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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1578/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1578/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il 04 maggio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianna MACHIRELLI, nel cui studio in Imola (BO) via Cavour n.57 è elettivamente domiciliato ATTORE contro
), nata a [...] – Ratchaburi Controparte_1 C.F._2
(Thailandia), il 27 aprile 1979, rappresentata e difesa dall' Avv. Clarice CARASSI, nel cui studio in Imola (BO) via Felice Orsini n.11 è elettivamente domiciliata, CONVENUTA Avv. Claudia LANDI, in qualità di curatrice speciale del minore
[...]
Persona_1
CHIAMATA IN CAUSA
P.M
INTERVENUTO
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024.
“Voglia ll'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, ogni diversa istanza, eccezione deduzione e domanda reietta e disattesa, 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito a Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, autorizzando fin d'ora i coniugi a vivere separati;
pagina 1 di 14 2) Dichiarare che i coniugi sono entrambi autosufficienti e conseguentemente nulla prevedere a titolo di mantenimento a carico del sig. in favore della sig. . Parte_1 Controparte_1
3) Assegnare la casa coniugale sita in Imola, al sig. che ne è CP_2 Parte_1 proprietario esclusivo,
4) Preso atto che raggiungerà la maggiore età il prossimo 13 novembre 2024, Persona_1
- disporre che entrambi i genitori ne curino educazione, istruzione e mantenimento in accordo fra loro e nel rispetto dei termini di legge;
- disporre il figlio possa mantenere la collocazione prevalente presso Persona_1 l'abitazione del padre in Imola, Via Vivaldi 83;
-disporre che il figlio , alla luce della sua età, regoli autonomamente i tempi di ER frequentazione con i genitori;
- disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi in cui lo stesso permarrà presso di sé;
- disporre che le spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, siano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore. 5) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, e, dunque, rigettate tutte le domande ed eccezioni ex adverso avanzate e/o formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, rinunciata la domanda di addebito esclusivo della separazione al marito, così provvedere con sentenza definitiva:
1) Nelle more del raggiungimento della maggiore età del figlio (nato il Persona_1 13.11.2006), previa la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, rimettendo a quest'ultimo, sia in ragione dell'età, che delle difficoltà relazionali padre-figlio, ogni decisione circa i tempi e i modi della sua frequentazione e/o permanenza con o presso il padre;
2) Premesso che è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, atteso Persona_1 che in ogni caso egli sta ancora frequentando la scuola superiore e non è dunque economicamente autosufficiente, stabilirne/confermarne la collocazione prevalente presso l'abitazione familiare ubicata a Imola (BO), via Vivaldi n. 83, unitamente e presso la madre, RA , Controparte_1 presso la quale egli già ivi convive e risulta prevalentemente collocato;
3) Disporre/confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare ubicata a Imola (BO), via Vivaldi n. 83, alla madre RA , in qualità di genitore convivente con il figlio Controparte_1
, con tutti gli arredi ivi esistenti;
ER
4) disporre che il padre, SI , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio e sino alla raggiunta indipendenza/autosufficienza economica dello stesso, ER corrisponda a favore della madre, RA , l'importo mensile pari a € Controparte_1
400,00 (quattrocento/00), o quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre l'80% delle spese straordinarie, di cui al prospetto indicato nel più recente Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Bologna, quali sostenute dalla madre nell'interesse del loro figlio , parimenti sino alla raggiunta ER indipendenza/autosufficienza economica del suddetto;
dovendosi in ogni caso stabilire l'esclusiva percezione da parte della madre dell'emolumento/indennità INPS di accompagnamento riferibile al figlio;
ER
5) disporre che il marito, SI , ricorrendone le condizioni e i Parte_1 requisiti, corrisponda alla moglie RA a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento del coniuge, l'importo mensile pari a € 200,00 (duecento), o quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
pagina 2 di 14 6) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato”.
La curatrice speciale ha concluso come foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, confermandone il ER collocamento presso la madre e, per l'effetto, l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare;
2) quanto ai rapporti padre-figlio, atteso il manifestato netto rifiuto del ragazzo di frequentare il genitore, mantenere l'incarico al Servizio Sociale di supportare il padre e facilitare un riavvicinamento nel caso in cui manifesti in futuro la volontà di incontrarlo;
ER
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla RA , entro il giorno Persona_1 CP_1 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 per il mantenimento ordinario del figlio , da rivalutarsi ER annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché porre a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura dell'80% il padre e del restante 20% la madre le spese straordinarie occorrenti per il ragazzo, con espresso richiamo al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017”.
Il P.M. ha concluso “Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17 dicembre 2006 a Imola (BO). Dalla loro unione è nato, il 13 novembre 2006, il quale, a causa del parto ER prematuro, è affetto da emiplegia infantile destra. La famiglia ha fissato la propria residenza a Imola (BO), dapprima nella via Corelli n. 39 e poi in un immobile sito nella via Vivaldi n. 83 di proprietà del marito.
