TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17227/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Angela Baraldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17227/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VALENTI ALBERTO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “annullare il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Parma notificato in data 5.12.2023 in quanto viziato da eccesso di potere, inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del D.Lgs.n.286/98 come modificato dal D.L. 130/2020, il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione umanitaria/speciale di durata biennale e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di il rilascio del predetto permesso in favore del sig. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di CP_1 Parte_1 causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 29/12/2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino nigeriano, nato il [...] in [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensione cautelare, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore di Parma adottato il 29/11/2023 e notificatogli il 5/12/2023.
1.1. Nel decreto questorile si dà preliminarmente atto della posizione giuridica del ricorrente sul territorio italiano a partire dall'anno 2014, in particolare: della presentazione, nel medesimo anno, di richiesta asilo presso la Questura di Foggia, istanza rigettata dalla competente Commissione territoriale e parzialmente accolta in sede di ricorso dal Tribunale di Bologna in data 19/11/2014, con il conseguente riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'allora vigente art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286/1998; della presentazione di istanza di rinnovo del pds in parola dinanzi alla Questura di Parma nel luglio 2018, con contestuale richiesta di parere alla competente Commissione territoriale di Foggia;
dell'adozione da parte di quest'ultima, in data 16/05/2019, di un parere sfavorevole circa la permanenza delle condizioni di legge per il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1 D.lgs. n. 286/1998; dell'insussistenza di cause ostative al rimpatrio dell'istante e della conseguente mancanza di condizioni legittimanti il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno, anche avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998. In particolare, nel decreto reitettivo si legge: “la situazione in materia di soggiorno del prefato non è regolarizzabile a nessun altro titolo, considerati i numerosi precedenti giudiziari e di polizia a carico dello stesso nonché la condanna a mesi 8 di reclusione per i reati di cui all'art. 337 c.p. e art. 73 co. 1 DPR 309/1990, disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 23/06/2020, appellata, confermata in data 15/01/2021 e divenuta irrevocabile in data 02/04/2021 con la quale veniva, tra l'altro, disposta l'espulsione dal territorio nazionale”.
1.2. L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità di tale provvedimento, ritenendolo lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando la protratta permanenza sul territorio, la risalenza nel tempo dei suoi precedenti penali, peraltro anteriori alla costituzione del nucleo familiare con una connazionale e alla nascita del figlio minore in Italia nel maggio 2022, nonché l'inserimento sociale e lavorativo, interrotto unicamente nei periodi di detenzione, elementi in grado di giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.3. In data 10/01/2024, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sull'istanza cautelare, è stata fissata udienza per la comparizione delle parti in data 6/2/2024, nel corso della quale è comparso personalmente il ricorrente, che ha reso le seguenti dichiarazioni, con l'ausilio di interprete:
“sono in Italia dal 2014; vengo da Edo State;
adesso sto lavorando in regola;
ho un contratto di sei mesi;
ho un figlio di un anno e 7 mesi;
la mia compagna non lavora;
ha fatto domanda di asilo;
abitiamo insieme a Borgo Riccio;
viviamo in affitto in una stanza;
Al momento non ho altri problemi con la giustizia;
sono stato in carcere 6 mesi e 15 giorni;
sono stato liberato a luglio 2021; ho lavorato come parrucchiere;
lavoro ora in un ristorante ma non possono rinnovarmi il contratto che scade il 13 febbraio perché non ho i documenti. Non ho fatto domanda ex art. 31”. Alla medesima udienza è stata escussa la compagna dell'istante, che ha dichiarato, con l'ausilio di interprete: “sono arrivata nel 2015; avevo fatto domanda di asilo. Sto con il ricorrente da quasi tre anni;
viviamo insieme;
abbiamo un figlio. Quando l'ho conosciuto lui lavorava nel salone. L'ho conosciuto quando è uscito dal carcere. Da quando siamo insieme non ha avuto altri problemi con la giustizia. Il mio compagno sta anche con il bambino”. La difesa ha quindi chiesto termine per il deposito di copia del casellario giudiziale esibito in udienza e il Giudice, ritenuto indispensabile acquisire copia dell'AFIS aggiornato presso la Questura di Bologna, ha disposto un rinvio all'udienza del 13/02/2024. La Questura di Bologna, quindi, ha provveduto alla trasmissione di copia della documentazione richiesta e il difensore ha prodotto copia del casellario giudiziale aggiornato al 19/12/2023. All'udienza del 13/02/2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del diniego impugnato e il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 13/02/2024, alla luce dell'istruttoria orale e documentale esperita, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento questorile ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011.
1.4. L'amministrazione convenuta, regolarmente notificata per la prosecuzione del giudizio di merito, si è costituita per il tramite dell'Avvocatura di Stato, evidenziando la sussistenza delle condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno richiesto in relazione ai precedenti penali del ricorrente e all'assenza di legami familiari comprovati e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso. Parte resistente ha inoltre prodotto copia del parere sfavorevole adottato dalla Commissione territoriale di Foggia, notificato al ricorrente con memoria ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 30/05/2019 ed integralmente richiamato nel diniego definitivo adottato nel novembre 2023.
1.5. All'udienza del 7/05/2024, il difensore di parte attrice ha rappresentato la stipulazione da parte del ricorrente di un nuovo contratto di lavoro in data 4 maggio 2024, in conseguenza del rilascio del permesso di soggiorno provvisorio derivante dalla sospensione cautelare disposta in questa sede in data 19 aprile 2024. La difesa ha chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione integrativa. Il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio, sostituendo l'udienza così fissata con la concessione di un termine ex dell'art. 127-ter c.p.c., per il deposito di note conclusionali. La sola difesa di parte attrice ha tempestivamente depositato note conclusive, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
1.6. Con ordinanza del 5/11/2024, ritenuto la necessità di approfondire l'istruttoria in merito alla difformità degli estratti conto previdenziali prodotti dalla difesa, la causa è stata rimessa su ruolo.
1.7. All'udienza del 3/12/2024, il Giudice ha sottoposto al difensore la questione della difformità dei dati per come emergenti dall'ECP, in particolare della risultanza di contributi in età incompatibile con il regolare svolgimento di attività lavorativa e di contributi verosimilmente relativi ad attività lavorativa espletata in carcere negli anni 2017 e 2018. La difesa ha quindi chiesto un rinvio e il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire il certificato del casellario giudiziale aggiornato e dei carichi pendenti presso la Procura di Parma, ha disposto un rinvio d'udienza.
1.8. Con nota del 10/12/2024, è pervenuta copia del casellario giudiziale aggiornato al 4/12/2024, dal quale risultano i seguenti pregiudizi penali:
1) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15/01/2021 (irrevocabile il 02/04/2021) di conferma della sentenza emessa il 23/06/2020 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di mesi 8 per i reati di cui agli articoli 337 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/1990, in continuazione tra loro, fatti commessi in il 19/5/2020; pena detentiva eseguita dal 19/5/2020 per CP_1 custodia cautelare e dal 18/11/2020 al 9/6/2021;
2) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 02/03/2021 (irrevocabile il 18/05/2021) di conferma della sentenza emessa il 23/07/2020 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di anni 1 e multa di € 1.500 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, fatti commessi in il 04/05/2020; decreto del 2/12/2021 del Procuratore della Repubblica presso il CP_1
Tribunale di Parma di sospensione dell'esecuzione della pena;
3) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/01/2022 (irrevocabile il 01/04/2022) in parziale riforma della sentenza emessa il 13/05/2021 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di anni 1 e giorni 10 per i reati di cui agli articoli 73 comma 5 DPR 309/1990 e artt. 61 n. 2) e 337 c.p., in continuazione tra loro, fatti commessi in il 9/11/2020 e 10/11/2020; CP_1 decreto del 09/6/2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma di sospensione dell'esecuzione della pena. 4) provvedimento del 9/6/2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui a n. 2) e n. 3), determinata la pena da scontare in reclusione di anni 1, mesi 11, giorni 9 e multa di € 1.500. In pari data è inoltre pervenuta copia del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di aggiornato al 4/12/2024, dal quale risulta la pendenza di un giudizio a carico del CP_1 ricorrente per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, per fatti del gennaio 2023, con udienza fissata all'8/4/2025 per la richiesta di messa alla prova.
1.9. All'udienza del 18/3/2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio.
1.10. In data 14/4/2025, previa revoca del provvedimento di rimessione al Collegio, ritenuta l'opportunità di acquisire la documentazione relativa alla richiesta di messa alla prova nell'ambito del giudizio RGIP 2024/2956 (PM 2023/400), la causa è stata rinviata all'udienza del 17/7/2025.
1.11. All'udienza del 17/7/2025, il difensore ha esibito le ultime buste paga e rassegnato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
1.12. Agli atti risulta depositata, tra l'altro, la seguente documentazione:
- certificato Afis aggiornato al 6/2/2024; - certificato del casellario giudiziale aggiornato al 4/12/2024; - certificato di carichi pendenti presso Procura di - sentenza della Corte di Appello di Bologna del CP_1
2/3/2021; - sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/01/2022; - ordinanza n. 1412/2025 di concessione dell'esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 25/3/2025; - ordinanza n. 2956/2024 di sospensione del procedimento con messa alla prova del Gip – Tribunale di Parma dell'8/4/2025.
* * *
2. Oggetto dell'odierno ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011, in composizione collegiale.
3. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo di soggiorno CP_1 sulla base di un duplice rilievo: il parere sfavorevole adottato dalla Commissione territoriale competente in ragione dell'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998; l'impossibilità di rilasciare in capo all'istante un diverso titolo di soggiorno in ragione dei pregiudizi penali riportati e dell'assenza di legami familiari o affettivi comprovati.
4. Dunque, occorre anzitutto valutare la condizione soggettiva del ricorrente alla luce del disposto di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 130/2020. Non si applicano, invece, nell'ipotesi in esame, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. 4.1. Tanto chiarito, non è emerso nel corso dell'odierno giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1 TUI), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1, I e II periodo, TUI).
4.2. Quanto, invece, al disposto di cui all'art. 19, comma 1.1, III e IV periodo, TUI, occorre valutare se l'allontanamento dell'istante dal territorio nazionale si traduca in una indebita violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, ai sensi della normativa in parola “[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
4.3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia provato l'esistenza di una vita privata e familiare idonea a prevalere, all'esito del giudizio di bilanciamento, sulle istanze pubblicistiche di tutela. Egli, giunto in Italia appena maggiorenne nel 2014, ha goduto di un titolo di soggiorno sino al 2018, senza tuttavia svolgere alcuna attività lavorativa in regola, quantomeno fino al settembre 2020, mese in cui veniva assunto in qualità di parrucchiere a tempo parziale e indeterminato presso l'attività Queen Royal Saloon srl, svolgendo la sua mansione sino a tutto il novembre 2020 (cfr. comunicazione Unilav del 4/9/2020). Nel medesimo periodo, il ricorrente è stato più volte arrestato in flagranza nel maggio 2020 e novembre 2020 per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (marijuana, cocaina e crack) e resistenza a pubblico ufficiale, anche mentre si trovava sottoposto a misura cautelare (cfr. sentenza del 23/07/2020 del Tribunale di Parma) e immediatamente dopo aver ricevuto la prima condanna a pena detentiva (cfr. casellario giudiziale). Per tali fatti, egli è stato condannato definitivamente in tre diverse occasioni nel gennaio e marzo 2021 e, da ultimo, nel gennaio 2022, rispettivamente alla pena della reclusione di mesi 8 e alla pena cumulata della reclusione di anni 1, mesi 11, giorni 9 e multa di € 1.500. La condanna a pena detentiva riportata nel gennaio 2021 risulta essere stata integralmente espiata, come dichiarato dal ricorrente in sede di audizione giudiziale e come risultante dal casellario giudiziale. Quanto all'espiazione della pena individuata nel cumulo di giugno 2022, il ricorrente è stato di recente ammesso, con ordinanza del 25.3.2025 adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla detenzione domiciliare ex art. 47ter co. 1bis o.p., con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Appare il caso di evidenziare che, nel provvedimento in parola, si dà atto della persistente pericolosità sociale dell'istante e dell'inidoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, stante anche la pendenza di un procedimento penale per un fatto recente e analogo ai precedenti penali già riportati, in particolare per la violazione della normativa in materia di stupefacenti. Al contempo, la misura della detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa è stata ritenuta un'opzione più idonea e funzionale al recupero e al reinserimento sociale del condannato, vista l'entità della pena da espiare, i legami familiari e la prospettiva di un impiego lavorativo regolare. Occorre poi dare atto, quanto al procedimento pendente dinanzi al Gip presso il Tribunale di Parma (RGIP 400/2023), che il reato contestato all'istante è quello di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, per fatti commessi nel gennaio 2023 a In relazione a tale vicenda, il ricorrente ha ottenuto, nell'aprile CP_1
2025, la sospensione del procedimento con messa alla prova, con un programma di trattamento che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l'Associazione San Cristoforo Onlus e la continuazione dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta Parrucchiera Emma Srls, impiego reperito dall'istante il 12 marzo 2025 (cfr. comunicazione Unilav). La condotta penale dell'istante merita di essere in questa sede stigmatizzata, poiché commessa durante lo svolgimento di attività lavorativa in regola – peraltro a tempo indeterminato – e, dunque, di percezione di reddito da fonti lecite, nonché in ragione della reiterazione delle condotte nel tempo, anche nel recente passato e durante la sottoposizione a misure cautelari, della natura e dell'oggetto materiale dei reati commessi, tali da risultare in concreto lesivi dei beni giuridici protetti, seppur riconosciuti – con riguardo ai precedenti per spaccio – nella forma della particolare tenuità. Peraltro, se non può dirsi cessata la pericolosità sociale del ricorrente, come del resto evidenziato dallo stesso Tribunale di Sorveglianza nell'ordinanza del marzo 2025, d'altra parte, il superiore principio di proporzionalità impone di bilanciare le esigenze pubblicistiche di tutela e con la situazione attuale e concreta del ricorrente. Difatti, egli è divenuto padre, nel maggio 2022, di un bambino nato in [...] relazione intrapresa circa tre anni fa con una connazionale (cfr. estratto dell'atto di nascita). Nel medesimo periodo, l'istante ha reperito un lavoro in regola presso il precedente datore di lavoro e con la medesima mansione di parrucchiere sino all'ottobre 2022 e dal giugno 2023. Nel novembre 2023 e sino al dicembre 2024, il ricorrente è stato assunto nella mansione di barista presso il Devel Bar sito in con contratto a CP_1 tempo parziale e determinato. Da ultimo, nel marzo 2025, l'istante ha nuovamente reperito un'attività lavorativa in qualità di parrucchiere per signora, con contratto a tempo determinato sino al 30.9.2025. Ciò gli garantisce la percezione di fonti lecite di reddito, in particolare di guadagni mensili netti di circa €1.000 (cfr. buste paga aprile e maggio 2025). Appare, dunque, che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di reinserimento sociale, seppur da un tempo breve e inidoneo a ritenere attualmente cessata la sua pericolosità, e che può tuttavia essere apprezzato in relazione al suo vissuto, in particolare, alla luce del soggiorno ultradecennale sul territorio italiano, dei legami familiari con la compagna e con il figlio minore, del rinnovato impiego in regola e della volontà di aderire al rispetto delle regole ordinamentali, circostanza che dovrà essere in concreto dimostrata nell'esperimento della misura della detenzione domiciliare e della messa alla prova. Alla luce di tali elementi di fatto, l'eventuale rimpatrio del ricorrente nel Paese di origine, appare misura sproporzionata in relazione alle esigenze pubblicistiche di tutela, che risultano nel caso di specie soccombenti nel bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente in Italia. Ad ogni modo, è bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale, in relazione al diritto alla vita privata e familiare, non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
4.4. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
6. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 17/7/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice dott. Angela Baraldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/7/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17227/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VALENTI ALBERTO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “annullare il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Parma notificato in data 5.12.2023 in quanto viziato da eccesso di potere, inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del D.Lgs.n.286/98 come modificato dal D.L. 130/2020, il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione umanitaria/speciale di durata biennale e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di il rilascio del predetto permesso in favore del sig. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di CP_1 Parte_1 causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 29/12/2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, cittadino nigeriano, nato il [...] in [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensione cautelare, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore di Parma adottato il 29/11/2023 e notificatogli il 5/12/2023.
