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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 14123/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14123/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 1831/2023, depositata il 27.10.2023, e non notificata,
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Sammichele di Bari (Ba), alla via G. di Vittorio n. 50, presso lo studio dell'Avv. Pietro Spinelli, dal quale è rappresentato e difeso giusto decreto sindacale n. 24 del 9.11.2023, determinazione d'incarico n. 603 del
27.11.2023, e procura in atti,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Gioia del Colle (Ba), alla via Armando Diaz n. 27, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Giannico, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.07.2024,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
27.03.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 14.12.2023, il Parte_1
a impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 1991/2023) depositata il 27.10.2023, n.
[...]
1831, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da CP_1
avverso il verbale n. 6070/2022 emesso il 13.12.2022 dalla Polizia Municipale del
[...] [...] con cui il ricorrente, quale proprietario dell'autovettura AUDI Q3, tg. FA501EL, obbligato Parte_1 in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionato ex art. 142 co. 9 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato sulla SS 100 al km. 31+960, alla velocità di 130,15 Km/h (calcolata al netto della tolleranza
1 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. strumentale prevista pari al 5%) in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di 90 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 3148, matr. CPU n. 3086.
Il giudice di prime cure, respinto il motivo di opposizione relativo alla mancanza di competenza della PL di ad eseguire la rilevazione della velocità, annullava la sanzione ritenendo assorbente il Parte_1 motivo di opposizione inerente la violazione dell'art. 142 co. 6 bis del C.d.S. per l'assenza di opportuna visibilità della postazione siccome gli agenti erano posizionati su un terreno adiacente alla carreggiata.
In particolare il Comune appellante deduceva quali motivi di gravame: l'opportuno posizionamento della segnaletica stradale;
il rispetto della normativa sulla privacy;
l'approvazione del dispositivo elettronico utilizzato per l'accertamento; la corretta funzionalità dell'apparecchio di rilevamento utilizzato;
la conformità
a diritto dell'utilizzo dell'apparecchio; l'osservanza delle norme sul codice della strada;
la correttezza formale del verbale di infrazione, rilevando, dunque, una errata interpretazione da parte del primo giudice delle norme legislative disciplinanti la materia, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.07.2024 si costituiva nel presente giudizio d'appello il quale deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone Controparte_1 il rigetto, ribadendo la violazione dell'art. 142 co. 6 bis del C.d.S. per difetto di visibilità della postazione mobile, nonché il difetto di taratura ed omologazione, e l'illegittimità della sanzione perché irrogata dalla
Polizia municipale su strada statale, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 27.03.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo d'appello relativo alla corretta segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, appare fondato atteso che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di pace, nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
Ed invero, L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni
2 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellante, in sede di opposizione, ha documentato, col deposito di fotografie, che la Pt_1 postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione sulla carreggiata ed in prossimità della postazione del segnale della Polizia Locale e quindi in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.6.2017, così dimostrando, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non rileva il fatto che l'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto fosse poco visibile, in quanto le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta, per cui una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, come è avvenuto nel caso di specie, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità della rilevazione.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente evidenziato dal appellante, Pt_1 risulta chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Del resto, e ad abundantiam, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “L'art.
25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104).
Nel caso in esame, l'accertamento dalla violazione è stato eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici presidiati in loco dagli agenti della Polizia Stradale, sicché non trovava neppure
3 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. applicazione l'art. 25 co. 2 della legge n. 120/2010, pur richiamata nel predetto verbale, essendo l'utente messo nelle condizioni di avvistare, con congruo anticipo, la stessa posizione di rilevamento.
Ne consegue che la doglianza del appellante è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Quanto agli altri motivi di opposizione, in questa sede espressamente richiamati e riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va osservato quanto segue.
Riguardo la taratura periodica e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla
G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura (CERTIFICATO DI
TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22), ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
Quanto alla conformità, regolarità e piena utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, va evidenziato che l'amministrazione comunale ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare l'efficienza ed il buon funzionamento dell'apparecchio modello Velomatic 512D, matr. rilevatore n.
3148, matr. CPU n. 3086, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, riversando in atti il “Certificato di
Taratura CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22” rilasciato dal LAMI, Laboratorio di Misure Industriali, dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditato dalla
ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, in data 28.04.2022, che attesta la sua sottoposizione a verifica e taratura nel suddetto laboratorio metrologico. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Non v'è dunque alcun motivo di dubitare dell'efficienza e buon funzionamento di detta strumentazione, atteso che la verifica di cui innanzi fu effettuata in data 28.04.2022 mentre l'accertamento dell'infrazione avvenne in data 5.12.2022, ovvero a distanza di otto mesi, e dunque ben prima della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, come imposto dal DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
4 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. Dunque, l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del . Pt_1 Pt_1
L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a verifica di funzionalità come da verbale anch'esso ritualmente allegato in primo grado (sempre sub doc. del fasc. primo grado del . Pt_1
Lo strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato (o approvato) e sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità - come avvenuto nel caso di specie - ha efficacia probatoria che opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., 11.05.2017, n. 11574; Cass. civ., 12.07.2018, n. 18354).
A fronte di tutti questi elementi, l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto, sicché anche tale doglianza appare infondata.
Quanto all'organo preposto alle verifiche di taratura, l'allegato al DM n. 282 del 13.6.2017 (in vigore dal
31.07.2017) prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA e non già da centri SIT (Sistema Nazionale di
Taratura), come invece erroneamente dedotto dall'opponente in prime cure. Peraltro in giurisprudenza è sempre stata esclusa l'applicabilità della legge n. 273 del 1991 ai misuratori utilizzati per rilevare le violazioni ai limiti di velocità (v. Cass. civi., sez. 6, 17.09.2012, n. 15597).
Il Comune appellante ha, come detto, prodotto un certificato di taratura del 28.04.2022 emesso da un centro di misura accreditato da ACCREDIA.
Non può essere invece scrutinata la doglianza relativa al presunto difetto di omologazione, proposta per la prima volta in sede di appello senza essere mai proposta come motivo di opposizione in maniera specifica e dettagliata in primo grado, e dunque, in palesa violazione del principio del divieto di nova in appello.
Infine, anche l'ulteriore doglianza inerente l'asserita illegittimità della infrazione per incompetenza dei vigili urbani siccome rilevata su strada statale, appare destituita di fondamento atteso l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Rientra nei compiti della polizia municipale, e non necessita, perciò, dell'autorizzazione del Prefetto, l'accertamento dell'infrazione al cod. strad. consumata in territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, poiché le disposizioni del C.S., che attribuiscono al
Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale non sottraggono le relative competenze ai comuni, ai quali sono attribuite, dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 77, le funzioni relative alla materia della polizia locale urbana e rurale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 22.08.2001, n. 11183; Cass. civ., sez. 1, 15.03.2001, n. 3761; Cass. civ., sez. 1,
1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 1, 12.12.2003, n. 19029; Cass. civ., sez. 2, 11.07.2006, n. 15688).
Ed invero, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. e) C.d.S., l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia Municipale nell'ambito del territorio comunale per cui gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento
5 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada, anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (cfr. Cass. civ., n. 3019/2002; Cass. civ.,, n. 15688/2006; Cass. civ., n. 22366/2006; Cass. civ., n. 9497/2011; Cass. civ., n. 21523/2011; Cass. civ., n. 3839/2019).
Inoltre, è altrettanto noto il principio espresso dalla medesima giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16.01.2012, n. 484; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 2,
11.07.2006, n. 15688; Cass. civ., sez. 1, 19.10.2006, n. 22366; Cass. civ., sez. 2, 28.04.2011, n. 9497 e n. 9498;
e da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. 6, 23.09.2015, n. 18824, in cui è stato ribadito il principio per cui devono ritenersi legittime le contestazioni elevate dalla polizia municipale anche se accertate su strade di grande percorrenza, statale o provinciale, di proprietà di un ente diverso dal per il quale sono in servizio). Pt_1
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'originaria opposizione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di Controparte_1 contestazione n. 6070/2022 del 13.12.2022.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (velocità tenuta
130,15 km/h su una strada con limite di 90 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
1.085,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche,
Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez.
6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che nulla va disposto con riferimento alla spese processuali di I grado, tenuto conto della costituzione del nel detto giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 7, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente
6 Dott. Luca Sforza
n. 14123/2023 R.G. documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), mentre le spese del II grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante Pt_1 per detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bari n. 1831/2023, depositata il 27.10.2023, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di contestazione n. 6070/2022 del 13.12.2022; Controparte_1
2) determina la relativa sanzione in €. 1.085,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello Controparte_1 sostenute dal che liquida in complessivi €. 753,50, di cui €. Parte_1
91.50 per esborsi, ed €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza