Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 15/04/2025
Ruolo Generale n. 5305 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
Dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5305/2018 R.G.A.C., vertente
TRA
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Petrillo (C.F.
) – con lui elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio dell'avvocato Gennaro Meo in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 46
APPELLANTE
E
1
), rappresentati e difesi dell'avvocato Giuseppe Sauchella (C.F. C.F._3
) - ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 Email_2 studio in Torrecuso (BN) alla via Fragneta n. 7,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1395/2018 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
9.8.2018, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 29.10.2018 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento, previo accertamento della responsabilità dell'odierna appellante, quale società proprietaria/custode del muro di contenimento della rete ferroviaria crollato in località Ponte (BN) nell'ottobre 2015, la condannava al pagamento, in favore degli attori, i coniugi e , della somma di € 31.000,00 a Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento, oltre interessi e spese di lite.
Gli attori premettevano in citazione di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Ponte (BN) alla via Stazione, nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria
Ponte-Casalduni.
Deducevano che, nei giorni 14 e 15 ottobre 2015, in seguito al ribaltamento del muro di contenimento della rete ferroviaria, prospiciente il prospetto posteriore del fabbricato, e al conseguente allagamento del piano seminterrato, gli immobili di loro proprietà avevano subito i danni materiali descritti nella perizia tecnica di parte a firma del geom. e quantificati in € 48.000,00, a cui andava Persona_1 aggiunto l'ulteriore importo di € 3.000,00 per il mancato utilizzo.
Per i fatti descritti chiedevano, pertanto, al Tribunale l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2053 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda stante l'assenza di Parte_1 qualsivoglia responsabilità a carico della società per i fatti descritti in citazione. Contestava la riconducibilità del fatto alla disciplina di cui all'art. 2053 c.c. o a quella di cui all'art. 2051, poiché il crollo del muro non era stato determinato da cattiva manutenzione o da vizi di costruzione, ma dagli eventi metereologici eccezionali ed imprevedibili che avevano colpito il territorio di Benevento nei giorni 14 e 15.10.2015, integranti il caso fortuito.
2 Escussi i testimoni indicati da parte attrice, acquisita la consulenza tecnica disposta di ufficio nonché la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal perito, riteneva integrata la responsabilità ex art. 2053 c.c. dell'ente proprietario/custode, atteso che il crollo del muro doveva ricondursi ad un difetto di costruzione e a carente manutenzione del manufatto, con esclusione del caso fortuito, quale fattore eccezionale ed imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato di ufficio, il Tribunale determinava il quantum risarcitorio in € 31.000,00, di cui € 25.000,00, quale spesa necessaria al ripristino del buono stato dell'immobile, ed € 6.000,00, equitativamente determinata, per il danneggiamento degli elettrodomestici e delle suppellettili presenti nel locale seminterrato, allagato in seguito al crollo del muro di contenimento.
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto la Parte_2 riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, insistendo, in via istruttoria, per la rinnovazione della c.t.u..
Con comparsa depositata il 7.2.2019 (per l'udienza del 28.2.2019, differita d'ufficio al 5.3.2019), si sono costituiti gli appellati e , resistendo al gravame, del quale hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto.
Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, mutato il Collegio, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
3 Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante lamenta il vizio di motivazione e deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la gravità ed eccezionalità delle precipitazioni verificatesi nei giorni del 14 e 15 ottobre 2015.
Detta circostanza, provata documentalmente nel corso del giudizio e, comunque, non contestata da parte attrice, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a non ritenere applicabile alla fattispecie concreta la previsione di cui all'art. art. 2053 c.c.: il crollo del muro non era dipeso da difetti di manutenzione o da vizi di costruzione, ma da un evento eccezionale ed imprevedibile.
Nei giorni indicati, nella zona di Benevento, si era verificato un fenomeno alluvionale di tale portata da indurre le autorità nazionali a proclamare lo stato di emergenza per il territorio interessato fino al giorno 6.11.2015 e le autorità locali ad adottare misure urgenti per contrastare le conseguenze della calamità naturale, che aveva provocato anche perdite di vite umane.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta, sempre in punto di motivazione, la mancata valutazione dell'esimente del caso fortuito, da ritenersi applicabile anche alle ipotesi di responsabilità ex art. 2053
c.c., e ricorrente, nel caso di specie, in ragione della imprevedibilità ed inevitabilità delle consistenti precipitazioni verificatesi.