1.1. Nel decreto questorile si dà preliminarmente atto della posizione giuridica del ricorrente sul territorio italiano a partire dall'anno 2014, in particolare: della presentazione, nel medesimo anno, di richiesta asilo presso la Questura di Foggia, istanza rigettata dalla competente Commissione territoriale e parzialmente accolta in sede di ricorso dal Tribunale di Bologna in data 19/11/2014, con il conseguente riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'allora vigente art. 5 comma 6 D.lgs. n. 286/1998; della presentazione di istanza di rinnovo del pds in parola dinanzi alla Questura di Parma nel luglio 2018, con contestuale richiesta di parere alla competente Commissione territoriale di Foggia;
dell'adozione da parte di quest'ultima, in data 16/05/2019, di un parere sfavorevole circa la permanenza delle condizioni di legge per il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1 D.lgs. n. 286/1998; dell'insussistenza di cause ostative al rimpatrio dell'istante e della conseguente mancanza di condizioni legittimanti il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno, anche avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998. In particolare, nel decreto reitettivo si legge: “la situazione in materia di soggiorno del prefato non è regolarizzabile a nessun altro titolo, considerati i numerosi precedenti giudiziari e di polizia a carico dello stesso nonché la condanna a mesi 8 di reclusione per i reati di cui all'art. 337 c.p. e art. 73 co. 1 DPR 309/1990, disposta con sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 23/06/2020, appellata, confermata in data 15/01/2021 e divenuta irrevocabile in data 02/04/2021 con la quale veniva, tra l'altro, disposta l'espulsione dal territorio nazionale”.
1.2. L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità di tale provvedimento, ritenendolo lesivo del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando la protratta permanenza sul territorio, la risalenza nel tempo dei suoi precedenti penali, peraltro anteriori alla costituzione del nucleo familiare con una connazionale e alla nascita del figlio minore in Italia nel maggio 2022, nonché l'inserimento sociale e lavorativo, interrotto unicamente nei periodi di detenzione, elementi in grado di giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.3. In data 10/01/2024, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sull'istanza cautelare, è stata fissata udienza per la comparizione delle parti in data 6/2/2024, nel corso della quale è comparso personalmente il ricorrente, che ha reso le seguenti dichiarazioni, con l'ausilio di interprete:
“sono in Italia dal 2014; vengo da Edo State;
adesso sto lavorando in regola;
ho un contratto di sei mesi;
ho un figlio di un anno e 7 mesi;
la mia compagna non lavora;
ha fatto domanda di asilo;
abitiamo insieme a Borgo Riccio;
viviamo in affitto in una stanza;
Al momento non ho altri problemi con la giustizia;
sono stato in carcere 6 mesi e 15 giorni;
sono stato liberato a luglio 2021; ho lavorato come parrucchiere;
lavoro ora in un ristorante ma non possono rinnovarmi il contratto che scade il 13 febbraio perché non ho i documenti. Non ho fatto domanda ex art. 31”. Alla medesima udienza è stata escussa la compagna dell'istante, che ha dichiarato, con l'ausilio di interprete: “sono arrivata nel 2015; avevo fatto domanda di asilo. Sto con il ricorrente da quasi tre anni;
viviamo insieme;
abbiamo un figlio. Quando l'ho conosciuto lui lavorava nel salone. L'ho conosciuto quando è uscito dal carcere. Da quando siamo insieme non ha avuto altri problemi con la giustizia. Il mio compagno sta anche con il bambino”. La difesa ha quindi chiesto termine per il deposito di copia del casellario giudiziale esibito in udienza e il Giudice, ritenuto indispensabile acquisire copia dell'AFIS aggiornato presso la Questura di Bologna, ha disposto un rinvio all'udienza del 13/02/2024. La Questura di Bologna, quindi, ha provveduto alla trasmissione di copia della documentazione richiesta e il difensore ha prodotto copia del casellario giudiziale aggiornato al 19/12/2023. All'udienza del 13/02/2024, il difensore ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del diniego impugnato e il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 13/02/2024, alla luce dell'istruttoria orale e documentale esperita, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento questorile ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011.
1.4. L'amministrazione convenuta, regolarmente notificata per la prosecuzione del giudizio di merito, si è costituita per il tramite dell'Avvocatura di Stato, evidenziando la sussistenza delle condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno richiesto in relazione ai precedenti penali del ricorrente e all'assenza di legami familiari comprovati e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso. Parte resistente ha inoltre prodotto copia del parere sfavorevole adottato dalla Commissione territoriale di Foggia, notificato al ricorrente con memoria ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 30/05/2019 ed integralmente richiamato nel diniego definitivo adottato nel novembre 2023.
1.5. All'udienza del 7/05/2024, il difensore di parte attrice ha rappresentato la stipulazione da parte del ricorrente di un nuovo contratto di lavoro in data 4 maggio 2024, in conseguenza del rilascio del permesso di soggiorno provvisorio derivante dalla sospensione cautelare disposta in questa sede in data 19 aprile 2024. La difesa ha chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione integrativa. Il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio, sostituendo l'udienza così fissata con la concessione di un termine ex dell'art. 127-ter c.p.c., per il deposito di note conclusionali. La sola difesa di parte attrice ha tempestivamente depositato note conclusive, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
1.6. Con ordinanza del 5/11/2024, ritenuto la necessità di approfondire l'istruttoria in merito alla difformità degli estratti conto previdenziali prodotti dalla difesa, la causa è stata rimessa su ruolo.
1.7. All'udienza del 3/12/2024, il Giudice ha sottoposto al difensore la questione della difformità dei dati per come emergenti dall'ECP, in particolare della risultanza di contributi in età incompatibile con il regolare svolgimento di attività lavorativa e di contributi verosimilmente relativi ad attività lavorativa espletata in carcere negli anni 2017 e 2018. La difesa ha quindi chiesto un rinvio e il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire il certificato del casellario giudiziale aggiornato e dei carichi pendenti presso la Procura di Parma, ha disposto un rinvio d'udienza.
1.8. Con nota del 10/12/2024, è pervenuta copia del casellario giudiziale aggiornato al 4/12/2024, dal quale risultano i seguenti pregiudizi penali:
1) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15/01/2021 (irrevocabile il 02/04/2021) di conferma della sentenza emessa il 23/06/2020 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di mesi 8 per i reati di cui agli articoli 337 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/1990, in continuazione tra loro, fatti commessi in il 19/5/2020; pena detentiva eseguita dal 19/5/2020 per CP_1 custodia cautelare e dal 18/11/2020 al 9/6/2021;
2) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 02/03/2021 (irrevocabile il 18/05/2021) di conferma della sentenza emessa il 23/07/2020 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di anni 1 e multa di € 1.500 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990, fatti commessi in il 04/05/2020; decreto del 2/12/2021 del Procuratore della Repubblica presso il CP_1
Tribunale di Parma di sospensione dell'esecuzione della pena;
3) sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/01/2022 (irrevocabile il 01/04/2022) in parziale riforma della sentenza emessa il 13/05/2021 dal Tribunale monocratico di Parma di condanna alla pena della reclusione di anni 1 e giorni 10 per i reati di cui agli articoli 73 comma 5 DPR 309/1990 e artt. 61 n. 2) e 337 c.p., in continuazione tra loro, fatti commessi in il 9/11/2020 e 10/11/2020; CP_1 decreto del 09/6/2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma di sospensione dell'esecuzione della pena. 4) provvedimento del 9/6/2022 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui a n. 2) e n. 3), determinata la pena da scontare in reclusione di anni 1, mesi 11, giorni 9 e multa di € 1.500. In pari data è inoltre pervenuta copia del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di aggiornato al 4/12/2024, dal quale risulta la pendenza di un giudizio a carico del CP_1 ricorrente per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, per fatti del gennaio 2023, con udienza fissata all'8/4/2025 per la richiesta di messa alla prova.
