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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 3.10.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 467/2022
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Ferdinando Romano
contro
Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2
- appellati – Controparte_3
Avvocatura distrettuale dello Stato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2022 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 7.2.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , odierno appellante, è un collaboratore scolastico, nelle Parte_1 more del giudizio di primo grado assunto a tempo indeterminato dal
. In precedenza, e così all'epoca di instaurazione Controparte_1 della presente lite, egli era iscritto nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA della scuola pubblica, in una posizione di graduatoria determinata, tra l'altro, dal punteggio da lui maturato per effetto del servizio prestato come guardarobiere, dal 15.9.2017 al 26.10.2017, in forza del corrispondente titolo di studio, conseguito, nell'anno scolastico
2012-2013, presso l'istituto paritario “L. Pacioli” di Nola.
2. In ragione della posizione ricoperta nella graduatoria di suo interesse, il lavoratore aveva stipulato con l'amministrazione scolastica, nell'a.s.
2018-2019, un contratto di supplenza annuale presso l'istituto
Tuttavia, nel marzo 2019, la scuola aveva comunicato a Parte_2
la rettifica del punteggio attribuitogli in graduatoria, con elisione Pt_1 di quello maturato per effetto del servizio prestato come guardarobiere.
Ciò in quanto il titolo di studio che aveva consentito lo svolgimento di quel servizio (il diploma professionale di operatore della moda, rilasciato dall'istituto paritario Pacioli) non sarebbe stato spendibile nelle graduatorie della scuola pubblica, per essere stata revocata la parità all'istituto Pacioli nell'anno scolastico 2012-2013 (l'anno in cui Pt_1 aveva conseguito il diploma).
3. La parte privata aveva allora convenuto in giudizio il
[...]
e le sue articolazioni periferiche ( Controparte_1 Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 [...]
davanti al Tribunale di Pistoia, argomentando la Controparte_4 decisività del punteggio che non gli era stato riconosciuto, ai fini dell'accesso alla graduatoria permanente del personale ATA e da qui eventualmente al ruolo, e assumendo nel merito l'illegittimità della rettifica operata dall'amministrazione.
4. Secondo la prospettazione del ricorso di primo grado, infatti, il provvedimento sarebbe stato immotivato, perché si sarebbe limitato a richiamare il decreto ministeriale di revoca della parità, senza alcuna verifica dell'attuale permanenza della revoca stessa, né una qualche valutazione in ordine agli effetti della perdita della qualità, da parte dell'istituto Pacioli, sui diplomi rilasciati proprio nell'anno scolastico
2 2012-2013. Sarebbe stato poi immotivato lo stesso decreto di revoca della parità.
5. L'amministrazione inoltre avrebbe mancato di attivare il minimo contraddittorio con il lavoratore, prima di disporre la rettifica del punteggio e avrebbe inoltre eseguito i necessari controlli sui titoli abilitativi solo dopo la conclusione del contratto a termine e quindi, secondo la tesi attrice, tardivamente.
6. L'attore aveva concluso quindi per l'accertamento della piena validità del titolo che gli aveva consentito di svolgere il servizio di guardarobiere e per l'effetto del suo diritto a conservare il punteggio maturato in corrispondenza di quel servizio.
7. L'amministrazione scolastica si era costituita per resistere. Nelle more del giudizio, tuttavia, era stato immesso in ruolo e il Tribunale aveva Pt_1 dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che, dato il fatto sopravvenuto, “nessuna utilità” potesse “avere, nel merito, una pronuncia sulla conservazione del punteggio in graduatoria per il possesso del diploma di guardarobiere conseguito presso l'istituto paritario Pacioli di
Nola” (così testualmente la sentenza di primo grado).
8. In ogni caso, secondo il Tribunale, il avrebbe agito legittimamente, CP_5 in ragione della revoca della parità disposta in confronto dell'istituto
Pacioli, provvedimento questo che sarebbe stato espressione di un potere discrezionale dell'amministrazione.
9. Peraltro, secondo il primo giudice, anche a prescindere dalla revoca della parità, sarebbe stato consolidato in giurisprudenza il principio dell'irrilevanza dei servizi prestati in scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera nella scuola statale, mentre eventuali vizi formali del provvedimento di rettifica del punteggio non ne avrebbero comunque inficiato la validità sostanziale.
10. La parte privata impugna la decisione, con un unico, articolato, motivo, con cui lamenta che il Tribunale abbia dichiarato cessata la
3 materia del contendere, attenendosi, a suo dire, “al testo letterale del ricorso”, promosso prima dell'immissione in ruolo. In effetti tuttavia, secondo la sua prospettazione, l'appellante, pur dopo l'assunzione a tempo indeterminato come collaboratore scolastico, avrebbe conservato un interesse alla decisione di merito, in quanto il mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito presso l'istituto Pacioli gli precluderebbe tuttora la possibilità, “ove ne sorgesse l'opportunità od occasione” (così
l'atto di appello), di accedere al ruolo nelle carriere ATA per le quali tale titolo costituisce presupposto per l'assunzione. La sentenza impugnata sarebbe quindi errata, in quanto, in violazione delle previsioni degli art. 100, 112 e 113 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciare nel merito delle domande, come sarebbe stato invece ancora necessario.