2. Con ricorso depositato il 6 febbraio 2023 ha chiesto Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con contestuale richiesta di addebito a carico della moglie;
b) il figlio sia affidato a entrambi i coniugi in modalità condivisa e collocamento presso di lui;
c) in funzione di ciò gli sia assegnata la casa coniugale;
d) sia previsto in capo a entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto di oltre a quello di rimborsare il 50% delle spese ER straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. La resistente si è costituita con memoria depositata il 14 aprile 2023, con cui si è associata alle richieste sul vincolo e sull'affido condiviso del figlio e ha altresì chiesto che: a) sia collocato presso di lei;
b) in virtù di ciò le sia assegnata la casa ER coniugale;
c) sia stabilito che sia rimessa al figlio la decisione circa i tempi e i modi della frequentazione e/o permanenza con il padre;
d) sia posto a carico del SI l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento del minore la Persona_1 somma mensile di 400,00 euro oltre all'80% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo; e) sia stabilito che sia lei a percepire integralmente l'indennità INPS di accompagnamento riferibile ad f) sia disposto che il SI ER
e corrisponda mensilmente la somma di 200,00 euro a titolo di assegno Persona_1 maritale. pagina 3 di 14 Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 26 aprile 2023 ed hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata ha pronunciato ordinanza con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato il minore ai servizi sociali, nominando curatore speciale;
- ha collocato presso la madre;
ER
- per l'effetto le ha assegnato la casa coniugale;
- ha disposto che il minore incontri il padre inizialmente una volta alla settimana alla presenza di un operatore, con facoltà per i servizi affidatari di modificare le modalità delle visite, nonché la durata e la frequenza delle stesse a seconda del loro andamento;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento di l'importo di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base ER degli indici ISTAT;
- ha posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di pagare, nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di ER ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017;
- ha disposto C.T.U.. Con memoria del 21 settembre 2023 si è costituita la curatrice speciale Avv. Claudia Landi. Con sentenza non definitiva n. 1901, pubblicata il 29 settembre 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti, rimettendo la causa in istruttoria per le questioni accessorie. All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 9 ottobre 2024.
3. Ciò posto, possono essere esaminate le domande formulate dalle parti.
3a. In questa sede non verrà emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già dichiarata. 3b. Deve essere rigettata la richiesta dell'attore di addebito della separazione alla moglie. Il SI in particolare, ha allegato a fondamento della sua richiesta le Persona_1 seguenti condotte ascritte alla convenuta:
- chiusura totale ed irrevocabile rispetto a tutte le proposte della famiglia er regolare le condizioni di vita di e favorire il suo sviluppo di Persona_1 ER autonomia;
- comportamento “truffaldino” tenuto fin dall'inizio della relazione, senza alcun riguardo alle conseguenze dannose, nei confronti del coniuge e del figlio, quale l'aver occultato circostanze concernenti la reale paternità di quest'ultimo;
- assoluta mancanza di lealtà, correttezza e sincerità tale da far venire meno l'affezione coniugale.
pagina 4 di 14 Dal canto suo, la RA quale aveva inizialmente domandato a sua CP_3 volta l'addebito della separazione al coniuge e poi ha abbandonato la richiesta senza richiedere mezzi di prova, né argomentare sul punto nella comparsa conclusionale- ha contestato le allegazioni di controparte e in particolare ha sostenuto:
- l'infondatezza delle pretese dell'attore, in quanto pretestuose e denigratorie;
- l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle suesposte allegazioni, anche in relazione al presunto difetto di paternità, semplicemente prospettato dal SI Persona_1
- la mancata dimostrazione dell'attitudine causale delle sopra riferite violazioni coniugali alla determinazione della crisi. In primo luogo e preliminarmente, va rilevato che la domanda di addebito è stata per la prima volta formulata in sede di memoria integrativa ex art. 709 comma 3 c.p.c.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “avuto riguardo alla struttura bifasica del giudizio di separazione [...] la predetta memoria può essere utilizzata per proporre anche per la prima volta la domanda di addebito, essendo il procedimento caratterizzato, nel passaggio tra le due fasi, da modalità di introduzione che mutuano, per contenuti e scansioni, le forme proprie del giudizio ordinario di cognizione, in modo tale da determinare una progressiva formazione della vocatio in ius” (ex multis, Cass. sentenza n. 17590 del 2019). Tuttavia, nell'articolare la suesposta istanza l'attore si è limitato all'enunciazione del mero petitum, senza addurre a sostegno della pretesa vantata alcun fatto costitutivo specifico, in termini di violazioni contestate alla RA . Segnatamente, CP_1 le condotte prospettate, e quindi i fatti costitutivi della domanda di addebito, vengono esplicitati solamente in sede di note di replica, il che rende la domanda inammissibile in quanto priva della necessaria allegazione della causa petendi. Parimenti, le violazioni dei doveri coniugali imputate alla convenuta e descritte dall'attore risultano del tutto generiche, in quanto prive di riferimenti a episodi specifici e circostanziati che possano aver concretizzato la crisi coniugale. In particolare, il SI ha imputato alla moglie di aver tenuto un Persona_1
“comportamento truffaldino sin dall'inizio della relazione”, di aver manifestato una
“chiusura totale ed irrevocabile a tutte le proposte della famiglia e, infine, Persona_1 di aver agito in spregio ai canoni “di lealtà, correttezza e sincerità tale da far venire meno l'affezione coniugale”. Trattatasi all'evidenza di allegazioni del tutto generiche in quanto avulse da qualsiasi riferimento ad accadimenti puntuali e concreti, e pertanto in contrasto con il paradigma di cui all'art. 163 comma 3 numero 4) -al quale l'art. 709 comma 3 c.p.c. rinvia- che onera l'attore di esporre “in modo chiaro e specifico i fatti
[...] costituenti le ragioni della domanda”. Nel merito, indipendentemente dai rilievi sopra evidenziati in punto di genericità, gli assunti del SI isultano del tutto indimostrati. Le violazioni allegate Persona_1 risultano, difatti, sono prive del necessario supporto probatorio tenuto altresì conto del fatto che l'attore non ha articolato alcuna istanza istruttoria in termini di prova pagina 5 di 14 testimoniale né ha prodotto documentazione idonea a corroborare sul piano dimostrativo le predette allegazioni. La stessa prospettazione attinente al presunto occultamento della reale paternità del figlio da parte della sig.ra resta relegata al solo versante allegatorio, e, CP_1 pertanto, risulta anch'essa priva dei necessari riscontri probatori. Infine, conformemente a quanto eccepito da parte resistente, difetta la prova della relazione causale tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e la crisi familiare esitata nel presente procedimento. Sul punto deve rammentarsi che la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purchè siano stati la causa della crisi coniugale. Secondo la costante giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa della irreversibile crisi dell'unione. Nel caso di specie, come visto, la carenza probatoria affligge già il primo polo dell'accertamento causale (ossia la violazione dei doveri coniugali), di tal che il profilo della relazione eziologica tra questo e la crisi coniugale, in quanto logicamente subordinato al primo, risulta assorbito. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere rigettata la richiesta di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito. 3c. Passando all'analisi delle ulteriori questioni, va preliminarmente disattesa la domanda formulata dalla curatrice speciale di in sede di Persona_1 comparsa conclusionale e diretta a sollecitare “senza ritardo, la nomina di un Amministratore di sostegno, che possa coadiuvare e rappresentare legalmente [ ER in ogni atto, di natura economica e non, che si renderà necessario compiere in futuro per lui e per il suo benessere. Tale domanda deve, difatti, considerarsi inammissibile in questa sede in quanto l'autorità competente a provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno risulta essere il Giudice Tutelare. 3d. Nulla va stabilito in merito all'affidamento, al collocamento e al regime di visita del genitore non allocatario, in quanto nelle more del presente procedimento è ER divenuto maggiorenne (è infatti nato il [...]). Stante la maggiore età del ragazzo non può neppure prevedersi la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo.
pagina 6 di 14 3e. Deve essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della RA in quanto funzionale ad assicurare la stabilità dell'ambiente CP_1 domestico, le abitudini e le relazioni affettive del figlio ER
Invero, deve farsi applicazione del principio -già desumibile dai previgenti artt. 155 e, poi, 155 quater c.c. (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) ed ora 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55)- secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. per tutte, da ultimo, Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3015 del 7 febbraio 2018). Orbene, è pacifica la circostanza che in quanto studente liceale, non è ancora ER economicamente autosufficiente e abita stabilmente nella residenza familiare insieme alla madre. Deve pertanto concludersi nel senso dell'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della SI.ra , in quanto Controparte_1 funzionale ad assicurare la stabilità abitativa ed emotiva, oltre che le abitudini del figlio
ER
3f. Si può ora passare alla valutazione della debenza e, in caso affermativo, dell'entità del contributo dovuto dal SI per il mantenimento ordinario e Persona_1 straordinario del figlio ER
Sul punto, deve nuovamente rammentarsi che lo stesso, nato il [...], risulta allo stato maggiorenne e sta terminando il suo percorso di studi presso il Liceo Scientifico Rambaldi Valeriani di Imola. Tuttavia, secondo la pressoché costante giurisprudenza della Suprema Corte “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo”. D'altra parte, la Suprema “Corte (Cass. n. 18076/2014) ha già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica”.
pagina 7 di 14 Orbene, è evidente che non risulta attualmente stabilmente inserito nel mercato ER del lavoro per ragioni non riconducibili a sua responsabilità, essendo uno studente liceale.
Ne consegue che va previsto un contributo per il suo mantenimento ordinario e straordinario. Ciò posto, la RA : CP_1
- abita con il figlio nella casa coniugale di proprietà del SI sita in Persona_1
Imola (BO), via Vivaldi 83 senza corrispondere alcun canone;
- sulla base della documentazione prodotta (Certificazione Unica anni 2023 e 2024) risulta che la stessa ha svolto le seguenti attività lavorative e ha percepito i sotto indicati redditi: a) dal 23 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 è stata occupata presso l'agenzia interinale
“ e ha percepito un reddito pari ad euro 1.743,00; Controparte_4
b) dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 è stata dipendente dell'agenzia interinale
“ e ha guadagnato euro 878,00; Controparte_4
c) dal 1° marzo 2022 al 23 ottobre 2022 ha lavorato per “Coopservice” percependo un emolumento di euro 2.357,00; d) dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023 è stata impiegata presso “Euro & Promos FM s.p.a” e ha guadagnato euro 3.322,00. Dal canto suo il SI Persona_1
- da luglio 2023 abita in un appartamento in locazione sito in via Cogne n. 5 a Imola e corrisponde un canone di euro 620,00;
- percepisce integralmente l'assegno unico per allo stato pari ad euro 187,00 ER mensili;
a questo titolo ha ricevuto euro 1.350,00 nell'anno 2022, euro 2.130.00 nell'anno 2023 ed euro 688,00 nei primi mesi dell'anno 2024;
- è dipendente a tempo indeterminato della “Cooperativa SACMI” di Imola;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti annui rispettivamente pari a euro 36.283,00 (3.024,00 mensili), a euro 36.581,00 (3.048,00 mensili) e a euro 37.609,00 (3.134,00); ne consegue che l'assunto dell'attore secondo cui dal gennaio 2023 il suo stipendio sarebbe diminuito in seguito alla riduzione delle trasferte è stato smentito documentalmente. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio va inoltre evidenziato da un lato che egli, non vedendo non collabora in via diretta al mantenimento dello stesso e dall'altro ER lato che vi contribuisce attraverso il godimento della casa familiare, di sua proprietà, da parte del ragazzo e della madre. Alla luce delle sopra esposte considerazioni a decorrere dalla data di deposito del ricorso va giudicata equa la richiesta della resistente di determinare il contributo a carico del SI per il mantenimento del figlio in 400,00 euro mensili, Persona_1 ER oltre al 80% delle spese straordinarie. 3g. La RA ha inoltre domandato che sia posto a carico del coniuge il Pt_2 pagamento di un assegno di 200,00 euro mensili per il suo mantenimento.