1.9. All'udienza del 18/3/2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso gli atti al Collegio.
1.10. In data 14/4/2025, previa revoca del provvedimento di rimessione al Collegio, ritenuta l'opportunità di acquisire la documentazione relativa alla richiesta di messa alla prova nell'ambito del giudizio RGIP 2024/2956 (PM 2023/400), la causa è stata rinviata all'udienza del 17/7/2025.
1.11. All'udienza del 17/7/2025, il difensore ha esibito le ultime buste paga e rassegnato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
1.12. Agli atti risulta depositata, tra l'altro, la seguente documentazione:
- certificato Afis aggiornato al 6/2/2024; - certificato del casellario giudiziale aggiornato al 4/12/2024; - certificato di carichi pendenti presso Procura di - sentenza della Corte di Appello di Bologna del CP_1
2/3/2021; - sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/01/2022; - ordinanza n. 1412/2025 di concessione dell'esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 25/3/2025; - ordinanza n. 2956/2024 di sospensione del procedimento con messa alla prova del Gip – Tribunale di Parma dell'8/4/2025.
* * *
2. Oggetto dell'odierno ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011, in composizione collegiale.
3. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo di soggiorno CP_1 sulla base di un duplice rilievo: il parere sfavorevole adottato dalla Commissione territoriale competente in ragione dell'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto ai sensi dell'art. 19 co. 1 e co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998; l'impossibilità di rilasciare in capo all'istante un diverso titolo di soggiorno in ragione dei pregiudizi penali riportati e dell'assenza di legami familiari o affettivi comprovati.
4. Dunque, occorre anzitutto valutare la condizione soggettiva del ricorrente alla luce del disposto di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 130/2020. Non si applicano, invece, nell'ipotesi in esame, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. 4.1. Tanto chiarito, non è emerso nel corso dell'odierno giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1 TUI), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1, I e II periodo, TUI).
4.2. Quanto, invece, al disposto di cui all'art. 19, comma 1.1, III e IV periodo, TUI, occorre valutare se l'allontanamento dell'istante dal territorio nazionale si traduca in una indebita violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, ai sensi della normativa in parola “[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
4.3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia provato l'esistenza di una vita privata e familiare idonea a prevalere, all'esito del giudizio di bilanciamento, sulle istanze pubblicistiche di tutela. Egli, giunto in Italia appena maggiorenne nel 2014, ha goduto di un titolo di soggiorno sino al 2018, senza tuttavia svolgere alcuna attività lavorativa in regola, quantomeno fino al settembre 2020, mese in cui veniva assunto in qualità di parrucchiere a tempo parziale e indeterminato presso l'attività Queen Royal Saloon srl, svolgendo la sua mansione sino a tutto il novembre 2020 (cfr. comunicazione Unilav del 4/9/2020). Nel medesimo periodo, il ricorrente è stato più volte arrestato in flagranza nel maggio 2020 e novembre 2020 per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (marijuana, cocaina e crack) e resistenza a pubblico ufficiale, anche mentre si trovava sottoposto a misura cautelare (cfr. sentenza del 23/07/2020 del Tribunale di Parma) e immediatamente dopo aver ricevuto la prima condanna a pena detentiva (cfr. casellario giudiziale). Per tali fatti, egli è stato condannato definitivamente in tre diverse occasioni nel gennaio e marzo 2021 e, da ultimo, nel gennaio 2022, rispettivamente alla pena della reclusione di mesi 8 e alla pena cumulata della reclusione di anni 1, mesi 11, giorni 9 e multa di € 1.500. La condanna a pena detentiva riportata nel gennaio 2021 risulta essere stata integralmente espiata, come dichiarato dal ricorrente in sede di audizione giudiziale e come risultante dal casellario giudiziale. Quanto all'espiazione della pena individuata nel cumulo di giugno 2022, il ricorrente è stato di recente ammesso, con ordinanza del 25.3.2025 adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, alla detenzione domiciliare ex art. 47ter co. 1bis o.p., con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Appare il caso di evidenziare