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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 09.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 289 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lucente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla Via Monte Grappa n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 8 titolare della Ditta “Bottega degli Antichi Sapori”, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Domenica Aino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Trebisacce, alla Via
Trento n. 14, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di precetto opposto;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 11.01.2022, con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di
, della somma di € 14.538,55, in virtù di due assegni bancari (n. 8360751655-09 di € Controparte_1
4.000,00 e n. 8360751656-10 di € 10.000,00), rilasciati dal medesimo opponente in data
29.10.2021, che, posti all'incasso dall'opposta in data 02.11.2021, sono risultati impagati con la dicitura “Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effettuato la comunicazione del recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso pr”.
Parte opponente, in particolare, deduceva che in data 24.01.2020 veniva sottoscritto con l'opposta un contratto di vendita di beni relativi ad attività di ristorazione per il prezzo di €
5.000,00, che veniva regolarmente versato attraverso assegni bancari postdatati;
che, invero, parte opposta in data 30.01.2020 emetteva regolare fattura di € 5.000,00; che detti beni erano in parte difettati e in parte non di proprietà dell'opposta; che gli assegni, posti alla base dell'atto di precetto erano parte di un libretto smarrito. Pertanto, l'opponente disconosceva la firma apposta agli stessi e rappresentava, comunque, che gli assegni postdatati non potevano costituire valido titolo esecutivo.
Parte opponente chiedeva, quindi, di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata e di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali per la somma di € 10.000,00, in quanto i beni di cui alla compravendita del
24.01.2020 erano, come visto, difettato o non di proprietà dell'opposta alienante.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare che alla stessa era dovuto il pagamento di €
14.000,00 e, per l'effetto, di confermare l'atto di precetto opposto.
pagina 2 di 8 In particolare, l'opposta non contestava il corretto adempimento, da parte del debitore opponente, del contratto del 24.01.2020, ma si limitava a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, asserendo che il credito posto in esecuzione derivasse da un ulteriore e successivo contratto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale.
Con ordinanza del 15.02.2023 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e all'udienza del 09.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si segnala che, nel caso di specie, assume rilevanza dirimente ai fini della decisione il disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta assegni posti alla base del precetto.
Detto disconoscimento risulta tempestivo, poiché formulato nell'atto di citazione in opposizione, e specifico, avendo il debitore indicato che “alla visione degli assegni oggetto dell'atto di precetto opposto il Sig contesta la paternità della firma apografa posta Parte_1 su di esse;
”.
A fronte del disconoscimento, parte opposta, pur non formulando tempestivamente istanza di verificazione, ha insistito per l'accoglimento della pretesa creditoria, la quale presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni apposte a detti assegni.
Ebbene, tale contegno assume valore di richiesta implicita di verificazione.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La Corte
d'appello si è così posta in contrasto con "la costante giurisprudenza di legittimità la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (così, da ultimo, Cass. 4538/2021)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 32169/2022).
Per tali ragioni, considerato che la CTU non è un mezzo di prova e, quindi, il Giudice può disporla a prescindere dalle richieste delle parti, con ordinanza del 08.01.2025 parte opposta veniva onerata della produzione degli originali degli assegni in parola, al fine di poter espletare la consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 8 Tuttavia, parte opposta ha omesso detta produzione, allegando che l'istituto di credito su cui erano tratti i citati assegni aveva comunicato la distruzione degli stessi ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016.
Pertanto, attesa la mancata produzione in parola, non è stato disposta la consulenza tecnica d'ufficio, non potendo la perizia grafologica essere svolta su documento prodotto in copia, tenuto conto che da tale documento non è possibile verificare le caratteristiche della scrittura.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi”, (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
20484/2014); ancora con un richiamo espresso alla sentenza n. 1831/2000, Cass. civ., sez. II, secondo la quale “Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”.
5. Ciò detto, va rilevato che la mancata produzione dell'originale del documento oggetto della verificazione non impedisce alla parte di provare il contenuto e la riferibilità del documento attraverso altri mezzi di prova.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l'opposta chiese di dichiarare l'opponente P.P. coobbligata al pagamento di somme portate da cinquantotto cambiali di Euro 10.000 cadauna "previo accertamento dell'autografia della firma" su di esse apposta.
Rispetto alla domanda di accertamento della posizione debitoria così formulata, la richiesta di verifica della sottoscrizione delle cambiali assume una funzione strumentale, in guisa di mezzo istruttorio volto ad asseverare la soggettività passiva della situazione obbligatoria.
Pur sussunta nell'àmbito della verificazione di scrittura regolata dagli artt. 216 e seguenti c.p.c., detta istanza non richiede, in ossequio alla deformalizzazione che connota l'istituto, una specifica modalità di introduzione nella lite, non origina peculiari scansioni procedimentali e nemmeno impone lo svolgimento di attività istruttorie predeterminate, potendo la riferibilità della scrittura pagina 4 di 8 essere accertata con ogni strumento asseverativo (in tal senso va inteso il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove;
da ultimo: Cass.
02/11/2022, n. 32169; Cass. 04/07/2017, n. 16383).
Coerentemente con la descritta struttura, gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione (proposta in via incidentale o principale), la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
E' dunque in iure non corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all'omissione allegativa dell'originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura, e ciò tanto più nella concreta vicenda processuale in esame, in cui gli originali delle cambiali non erano in disponibilità dell'opposta poiché sottoposti a sequestro in un procedimento penale (circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata: pag. 5, primo capoverso)”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. 23959/2023).
Ebbene, dall'analisi delle risultanze istruttorie, risulta inverosimile che l'opponente abbia rilasciato gli assegni in parola, in quanto l'unico elemento probatorio alternativo alla CTU fornito da parte opposta, al fine di verificare la veridicità della sottoscrizione degli assegni per cui è causa, è la prova per testi sul capitolo 7, articolato nella memoria di cui all'.art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c., relativamente al quale, tuttavia, il teste escusso fornisce una dichiarazione Testimone_1 lacunosa, non ricordando la data del contratto concluso tra le parti, e contraddittoria - riferendo dapprima che fosse stato concluso un solo contratto e che gli assegni erano riferiti alla compravendita del 2020 e poi affermando di non sapere se vi fosse stato un secondo contratto e di non sapere gli assegni a che contratto si riferissero -, oltre che in totale disaccordo con la tesi dell'opposta nella parte in cui riferisce che tra le parti l'unico contratto concluso fosse quello dell'anno 2020 e che non vi erano stati contratti successivi.
Per tale ragione, si ritiene che gli assegni posti alla base dell'atto di precetto non siano stati sottoscritti dall'opponente.
6. Alla luce di tali circostanze non assume alcun rilievo la deduzione di parte opposta secondo cui gli assegni in parola si riferissero a un contratto successivo, tenuto conto che, pur a voler ammettere la conclusione di detto successivo contratto, detti titoli di credito non risultano essere stati sottoscritti dall'opponente.
pagina 5 di 8 Priva di pregio è l'allegazione di parte opposta relativa all'asserita contraddizione del contegno di controparte, che disconosce la sottoscrizione degli assegni e al contempo ne deduce la nullità per postdatazione, ammettendo in tal modo la paternità degli stessi, tenuto conto che la contestazione principale dell'opponente riguarda il disconoscimento della sottoscrizione e la questione della postdatazione viene esposta al solo fine di difendersi nel caso in cui nelle more del giudizio fosse stata accertata l'autografia della sottoscrizione.
Infine, la mancata tempestiva contestazione circa l'apocrifia della firma non assume rilevanza, costituendo un mero contegno extragiudiziale non idoneo a inficiare gli accertamenti compiuti nel presente giudizio.
7. Per tutto quanto precede, quindi, il diritto di credito oggetto del procedimento esecutivo non può dirsi provato, con la conseguenza che il precetto azionato va dichiarato illegittimo.
8. Si rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente, in quanto allegata in modo del tutto generico, non avendo l'opponente indicato partitamente e distinto i beni difettosi e i beni non di proprietà dell'opposta e non indicando i difetti dei beni singolarmente considerati.
