
Si è poi aggiunto che “in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue “istanze” indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. 24296/17). Tale regola, è coerente con la ratio della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. in quanto la situazione di incertezza che si vuol evitare viene meno anche nel caso in cui il creditore rivolga la sua istanza direttamente nei confronti del fideiussore (adempimento questo che non rende più necessario attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale)” (così testualmente App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.; inoltre, v. anche la citata Cass. Civ. Sez. III 16.10.2017, n. 24296, in cui si chiarisce, in linea generale, che “l'equipollenza fra le istanze rivolte nei confronti del debitore principale … testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ. … e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale – peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita – anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza di un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”).
4.2.2. Per altro verso, la fideiussione oggetto di causa, all'art. 10, ha espressamente derogato l'art. 1957 c.c. stabilendo un più esteso termine di decadenza, pari a 24 mesi anziché 6.
4.2.3. Premesso ciò, si rileva che per entrambe le disposizioni negoziali in esame consta la specifica approvazione per iscritto da parte del fideiussore . Parte_1
Si legge infatti nel testo costitutivo della garanzia: “dichiaro[…] di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli: […] Art. 5, commi 1 e 3 –
(pagamento a prima richiesta – decadenza dal beneficio del termine); […] Art. 10 – (Termine entro cui proporre le istanze nei confronti del debitore principale)” (v. pag. 3 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
6 della propria comparsa di costituzione).
Ciò deve reputarsi senz'altro sufficiente ad assicurare il rispetto di quanto richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c. per l'efficacia delle clausole vessatorie (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. III 15.2.2024,
n. 4126, per cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto).
4.2.4. Non può invece essere invocata, a favore dell'opponente, la tutela prevista dagli artt. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
Ed infatti, sebbene nulla sia stato dedotto sul punto dall'ingiunto, deve ritenersi che Parte_1
non rivesta la qualifica di consumatore.
[...]
In proposito, si rileva che “la figura del fideiussore di riflesso è ormai da tempo superata valendo il contrario principio per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Tes_1
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D. atti strumentali in senso proprio)” (tra le tante, così Cass. 5868/23) […]. In linea di principio “…. la circostanza che i fideiussori svolgessero ruoli o possedessero partecipazioni in società collegate con la debitrice principale, e fossero pertanto portatori di un interesse al buon andamento della società garantita dal quale possono trarre utili o benefici, non fosse sufficiente ad attribuire al rilascio della fideiussione il valore di un vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore principale che invece si avrebbe ove il garante fosse coinvolto nella effettiva gestione dell'impresa […]. Una conferma di ciò può essere tratta da quanto osservato nella citata ordinanza della Corte di Giustizia (punto 29) dove si afferma che “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” […]. Il legame funzionale tra il fideiussore e la società debitrice principale, rilevante ai fini riconoscimento al primo della qualità di professionista, non può quindi essere un collegamento societario generico ma deve avere i connotati di qualificato rapporto costituito o da un potere gestorio o da “una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (Cass. 429/2023)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.).
Ancora, la Corte regolatrice, in linea con i superiori principi, ha ad esempio reputato incompatibile con la qualifica di consumatore la titolarità di una quota pari al 25% del capitale sociale (così Cass.
Civ. Sez. II 30.8.2023, n. 25459, ove si legge che “l'ordinanza impugnata, che ha negato
l'applicazione della disciplina consumeristica, si è attenuta alla giurisprudenza di riferimento, unionale e di legittimità, alla luce di due elementi, positivi e concreti, il primo dei quali indicato dal giudice di merito”, tradottosi nel fatto che “il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e
“non trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”).
Premesso quanto sopra, si rileva nel caso di specie che , secondo quanto risulta Parte_1 dalla visura camerale prodotta dallo stesso ingiunto (v. pag. 4 dell'all. 5 della citazione in opposizione), già a far data dal 27.1.2016, detiene nella società debitrice principale Parte_2 la pressoché totalità del capitale sociale, essendo quest'ultimo pari ad €. 22.518,91 ed essendo l'opponente titolare di una quota di €. 20.518,91.
Da ciò consegue la radicale impossibilità di applicare la disciplina prevista dagli artt. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
4.2.5. Non può poi ritenersi che la fideiussione sia nulla, in tutto o in parte, per avere essa riprodotto le clausole dello schema A.B.I. censurato dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55 del
2.5.2005.
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la pronuncia n.
41994 del 30.12.2021, nella quale, preliminarmente, i giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno circoscritto il campo d'indagine evidenziando che “i rilievi critici dell'Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente:
a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate […]. Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'A.B.I., e che dai dati raccolti era altresì emerso che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la AN d'TA ha emesso il menzionato provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005 […]. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'A.B.I. relativamente alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove recita: Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari […]. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'A.B.I. […]. Il provvedimento ha posto, infine, l'accento sul fatto che – mentre altre clausole contenute nello schema esaminato non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di sopravvivenza della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto.
Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa […]. Il provvedimento ha disposto, in conclusione: a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Tutto ciò chiarito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assolvendo la funzione nomofilattica e ponendo fine ai contrasti registratisi nella giurisprudenza in ordine alle conseguenze dell'accertamento della illiceità della intesa sui contratti stipulati a valle della stessa, hanno escluso
“la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust” ed hanno espressamente ed inequivocabilmente aderito alla tesi della nullità parziale, costituente “la forma di tutela più adeguata allo scopo […] che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite”.
In proposito, si evidenzia in dettaglio che, nella ricostruzione operata dal Collegio nella citata pronuncia n. 41994 del 2021, “la nullità dell'intesa a monte determina […] la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema A.B.I., dichiarati nulli dal provvedimento della AN
d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole […].
Occorre muovere – in tale prospettiva – dal rilievo che la disciplina dettata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), ha per oggetto la protezione, in via immediata, dell'interesse generale alla libertà della concorrenza sancito – come si è detto – dall'art. 41 Cost., nonché, in ambito comunitario, dal Trattato di Maastricht del 1992 e – attualmente – dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (artt.
3 e 101). Ai sensi di tale normativa antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche – come nel caso di specie - mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale – quest'ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dell'art. 117 Cost., comma 1 – ha inteso impedire un risultato economico, ossia l'alterazione del gioco della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma l'intesa concorrenziale venga posta in essere […].
Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. Sez. U., n.
2207/2005) – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed Europeo – infatti – intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali. In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali.
