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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/08/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott.ssa Federica Manfré Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
P.I./ C.F.
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.6.2025 hiedeva che questo Tribunale Controparte_1 dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei propri beni.
1.1. In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché
Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
1.2 Con decreto in data 4.7.2025 il Tribunale rilevava alcuni profili di inammissibilità della domanda assegnando al ricorrente termine per apportare eventuali modifiche al ricorso e al gestore della per integrare la sua relazione, alla luce di quanto rilevato nel suddetto decreto. Pt_1
In data 1.8.2025 il ricorrente depositava atto di integrazione del ricorso e la relazione integrativa del gestore della Crisi.
A fondamento di tale domanda come integrata deduceva:
a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale essendo attualmente lavoratore dipendente ed avendo accumulato la maggior parte dei debiti nell'esercizio della libera professione di geometra;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) che in ragione della proprietà del 50% della nuda proprietà di un bene immobile e in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia (stimato nell'arco del triennio in € 25.450,00) era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda così come integrata meriti accoglimento.
2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente (Casale Marittimo) all'interno del circondario del Tribunale adito.
3. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha i seguenti debiti:
oltre al debito connesso al mutuo ipotecario stipulato con la Controparte_2 in data 9.8.2011 a rogito notaio rep. 3780 Racc. 2252 che
[...] Persona_1 prevedeva la restituzione del capitale maggiorato degli interessi in 180 mesi (creditore che dunque dovrà essere ammesso allo stato passivo previa domanda ex art 270 comma 2 lett d) CCII).
Lo stesso svolge attività di lavoro dipendente, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.500,00 circa (vedi buste paga prodotte come doc. 16).
Il ricorrente possiede unicamente il 50% della nuda proprietà dei beni immobili siti in Cecina Via Val di Cecina n. 66, meglio identificato al Foglio 14 particella 7 subalterno 605, 606, 603 e 610 gravati da usufrutto a vita in favore dei genitori e quota che è stata stimata Controparte_3 CP_4 avere un valore di poco superiore ad € 41.000,00 (cfr. perizia di stima in atti).
Abita in un appartamento di proprietà della moglie insieme alla stessa e ai due figli.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria sopra indicata.
4.1 Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio di rispetto alla quota da destinare al mantenimento, che il ricorrente ed il gestore della crisi stimano nella somma di 25.450,00 nell'arco dei tre anni di durata della procedura nonché l'intero prezzo ritratto dalla vendita del 50% della nuda proprietà dei suddetti immobili, il tutto per un totale stimato dal gestore della crisi in oltre € 66.000,00.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5.1 La relazione del gestore della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.
Il gestore della crisi ha scritto infatti sul punto unicamente quanto segue:
Le cause dell'indebitamento del Sig. sono connesse all'attività professionale CP_1 precedentemente svolta in qualità di geometra. In particolare, nel corso degli anni, il debitore ha contratto diverse obbligazioni nei confronti dell'erario, legate proprio allo svolgimento della sua precedente attività.
Il progressivo peggioramento del contesto economico generale, unito alle difficoltà specifiche del settore edilizio e immobiliare, ha comportato una sensibile riduzione di volume degli incarichi ricevuti. Tale contrazione dei redditi professionali ha reso sempre più difficile la sostenibilità dei costi fissi e delle obbligazioni assunte, generando uno squilibrio finanziario irreversibile che ha portato il ricorrente a cessare volontariamente l'attività.
Le obbligazioni sorte non sono riconducibili a condotte dolose, bensì a fattori esogeni, non imputabili alla volontà del debitore. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano le condizioni per poter richiedere, al termine della procedura, l'esdebitazione ai sensi dell'art. 283
CCII, trattandosi di debiti contratti in buona fede e nell'ambito di una pregressa attività professionale ormai cessata.
Non ha integrato, nella relazione integrativa depositata, tali apodittiche asserzioni, nonostante il rilievo fatto dal tribunale nel decreto del 4.7.2025. Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ad assumere rilievo in sede di esdebitazione.
Sarà pertanto in tale sede, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, che andrà verificata l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII e, cioè, la circostanza che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai fini della concessione della esdebitazione.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott.ssa . Persona_2
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_5 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, ancora, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_2 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., nei limiti della compatibilità con la presente procedura:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
d) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui quanto riscosso dal debitore con il proprio lavoro, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, essendovi nel patrimonio da liquidare beni immobili, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 12/08/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott.ssa Federica Manfré Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
P.I./ C.F.
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.6.2025 hiedeva che questo Tribunale Controparte_1 dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei propri beni.
1.1. In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché
Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
1.2 Con decreto in data 4.7.2025 il Tribunale rilevava alcuni profili di inammissibilità della domanda assegnando al ricorrente termine per apportare eventuali modifiche al ricorso e al gestore della per integrare la sua relazione, alla luce di quanto rilevato nel suddetto decreto. Pt_1
In data 1.8.2025 il ricorrente depositava atto di integrazione del ricorso e la relazione integrativa del gestore della Crisi.
A fondamento di tale domanda come integrata deduceva:
a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale essendo attualmente lavoratore dipendente ed avendo accumulato la maggior parte dei debiti nell'esercizio della libera professione di geometra;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) che in ragione della proprietà del 50% della nuda proprietà di un bene immobile e in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia (stimato nell'arco del triennio in € 25.450,00) era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda così come integrata meriti accoglimento.
2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente (Casale Marittimo) all'interno del circondario del Tribunale adito.
3. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha i seguenti debiti:
oltre al debito connesso al mutuo ipotecario stipulato con la Controparte_2 in data 9.8.2011 a rogito notaio rep. 3780 Racc. 2252 che
[...] Persona_1 prevedeva la restituzione del capitale maggiorato degli interessi in 180 mesi (creditore che dunque dovrà essere ammesso allo stato passivo previa domanda ex art 270 comma 2 lett d) CCII).
Lo stesso svolge attività di lavoro dipendente, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.500,00 circa (vedi buste paga prodotte come doc. 16).
Il ricorrente possiede unicamente il 50% della nuda proprietà dei beni immobili siti in Cecina Via Val di Cecina n. 66, meglio identificato al Foglio 14 particella 7 subalterno 605, 606, 603 e 610 gravati da usufrutto a vita in favore dei genitori e quota che è stata stimata Controparte_3 CP_4 avere un valore di poco superiore ad € 41.000,00 (cfr. perizia di stima in atti).
Abita in un appartamento di proprietà della moglie insieme alla stessa e ai due figli.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria sopra indicata.
4.1 Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio di rispetto alla quota da destinare al mantenimento, che il ricorrente ed il gestore della crisi stimano nella somma di 25.450,00 nell'arco dei tre anni di durata della procedura nonché l'intero prezzo ritratto dalla vendita del 50% della nuda proprietà dei suddetti immobili, il tutto per un totale stimato dal gestore della crisi in oltre € 66.000,00.
5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5.1 La relazione del gestore della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni.
Il gestore della crisi ha scritto infatti sul punto unicamente quanto segue:
Le cause dell'indebitamento del Sig. sono connesse all'attività professionale CP_1 precedentemente svolta in qualità di geometra. In particolare, nel corso degli anni, il debitore ha contratto diverse obbligazioni nei confronti dell'erario, legate proprio allo svolgimento della sua precedente attività.
Il progressivo peggioramento del contesto economico generale, unito alle difficoltà specifiche del settore edilizio e immobiliare, ha comportato una sensibile riduzione di volume degli incarichi ricevuti. Tale contrazione dei redditi professionali ha reso sempre più difficile la sostenibilità dei costi fissi e delle obbligazioni assunte, generando uno squilibrio finanziario irreversibile che ha portato il ricorrente a cessare volontariamente l'attività.
Le obbligazioni sorte non sono riconducibili a condotte dolose, bensì a fattori esogeni, non imputabili alla volontà del debitore. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano le condizioni per poter richiedere, al termine della procedura, l'esdebitazione ai sensi dell'art. 283
CCII, trattandosi di debiti contratti in buona fede e nell'ambito di una pregressa attività professionale ormai cessata.
Non ha integrato, nella relazione integrativa depositata, tali apodittiche asserzioni, nonostante il rilievo fatto dal tribunale nel decreto del 4.7.2025. Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ad assumere rilievo in sede di esdebitazione.
Sarà pertanto in tale sede, decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione, che andrà verificata l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII e, cioè, la circostanza che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai fini della concessione della esdebitazione.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. dott.ssa . Persona_2
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_5 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
9. Va, ancora, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
10. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_2 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., nei limiti della compatibilità con la presente procedura:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
d) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui quanto riscosso dal debitore con il proprio lavoro, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
h) ordina al liquidatore, essendovi nel patrimonio da liquidare beni immobili, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 12/08/2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli