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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Civile
R.G. 3695/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nella persona dei magistrati dott.ssa Silvia Bianchi Presidente dott.ssa Maria Carla Quota Giudice dott. Gianluca Brol Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al N. 3695/2025 promosso da da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MICHIELAN PRIMO e MICHIELAN ANDREA
RECLAMANTE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._3
CALLEGARO MARZIA
RECLAMATI
OGGETTO: Altri procedimenti cautelari sulle seguenti conclusioni per parte reclamante
“Autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, partecipazioni societarie, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità, nonché sui suoi diritti di credito, complessivamente per la somma di euro di € 285.100,00, al IG. ; Controparte_1
pagina 1 di 11 autorizzare, in ogni caso, il IG. ed i suoi difensori a partecipare alle Parte_1
operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513 co. 3 c.p.c.; nominare il custode dei conti corrente sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
riformare l'ordinanza nella parte in cui condanna il reclamante a versare le spese legali a favore di;
Parte_2
con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali della prima e della presente fase cautelare” per parti reclamate
“Rigettare il reclamo proposto dal ricorrente e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'ordinanza di rigetto N. 272/2025 dd. 15/01/2025 – Rep. 270/2025 del Tribunale di Venezia.
Non concedersi, comunque, la richiesta misura cautelare atteso il provvedimento di assegnazione della pretesa somma oggetto della cautela richiesta emesso da altro Giudice dell'esecuzione di Venezia nel procedimento espropriativo presso terzo ai danni degli odierni reclamati R.G. 75/2023, ma anche per la carenza dei suoi presupposti ex art. 671 c.p.c.; condannare il ricorrente a rifondere le spese processuali agli odierni reclamati con diritto di distrazione a favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., degli onorari e spese di giudizio, essendone anche antistatario, da liquidarsi secondo giustizia ed in via equitativa oltre ad IVA, CPA come per legge e al 15% di rimborso forfettario”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dd. 30/01/2025 ha reclamato l'ordinanza N. 272/2025 dd. Parte_1
15/01/2025 – R.G. N. 13062/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di sequestro conservativo sul patrimonio di Controparte_1
e . Parte_2
pagina 2 di 11 Il reclamante ha esposto che, con decreto N. 1262/2022 dd. 17/06/2022, non opposto, il
Tribunale di Venezia aveva ingiunto a il pagamento immediato a favore di CP_2 dell'importo di €. 329.100,00, oltre accessori e spese, a restituzione di un Parte_1
mutuo. Le somme mutuate erano state erogate tra il febbraio 2020 ed il giugno 2021 non già direttamente nei confronti della mutuataria, ma con versamento sui conti correnti intestati ai di lei figli, odierni reclamati, sui quali la IG.ra era delegata ad operare. Nello specifico, il CP_1
mutuante aveva versato € 19.000 sul conto di ed € 285.100,00 sul conto di Parte_2
. Controparte_1
In forza del decreto ingiuntivo non opposto il IG. aveva, dunque, promosso giudizio Pt_1
esecutivo N. 75/2023 R.G.E., con notifica di pignoramento presso i terzi odierni reclamati e , che avevano rilasciato Controparte_1 Parte_3
dichiarazioni negative, contestate dal IG. . Il creditore esecutante, infatti, afferma che Pt_1
i terzi pignorati avrebbero incassato le somme mutuate nell'ambito di un contratto di deposito irregolare stipulato con la madre , la quale, come già evidenziato, era delegata CP_2
ad operare sui conti dei figli. In alternativa, secondo il IG. , i fratelli Pt_1 Per_1
avrebbero ricevuto tali somme dalla madre con donazione nulla per difetto di forma ovvero, in ogni caso, in assenza di titolo.
In disparte l'esecuzione mobiliare presso terzi, il IG. aveva, altresì, proposto ricorso Pt_1
per sequestro conservativo nei confronti dei figli della IG.ra , definito con l'ordinanza di CP_1
rigetto oggi reclamata. Il ricorrente aveva affermato che i IG.ri sarebbero obbligati a CP_1
restituire alla madre le somme depositate sui loro conti e che, tuttavia, la IG.ra avrebbe CP_1
trascurato di coltivare le proprie ragioni: pertanto, il IG. intenderebbe svolgere Pt_1
un'azione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., sostituendosi alla IG.ra nella domanda di CP_1
restituzione delle somme nei confronti dei di lei figli. Il IG. aveva, poi, prospettato Pt_1 un'azione risarcitoria nei confronti degli odierni reclamati, i quali – rendendo una dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. – avrebbero in definitiva arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie del mutuante.
Il IG. aveva allegato il fondato il timore che, nelle more del giudizio di merito, i figli Pt_1
pagina 3 di 11 della debitrice potessero disperdere il loro patrimonio. I reclamati avrebbero, CP_2
invero, usufruito delle somme accreditate dal ricorrente nell'ambito di un accordo collusivo con la madre, depauperando il loro patrimonio e ledendo il credito del ricorrente.
In punto fumus boni iuris il ricorrente aveva ribadito che la conclusione di un contratto di deposito tra la IG.ra ed i figli, da cui sarebbe scaturito un obbligo di restituzione, era CP_1
desumibile dal versamento delle somme sui conti correnti dei reclamati e dall'accettazione senza riserve di tali somme. In alternativa, il versamento delle somme in favore dei medesimi reclamati sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, oppure avrebbe celato una donazione nulla per difetto di forma.
Quanto al periculum in mora, il ricorrente aveva fatto generico riferimento ai comportamenti dei resistenti ed alla loro asserita capacità di distrarre rilevanti importi di denaro.
Premesso che l'ordinanza gravata si fonda sulla rilevata insussistenza del periculum in mora, il reclamante ritiene che il Giudice monocratico abbia errato nell'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della concessione del sequestro conservativo,
l'inadeguatezza patrimoniale del debitore deve concretizzarsi in un momento successivo alla nascita dell'obbligazione stessa, perché il creditore che non si sia reso conto dell'incapienza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto non può aspirare alla misura cautelare. Il reclamante ha in proposito affermato che la IG.ra aveva rappresentato in CP_1
maniera artefatta la reale destinazione della somma mutuata e, inoltre, sarebbe emersa una collusione dei figli nella sottrazione delle somme del reclamante;
tali circostanze avrebbero resto impossibile per il creditore avvedersi della consistenza patrimoniale del debitore al momento della conclusione del contratto di mutuo.
D'altro canto, secondo il reclamante, la IG.ra avrebbe occultato la sua situazione CP_1
patrimoniale, poiché avrebbe prospettato falsamente al IG. un uso preciso delle Pt_1
somme mutuate, nello specifico per sostenere la carriera di tale IG.ra laddove il vero Per_2
scopo era quello di occultare le somme in favore dei figli. In particolare, la IG.ra CP_1
avrebbe prospettato al IG. che le somme mutuate sarebbero state custodite sui conti Pt_1
correnti dei figli in forza di un deposito e che ella disponeva delle deleghe ad operare su detti pagina 4 di 11 conti e che, pertanto, avrebbe utilizzato le medesime somme per sostenere la carriera di tale
IG.ra Solo in séguito il reclamante avrebbe scoperto che le somme erano state Per_2
usufruite dai figli della IG.ra . CP_1
Il reclamante ha, inoltre, osservato che le somme di denaro erano state corrisposte in diverse soluzioni ed in tempi successivi, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto mantenere un controllo costante sulla situazione patrimoniale della IG.ra . CP_1
Ad ogni buon conto, il reclamante ha affermato che egli aveva valutato il patrimonio della debitrice, tanto da aver convenuto un termine per la restituzione delle somme, ma aveva poi riscontrato, in breve tempo, che la IG.ra aveva consentito ai figli di fare un uso CP_1
disinvolto delle somme accreditate sui loro conti correnti.
Il IG. ha contestato il richiamo operato dal Giudice monocratico alle obbligazioni Pt_1
solidali ed al principio secondo cui il creditore dovrebbe provare l'incapienza patrimoniale di tutti gli obbligati solidale, nell'ottica di una valutazione complessiva del periculum, pena il rifiuto della concessione del sequestro conservativo. Secondo il reclamante, infatti, non si ravviserebbero vincoli solidali, ma un obbligo di restituzione di somme dalla mutuataria CP_1
nei confronti del reclamante;
un contestato obbligo di restituzione della soma di € 19.000,00 di nei confronti della madre;
una distinta obbligazione di restituzione delle Parte_2 residue somme dell'altro figlio nei confronti della madre.
Il reclamante ha evidenziato che la IG.ra ed i figli sono stati rinviati a giudizio per CP_1
truffa; che il precetto rivolto nei confronti della medesima non ha avuto esito fruttuoso;
CP_1
che la condotta tenuta nell'ambito del processo esecutivo dalla IG.ra e dai figli CP_1
rivelerebbe un intento doloso volto a pregiudicare le ragioni del IG. . Tali elementi Pt_1
suffragherebbero il periculum dal punto di vista della condotta del debitore.
Infine, il reclamante ha IGnificato che nel corso del giudizio di primo grado il procuratore del IG. aveva offerto la somma di € 19.000,000, accettata senza riserva di Parte_2
ripetizione, con richiesta di estromissione. Ha, quindi, censurato l'ordinanza gravata, che ha condannato il reclamante a corrispondere le spese legali nei confronti del medesimo Parte_2
.
[...]
pagina 5 di 11 Con comparsa dd. 12/03/2025 si sono costituiti i reclamati, i quali hanno ribadito che parte del prestito corrisposto dal IG. sarebbe stato destinato ad attività di promozione Pt_1
effettivamente svolta in favore dell'artista OR FR. Il resto delle somme mutuate sarebbe, invece, riconducibile ad elargizioni della IG.ra ai figli, rientranti nell'alveo dell'art. CP_1
2034 c.c. e, pertanto, non ripetibili da parte della madre. Hanno, quindi, contestato la sussistenza di alcun obbligo restitutorio.
I reclamati hanno dato atto che, nelle more del procedimento, con ordinanza dd. 05/03/2025 il
Tribunale di Venezia, nella procedura esecutiva N. 75/2023 R.G., a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 05/11/2024, vista la dichiarazione negativa dei terzi e la CP_1
successiva contestazione del creditore procedente ex art. 549 c.p.c., ha accertato ex Pt_1
art. 549 c.p.c. che il terzo è debitore verso l'esecutata, per la Parte_2 CP_2
somma di € 19.000,00, versata sul conto corrente allo stesso intestato presso Banca Carige Spa;
ha, poi, accertato ex art. 549 c.p.c. che il terzo ha un Controparte_1
rapporto di debito verso l'esecutata per la somma di € 285.100,00, versata sul conto corrente allo stesso intestato presso Banca Carige Spa;
per l'effetto ha assegnato ex art. 549 c.p.c. in pagamento a , salvo esazione, la somma di € 285.100,00, accertata dovuta dal Parte_1
terzo, , a parziale soddisfo del credito e delle spese per cui Controparte_1
si procede, ordinando al terzo di pagare al creditore la somma suddetta, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore. Ne deriverebbe, in tesi,
l'inammissibilità del reclamo, per difetto di interesse, in quanto il reclamante ha già promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. avanti il Tribunale di
Venezia, nel processo di esecuzione presso terzi iscritto al R.G. N. 75/2023, all'esito del quale ha ottenuto l'assegnazione del credito con ordinanza 05/03/2025.
I reclamati hanno asserito che non vi sarebbe alcun indizio in ordine al periculum in mora, difettando riscontri oggettivi circa la loro capacità patrimoniale e reddituale, che possano ingenerare un fondato timore di dispersione delle garanzie del credito. Tale prova, infatti, non potrebbe ridursi alla dichiarazione negativa resa nell'ambito del processo esecutivo presso terzi, poiché non sono state provate condotte tese alla diminuzione del patrimonio. Il creditore,
pagina 6 di 11 inoltre, non avrebbe provato la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da determinare la possibilità del venir meno delle garanzie patrimoniali su cui il creditore aveva potuto fare affidamento al momento dell'insorgere del rapporto obbligatorio.
Le parti hanno discusso il ricorso all'udienza del 18/03/2025.
***
Il reclamo è infondato, per i motivi di séguito indicati.
In primis si evidenzia, con riguardo al difetto del periculum in mora, che il reclamante ha ottenuto un provvedimento ex art. 549 c.p.c. nei confronti dei reclamati nell'ambito del procedimento per esecuzione N. 75/2023 R.G., in cui il IG. è creditore esecutante Pt_1 verso la IG.ra Infatti, con l'ordinanza dd. 05/03/2025 il Giudice CP_2
dell'esecuzione ha accertato che “ ha un rapporto di debito verso Parte_3
l'esecutata, , per la somma di € 19.000” e che “ CP_2 Controparte_1
ha un rapporto di debito verso l'esecutata, , per la somma di € 285.100”,
[...] CP_2
ed ha assegnato “vista l'istanza (…) formulata dall'esecutante e preso atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 19.000 da parte del IG. in pagamento a Parte_4
la somma di € 285.100 accertata dovuta dal terzo Controparte_3 [...]
”. Ad oggi, pertanto, il creditore esecutante – odierno reclamante, dispone Controparte_1
di un titolo esecutivo che lo legittima a promuovere l'esecuzione verso terzi, aggredendo qualsiasi bene, mobile o immobile, del IG. . Come già Controparte_1
appurato, invece, il reclamante ha pagato banco iudicis la somma di € Parte_2
19.000 nei confronti del reclamante. Ne deriva che allo stato non può ravvisarsi periculum per il soddisfo delle ragioni del IG. . Pt_1
Del resto, il ricorso in primo grado e l'atto di reclamo sono incentrati sulla prospettazione del fumus boni iuris, con richiamo delle risultanze relative al procedimento per esecuzione presso terzi N. 75/2023 R.G. esecuzioni del Tribunale di Venezia, mentre non vi è stata deduzione di specifiche circostanze di fatto da cui desumere, da un punto di vista oggettivo, un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica.
Si evidenzia, in proposito, che il ricorrente – reclamante non ha fornito alcun riscontro in pagina 7 di 11 ordine alla situazione patrimoniale dei IG.ri , odierni reclamati. Più nello specifico, CP_1
difetta la prospettazione delle condizioni patrimoniali dei medesimi tanto con riguardo all'epoca in cui il IG. concesse il mutuo alla IG.ra – momento in cui, in tesi, Pt_1 CP_1
venne altresì concluso il contratto di deposito irregolare tra la IG.ra ed i figli – quanto CP_1
con riferimento alla attualità. Ne consegue che non è possibile condurre alcun giudizio circa la proporzione tra il preteso credito ed il patrimonio del debitore o dei debitori e, di conseguenza, non è nemmeno possibile valutare se vi sia un pericolo nel ritardo.
Il periculum in mora non può inferirsi unicamente in base all'importo del debito, in quanto, come già evidenziato, non è stata documentata l'entità complessiva del patrimonio dei debitori, con la conseguenza che non è possibile condurre una valutazione complessiva della garanzia patrimoniale, dei beni che la compongono, della loro natura occultabile o meno.
Si osserva, in proposito, che il timore richiesto dall'art. 671 c.p.c. deve, invero, essere
“fondato” e, quindi, basato su circostanze oggettive, in quanto il pericolo deve essere reale ed oggettivo, non risultando sufficiente, ai fini della concessione del sequestro, il mero timore soggettivo di perdere la garanzia patrimoniale generica del credito.
Il difetto di periculum in mora, quindi, impone il rigetto del reclamo, quand'anche si volesse accedere alla tesi secondo cui, tra la IG.ra ed i figli, sarebbe intervenuto un CP_2
contratto di deposito irregolare, in forza del quale la prima avrebbe delegato il IG. a Pt_1
versare sui conti dei di lei figli le somme da quest'ultimo mutuate, e rispetto al quale potrebbe ipotizzarsi un obbligo di restituzione delle somme depositate a carico degli odierni reclamati.