pagina 8 di 14 Orbene, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I n. 12.196 del 16 maggio 2017). Pertanto, ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno maritale, si deve operare un confronto tra le condizioni economiche degli sposi per verificare se esista una disparità tra loro e -una volta individuato il coniuge più debole- occorre valutare se i suoi redditi siano “adeguati” avendo come parametro il tenore di vita goduto (o di cui avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto del principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio. Ai fini del confronto tra le condizioni economiche del marito e della moglie non è necessario determinare l'esatta situazione di entrambi, ma è sufficiente giungere a un'attendibile ricostruzione reddituale e patrimoniale dei medesimi (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, n. 13.592 del 12 giugno 2006 e Cass., Sez. I, n. 25.618 del 7 dicembre 2007). Inoltre, nella quantificazione della misura dell'assegno occorre tenere conto non solo dei redditi dei coniugi, ma anche delle “altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, n. 17.199 dell'11 luglio 2013), ivi compresa la capacità reddituale. Orbene, come sopra evidenziato, nel caso di specie, per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 la sig.ra ha denunciato redditi netti pari, rispettivamente, ad euro Pt_2
1.753, 3.235,00 e 3.322,00. Dal canto suo, il sig. come già rilevato, per gli stessi esercizi ha Persona_1 denunciato redditi netti pari, rispettivamente, ad euro 36.283,00 36.581,00 e 37.609,00. Alla luce delle sopra esposte emergenze probatorie è indubbio che tra i redditi delle parti vi sia una significativa disparità. Pertanto, appare congruo ed equo stabilire a carico del ricorrente il pagamento di una somma mensile di 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
4. Le spese di lite tra le parti private, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Considerato che
le domande formulate dal ricorrente sono state rigettate ed è stata invece accolta integralmente la prospettazione di parte resistente, il ricorrente pagina 9 di 14 è condannato al pagamento delle spese di lite relative alla difesa tecnica della sig.ra
. Parte_2
Gli onorari della curatrice speciale debbono essere invece posti a carico dei SIi
e in solido tra loro, avendo entrambi dato causa, con il Persona_1 Pt_2 loro comportamento inadeguato, alla nomina della stessa. Essendo sia la RA che la curatrice speciale stati ammessi al patrocinio Pt_2
a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'RI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
Ciò premesso, i compensi della curatrice speciale e della legale della RA
debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della Parte_2 causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza 13628/15), tenendo conto della modesta complessità della controversia. Pertanto, i compensi vanno determinati nel valore minimo dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la prima, la seconda e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza (851,00 euro, 602,00 euro, 903,00 euro e 1.453,00 euro). Le spese di C.T.U., poste dalla Giudice designata provvisoriamente a carico del ricorrente, debbono essere invece ripartite nella misura del 50% ciascuna tra le parti. Essendo la RA stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese CP_1 dello stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari relativi ad una parte ammessa al patrocinio debbano essere posti a carico dell'RI. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'RI si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato pagina 10 di 14 sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
- la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo – espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario – è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è cruciale pagina 11 di 14 l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate - nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- tale enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Pertanto, il compenso della dott.ssa e della sua ausiliaria dott.ssa Per_2 Per_3
(che si liquida in via definitiva come da decreto della Giudice Istruttrice del 13 marzo 2024), deve essere posto per la metà a carico del SI per la restante Persona_1 metà a carico dell'RI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta.
1. rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata dal SI Persona_1
2. assegna la casa coniugale di proprietà del sig. ita in Imola (BO), via Persona_1
Vivaldi n. 83, alla sig.ra ; Controparte_1
3. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Parte_1
'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento
[...] ordinario del figlio, alla sig.ra la somma mensile di euro Controparte_1
400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno pagina 12 di 14 incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della medesima (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
4. a decorrere dalla data di deposito del ricorso, stabilisce che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie relative ad così come individuate dal Protocollo ER del 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna, nella misura del 80% Parte_1
nella misura del 20% ; in particolare:
[...] Controparte_1 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 13 di 14 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- con decorso dalla data del deposito della memoria di costituzione della resistente pone a carico del sig. a titolo di assegno maritale, la somma di Parte_1 euro 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. dichiara inammissibile la domanda di nomina di amministratore di sostegno a favore di formulata dalla curatrice speciale di Persona_1 [...]
Persona_1
6. condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere all'RI le spese di lite relative all'intervento della curatrice speciale, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. condanna il SI e l'RI (per la quota a carico della RA Persona_1
), in solido tra loro, a pagare le spese della C.T.U. che liquida in via Parte_2 definitiva come da provvedimento del 13 marzo 2024 della Giudice Istruttrice (3.437,68 euro per il compenso della dott.ssa , oltre agli accessori se dovuti, e quella di € Per_2
621,80 per spese – onorario dell'ausiliario dott.ssa comprensivo Persona_4 degli oneri accessori);
8. condanna il SI a rifondere a rifondere all'RI le spese di lite Persona_1 della convenuta, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 15 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1578/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il 04 maggio Parte_1 C.F._1
1968, rappresentato e difeso dall' Avv. Gianna MACHIRELLI, nel cui studio in Imola (BO) via Cavour n.57 è elettivamente domiciliato ATTORE contro
), nata a [...] – Ratchaburi Controparte_1 C.F._2
(Thailandia), il 27 aprile 1979, rappresentata e difesa dall' Avv. Clarice CARASSI, nel cui studio in Imola (BO) via Felice Orsini n.11 è elettivamente domiciliata, CONVENUTA Avv. Claudia LANDI, in qualità di curatrice speciale del minore
[...]
