Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1986, n. 1450
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Sentenza 5 marzo 1986

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L'art. 7 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 - nel prevedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rendita in favore dei lavoratori affetti da una serie di malattie professionali ivi elencate anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità - non deroga al principio che pure nel campo delle assicurazioni obbligatorie il rapporto assicurativo non sorge, per la Mancanza del suo stesso oggetto, qualora il rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere al momento del contratto, sicché si riferisce alla sola ipotesi della mancata erogazione della prestazione assicurativa per essersi la malattia manifestata oltre il tempo fissato per la sua indennizzabilità, senza ricomprendere anche il caso di malattia professionale insorta e manifestatasi prima che la legge la tutelasse, con la conseguenza (non contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza) che tale riapertura dei termini non è invocabile in riferimento a malattia professionale insorta anteriormente alla sua inclusione tra le malattie professionali tutelate (nella specie: malattia da anidride solforosa ricompresa ex novo tra le malattie tutelate dalla legge 15 novembre 1952 n. 1967). ( V 1252/86, mass n 444710; ( V 1434/85, mass n 439469; ( V 2309/84, mass n 434353; ( Conf 6016/83, mass n 430822).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1986, n. 1450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1450
    Data del deposito : 5 marzo 1986

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