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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 20.10.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del
20.10.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Monte Matese Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Angelica Carnevale, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di San
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 (violazione del codice della strada). pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 13.10.2025, contestava il contenuto delle difese di controparte e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 65/2024 resa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data
07.02.2024 e pubblicata in data 06.03.2024, nel procedimento avente R.G. n.
765/2023, per veder accolte le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo il fumus
e il periculum, come esposto in premessa;
2. sempre in via preliminare, atteso che con il presente atto l'appellante altresì propone querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc, ove ritenuta la necessità e rilevanza del documento impugnato, sospendere, ex art. 355 cpc, il presente giudizio, fissando il termine per la riassunzione del giudizio per querela di falso dinanzi al Giudice monocratico designando;
3. nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata dall'UTG appellato e le sanzioni accessorie, ordinando la restituzione delle somme eventualmente versate e i punti della Cont patente eventualmente decurtati;
4. condannare l' appellato alla refusione delle spese e dei compensi di primo e secondo grado, con aumento in misura del 30% per utilizzo di tecniche che agevolano la consultazione/fruizione di atti
e allegati PCT, (art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014)”.
In data 05.06.2024 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
(di seguito breviter, ), concludendo Controparte_2 CP_1 nei seguenti termini: “In via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, difettando i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c.; In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della proposta di querela di falso, in quanto presentata in difetto degli elementi pagina 2 di 8 richiesti dall'art. 221 c.p.c.; Nel merito, rigettarsi integralmente le avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Vinte le spese”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 27.08.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
Tale udienza veniva successivamente anticipata al 20.10.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. ha impugnato la sentenza n. 65/2024 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila in data 07.02.2024 e depositata il 06.03.2024, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante e confermata l'applicazione della sanzione amministrativa di € 167,00 e della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, comminate con il verbale di contestazione n.
265648837 del 16.06.2023, elevato dai Carabinieri della Stazione di Paganica nei confronti del ricorrente per la violazione degli articoli 148, commi XII e
XVI, del D.lgs. n. 285/1992.
A sostegno dell'appello, il deduce i seguenti motivi di appello: i) Pt_1 violazione dell'art.132, comma I, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione in punto di diritto;
ii) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.116 c.p.c. per omesso assolvimento dell'onere della prova e travisamento delle prove.
In particolare, contesta al Giudice di prime cure di aver fornito una motivazione priva di qualsivoglia riferimento giuridico e giurisprudenziale, aderendo in maniere acritica alle deduzioni degli Agenti accertatori, con conseguente violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova. Al riguardo rileva l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2700 c.c. al verbale opposto, contro cui propone querela di falso ex art. 221 c.p.c. al fine di dimostrare la non veridicità dello stesso.
Il , nel costituirsi in giudizio, in via preliminare, eccepisce CP_1
l'inammissibilità della querela di falso proposta dal ricorrente, in quanto priva pagina 3 di 8 degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. a pena di nullità. Nel merito, eccepisce l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, in quanto esente da censure.
2. Preliminarmente, occorre valutare l'ammissibilità della querela di falso proposta dall'odierno appellante avverso il verbale di contestazione opposto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
In tema di querela di falso la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma II, Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23.06.2010, n. 15169; Cass. civ.,
Sez. VI - 5, 14.03.2018, n. 6220).
Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata dal Tribunale in composizione monocratica nel caso in cui la querela sia proposta per la prima volta nell'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace, come avvenuto nel caso di specie. Sulla scorta di tali considerazioni, la querela di falso proposta nell'atto di appello non soddisfa i requisiti di validità di cui all'art. 221, comma II, c.p.c., in quanto non contiene alcuna precisazione degli elementi e delle prove a sostegno delle ragioni della falsità del documento.
Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti dalla norma in parola, l'istanza di querela di falso formulata dalla parte appellante va dichiarata inammissibile.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che non sono condivisibili le censure mosse dall'appellante alla motivazione resa dal Giudice di Pace di L'Aquila, con particolare riguardo all'errata applicazione dell'art. 2700 c.c. alla fattispecie in esame.
Sul punto, occorre rilevare che il verbale n. 265648837 del 16.06.2023 è stato elevato dai Carabinieri della Stazione di Paganica per le violazioni dell'art. 148, commi XII e XVI del C.d.S. (sorpasso in corrispondenza di una pagina 4 di 8 intersezione), di cui si è reso responsabile il conducente dell'autovettura modello Porsche Macan targata GM201HB.
In relazione alla sussistenza della violazione, mette conto rilevare che il verbale di contravvenzione redatto nell'accertamento delle infrazioni alle norme del codice della strada, come ricordato dallo stesso appellante, ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato l'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative e dei suoi limiti, nei giudizi di opposizione promossi ai sensi dell'art. 22 l. n. 689/81. In particolare, la Corte ha ritenuto che in tali giudizi è ammessa la contestazione e la prova unicamente in ordine alle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non può essere suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (ad esempio, come nel caso in cui vi sia divergenza tra il numero di targa ed il tipo di veicolo al quale questa è attribuita). In tutti gli altri casi, ogni questione inerente a una presunta alterazione della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - deve essere proposta mediante lo strumento della querela di falso, nella quale non sussistono limiti di prova e che è diretta anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 24.07.2009, n.
17355; successivamente Cass. civ., Sez. II-VI, 12.01.2012, n. 339; Cass. civ.,
Sez. III, 10.12.2012, n. 22383).
Nel caso oggetto di causa, gli agenti hanno verbalizzato che il conducente del veicolo targato GM201HB aveva effettuato il sorpasso di un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico.
Quanto riportato nel verbale, dunque, costituisce a tutti gli effetti un'affermazione di un fatto circostanziato avvenuto in presenza dei militari.
Ad ogni buon conto, dalle controdeduzioni fornite dall'Organo accertatore con la nota n. prot. 9/12-3 del 26.09.2023 si evince che gli agenti, il giorno
16.06.2023, posizionati nei pressi di una rientranza adiacente la piazzola di sosta lungo la SS17 altezza KM 43+900, a seguito del controllo effettuato, constatavano che il a bordo dell'autovettura marca Porsche targata Pt_1 pagina 5 di 8 GM201HB sorpassava un altro veicolo “in prossimità ovvero a pochi metri dalla segnaletica verticale della chilometrica stradale 43+800”, tratto di strada interessato dall'intersezione con via Monsignor Sebastiano Cantalini (cfr. doc.
n. 4 fascicolo appellato).
La dinamica dei fatti sopra descritta trova, dunque, esatta corrispondenza con quanto riportato nel verbale opposto, ove l'infrazione rilevata e contestata dagli agenti accertatori è, per l'appunto, il sorpasso di altro veicolo avvenuto in prossimità di una intersezione tra due strade. Non sussiste, quindi, alcuna contraddittorietà tra quanto dedotto dall'Amministrazione resistente e quanto attestato in sede di verbale.
Sul valore probatorio delle controdeduzioni dell'organo accertatore, si ricorda che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione previsto dalla l. n. 689 del 1981, il giudizio di responsabilità dell'opponente può basarsi anche su elementi probatori ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento, purché ritualmente acquisiti, come si ricava dalla lettura dell'art. 23, comma secondo, l. n. 689 cit., secondo cui l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto ha il dovere di depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.04.2010, n.
8764, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione avverso un verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada, sulla scorta sia delle dichiarazioni rese dal trasgressore sia del riferimento alla posizione dei veicoli coinvolti in un sinistro, non risultanti dal verbale di accertamento ma da altra relazione di servizio, depositata dall'Amministrazione nel giudizio di opposizione). Nel caso di specie, il ha ritualmente prodotto la CP_1 documentazione in parola nel giudizio di primo grado.
A ciò deve aggiungersi che i rilievi fotografici unitamente alla piantina estratta da Google Maps (cfr. doc. n. 4 fascicolo appellato), allegati alle controdeduzioni depositate dal resistente nel giudizio di primo grado, dimostrano non soltanto l'esistenza di un'intersezione nel tratto stradale ove si compieva la manovra di sorpasso, ma anche la presenza di una segnaletica orizzontale, nella specie, una striscia longitudinale continua, che indica il pagina 6 di 8 divieto di sorpasso a prescindere dalla presenza di eventuali intersezioni sul tratto stradale interessato (art. 40 del C.d.S.).
Erra dunque l'appellante nell'eccepire la violazione dell'art. 2697 c.c. e
116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di L'Aquila, in quanto il Pt_1 contesta proprio circostanze di fatto percepite visivamente dall'agente accertatore, contenute nel verbale di contestazione, che tuttavia sono assistiti da fede privilegiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 21.10.2022, n. 31107; Cass. civ.,
Sez. III, 07.10.2022, n. 29320; Cass. civ., Sez. L., 07.11.2014, n. 23800).
Nondimeno, il giudice di primo grado non si è limitato a rilevare la fede privilegiata del contenuto del verbale contestato dall'opponente, ma ha altresì esaminato e valutato nel merito le risultanze della prova orale espletata nel corso del procedimento, ritenendo, con valutazione condivisibile ed esente da censure, che la stessa non fosse particolarmente attendibile.
In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza di primo grado, non appare superfluo evidenziare che la testimonianza resa da sebbene Tes_1 ammissibile, in quanto coniugata con in regime di separazione Parte_1 dei beni, non risulti comunque particolarmente attendibile anche in ragione del fatto che in sede di verbale la stessa nulla riferiva in relazione alla dinamica della violazione contestata, risultando la sola dichiarazione del trasgressore.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, attesa l'assenza di vizi nella sentenza impugnata e la piena legittimità della sanzione amministrativa comminata con il verbale n. 265648837 del 16.06.2023 dai Carabinieri della
Stazione di Paganica nei confronti di l'appello proposto dovrà Parte_1 essere integralmente rigettato.
4.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia per le cause di appello e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
4.2 Il Tribunale, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 630/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da ai Parte_1 sensi dell'art. 221 c.p.c., per le causali di cui in motivazione;
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.765/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 07.02.2024
e depositata in data 06.03.2024;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento Controparte_1 di appello, che liquida in € 492,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 20.10.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del
20.10.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Monte Matese Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Angelica Carnevale, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di San
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 (violazione del codice della strada). pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 13.10.2025, contestava il contenuto delle difese di controparte e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 65/2024 resa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data
07.02.2024 e pubblicata in data 06.03.2024, nel procedimento avente R.G. n.
765/2023, per veder accolte le seguenti conclusioni: “
1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo il fumus
e il periculum, come esposto in premessa;
2. sempre in via preliminare, atteso che con il presente atto l'appellante altresì propone querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc, ove ritenuta la necessità e rilevanza del documento impugnato, sospendere, ex art. 355 cpc, il presente giudizio, fissando il termine per la riassunzione del giudizio per querela di falso dinanzi al Giudice monocratico designando;
3. nel merito, accogliere il presente ricorso in appello e riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata dall'UTG appellato e le sanzioni accessorie, ordinando la restituzione delle somme eventualmente versate e i punti della Cont patente eventualmente decurtati;
4. condannare l' appellato alla refusione delle spese e dei compensi di primo e secondo grado, con aumento in misura del 30% per utilizzo di tecniche che agevolano la consultazione/fruizione di atti
e allegati PCT, (art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014)”.
In data 05.06.2024 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
(di seguito breviter, ), concludendo Controparte_2 CP_1 nei seguenti termini: “In via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, difettando i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c.; In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della proposta di querela di falso, in quanto presentata in difetto degli elementi pagina 2 di 8 richiesti dall'art. 221 c.p.c.; Nel merito, rigettarsi integralmente le avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Vinte le spese”.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 27.08.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e la controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
Tale udienza veniva successivamente anticipata al 20.10.2025.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la parte appellante concludeva come da note di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. ha impugnato la sentenza n. 65/2024 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila in data 07.02.2024 e depositata il 06.03.2024, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante e confermata l'applicazione della sanzione amministrativa di € 167,00 e della sanzione accessoria di sospensione della patente di guida, comminate con il verbale di contestazione n.
265648837 del 16.06.2023, elevato dai Carabinieri della Stazione di Paganica nei confronti del ricorrente per la violazione degli articoli 148, commi XII e
XVI, del D.lgs. n. 285/1992.