Lamenta, ancora, con il terzo motivo, la mancanza di prova del nesso causale tra i danni lamentati e la cosa in custodia, osservando come, in base alle dichiarazioni rese dal testimone il Testimone_1 crollo del muro fosse, piuttosto, collegato alla mancata manutenzione e pulizia delle pilette di raccolta delle acque piovane di pertinenza dell'immobile di proprietà attorea. Nello specifico, la cattiva manutenzione delle pilette con la cattiva regimentazione delle acque unitamente alla violenza del fenomeno naturale avrebbe provocato il successivo crollo del muro (pag. 7 atto di gravame), escludendo quindi il collegamento eziologico con la cosa in custodia e la conseguente responsabilità di . Parte_1
Con il quarto motivo deduce errata valutazione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso della sua escussione. Testimone_1
Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del suo consulente tecnico, e disatteso le osservazioni del consulente di parte, ing. , non ostante le contraddizioni presenti nell'elaborato peritale. Persona_2
In particolare, il c.t.u. aveva descritto la consistenza delle precipitazioni atmosferiche affermando, a pag.
12 del suo elaborato, che tra i giorni 14 e 15 ottobre 2015 la piovosità è stata davvero rilevante, fino a raggiungere la
4 consistenza di veri fortunali, da considerare come eventi di forza maggiore che hanno anche spinto il Comune di Ponte ad avvertire i cittadini che avevano subito danni, che potevano richiedere il risarcimento.
Egli dava atto, nel suo elaborato, della presenza di un tombino in corrispondenza del muro, nella parte sottostante, per il deflusso delle acque dalla zona alta di Ponte verso il fiume Calore, al di sotto della infrastruttura ferroviaria, che, in occasione delle precipitazioni verificatesi nell'immediatezza dei fatti di causa, era risultato insufficiente, non riuscendo a garantire il passaggio delle acque, tanto che il livello dell'acqua si è innalzato ed ha invaso la rete ferroviaria che corre superiormente. (pag. 9 e 10 atto di gravame)
Le descritte circostanze, accertate proprio del consulente di ufficio, avrebbero dovuto indurre quest'ultimo a conclusioni diverse e, di conseguenza, il Tribunale ad escludere la responsabilità dell'odierna appellante per il crollo del muro.
La mancanza di vizi costruttivi, del resto, era dimostrata dalla circostanza che il muro de quo aveva resistito nel tempo a precipitazioni piovose anche di notevole entità verificatesi in zona. Circostanza quest'ultima che, ad avviso dell'appellante, striderebbe con l'affermazione del consulente secondo cui “è assolutamente ipotizzabile che anche in presenza di una pioggia anche di più modesta entità il muro sarebbe potuto crollare”.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto disattendere le conclusioni del consulente di ufficio, frutto di giudizi contrastanti con le circostanze di fatto dallo stesso accertate nel corso delle operazioni peritali.
Per tali motivi, l'appellante insiste in appello per la rinnovazione della consulenza di ufficio, censurando, sul punto, l'immotivato diniego di convocazione a chiarimenti opposto dal Tribunale alla richiesta in tal senso formulata dalla difesa di parte convenuta.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno disattesi.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova richiesta dalla tutela ex art. 2053 c.c., invocata in via principale dagli attori e sugli stessi gravante, ovvero che la rovina del muro di contenimento ferroviario, intesa quale disgregazione degli elementi strutturali dello stesso, avesse determinato i danni alle proprietà immobiliari lamentati in citazione.
La circostanza è confermata dai testimoni escussi, dagli esiti delle operazioni peritali e, comunque, non
è contestata dall'convenuta, odierna appellante.
Questa, a sua volta, non ha fornito la prova liberatoria, come era suo onere, ovvero che la rovina dell'opera muraria non era dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
5 Sul punto, va precisato che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che, anche con riferimento all'ipotesi normativa in esame, opera l'esimente del caso fortuito, in quanto categoria generale, e da delineare in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione;
in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale (Cass. sentenza n. 34401/2023; Cass. n. 9694/2020; nello stesso senso Cass. sentenza n. 19974/2005; Cass. sentenza n. 19975/2005).
Il consulente di ufficio, nel suo elaborato, descrive gli accadimenti verificatisi nei giorni del 14 e 15 ottobre 2015, allorquando le piogge alluvionali di elevata consistenza avevano allagato la infrastruttura ferroviaria, posta a valle dell'agglomerato urbano di Ponte, evidenziando la mancanza di cunette di scolo.