Né a tal fine possono supplire i capitoli di prova, tenuto conto che gli stessi costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
pagina 6 di 8 Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
9. Per tali ragioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
10.Deve essere rigettata la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
11. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
pagina 7 di 8 3) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Castrovillari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 09.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 289 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Lucente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla Via Monte Grappa n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 8 titolare della Ditta “Bottega degli Antichi Sapori”, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Domenica Aino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Trebisacce, alla Via
Trento n. 14, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di precetto opposto;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato in data 11.01.2022, con cui veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di
, della somma di € 14.538,55, in virtù di due assegni bancari (n. 8360751655-09 di € Controparte_1
4.000,00 e n. 8360751656-10 di € 10.000,00), rilasciati dal medesimo opponente in data
29.10.2021, che, posti all'incasso dall'opposta in data 02.11.2021, sono risultati impagati con la dicitura “Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effettuato la comunicazione del recesso – inviata dal correntista – dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso pr”.
Parte opponente, in particolare, deduceva che in data 24.01.2020 veniva sottoscritto con l'opposta un contratto di vendita di beni relativi ad attività di ristorazione per il prezzo di €
5.000,00, che veniva regolarmente versato attraverso assegni bancari postdatati;
che, invero, parte opposta in data 30.01.2020 emetteva regolare fattura di € 5.000,00; che detti beni erano in parte difettati e in parte non di proprietà dell'opposta; che gli assegni, posti alla base dell'atto di precetto erano parte di un libretto smarrito. Pertanto, l'opponente disconosceva la firma apposta agli stessi e rappresentava, comunque, che gli assegni postdatati non potevano costituire valido titolo esecutivo.
Parte opponente chiedeva, quindi, di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata e di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva di condannare l'opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali per la somma di € 10.000,00, in quanto i beni di cui alla compravendita del
24.01.2020 erano, come visto, difettato o non di proprietà dell'opposta alienante.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare che alla stessa era dovuto il pagamento di €
14.000,00 e, per l'effetto, di confermare l'atto di precetto opposto.
pagina 2 di 8 In particolare, l'opposta non contestava il corretto adempimento, da parte del debitore opponente, del contratto del 24.01.2020, ma si limitava a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, asserendo che il credito posto in esecuzione derivasse da un ulteriore e successivo contratto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale.
Con ordinanza del 15.02.2023 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e all'udienza del 09.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si segnala che, nel caso di specie, assume rilevanza dirimente ai fini della decisione il disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta assegni posti alla base del precetto.
Detto disconoscimento risulta tempestivo, poiché formulato nell'atto di citazione in opposizione, e specifico, avendo il debitore indicato che “alla visione degli assegni oggetto dell'atto di precetto opposto il Sig contesta la paternità della firma apografa posta Parte_1 su di esse;
”.
A fronte del disconoscimento, parte opposta, pur non formulando tempestivamente istanza di verificazione, ha insistito per l'accoglimento della pretesa creditoria, la quale presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni apposte a detti assegni.
Ebbene, tale contegno assume valore di richiesta implicita di verificazione.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “La Corte
d'appello si è così posta in contrasto con "la costante giurisprudenza di legittimità la quale ha reiteratamente affermato che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo" (così, da ultimo, Cass. 4538/2021)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 32169/2022).
Per tali ragioni, considerato che la CTU non è un mezzo di prova e, quindi, il Giudice può disporla a prescindere dalle richieste delle parti, con ordinanza del 08.01.2025 parte opposta veniva onerata della produzione degli originali degli assegni in parola, al fine di poter espletare la consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 3 di 8 Tuttavia, parte opposta ha omesso detta produzione, allegando che l'istituto di credito su cui erano tratti i citati assegni aveva comunicato la distruzione degli stessi ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016.
Pertanto, attesa la mancata produzione in parola, non è stato disposta la consulenza tecnica d'ufficio, non potendo la perizia grafologica essere svolta su documento prodotto in copia, tenuto conto che da tale documento non è possibile verificare le caratteristiche della scrittura.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi”, (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
20484/2014); ancora con un richiamo espresso alla sentenza n. 1831/2000, Cass. civ., sez. II, secondo la quale “Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”.
5. Ciò detto, va rilevato che la mancata produzione dell'originale del documento oggetto della verificazione non impedisce alla parte di provare il contenuto e la riferibilità del documento attraverso altri mezzi di prova.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l'opposta chiese di dichiarare l'opponente P.P. coobbligata al pagamento di somme portate da cinquantotto cambiali di Euro 10.000 cadauna "previo accertamento dell'autografia della firma" su di esse apposta.
Rispetto alla domanda di accertamento della posizione debitoria così formulata, la richiesta di verifica della sottoscrizione delle cambiali assume una funzione strumentale, in guisa di mezzo istruttorio volto ad asseverare la soggettività passiva della situazione obbligatoria.
Pur sussunta nell'àmbito della verificazione di scrittura regolata dagli artt. 216 e seguenti c.p.c., detta istanza non richiede, in ossequio alla deformalizzazione che connota l'istituto, una specifica modalità di introduzione nella lite, non origina peculiari scansioni procedimentali e nemmeno impone lo svolgimento di attività istruttorie predeterminate, potendo la riferibilità della scrittura pagina 4 di 8 essere accertata con ogni strumento asseverativo (in tal senso va inteso il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'istanza di verificazione della scrittura privata non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove;
da ultimo: Cass.
02/11/2022, n. 32169; Cass. 04/07/2017, n. 16383).
Coerentemente con la descritta struttura, gli artt. 216 e 217 del codice di rito non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione (proposta in via incidentale o principale), la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
E' dunque in iure non corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all'omissione allegativa dell'originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura, e ciò tanto più nella concreta vicenda processuale in esame, in cui gli originali delle cambiali non erano in disponibilità dell'opposta poiché sottoposti a sequestro in un procedimento penale (circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata: pag. 5, primo capoverso)”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. 23959/2023).
Ebbene, dall'analisi delle risultanze istruttorie, risulta inverosimile che l'opponente abbia rilasciato gli assegni in parola, in quanto l'unico elemento probatorio alternativo alla CTU fornito da parte opposta, al fine di verificare la veridicità della sottoscrizione degli assegni per cui è causa, è la prova per testi sul capitolo 7, articolato nella memoria di cui all'.art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c., relativamente al quale, tuttavia, il teste escusso fornisce una dichiarazione Testimone_1 lacunosa, non ricordando la data del contratto concluso tra le parti, e contraddittoria - riferendo dapprima che fosse stato concluso un solo contratto e che gli assegni erano riferiti alla compravendita del 2020 e poi affermando di non sapere se vi fosse stato un secondo contratto e di non sapere gli assegni a che contratto si riferissero -, oltre che in totale disaccordo con la tesi dell'opposta nella parte in cui riferisce che tra le parti l'unico contratto concluso fosse quello dell'anno 2020 e che non vi erano stati contratti successivi.
Per tale ragione, si ritiene che gli assegni posti alla base dell'atto di precetto non siano stati sottoscritti dall'opponente.
6. Alla luce di tali circostanze non assume alcun rilievo la deduzione di parte opposta secondo cui gli assegni in parola si riferissero a un contratto successivo, tenuto conto che, pur a voler ammettere la conclusione di detto successivo contratto, detti titoli di credito non risultano essere stati sottoscritti dall'opponente.
pagina 5 di 8 Priva di pregio è l'allegazione di parte opposta relativa all'asserita contraddizione del contegno di controparte, che disconosce la sottoscrizione degli assegni e al contempo ne deduce la nullità per postdatazione, ammettendo in tal modo la paternità degli stessi, tenuto conto che la contestazione principale dell'opponente riguarda il disconoscimento della sottoscrizione e la questione della postdatazione viene esposta al solo fine di difendersi nel caso in cui nelle more del giudizio fosse stata accertata l'autografia della sottoscrizione.
Infine, la mancata tempestiva contestazione circa l'apocrifia della firma non assume rilevanza, costituendo un mero contegno extragiudiziale non idoneo a inficiare gli accertamenti compiuti nel presente giudizio.
7. Per tutto quanto precede, quindi, il diritto di credito oggetto del procedimento esecutivo non può dirsi provato, con la conseguenza che il precetto azionato va dichiarato illegittimo.
8. Si rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente, in quanto allegata in modo del tutto generico, non avendo l'opponente indicato partitamente e distinto i beni difettosi e i beni non di proprietà dell'opposta e non indicando i difetti dei beni singolarmente considerati.
Né a tal fine possono supplire i capitoli di prova, tenuto conto che gli stessi costituiscono un'allegazione implicita tardiva e inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
pagina 6 di 8 Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
9. Per tali ragioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta.
10.Deve essere rigettata la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta ex art. 96
c.p.c., non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.
11. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto di precetto opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
pagina 7 di 8 3) rigetta la richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
4) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Castrovillari, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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