Da ciò consegue – come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché la L.
n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario
– la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli stessi sussista un collegamento funzionale – non certo un collegamento negoziale, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura – tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale […]. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 c.c. a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che
– in violazione dell'art. 1322 c.c. – riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è – per vero – veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto […]. E ciò è tanto più evidente quando – come nella specie – le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte – nel caso concreto dall'A.B.I. – viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato […]. Sotto tale profilo, è del tutto palese che la previsione di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, laddove stabilisce che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, costituisce una chiara applicazione del diritto Eurounitario, il quale - come statuito dalla citata giurisprudenza Europea – afferma che la nullità (sancita, dapprima dall'art. 85, n. 2 del Trattato di Roma, dipoi dall'art. 81 del Trattato CE, infine dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) è assoluta, e che l'accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto ai terzi. Si tratta, invero, proprio di quella nullità ad ogni effetto che sancisce la norma nazionale succitata, e che si riverbera sui contratti stipulati a valle dell'intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei all'atto a monte, ma ai quali tale atto non è comunque opponibile […]. Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una nullità speciale, posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) – a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva (Cass. n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art.
1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento – come la nullità di protezione nei contratti del consumatore (c.d. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto) – in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime – come detto – è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed Europee antitrust”.
Sotto il profilo della estensione della invalidità prospettata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine concluso chiarendo che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde – per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie”.
Per quanto rileva in questa sede, pertanto, deve sottolinearsi come, secondo la ricostruzione fornita dal massimo giudice nomofilattico, la nullità dei contratti a valle, i quali riproducano le clausole censurate dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, abbia carattere speciale e sia fondata sulla diretta applicazione della fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, comma 3.
Ai sensi di tale ultima disposizione di chiara derivazione Eurounitaria, precisamente, le intese vietate
– come è nella specie quella qualificata illegittima dall'autorità di vigilanza nel 2005 – sono nulle
“ad ogni effetto”, riverberandosi l'invalidità su tutta la catena di atti (anche non negoziali) che ne costituiscano lo sbocco e che contribuiscano a perpetuarne gli effetti lesivi della concorrenza.
Da tale angolo visuale, dunque, ciò che rileva ai fini della individuazione del perimetro applicativo della comminatoria di nullità non è la natura dell'atto a valle o il suo nomen juris, bensì la sua idoneità funzionale concreta a determinare una ulteriore compromissione della concorrenza, nel solco di quanto innescato dalla intesa collocatasi a monte.
Ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno con chiarezza specificato che la invalidità parziale del negozio fideiussorio postula che esso sia “interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza”, e che le sue previsioni costituiscano “pedissequa applicazione degli articoli dello schema A.B.I., dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'TA n. 55/2005”.
Ciò deve senz'altro escludersi nel caso di specie.
Ed infatti, la fideiussione prestata da non ha in alcun modo contemplato le Parte_1
clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e, al contempo, non ha integralmente derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., essendosi essa limitata ad innalzare a 24 mesi il termine di 6 mesi previsto da tale ultima disposizione (v. all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2
quale all. 6 della propria comparsa di costituzione). Controparte_3
Non avendo dunque il testo della garanzia azionata riprodotto il modello predisposto dall'A.B.I., nessuna nullità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 ricorre nella vicenda in esame.
4.2.6. Chiarito come siano valide ed efficaci le clausole di cui agli artt.
5.1 e 10 del testo costitutivo della fideiussione, si rileva che il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. – nella specie incrementato a 24 mesi – va individuato nel 22.10.2020.
In tale data risulta ricevuta dall'opponente la raccomandata con cui Controparte_1 azioni ha comunicato a la revoca dell'apertura di credito
[...] Parte_1 concessa nell'ambito del conto corrente n. 341243942 (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 3 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
5 della propria comparsa di costituzione).
Essendo divenuto esigibile il credito in tale momento, in quest'ultimo deve intendersi maturata la scadenza alla quale l'art. 1957 c.c. aggancia il decorso del termine decadenziale. Tenuto conto di ciò e ricordato come l'art.
5.1 della fideiussione – con la clausola legittimante il pagamento a prima richiesta – abbia consentito di evitare la decadenza con mera istanza stragiudiziale, si rileva che con la citata comunicazione ricevuta dall'ingiunto il 22.10.2020
[...]
ha altresì chiesto sia al garante Controparte_1 Parte_1
sia alla debitrice principale di estinguere la morosità formatasi
[...] Parte_2 nell'ambito del conto corrente di corrispondenza n. 341243942 (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 3 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2 Controparte_3
quale all. 5 della propria comparsa di costituzione).
La condotta idonea ad impedire la maturazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta pertanto compiuta senz'altro prima del decorso del termine di 24 mesi stabilito dall'art. 10 del testo costitutivo della garanzia.
A prescindere da quanto sopra evidenziato, per completezza, la fattispecie decadenziale in esame dovrebbe intendersi scongiurata anche qualora dovesse ritenersi che essa, nonostante quanto previsto dalla clausola di cui all'art.
5.1 della fideiussione, possa essere evitata esclusivamente con la proposizione di azione giudiziale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che assume efficacia impeditiva della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice deposito del ricorso monitorio, indipendentemente dalla data in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato (cfr. Cass. Civ. Sez. III 20.4.2004, n. 7502).
Nel caso di specie, la domanda d'ingiunzione è stata presentata il 22.7.2021 (v. storico del fascicolo monitorio).
Il ricorso monitorio che ha concretato l'iniziativa giudiziale della creditrice, dunque, è stato depositato senz'altro entro i 24 mesi successivi alla scadenza della obbligazione, risalente, come si è visto, al
22.10.2020.
Il decreto ingiuntivo, poi, è stato notificato il 28.3.2022 (v. pag. 1 della citazione in opposizione), entro i due anni da tale ultima data.
4.2.7. Infondata è infine la tesi di parte opponente per cui la garanzia escussa dalla
[...] per azioni si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere Controparte_1
l'istituto bancario concesso credito alla debitrice principale pur conoscendo Parte_2
l'aggravamento delle sue condizioni economiche e senza fornire alcuna informativa al garante.
In proposito, il Supremo Collegio ha puntualizzato che tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.); pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società
(così Cass. Civ. Sez. III 3.8.1995, n. 8486; v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. III 17.7.2023).
Con specifico riguardo al tipo societario della s.r.l., ricorrente nella specie, va poi rilevato che il secondo comma dell'art. 2476 c.c. attribuisce ai “soci che non partecipano all'amministrazione” il
“diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.
Per altro verso, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art.
4.1 della fideiussione oggetto di causa, “il
Fideiussore ha l'onere di informarsi presso il Debitore Garantito sulle sue condizioni patrimoniali
e, in particolare, sull'andamento del suo rapporto con la AN” (v. pag. 2 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
6 della propria comparsa di costituzione).
A tal proposito, la Corte regolatrice ha specificato che il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore; in tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (Cass. Civ. Sez. III 7.9.1998, n. 8850).
