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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2651 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l' 1 marzo 1960, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ganci Giuseppina, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Millo Nadia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 dicembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 4 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 28 settembre 2021, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Porto Empedocle il 12 settembre 1992 – con Controparte_1
dalla cui unione erano nati due figli e , entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-3 ottobre 2019, divenu- to esecutivo il 25 ottobre 2019, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto dell'indipendenza economica dei figli, ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché della quota del 50
% dell'uso del mobilio, chiedendo, altresì, l'autorizzazione all'espatrio.
Dato atto dell'impossibilita di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, il Presidente f.f., non ravvisando i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c., ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del me- rito.
Con comparsa, depositata il 1 agosto 2022, si è costituita Controparte_2
[..
, la quale ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, del pedissequo de- creto, nonché dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, in via preliminare, di
- 2 - essere rimessa in termini e nel merito, ha contestato l'asserita indipendenza economica della figlia la quale avrebbe stipulato contratti di lavoro a Per_1
tempo determinato e continuerebbe a vivere insieme alla stessa presso la casa coniugale. Pertanto, ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico dell di un assegno divorzile in suo favore di impor- Pt_2
to pari ad euro 150,00.
Rimessa in termini, ha insistito nelle predette difese, con- Controparte_1
testando le allegazioni avverse.
La causa, istruita con produzione documentale, rinviata più volte per l'escussione della prova testimoniale, poi rinunciata dalle parti, sulle conclu- sioni degli avvocati delle parti e del P.M., all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
20 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-3 ottobre
2019, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2019, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale
- 3 - con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, tenuto conto della produzione documentale dell' essendo Pt_2
emersa l'indipendenza economica della figlia ( classe 1993) la quale Per_1
svolge l'attività di infermiera con contratti a tempo determinato più volte pro- rogati ( cfr. documentazione in atti), non va adottata nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico del relativo titolo di proprietà.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente, va, innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali - che il coniuge richiedente l'as- segno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenzia- le.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l' assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
- 4 - Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che com- pete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie, si osserva come la resistente, la quale non ha neppure con- testato di aver intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo, si sia li- mitata a produrre un patto di servizio personalizzato, senza dimostrare nè
l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e che lo stesso sia riferibile a scelte fatte in conseguenza del ma- trimonio o all'interno di esso, né l'impossibilità oggettiva a procurarsi un red- dito adeguato.
Pertanto, in assenza di dimostrazione dei suddetti presupposti, l'assegno di- vorzile non può essere riconosciuto e la relativa domanda va disattesa.
Va dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione dell'uso del mobilio della casa coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario.
Nessuna statuizione, infine, sulla domanda volta all'autorizzazione all'espatrio.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 5 - In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle il 12 settembre 1992 da e e tra- Parte_1 Controparte_1
scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 76, parte II, serie A, anno 1992; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2651 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], l' 1 marzo 1960, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Ganci Giuseppina, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata ad [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliata presso lo studio dell'avv. Millo Nadia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 dicembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 4 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 28 settembre 2021, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Porto Empedocle il 12 settembre 1992 – con Controparte_1
dalla cui unione erano nati due figli e , entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-3 ottobre 2019, divenu- to esecutivo il 25 ottobre 2019, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, il medesimo, tenuto conto dell'indipendenza economica dei figli, ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché della quota del 50
% dell'uso del mobilio, chiedendo, altresì, l'autorizzazione all'espatrio.
Dato atto dell'impossibilita di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, il Presidente f.f., non ravvisando i pre- supposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c., ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del me- rito.
Con comparsa, depositata il 1 agosto 2022, si è costituita Controparte_2
[..
, la quale ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, del pedissequo de- creto, nonché dell'ordinanza presidenziale, chiedendo, in via preliminare, di
- 2 - essere rimessa in termini e nel merito, ha contestato l'asserita indipendenza economica della figlia la quale avrebbe stipulato contratti di lavoro a Per_1
tempo determinato e continuerebbe a vivere insieme alla stessa presso la casa coniugale. Pertanto, ha chiesto l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione a carico dell di un assegno divorzile in suo favore di impor- Pt_2
to pari ad euro 150,00.
Rimessa in termini, ha insistito nelle predette difese, con- Controparte_1
testando le allegazioni avverse.
La causa, istruita con produzione documentale, rinviata più volte per l'escussione della prova testimoniale, poi rinunciata dalle parti, sulle conclu- sioni degli avvocati delle parti e del P.M., all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
20 dicembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto dell'1-3 ottobre
2019, divenuto esecutivo il 25 ottobre 2019, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale
- 3 - con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, tenuto conto della produzione documentale dell' essendo Pt_2
emersa l'indipendenza economica della figlia ( classe 1993) la quale Per_1
svolge l'attività di infermiera con contratti a tempo determinato più volte pro- rogati ( cfr. documentazione in atti), non va adottata nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico del relativo titolo di proprietà.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di assegno divorzile formulata dalla resistente, va, innanzitutto, ricordato che l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali–reddituali - che il coniuge richiedente l'as- segno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenzia- le.
La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l' assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico-reddituale degli ex coniugi.
- 4 - Più in particolare, dal punto di vista dell'onere probatorio, va detto che com- pete alla parte che richiede l'assegno di divorzio fornire la prova dei sacrifici fatti durante il matrimonio a favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno.
In secondo luogo, deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti
(e provati), e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto.
Nel caso di specie, si osserva come la resistente, la quale non ha neppure con- testato di aver intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo, si sia li- mitata a produrre un patto di servizio personalizzato, senza dimostrare nè
l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi e che lo stesso sia riferibile a scelte fatte in conseguenza del ma- trimonio o all'interno di esso, né l'impossibilità oggettiva a procurarsi un red- dito adeguato.
Pertanto, in assenza di dimostrazione dei suddetti presupposti, l'assegno di- vorzile non può essere riconosciuto e la relativa domanda va disattesa.
Va dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione dell'uso del mobilio della casa coniugale, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario.
Nessuna statuizione, infine, sulla domanda volta all'autorizzazione all'espatrio.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 5 - In composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministe- ro, ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Em- pedocle il 12 settembre 1992 da e e tra- Parte_1 Controparte_1
scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Empedocle al n. 76, parte II, serie A, anno 1992; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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