D'altro canto, non sono state allegate e provate condotte della IG.ra ovvero dei figli che CP_1
appaiano rivelatrici di un chiaro intento fraudolento, tenuto anche conto, quanto alla documentazione depositata in allegato al reclamo: che la denuncia-querela presentata dal IG.
e da tale RT FR costituisce dichiarazione proveniente favorevole alla stessa Pt_1
parte che intende avvalersene;
che, con riguardo al decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM di Venezia nei confronti della IG.ra e del figlio CP_1 [...]
per il reato di truffa, trattasi di atto di esercizio dell'azione penale, che non Controparte_1
corrisponde ad accertamento pieno della responsabilità penale dei prevenuti. In ogni caso, poi,
pagina 8 di 11 non sono agli atti le risultanze dell'indagine penale, per quanto consta ad oggi conclusa, con la conseguenza che non può valutarsi, a fini civilistici, la plausibilità dell'impianto accusatorio.
Tanto premesso, non è stata altrimenti dimostrata l'asserita capacità dei reclamati di distrarre denaro, né sono emerse condotte tese a depauperare il patrimonio, ad occultare beni, né consta che vi sia pericolo di fuga.
Del resto, è da escludere che il mero rifiuto di adempiere costituisca elemento sufficiente ad integrare i presupposti del sequestro, né appare idonea, a tali scopi, la semplice dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., non essendo emersi ulteriori e specifici elementi di fatto da cui desumere la volontà di sottrarsi alle proprie obbligazioni.
Si tenga presente, a tale ultimo riguardo, che la vicenda relativa alla falsità o meno della dichiarazione resa nel procedimento per esecuzione mobiliare presso terzi è ancora sub iudice, tenuto conto che non sono scaduti i termini per l'opposizione ex art. 617 e ss. c.p.c. rispetto all'ordinanza resa nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c., con la conseguenza che tale falsità non può ritenersi accertata in via definitiva nemmeno limitatamente al processo esecutivo.
Ebbene, se l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. venisse confermata in sede di opposizione, si consoliderebbe il difetto di periculum da un punto di vista oggettivo, in quanto il reclamante manterrebbe il titolo per agire nei confronti del IG. ; se, invece, un'eventuale CP_1
opposizione venisse accolta, verrebbe meno anche la sommaria delibazione condotta in sede esecutiva circa la falsità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., allegata dal reclamante per inferire un comportamento decettivo in capo ai reclamati.
Non si dispone, in definitiva, di elementi in base ai quali si possa affermare, con ragionevole probabilità, che gli odierni reclamati abbiano tenuto una condotta fraudolenta e che, soprattutto, da tale condotta derivi, per quanto più rileva ai fini di specie, un pericolo di depauperamento del loro patrimonio. Né può trarsi alcun giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale da parte dei reclamati.
Il reclamo va rigettato anche con riguardo alla condanna alle spese pronunciata ai danni del reclamante ed in favore del reclamato . Invero, è emerso che il Pt_1 Parte_2
reclamato, nel corso del procedimento di prime cure, aveva offerto banco iudicis la somma di €
pagina 9 di 11 19.000, accettata dal IG. , che tuttavia non aveva contestualmente rinunciato al Pt_1
ricorso (cfr. verbale dd. 09/10/2024 “L'avv. Brotto accetta l'assegno e non accetta la richiesta di estromissione per il pagamento delle spese legali ed in ogni caso l'accettazione dell'assegno non comporta acquiescienza o rinuncia ad azioni cautelari laddove risultassero documenti comprovanti l'uso di denari da parte del IG. per le ragioni indicati in comparsa. Il CP_1
Giudice attesta la ricezione dell'assegno esibito circolare emesso da n. 5207279396-07 CP_4
da parte dell'avv. Brotto per conto del cliente”). Il rigetto del ricorso, dunque, ha comportato condanna al pagamento delle spese di lite, anche nei confronti del resistente Parte_2
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 – procedimenti cautelari di valore da € 260.001 ad € 520.000, valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto del richiamo agli atti della prima fase, della circostanza che la definizione del procedimento di reclamo non ha richiesto la risoluzione di questioni di fatto o di diritto complesse, che non si è svolta attività istruttoria e che la decisione è stata assunta in esito a discussione orale, senza deposito di scritti conclusivi – in € 3.899 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Si compensano le spese relative al rapporto processuale tra il reclamante ed il reclamato
, considerato che nei confronti di quest'ultimo il reclamo atteneva alla Parte_3
statuizione circa le spese di lite del procedimento dinanzi al Giudice monocratico e, con riguardo a tale doglianza, il reclamato non ha svolto difese.
Si dà atto che sussistono i presupposti ex art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico del reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella composizione sopra indicata, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza N. 272/2025 dd. 15/01/2025 R.G.
13062/2024
- CONDANNA parte reclamante a rifondere le spese di Parte_1
pagina 10 di 11 costituzione e patrocinio sostenute nel procedimento di reclamo da parte reclamante
, liquidate in € 3.899 per compensi;
Controparte_1
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
da pagarsi al procuratore antistatario
- COMPENSA le spese di lite del procedimento di reclamo tra parte reclamante e parte reclamata Parte_1 Parte_2
- DA' ATTO che sussistono i presupposti ex art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte reclamante Parte_5
così deciso alla camera di conIGlio del 18/03/2025
[...]