5. Infine, va precisato che deve reputarsi subentrata a Controparte_3 [...]
nella titolarità del credito azionato in via monitoria. Controparte_1
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_6
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116). Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso di specie, nessuna contestazione ha mosso in merito all'intervenuto Parte_1
acquisto, da parte di del credito oggetto di causa, né nella citazione Controparte_3
introduttiva – unico atto difensivo dallo stesso depositato – né nelle udienze celebratesi nel presente giudizio.
6. Le spese di lite del procedimento di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
La liquidazione viene effettuata, in favore della sola – e, per essa, quale Controparte_3
mandataria, -, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati CP_2
dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo alla pretesa riconosciuta esistente (scaglione di riferimento: €.
26.001,00 - €. 52.000,00; cfr. Cass. Civ. Sez. I 16.11.2015, n. 23401, per la quale l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che la parte soccombente ben può essere condannata a rifondergli le spese del giudizio;
v. già Cass. Civ. 17.7.2003, n. 11202).
Quanto alla vicenda processuale intercorsa con per CP_1 Controparte_1
azioni, nessuna statuizione va emessa in merito alle spese, stante la contumacia della suddetta parte vittoriosa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2390/2022, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di per azioni;
Controparte_1
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 347/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
- condanna a pagare in favore di mandataria di Parte_1 CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21.7.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2390/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Teracati n. 75, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LO PRESTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA – C.F.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale P.IVA_1 CP_1
Europa n. 65;
OPPOSTA CONTUMACE
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 con sede in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, QUALE MANDATARIA DI
[...]
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata in via ing. CP_1
Migliorisi n. 16/B, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI TUMINO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione in opposizione notificata il 6.5.2022, , nella qualità di garante Parte_1
della ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 347/2022, con il quale il Parte_2
Tribunale di Siracusa aveva ingiunto all'esponente di pagare alla Controparte_1 la somma di €. 50.031,76, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a
[...]
titolo di saldo passivo del conto corrente n. 341243942 intercorso tra la ingiungente e la predetta società debitrice principale.
L'opponente, oltre a contestarla e a disconoscerla ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., ha anzitutto eccepito la nullità della fideiussione prestata, lamentando la presenza in essa di clausole eccessivamente onerose non preventivamente ed adeguatamente negoziate, consistenti in particolare nella deroga all'art. 1957 c.c.
Ancora, ha ritenuto nulla la garanzia sopra richiamata anche in ragione della Parte_1
sua corrispondenza alle disposizioni contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato dalla
AN d'TA.
Reputando integralmente applicabile il disposto dell'art. 1957 c.c., l'opponente ha eccepito l'estinzione della garanzia invocata da controparte per essere inutilmente decorso il termine previsto da tale norma, da considerarsi decorrente – non dalla revoca delle linee di credito intervenuta nei giorni 20-22.2020, bensì – dal 31.12.2018, essendo in quel tempo già maturata consistente esposizione debitoria a carico della
[...]
ha poi ritenuto estinta la fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., rilevando che Controparte_4
la per azioni avrebbe concesso ulteriore credito alla Controparte_1
debitrice principale pur essendo a conoscenza del progressivo peggioramento delle sue condizioni economiche, senza fornire alcuna informazione al fideiussore.
L'opponente ha per altro verso lamentato la mancata indicazione, nel testo contrattuale prodotto da controparte, dei tassi di interesse, invocando l'applicazione dei parametri sostitutivi previsti dall'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993.
infine, ha censurato l'addebito delle commissioni di affidamento e di Parte_1
disponibilità creditizia, ha eccepito il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 ed ha evidenziato l'omessa produzione della documentazione attestante la movimentazione contabile integrale del conto corrente sotto al ricorso monitorio.
Si è costituita in data 11.1.2022 quale mandataria di CP_2 Controparte_3
rappresentando preliminarmente di aver acquistato il credito originariamente vantato da
[...]
e contestando ogni deduzione mossa Controparte_1 dall'opponente. Denegata la provvisoria esecuzione in ragione della mancata produzione degli estratti conto del rapporto azionato in via monitoria ed espletata con esito negativo la mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
mandataria di ha depositato memorie ai sensi Controparte_5 Controparte_3
di tale ultima disposizione.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa, in seguito a mancata comparizione delle parti in data 3.12.2024, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_1
non costituitasi nonostante la regolarità della notifica della citazione (v. all. C-G della citazione in opposizione).
3. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.
Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
3.1. Tanto premesso, sin dal ricorso monitorio è stato prodotto il contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 341243942, stipulato il 24.11.2016 dalla e Parte_2
per azioni, nel quale risultano indicati (v. pagg. 1-2 Controparte_1 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2 Controparte_3
quale all. 3 della propria comparsa di costituzione):
[...]
- il fido di €. 40.000,00, il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (entro-fido) del
6,692% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del
7,00%;
- la commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato;
- il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (extra-fido) dell'8,792% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del 9,10%;
- il tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (assenza di fido) dell'8,792% con rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., pari in quel tempo a -0,308%, aumentato del 9,10%;
- la commissione di istruttoria veloce per giornata contabile pari ad €. 19,50 su sconfinamenti fino ad
€. 20.000,00 e pari ad €. 34,00 su sconfinamenti oltre €. 20.000,00. 3.1.1. Quanto alle indicazioni relative ai tassi di interessi, sebbene ciò non sia stato specificamente censurato dall'opponente, deve escludersi che le relative disposizioni negoziali siano affette da indeterminabilità in virtù del richiamo al parametro dell'Euribor.
Come è stato segnalato, tale ultimo indice, richiamato dal testo contrattuale, conduce ad esiti applicativi differenti a seconda di quale sia il divisore adottato.
In particolare, si distingue tra Euribor con divisore 360 ed Euribor con divisore 365, dal momento che nel primo caso si assume quale riferimento l'anno commerciale di 360 giorni (12 mesi da 30 giorni ciascuno) e nel secondo caso l'anno solare o civile di 365 giorni.
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ove dal contratto non sia desumibile a quale divisore debba farsi affidamento, comportando la scelta dell'uno o dell'altro divisore una (sia pur esigua) differenza nella quantificazione degli interessi, la clausola relativa a questi ultimi deve reputarsi affetta da indeterminabilità e deve farsi applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. Civ. Sez. I 25.7.2024, n. 20801).
Occorre tuttavia al contempo ricordare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché una clausola di determinazione degli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri stabiliti e ad elementi estrinseci, purché essi siano obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, dovendosi quest'ultimo poter desumere dal contratto secondo l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all'istituto mutuante, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014, n. 25205; successivamente, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. VI-I 30.3.2018, n. 8028; Cass. Civ. Sez. II 18.10.2018, n. 26173, in cui si aggiunge che il requisito della determinabilità deve intendersi rispettato allorché il contratto rinvii a vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello).
In altri termini, eventuali dubbi sul divisore scelto dalle parti possono essere dissipati anche attraverso la interpretazione del testo negoziale.
Ai sensi dell'art. 1363 c.c. è necessario che le clausole contrattuali siano lette congiuntamente, in modo sistematico.
Da tale angolo visuale, si osserva che l'omessa esplicita specificazione del divisore può superarsi sul piano ermeneutico, ove, in altra sezione del testo negoziale, il tasso iniziale del rapporto di conto corrente ad interesse variabile sia individuato a partire da una percentuale coincidente con il tasso
Euribor determinato con riferimento ad uno solo dei due divisori possibili (v., per conclusioni analoghe, Trib. Milano Sez. III 4.1.2023, n. 82, e App. Torino Sez. I 24.8.2021, n. 955, che attribuiscono rilievo al fatto che il dato indicato risultava coincidente con uno specifico differenziale;
v., altresì, Trib. Siracusa Sez. II 18.9.2023, n. 1638; Trib. Siracusa Sez. II 9.2.2025, n. 203).
Nel caso di specie, si è già ricordato come sia stato previsto nel conto corrente oggetto di causa il rinvio al parametro Euribor 3 mesi m.m., da aumentarsi del 7,00% per gli utilizzi entro-fido e del
9,10% per gli utilizzi extra-fido o in assenza di fido (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 3 della CP_2 Controparte_3
propria comparsa di costituzione).
Tanto ribadito, si legge ancora nel testo negoziale che, al tempo della sua stipula – risalente al novembre del 2016 -, il richiamato indice era pari a -0,308% (v. ancora pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
3 della propria comparsa di costituzione).
Tale ultima indicazione corrisponde solo al parametro Euribor 3 mesi m.m. determinato con riferimento al divisore 360 per il mese corrispondente a quello della sottoscrizione del contratto.
Sotto tale profilo, deve ricordarsi che, per il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “i tassi
d'interesse bancario in un dato periodo costituiscono, in vero, un fatto notorio, cui il giudice può fare, pertanto, legittimo ricorso ex art. 115 c.p.c., trattandosi d'un dato che rientra nel patrimonio di cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità, e, quindi, di ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio-economiche della collettività stessa” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. II 2.8.2005, n. 16132; v. anche Cass. Civ. Sez. I 2.8.1991,
n. 8513; Cass. Civ. Sez. I 7.4.1986, n. 2415; Cass. Civ. Sez. I 4.3.1986, n. 1345).
3.1.2. Nessuna illegittimità affligge poi la previsione relativa alla commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato.
Tenuto conto del fatto che il testo contrattuale costitutivo del rapporto di conto corrente risale al novembre del 2016, esso risulta infatti soggetto al testo dell'art. 117-bis del decr. lgs. n. 385/1993, che – introdotto dal D.L. n. 201/2011 e successivamente modificato – dispone al comma 1 che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera C.I.C.R. anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. La rigida tipizzazione operata dal legislatore con la suddetta norma – preordinata a stroncare le incertezze interpretative precedentemente sorte – si accompagna alla nullità (sancita dal comma 3 del medesimo articolo) di tutte le clausole contemplanti provvigioni differenti da quelle tipizzate, sicché, non essendovi alternative negoziali lecite, la più autorevole dottrina formatasi sul punto ha sostenuto come possa reputarsi valida la previsione di oneri di affidamento anche in assenza di esplicazione contrattuale e di specificazione in contratto delle modalità applicative.
Anche a prescindere da ciò, il testo oggetto di esame ha chiarito che l'onere in discorso va applicato con “periodicità di calcolo trimestrale”, nella “percentuale trimestrale 0,5%”, sulla “base di calcolo” costituita dall'importo “fido accordato” (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 3 della propria CP_2 Controparte_3
comparsa di costituzione).
Analogamente è a dirsi per la commissione di istruttoria veloce per giornata contabile pari ad €. 19,50 su sconfinamenti fino ad €. 20.000,00 e pari ad €. 34,00 su sconfinamenti oltre €. 20.000,00.
Essa risulta infatti conforme a quanto previsto dall'art. 117-bis, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993, che, introdotto dal D.L. n. 201/2011 e dunque applicabile al testo contrattuale oggetto di causa risalente al 2016, stabilisce: “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
3.1.3. Venendo alla ricostruzione dell'andamento del rapporto contrattuale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, nell'ambito del conto corrente, la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007, n. 10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974; Cass.
Civ. Sez. I 23.11.2022, n. 34462).
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., mandataria di CP_2
ha a ciò provveduto (v. estratti allegati alla detta memoria). Controparte_3
3.1.4. Infondata è la doglianza di usurarietà.
In proposito, occorre ricordare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in particolare, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883). Va poi puntualizzato, secondo quanto affermato in proposito dalla Corte di Cassazione, che, in tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I
15.9.2017, n. 21470).
Ancora, si osserva che, essendo il conto corrente oggetto di causa stato costituito il 24.11.2016, esso soggiace alla disciplina del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, sicché il T.E.G. da comparare al tasso soglia di usura va quantificato includendo al suo interno le commissioni di affidamento di cui all'art. 117-bis del decr. lgs. n. 385/1993.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opponente non ha in alcun modo allegato né dimostrato in quali termini il tasso di interessi concretamente applicato al contratto in esame si sia posto al di sopra della soglia usuraria prevista per la categoria di operazioni di appartenenza.
Indipendentemente da tali considerazioni – già sufficienti a determinare il rigetto della eccezione sollevata –, va ricordato che il conto corrente di corrispondenza n. 341243942, costituito il
24.11.2016, ha previsto (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da CP_2
mandataria di quale all. 3 della propria comparsa di costituzione): Controparte_3
- il tasso debitore annuo nominale del 6,692% sulle somme utilizzate entro il fido di €. 40.000,00 e la commissione omnicomprensiva – costituente il corrispettivo per il fido accordato – dello 0,5%, applicata trimestralmente sul fido accordato;
- il tasso debitore annuo nominale dell'8,792% sulle somme utilizzate oltre il fido o in assenza di fido.
Ebbene, il tasso soglia di usura, determinato secondo la formula di cui all'art. 2 della legge n.
108/1996 successiva alla novella del D.L. n. 70/2011 vigente dal 12.7.2011 (T.E.G.M. + ¼ + 4%) e secondo i tassi effettivi medi registrati per il trimestre compreso tra l'1.10.2016 e il 31.12.2016:
- avendo riguardo alla categoria delle “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” euro, pertinente per la valutazione relativa agli interessi da applicarsi per gli utilizzi entro il fido di €.
40.000,00, è pari al 15,4000% (T.E.G.M. relativo alle “aperture di credito in conto corrente oltre
5.000” euro per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 pari al 9,12% + ¼ + 4%= 15,4000%);
- avendo riguardo alla categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, pertinente per la valutazione relativa agli interessi da applicarsi per gli utilizzi oltre il fido di €.
40.000,00 o in assenza di fido, è pari al 18,1875% (T.E.G.M. relativo alle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro per il trimestre 1.10.2016-31.12.2016 pari all'11,35% + ¼ + 4%= 18,1875%; cfr., per la tesi per cui in assenza di fido la categoria di riferimento per la valutazione di usurarietà è costituita da quella delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000” euro, App.
Catania Sez. I Civ. 22.4.2022, n. 842).
Precisato ciò, la prima percentuale sopra indicata del 15,4000% è superiore al tasso debitore annuo nominale del 6,692% previsto dal contratto oggetto di causa per gli utilizzi entro il fido di €.
40.000,00.
Il superamento della soglia di usura risulterebbe escluso anche qualora dovesse sommarsi al detto tasso annuo del 6,692%, per mera ipotesi, la commissione pattuita per il fido accordato nella misura trimestrale dello 0,5% ed annualizzata nella misura del 2% (0,5x4= 2%; 6,692%+2%= 8,692%;
8,692%< 15,4000%).
Inferiore al 15,4000% si mostra anche l'indicato T.A.E.G. dell'8,98% (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
3 della propria comparsa di costituzione).
Quanto alla seconda percentuale sopra indicata del 18,1875%, essa è superiore al tasso debitore annuo nominale dell'8,792% previsto per gli utilizzi oltre il fido o in assenza di fido.
In tale ultima indagine, non può poi attribuirsi rilievo alle commissioni previste per il fido accordato, non trattandosi – come si è visto – di verificare il superamento della soglia di usura rispetto agli interessi pattuiti per gli impieghi che si collocano all'interno dell'affidamento concesso.
4. Da altro angolo visuale, sin dal ricorso monitorio, Controparte_1
ha prodotto il testo della fideiussione con cui, in data 24.11.2016,
[...] Parte_1
si è obbligato a garantire tutti i debiti gravanti sulla società e dipendenti da Parte_2 operazioni bancarie, fino al limite di €. 52.000,00 (v. all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 6 della propria comparsa di CP_2 Controparte_3
costituzione).
4.1. Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio, l'opponente ha affermato che la superiore garanzia fideiussoria deve intendersi “ampiamente contestata e specificatamente disconosciuta anche ai sensi degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., intrinsecamente ed estrinsecamente, formalmente e sostanzialmente” (v. pag. 3 della citazione in opposizione).
Non può anzitutto ritenersi che con tali deduzioni abbia idoneamente Parte_1 effettuato ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.p.c. il disconoscimento della sottoscrizione apposta.
Ed infatti, il Supremo Collegio ha sistematicamente ribadito che il disconoscimento della scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve concretarsi in una impugnazione chiara ed inequivoca della autenticità della scrittura (v. Cass. Civ. Sez. III 15.9.1986, n. 5599; Cass. Civ. Sez.
II 15.12.1988, n. 6823; Cass. Civ. Sez. II 19.3.1996, n. 2290; Cass. Civ. Sez. III 19.7.2012, n. 12448). Si è in particolare affermato che la contestazione di cui all'art. 214 c.p.c. deve essere tale da far desumere con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata (così
Cass. Civ. Sez. I 6.2.2002, n. 1591).
Per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, poi, il Supremo Collegio ha precisato che colui contro il quale è prodotta in giudizio una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, qualora egli invece emetta una dichiarazione che, secondo l'insindacabile interpretazione dei giudici di merito, riveli soltanto una agnostica posizione di attesa, inidonea ad assumere il significato di un disconoscimento, la scrittura, in applicazione della disciplina vigente in materia, deve aversi per riconosciuta (così Cass. Civ. Sez. II
6.6.1972, n. 1744, che, in applicazione di tali principi, ha escluso che potesse integrare disconoscimento della sottoscrizione la condotta assunta dalla parte contro cui era stata prodotta la scrittura, in quanto la stessa si era limitata a dichiarare che il producente avrebbe dovuto offrire esauriente prova dell'autenticità dell'atto).
Nel caso di specie, una inequivoca negazione della propria firma non può in alcun modo rinvenirsi nel mero richiamo all'art. 2702 c.c.
Per altro verso, la contestazione operata da ai sensi degli artt. 2712 e 2719 Parte_1
c.c. non può reputarsi idonea ad inficiare l'utilizzabilità della fideiussione del 24.11.2016.
Com'è noto, ai sensi delle disposizione testé citate, le riproduzioni fanno piena prova dei fatti rappresentati e le copie fotografiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità delle prime ai fatti rappresentati e se la conformità delle seconde con l'originale non è espressamente disconosciuta.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale ritiene di dover aderire, “la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (v. Cass. Civ. Sez. III 3.4.2014, n. 7775).
Il superiore orientamento è stato riconfermato successivamente dal Supremo Collegio (così Cass. Civ.
Sez. I 6.8.2024, n. 22149, per cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia fotostatica non può avvenire in modo generico o implicito, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed univoca che individui il documento e gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale). Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad impiegare formule manifestamente generiche, che si risolvono nel mero richiamo alle norme citate, senza che siano stati individuati in alcun modo i profili di difformità in relazione ai quali i documenti prodotti divergerebbero dalle copia o dalla riproduzione.
La censura va pertanto reputata tamquam non esset (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 6.8.2024, n. 22149 cit., in cui si legge che il richiamato “onere di specificità ed univocità non può ritenersi nella specie correttamente adempiuto, avuto riguardo alle espressioni utilizzate dall'opponente e testualmente riportate nella sentenza impugnata, le quali … non recavano comunque una chiara contestazione della conformità delle copie agli originali e dell'autenticità delle relative sottoscrizioni, risolvendosi nella mera sollecitazione alla produzione degli originali, non accompagnata dall'indicazione degli elementi differenziali, ma solo dalla riserva di disconoscere le sottoscrizioni. In assenza di un chiaro disconoscimento, avrebbe dovuto escludersi anche la spettanza alla ricorrente dell'onere di produrre gli originali dei documenti contestati, dal cui inadempimento la sentenza impugnata non avrebbe dunque potuto far discendere la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata”).
4.2. Chiarito quanto sopra, il testo della fideiussione oggetto di causa dispone:
- all'art.
5.1 che “il Fideiussore deve pagare immediatamente alla AN, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”;
- all'art. 10 che “i diritti derivanti alla AN dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e – in deroga all'art. 1957 cod. civ. – il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale è fissato in ventiquattro (24) mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” (v. pag. 2 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. 6 della propria comparsa di CP_2 Controparte_3
costituzione).
4.2.1. Occorre anzitutto precisare il significato della prima di tali clausole.
Orbene, deve ritenersi che con la disposizione negoziale di cui all'art.
5.1 del testo della fideiussione si sia introdotta una parziale deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., nella parte in cui esso per comune interpretazione impone a chi intenda evitare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria di attivarsi in via giudiziale, e si sia inteso consentire correlativamente al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
A tal proposito, si osserva che già in passato il Supremo Collegio aveva affermato che “la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979, n. 5572) ritiene che l'art.
1957 I comma, nell'imporre al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi al debitore principale l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la decadenza del diritto verso quest'ultimo, si riferisce all'obbligazione solidale;
in tal caso tuttavia, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. In effetti, imporre al creditore che, come nella specie, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi sulla solidarietà obbligatoria passiva, abbia tempestivamente proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore e le abbia continuate con diligenza, l'ulteriore onere di agire, prima della scadenza del termine fissato dall'art. 1957, anche nei confronti del debitore principale, significherebbe costringere il medesimo creditore, in evidente e non giustificato contrasto con i principi sulla solidarietà passiva, a proporre le sue istanze, e continuarle con diligenza nei confronti di entrambi gli obbligati in solido, anche nel caso in cui, per la dubbia solvibilità del debitore principale, egli non abbia alcun interesse a farlo. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale” (Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Ancora, nella medesima pronuncia sopra richiamata, la Corte regolatrice ha riscontrato una “deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si proceda verso il garante “su semplice richiesta”, ed avendo la Corte di merito operato il riscontro previsto dall'art. 1322, rilevando non potersi “negare alle parti il potere di porre in essere una figura negoziale atipica, quando questa non sia contraria a norme imperative”. Ed invero, secondo quanto era stato ritenuto da una non recentissima sentenza di questa Corte (Cass. 7.9.1968,
n. 2829) la polizza emessa in sostituzione di cauzione (o polizza cauzionale) configura “una figura contrattuale intermedia fra il versamento cauzionale e la fideiussione, differendo dal primo per il fatto che manca il versamento anticipato di una somma di denaro e dalla seconda perché l'impegno di colui che presta la garanzia è così intenso da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via autotutelare della somma destinata alla garanzia, anche se questa continua ad essere posseduta dal primo”. Si può non consentire sulla attribuzione, in tal caso, al creditore del potere di
“soddisfarsi” in via “autotutelare”, essendo egli titolare di una pretesa creditoria al pagamento della somma garantita. Ma devesi convenire che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro o proprietà al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve rientrare nei poteri dell'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore (e, se così pattuito, anche indipendentemente dalla vicenda sottostante). Non si tratta, a questo fine, di attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, in quanto comporti definitiva astrazione del regime di prestazione della garanzia dal rapporto principale (fino ad escludere la praticabilità anche futura di un'azione di ripetizione) -, ma di riconoscere valida espressione di autonomia negoziale la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta, a valere anche come osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 prescindendo dalla proposizione di azione giudiziaria” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. I 19.1.1995, n. 7345).
Le superiori conclusioni sono state integralmente ribadite anche successivamente dal Supremo
Collegio.
Più di recente, quest'ultimo ha ricordato che “è principio consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione quello per cui la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente. E ciò, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione. Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine
a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957
(ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria”
(Cass. Civ. Sez. III 8.1.2010, n. 84, che, a fronte di una clausola così formulata “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di
30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata”, ha confermato la sentenza di merito che aveva “ritenuto che il dato testuale … fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., con l'esonero del creditore dal proporre azione giudiziaria”; in senso analogo, ancora più di recente, v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5598, in cui del pari si legge che la “clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente”, può riferirsi anche a forme di garanzia caratterizzate da “una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. … ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia …, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”).
I principi testé esaminati, ripetutamente confermati dalla Corte di Cassazione per oltre due decenni, sono stati applicati anche dalla giurisprudenza di merito, con specifico riguardo alla materia oggetto di esame.
Si legge infatti in una recente pronuncia che “deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016,
6823/2001, 203/1997 e 6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di
“pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come
“contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della AN”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328; in senso analogo v. le successive App. Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433, e App.
Catania Sez. I 9.4.2024, n. 606).
Si è poi aggiunto che “in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue “istanze” indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. 24296/17). Tale regola, è coerente con la ratio della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. in quanto la situazione di incertezza che si vuol evitare viene meno anche nel caso in cui il creditore rivolga la sua istanza direttamente nei confronti del fideiussore (adempimento questo che non rende più necessario attivarsi tempestivamente nei confronti del debitore principale)” (così testualmente App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.; inoltre, v. anche la citata Cass. Civ. Sez. III 16.10.2017, n. 24296, in cui si chiarisce, in linea generale, che “l'equipollenza fra le istanze rivolte nei confronti del debitore principale … testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ. … e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale – peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita – anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza di un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”).
4.2.2. Per altro verso, la fideiussione oggetto di causa, all'art. 10, ha espressamente derogato l'art. 1957 c.c. stabilendo un più esteso termine di decadenza, pari a 24 mesi anziché 6.
4.2.3. Premesso ciò, si rileva che per entrambe le disposizioni negoziali in esame consta la specifica approvazione per iscritto da parte del fideiussore . Parte_1
Si legge infatti nel testo costitutivo della garanzia: “dichiaro[…] di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli: […] Art. 5, commi 1 e 3 –
(pagamento a prima richiesta – decadenza dal beneficio del termine); […] Art. 10 – (Termine entro cui proporre le istanze nei confronti del debitore principale)” (v. pag. 3 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
6 della propria comparsa di costituzione).
Ciò deve reputarsi senz'altro sufficiente ad assicurare il rispetto di quanto richiesto dall'art. 1341, comma 2, c.c. per l'efficacia delle clausole vessatorie (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. III 15.2.2024,
n. 4126, per cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto).
4.2.4. Non può invece essere invocata, a favore dell'opponente, la tutela prevista dagli artt. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
Ed infatti, sebbene nulla sia stato dedotto sul punto dall'ingiunto, deve ritenersi che Parte_1
non rivesta la qualifica di consumatore.
[...]
In proposito, si rileva che “la figura del fideiussore di riflesso è ormai da tempo superata valendo il contrario principio per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Tes_1
dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D. atti strumentali in senso proprio)” (tra le tante, così Cass. 5868/23) […]. In linea di principio “…. la circostanza che i fideiussori svolgessero ruoli o possedessero partecipazioni in società collegate con la debitrice principale, e fossero pertanto portatori di un interesse al buon andamento della società garantita dal quale possono trarre utili o benefici, non fosse sufficiente ad attribuire al rilascio della fideiussione il valore di un vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore principale che invece si avrebbe ove il garante fosse coinvolto nella effettiva gestione dell'impresa […]. Una conferma di ciò può essere tratta da quanto osservato nella citata ordinanza della Corte di Giustizia (punto 29) dove si afferma che “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” […]. Il legame funzionale tra il fideiussore e la società debitrice principale, rilevante ai fini riconoscimento al primo della qualità di professionista, non può quindi essere un collegamento societario generico ma deve avere i connotati di qualificato rapporto costituito o da un potere gestorio o da “una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale” (Cass. 429/2023)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433 cit.).
