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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
02.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Pepe
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 02.10.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2025, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 08.06.2019 nel comune di Tramonti (Sa) e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, deducendo, altresì, che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 5499/2023 pubbl. il 05/12/2023, chiedeva la
1 r.g. 2616/2025
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. In data 02.10.2025, il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e invitava il ricorrente a concludere. Parte ricorrente insisteva per la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili de matrimonio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni di parte ricorrente, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4.Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08.06.2019 nel comune di
Tramonti (Sa) tra , nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: , trascritto CP_1 C.F._2 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Tramonti (Sa) al n. 5, parte II, Seria A, Anno 2019;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tramonti (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02.10.2025 Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
02.10.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Pepe
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 02.10.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso introduttivo e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2025, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 08.06.2019 nel comune di Tramonti (Sa) e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, deducendo, altresì, che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 5499/2023 pubbl. il 05/12/2023, chiedeva la
1 r.g. 2616/2025
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. In data 02.10.2025, il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e invitava il ricorrente a concludere. Parte ricorrente insisteva per la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili de matrimonio.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni di parte ricorrente, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4.Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 08.06.2019 nel comune di
Tramonti (Sa) tra , nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.: , trascritto CP_1 C.F._2 nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Tramonti (Sa) al n. 5, parte II, Seria A, Anno 2019;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tramonti (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02.10.2025 Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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