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Silvia Bianchi
pagina 11 di 11
Prima Civile
R.G. 3695/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nella persona dei magistrati dott.ssa Silvia Bianchi Presidente dott.ssa Maria Carla Quota Giudice dott. Gianluca Brol Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al N. 3695/2025 promosso da da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MICHIELAN PRIMO e MICHIELAN ANDREA
RECLAMANTE contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._3
CALLEGARO MARZIA
RECLAMATI
OGGETTO: Altri procedimenti cautelari sulle seguenti conclusioni per parte reclamante
“Autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, sui beni mobili e/o immobili, partecipazioni societarie, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità, nonché sui suoi diritti di credito, complessivamente per la somma di euro di € 285.100,00, al IG. ; Controparte_1
pagina 1 di 11 autorizzare, in ogni caso, il IG. ed i suoi difensori a partecipare alle Parte_1
operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l'esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell'art. 513 co. 3 c.p.c.; nominare il custode dei conti corrente sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell'amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
riformare l'ordinanza nella parte in cui condanna il reclamante a versare le spese legali a favore di;
Parte_2
con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali della prima e della presente fase cautelare” per parti reclamate
“Rigettare il reclamo proposto dal ricorrente e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte l'ordinanza di rigetto N. 272/2025 dd. 15/01/2025 – Rep. 270/2025 del Tribunale di Venezia.
Non concedersi, comunque, la richiesta misura cautelare atteso il provvedimento di assegnazione della pretesa somma oggetto della cautela richiesta emesso da altro Giudice dell'esecuzione di Venezia nel procedimento espropriativo presso terzo ai danni degli odierni reclamati R.G. 75/2023, ma anche per la carenza dei suoi presupposti ex art. 671 c.p.c.; condannare il ricorrente a rifondere le spese processuali agli odierni reclamati con diritto di distrazione a favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., degli onorari e spese di giudizio, essendone anche antistatario, da liquidarsi secondo giustizia ed in via equitativa oltre ad IVA, CPA come per legge e al 15% di rimborso forfettario”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso dd. 30/01/2025 ha reclamato l'ordinanza N. 272/2025 dd. Parte_1
15/01/2025 – R.G. N. 13062/2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di sequestro conservativo sul patrimonio di Controparte_1
e . Parte_2
pagina 2 di 11 Il reclamante ha esposto che, con decreto N. 1262/2022 dd. 17/06/2022, non opposto, il
Tribunale di Venezia aveva ingiunto a il pagamento immediato a favore di CP_2 dell'importo di €. 329.100,00, oltre accessori e spese, a restituzione di un Parte_1
mutuo. Le somme mutuate erano state erogate tra il febbraio 2020 ed il giugno 2021 non già direttamente nei confronti della mutuataria, ma con versamento sui conti correnti intestati ai di lei figli, odierni reclamati, sui quali la IG.ra era delegata ad operare. Nello specifico, il CP_1
mutuante aveva versato € 19.000 sul conto di ed € 285.100,00 sul conto di Parte_2
. Controparte_1
In forza del decreto ingiuntivo non opposto il IG. aveva, dunque, promosso giudizio Pt_1
esecutivo N. 75/2023 R.G.E., con notifica di pignoramento presso i terzi odierni reclamati e , che avevano rilasciato Controparte_1 Parte_3
dichiarazioni negative, contestate dal IG. . Il creditore esecutante, infatti, afferma che Pt_1
i terzi pignorati avrebbero incassato le somme mutuate nell'ambito di un contratto di deposito irregolare stipulato con la madre , la quale, come già evidenziato, era delegata CP_2
ad operare sui conti dei figli. In alternativa, secondo il IG. , i fratelli Pt_1 Per_1
avrebbero ricevuto tali somme dalla madre con donazione nulla per difetto di forma ovvero, in ogni caso, in assenza di titolo.
In disparte l'esecuzione mobiliare presso terzi, il IG. aveva, altresì, proposto ricorso Pt_1
per sequestro conservativo nei confronti dei figli della IG.ra , definito con l'ordinanza di CP_1
rigetto oggi reclamata. Il ricorrente aveva affermato che i IG.ri sarebbero obbligati a CP_1
restituire alla madre le somme depositate sui loro conti e che, tuttavia, la IG.ra avrebbe CP_1
trascurato di coltivare le proprie ragioni: pertanto, il IG. intenderebbe svolgere Pt_1
un'azione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., sostituendosi alla IG.ra nella domanda di CP_1
restituzione delle somme nei confronti dei di lei figli. Il IG. aveva, poi, prospettato Pt_1 un'azione risarcitoria nei confronti degli odierni reclamati, i quali – rendendo una dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. – avrebbero in definitiva arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie del mutuante.
Il IG. aveva allegato il fondato il timore che, nelle more del giudizio di merito, i figli Pt_1
pagina 3 di 11 della debitrice potessero disperdere il loro patrimonio. I reclamati avrebbero, CP_2
invero, usufruito delle somme accreditate dal ricorrente nell'ambito di un accordo collusivo con la madre, depauperando il loro patrimonio e ledendo il credito del ricorrente.
In punto fumus boni iuris il ricorrente aveva ribadito che la conclusione di un contratto di deposito tra la IG.ra ed i figli, da cui sarebbe scaturito un obbligo di restituzione, era CP_1
desumibile dal versamento delle somme sui conti correnti dei reclamati e dall'accettazione senza riserve di tali somme. In alternativa, il versamento delle somme in favore dei medesimi reclamati sarebbe avvenuto a titolo di mutuo, oppure avrebbe celato una donazione nulla per difetto di forma.
Quanto al periculum in mora, il ricorrente aveva fatto generico riferimento ai comportamenti dei resistenti ed alla loro asserita capacità di distrarre rilevanti importi di denaro.
Premesso che l'ordinanza gravata si fonda sulla rilevata insussistenza del periculum in mora, il reclamante ritiene che il Giudice monocratico abbia errato nell'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della concessione del sequestro conservativo,
l'inadeguatezza patrimoniale del debitore deve concretizzarsi in un momento successivo alla nascita dell'obbligazione stessa, perché il creditore che non si sia reso conto dell'incapienza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto non può aspirare alla misura cautelare. Il reclamante ha in proposito affermato che la IG.ra aveva rappresentato in CP_1
maniera artefatta la reale destinazione della somma mutuata e, inoltre, sarebbe emersa una collusione dei figli nella sottrazione delle somme del reclamante;
tali circostanze avrebbero resto impossibile per il creditore avvedersi della consistenza patrimoniale del debitore al momento della conclusione del contratto di mutuo.
D'altro canto, secondo il reclamante, la IG.ra avrebbe occultato la sua situazione CP_1
patrimoniale, poiché avrebbe prospettato falsamente al IG. un uso preciso delle Pt_1
somme mutuate, nello specifico per sostenere la carriera di tale IG.ra laddove il vero Per_2
scopo era quello di occultare le somme in favore dei figli. In particolare, la IG.ra CP_1
avrebbe prospettato al IG. che le somme mutuate sarebbero state custodite sui conti Pt_1
correnti dei figli in forza di un deposito e che ella disponeva delle deleghe ad operare su detti pagina 4 di 11 conti e che, pertanto, avrebbe utilizzato le medesime somme per sostenere la carriera di tale
IG.ra Solo in séguito il reclamante avrebbe scoperto che le somme erano state Per_2
usufruite dai figli della IG.ra . CP_1
Il reclamante ha, inoltre, osservato che le somme di denaro erano state corrisposte in diverse soluzioni ed in tempi successivi, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto mantenere un controllo costante sulla situazione patrimoniale della IG.ra . CP_1
Ad ogni buon conto, il reclamante ha affermato che egli aveva valutato il patrimonio della debitrice, tanto da aver convenuto un termine per la restituzione delle somme, ma aveva poi riscontrato, in breve tempo, che la IG.ra aveva consentito ai figli di fare un uso CP_1
disinvolto delle somme accreditate sui loro conti correnti.
Il IG. ha contestato il richiamo operato dal Giudice monocratico alle obbligazioni Pt_1
solidali ed al principio secondo cui il creditore dovrebbe provare l'incapienza patrimoniale di tutti gli obbligati solidale, nell'ottica di una valutazione complessiva del periculum, pena il rifiuto della concessione del sequestro conservativo. Secondo il reclamante, infatti, non si ravviserebbero vincoli solidali, ma un obbligo di restituzione di somme dalla mutuataria CP_1
nei confronti del reclamante;
un contestato obbligo di restituzione della soma di € 19.000,00 di nei confronti della madre;
una distinta obbligazione di restituzione delle Parte_2 residue somme dell'altro figlio nei confronti della madre.
Il reclamante ha evidenziato che la IG.ra ed i figli sono stati rinviati a giudizio per CP_1
truffa; che il precetto rivolto nei confronti della medesima non ha avuto esito fruttuoso;
CP_1
che la condotta tenuta nell'ambito del processo esecutivo dalla IG.ra e dai figli CP_1
rivelerebbe un intento doloso volto a pregiudicare le ragioni del IG. . Tali elementi Pt_1
suffragherebbero il periculum dal punto di vista della condotta del debitore.
Infine, il reclamante ha IGnificato che nel corso del giudizio di primo grado il procuratore del IG. aveva offerto la somma di € 19.000,000, accettata senza riserva di Parte_2
ripetizione, con richiesta di estromissione. Ha, quindi, censurato l'ordinanza gravata, che ha condannato il reclamante a corrispondere le spese legali nei confronti del medesimo Parte_2
.
[...]
pagina 5 di 11 Con comparsa dd. 12/03/2025 si sono costituiti i reclamati, i quali hanno ribadito che parte del prestito corrisposto dal IG. sarebbe stato destinato ad attività di promozione Pt_1
effettivamente svolta in favore dell'artista OR FR. Il resto delle somme mutuate sarebbe, invece, riconducibile ad elargizioni della IG.ra ai figli, rientranti nell'alveo dell'art. CP_1
2034 c.c. e, pertanto, non ripetibili da parte della madre. Hanno, quindi, contestato la sussistenza di alcun obbligo restitutorio.
I reclamati hanno dato atto che, nelle more del procedimento, con ordinanza dd. 05/03/2025 il
Tribunale di Venezia, nella procedura esecutiva N. 75/2023 R.G., a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd. 05/11/2024, vista la dichiarazione negativa dei terzi e la CP_1
successiva contestazione del creditore procedente ex art. 549 c.p.c., ha accertato ex Pt_1
art. 549 c.p.c. che il terzo è debitore verso l'esecutata, per la Parte_2 CP_2
somma di € 19.000,00, versata sul conto corrente allo stesso intestato presso Banca Carige Spa;
ha, poi, accertato ex art. 549 c.p.c. che il terzo ha un Controparte_1
rapporto di debito verso l'esecutata per la somma di € 285.100,00, versata sul conto corrente allo stesso intestato presso Banca Carige Spa;
per l'effetto ha assegnato ex art. 549 c.p.c. in pagamento a , salvo esazione, la somma di € 285.100,00, accertata dovuta dal Parte_1
terzo, , a parziale soddisfo del credito e delle spese per cui Controparte_1
si procede, ordinando al terzo di pagare al creditore la somma suddetta, con esonero di ogni responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti del debitore. Ne deriverebbe, in tesi,
l'inammissibilità del reclamo, per difetto di interesse, in quanto il reclamante ha già promosso un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. avanti il Tribunale di
Venezia, nel processo di esecuzione presso terzi iscritto al R.G. N. 75/2023, all'esito del quale ha ottenuto l'assegnazione del credito con ordinanza 05/03/2025.
I reclamati hanno asserito che non vi sarebbe alcun indizio in ordine al periculum in mora, difettando riscontri oggettivi circa la loro capacità patrimoniale e reddituale, che possano ingenerare un fondato timore di dispersione delle garanzie del credito. Tale prova, infatti, non potrebbe ridursi alla dichiarazione negativa resa nell'ambito del processo esecutivo presso terzi, poiché non sono state provate condotte tese alla diminuzione del patrimonio. Il creditore,
pagina 6 di 11 inoltre, non avrebbe provato la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da determinare la possibilità del venir meno delle garanzie patrimoniali su cui il creditore aveva potuto fare affidamento al momento dell'insorgere del rapporto obbligatorio.
Le parti hanno discusso il ricorso all'udienza del 18/03/2025.
***
Il reclamo è infondato, per i motivi di séguito indicati.
In primis si evidenzia, con riguardo al difetto del periculum in mora, che il reclamante ha ottenuto un provvedimento ex art. 549 c.p.c. nei confronti dei reclamati nell'ambito del procedimento per esecuzione N. 75/2023 R.G., in cui il IG. è creditore esecutante Pt_1 verso la IG.ra Infatti, con l'ordinanza dd. 05/03/2025 il Giudice CP_2
dell'esecuzione ha accertato che “ ha un rapporto di debito verso Parte_3
l'esecutata, , per la somma di € 19.000” e che “ CP_2 Controparte_1
ha un rapporto di debito verso l'esecutata, , per la somma di € 285.100”,
[...] CP_2
ed ha assegnato “vista l'istanza (…) formulata dall'esecutante e preso atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 19.000 da parte del IG. in pagamento a Parte_4
la somma di € 285.100 accertata dovuta dal terzo Controparte_3 [...]
”. Ad oggi, pertanto, il creditore esecutante – odierno reclamante, dispone Controparte_1
di un titolo esecutivo che lo legittima a promuovere l'esecuzione verso terzi, aggredendo qualsiasi bene, mobile o immobile, del IG. . Come già Controparte_1
appurato, invece, il reclamante ha pagato banco iudicis la somma di € Parte_2
19.000 nei confronti del reclamante. Ne deriva che allo stato non può ravvisarsi periculum per il soddisfo delle ragioni del IG. . Pt_1
Del resto, il ricorso in primo grado e l'atto di reclamo sono incentrati sulla prospettazione del fumus boni iuris, con richiamo delle risultanze relative al procedimento per esecuzione presso terzi N. 75/2023 R.G. esecuzioni del Tribunale di Venezia, mentre non vi è stata deduzione di specifiche circostanze di fatto da cui desumere, da un punto di vista oggettivo, un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale generica.
Si evidenzia, in proposito, che il ricorrente – reclamante non ha fornito alcun riscontro in pagina 7 di 11 ordine alla situazione patrimoniale dei IG.ri , odierni reclamati. Più nello specifico, CP_1
difetta la prospettazione delle condizioni patrimoniali dei medesimi tanto con riguardo all'epoca in cui il IG. concesse il mutuo alla IG.ra – momento in cui, in tesi, Pt_1 CP_1
venne altresì concluso il contratto di deposito irregolare tra la IG.ra ed i figli – quanto CP_1
con riferimento alla attualità. Ne consegue che non è possibile condurre alcun giudizio circa la proporzione tra il preteso credito ed il patrimonio del debitore o dei debitori e, di conseguenza, non è nemmeno possibile valutare se vi sia un pericolo nel ritardo.
Il periculum in mora non può inferirsi unicamente in base all'importo del debito, in quanto, come già evidenziato, non è stata documentata l'entità complessiva del patrimonio dei debitori, con la conseguenza che non è possibile condurre una valutazione complessiva della garanzia patrimoniale, dei beni che la compongono, della loro natura occultabile o meno.
Si osserva, in proposito, che il timore richiesto dall'art. 671 c.p.c. deve, invero, essere
“fondato” e, quindi, basato su circostanze oggettive, in quanto il pericolo deve essere reale ed oggettivo, non risultando sufficiente, ai fini della concessione del sequestro, il mero timore soggettivo di perdere la garanzia patrimoniale generica del credito.
Il difetto di periculum in mora, quindi, impone il rigetto del reclamo, quand'anche si volesse accedere alla tesi secondo cui, tra la IG.ra ed i figli, sarebbe intervenuto un CP_2
contratto di deposito irregolare, in forza del quale la prima avrebbe delegato il IG. a Pt_1
versare sui conti dei di lei figli le somme da quest'ultimo mutuate, e rispetto al quale potrebbe ipotizzarsi un obbligo di restituzione delle somme depositate a carico degli odierni reclamati.
D'altro canto, non sono state allegate e provate condotte della IG.ra ovvero dei figli che CP_1
appaiano rivelatrici di un chiaro intento fraudolento, tenuto anche conto, quanto alla documentazione depositata in allegato al reclamo: che la denuncia-querela presentata dal IG.
e da tale RT FR costituisce dichiarazione proveniente favorevole alla stessa Pt_1
parte che intende avvalersene;
che, con riguardo al decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM di Venezia nei confronti della IG.ra e del figlio CP_1 [...]
per il reato di truffa, trattasi di atto di esercizio dell'azione penale, che non Controparte_1
corrisponde ad accertamento pieno della responsabilità penale dei prevenuti. In ogni caso, poi,
pagina 8 di 11 non sono agli atti le risultanze dell'indagine penale, per quanto consta ad oggi conclusa, con la conseguenza che non può valutarsi, a fini civilistici, la plausibilità dell'impianto accusatorio.
Tanto premesso, non è stata altrimenti dimostrata l'asserita capacità dei reclamati di distrarre denaro, né sono emerse condotte tese a depauperare il patrimonio, ad occultare beni, né consta che vi sia pericolo di fuga.
Del resto, è da escludere che il mero rifiuto di adempiere costituisca elemento sufficiente ad integrare i presupposti del sequestro, né appare idonea, a tali scopi, la semplice dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., non essendo emersi ulteriori e specifici elementi di fatto da cui desumere la volontà di sottrarsi alle proprie obbligazioni.
Si tenga presente, a tale ultimo riguardo, che la vicenda relativa alla falsità o meno della dichiarazione resa nel procedimento per esecuzione mobiliare presso terzi è ancora sub iudice, tenuto conto che non sono scaduti i termini per l'opposizione ex art. 617 e ss. c.p.c. rispetto all'ordinanza resa nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c., con la conseguenza che tale falsità non può ritenersi accertata in via definitiva nemmeno limitatamente al processo esecutivo.
Ebbene, se l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. venisse confermata in sede di opposizione, si consoliderebbe il difetto di periculum da un punto di vista oggettivo, in quanto il reclamante manterrebbe il titolo per agire nei confronti del IG. ; se, invece, un'eventuale CP_1
opposizione venisse accolta, verrebbe meno anche la sommaria delibazione condotta in sede esecutiva circa la falsità della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., allegata dal reclamante per inferire un comportamento decettivo in capo ai reclamati.
Non si dispone, in definitiva, di elementi in base ai quali si possa affermare, con ragionevole probabilità, che gli odierni reclamati abbiano tenuto una condotta fraudolenta e che, soprattutto, da tale condotta derivi, per quanto più rileva ai fini di specie, un pericolo di depauperamento del loro patrimonio. Né può trarsi alcun giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale da parte dei reclamati.
Il reclamo va rigettato anche con riguardo alla condanna alle spese pronunciata ai danni del reclamante ed in favore del reclamato . Invero, è emerso che il Pt_1 Parte_2
reclamato, nel corso del procedimento di prime cure, aveva offerto banco iudicis la somma di €
pagina 9 di 11 19.000, accettata dal IG. , che tuttavia non aveva contestualmente rinunciato al Pt_1
ricorso (cfr. verbale dd. 09/10/2024 “L'avv. Brotto accetta l'assegno e non accetta la richiesta di estromissione per il pagamento delle spese legali ed in ogni caso l'accettazione dell'assegno non comporta acquiescienza o rinuncia ad azioni cautelari laddove risultassero documenti comprovanti l'uso di denari da parte del IG. per le ragioni indicati in comparsa. Il CP_1
Giudice attesta la ricezione dell'assegno esibito circolare emesso da n. 5207279396-07 CP_4
da parte dell'avv. Brotto per conto del cliente”). Il rigetto del ricorso, dunque, ha comportato condanna al pagamento delle spese di lite, anche nei confronti del resistente Parte_2
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014 – procedimenti cautelari di valore da € 260.001 ad € 520.000, valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto del richiamo agli atti della prima fase, della circostanza che la definizione del procedimento di reclamo non ha richiesto la risoluzione di questioni di fatto o di diritto complesse, che non si è svolta attività istruttoria e che la decisione è stata assunta in esito a discussione orale, senza deposito di scritti conclusivi – in € 3.899 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Si compensano le spese relative al rapporto processuale tra il reclamante ed il reclamato
, considerato che nei confronti di quest'ultimo il reclamo atteneva alla Parte_3
statuizione circa le spese di lite del procedimento dinanzi al Giudice monocratico e, con riguardo a tale doglianza, il reclamato non ha svolto difese.
Si dà atto che sussistono i presupposti ex art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico del reclamante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella composizione sopra indicata, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- RIGETTA il reclamo avverso l'ordinanza N. 272/2025 dd. 15/01/2025 R.G.
13062/2024
- CONDANNA parte reclamante a rifondere le spese di Parte_1
pagina 10 di 11 costituzione e patrocinio sostenute nel procedimento di reclamo da parte reclamante
, liquidate in € 3.899 per compensi;
Controparte_1
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
da pagarsi al procuratore antistatario
- COMPENSA le spese di lite del procedimento di reclamo tra parte reclamante e parte reclamata Parte_1 Parte_2
- DA' ATTO che sussistono i presupposti ex art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte reclamante Parte_5
così deciso alla camera di conIGlio del 18/03/2025
[...]
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Silvia Bianchi
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