Ancora, la Corte regolatrice, in linea con i superiori principi, ha ad esempio reputato incompatibile con la qualifica di consumatore la titolarità di una quota pari al 25% del capitale sociale (così Cass.
Civ. Sez. II 30.8.2023, n. 25459, ove si legge che “l'ordinanza impugnata, che ha negato
l'applicazione della disciplina consumeristica, si è attenuta alla giurisprudenza di riferimento, unionale e di legittimità, alla luce di due elementi, positivi e concreti, il primo dei quali indicato dal giudice di merito”, tradottosi nel fatto che “il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e
“non trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”).
Premesso quanto sopra, si rileva nel caso di specie che , secondo quanto risulta Parte_1 dalla visura camerale prodotta dallo stesso ingiunto (v. pag. 4 dell'all. 5 della citazione in opposizione), già a far data dal 27.1.2016, detiene nella società debitrice principale Parte_2 la pressoché totalità del capitale sociale, essendo quest'ultimo pari ad €. 22.518,91 ed essendo l'opponente titolare di una quota di €. 20.518,91.
Da ciò consegue la radicale impossibilità di applicare la disciplina prevista dagli artt. 33 e ss. del decr. lgs. n. 206/2005.
4.2.5. Non può poi ritenersi che la fideiussione sia nulla, in tutto o in parte, per avere essa riprodotto le clausole dello schema A.B.I. censurato dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55 del
2.5.2005.
Sul tema si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio, con la pronuncia n.
41994 del 30.12.2021, nella quale, preliminarmente, i giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno circoscritto il campo d'indagine evidenziando che “i rilievi critici dell'Autorità Garante riguardarono, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente:
a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, a termini della quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate […]. Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'A.B.I., e che dai dati raccolti era altresì emerso che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la AN d'TA ha emesso il menzionato provvedimento
n. 55 del 2 maggio 2005 […]. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che le condizioni generali di contratto comunicate dall'A.B.I. relativamente alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, laddove recita: Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari […]. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'A.B.I. […]. Il provvedimento ha posto, infine, l'accento sul fatto che – mentre altre clausole contenute nello schema esaminato non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore, in quanto funzionali a garantire l'accesso al credito bancario – per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e per le c.d. clausole di sopravvivenza della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto.
Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa […]. Il provvedimento ha disposto, in conclusione: a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Tutto ciò chiarito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, assolvendo la funzione nomofilattica e ponendo fine ai contrasti registratisi nella giurisprudenza in ordine alle conseguenze dell'accertamento della illiceità della intesa sui contratti stipulati a valle della stessa, hanno escluso
“la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust” ed hanno espressamente ed inequivocabilmente aderito alla tesi della nullità parziale, costituente “la forma di tutela più adeguata allo scopo […] che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite”.
In proposito, si evidenzia in dettaglio che, nella ricostruzione operata dal Collegio nella citata pronuncia n. 41994 del 2021, “la nullità dell'intesa a monte determina […] la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema A.B.I., dichiarati nulli dal provvedimento della AN
d'TA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole […].
Occorre muovere – in tale prospettiva – dal rilievo che la disciplina dettata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a), ha per oggetto la protezione, in via immediata, dell'interesse generale alla libertà della concorrenza sancito – come si è detto – dall'art. 41 Cost., nonché, in ambito comunitario, dal Trattato di Maastricht del 1992 e – attualmente – dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (artt.
3 e 101). Ai sensi di tale normativa antitrust, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, anche – come nel caso di specie - mediante una combinazione di atti di natura diversa, costituisce comportamento rilevante ai fini del riscontro della violazione della normativa in parola. In altri termini, il legislatore sia comunitario che nazionale – quest'ultimo adeguatosi al primo, in forza del disposto dell'art. 117 Cost., comma 1 – ha inteso impedire un risultato economico, ossia l'alterazione del gioco della concorrenza, a favore di tutti i soggetti del mercato ed in qualsiasi forma l'intesa concorrenziale venga posta in essere […].
Per tale ragione, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. Sez. U., n.
2207/2005) – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed Europeo – infatti – intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali. In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali.
Da ciò consegue – come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte – che, allorché la L.
n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario
– la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli stessi sussista un collegamento funzionale – non certo un collegamento negoziale, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura – tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale […]. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 c.c. a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che
– in violazione dell'art. 1322 c.c. – riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è – per vero – veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto […]. E ciò è tanto più evidente quando – come nella specie – le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte – nel caso concreto dall'A.B.I. – viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato […]. Sotto tale profilo, è del tutto palese che la previsione di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, laddove stabilisce che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, costituisce una chiara applicazione del diritto Eurounitario, il quale - come statuito dalla citata giurisprudenza Europea – afferma che la nullità (sancita, dapprima dall'art. 85, n. 2 del Trattato di Roma, dipoi dall'art. 81 del Trattato CE, infine dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) è assoluta, e che l'accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto ai terzi. Si tratta, invero, proprio di quella nullità ad ogni effetto che sancisce la norma nazionale succitata, e che si riverbera sui contratti stipulati a valle dell'intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei all'atto a monte, ma ai quali tale atto non è comunque opponibile […]. Si è, pertanto, evidentemente in presenza di una nullità speciale, posta – attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a) – a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'ordine pubblico economico;
dunque nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva (Cass. n. 827/1999). In tal senso depone la considerazione che siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica (art.
1418 c.c.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento – come la nullità di protezione nei contratti del consumatore (c.d. secondo contratto), e la nullità nei rapporti tra imprese (c.d. terzo contratto) – in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime – come detto – è da ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed Europee antitrust”.
Sotto il profilo della estensione della invalidità prospettata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine concluso chiarendo che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde – per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie”.
Per quanto rileva in questa sede, pertanto, deve sottolinearsi come, secondo la ricostruzione fornita dal massimo giudice nomofilattico, la nullità dei contratti a valle, i quali riproducano le clausole censurate dalla AN d'TA con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, abbia carattere speciale e sia fondata sulla diretta applicazione della fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, comma 3.
Ai sensi di tale ultima disposizione di chiara derivazione Eurounitaria, precisamente, le intese vietate
– come è nella specie quella qualificata illegittima dall'autorità di vigilanza nel 2005 – sono nulle
“ad ogni effetto”, riverberandosi l'invalidità su tutta la catena di atti (anche non negoziali) che ne costituiscano lo sbocco e che contribuiscano a perpetuarne gli effetti lesivi della concorrenza.
