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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 50915/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Di Salvatore, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Squarci, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.8.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione sono nati due figli ( , in data 23.06.1999, e , in data 27.05.2009), e di avere Per_1 Per_2 ottenuto l'omologazione della separazione consensuale con decreto da questo Tribunale in data
17.12.2019, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale, dunque l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la modifica parziale delle condizioni della separazione, chiedendo: la ricezione dell'assegno in via diretta da parte del figlio
, la sottoposizione della figlia a una dose di vaccino anti Covid-19, la corresponsione da parte della Per_1 madre di una somma mensile pari ad euro 250,00 mensili per i figli (o una somma maggiore o minore) con conseguente riduzione dell'importo mensile di euro 700,00 all'epoca versato dal resistente, comunque per un totale da versare in favore dei figli pari ad euro 700,00 mensili, la vendita della casa coniugale per dividere il ricavato in parti uguali tra le parti o la liquidazione del 50% del valore del detto cespite in suo favore.
In sede presidenziale, con ordinanza del 10.06.2022, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate, previo ascolto dei figli, ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in ragione delle diverse prospettazioni delle parti.
In particolare, all'udienza del 16.03.2022, con l'ausilio di una psicologa dello Spazio Minori e Famiglia, veniva sentita la figlia , che affermava di vivere stabilmente con la madre, di vedere il padre nei fine Per_2 settimana in maniera alternata e una o due volte durante la settimana e di trovarsi bene con entrambi.
Nella medesima udienza veniva, altresì, ascoltato il figlio , il quale raccontava di organizzarsi in modo Per_1 da trascorrere tempi equivalenti sia con il padre sia con la madre, di aver trasferito la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in quanto a lui intestata, di non aver mai pensato di andare a vivere stabilmente dal padre e che vorrebbe ricevere “almeno in parte direttamente una somma per il mio mantenimento anche per non essere coinvolto in questioni familiari”.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15.02.2024, la ricorrente rappresentava che a far data dal
2.01.2024 il figlio lavorava presso “Eurospin” con contratto a tempo indeterminato e che il Per_1 resistente aveva un nuovo lavoro.
Il resistente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.02.2024 dava atto che nel 2023 aveva costituito con un ex collega una società per rilevare l'affitto di ramo di azienda del gruppo CP_2 aprendo un minimercato, società, tuttavia, ancora priva di utili.
In sede di precisazione delle conclusioni:
la ricorrente chiedeva confermarsi le statuizioni della separazione e corrispondersi la somma di euro 450,00 mensili per il mantenimento della figlia da parte del padre, oltre alle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
il resistente chiedeva revocarsi l'obbligo contributivo a suo carico per il figlio, un assegno di mantenimento a suo carico per la figlia pari ad euro 300,00 mensili e per una somma uguale a carico della moglie, la vendita della casa coniugale e degli arredi, l'aumento delle ore lavorative della moglie, il suo trasferimento nell'abitazione di cui era diventata erede pro quota in seguito al decesso del padre, oltre alla restituzione della quota dell'assegno unico a lui spettante e incamerata dalla moglie per il periodo ivi meglio indicato.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalle deduzioni delle parti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e cui all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, in atti.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve poi, revocarsi l'obbligo contributivo già posto a carico del per il figlio, ormai autonomo in CP_1 quanto ha conseguito la laurea e lavora con contratto a tempo indeterminato, essendo, dunque, ormai autosufficiente (circostanze tutte incontestate tra le parti), con decorrenza gennaio 2024 (data in cui veniva assunto, come pure emerso pacificamente). Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande del relative all'assegno unico, in quanto CP_1 la relativa corresponsione è già disciplinata dalla legge, nonché quelle restitutorie, di vendita della casa coniugale e di divisione del relativo prezzo, nonché quella inerente i beni mobili del detto cespite, in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio.
Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del
12.01.2000).
Possono, poi, essere confermate le statuizioni vigenti relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, sopra riportate, valutato l'interesse della stessa, la sua volontà come espressa in sede di audizione, nonché l'esigenza di tutelare la sua stabilità quotidiana e, al contempo, il rapporto con il genitore non convivente.
In conseguenza del collocamento della minore preso la madre, a quest'ultima può essere assegnata la casa coniugale, sita in Roma, via Giovanni Battista Delponte n. 6.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, deve osservarsi che con ordinanza del
4.04.2024 il Giudice onerava le parti di depositare la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, le buste paga degli ultimi sei mesi e la copia degli estratti dei conti correnti a loro intestati e cointestati relativi all'anno
2024.
Il non depositava quanto richiesto, con una condotta processuale che lascia ritenere la volontà di CP_1 nascondere le sue effettive capacità patrimoniali. Lo stesso, per quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, è onerato di un mutuo pari ad euro 380,00 mensili, è proprietario al 50% della casa coniugale, è titolare dell'usufrutto della casa dove vive (la nuda proprietà è dei figli), è proprietario per 2/6 della nuda proprietà e per 1/6 della piena proprietà di altro immobile sito a Roma dove vive il padre, risultando, come dallo stesso dedotto e sopra riportato, socio della società che gestisce un minimarket Todis;
risulta, poi, percepire l'assegno unico per la somma di euro 90,00 mensili circa (la metà di quella documentata ed aggiornata dalla controparte, cfr. anche estratti conto , in atti) e risultava titolare a dicembre 2022 di un saldo ci conto corrente pari ad euro 55.748,00, come da estratto conto.
La per quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed emerso dagli estratti Parte_1 conto, in atti, lavora part-time per un supermercato con un reddito complessivo pari ad euro 12.000,00 circa annui (cfr. anche dichiarazioni dei redditi, in atti), è proprietaria del 50% della casa coniugale, nonché di 1/6 dell'immobile, gravato da mutuo, dove vive la moglie del padre deceduto, è titolare di un saldo di conto corrente pari ad euro 30.800,00 circa e percepisce euro 93,00 mensili a titolo di assegno unico
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia come vigente, euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della alla stessa), oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza del resistente, le spese di lite sostenute dalla ono poste a carico del resistente nella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, Parte_1 compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Roma in data 4.06.1995;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 00355, parte II, serie A04);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla a casa coniugale;
Parte_1
-revoca la contribuzione economica a carico del per il figlio con decorrenza gennaio 2024; CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento vigente per la figlia a carico del padre, pari ad euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della lla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Parte_1
Tribunale;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ella misura di due terzi, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 1.354,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Valeria Apicella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 50915/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Di Salvatore, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Squarci, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.8.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione sono nati due figli ( , in data 23.06.1999, e , in data 27.05.2009), e di avere Per_1 Per_2 ottenuto l'omologazione della separazione consensuale con decreto da questo Tribunale in data
17.12.2019, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione consensuale, dunque l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico del resistente per i figli pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la modifica parziale delle condizioni della separazione, chiedendo: la ricezione dell'assegno in via diretta da parte del figlio
, la sottoposizione della figlia a una dose di vaccino anti Covid-19, la corresponsione da parte della Per_1 madre di una somma mensile pari ad euro 250,00 mensili per i figli (o una somma maggiore o minore) con conseguente riduzione dell'importo mensile di euro 700,00 all'epoca versato dal resistente, comunque per un totale da versare in favore dei figli pari ad euro 700,00 mensili, la vendita della casa coniugale per dividere il ricavato in parti uguali tra le parti o la liquidazione del 50% del valore del detto cespite in suo favore.
In sede presidenziale, con ordinanza del 10.06.2022, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate, previo ascolto dei figli, ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in ragione delle diverse prospettazioni delle parti.
In particolare, all'udienza del 16.03.2022, con l'ausilio di una psicologa dello Spazio Minori e Famiglia, veniva sentita la figlia , che affermava di vivere stabilmente con la madre, di vedere il padre nei fine Per_2 settimana in maniera alternata e una o due volte durante la settimana e di trovarsi bene con entrambi.
Nella medesima udienza veniva, altresì, ascoltato il figlio , il quale raccontava di organizzarsi in modo Per_1 da trascorrere tempi equivalenti sia con il padre sia con la madre, di aver trasferito la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre in quanto a lui intestata, di non aver mai pensato di andare a vivere stabilmente dal padre e che vorrebbe ricevere “almeno in parte direttamente una somma per il mio mantenimento anche per non essere coinvolto in questioni familiari”.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15.02.2024, la ricorrente rappresentava che a far data dal
2.01.2024 il figlio lavorava presso “Eurospin” con contratto a tempo indeterminato e che il Per_1 resistente aveva un nuovo lavoro.
Il resistente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15.02.2024 dava atto che nel 2023 aveva costituito con un ex collega una società per rilevare l'affitto di ramo di azienda del gruppo CP_2 aprendo un minimercato, società, tuttavia, ancora priva di utili.
In sede di precisazione delle conclusioni:
la ricorrente chiedeva confermarsi le statuizioni della separazione e corrispondersi la somma di euro 450,00 mensili per il mantenimento della figlia da parte del padre, oltre alle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale;
il resistente chiedeva revocarsi l'obbligo contributivo a suo carico per il figlio, un assegno di mantenimento a suo carico per la figlia pari ad euro 300,00 mensili e per una somma uguale a carico della moglie, la vendita della casa coniugale e degli arredi, l'aumento delle ore lavorative della moglie, il suo trasferimento nell'abitazione di cui era diventata erede pro quota in seguito al decesso del padre, oltre alla restituzione della quota dell'assegno unico a lui spettante e incamerata dalla moglie per il periodo ivi meglio indicato.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalle deduzioni delle parti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato e cui all'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, in atti.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve poi, revocarsi l'obbligo contributivo già posto a carico del per il figlio, ormai autonomo in CP_1 quanto ha conseguito la laurea e lavora con contratto a tempo indeterminato, essendo, dunque, ormai autosufficiente (circostanze tutte incontestate tra le parti), con decorrenza gennaio 2024 (data in cui veniva assunto, come pure emerso pacificamente). Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande del relative all'assegno unico, in quanto CP_1 la relativa corresponsione è già disciplinata dalla legge, nonché quelle restitutorie, di vendita della casa coniugale e di divisione del relativo prezzo, nonché quella inerente i beni mobili del detto cespite, in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio.
Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella di divisione dei beni comuni, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del
12.01.2000).
Possono, poi, essere confermate le statuizioni vigenti relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore, sopra riportate, valutato l'interesse della stessa, la sua volontà come espressa in sede di audizione, nonché l'esigenza di tutelare la sua stabilità quotidiana e, al contempo, il rapporto con il genitore non convivente.
In conseguenza del collocamento della minore preso la madre, a quest'ultima può essere assegnata la casa coniugale, sita in Roma, via Giovanni Battista Delponte n. 6.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, deve osservarsi che con ordinanza del
4.04.2024 il Giudice onerava le parti di depositare la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, le buste paga degli ultimi sei mesi e la copia degli estratti dei conti correnti a loro intestati e cointestati relativi all'anno
2024.
Il non depositava quanto richiesto, con una condotta processuale che lascia ritenere la volontà di CP_1 nascondere le sue effettive capacità patrimoniali. Lo stesso, per quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, è onerato di un mutuo pari ad euro 380,00 mensili, è proprietario al 50% della casa coniugale, è titolare dell'usufrutto della casa dove vive (la nuda proprietà è dei figli), è proprietario per 2/6 della nuda proprietà e per 1/6 della piena proprietà di altro immobile sito a Roma dove vive il padre, risultando, come dallo stesso dedotto e sopra riportato, socio della società che gestisce un minimarket Todis;
risulta, poi, percepire l'assegno unico per la somma di euro 90,00 mensili circa (la metà di quella documentata ed aggiornata dalla controparte, cfr. anche estratti conto , in atti) e risultava titolare a dicembre 2022 di un saldo ci conto corrente pari ad euro 55.748,00, come da estratto conto.
La per quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed emerso dagli estratti Parte_1 conto, in atti, lavora part-time per un supermercato con un reddito complessivo pari ad euro 12.000,00 circa annui (cfr. anche dichiarazioni dei redditi, in atti), è proprietaria del 50% della casa coniugale, nonché di 1/6 dell'immobile, gravato da mutuo, dove vive la moglie del padre deceduto, è titolare di un saldo di conto corrente pari ad euro 30.800,00 circa e percepisce euro 93,00 mensili a titolo di assegno unico
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia come vigente, euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della alla stessa), oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Tribunale.
Considerata la natura del giudizio, nonché la soccombenza del resistente, le spese di lite sostenute dalla ono poste a carico del resistente nella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, Parte_1 compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Roma in data 4.06.1995;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 00355, parte II, serie A04);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla a casa coniugale;
Parte_1
-revoca la contribuzione economica a carico del per il figlio con decorrenza gennaio 2024; CP_1
-conferma l'assegno di mantenimento vigente per la figlia a carico del padre, pari ad euro 350,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della lla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo di questo Parte_1
Tribunale;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ella misura di due terzi, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 1.354,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Valeria Apicella