TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7818/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISBONA FRANCESCA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MELZI D'ERIL, 7 20154 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDR, con studio in RONCO II A VIA TISIA, 1/D 96100 SIRACUSA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICARI ROCCO PIETRO , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO
ES OT (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 18 20122 MILANO
[...]
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIRENA ANDREA e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SCORBATTI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 40-A, MILANO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI PAOLO, P.IVA_2 con studio in CORSO SEMPIONE 39, MILANO.
ZI HI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio il prof. Parte_1 Controparte_1 la dott.ssa e la dott.ssa ES TI per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito in data 21 pagina 1 di 20 giugno 2018, quantificati nell'importo di euro 119.819,50, oltre al risarcimento del danno da consenso informato,
L'attrice ha allegato che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto il censurabile comportamento dei sanitari che avevano proceduto ad eseguire l'intervento di addominoplastica ed alla gestione della fase post operatoria, per non avere prescritto la terapia antitrombotica e fornito le adeguate indicazioni comportamentali in merito alla prevenzione meccanica e per avere eseguito una imprudente manovra di prelievo del liquido successivamente formato.
Inoltre, la parte ha dedotto che, come verificato dai consulenti, il modulo di consenso informato che le era stato sottoposto non era specifico, né esaustivo.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, con riconoscimento della personalizzazione, del danno da omesso consenso informato e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate.
Si è costituito in giudizio il prof. che ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente Controparte_1 deducendo la nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio, non avendo risposto alle osservazioni del proprio legale, nonché per carenza di motivazione e per illogicità manifesta, indicando nel dettaglio tutte le carenze ravvisate nell'elaborato peritale.
Il resistente ha in particolare evidenziato la correttezza del proprio operato, da ritenersi conforme alle linee guida ed alle raccomandazioni della , rilevando che la paziente presentava una classe di rischio di eventi Pt_3 trombotici molto basso e che, differentemente da quanto indicato dai consulenti, erano state date le prescrizioni di indossare le calze antitrombo.
Il resistente ha poi contestato la sussistenza del nesso causale tra il proprio operato e l'evento dannoso allegato dalla paziente, così come la sussistenza di lacune e omissioni nella raccolta del consenso.
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di Unipolsai per essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa ES TI che ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione delle condotte inadempienti ascritte alla resistente.
Sempre in via preliminare, la parte ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando l'assenza di un diretto rapporto contrattuale con la ricorrente e di essersi limitata ad effettuare una medicazione sulla paziente in data 30 luglio 2018.
In ogni caso la resistente ha allegato la responsabilità esclusiva del dott. in relazione all'esecuzione CP_1 dell'intervento di addominoplastica e la conseguente riconducibilità del danno alla salute accertato dai CTU all'operato di tale professionista, nonché la non configurabilità di alcun profilo di colpa in capo alla resistente, data la marginalità della condotta tenuta dalla stessa.
La resistente ha poi contestato la prova e la quantificazione dei danni allegati dalla ricorrente.
In via riconvenzionale, la resistente ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. al fine di CP_1 essere manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
pagina 2 di 20 Si è costituita in giudizio la dott.ssa che ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando di Parte_2 non avere partecipato all'esecuzione dell'intervento di addominoplastica ma di essere intervenuta ad effettuare successive medicazioni della ferita che non avevano cagionato alcun danno alla paziente.
La resistente ha poi dedotto che in base alle risultanze della consulenza preventiva, l'unica censura svolta nei confronti del proprio operato aveva comportato la formazione di un ematoma che avrebbe generato una fistola arterovenosa, incidente sul prolungarsi della inabilità temporanea e fonte di un danno biologico pari al 2%.
In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea. Controparte_2
Si è costituita Unipolsai Assicurazioni s.p.a. che ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 cod.civ., in quanto l'assicurato, a fronte della ricezione della richiesta risarcitoria con lettera del 2 ottobre 2018, ha comunicato il sinistro alla compagnia assicurativa soltanto con la notifica dell'atto di chiamata in causa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ricevuta in data 26 novembre 2020.
Unipolsai ha poi richiamato le altre clausole delle condizioni generali sui limiti di operatività della garanzia e nel merito si è associata alle difese dell'assicurato.
Si è costituita che ha eccepito la inoperatività della polizza assicurativa ai Controparte_2 sensi dell'art. 1892 cod.civ. in quanto stipulata dopo che la assicurata era venuta a conoscenza del sinistro a seguito della lettera di denuncia inviata dalla paziente nel mese di ottobre 2018, nonché la nullità del contratto assicurativo ai sensi dell'art.1895 cod.civ., dato che il rischio aveva cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
La terza chiamata ha poi richiamato le condizioni di polizza sui limiti di operatività della garanzia e ha rilevato che in ogni caso la copertura riguardava solo la quota di responsabilità imputabile all'assicurato.
La causa, disposto il mutamento del rito e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti sotto il profilo della inadeguata esecuzione dell'intervento chirurgico di addominoplastica e della non corretta gestione della fase postoperatoria sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da . Parte_1
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. (medico legale) e (specialista Persona_1 Persona_2 in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
pagina 3 di 20 a) l'intervento di addominoplastica tradizionale, eseguito dal dott. in data 21 giugno 2018, era CP_1 indicato in relazione alle condizioni della paziente, che era portatrice di diastasi dei muscoli retti addominali, conseguente alle tre precedenti gravidanze. L'esecuzione dell'intervento non ha fatto emergere incongruenze tecniche né il verificarsi di complicanze del sito chirurgico da imputarsi ad una errata conduzione della procedura;
b) la ricorrente ha svolto censure in relazione all'aspetto della indicazione all'esecuzione di terapia profilattica antitrombotica, dal momento che la paziente era andata incontro ad una trombosi venosa profonda (TVP) massiva dell'arto inferiore;
c) in via generale, l'addominoplastica è notoriamente una delle procedure più a rischio nel campo della chirurgia plastica per TVP, in quanto oltre ai fattori biologici legati alla condizione fisica del paziente -da valutarsi con adeguata scala di rischio quale la scala NI 2005 - è gravata anche da rischi procedurali specifici derivanti dagli effetti endoaddominali della plicatura della muscolatura e della trazione del lembo, nonché da rischi post-procedurali (la tipologia di decubito intra e postoperatorio, l'uso di pancere e drenaggi, la degenza prolungata, la scarsa mobilizzazione conseguente) che esulano dalla semplice durata dell'intervento chirurgico;
d) le Linee Guida di prevenzione del rischio tromboembolico e le relative Raccomandazioni di livello
B per la chirurgia plastica (Linee Guida American Society of Plastic Surgery 2012 - ACCP 2012,
Gould – Linee Guida Acta Phlebologica 2013) forniscono suggerimenti e considerazioni per la gestione di tale evento, la cui prevenzione può essere attuata secondo modalità differenti, consistenti in aspetti organizzativi o eventualmente anche farmacologici.
Va poi tenuto presente che le misure preventive possono eventualmente ridurre il rischio di TVP senza azzerarlo, che l'attività farmacologica è più efficace nelle classi di rischio alte o altissime e meno rilevante nelle altre, e che pertanto è importante, soprattutto nelle classi di rischio minori, considerare anche il giudizio clinico e fare affidamento sugli aspetti organizzativi della questione;
e) nel caso specifico, si è evidenziato che la paziente aveva all'epoca di 47 anni, non era fumatrice, era stata ricoverata con esami ematochimici nei limiti di norma e che l'intervento si è svolto in anestesia generale per un tempo chirurgico di oltre due ore, con la paziente in sala operatoria con indosso calze elastiche antitrombo che, secondo quanto riferito dalla stessa, sono state mantenute sino alla dimissione;
f) dopo l'intervento la paziente è rimasta degente per 2 gg;
durante il ricovero è stata mobilizzata almeno 2 volte nella prima giornata;
nella seconda giornata la paziente è stata mobilizzata e sono stati rimossi i drenaggi per la dimissione;
g) si è evidenziato che le procedure di mobilizzazione precoce e la meccanoprofilassi, pur se fondamentali nella prevenzione, non sono sufficienti a tal fine. Secondo quanto riferito dalla paziente, le era stato detto di togliere le calza antitrombo una volta arrivata al domicilio, con prescrizione di terapia pagina 4 di 20 antidolorifica per tre giorni e senza ricevere indicazioni comportamentali particolari. In cartella e nella lettera di dimissione non sono state rinvenute indicazioni differenti da quanto riferito dalla paziente;
h) in base alla tipologia di paziente (sulla scorta del rischio calcolato tramite scala NI), alla tipologia di intervento, di anestesia, alla durata chirurgica e anestesiologica, si è ricondotta la procedura ad una classe di rischio moderato, che avrebbe dovuto fare considerare opportuno l'uso postoperatorio di eparine a basso peso molecolare, oltre alla meccanoproflassi. In particolare, il punteggio della scala
NI attribuibile alla paziente era 4, di cui 1 punto per l'età e 3 punti per la durata dell'intervento, in quanto superiore a due ore;
i) secondo i dati della letteratura più recente citati, tutti i pazienti candidati ad addominoplastica sono considerati, indipendentemente dallo scor, tra i pazienti a rischio moderato, il che comporta la necessità di eseguire sempre la profilassi antitromboembolica eparinica;
j) le calze elastiche antitrombo possono essere usate in combinazione con la compressione intermittente ma non come unico metodo di profilassi. L'elastocompressione andrebbe indossata fino alla regolarizzazione della deambulazione e non solo per il mero periodo di permanenza in ospedale;
k) si è poi rilevato che nel caso specifico, il rischio di sanguinamento era inferiore rispetto al rischio di
TVP, in quanto gli spazi morti dello scollamento addominale erano stati abbondantemente limitati dall'uso dei punti di dall'apposizione di iniziali drenaggi e di una medicazione Pt_4 elastocompressiva (pancera);
l) nella cartella clinica non sono segnalati i motivi che hanno spinto alla decisione di non utilizzare profilassi farmacologica, nonostante debba essere espressamente indicata la motivazione della scelta di non eseguirla, dato che la TVP è una complicanza postoperatoria notoriamente contemplata in tutti tipi di chirurgia e comunque in caso di immobilizzazione forzata. Con specifico riferimento alla procedura di addominoplastica, l'aumento della pressione addominale secondario alla plicatura dei muscoli determina una riduzione del volume intraddominale con conseguente aumento della pressione intraddominale ed un aumento di pressione sulla vena cava inferiore che può provocare determinare una stasi delle vene femorali e predisposizione alla trombosi;
m) si è rilevato che la paziente era stata fatta mobilizzare precocemente, ma che la stessa aveva la necessità di non eseguire movimenti accentuati camminando (come da sua descrizione e coerentemente con l'intervento eseguito) con atteggiamento fesso del tronco, il che ha condizionato la mobilizzazione postoperatoria costringendo la paziente a movimenti ridotti. Secondo i consulenti si tratta di decisione bizzarra se si considera che la paziente pensiamo che la paziente il giorno della dimissione dall'Ospedale aveva preso un treno per tornare da Roma a Milano con conseguente posizione seduta forzata stante l'impossibilità di sdraiarsi supina con conseguente stasi venosa agli arti inferiori secondaria sia al viaggio che all'intervento. Si tratta di fattori specifici che avrebbero dovuto condurre i sanitari a propendere per la terapia farmacologica e, senza alcun pagina 5 di 20 dubbio, a fornire congiuntamente indicazioni comportamentali volte ad una adeguata profilassi meccanica anche post dimissione;
n) si è quindi ritenuto censurabile il comportamento dei sanitari che ebbero in cura la paziente per la mancata prescrizione di adeguata terapia antiatrombotica e di precise indicazioni comportamentali in merito ad una prevenzione meccanica;
o) una settimana dopo la dimissione, in data 1 luglio 2018 la paziente si era recata al PS per la presenza di tumefazione dell'arto inferiore sinistro;
il doppler eseguito ha evidenziato che era in essere un processo trombotico occlusivo a carico della vena femorale comune, femorale superficiale e profonda, unitamente anche alla vena iliaca esterna omolaterale ed alla vena piccola safena. La paziente
è stata quindi ricoverata nel reparto di medicina dell , ove è rimasta degente sino al Controparte_3
12 luglio, ricevendo la somministrazione di terapia eparinica a dosaggio anticoagulante;
p) dopo le dimissioni la paziente è stata sottoposta ad una serie di medicazioni presso le collaboratrici del dott. Lorenzetti dott.ssa TI e dott.ssa , le quali, presupponendo la presenza di liquido Parte_2 in regione addominale, in diverse occasioni le avrebbero eseguito delle punture evacuative. Si è rilevata la mancanza di documentazione comprovante nel dettaglio le procedure eseguite ed indicante quale delle due collaboratrici aveva eseguito le manovre nel corso delle visite effettuate. Secondo quanto riferito dalla paziente, l'ultimo tentativo di puntura sarebbe stato eseguito da parte della dott.ssa
TI in data 30 luglio, portando come esito l'aspirazione di liquido rosso. In seguito a quest'ultima manovra l'aggravarsi del dolore addominale aveva spinto la paziente a recarsi al Pronto Soccorso, dove la stessa è stata ricoverata con evidenza di un vasto ematoma della parete addominale nel contesto dei retti a sinistra;
q) si è censurato la condotta delle collaboratrici del dott. per non avere richiesto un'ecografia CP_1 della parete addominale per evidenziare presenza, tipologia ed entità di tale supposto versamento fino al
30 luglio, comportamento ritenuto imprudente, considerata la condizione di scoagulazione della paziente;
r) nel corso del ricovero la Tac eseguita mostrava la presenza di un voluminoso ematoma nel contesto del muscolo retto dell'addome a sinistra, esteso alla fascia trasversale, allo spazio retropubico del
Retzius, agli spazi paravescicali, con compressione della vescica, e alla fascia lateroconale sinistra.
Secondo i consulenti la incauta manovra di prelievo del supposto liquido, condotta in soggetto scoagulato, senza aver contezza strumentale di sede, entità e tipologia del presunto versamento, era stata condotta in modo scorretto andando a pungere la muscolatura addominale senza limitarsi invece al sottocute, e provocando un sanguinamento arterioso che poi ha portato al nuovo ricovero della paziente;
s) la conseguenza delle punture è stata la lesione di vasi arteriosi e/o venosi della parete addominale che, congesti dalla presenza dei circoli collaterali secondari alla trombosi venosa pagina 6 di 20 profonda, ha condizionato il sanguinamento di rilevanza clinica che ha resa necessario il ricovero e la procedura di embolizzazione;
t) gli accertamenti successivi hanno portato alla diagnosi della presenza di una fistola arterovenosa femorale sinistra, da correlarsi con elevata probabilità all'ematoma insorto, alla luce delle immagini della
TAC e non risultando probabile la fonte alternativa costituita dalla eventuale puntura per inserimento del catetere in corso di embolizzazione, in quanto eseguita con accesso controlaterale, come usualmente si esegue in questi casi, senza menzione alcuna di introduzione del catetere a sinistra né interessamento della sede che fu poi coinvolta dalla fistola;
u) a seguito delle condotte censurabili vi è stato in prolungamento della malattia della paziente, con necessità di plurimi ricoveri e di prolungate terapie farmacologiche, stimabile in 24 giorni in forma assoluta per i ricoveri ospedalieri, cui è stata sottoposta prima per il trattamento del quadro trombotico a carico dell'arto inferiore sinistro e successivamente per il sanguinamento dei retti, nonché ulteriori giorni 60 per le fasi successive post ricovero, seguito da ulteriori giorni trenta informa parziale al 50% e 90 in forma parziale al 25% riassuntivi del periodo di terapia antitrombotica;
v) con riferimento al danno biologico permanente, si è considerato l'esito dell'importante e vasta TVP dell'arto inferiore sinistro e la persistente fistola arterovenosa, rilevata anche nel corso dell'ultima angio
TAC, nonché quanto emerso dall'esame obiettivo, ovvero la diastasi della ferita dal lato sinistro, residua dolenzia palpatoria soprattutto profonda dell'addome, senza masse, né alterazioni palpabili in esito all'ematoma formatosi. Si è rilevato che, l'arto inferiore sinistro risulta ad oggi di dimensioni lievemente aumentate alla radice della coscia, da tenere conto che da un punto di vista chirurgico- vascolare, gli esiti saranno rappresentati da una sindrome post-febitica all'arto inferiore sinistro che potrebbe condizionare negli anni un aumento di volume dell'arto. Quadro che rende del tutto attendibile la condizione di affaticamento riferita, soprattutto camminando a lungo e salendo/scendendo le scale;
w) tale condizione menomativa è stata valutata come riduttiva dell'integrità psico fisica del soggetto nella misura intorno al 22% (ventidue percento), a cavallo della seconda e terza classe delle flebopatie menzionate nelle linee guida SIMLA;
x) si è rilevato che sono documentate spese mediche e di cura pari a € 754,50 per visite, esami e presidi
(calze antitrombo), da ritenersi congrue e da correlarsi agli esiti delle complicanze colpose accertate, oltre ad esborsi per copia cartelle cliniche per euro 104,00 nonché per consulenza e parere medico legale per euro 1305,00;
y) con riferimento agli interventi futuri, la paziente potrebbe essere candidata ad intervento di chiusura della fistola artero-venosa qualora la fistola non vada incontro (come possibile) a chiusura spontanea;
intervento che sarebbe eseguibile in regime di SSN, comportando un prolungamento della temporanea biologica di un paio di giorni in forma assoluta per il ricovero seguiti da una decina di giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori dieci giorni in forma parziale al 50%. Per
pagina 7 di 20 quanto attiene il miglioramento del quadro con questo tipo di trattamento, esso sarebbe del tutto esiguo, buona parte del quadro menomativo sarebbe in ogni modo residuo. A fistola chiusa, sarebbero infatti comunque prospettabili postumi intorno al 20% (venti percento);
z) con riferimento al consenso informato, si è rilevato che il modulo firmato in clinica non è specifico e che quello fornito dal chirurgo è piuttosto generico e non personalizzato. Tra i rischi citati per l'intervento di addominoplastica la TVP è aggiunta a mano, con l'indicazione “nel mio caso particolare”
- pur in assenza di fattori di rischio dichiarati;
le informazioni ivi contenute sono state valutate come non complete e non esaustive.
A seguito delle osservazioni svolte dai CTP dei resistenti, i CTU hanno risposto ai rilievi osservando:
- con riferimento alle osservazioni del CTP del dott. si è ribadito che la paziente rientrava nella CP_1 classe di rischio moderato e che le raccomandazioni di livello B per l'utilizzo di tromboprofilassi per tale classe di rischio portavano inequivocabilmente alla prescrizione di Enoxaparina, oltre alla meccanocompressione;
- se è vero che in base alle Linee Guida SICPRE, la profilassi meccanica è ritenuta adeguata, è pur vero che la maggior parte della letteratura intende per profilassi meccanica la compressione meccanica intermittente (i cui mezzi dovrebbero essere forniti dalla struttura di ricovero) da iniziare al momento del posizionamento sul letto operatorio del paziente, essendo limitata la letteratura sull'efficacia delle calze a compressione graduata o anti-trombo ed essendo superiore l'efficacia di tali meccanismi a quella delle calze. Inoltre, si è rilevato che nel concetto di mobilizzazione precoce è importante considerare anche la quantità di movimento nell'arco delle giornate postoperatorie ed il fatto che l'ottenimento di questa compliance da parte del paziente può essere molto legata anche al controllo del dolore, che nel caso della paziente è stato insufficiente;
- con riferimento alle osservazioni del CTP della dott.ssa TI, si è rilevato che non è stato dimostrato dalla resistente che le manovre puntorie svolte della paziente siano state effettuate in sede idonea e limitate al livello superficiale e che la sede del sanguinamento coincide con la sede delle punture, che si è verificato a brevissima distanza da tali manovre, richiamando sul punto le immagini strumentali acquisite e visionate;
- si è poi evidenziato che al momento della visita del 30 luglio non era già presente l'ematoma, posto che altrimenti non si spiegherebbe la prescrizione relativa all'esecuzione di approfondimento strumentale per eventuali raccolte;
- il giudizio sulla presenza della fistola deriva da tutti gli esami svolti a partire da ottobre 2018;
- con riferimento alle osservazioni svolte dal CTP della dott.ssa , si è rilevato che in assenza di Parte_2 documentazione clinica sulle prestazioni svolte e sul ruolo assunto dalle stesse, va rimesso al giudice ogni valutazione sulle “quote” di danno da attribuire ai vari sanitari coinvolti;
- in relazione alle note depositata dall'avvocato si è rilevato che la vicenda non è stata CP_1 ricostruita sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente ma sulla base dei documenti prodotti, che pagina 8 di 20 risultano coerenti con alcuni degli aspetti dichiarati dalla parte. In particolare, si è osservato che la documentazione dimostra carenze di indicazioni, quali ad esempio quelle al momento delle dimissioni.
2. La valutazione del dedotto inadempimento delle parti resistenti
Va premesso che con riferimento all'azione svolta nei confronti del dott. si verte in materia di CP_1 azione di responsabilità contrattuale, essendo pacifico che la prestazione sanitaria è stata reda dal dott. CP_1 sulla base di un diretto rapporto negoziale intercorso con la paziente, che lo ha scelto quale professionista di fiducia cui affidare lo svolgimento dell'intervento chirurgico proposto, e che le dott.ssa TI e hanno Parte_2 agito quale collaboratrici del dott. con la conseguente applicabilità della disposizione prevista CP_1 dall'art. 1228 cod.civ.
Per quanto riguarda la dott.ssa e la dott.ssa TI, in tal caso non vi è evidenza di un diretto rapporto Parte_2 contrattuale tra la paziente e le stesse, sicchè la sussistenza della responsabilità delle stesse va valutata ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dato che le prestazioni sono state rese dopo l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco.
Venendo al merito posto, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale ascritto ai convenuti.
In particolare, con riferimento al dott. il principale profilo di inesatto adempimento riguarda CP_1 la mancata somministrazione della terapia antitrombotica.
Sul punto i consulenti hanno esposto in modo chiaro e completo le ragioni che rendevano doverosa la instaurazione di tale terapia, fondando il proprio giudizio su tutti i dati di letteratura richiamati nell'elaborato, dai quali si desume che per i pazienti rientranti nella classe di rischio moderato fosse prescritta la somministrazione di Enoxaparina.
La configurabilità di tale classe di rischio per la paziente è stata affermata sulla base del calcolo del punteggio della scala NI (cfr. pag. 28-29 dell'elaborato) – con attribuzione di 1 punto per l'età della paziente e di 3 punti per la tipologia e durata dell'intervento superiore a due ore – ed altresì considerando gli studi che attribuiscono tale classe a tutti i pazienti che svolgono l'intervento di addominoplastica in considerazione della natura e dei rischi di tale procedura.
Inoltre, si è escluso che tale terapia fosse controindicata per la presenza di rischio di sanguinamento, in quanto, come evidenziato dai consulenti, nel caso specifico tale rischio era notevolmente inferiore a quello di sviluppare la trombosi venosa profondata, dato che gli spazi morti dello scollamento addominale erano stati limitati dall'uso dei punti di oltre che dall'apposizione di iniziali drenaggi e di una medicazione elasto- Pt_4 compressiva, costituita da pancera.
Peraltro, la mancata segnalazione nella cartella clinica dei motivi che hanno portato alla scelta di non utilizzare tale profilassi farmacologica non consente neppure di ritenere assolto l'onere gravante sul convenuto della prova pagina 9 di 20 dell'insussistenza dell'inesatto adempimento e della rispondenza del proprio operato ai canoni della perizia e della prudenza.
Il secondo profilo di censura emergente dalla consulenza preventiva riguarda l'insufficienza delle indicazioni comportamentali rese alla paziente volte ad una adeguata profilassi meccanica dopo le dimissioni.
Le prove orali dedotte dal convenuto volte a dimostrare le indicazioni rese alla paziente sulla condotta da tenere nella fase postoperatoria appaiono superflue per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, in base alle emergenze della consulenza tecnica, la prova di una diversa condotta del dott. CP_1 non farebbe venire meno la rilevanza dell'omissione della prescrizione della terapia antitrombotica, in quanto la prescrizione di mezzi profilassi meccanica non sarebbe stata sufficiente da sola a prevenire ed evitare il verificarsi della trombosi.
Dall'altro lato, in base ai dati di letteratura l'efficacia della sola prescrizione delle calze a compressione graduata
è dubbia, in quanto gli studi fanno riferimento alla compressione meccanica intermittente con mezzi che solitamente sono forniti dalla stessa struttura.
Va infine osservato che un comportamento diligente avrebbe comunque imposto di indicare nella lettera di dimissioni le specifiche misure prescritte alla paziente, quale garanzia della migliore comprensione delle eventuali prescrizioni rese oralmente e della conseguente attuazione delle stesse.
Per quanto riguarda la condotta delle dott.sse e TI, la condotta imperita ed imprudente alle Parte_2 stesse ascritta – ed ascrivibile anche al dott. ai sensi dell'art. 1228 cod.civ. - riguarda la fase CP_1 postoperatoria e segnatamente l'avere proceduto ad eseguire delle incaute ed inadeguate manovre di puntura evacuativa di un presunto sieroma, la cui formazione non ha trovato conferma clinica né strumentale, senza neppure avere proceduto preventivamente ad indagare sede ed entità del presunto versamento.
In relazione a tale condotta, l'assenza di documentazione clinica descrivente la prestazione posta in essere, al fine di valutare sede della procedura, il suo carattere superficiale, non consente di ritenere assolto l'onere di provare né la sussistenza di adeguata indicazione alla esecuzione di tale manovra, né il corretto svolgimento della procedura.
Va poi evidenziato che tale carenza documentale impedisce di individuare con certezza chi sia stata la professionista che ha eseguito materialmente le punture sull'addome della paziente.
Le allegazioni delle resistenti e le istanze istruttorie dalle stesse formulate divergono sull'identificazione del soggetto che avrebbe posto in essere la prestazione (che per la dott.ssa è la dott.ssa TI, mentre per Parte_2 quest'ultima è la prima professionista).
Tuttavia, vi è convergenza sul fatto che entrambe fossero presenti quel giorno nello studio ove è stata effettuata la visita.
Orbene, se si considera che entrambe avevano la stessa qualifica professionale, operando come aiuto chirurghi del dott. si attagliano alla fattispecie i principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità in caso di prestazione eseguita da un'equipe di sanitari, secondo cui l'obbligo di diligenza che grava pagina 10 di 20 su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate (cfr.
Cass.civ., sez. 3, 29 gennaio 2018 n. 2060).
Nel caso in esame, indipendentemente dalla professionista che ha eseguito le punture, l'altra professionista avrebbe dovuto segnalare l'inadeguatezza e la imprudenza di tale scelta, in quanto non preceduta da un approfondimento volto ad accertare la effettiva presenza del sieroma, la sua consistenza e precisa sede.
Le osservazioni svolte dalla difesa dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Si richiamano al riguardo le esaustive risposte fornite dai consulenti tecnici alle note critiche dei consulenti di parte, che hanno preso in esame anche le note del difensore del dott. limitatamente agli aspetti tecnici CP_1 ivi segnalati, non competendo agli ausiliari del giudice la valutazione dei profili più prettamente giuridici.
Nelle note di replica, i consulenti hanno ribadito la doverosità della prescrizione della terapia farmacologica antitrombotica, la insufficienza dei mezzi di profilassi applicati e delle indicazioni contenute in cartella per la fase successiva alle dimissioni, nonché, quanto alle successive punture eseguite dalle due resistenti,
l'inappropriatezza della condotta e la rilevanza causale sul successivo iter che ha portato al sanguinamento ed alla formazione di una fistola artero-venosa.
L'esame della relazione peritale dimostra che, contrariamente a quanto argomentato dai resistenti, la ricostruzione della vicenda non è avvenuta basandosi sul contenuto della documentazione medica esaminata, in forza della quale sono state individuate le condotte poste in essere, quelle omesse o comunque non indicate, oltre alle conseguenze derivate alla paziente. Quanto riferito dalla paziente è stato valorizzato dai consulenti nella parte cui è stato ritenuto congruente con i dati clinici e documentali acquisiti.
In base ai citati rilievi è quindi configurabile la responsabilità dei resistenti.
3. Il nesso di causa
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla paziente e l'operato dei sanitari.
In via generale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28991).
Nel caso in esame, l'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice e dell'elaborato peritale evidenziano che la paziente, una settimana dopo la dimissione, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso per pagina 11 di 20 tumefazione dell'arto inferiore sinistro e che il doppler effettuato in quella sede, così come la successiva Tac del 5 luglio, hanno confermato lo sviluppo di un processo trombotico occlusivo a carico della vena femorale comune, della vena femorale superficiale e profonda, oltre che della vena iliaca esterna omolaterale e della vena piccola safena.
Come si evince dalla consulenza preventiva, la somministrazione della terapia eparinica da parte del dott. avrebbe quindi potuto evitare, secondo un criterio probabilistico, il verificarsi di tale evento avverso. CP_1
Per quanto riguarda la posizione delle resistenti e TI, la condotta tenuta dalle stesse si Parte_2 Con inserisce dopo le dimissioni della paziente dall'Ospedale di in data 12 luglio 2018 ed ha condizionato il successivo ricovero del 1 agosto 2018 per la presenza di vasto ematoma addominale.
In tal caso, secondo quanto evidenziato dai consulenti, il giudizio di sussistenza del nesso di causalità tra le manovre compiute da tali sanitari e il formarsi del versamento addominale, che ha determinato il residuare della fistola artero-venosa, risulta fondato sia sul criterio cronologico, dato il breve lasso temporale intercorrente tra tali prestazioni ed il verificarsi di tale evento, sia sul criterio topografico, essendosi verificato il sanguinamento in prossimità della sede di esecuzione delle punture.
Inoltre, i consulenti non hanno individuato una causa alternativa da ritenersi più probabile rispetto all'ipotesi dagli stessi formulata sui motivi del sanguinamento, avendo escluso l'attribuzione del sanguinamento alla mera somministrazione della terapia anticoagulante sia perché non ritenuto plausibile sia perché non è stato dimostrato il dedotto carattere superficiale delle punture eseguite sulla paziente.
4. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti e le condotte illecite dedotte, ascrivibili alle condotte delle resistenti ed il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni all'integrità psicofisica subiti dalla ricorrente, costituiti dal danno permanente relativo agli esiti descritti e dal danno temporaneo, così come valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
In particolare, con riferimento al danno temporaneo, si è accertato un periodo di 24 giorni in forma assoluta per i ricoveri ospedalieri cui la paziente è stata sottoposta , nonché ulteriori giorni 60 per le fasi successive post ricovero, seguito da ulteriori giorni trenta informa parziale al 50% e 90 in forma parziale al 25% relativi al periodo di terapia antitrombotica.
In relazione a tali esiti, vanno ascritti alla omessa prescrizione della terapia preventiva antitrombotica i giorni di ricovero dal 1 al 12 luglio, in quanto gli altri giorni di ricovero sono riferibili al verificarsi dell'ematoma dopo le punture (1 al 12 agosto). Va riferito in via esclusiva alla prima omissione anche il periodo di 90 giorni al 25% in quanto stimati in relazione all'assunzione del periodo di terapia antitrombotica, così come i 19 giorni successivi al primo ricovero conseguente alla trombosi venosa.
Per quanto riguarda il residuo danno temporaneo, si ritiene che, oltre ai 13 giorni di ricovero per il formarsi dell'ematoma, il prolungamento della inabilità sia ascrivibile anche alle altre prestazioni sanitarie che hanno determinato l'insorgenza dell'ematoma ed il formarsi della fistola.
Quanto al danno di natura permanente, gran parte degli esiti sono quelli derivanti dall'importante e vasta TVP
pagina 12 di 20 dell'arto inferiore sinistro;
sul punto i consulenti hanno evidenziato che l'arto inferiore sinistro risulta ad oggi di dimensioni lievemente aumentate alla radice della coscia e che sotto il profilo chirurgico-vascolare, gli esiti saranno rappresentati da una sindrome post-febitica all'arto inferiore sinistro che potrebbe condizionare negli anni un aumento di volume dell'arto.
Tale quadro ha portato a ritenere del tutto attendibile la condizione di affaticamento riferita dalla paziente, soprattutto camminando a lungo e nel salire e scendere le scale.
Ulteriori esiti permanenti sono costituiti dalla presenza della fistola arterovenosa, di cui i CTU hanno constatato la persistenza anche nel corso dell'ultima angio TAC esaminata e che risulta persistere anche all'esito dell'ultimo controllo effettuato dalla paziente e depositato con nota del 10 settembre 2024.
Tale condizione menomativa è stata stimata dai consulenti nella misura del 22%, a cavallo della seconda e terza classe delle flebopatie menzionate nelle linee guida SIMLA.
Nell'ambito di tale complessivo pregiudizio, la quota attribuibile alla fistola è residuale, ed ammonta al 2%, dal momento che i consulenti hanno rilevato che, in caso di non spontanea chiusura della fistola, sarebbe possibile eseguire l'intervento di chiusura il che comporterebbe il residuare di postumi intorno al 20%.
Venendo alla liquidazione, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento le tabelle elaborate da questo Tribunale e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla
Suprema Corte – cfr. Cass. civ., sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408 e Cass. sez. 3, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ.
6 maggio 2020 n.8532).
Nel caso in esame, utilizzando le ultime tabelle di Milano, aggiornate al 2024, spetta alla ricorrente a titolo di danno permanente l'importo di €68.594,00 considerando l'età della parte al momento dell'intervento (47 anni).
Il contenuto di tali tabelle consente di distinguere la parte di somma liquidabile a titolo di ristoro del danno alla salute dalle lesioni e quella volta a risarcire il danno da sofferenza derivante dalle lesioni stesse.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, mentre il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ., sez. 3, 19 febbraio 2019 n. 4878)
In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso
l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. civ. sez. 3, 19 febbraio 2016 n. 3260)
pagina 13 di 20 Poiché la ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore va quindi riconosciuto soltanto il primo importo.
Pertanto, la quota di danno permanente, corrispondente al 20%, imputabile al solo dott. ammonta a € CP_1
58.670,00, mentre la residua somma di € 9.924,00 va attribuito a tutti i resistenti.
Le stesse considerazioni valgono per il danno da inabilità temporanea, che in base alle tabelle milanesi, liquidato considerando esclusivamente la parte di cifra corrispondente alla componente del danno biologico, pari a € 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta.
A tale titolo va quindi riconosciuto alla ricorrente l'importo complessivo di € 10.206,00, determinato considerando come valore base la somma di € 84,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta, e quindi € 7056,00 per i giorni di invalidità assoluta, €
1260,00 per i 30 giorni al 50% e € 1890,00 per i 90 giorni al 25%.
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, non si ravvisa la allegazione e dimostrazione di quelle circostanze “anomale o affatto peculiari” che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, costituiscono presupposto necessario della personalizzazione del danno dinamico relazionale, posto che la valutazione dei postumi tiene conto proprio del danno estetico e del conseguente impatto sulla vita di relazione della paziente.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella complessiva somma di €78.800,00, di cui € 63.416,00 da porre soltanto a carico del dott. e la residua somma di € 15.384,00 a carico di tutti i resistenti in solido. CP_1
Con riferimento alla dedotta lesione del diritto al consenso informato si osserva quanto segue.
In via generale, è configurabile la responsabilità per violazione dell'obbligo di consenso informato qualora sia ravvisabile una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto e laddove sia dimostrato il verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un danno alla salute, derivante dal peggioramento delle condizioni psico-fisiche del paziente, o della lesione del diritto all'autodeterminazione. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno (cfr. da ultimo
Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n. 16623 e Cass civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, anche qualora ricorra il consenso presunto del paziente all'intervento e si sia verificato un danno iatrogeno pur in presenza di un intervento correttamente eseguito, è comunque configurabile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa o insufficiente informazione gli siano derivate conseguenze dannose diverse dal danno da lesione del diritto alla salute in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di se stesso.
Nel caso in esame, la ricorrente nel ricorso ha lamentato la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto dell'incompletezza del consenso così come raccolto dai sanitari.
Non si rinvengono nell'atto, tuttavia, allegazioni specifiche dei concreti pregiudizi, in termini di sofferenza morale, che sarebbero derivati dalla dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione.
pagina 14 di 20 In questo quadro non vi sono quindi sufficienti elementi per ritenere risarcibile tale voce di danno, dovendosi considerare che si tratta di un pregiudizio che non è in re ipsa e che può essere riconosciuto e liquidato mediante il ricorso di presunzioni purché il danneggiato abbia assolto all'onere di allegare le singole conseguenze dannose derivanti dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione.
Venendo al danno patrimoniale, va accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche e di assistenza allegate e documentate dalla parte, che i consulenti hanno ritenuto congrue e pertinenti.
Vanno, quindi, integralmente rimborsati €754,50 per le spese mediche, che si riferiscono tutte alle visite ed ai presidi utilizzati per il verificarsi della trombosi.
Tali importi, rivalutati alla data odierna a partire dal 1.1.2019 per le spese sostenute nel 2018 (pari a €323,00) e dal 1.1.2020 per quelle sostenute nel 2019, ammontano a € 891,66.
Va inoltre riconosciuta la somma di € 1305,00 rilasciata per la spesa inerente alla relazione stragiudiziale documentate in relazione alla vicenda sanitaria oggetto di causa e l'importo di € 104,00 per il rilascio di copia della cartella clinica.
Tali spese, rivalutate le prime con decorrenza dal 1.1.2020 e le seconde dal 1.1.2019, ammontano a € 1663,24.
Rispetto alla complessiva somma di € 2.554,90, l'importo di € 891,66 è riferibile alla condotta inadempiente del solo dott. mentre la residua somma, in quanto relative ad esborsi finalizzati alla valutazione delle CP_1 condotte dei sanitari ed alla conseguente proposizione del giudizio, va attribuita in solido a tutti i resistenti.
Il credito complessivo dell'attrice ammonta quindi a € 81.354,90, di cui € 64.307,66 da porre a carico del solo dott. CP_1
Spettano poi alla parte ricorrente, come richiesto, gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di € 8.363,09, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (giugno 2018), pari a €68.596,04, con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
Rispetto a tale somma gli interessi calcolati sul credito di € 64.307,66 posto a carico del solo dott. CP_1 che, previa devalutazione del credito, ammontano a € 6.610,71.
I resistenti devono quindi essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 18.799,62, mentre va condannato al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 importo di € 70.918,37
5. La domanda di accertamento della propria quota di responsabilità e di regresso svolta da TI
ES nei confronti del dott. CP_1
Il credito risarcitorio posto a carico dei resistenti, in via solidale, ammonta a € 18.799,62.
Occorre considerare che nel caso in esame non viene in rilievo un concorso di responsabilità tra un esercente la professione sanitaria ed un soggetto qualificabile come titolare di una struttura sanitaria o di uno studio medico.
pagina 15 di 20 Invero, in base alla documentazione prodotta e alle allegazioni delle parti è possibile affermare che il dott. effettuasse delle visite a Milano presso uno studio in viale Majno n.3, ove hanno svolto le loro CP_1 prestazioni anche le altre due resistenti, ma non è dato sapere se il dott. fosse il titolare di tale studio CP_1 ed il soggetto cui ricondurre tutte i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale o se si fosse limitato ad utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione o condivise con altri professionisti.
Pertanto, si ritiene che la decisione sulla domanda di tale resistente debba essere assunta facendo applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2055 e 1228 cod.civ.
In particolare, l'accertamento della quota ascrivibile ai singoli debitori va effettuata sulla base della regola residuale dell'art. 2055 comma 3 cod.civ., considerando l'assenza di elementi oggettivi che consentano di valutare la misura delle singole responsabilità ed il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose.
Invero, si è rilevata la mancanza di documentazione descrivente le manovre eseguite e il soggetto esecutore.
Ciò che è stato accertato, sulla base delle stesse allegazioni delle parti, riguarda la presenza, presso lo studio del dott. il giorno 30 luglio 2018 esclusivamente delle dott.sse TI e , l'esecuzione delle CP_1 Per_3 punture da parte di una delle professioniste, senza che l'altra abbia rilevato la necessità, prima di procedere con tale manovra, di attendere l'esito della ecografia prescritta.
Occorre poi considerare che il dott. si è avvalso dell'operato delle due resistenti per adempiere la CP_1 prestazione contrattuale dallo stesso assunta, involgente anche l'assistenza della parte nella fase post operatoria.
Alla luce di ciò si ritiene che la domanda della resistente nei confronti del dott. sia accoglibile nella CP_1 misura di 1/3, fermo restando la responsabilità della stessa e della collega nella misura di 1/3 Per_3 ciascuno.
6. La domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di Unipolsai Assicurazioni CP_1
s.p.a.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata si reputa fondata.
La documentazione prodotta comprova che la ricorrente ha inviato una richiesta risarcitoria al dott. CP_1 con raccomandata inviata all'indirizzo di Milano viale Majno n. 3, che risulta ricevuta in data 8 ottobre 2018 dal soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento.
Il luogo in cui è stata inviata tale missiva corrisponde ad uno dei domicili professionali del dott. come CP_1 risulta dalle stesse allegazioni dei convenuti e dalla lettera di dimissione a firma del resistente, indicante il luogo del primo appuntamento in viale Majno 3, oltre che dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni a firma del resistente, nella parte in cui menziona Milano tra le città in cui tale professionista riceveva i pazienti.
Il fatto che si tratti di uno dei vari luoghi in cui il dott. svolgeva la propria attività lavorativa non CP_1 incide sulla valutazione in ordine alla idoneità di tale notifica a far pervenire l'atto nella sfera di conoscibilità della parte.
Al riguardo, si ritengono applicabili i principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di atto di costituzione in mora, secondo cui “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta
pagina 16 di 20 la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4,
c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto
e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione)”
Va poi osservato che la comunicazione manifesta la volontà della parte di agire per il risarcimento, desumibile sia dall'incipit della lettera, laddove si rappresenta che la sig.ra si era rivolta al legale per ottenere il Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti, sia dalla parte finale, in cui è scritto “resto in attesa di ottenere il risarcimento dei danni tutti”.
Orbene, a fronte della ricezione di tale richiesta risarcitoria, il primo atto indirizzato alla compagnia assicurativa
è costituito dalla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e della memoria di costituzione del dott. CP_1 contenente la richiesta di chiamata in causa dell'assicurazione, che risulta ricevuto da Unipolsai a fine novembre
2020.
Risulta quindi decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 cod.civ. senza che vi sia prova del compimento di atti interruttivi.
7. La domanda di manleva svolta dalla dott.ssa nei confronti di Parte_2 Controparte_2
[...]
La terza chiamata ha eccepito la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, ai sensi dell'art. 1892 cod.civ., lamentando in particolare l'omessa dichiarazione da parte della dott.ssa della Per_3 ricezione della richiesta risarcitoria ad ottobre del 2018 a fronte della stipula in epoca successiva del contratto e della previsione della retroattività biennale.
Tale eccezione si reputa fondata.
In primo luogo, come rilevato per la posizione del dott. si ritiene che la comunicazione della CP_1 ricorrente inviata alla stessa presso lo studio del dott. in Milano viale Majno, sia pervenuta nella sfera CP_1 di conoscibilità della stessa.
E' invero pacifico che la fosse all'epoca dei fatti collaboratrice del dott. che la stessa Parte_2 CP_1 avesse visitato la paziente proprio nello studio di Viale Majno 3 per effettuare le medicazioni il 13 e il 23 luglio
2018, oltre che nel corso della seduta del 30 luglio (cfr. pag. 5 e 6 della memoria di costituzione di tale resistente nel fascicolo ex art. 696 bis c.p.c.).
Non vi è evidenza del fatto che tale rapporto di collaborazione si fosse interrotto nel mese di ottobre 2018.
pagina 17 di 20 Ciò fa quindi ritenere che il luogo ove è stata recapitata la richiesta risarcitoria indirizzata alla resistente fosse uno dei luoghi di lavoro anche di tale professionista.
In secondo luogo, si ritiene provato che la resistente non abbia provveduto a comunicare la richiesta ricevuta dalla alla compagnia assicurativa all'atto della stipula del contratto assicurativo. Pt_1
Al riguardo, oltre all'assenza di indicazioni nel corpo della polizza e nell'appendice, la stessa resistente, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., non ha allegato di avere notiziato della richiesta Controparte_2 ricevuta ma ha dedotto un fatto incompatibile con tale condotta, ovvero di non esserne venuta a conoscenza.
E' poi possibile affermare l'incidenza di tale reticenza sul consenso prestato dall'assicurato.
Da un lato, tale lettera, nello specificare le condotte negligenti ascritte all'assicurata e le conseguenze derivate, configura, all'evidenza, un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, data la pattuizione della retroattività della garanzia per il termine biennale, determinante l'operatività della stessa anche per il sinistro denunciato dalla sig.ra . Pt_1
Dall'altro lato, come emerge dalle appendici prodotte da relative ad altri contratti, in caso Controparte_2 di dichiarazione dell'assicurato del verificarsi di pregressi eventi, si è espressamente prevista l'inoperatività della garanzia per tali eventi (doc. 4).
Ciò porta quindi a presumere che, qualora avesse conosciuto tale circostanza, avrebbe Controparte_2 concluso il contratto a condizioni diverse, escludendo la clausola di retroattività o comunque prevedendo l'inoperatività per un sinistro già noto e già verificatosi.
Si ritiene poi sussistente l'elemento soggettivo previsto dall'art. 1892 cod.civ., quanto meno in termini di colpa grave dell'assicurato, data la prevedibilità dell'iniziativa giudiziaria della paziente, considerato il contenuto della richiesta risarcitoria e la formulazione di addebiti diretti nei confronti della . Per_3
Ne deriva quindi che, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla terza chiamata, non è Controparte_2 tenuta a pagare l'indennizzo assicurativo per tale evento.
8. Le spese del giudizio
Tutti i resistenti data la soccombenza, vanno condannati alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio e delle spese relative alla fase della consulenza preventiva, comprensive di spese legali e di spese di CTU poste a carico della ricorrente.
Non vi è evidenza del pagamento delle spese di CTP indicate.
Tutte le citate spese vanno poste a carico del dott. nella misura del 80% e del residuo 20% a carico CP_1 delle altre resistenti, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.c., in proporzione al rispettivo interesse ed all'entità della pretesa risarcitoria accertata.
Le spese del presente giudizio si liquidano ai sensi del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, tenendo conto della natura e del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria ed istruttoria non essendosi proceduto ad istruzione.
Con riferimento alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le spese si liquidano secondo i valori medi.
pagina 18 di 20 L'esito del giudizio, che vede una riduzione delle pretese attoree, non consente di ritenere accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice.
In relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla dott.ssa TI nei confronti del dott. alla luce CP_1 dell'accertamento di una pari responsabilità, va disposta la compensazione delle spese di lite.
La soccombenza degli assicurati dott. e dott.ssa comporta l'onere di rifondere le spese in CP_1 Parte_2 favore dei rispettivi assicuratori.
Le spese si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, essendo stata decisa la causa sulla base delle eccezioni preliminari svolte dalle terze chiamate e tenendo conto del valore della domanda accolta nei confronti di ciascun assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna , , TI ES, in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 18.799,62, Parte_1 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore di della ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 70.918,37 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i resistenti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €9141,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €379,50 per spese,
€3827,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di
CTU, ponendo tutte le citate somme a carico del dott. nella misura del 80% e del residuo 20% CP_1
a carico delle altre resistenti, in solido tra loro;
4. in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata da TI ES nei confronti di CP_1
, condanna tale convenuto, in caso di integrale pagamento da parte di TI ES delle somme
[...] previste nel capo 1, a tenere indenne tale resistente dal pagamento di 1/3 delle somme di cui al capo 1 del dispositivo;
5. compensa le spese nei rapporti tra i resistenti TI ES e;
Controparte_1
6. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; Controparte_1
7. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in €7051,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
8. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
9. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese del giudizio che liquida Parte_2 in €2538,50, per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 17 luglio 2025
pagina 19 di 20 Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7818/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LISBONA FRANCESCA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MELZI D'ERIL, 7 20154 MILANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZETTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDR, con studio in RONCO II A VIA TISIA, 1/D 96100 SIRACUSA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICARI ROCCO PIETRO , Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO
ES OT (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 18 20122 MILANO
[...]
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIRENA ANDREA e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SCORBATTI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 40-A, MILANO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI PAOLO, P.IVA_2 con studio in CORSO SEMPIONE 39, MILANO.
ZI HI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio il prof. Parte_1 Controparte_1 la dott.ssa e la dott.ssa ES TI per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di chirurgia estetica eseguito in data 21 pagina 1 di 20 giugno 2018, quantificati nell'importo di euro 119.819,50, oltre al risarcimento del danno da consenso informato,
L'attrice ha allegato che nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla stessa i CTU nominati avevano riconosciuto il censurabile comportamento dei sanitari che avevano proceduto ad eseguire l'intervento di addominoplastica ed alla gestione della fase post operatoria, per non avere prescritto la terapia antitrombotica e fornito le adeguate indicazioni comportamentali in merito alla prevenzione meccanica e per avere eseguito una imprudente manovra di prelievo del liquido successivamente formato.
Inoltre, la parte ha dedotto che, come verificato dai consulenti, il modulo di consenso informato che le era stato sottoposto non era specifico, né esaustivo.
La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, con riconoscimento della personalizzazione, del danno da omesso consenso informato e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate.
Si è costituito in giudizio il prof. che ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente Controparte_1 deducendo la nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio, non avendo risposto alle osservazioni del proprio legale, nonché per carenza di motivazione e per illogicità manifesta, indicando nel dettaglio tutte le carenze ravvisate nell'elaborato peritale.
Il resistente ha in particolare evidenziato la correttezza del proprio operato, da ritenersi conforme alle linee guida ed alle raccomandazioni della , rilevando che la paziente presentava una classe di rischio di eventi Pt_3 trombotici molto basso e che, differentemente da quanto indicato dai consulenti, erano state date le prescrizioni di indossare le calze antitrombo.
Il resistente ha poi contestato la sussistenza del nesso causale tra il proprio operato e l'evento dannoso allegato dalla paziente, così come la sussistenza di lacune e omissioni nella raccolta del consenso.
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di Unipolsai per essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio la dott.ssa ES TI che ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione delle condotte inadempienti ascritte alla resistente.
Sempre in via preliminare, la parte ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando l'assenza di un diretto rapporto contrattuale con la ricorrente e di essersi limitata ad effettuare una medicazione sulla paziente in data 30 luglio 2018.
In ogni caso la resistente ha allegato la responsabilità esclusiva del dott. in relazione all'esecuzione CP_1 dell'intervento di addominoplastica e la conseguente riconducibilità del danno alla salute accertato dai CTU all'operato di tale professionista, nonché la non configurabilità di alcun profilo di colpa in capo alla resistente, data la marginalità della condotta tenuta dalla stessa.
La resistente ha poi contestato la prova e la quantificazione dei danni allegati dalla ricorrente.
In via riconvenzionale, la resistente ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. al fine di CP_1 essere manlevata dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
pagina 2 di 20 Si è costituita in giudizio la dott.ssa che ha chiesto il rigetto della domanda, rilevando di Parte_2 non avere partecipato all'esecuzione dell'intervento di addominoplastica ma di essere intervenuta ad effettuare successive medicazioni della ferita che non avevano cagionato alcun danno alla paziente.
La resistente ha poi dedotto che in base alle risultanze della consulenza preventiva, l'unica censura svolta nei confronti del proprio operato aveva comportato la formazione di un ematoma che avrebbe generato una fistola arterovenosa, incidente sul prolungarsi della inabilità temporanea e fonte di un danno biologico pari al 2%.
In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...] per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea. Controparte_2
Si è costituita Unipolsai Assicurazioni s.p.a. che ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 cod.civ., in quanto l'assicurato, a fronte della ricezione della richiesta risarcitoria con lettera del 2 ottobre 2018, ha comunicato il sinistro alla compagnia assicurativa soltanto con la notifica dell'atto di chiamata in causa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ricevuta in data 26 novembre 2020.
Unipolsai ha poi richiamato le altre clausole delle condizioni generali sui limiti di operatività della garanzia e nel merito si è associata alle difese dell'assicurato.
Si è costituita che ha eccepito la inoperatività della polizza assicurativa ai Controparte_2 sensi dell'art. 1892 cod.civ. in quanto stipulata dopo che la assicurata era venuta a conoscenza del sinistro a seguito della lettera di denuncia inviata dalla paziente nel mese di ottobre 2018, nonché la nullità del contratto assicurativo ai sensi dell'art.1895 cod.civ., dato che il rischio aveva cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
La terza chiamata ha poi richiamato le condizioni di polizza sui limiti di operatività della garanzia e ha rilevato che in ogni caso la copertura riguardava solo la quota di responsabilità imputabile all'assicurato.
La causa, disposto il mutamento del rito e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva.
La causa è poi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. La materia del contendere e la consulenza tecnica preventiva
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti sotto il profilo della inadeguata esecuzione dell'intervento chirurgico di addominoplastica e della non corretta gestione della fase postoperatoria sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta ai convenuti e i danni lamentati da . Parte_1
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. (medico legale) e (specialista Persona_1 Persona_2 in chirurgia plastica), emergono i seguenti dati:
pagina 3 di 20 a) l'intervento di addominoplastica tradizionale, eseguito dal dott. in data 21 giugno 2018, era CP_1 indicato in relazione alle condizioni della paziente, che era portatrice di diastasi dei muscoli retti addominali, conseguente alle tre precedenti gravidanze. L'esecuzione dell'intervento non ha fatto emergere incongruenze tecniche né il verificarsi di complicanze del sito chirurgico da imputarsi ad una errata conduzione della procedura;
b) la ricorrente ha svolto censure in relazione all'aspetto della indicazione all'esecuzione di terapia profilattica antitrombotica, dal momento che la paziente era andata incontro ad una trombosi venosa profonda (TVP) massiva dell'arto inferiore;
c) in via generale, l'addominoplastica è notoriamente una delle procedure più a rischio nel campo della chirurgia plastica per TVP, in quanto oltre ai fattori biologici legati alla condizione fisica del paziente -da valutarsi con adeguata scala di rischio quale la scala NI 2005 - è gravata anche da rischi procedurali specifici derivanti dagli effetti endoaddominali della plicatura della muscolatura e della trazione del lembo, nonché da rischi post-procedurali (la tipologia di decubito intra e postoperatorio, l'uso di pancere e drenaggi, la degenza prolungata, la scarsa mobilizzazione conseguente) che esulano dalla semplice durata dell'intervento chirurgico;
d) le Linee Guida di prevenzione del rischio tromboembolico e le relative Raccomandazioni di livello
B per la chirurgia plastica (Linee Guida American Society of Plastic Surgery 2012 - ACCP 2012,
Gould – Linee Guida Acta Phlebologica 2013) forniscono suggerimenti e considerazioni per la gestione di tale evento, la cui prevenzione può essere attuata secondo modalità differenti, consistenti in aspetti organizzativi o eventualmente anche farmacologici.
Va poi tenuto presente che le misure preventive possono eventualmente ridurre il rischio di TVP senza azzerarlo, che l'attività farmacologica è più efficace nelle classi di rischio alte o altissime e meno rilevante nelle altre, e che pertanto è importante, soprattutto nelle classi di rischio minori, considerare anche il giudizio clinico e fare affidamento sugli aspetti organizzativi della questione;
e) nel caso specifico, si è evidenziato che la paziente aveva all'epoca di 47 anni, non era fumatrice, era stata ricoverata con esami ematochimici nei limiti di norma e che l'intervento si è svolto in anestesia generale per un tempo chirurgico di oltre due ore, con la paziente in sala operatoria con indosso calze elastiche antitrombo che, secondo quanto riferito dalla stessa, sono state mantenute sino alla dimissione;
f) dopo l'intervento la paziente è rimasta degente per 2 gg;
durante il ricovero è stata mobilizzata almeno 2 volte nella prima giornata;
nella seconda giornata la paziente è stata mobilizzata e sono stati rimossi i drenaggi per la dimissione;
g) si è evidenziato che le procedure di mobilizzazione precoce e la meccanoprofilassi, pur se fondamentali nella prevenzione, non sono sufficienti a tal fine. Secondo quanto riferito dalla paziente, le era stato detto di togliere le calza antitrombo una volta arrivata al domicilio, con prescrizione di terapia pagina 4 di 20 antidolorifica per tre giorni e senza ricevere indicazioni comportamentali particolari. In cartella e nella lettera di dimissione non sono state rinvenute indicazioni differenti da quanto riferito dalla paziente;
h) in base alla tipologia di paziente (sulla scorta del rischio calcolato tramite scala NI), alla tipologia di intervento, di anestesia, alla durata chirurgica e anestesiologica, si è ricondotta la procedura ad una classe di rischio moderato, che avrebbe dovuto fare considerare opportuno l'uso postoperatorio di eparine a basso peso molecolare, oltre alla meccanoproflassi. In particolare, il punteggio della scala
NI attribuibile alla paziente era 4, di cui 1 punto per l'età e 3 punti per la durata dell'intervento, in quanto superiore a due ore;
i) secondo i dati della letteratura più recente citati, tutti i pazienti candidati ad addominoplastica sono considerati, indipendentemente dallo scor, tra i pazienti a rischio moderato, il che comporta la necessità di eseguire sempre la profilassi antitromboembolica eparinica;
j) le calze elastiche antitrombo possono essere usate in combinazione con la compressione intermittente ma non come unico metodo di profilassi. L'elastocompressione andrebbe indossata fino alla regolarizzazione della deambulazione e non solo per il mero periodo di permanenza in ospedale;
k) si è poi rilevato che nel caso specifico, il rischio di sanguinamento era inferiore rispetto al rischio di
TVP, in quanto gli spazi morti dello scollamento addominale erano stati abbondantemente limitati dall'uso dei punti di dall'apposizione di iniziali drenaggi e di una medicazione Pt_4 elastocompressiva (pancera);
l) nella cartella clinica non sono segnalati i motivi che hanno spinto alla decisione di non utilizzare profilassi farmacologica, nonostante debba essere espressamente indicata la motivazione della scelta di non eseguirla, dato che la TVP è una complicanza postoperatoria notoriamente contemplata in tutti tipi di chirurgia e comunque in caso di immobilizzazione forzata. Con specifico riferimento alla procedura di addominoplastica, l'aumento della pressione addominale secondario alla plicatura dei muscoli determina una riduzione del volume intraddominale con conseguente aumento della pressione intraddominale ed un aumento di pressione sulla vena cava inferiore che può provocare determinare una stasi delle vene femorali e predisposizione alla trombosi;
m) si è rilevato che la paziente era stata fatta mobilizzare precocemente, ma che la stessa aveva la necessità di non eseguire movimenti accentuati camminando (come da sua descrizione e coerentemente con l'intervento eseguito) con atteggiamento fesso del tronco, il che ha condizionato la mobilizzazione postoperatoria costringendo la paziente a movimenti ridotti. Secondo i consulenti si tratta di decisione bizzarra se si considera che la paziente pensiamo che la paziente il giorno della dimissione dall'Ospedale aveva preso un treno per tornare da Roma a Milano con conseguente posizione seduta forzata stante l'impossibilità di sdraiarsi supina con conseguente stasi venosa agli arti inferiori secondaria sia al viaggio che all'intervento. Si tratta di fattori specifici che avrebbero dovuto condurre i sanitari a propendere per la terapia farmacologica e, senza alcun pagina 5 di 20 dubbio, a fornire congiuntamente indicazioni comportamentali volte ad una adeguata profilassi meccanica anche post dimissione;
n) si è quindi ritenuto censurabile il comportamento dei sanitari che ebbero in cura la paziente per la mancata prescrizione di adeguata terapia antiatrombotica e di precise indicazioni comportamentali in merito ad una prevenzione meccanica;
o) una settimana dopo la dimissione, in data 1 luglio 2018 la paziente si era recata al PS per la presenza di tumefazione dell'arto inferiore sinistro;
il doppler eseguito ha evidenziato che era in essere un processo trombotico occlusivo a carico della vena femorale comune, femorale superficiale e profonda, unitamente anche alla vena iliaca esterna omolaterale ed alla vena piccola safena. La paziente
è stata quindi ricoverata nel reparto di medicina dell , ove è rimasta degente sino al Controparte_3
12 luglio, ricevendo la somministrazione di terapia eparinica a dosaggio anticoagulante;
p) dopo le dimissioni la paziente è stata sottoposta ad una serie di medicazioni presso le collaboratrici del dott. Lorenzetti dott.ssa TI e dott.ssa , le quali, presupponendo la presenza di liquido Parte_2 in regione addominale, in diverse occasioni le avrebbero eseguito delle punture evacuative. Si è rilevata la mancanza di documentazione comprovante nel dettaglio le procedure eseguite ed indicante quale delle due collaboratrici aveva eseguito le manovre nel corso delle visite effettuate. Secondo quanto riferito dalla paziente, l'ultimo tentativo di puntura sarebbe stato eseguito da parte della dott.ssa
TI in data 30 luglio, portando come esito l'aspirazione di liquido rosso. In seguito a quest'ultima manovra l'aggravarsi del dolore addominale aveva spinto la paziente a recarsi al Pronto Soccorso, dove la stessa è stata ricoverata con evidenza di un vasto ematoma della parete addominale nel contesto dei retti a sinistra;
q) si è censurato la condotta delle collaboratrici del dott. per non avere richiesto un'ecografia CP_1 della parete addominale per evidenziare presenza, tipologia ed entità di tale supposto versamento fino al
30 luglio, comportamento ritenuto imprudente, considerata la condizione di scoagulazione della paziente;
r) nel corso del ricovero la Tac eseguita mostrava la presenza di un voluminoso ematoma nel contesto del muscolo retto dell'addome a sinistra, esteso alla fascia trasversale, allo spazio retropubico del
Retzius, agli spazi paravescicali, con compressione della vescica, e alla fascia lateroconale sinistra.
Secondo i consulenti la incauta manovra di prelievo del supposto liquido, condotta in soggetto scoagulato, senza aver contezza strumentale di sede, entità e tipologia del presunto versamento, era stata condotta in modo scorretto andando a pungere la muscolatura addominale senza limitarsi invece al sottocute, e provocando un sanguinamento arterioso che poi ha portato al nuovo ricovero della paziente;
s) la conseguenza delle punture è stata la lesione di vasi arteriosi e/o venosi della parete addominale che, congesti dalla presenza dei circoli collaterali secondari alla trombosi venosa pagina 6 di 20 profonda, ha condizionato il sanguinamento di rilevanza clinica che ha resa necessario il ricovero e la procedura di embolizzazione;
t) gli accertamenti successivi hanno portato alla diagnosi della presenza di una fistola arterovenosa femorale sinistra, da correlarsi con elevata probabilità all'ematoma insorto, alla luce delle immagini della
TAC e non risultando probabile la fonte alternativa costituita dalla eventuale puntura per inserimento del catetere in corso di embolizzazione, in quanto eseguita con accesso controlaterale, come usualmente si esegue in questi casi, senza menzione alcuna di introduzione del catetere a sinistra né interessamento della sede che fu poi coinvolta dalla fistola;
u) a seguito delle condotte censurabili vi è stato in prolungamento della malattia della paziente, con necessità di plurimi ricoveri e di prolungate terapie farmacologiche, stimabile in 24 giorni in forma assoluta per i ricoveri ospedalieri, cui è stata sottoposta prima per il trattamento del quadro trombotico a carico dell'arto inferiore sinistro e successivamente per il sanguinamento dei retti, nonché ulteriori giorni 60 per le fasi successive post ricovero, seguito da ulteriori giorni trenta informa parziale al 50% e 90 in forma parziale al 25% riassuntivi del periodo di terapia antitrombotica;
v) con riferimento al danno biologico permanente, si è considerato l'esito dell'importante e vasta TVP dell'arto inferiore sinistro e la persistente fistola arterovenosa, rilevata anche nel corso dell'ultima angio
TAC, nonché quanto emerso dall'esame obiettivo, ovvero la diastasi della ferita dal lato sinistro, residua dolenzia palpatoria soprattutto profonda dell'addome, senza masse, né alterazioni palpabili in esito all'ematoma formatosi. Si è rilevato che, l'arto inferiore sinistro risulta ad oggi di dimensioni lievemente aumentate alla radice della coscia, da tenere conto che da un punto di vista chirurgico- vascolare, gli esiti saranno rappresentati da una sindrome post-febitica all'arto inferiore sinistro che potrebbe condizionare negli anni un aumento di volume dell'arto. Quadro che rende del tutto attendibile la condizione di affaticamento riferita, soprattutto camminando a lungo e salendo/scendendo le scale;
w) tale condizione menomativa è stata valutata come riduttiva dell'integrità psico fisica del soggetto nella misura intorno al 22% (ventidue percento), a cavallo della seconda e terza classe delle flebopatie menzionate nelle linee guida SIMLA;
x) si è rilevato che sono documentate spese mediche e di cura pari a € 754,50 per visite, esami e presidi
(calze antitrombo), da ritenersi congrue e da correlarsi agli esiti delle complicanze colpose accertate, oltre ad esborsi per copia cartelle cliniche per euro 104,00 nonché per consulenza e parere medico legale per euro 1305,00;
y) con riferimento agli interventi futuri, la paziente potrebbe essere candidata ad intervento di chiusura della fistola artero-venosa qualora la fistola non vada incontro (come possibile) a chiusura spontanea;
intervento che sarebbe eseguibile in regime di SSN, comportando un prolungamento della temporanea biologica di un paio di giorni in forma assoluta per il ricovero seguiti da una decina di giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori dieci giorni in forma parziale al 50%. Per
pagina 7 di 20 quanto attiene il miglioramento del quadro con questo tipo di trattamento, esso sarebbe del tutto esiguo, buona parte del quadro menomativo sarebbe in ogni modo residuo. A fistola chiusa, sarebbero infatti comunque prospettabili postumi intorno al 20% (venti percento);
z) con riferimento al consenso informato, si è rilevato che il modulo firmato in clinica non è specifico e che quello fornito dal chirurgo è piuttosto generico e non personalizzato. Tra i rischi citati per l'intervento di addominoplastica la TVP è aggiunta a mano, con l'indicazione “nel mio caso particolare”
- pur in assenza di fattori di rischio dichiarati;
le informazioni ivi contenute sono state valutate come non complete e non esaustive.
A seguito delle osservazioni svolte dai CTP dei resistenti, i CTU hanno risposto ai rilievi osservando:
- con riferimento alle osservazioni del CTP del dott. si è ribadito che la paziente rientrava nella CP_1 classe di rischio moderato e che le raccomandazioni di livello B per l'utilizzo di tromboprofilassi per tale classe di rischio portavano inequivocabilmente alla prescrizione di Enoxaparina, oltre alla meccanocompressione;
- se è vero che in base alle Linee Guida SICPRE, la profilassi meccanica è ritenuta adeguata, è pur vero che la maggior parte della letteratura intende per profilassi meccanica la compressione meccanica intermittente (i cui mezzi dovrebbero essere forniti dalla struttura di ricovero) da iniziare al momento del posizionamento sul letto operatorio del paziente, essendo limitata la letteratura sull'efficacia delle calze a compressione graduata o anti-trombo ed essendo superiore l'efficacia di tali meccanismi a quella delle calze. Inoltre, si è rilevato che nel concetto di mobilizzazione precoce è importante considerare anche la quantità di movimento nell'arco delle giornate postoperatorie ed il fatto che l'ottenimento di questa compliance da parte del paziente può essere molto legata anche al controllo del dolore, che nel caso della paziente è stato insufficiente;
- con riferimento alle osservazioni del CTP della dott.ssa TI, si è rilevato che non è stato dimostrato dalla resistente che le manovre puntorie svolte della paziente siano state effettuate in sede idonea e limitate al livello superficiale e che la sede del sanguinamento coincide con la sede delle punture, che si è verificato a brevissima distanza da tali manovre, richiamando sul punto le immagini strumentali acquisite e visionate;
- si è poi evidenziato che al momento della visita del 30 luglio non era già presente l'ematoma, posto che altrimenti non si spiegherebbe la prescrizione relativa all'esecuzione di approfondimento strumentale per eventuali raccolte;
- il giudizio sulla presenza della fistola deriva da tutti gli esami svolti a partire da ottobre 2018;
- con riferimento alle osservazioni svolte dal CTP della dott.ssa , si è rilevato che in assenza di Parte_2 documentazione clinica sulle prestazioni svolte e sul ruolo assunto dalle stesse, va rimesso al giudice ogni valutazione sulle “quote” di danno da attribuire ai vari sanitari coinvolti;
- in relazione alle note depositata dall'avvocato si è rilevato che la vicenda non è stata CP_1 ricostruita sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente ma sulla base dei documenti prodotti, che pagina 8 di 20 risultano coerenti con alcuni degli aspetti dichiarati dalla parte. In particolare, si è osservato che la documentazione dimostra carenze di indicazioni, quali ad esempio quelle al momento delle dimissioni.
2. La valutazione del dedotto inadempimento delle parti resistenti
Va premesso che con riferimento all'azione svolta nei confronti del dott. si verte in materia di CP_1 azione di responsabilità contrattuale, essendo pacifico che la prestazione sanitaria è stata reda dal dott. CP_1 sulla base di un diretto rapporto negoziale intercorso con la paziente, che lo ha scelto quale professionista di fiducia cui affidare lo svolgimento dell'intervento chirurgico proposto, e che le dott.ssa TI e hanno Parte_2 agito quale collaboratrici del dott. con la conseguente applicabilità della disposizione prevista CP_1 dall'art. 1228 cod.civ.
Per quanto riguarda la dott.ssa e la dott.ssa TI, in tal caso non vi è evidenza di un diretto rapporto Parte_2 contrattuale tra la paziente e le stesse, sicchè la sussistenza della responsabilità delle stesse va valutata ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., dato che le prestazioni sono state rese dopo l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco.
Venendo al merito posto, ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza preventiva, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate in modo esaustivo.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale ed in base ai rilievi di seguito esposti, risulta raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale ascritto ai convenuti.
In particolare, con riferimento al dott. il principale profilo di inesatto adempimento riguarda CP_1 la mancata somministrazione della terapia antitrombotica.
Sul punto i consulenti hanno esposto in modo chiaro e completo le ragioni che rendevano doverosa la instaurazione di tale terapia, fondando il proprio giudizio su tutti i dati di letteratura richiamati nell'elaborato, dai quali si desume che per i pazienti rientranti nella classe di rischio moderato fosse prescritta la somministrazione di Enoxaparina.
La configurabilità di tale classe di rischio per la paziente è stata affermata sulla base del calcolo del punteggio della scala NI (cfr. pag. 28-29 dell'elaborato) – con attribuzione di 1 punto per l'età della paziente e di 3 punti per la tipologia e durata dell'intervento superiore a due ore – ed altresì considerando gli studi che attribuiscono tale classe a tutti i pazienti che svolgono l'intervento di addominoplastica in considerazione della natura e dei rischi di tale procedura.
Inoltre, si è escluso che tale terapia fosse controindicata per la presenza di rischio di sanguinamento, in quanto, come evidenziato dai consulenti, nel caso specifico tale rischio era notevolmente inferiore a quello di sviluppare la trombosi venosa profondata, dato che gli spazi morti dello scollamento addominale erano stati limitati dall'uso dei punti di oltre che dall'apposizione di iniziali drenaggi e di una medicazione elasto- Pt_4 compressiva, costituita da pancera.
Peraltro, la mancata segnalazione nella cartella clinica dei motivi che hanno portato alla scelta di non utilizzare tale profilassi farmacologica non consente neppure di ritenere assolto l'onere gravante sul convenuto della prova pagina 9 di 20 dell'insussistenza dell'inesatto adempimento e della rispondenza del proprio operato ai canoni della perizia e della prudenza.
Il secondo profilo di censura emergente dalla consulenza preventiva riguarda l'insufficienza delle indicazioni comportamentali rese alla paziente volte ad una adeguata profilassi meccanica dopo le dimissioni.
Le prove orali dedotte dal convenuto volte a dimostrare le indicazioni rese alla paziente sulla condotta da tenere nella fase postoperatoria appaiono superflue per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, in base alle emergenze della consulenza tecnica, la prova di una diversa condotta del dott. CP_1 non farebbe venire meno la rilevanza dell'omissione della prescrizione della terapia antitrombotica, in quanto la prescrizione di mezzi profilassi meccanica non sarebbe stata sufficiente da sola a prevenire ed evitare il verificarsi della trombosi.
Dall'altro lato, in base ai dati di letteratura l'efficacia della sola prescrizione delle calze a compressione graduata
è dubbia, in quanto gli studi fanno riferimento alla compressione meccanica intermittente con mezzi che solitamente sono forniti dalla stessa struttura.
Va infine osservato che un comportamento diligente avrebbe comunque imposto di indicare nella lettera di dimissioni le specifiche misure prescritte alla paziente, quale garanzia della migliore comprensione delle eventuali prescrizioni rese oralmente e della conseguente attuazione delle stesse.
Per quanto riguarda la condotta delle dott.sse e TI, la condotta imperita ed imprudente alle Parte_2 stesse ascritta – ed ascrivibile anche al dott. ai sensi dell'art. 1228 cod.civ. - riguarda la fase CP_1 postoperatoria e segnatamente l'avere proceduto ad eseguire delle incaute ed inadeguate manovre di puntura evacuativa di un presunto sieroma, la cui formazione non ha trovato conferma clinica né strumentale, senza neppure avere proceduto preventivamente ad indagare sede ed entità del presunto versamento.
In relazione a tale condotta, l'assenza di documentazione clinica descrivente la prestazione posta in essere, al fine di valutare sede della procedura, il suo carattere superficiale, non consente di ritenere assolto l'onere di provare né la sussistenza di adeguata indicazione alla esecuzione di tale manovra, né il corretto svolgimento della procedura.
Va poi evidenziato che tale carenza documentale impedisce di individuare con certezza chi sia stata la professionista che ha eseguito materialmente le punture sull'addome della paziente.
Le allegazioni delle resistenti e le istanze istruttorie dalle stesse formulate divergono sull'identificazione del soggetto che avrebbe posto in essere la prestazione (che per la dott.ssa è la dott.ssa TI, mentre per Parte_2 quest'ultima è la prima professionista).
Tuttavia, vi è convergenza sul fatto che entrambe fossero presenti quel giorno nello studio ove è stata effettuata la visita.
Orbene, se si considera che entrambe avevano la stessa qualifica professionale, operando come aiuto chirurghi del dott. si attagliano alla fattispecie i principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di CP_1 legittimità in caso di prestazione eseguita da un'equipe di sanitari, secondo cui l'obbligo di diligenza che grava pagina 10 di 20 su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate (cfr.
Cass.civ., sez. 3, 29 gennaio 2018 n. 2060).
Nel caso in esame, indipendentemente dalla professionista che ha eseguito le punture, l'altra professionista avrebbe dovuto segnalare l'inadeguatezza e la imprudenza di tale scelta, in quanto non preceduta da un approfondimento volto ad accertare la effettiva presenza del sieroma, la sua consistenza e precisa sede.
Le osservazioni svolte dalla difesa dei convenuti non consentono di pervenire a diverse conclusioni.
Si richiamano al riguardo le esaustive risposte fornite dai consulenti tecnici alle note critiche dei consulenti di parte, che hanno preso in esame anche le note del difensore del dott. limitatamente agli aspetti tecnici CP_1 ivi segnalati, non competendo agli ausiliari del giudice la valutazione dei profili più prettamente giuridici.
Nelle note di replica, i consulenti hanno ribadito la doverosità della prescrizione della terapia farmacologica antitrombotica, la insufficienza dei mezzi di profilassi applicati e delle indicazioni contenute in cartella per la fase successiva alle dimissioni, nonché, quanto alle successive punture eseguite dalle due resistenti,
l'inappropriatezza della condotta e la rilevanza causale sul successivo iter che ha portato al sanguinamento ed alla formazione di una fistola artero-venosa.
L'esame della relazione peritale dimostra che, contrariamente a quanto argomentato dai resistenti, la ricostruzione della vicenda non è avvenuta basandosi sul contenuto della documentazione medica esaminata, in forza della quale sono state individuate le condotte poste in essere, quelle omesse o comunque non indicate, oltre alle conseguenze derivate alla paziente. Quanto riferito dalla paziente è stato valorizzato dai consulenti nella parte cui è stato ritenuto congruente con i dati clinici e documentali acquisiti.
In base ai citati rilievi è quindi configurabile la responsabilità dei resistenti.
3. Il nesso di causa
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dalla paziente e l'operato dei sanitari.
In via generale, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n.
28991).
Nel caso in esame, l'esame della documentazione prodotta dalla parte attrice e dell'elaborato peritale evidenziano che la paziente, una settimana dopo la dimissione, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso per pagina 11 di 20 tumefazione dell'arto inferiore sinistro e che il doppler effettuato in quella sede, così come la successiva Tac del 5 luglio, hanno confermato lo sviluppo di un processo trombotico occlusivo a carico della vena femorale comune, della vena femorale superficiale e profonda, oltre che della vena iliaca esterna omolaterale e della vena piccola safena.
Come si evince dalla consulenza preventiva, la somministrazione della terapia eparinica da parte del dott. avrebbe quindi potuto evitare, secondo un criterio probabilistico, il verificarsi di tale evento avverso. CP_1
Per quanto riguarda la posizione delle resistenti e TI, la condotta tenuta dalle stesse si Parte_2 Con inserisce dopo le dimissioni della paziente dall'Ospedale di in data 12 luglio 2018 ed ha condizionato il successivo ricovero del 1 agosto 2018 per la presenza di vasto ematoma addominale.
In tal caso, secondo quanto evidenziato dai consulenti, il giudizio di sussistenza del nesso di causalità tra le manovre compiute da tali sanitari e il formarsi del versamento addominale, che ha determinato il residuare della fistola artero-venosa, risulta fondato sia sul criterio cronologico, dato il breve lasso temporale intercorrente tra tali prestazioni ed il verificarsi di tale evento, sia sul criterio topografico, essendosi verificato il sanguinamento in prossimità della sede di esecuzione delle punture.
Inoltre, i consulenti non hanno individuato una causa alternativa da ritenersi più probabile rispetto all'ipotesi dagli stessi formulata sui motivi del sanguinamento, avendo escluso l'attribuzione del sanguinamento alla mera somministrazione della terapia anticoagulante sia perché non ritenuto plausibile sia perché non è stato dimostrato il dedotto carattere superficiale delle punture eseguite sulla paziente.
4. Il danno risarcibile
In base a quanto fin qui esposto, risultano sussistenti gli inadempimenti e le condotte illecite dedotte, ascrivibili alle condotte delle resistenti ed il nesso causale tra tali violazioni e i conseguenti danni all'integrità psicofisica subiti dalla ricorrente, costituiti dal danno permanente relativo agli esiti descritti e dal danno temporaneo, così come valutati in sede di consulenza tecnica preventiva.
In particolare, con riferimento al danno temporaneo, si è accertato un periodo di 24 giorni in forma assoluta per i ricoveri ospedalieri cui la paziente è stata sottoposta , nonché ulteriori giorni 60 per le fasi successive post ricovero, seguito da ulteriori giorni trenta informa parziale al 50% e 90 in forma parziale al 25% relativi al periodo di terapia antitrombotica.
In relazione a tali esiti, vanno ascritti alla omessa prescrizione della terapia preventiva antitrombotica i giorni di ricovero dal 1 al 12 luglio, in quanto gli altri giorni di ricovero sono riferibili al verificarsi dell'ematoma dopo le punture (1 al 12 agosto). Va riferito in via esclusiva alla prima omissione anche il periodo di 90 giorni al 25% in quanto stimati in relazione all'assunzione del periodo di terapia antitrombotica, così come i 19 giorni successivi al primo ricovero conseguente alla trombosi venosa.
Per quanto riguarda il residuo danno temporaneo, si ritiene che, oltre ai 13 giorni di ricovero per il formarsi dell'ematoma, il prolungamento della inabilità sia ascrivibile anche alle altre prestazioni sanitarie che hanno determinato l'insorgenza dell'ematoma ed il formarsi della fistola.
Quanto al danno di natura permanente, gran parte degli esiti sono quelli derivanti dall'importante e vasta TVP
pagina 12 di 20 dell'arto inferiore sinistro;
sul punto i consulenti hanno evidenziato che l'arto inferiore sinistro risulta ad oggi di dimensioni lievemente aumentate alla radice della coscia e che sotto il profilo chirurgico-vascolare, gli esiti saranno rappresentati da una sindrome post-febitica all'arto inferiore sinistro che potrebbe condizionare negli anni un aumento di volume dell'arto.
Tale quadro ha portato a ritenere del tutto attendibile la condizione di affaticamento riferita dalla paziente, soprattutto camminando a lungo e nel salire e scendere le scale.
Ulteriori esiti permanenti sono costituiti dalla presenza della fistola arterovenosa, di cui i CTU hanno constatato la persistenza anche nel corso dell'ultima angio TAC esaminata e che risulta persistere anche all'esito dell'ultimo controllo effettuato dalla paziente e depositato con nota del 10 settembre 2024.
Tale condizione menomativa è stata stimata dai consulenti nella misura del 22%, a cavallo della seconda e terza classe delle flebopatie menzionate nelle linee guida SIMLA.
Nell'ambito di tale complessivo pregiudizio, la quota attribuibile alla fistola è residuale, ed ammonta al 2%, dal momento che i consulenti hanno rilevato che, in caso di non spontanea chiusura della fistola, sarebbe possibile eseguire l'intervento di chiusura il che comporterebbe il residuare di postumi intorno al 20%.
Venendo alla liquidazione, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento le tabelle elaborate da questo Tribunale e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod.civ. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione espressamente sancito dalla
Suprema Corte – cfr. Cass. civ., sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408 e Cass. sez. 3, 26 agosto 2018 n.17018, Cass.civ.
6 maggio 2020 n.8532).
Nel caso in esame, utilizzando le ultime tabelle di Milano, aggiornate al 2024, spetta alla ricorrente a titolo di danno permanente l'importo di €68.594,00 considerando l'età della parte al momento dell'intervento (47 anni).
Il contenuto di tali tabelle consente di distinguere la parte di somma liquidabile a titolo di ristoro del danno alla salute dalle lesioni e quella volta a risarcire il danno da sofferenza derivante dalle lesioni stesse.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, mentre il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ., sez. 3, 19 febbraio 2019 n. 4878)
In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso
l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. civ. sez. 3, 19 febbraio 2016 n. 3260)
pagina 13 di 20 Poiché la ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore va quindi riconosciuto soltanto il primo importo.
Pertanto, la quota di danno permanente, corrispondente al 20%, imputabile al solo dott. ammonta a € CP_1
58.670,00, mentre la residua somma di € 9.924,00 va attribuito a tutti i resistenti.
Le stesse considerazioni valgono per il danno da inabilità temporanea, che in base alle tabelle milanesi, liquidato considerando esclusivamente la parte di cifra corrispondente alla componente del danno biologico, pari a € 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta.
A tale titolo va quindi riconosciuto alla ricorrente l'importo complessivo di € 10.206,00, determinato considerando come valore base la somma di € 84,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ridotta proporzionalmente per il grado di inabilità riconosciuta, e quindi € 7056,00 per i giorni di invalidità assoluta, €
1260,00 per i 30 giorni al 50% e € 1890,00 per i 90 giorni al 25%.
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, non si ravvisa la allegazione e dimostrazione di quelle circostanze “anomale o affatto peculiari” che, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte, costituiscono presupposto necessario della personalizzazione del danno dinamico relazionale, posto che la valutazione dei postumi tiene conto proprio del danno estetico e del conseguente impatto sulla vita di relazione della paziente.
Pertanto, il danno non patrimoniale va liquidato nella complessiva somma di €78.800,00, di cui € 63.416,00 da porre soltanto a carico del dott. e la residua somma di € 15.384,00 a carico di tutti i resistenti in solido. CP_1
Con riferimento alla dedotta lesione del diritto al consenso informato si osserva quanto segue.
In via generale, è configurabile la responsabilità per violazione dell'obbligo di consenso informato qualora sia ravvisabile una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto e laddove sia dimostrato il verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un danno alla salute, derivante dal peggioramento delle condizioni psico-fisiche del paziente, o della lesione del diritto all'autodeterminazione. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno (cfr. da ultimo
Cass.civ., sez. 3, 12 giugno 2023 n. 16623 e Cass civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985).
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, anche qualora ricorra il consenso presunto del paziente all'intervento e si sia verificato un danno iatrogeno pur in presenza di un intervento correttamente eseguito, è comunque configurabile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa o insufficiente informazione gli siano derivate conseguenze dannose diverse dal danno da lesione del diritto alla salute in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di se stesso.
Nel caso in esame, la ricorrente nel ricorso ha lamentato la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione per effetto dell'incompletezza del consenso così come raccolto dai sanitari.
Non si rinvengono nell'atto, tuttavia, allegazioni specifiche dei concreti pregiudizi, in termini di sofferenza morale, che sarebbero derivati dalla dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione.
pagina 14 di 20 In questo quadro non vi sono quindi sufficienti elementi per ritenere risarcibile tale voce di danno, dovendosi considerare che si tratta di un pregiudizio che non è in re ipsa e che può essere riconosciuto e liquidato mediante il ricorso di presunzioni purché il danneggiato abbia assolto all'onere di allegare le singole conseguenze dannose derivanti dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione.
Venendo al danno patrimoniale, va accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche e di assistenza allegate e documentate dalla parte, che i consulenti hanno ritenuto congrue e pertinenti.
Vanno, quindi, integralmente rimborsati €754,50 per le spese mediche, che si riferiscono tutte alle visite ed ai presidi utilizzati per il verificarsi della trombosi.
Tali importi, rivalutati alla data odierna a partire dal 1.1.2019 per le spese sostenute nel 2018 (pari a €323,00) e dal 1.1.2020 per quelle sostenute nel 2019, ammontano a € 891,66.
Va inoltre riconosciuta la somma di € 1305,00 rilasciata per la spesa inerente alla relazione stragiudiziale documentate in relazione alla vicenda sanitaria oggetto di causa e l'importo di € 104,00 per il rilascio di copia della cartella clinica.
Tali spese, rivalutate le prime con decorrenza dal 1.1.2020 e le seconde dal 1.1.2019, ammontano a € 1663,24.
Rispetto alla complessiva somma di € 2.554,90, l'importo di € 891,66 è riferibile alla condotta inadempiente del solo dott. mentre la residua somma, in quanto relative ad esborsi finalizzati alla valutazione delle CP_1 condotte dei sanitari ed alla conseguente proposizione del giudizio, va attribuita in solido a tutti i resistenti.
Il credito complessivo dell'attrice ammonta quindi a € 81.354,90, di cui € 64.307,66 da porre a carico del solo dott. CP_1
Spettano poi alla parte ricorrente, come richiesto, gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod.civ. per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale voce di danno può essere liquidata equitativamente nella somma di € 8.363,09, che si ottiene prendendo come base di calcolo la somma devalutata alla data dell'illecito (giugno 2018), pari a €68.596,04, con applicazione di interessi da calcolarsi anno per anno sui singoli scaglioni via via rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al tasso legale di interessi.
Rispetto a tale somma gli interessi calcolati sul credito di € 64.307,66 posto a carico del solo dott. CP_1 che, previa devalutazione del credito, ammontano a € 6.610,71.
I resistenti devono quindi essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 18.799,62, mentre va condannato al pagamento dell'ulteriore Controparte_1 importo di € 70.918,37
5. La domanda di accertamento della propria quota di responsabilità e di regresso svolta da TI
ES nei confronti del dott. CP_1
Il credito risarcitorio posto a carico dei resistenti, in via solidale, ammonta a € 18.799,62.
Occorre considerare che nel caso in esame non viene in rilievo un concorso di responsabilità tra un esercente la professione sanitaria ed un soggetto qualificabile come titolare di una struttura sanitaria o di uno studio medico.
pagina 15 di 20 Invero, in base alla documentazione prodotta e alle allegazioni delle parti è possibile affermare che il dott. effettuasse delle visite a Milano presso uno studio in viale Majno n.3, ove hanno svolto le loro CP_1 prestazioni anche le altre due resistenti, ma non è dato sapere se il dott. fosse il titolare di tale studio CP_1 ed il soggetto cui ricondurre tutte i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale o se si fosse limitato ad utilizzare locali ed attrezzature messe a disposizione o condivise con altri professionisti.
Pertanto, si ritiene che la decisione sulla domanda di tale resistente debba essere assunta facendo applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2055 e 1228 cod.civ.
In particolare, l'accertamento della quota ascrivibile ai singoli debitori va effettuata sulla base della regola residuale dell'art. 2055 comma 3 cod.civ., considerando l'assenza di elementi oggettivi che consentano di valutare la misura delle singole responsabilità ed il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose.
Invero, si è rilevata la mancanza di documentazione descrivente le manovre eseguite e il soggetto esecutore.
Ciò che è stato accertato, sulla base delle stesse allegazioni delle parti, riguarda la presenza, presso lo studio del dott. il giorno 30 luglio 2018 esclusivamente delle dott.sse TI e , l'esecuzione delle CP_1 Per_3 punture da parte di una delle professioniste, senza che l'altra abbia rilevato la necessità, prima di procedere con tale manovra, di attendere l'esito della ecografia prescritta.
Occorre poi considerare che il dott. si è avvalso dell'operato delle due resistenti per adempiere la CP_1 prestazione contrattuale dallo stesso assunta, involgente anche l'assistenza della parte nella fase post operatoria.
Alla luce di ciò si ritiene che la domanda della resistente nei confronti del dott. sia accoglibile nella CP_1 misura di 1/3, fermo restando la responsabilità della stessa e della collega nella misura di 1/3 Per_3 ciascuno.
6. La domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di Unipolsai Assicurazioni CP_1
s.p.a.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata si reputa fondata.
La documentazione prodotta comprova che la ricorrente ha inviato una richiesta risarcitoria al dott. CP_1 con raccomandata inviata all'indirizzo di Milano viale Majno n. 3, che risulta ricevuta in data 8 ottobre 2018 dal soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento.
Il luogo in cui è stata inviata tale missiva corrisponde ad uno dei domicili professionali del dott. come CP_1 risulta dalle stesse allegazioni dei convenuti e dalla lettera di dimissione a firma del resistente, indicante il luogo del primo appuntamento in viale Majno 3, oltre che dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni a firma del resistente, nella parte in cui menziona Milano tra le città in cui tale professionista riceveva i pazienti.
Il fatto che si tratti di uno dei vari luoghi in cui il dott. svolgeva la propria attività lavorativa non CP_1 incide sulla valutazione in ordine alla idoneità di tale notifica a far pervenire l'atto nella sfera di conoscibilità della parte.
Al riguardo, si ritengono applicabili i principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di atto di costituzione in mora, secondo cui “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta
pagina 16 di 20 la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4,
c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto
e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione)”
Va poi osservato che la comunicazione manifesta la volontà della parte di agire per il risarcimento, desumibile sia dall'incipit della lettera, laddove si rappresenta che la sig.ra si era rivolta al legale per ottenere il Pt_1 risarcimento di tutti i danni patiti, sia dalla parte finale, in cui è scritto “resto in attesa di ottenere il risarcimento dei danni tutti”.
Orbene, a fronte della ricezione di tale richiesta risarcitoria, il primo atto indirizzato alla compagnia assicurativa
è costituito dalla notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e della memoria di costituzione del dott. CP_1 contenente la richiesta di chiamata in causa dell'assicurazione, che risulta ricevuto da Unipolsai a fine novembre
2020.
Risulta quindi decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 cod.civ. senza che vi sia prova del compimento di atti interruttivi.
7. La domanda di manleva svolta dalla dott.ssa nei confronti di Parte_2 Controparte_2
[...]
La terza chiamata ha eccepito la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, ai sensi dell'art. 1892 cod.civ., lamentando in particolare l'omessa dichiarazione da parte della dott.ssa della Per_3 ricezione della richiesta risarcitoria ad ottobre del 2018 a fronte della stipula in epoca successiva del contratto e della previsione della retroattività biennale.
Tale eccezione si reputa fondata.
In primo luogo, come rilevato per la posizione del dott. si ritiene che la comunicazione della CP_1 ricorrente inviata alla stessa presso lo studio del dott. in Milano viale Majno, sia pervenuta nella sfera CP_1 di conoscibilità della stessa.
E' invero pacifico che la fosse all'epoca dei fatti collaboratrice del dott. che la stessa Parte_2 CP_1 avesse visitato la paziente proprio nello studio di Viale Majno 3 per effettuare le medicazioni il 13 e il 23 luglio
2018, oltre che nel corso della seduta del 30 luglio (cfr. pag. 5 e 6 della memoria di costituzione di tale resistente nel fascicolo ex art. 696 bis c.p.c.).
Non vi è evidenza del fatto che tale rapporto di collaborazione si fosse interrotto nel mese di ottobre 2018.
pagina 17 di 20 Ciò fa quindi ritenere che il luogo ove è stata recapitata la richiesta risarcitoria indirizzata alla resistente fosse uno dei luoghi di lavoro anche di tale professionista.
In secondo luogo, si ritiene provato che la resistente non abbia provveduto a comunicare la richiesta ricevuta dalla alla compagnia assicurativa all'atto della stipula del contratto assicurativo. Pt_1
Al riguardo, oltre all'assenza di indicazioni nel corpo della polizza e nell'appendice, la stessa resistente, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., non ha allegato di avere notiziato della richiesta Controparte_2 ricevuta ma ha dedotto un fatto incompatibile con tale condotta, ovvero di non esserne venuta a conoscenza.
E' poi possibile affermare l'incidenza di tale reticenza sul consenso prestato dall'assicurato.
Da un lato, tale lettera, nello specificare le condotte negligenti ascritte all'assicurata e le conseguenze derivate, configura, all'evidenza, un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, data la pattuizione della retroattività della garanzia per il termine biennale, determinante l'operatività della stessa anche per il sinistro denunciato dalla sig.ra . Pt_1
Dall'altro lato, come emerge dalle appendici prodotte da relative ad altri contratti, in caso Controparte_2 di dichiarazione dell'assicurato del verificarsi di pregressi eventi, si è espressamente prevista l'inoperatività della garanzia per tali eventi (doc. 4).
Ciò porta quindi a presumere che, qualora avesse conosciuto tale circostanza, avrebbe Controparte_2 concluso il contratto a condizioni diverse, escludendo la clausola di retroattività o comunque prevedendo l'inoperatività per un sinistro già noto e già verificatosi.
Si ritiene poi sussistente l'elemento soggettivo previsto dall'art. 1892 cod.civ., quanto meno in termini di colpa grave dell'assicurato, data la prevedibilità dell'iniziativa giudiziaria della paziente, considerato il contenuto della richiesta risarcitoria e la formulazione di addebiti diretti nei confronti della . Per_3
Ne deriva quindi che, in accoglimento dell'eccezione svolta dalla terza chiamata, non è Controparte_2 tenuta a pagare l'indennizzo assicurativo per tale evento.
8. Le spese del giudizio
Tutti i resistenti data la soccombenza, vanno condannati alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio e delle spese relative alla fase della consulenza preventiva, comprensive di spese legali e di spese di CTU poste a carico della ricorrente.
Non vi è evidenza del pagamento delle spese di CTP indicate.
Tutte le citate spese vanno poste a carico del dott. nella misura del 80% e del residuo 20% a carico CP_1 delle altre resistenti, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.c., in proporzione al rispettivo interesse ed all'entità della pretesa risarcitoria accertata.
Le spese del presente giudizio si liquidano ai sensi del DM 55/2014, con riferimento al valore dell'accolto, tenendo conto della natura e del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per la fase decisoria ed istruttoria non essendosi proceduto ad istruzione.
Con riferimento alle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., le spese si liquidano secondo i valori medi.
pagina 18 di 20 L'esito del giudizio, che vede una riduzione delle pretese attoree, non consente di ritenere accoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte attrice.
In relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalla dott.ssa TI nei confronti del dott. alla luce CP_1 dell'accertamento di una pari responsabilità, va disposta la compensazione delle spese di lite.
La soccombenza degli assicurati dott. e dott.ssa comporta l'onere di rifondere le spese in CP_1 Parte_2 favore dei rispettivi assicuratori.
Le spese si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, essendo stata decisa la causa sulla base delle eccezioni preliminari svolte dalle terze chiamate e tenendo conto del valore della domanda accolta nei confronti di ciascun assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna , , TI ES, in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 18.799,62, Parte_1 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna il convenuto al pagamento in favore di della ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 70.918,37 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i resistenti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese, €9141,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che liquida in €379,50 per spese,
€3827,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di
CTU, ponendo tutte le citate somme a carico del dott. nella misura del 80% e del residuo 20% CP_1
a carico delle altre resistenti, in solido tra loro;
4. in parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata da TI ES nei confronti di CP_1
, condanna tale convenuto, in caso di integrale pagamento da parte di TI ES delle somme
[...] previste nel capo 1, a tenere indenne tale resistente dal pagamento di 1/3 delle somme di cui al capo 1 del dispositivo;
5. compensa le spese nei rapporti tra i resistenti TI ES e;
Controparte_1
6. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; Controparte_1
7. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in €7051,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
8. rigetta la domanda di garanzia svolta da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
9. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata delle spese del giudizio che liquida Parte_2 in €2538,50, per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 17 luglio 2025
pagina 19 di 20 Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 20 di 20