Da tale angolo visuale, dunque, ciò che rileva ai fini della individuazione del perimetro applicativo della comminatoria di nullità non è la natura dell'atto a valle o il suo nomen juris, bensì la sua idoneità funzionale concreta a determinare una ulteriore compromissione della concorrenza, nel solco di quanto innescato dalla intesa collocatasi a monte.
Ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno con chiarezza specificato che la invalidità parziale del negozio fideiussorio postula che esso sia “interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza”, e che le sue previsioni costituiscano “pedissequa applicazione degli articoli dello schema A.B.I., dichiarati nulli dal provvedimento della AN d'TA n. 55/2005”.
Ciò deve senz'altro escludersi nel caso di specie.
Ed infatti, la fideiussione prestata da non ha in alcun modo contemplato le Parte_1
clausole di reviviscenza e di sopravvivenza e, al contempo, non ha integralmente derogato il disposto dell'art. 1957 c.c., essendosi essa limitata ad innalzare a 24 mesi il termine di 6 mesi previsto da tale ultima disposizione (v. all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2
quale all. 6 della propria comparsa di costituzione). Controparte_3
Non avendo dunque il testo della garanzia azionata riprodotto il modello predisposto dall'A.B.I., nessuna nullità ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 ricorre nella vicenda in esame.
4.2.6. Chiarito come siano valide ed efficaci le clausole di cui agli artt.
5.1 e 10 del testo costitutivo della fideiussione, si rileva che il dies a quo del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. – nella specie incrementato a 24 mesi – va individuato nel 22.10.2020.
In tale data risulta ricevuta dall'opponente la raccomandata con cui Controparte_1 azioni ha comunicato a la revoca dell'apertura di credito
[...] Parte_1 concessa nell'ambito del conto corrente n. 341243942 (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 3 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
5 della propria comparsa di costituzione).
Essendo divenuto esigibile il credito in tale momento, in quest'ultimo deve intendersi maturata la scadenza alla quale l'art. 1957 c.c. aggancia il decorso del termine decadenziale. Tenuto conto di ciò e ricordato come l'art.
5.1 della fideiussione – con la clausola legittimante il pagamento a prima richiesta – abbia consentito di evitare la decadenza con mera istanza stragiudiziale, si rileva che con la citata comunicazione ricevuta dall'ingiunto il 22.10.2020
[...]
ha altresì chiesto sia al garante Controparte_1 Parte_1
sia alla debitrice principale di estinguere la morosità formatasi
[...] Parte_2 nell'ambito del conto corrente di corrispondenza n. 341243942 (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 3 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di CP_2 Controparte_3
quale all. 5 della propria comparsa di costituzione).
La condotta idonea ad impedire la maturazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. risulta pertanto compiuta senz'altro prima del decorso del termine di 24 mesi stabilito dall'art. 10 del testo costitutivo della garanzia.
A prescindere da quanto sopra evidenziato, per completezza, la fattispecie decadenziale in esame dovrebbe intendersi scongiurata anche qualora dovesse ritenersi che essa, nonostante quanto previsto dalla clausola di cui all'art.
5.1 della fideiussione, possa essere evitata esclusivamente con la proposizione di azione giudiziale.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che assume efficacia impeditiva della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice deposito del ricorso monitorio, indipendentemente dalla data in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato (cfr. Cass. Civ. Sez. III 20.4.2004, n. 7502).
Nel caso di specie, la domanda d'ingiunzione è stata presentata il 22.7.2021 (v. storico del fascicolo monitorio).
Il ricorso monitorio che ha concretato l'iniziativa giudiziale della creditrice, dunque, è stato depositato senz'altro entro i 24 mesi successivi alla scadenza della obbligazione, risalente, come si è visto, al
22.10.2020.
Il decreto ingiuntivo, poi, è stato notificato il 28.3.2022 (v. pag. 1 della citazione in opposizione), entro i due anni da tale ultima data.
4.2.7. Infondata è infine la tesi di parte opponente per cui la garanzia escussa dalla
[...] per azioni si sarebbe estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere Controparte_1
l'istituto bancario concesso credito alla debitrice principale pur conoscendo Parte_2
l'aggravamento delle sue condizioni economiche e senza fornire alcuna informativa al garante.
In proposito, il Supremo Collegio ha puntualizzato che tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.); pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società
(così Cass. Civ. Sez. III 3.8.1995, n. 8486; v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. III 17.7.2023).
Con specifico riguardo al tipo societario della s.r.l., ricorrente nella specie, va poi rilevato che il secondo comma dell'art. 2476 c.c. attribuisce ai “soci che non partecipano all'amministrazione” il
“diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.
Per altro verso, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art.
4.1 della fideiussione oggetto di causa, “il
Fideiussore ha l'onere di informarsi presso il Debitore Garantito sulle sue condizioni patrimoniali
e, in particolare, sull'andamento del suo rapporto con la AN” (v. pag. 2 dell'all. 4 del ricorso monitorio, prodotto anche da mandataria di quale all. CP_2 Controparte_3
6 della propria comparsa di costituzione).
A tal proposito, la Corte regolatrice ha specificato che il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore; in tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (Cass. Civ. Sez. III 7.9.1998, n. 8850).
5. Infine, va precisato che deve reputarsi subentrata a Controparte_3 [...]
nella titolarità del credito azionato in via monitoria. Controparte_1
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_6
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116). Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso di specie, nessuna contestazione ha mosso in merito all'intervenuto Parte_1
acquisto, da parte di del credito oggetto di causa, né nella citazione Controparte_3
introduttiva – unico atto difensivo dallo stesso depositato – né nelle udienze celebratesi nel presente giudizio.
6. Le spese di lite del procedimento di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
La liquidazione viene effettuata, in favore della sola – e, per essa, quale Controparte_3
mandataria, -, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati CP_2
dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo alla pretesa riconosciuta esistente (scaglione di riferimento: €.
26.001,00 - €. 52.000,00; cfr. Cass. Civ. Sez. I 16.11.2015, n. 23401, per la quale l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che la parte soccombente ben può essere condannata a rifondergli le spese del giudizio;
v. già Cass. Civ. 17.7.2003, n. 11202).
Quanto alla vicenda processuale intercorsa con per CP_1 Controparte_1
azioni, nessuna statuizione va emessa in merito alle spese, stante la contumacia della suddetta parte vittoriosa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 12.5.2011, n. 10445, per la quale, ove la parte sia soccombente e la controparte sia rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi consiste nel “nulla a disporre sulle spese”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2390/2022, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di per azioni;
Controparte_1
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 347/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
- condanna a pagare in favore di mandataria di Parte_1 CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 21.7.2025.
Il Giudice dott. Gabriele Patti