11. In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di esaminare le censure mosse in ricorso alla legittimità formale dei provvedimenti dell'amministrazione (quello di revoca della parità scolastica dell'istituto
Pacioli e, anche in via derivata, quello di rettifica del punteggio attribuito a ) e, nel merito, avrebbe compiuto un riferimento inconferente Pt_1 all'irrilevanza dei servizi prestati nella scuola paritaria, ai fini della ricostruzione della carriera nella scuola pubblica, questione che sarebbe stata estranea a quelle di causa.
12. L'appellante ha concluso quindi per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado.
13. Si è costituito il per resistere, Controparte_1 argomentando la correttezza della decisione del Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
14. Nel corso del giudizio la Corte ha inteso verificare l'attualità dello status dell'istituto Pacioli. Sono state quindi acquisite le decisioni del
Giudice amministrativo, che hanno definitivamente confermato la legittimità della revoca della parità scolastica.
4 15. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso nei termini che seguono.
16. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato e corretta la conclusione del primo giudice nel senso della sopravvenuta eliminazione della controversia, per effetto dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, avvenuta nel corso del processo di primo grado. Ad avviso del collegio, infatti, il Tribunale, al fine di individuare l'attualità dell'interesse dell'attore alla decisione giudiziale, ha fatto riferimento, del tutto correttamente, al contenuto del ricorso introduttivo. E nel ricorso (come riconosce del resto lo stesso appellante) l'accertamento dell'utilità del titolo di studio, conseguito da presso l'istituto Pacioli, era domandato all'unico fine di conservare Pt_1 il punteggio maturato dall'attore anche per i servizi prestati in forza di quel titolo e perciò la propria posizione nelle graduatorie delle supplenze, in vista della possibile immissione in ruolo e prima dell'accesso a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
17. Al contrario l'interesse di cui la parte privata dice nell'atto di appello
(quello all'accesso ad altre carriere ATA, diverse da quella di collaboratore scolastico in cui è attualmente inquadrato con contratto a tempo Pt_1 indeterminato) non era stato minimamente allegato in primo grado e anche in questa sede di gravame è rappresentato in modo del tutto generico e in effetti solo eventuale, dato che non vi è, nell'atto di appello, alcuna indicazione in ordine alle concrete possibilità di accesso del lavoratore a profili professionali diversi da quello di collaboratore scolastico, ove fosse riconosciuta la validità del suo titolo di studio di guardarobiere. Deve quindi ritenersi che, diretto l'accertamento richiesto in primo grado alla conservazione del punteggio utile all'immissione in ruolo del lavoratore, il fatto che, nelle more del giudizio, questi sia stato assunto a tempo indeterminato è circostanza effettivamente idonea a far venire meno l'unico interesse rappresentato alla decisione giudiziale.
5 Come il primo giudice, deve quindi concludersi per l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
18. Anche ai fini del regolamento delle spese, merita tuttavia rilevare come il ricorso sarebbe stato comunque infondato. E' invero un dato che il titolo di studio di non sia stato ritenuto spendibile nelle Pt_1 graduatorie delle supplenze della scuola pubblica in quanto conseguito in un istituto cui era stata revocata la parità, all'epoca di emissione del titolo stesso (provvedimento, quello di revoca, poi ritenuto legittimo dal giudice amministrativo con sentenza divenuta definitiva).
19. Assunto questo dato, è allora certo che davanti al giudice ordinario non avrebbero potuto avere ingresso le censure mosse invece nel ricorso di primo grado al provvedimento ministeriale di revoca della parità, facendosi questione evidentemente di un atto amministrativo, del tutto estraneo a quelli di gestione dei rapporti di impiego pubblico, rimessi alla cognizione del giudice del lavoro.
20. Quanto poi al provvedimento di rettifica del punteggio attribuito a
, per effetto del disconoscimento del servizio prestato in forza del Pt_1 titolo acquisito presso l'istituto Pacioli, si tratta all'evidenza di un atto necessariamente conseguente alla revoca della parità, privo di qualunque valenza disciplinare, così che non sono pertinenti i richiami operati nel ricorso di primo grado all'art. 55 bis del D.l.gs. 165/2001, mentre è consolidata in giurisprudenza l'affermazione dell'inapplicabilità delle disposizioni della L. 241/1990 nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato.
21. Anche sotto tali profili l'appello è infondato e va quindi respinto.
22. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
23. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al
6 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.10.2024
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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