Persona_1
CHIAMATA IN CAUSA
P.M
INTERVENUTO
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024.
“Voglia ll'Ecc.mo Tribunale di Bologna adito, ogni diversa istanza, eccezione deduzione e domanda reietta e disattesa, 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito a Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, autorizzando fin d'ora i coniugi a vivere separati;
pagina 1 di 14 2) Dichiarare che i coniugi sono entrambi autosufficienti e conseguentemente nulla prevedere a titolo di mantenimento a carico del sig. in favore della sig. . Parte_1 Controparte_1
3) Assegnare la casa coniugale sita in Imola, al sig. che ne è CP_2 Parte_1 proprietario esclusivo,
4) Preso atto che raggiungerà la maggiore età il prossimo 13 novembre 2024, Persona_1
- disporre che entrambi i genitori ne curino educazione, istruzione e mantenimento in accordo fra loro e nel rispetto dei termini di legge;
- disporre il figlio possa mantenere la collocazione prevalente presso Persona_1 l'abitazione del padre in Imola, Via Vivaldi 83;
-disporre che il figlio , alla luce della sua età, regoli autonomamente i tempi di ER frequentazione con i genitori;
- disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi in cui lo stesso permarrà presso di sé;
- disporre che le spese straordinarie, da individuarsi con riferimento al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, siano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore. 5) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, e, dunque, rigettate tutte le domande ed eccezioni ex adverso avanzate e/o formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, rinunciata la domanda di addebito esclusivo della separazione al marito, così provvedere con sentenza definitiva:
1) Nelle more del raggiungimento della maggiore età del figlio (nato il Persona_1 13.11.2006), previa la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali, disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, rimettendo a quest'ultimo, sia in ragione dell'età, che delle difficoltà relazionali padre-figlio, ogni decisione circa i tempi e i modi della sua frequentazione e/o permanenza con o presso il padre;
2) Premesso che è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, atteso Persona_1 che in ogni caso egli sta ancora frequentando la scuola superiore e non è dunque economicamente autosufficiente, stabilirne/confermarne la collocazione prevalente presso l'abitazione familiare ubicata a Imola (BO), via Vivaldi n. 83, unitamente e presso la madre, RA , Controparte_1 presso la quale egli già ivi convive e risulta prevalentemente collocato;
3) Disporre/confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare ubicata a Imola (BO), via Vivaldi n. 83, alla madre RA , in qualità di genitore convivente con il figlio Controparte_1
, con tutti gli arredi ivi esistenti;
ER
4) disporre che il padre, SI , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio e sino alla raggiunta indipendenza/autosufficienza economica dello stesso, ER corrisponda a favore della madre, RA , l'importo mensile pari a € Controparte_1
400,00 (quattrocento/00), o quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre l'80% delle spese straordinarie, di cui al prospetto indicato nel più recente Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Bologna, quali sostenute dalla madre nell'interesse del loro figlio , parimenti sino alla raggiunta ER indipendenza/autosufficienza economica del suddetto;
dovendosi in ogni caso stabilire l'esclusiva percezione da parte della madre dell'emolumento/indennità INPS di accompagnamento riferibile al figlio;
ER
5) disporre che il marito, SI , ricorrendone le condizioni e i Parte_1 requisiti, corrisponda alla moglie RA a titolo di assegno di Controparte_1 mantenimento del coniuge, l'importo mensile pari a € 200,00 (duecento), o quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, in ogni caso, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
pagina 2 di 14 6) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato”.
La curatrice speciale ha concluso come foglio di p.c. depositato telematicamente il 9 ottobre 2024:
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, confermandone il ER collocamento presso la madre e, per l'effetto, l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare;
2) quanto ai rapporti padre-figlio, atteso il manifestato netto rifiuto del ragazzo di frequentare il genitore, mantenere l'incarico al Servizio Sociale di supportare il padre e facilitare un riavvicinamento nel caso in cui manifesti in futuro la volontà di incontrarlo;
ER
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla RA , entro il giorno Persona_1 CP_1 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 per il mantenimento ordinario del figlio , da rivalutarsi ER annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché porre a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura dell'80% il padre e del restante 20% la madre le spese straordinarie occorrenti per il ragazzo, con espresso richiamo al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna del 09/08/2017”.
Il P.M. ha concluso “Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 17 dicembre 2006 a Imola (BO). Dalla loro unione è nato, il 13 novembre 2006, il quale, a causa del parto ER prematuro, è affetto da emiplegia infantile destra. La famiglia ha fissato la propria residenza a Imola (BO), dapprima nella via Corelli n. 39 e poi in un immobile sito nella via Vivaldi n. 83 di proprietà del marito.
2. Con ricorso depositato il 6 febbraio 2023 ha chiesto Parte_1 che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con contestuale richiesta di addebito a carico della moglie;
b) il figlio sia affidato a entrambi i coniugi in modalità condivisa e collocamento presso di lui;
c) in funzione di ciò gli sia assegnata la casa coniugale;
d) sia previsto in capo a entrambi i coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto di oltre a quello di rimborsare il 50% delle spese ER straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. La resistente si è costituita con memoria depositata il 14 aprile 2023, con cui si è associata alle richieste sul vincolo e sull'affido condiviso del figlio e ha altresì chiesto che: a) sia collocato presso di lei;
b) in virtù di ciò le sia assegnata la casa ER coniugale;
c) sia stabilito che sia rimessa al figlio la decisione circa i tempi e i modi della frequentazione e/o permanenza con il padre;
d) sia posto a carico del SI l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento del minore la Persona_1 somma mensile di 400,00 euro oltre all'80% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo; e) sia stabilito che sia lei a percepire integralmente l'indennità INPS di accompagnamento riferibile ad f) sia disposto che il SI ER
e corrisponda mensilmente la somma di 200,00 euro a titolo di assegno Persona_1 maritale. pagina 3 di 14 Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 26 aprile 2023 ed hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima la Presidente delegata ha pronunciato ordinanza con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato il minore ai servizi sociali, nominando curatore speciale;
- ha collocato presso la madre;
ER
- per l'effetto le ha assegnato la casa coniugale;
- ha disposto che il minore incontri il padre inizialmente una volta alla settimana alla presenza di un operatore, con facoltà per i servizi affidatari di modificare le modalità delle visite, nonché la durata e la frequenza delle stesse a seconda del loro andamento;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento di l'importo di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base ER degli indici ISTAT;
- ha posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di pagare, nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse di ER ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017;
- ha disposto C.T.U.. Con memoria del 21 settembre 2023 si è costituita la curatrice speciale Avv. Claudia Landi. Con sentenza non definitiva n. 1901, pubblicata il 29 settembre 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti, rimettendo la causa in istruttoria per le questioni accessorie. All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente in data 9 ottobre 2024.
3. Ciò posto, possono essere esaminate le domande formulate dalle parti.
3a. In questa sede non verrà emessa pronuncia sul vincolo, essendo la separazione personale tra i coniugi stata già dichiarata. 3b. Deve essere rigettata la richiesta dell'attore di addebito della separazione alla moglie. Il SI in particolare, ha allegato a fondamento della sua richiesta le Persona_1 seguenti condotte ascritte alla convenuta:
- chiusura totale ed irrevocabile rispetto a tutte le proposte della famiglia er regolare le condizioni di vita di e favorire il suo sviluppo di Persona_1 ER autonomia;
- comportamento “truffaldino” tenuto fin dall'inizio della relazione, senza alcun riguardo alle conseguenze dannose, nei confronti del coniuge e del figlio, quale l'aver occultato circostanze concernenti la reale paternità di quest'ultimo;
- assoluta mancanza di lealtà, correttezza e sincerità tale da far venire meno l'affezione coniugale.
pagina 4 di 14 Dal canto suo, la RA quale aveva inizialmente domandato a sua CP_3 volta l'addebito della separazione al coniuge e poi ha abbandonato la richiesta senza richiedere mezzi di prova, né argomentare sul punto nella comparsa conclusionale- ha contestato le allegazioni di controparte e in particolare ha sostenuto:
- l'infondatezza delle pretese dell'attore, in quanto pretestuose e denigratorie;
- l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno delle suesposte allegazioni, anche in relazione al presunto difetto di paternità, semplicemente prospettato dal SI Persona_1
- la mancata dimostrazione dell'attitudine causale delle sopra riferite violazioni coniugali alla determinazione della crisi. In primo luogo e preliminarmente, va rilevato che la domanda di addebito è stata per la prima volta formulata in sede di memoria integrativa ex art. 709 comma 3 c.p.c.
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “avuto riguardo alla struttura bifasica del giudizio di separazione [...] la predetta memoria può essere utilizzata per proporre anche per la prima volta la domanda di addebito, essendo il procedimento caratterizzato, nel passaggio tra le due fasi, da modalità di introduzione che mutuano, per contenuti e scansioni, le forme proprie del giudizio ordinario di cognizione, in modo tale da determinare una progressiva formazione della vocatio in ius” (ex multis, Cass. sentenza n. 17590 del 2019). Tuttavia, nell'articolare la suesposta istanza l'attore si è limitato all'enunciazione del mero petitum, senza addurre a sostegno della pretesa vantata alcun fatto costitutivo specifico, in termini di violazioni contestate alla RA . Segnatamente, CP_1 le condotte prospettate, e quindi i fatti costitutivi della domanda di addebito, vengono esplicitati solamente in sede di note di replica, il che rende la domanda inammissibile in quanto priva della necessaria allegazione della causa petendi. Parimenti, le violazioni dei doveri coniugali imputate alla convenuta e descritte dall'attore risultano del tutto generiche, in quanto prive di riferimenti a episodi specifici e circostanziati che possano aver concretizzato la crisi coniugale. In particolare, il SI ha imputato alla moglie di aver tenuto un Persona_1
“comportamento truffaldino sin dall'inizio della relazione”, di aver manifestato una
“chiusura totale ed irrevocabile a tutte le proposte della famiglia e, infine, Persona_1 di aver agito in spregio ai canoni “di lealtà, correttezza e sincerità tale da far venire meno l'affezione coniugale”. Trattatasi all'evidenza di allegazioni del tutto generiche in quanto avulse da qualsiasi riferimento ad accadimenti puntuali e concreti, e pertanto in contrasto con il paradigma di cui all'art. 163 comma 3 numero 4) -al quale l'art. 709 comma 3 c.p.c. rinvia- che onera l'attore di esporre “in modo chiaro e specifico i fatti