che, nel provvedimento in parola, si dà atto della persistente pericolosità sociale dell'istante e dell'inidoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, stante anche la pendenza di un procedimento penale per un fatto recente e analogo ai precedenti penali già riportati, in particolare per la violazione della normativa in materia di stupefacenti. Al contempo, la misura della detenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa è stata ritenuta un'opzione più idonea e funzionale al recupero e al reinserimento sociale del condannato, vista l'entità della pena da espiare, i legami familiari e la prospettiva di un impiego lavorativo regolare. Occorre poi dare atto, quanto al procedimento pendente dinanzi al Gip presso il Tribunale di Parma (RGIP 400/2023), che il reato contestato all'istante è quello di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, per fatti commessi nel gennaio 2023 a In relazione a tale vicenda, il ricorrente ha ottenuto, nell'aprile CP_1
2025, la sospensione del procedimento con messa alla prova, con un programma di trattamento che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso l'Associazione San Cristoforo Onlus e la continuazione dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della ditta Parrucchiera Emma Srls, impiego reperito dall'istante il 12 marzo 2025 (cfr. comunicazione Unilav). La condotta penale dell'istante merita di essere in questa sede stigmatizzata, poiché commessa durante lo svolgimento di attività lavorativa in regola – peraltro a tempo indeterminato – e, dunque, di percezione di reddito da fonti lecite, nonché in ragione della reiterazione delle condotte nel tempo, anche nel recente passato e durante la sottoposizione a misure cautelari, della natura e dell'oggetto materiale dei reati commessi, tali da risultare in concreto lesivi dei beni giuridici protetti, seppur riconosciuti – con riguardo ai precedenti per spaccio – nella forma della particolare tenuità. Peraltro, se non può dirsi cessata la pericolosità sociale del ricorrente, come del resto evidenziato dallo stesso Tribunale di Sorveglianza nell'ordinanza del marzo 2025, d'altra parte, il superiore principio di proporzionalità impone di bilanciare le esigenze pubblicistiche di tutela e con la situazione attuale e concreta del ricorrente. Difatti, egli è divenuto padre, nel maggio 2022, di un bambino nato in [...] relazione intrapresa circa tre anni fa con una connazionale (cfr. estratto dell'atto di nascita). Nel medesimo periodo, l'istante ha reperito un lavoro in regola presso il precedente datore di lavoro e con la medesima mansione di parrucchiere sino all'ottobre 2022 e dal giugno 2023. Nel novembre 2023 e sino al dicembre 2024, il ricorrente è stato assunto nella mansione di barista presso il Devel Bar sito in con contratto a CP_1 tempo parziale e determinato. Da ultimo, nel marzo 2025, l'istante ha nuovamente reperito un'attività lavorativa in qualità di parrucchiere per signora, con contratto a tempo determinato sino al 30.9.2025. Ciò gli garantisce la percezione di fonti lecite di reddito, in particolare di guadagni mensili netti di circa €1.000 (cfr. buste paga aprile e maggio 2025). Appare, dunque, che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di reinserimento sociale, seppur da un tempo breve e inidoneo a ritenere attualmente cessata la sua pericolosità, e che può tuttavia essere apprezzato in relazione al suo vissuto, in particolare, alla luce del soggiorno ultradecennale sul territorio italiano, dei legami familiari con la compagna e con il figlio minore, del rinnovato impiego in regola e della volontà di aderire al rispetto delle regole ordinamentali, circostanza che dovrà essere in concreto dimostrata nell'esperimento della misura della detenzione domiciliare e della messa alla prova. Alla luce di tali elementi di fatto, l'eventuale rimpatrio del ricorrente nel Paese di origine, appare misura sproporzionata in relazione alle esigenze pubblicistiche di tutela, che risultano nel caso di specie soccombenti nel bilanciamento con il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente in Italia. Ad ogni modo, è bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale, in relazione al diritto alla vita privata e familiare, non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
4.4. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
6. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 17/7/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti