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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10463/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con l'avvocato Parte_5 Parte_6 Parte_7
Giovanna Mancinelli ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti di
[...]
nato a [...] il [...] (001_Estratto per Riassunto del Registro degli Persona_1
Atti di Nascita di il quale, emigrato in Brasile, ove veniva registrato Persona_1
anche come o o o o Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_1
o (002_Certificato Negativo di Persona_5 Persona_6
Naturalizzazione) sposava, nella città di Amparo (Stato di San Paolo), in data 20.09.1910, Per_7
(003_Certificato di matrimonio in trascrizione integrale di;
-
[...] Persona_1
in Brasile non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si è Persona_1
naturalizzato cittadino brasiliano (002_Certificato Negativo di Naturalizzazione); - dal predetto matrimonio nasceva, il 18.07.1920 ad Amparo (Stato di San Paolo), Persona_8
(004_Certificato di nascita in trascrizione integrale di che, in data 15.09.1951 Persona_8
nella Città di Amparo (Stato di San Paolo), sposava che da coniugata Persona_9
assumeva il cognome del marito (005_Certificato di matrimonio in trascrizione integrale di Per_8
; - dall'unione tra e nascevano due figli: 1)
[...] Persona_8 Controparte_2
nato il [...] a [...] (006_Certificato di nascita in trascrizione Parte_8
integrale di e 2) nato il [...] a [...], Parte_8 Parte_9 Stato di San Paolo (007_Certificato di nascita in trascrizione integrale di;
Pt_9 Parte_9
- di seguito si riporta la discendenza dei predetti figli secondo la numerazione sopraccitata: 1)
[...]
si univa in matrimonio con in data 11.06.1982 a San Paolo (Brasile) Parte_8 Persona_10
(008_Certificato di matrimonio in trascrizione integrale di;
dal loro Parte_8
matrimonio nascevano due figli: ricorrente, nato il [...] a [...]_11
(Brasile) (009_Certificato di nascita in trascrizione integrale di e Persona_11 [...]
ricorrente, il 01.12.1986 a SA Caetano do Sul (Stato di San Paolo) (010_certificato Parte_6
di nascita in trascrizione integrale di che con ha avuto Parte_6 Persona_12
il figlio , nato il [...] a [...] (011_Certificato Persona_13
di nascita in trascrizione integrale di ), minorenne, e per il quale, la Persona_13
ricorrente, chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento della cittadinanza italiana;
2)
[...]
si univa in matrimonio con in data 08.10.1983 a San Paolo Parte_9 Persona_14
(012_Certificato di matrimonio in trascrizione integrale di;
dalla loro Parte_9
unione nascevano tre figli: a) b) e c) Parte_1 Parte_3 Parte_4
a) ricorrente è nato il [...] a [...]_1
(013_Certificato di nascita in trascrizione integrale di ed il 17.08.2019 a Parte_1
HO (Stato di San Paolo) sposava (014_Certificato di matrimonio in Persona_15
trascrizione integrale di;
dal predetto matrimonio nasceva il 04.02.2021 a Parte_1
NA (Stato di San Paolo) il figlio (015_Certificato di nascita in Parte_2
trascrizione integrale di , minorenne e per il quale, con il presente ricorso, Parte_2
il padre chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
b) ricorrente è nata Parte_3
il 25.07.1985 a TO AN (Stato di San Paolo) (016_Certificato di nascita in trascrizione integrale di ed il 03.07.2010 a HO (Stato di San Paolo) si univa in matrimonio con Parte_3
(017_Certificato di matrimonio in trascrizione integrale di Controparte_3 Parte_3
; c) ricorrente è nato il [...] a [...] lo MP (Stato
[...] Parte_4
di San Paolo) (018_Certificato di nascita in trascrizione integrale di ed il Parte_4
17.10.2017 a HO (Stato di San Paolo) sposava (019_Certificato di matrimonio Persona_16
in trascrizione integrale di;
…”. Parte_4
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono cittadini
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 22.5.25
Il giudice
Christian Colombo