A sostegno dell'appello, il deduce i seguenti motivi di appello: i) Pt_1 violazione dell'art.132, comma I, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione in punto di diritto;
ii) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.116 c.p.c. per omesso assolvimento dell'onere della prova e travisamento delle prove.
In particolare, contesta al Giudice di prime cure di aver fornito una motivazione priva di qualsivoglia riferimento giuridico e giurisprudenziale, aderendo in maniere acritica alle deduzioni degli Agenti accertatori, con conseguente violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova. Al riguardo rileva l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 2700 c.c. al verbale opposto, contro cui propone querela di falso ex art. 221 c.p.c. al fine di dimostrare la non veridicità dello stesso.
Il , nel costituirsi in giudizio, in via preliminare, eccepisce CP_1
l'inammissibilità della querela di falso proposta dal ricorrente, in quanto priva pagina 3 di 8 degli elementi richiesti dall'art. 221 c.p.c. a pena di nullità. Nel merito, eccepisce l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, in quanto esente da censure.
2. Preliminarmente, occorre valutare l'ammissibilità della querela di falso proposta dall'odierno appellante avverso il verbale di contestazione opposto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
In tema di querela di falso la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma II, Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23.06.2010, n. 15169; Cass. civ.,
Sez. VI - 5, 14.03.2018, n. 6220).
Tale valutazione, inoltre, deve essere effettuata dal Tribunale in composizione monocratica nel caso in cui la querela sia proposta per la prima volta nell'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace, come avvenuto nel caso di specie. Sulla scorta di tali considerazioni, la querela di falso proposta nell'atto di appello non soddisfa i requisiti di validità di cui all'art. 221, comma II, c.p.c., in quanto non contiene alcuna precisazione degli elementi e delle prove a sostegno delle ragioni della falsità del documento.
Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti dalla norma in parola, l'istanza di querela di falso formulata dalla parte appellante va dichiarata inammissibile.
3. Nel merito, ritiene il Tribunale che non sono condivisibili le censure mosse dall'appellante alla motivazione resa dal Giudice di Pace di L'Aquila, con particolare riguardo all'errata applicazione dell'art. 2700 c.c. alla fattispecie in esame.
Sul punto, occorre rilevare che il verbale n. 265648837 del 16.06.2023 è stato elevato dai Carabinieri della Stazione di Paganica per le violazioni dell'art. 148, commi XII e XVI del C.d.S. (sorpasso in corrispondenza di una pagina 4 di 8 intersezione), di cui si è reso responsabile il conducente dell'autovettura modello Porsche Macan targata GM201HB.
In relazione alla sussistenza della violazione, mette conto rilevare che il verbale di contravvenzione redatto nell'accertamento delle infrazioni alle norme del codice della strada, come ricordato dallo stesso appellante, ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato l'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative e dei suoi limiti, nei giudizi di opposizione promossi ai sensi dell'art. 22 l. n. 689/81. In particolare, la Corte ha ritenuto che in tali giudizi è ammessa la contestazione e la prova unicamente in ordine alle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non può essere suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (ad esempio, come nel caso in cui vi sia divergenza tra il numero di targa ed il tipo di veicolo al quale questa è attribuita). In tutti gli altri casi, ogni questione inerente a una presunta alterazione della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - deve essere proposta mediante lo strumento della querela di falso, nella quale non sussistono limiti di prova e che è diretta anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 24.07.2009, n.
17355; successivamente Cass. civ., Sez. II-VI, 12.01.2012, n. 339; Cass. civ.,
Sez. III, 10.12.2012, n. 22383).
Nel caso oggetto di causa, gli agenti hanno verbalizzato che il conducente del veicolo targato GM201HB aveva effettuato il sorpasso di un altro veicolo in prossimità di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico.
Quanto riportato nel verbale, dunque, costituisce a tutti gli effetti un'affermazione di un fatto circostanziato avvenuto in presenza dei militari.
Ad ogni buon conto, dalle controdeduzioni fornite dall'Organo accertatore con la nota n. prot. 9/12-3 del 26.09.2023 si evince che gli agenti, il giorno
16.06.2023, posizionati nei pressi di una rientranza adiacente la piazzola di sosta lungo la SS17 altezza KM 43+900, a seguito del controllo effettuato, constatavano che il a bordo dell'autovettura marca Porsche targata Pt_1 pagina 5 di 8 GM201HB sorpassava un altro veicolo “in prossimità ovvero a pochi metri dalla segnaletica verticale della chilometrica stradale 43+800”, tratto di strada interessato dall'intersezione con via Monsignor Sebastiano Cantalini (cfr. doc.
n. 4 fascicolo appellato).
La dinamica dei fatti sopra descritta trova, dunque, esatta corrispondenza con quanto riportato nel verbale opposto, ove l'infrazione rilevata e contestata dagli agenti accertatori è, per l'appunto, il sorpasso di altro veicolo avvenuto in prossimità di una intersezione tra due strade. Non sussiste, quindi, alcuna contraddittorietà tra quanto dedotto dall'Amministrazione resistente e quanto attestato in sede di verbale.
Sul valore probatorio delle controdeduzioni dell'organo accertatore, si ricorda che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione previsto dalla l. n. 689 del 1981, il giudizio di responsabilità dell'opponente può basarsi anche su elementi probatori ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento, purché ritualmente acquisiti, come si ricava dalla lettura dell'art. 23, comma secondo, l. n. 689 cit., secondo cui l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto ha il dovere di depositare “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.04.2010, n.
8764, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione avverso un verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada, sulla scorta sia delle dichiarazioni rese dal trasgressore sia del riferimento alla posizione dei veicoli coinvolti in un sinistro, non risultanti dal verbale di accertamento ma da altra relazione di servizio, depositata dall'Amministrazione nel giudizio di opposizione). Nel caso di specie, il ha ritualmente prodotto la CP_1 documentazione in parola nel giudizio di primo grado.
A ciò deve aggiungersi che i rilievi fotografici unitamente alla piantina estratta da Google Maps (cfr. doc. n. 4 fascicolo appellato), allegati alle controdeduzioni depositate dal resistente nel giudizio di primo grado, dimostrano non soltanto l'esistenza di un'intersezione nel tratto stradale ove si compieva la manovra di sorpasso, ma anche la presenza di una segnaletica orizzontale, nella specie, una striscia longitudinale continua, che indica il pagina 6 di 8 divieto di sorpasso a prescindere dalla presenza di eventuali intersezioni sul tratto stradale interessato (art. 40 del C.d.S.).
Erra dunque l'appellante nell'eccepire la violazione dell'art. 2697 c.c. e
116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di L'Aquila, in quanto il Pt_1 contesta proprio circostanze di fatto percepite visivamente dall'agente accertatore, contenute nel verbale di contestazione, che tuttavia sono assistiti da fede privilegiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 21.10.2022, n. 31107; Cass. civ.,
Sez. III, 07.10.2022, n. 29320; Cass. civ., Sez. L., 07.11.2014, n. 23800).
Nondimeno, il giudice di primo grado non si è limitato a rilevare la fede privilegiata del contenuto del verbale contestato dall'opponente, ma ha altresì esaminato e valutato nel merito le risultanze della prova orale espletata nel corso del procedimento, ritenendo, con valutazione condivisibile ed esente da censure, che la stessa non fosse particolarmente attendibile.
In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza di primo grado, non appare superfluo evidenziare che la testimonianza resa da sebbene Tes_1 ammissibile, in quanto coniugata con in regime di separazione Parte_1 dei beni, non risulti comunque particolarmente attendibile anche in ragione del fatto che in sede di verbale la stessa nulla riferiva in relazione alla dinamica della violazione contestata, risultando la sola dichiarazione del trasgressore.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, attesa l'assenza di vizi nella sentenza impugnata e la piena legittimità della sanzione amministrativa comminata con il verbale n. 265648837 del 16.06.2023 dai Carabinieri della
Stazione di Paganica nei confronti di l'appello proposto dovrà Parte_1 essere integralmente rigettato.
4.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia per le cause di appello e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
4.2 Il Tribunale, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 630/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta da ai Parte_1 sensi dell'art. 221 c.p.c., per le causali di cui in motivazione;
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.765/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 07.02.2024
e depositata in data 06.03.2024;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento Controparte_1 di appello, che liquida in € 492,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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