[...] costituenti le ragioni della domanda”. Nel merito, indipendentemente dai rilievi sopra evidenziati in punto di genericità, gli assunti del SI isultano del tutto indimostrati. Le violazioni allegate Persona_1 risultano, difatti, sono prive del necessario supporto probatorio tenuto altresì conto del fatto che l'attore non ha articolato alcuna istanza istruttoria in termini di prova pagina 5 di 14 testimoniale né ha prodotto documentazione idonea a corroborare sul piano dimostrativo le predette allegazioni. La stessa prospettazione attinente al presunto occultamento della reale paternità del figlio da parte della sig.ra resta relegata al solo versante allegatorio, e, CP_1 pertanto, risulta anch'essa priva dei necessari riscontri probatori. Infine, conformemente a quanto eccepito da parte resistente, difetta la prova della relazione causale tra l'asserita violazione dei doveri coniugali e la crisi familiare esitata nel presente procedimento. Sul punto deve rammentarsi che la costante giurisprudenza reputa che le violazioni dei doveri indicati nell'art. 143 c. II c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione) possano essere sanzionati con l'addebito, purchè siano stati la causa della crisi coniugale. Secondo la costante giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, n. 18074 del 20 agosto 2014). Per la dichiarazione di addebito a carico di un coniuge è dunque necessario accertare da un lato la violazione di un dovere coniugale e dall'altro che tale violazione sia stata la causa della irreversibile crisi dell'unione. Nel caso di specie, come visto, la carenza probatoria affligge già il primo polo dell'accertamento causale (ossia la violazione dei doveri coniugali), di tal che il profilo della relazione eziologica tra questo e la crisi coniugale, in quanto logicamente subordinato al primo, risulta assorbito. Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve essere rigettata la richiesta di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito. 3c. Passando all'analisi delle ulteriori questioni, va preliminarmente disattesa la domanda formulata dalla curatrice speciale di in sede di Persona_1 comparsa conclusionale e diretta a sollecitare “senza ritardo, la nomina di un Amministratore di sostegno, che possa coadiuvare e rappresentare legalmente [ ER in ogni atto, di natura economica e non, che si renderà necessario compiere in futuro per lui e per il suo benessere. Tale domanda deve, difatti, considerarsi inammissibile in questa sede in quanto l'autorità competente a provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno risulta essere il Giudice Tutelare. 3d. Nulla va stabilito in merito all'affidamento, al collocamento e al regime di visita del genitore non allocatario, in quanto nelle more del presente procedimento è ER divenuto maggiorenne (è infatti nato il [...]). Stante la maggiore età del ragazzo non può neppure prevedersi la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo.
pagina 6 di 14 3e. Deve essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della RA in quanto funzionale ad assicurare la stabilità dell'ambiente CP_1 domestico, le abitudini e le relazioni affettive del figlio ER
Invero, deve farsi applicazione del principio -già desumibile dai previgenti artt. 155 e, poi, 155 quater c.c. (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) ed ora 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55)- secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. per tutte, da ultimo, Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 3015 del 7 febbraio 2018). Orbene, è pacifica la circostanza che in quanto studente liceale, non è ancora ER economicamente autosufficiente e abita stabilmente nella residenza familiare insieme alla madre. Deve pertanto concludersi nel senso dell'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale a favore della SI.ra , in quanto Controparte_1 funzionale ad assicurare la stabilità abitativa ed emotiva, oltre che le abitudini del figlio
ER
3f. Si può ora passare alla valutazione della debenza e, in caso affermativo, dell'entità del contributo dovuto dal SI per il mantenimento ordinario e Persona_1 straordinario del figlio ER
Sul punto, deve nuovamente rammentarsi che lo stesso, nato il [...], risulta allo stato maggiorenne e sta terminando il suo percorso di studi presso il Liceo Scientifico Rambaldi Valeriani di Imola. Tuttavia, secondo la pressoché costante giurisprudenza della Suprema Corte “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo”. D'altra parte, la Suprema “Corte (Cass. n. 18076/2014) ha già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica”.
pagina 7 di 14 Orbene, è evidente che non risulta attualmente stabilmente inserito nel mercato ER del lavoro per ragioni non riconducibili a sua responsabilità, essendo uno studente liceale.
Ne consegue che va previsto un contributo per il suo mantenimento ordinario e straordinario. Ciò posto, la RA : CP_1
- abita con il figlio nella casa coniugale di proprietà del SI sita in Persona_1
Imola (BO), via Vivaldi 83 senza corrispondere alcun canone;
- sulla base della documentazione prodotta (Certificazione Unica anni 2023 e 2024) risulta che la stessa ha svolto le seguenti attività lavorative e ha percepito i sotto indicati redditi: a) dal 23 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 è stata occupata presso l'agenzia interinale
“ e ha percepito un reddito pari ad euro 1.743,00; Controparte_4
b) dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 è stata dipendente dell'agenzia interinale
“ e ha guadagnato euro 878,00; Controparte_4
c) dal 1° marzo 2022 al 23 ottobre 2022 ha lavorato per “Coopservice” percependo un emolumento di euro 2.357,00; d) dal 6 marzo 2023 fino al 31 dicembre 2023 è stata impiegata presso “Euro & Promos FM s.p.a” e ha guadagnato euro 3.322,00. Dal canto suo il SI Persona_1
- da luglio 2023 abita in un appartamento in locazione sito in via Cogne n. 5 a Imola e corrisponde un canone di euro 620,00;
- percepisce integralmente l'assegno unico per allo stato pari ad euro 187,00 ER mensili;
a questo titolo ha ricevuto euro 1.350,00 nell'anno 2022, euro 2.130.00 nell'anno 2023 ed euro 688,00 nei primi mesi dell'anno 2024;
- è dipendente a tempo indeterminato della “Cooperativa SACMI” di Imola;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti annui rispettivamente pari a euro 36.283,00 (3.024,00 mensili), a euro 36.581,00 (3.048,00 mensili) e a euro 37.609,00 (3.134,00); ne consegue che l'assunto dell'attore secondo cui dal gennaio 2023 il suo stipendio sarebbe diminuito in seguito alla riduzione delle trasferte è stato smentito documentalmente. Ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio va inoltre evidenziato da un lato che egli, non vedendo non collabora in via diretta al mantenimento dello stesso e dall'altro ER lato che vi contribuisce attraverso il godimento della casa familiare, di sua proprietà, da parte del ragazzo e della madre. Alla luce delle sopra esposte considerazioni a decorrere dalla data di deposito del ricorso va giudicata equa la richiesta della resistente di determinare il contributo a carico del SI per il mantenimento del figlio in 400,00 euro mensili, Persona_1 ER oltre al 80% delle spese straordinarie. 3g. La RA ha inoltre domandato che sia posto a carico del coniuge il Pt_2 pagamento di un assegno di 200,00 euro mensili per il suo mantenimento.
pagina 8 di 14 Orbene, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I n. 12.196 del 16 maggio 2017). Pertanto, ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno maritale, si deve operare un confronto tra le condizioni economiche degli sposi per verificare se esista una disparità tra loro e -una volta individuato il coniuge più debole- occorre valutare se i suoi redditi siano “adeguati” avendo come parametro il tenore di vita goduto (o di cui avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto del principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio. Ai fini del confronto tra le condizioni economiche del marito e della moglie non è necessario determinare l'esatta situazione di entrambi, ma è sufficiente giungere a un'attendibile ricostruzione reddituale e patrimoniale dei medesimi (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, n. 13.592 del 12 giugno 2006 e Cass., Sez. I, n. 25.618 del 7 dicembre 2007). Inoltre, nella quantificazione della misura dell'assegno occorre tenere conto non solo dei redditi dei coniugi, ma anche delle “altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I, n. 17.199 dell'11 luglio 2013), ivi compresa la capacità reddituale. Orbene, come sopra evidenziato, nel caso di specie, per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 la sig.ra ha denunciato redditi netti pari, rispettivamente, ad euro Pt_2
1.753, 3.235,00 e 3.322,00. Dal canto suo, il sig. come già rilevato, per gli stessi esercizi ha Persona_1 denunciato redditi netti pari, rispettivamente, ad euro 36.283,00 36.581,00 e 37.609,00. Alla luce delle sopra esposte emergenze probatorie è indubbio che tra i redditi delle parti vi sia una significativa disparità. Pertanto, appare congruo ed equo stabilire a carico del ricorrente il pagamento di una somma mensile di 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie.
4. Le spese di lite tra le parti private, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Considerato che
le domande formulate dal ricorrente sono state rigettate ed è stata invece accolta integralmente la prospettazione di parte resistente, il ricorrente pagina 9 di 14 è condannato al pagamento delle spese di lite relative alla difesa tecnica della sig.ra
. Parte_2
Gli onorari della curatrice speciale debbono essere invece posti a carico dei SIi
e in solido tra loro, avendo entrambi dato causa, con il Persona_1 Pt_2 loro comportamento inadeguato, alla nomina della stessa. Essendo sia la RA che la curatrice speciale stati ammessi al patrocinio Pt_2
a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'RI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
Ciò premesso, i compensi della curatrice speciale e della legale della RA
debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della Parte_2 causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza 13628/15), tenendo conto della modesta complessità della controversia. Pertanto, i compensi vanno determinati nel valore minimo dello scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro per la prima, la seconda e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza (851,00 euro, 602,00 euro, 903,00 euro e 1.453,00 euro). Le spese di C.T.U., poste dalla Giudice designata provvisoriamente a carico del ricorrente, debbono essere invece ripartite nella misura del 50% ciascuna tra le parti. Essendo la RA stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese CP_1 dello stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari relativi ad una parte ammessa al patrocinio debbano essere posti a carico dell'RI. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'RI si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato pagina 10 di 14 sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
- la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo – espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario – è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è cruciale pagina 11 di 14 l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate - nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- tale enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Pertanto, il compenso della dott.ssa e della sua ausiliaria dott.ssa Per_2 Per_3
(che si liquida in via definitiva come da decreto della Giudice Istruttrice del 13 marzo 2024), deve essere posto per la metà a carico del SI per la restante Persona_1 metà a carico dell'RI.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta.
1. rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata dal SI Persona_1
2. assegna la casa coniugale di proprietà del sig. ita in Imola (BO), via Persona_1
Vivaldi n. 83, alla sig.ra ; Controparte_1
3. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Parte_1
'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento
[...] ordinario del figlio, alla sig.ra la somma mensile di euro Controparte_1
400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno pagina 12 di 14 incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della medesima (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
4. a decorrere dalla data di deposito del ricorso, stabilisce che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie relative ad così come individuate dal Protocollo ER del 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna, nella misura del 80% Parte_1
nella misura del 20% ; in particolare:
[...] Controparte_1 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 13 di 14 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
- con decorso dalla data del deposito della memoria di costituzione della resistente pone a carico del sig. a titolo di assegno maritale, la somma di Parte_1 euro 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. dichiara inammissibile la domanda di nomina di amministratore di sostegno a favore di formulata dalla curatrice speciale di Persona_1 [...]
Persona_1
6. condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro, a rifondere all'RI le spese di lite relative all'intervento della curatrice speciale, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. condanna il SI e l'RI (per la quota a carico della RA Persona_1
), in solido tra loro, a pagare le spese della C.T.U. che liquida in via Parte_2 definitiva come da provvedimento del 13 marzo 2024 della Giudice Istruttrice (3.437,68 euro per il compenso della dott.ssa , oltre agli accessori se dovuti, e quella di € Per_2
621,80 per spese – onorario dell'ausiliario dott.ssa comprensivo Persona_4 degli oneri accessori);
8. condanna il SI a rifondere a rifondere all'RI le spese di lite Persona_1 della convenuta, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 15 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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