In quelle circostanze metereologiche, afferma il consulente di ufficio, i muri di sostegno della rete ferroviaria hanno costituito uno sbarramento a mo di diga al deflusso delle acque verso gli edifici posti a valle.
Tuttavia, per l'elevata spinta delle acque, la struttura di contenimento è crollata nei tratti, come quello posto a monte delle proprietà attoree, in cui non risultava adeguatamente manutenuta.
Dalle indagini condotte sui luoghi di causa era emerso che, in corrispondenza del fabbricato attoreo, vi era un vecchio muro di sostegno, realizzato in muratura mista, che costituiva il punto più vulnerabile delle opere di sostegno (un'opera di sostegno datata negli anni, realizzata in pietrame misto in parte a blocchi di pietra e in parte a tufo, che in occasione della piena è crollata spaventosamente arrecando non pochi danni all'immobile e alle suppellettili. (pag. 18 c.t.u.).
Il perito riconduce, in sostanza, il crollo del muro alla peculiare tipologia muraria, costituita da una struttura realizzata con blocchi di pietra nella parte sottostante e con blocchi squadrati di tufo in quella superiore, il tutto tenuto con malta di calce e cemento, la cui funzione di sostegno era affidata al peso della struttura, la quale, per gravità, si opponeva alla spinta della terra in condizioni drenate.
Le caratteristiche strutturali del muro, la vetustà dello stesso e la mancanza di interventi di manutenzione hanno reso - ad avviso del consulente di ufficio - l'opera muraria incapace, nelle condizioni metereologiche descritte, di opporsi alla somma della spinta del terreno e della spinta idrostatica dell'acqua in condizioni non drenate.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, le piogge alluvionali verificatesi in quel frangente temporale non integrano quel fattore causale autonomo ed assorbente, diverso dal difetto di
6 manutenzione e dal vizio di costruzione ed estraneo alla condotta di autonomamente idoneo a CP_3 provocare la rovina del muro, come richiesto dall'art. 2053 c.c. per liberare il custode da responsabilità.
Quanto alle dichiarazioni rese dal testimone l'appellante argomenta il motivo sulla base Testimone_1 di una lettura parziaria delle stesse, poiché appare evidente che il testimone si riferisce a circostanze successive al crollo del muro laddove afferma che il materiale di risulta del muro crollato ha ostruito le pilette e ciò ha impedito il deflusso dell'acqua piovana causando infiltrazioni nel locale, prima il deflusso era normale (cfr. verbale di udienza in atti).
In definitiva, la consulenza di ufficio appare esente da vizi, congruamente motivata e condivisibile per la completezza dell'esame e della valutazione sia dello stato dei luoghi che della documentazione fotografica offerta. La linearità e correttezza del procedimento logico-tecnico seguito dall'ausiliare nel descrivere le criticità strutturali e la conseguente incapacità fisica dell'opera a fronteggiare le spinte a cui era sottoposta, portano, da un lato, ad escludere le contraddizioni lamentate dall'appellante, e, dall'altro,
a condividere la sentenza impugnata in punto di adesione alle risultanze della consulenza stessa.
Le contestazioni e i rilievi formulati dall'appellante alla consulenza tecnica di ufficio appaiono mere argomentazioni difensive, puntualmente riscontrate dal consulente di ufficio, che aveva ad esse già fornito adeguata risposta, sottolineando come la quantità delle acque non ha influenzato il muro in termini di spinta dinamica ma ha contribuito a far innalzare il tirante idrico a tergo del muro stesso che sotto questa ulteriore spinta
è ceduto e precisando che anche una pioggia di più modesta entità, se fosse stata di entità tale da far innalzare il tirante idrico a tergo del muro avrebbe potuto provocare il cedimento dello stesso muro che non era dotato di drenaggio e risultava possedere una debole consistenza, atteso anche la modesta elevazione dal piano di calpestio retrostante il fabbricato degli attori. (pag. 7 risposte alle osservazioni del ctp).
In conclusione, va ratificata la conclusione secondo cui il crollo del muro è avvenuto per difetto di costruzione e per la carente manutenzione effettuata negli anni dal proprietario dello stesso muro (pag. 9 in risposta alle osservazioni del c.t.p). La sentenza impugnata non merita censura in parte qua.
Resta assorbita ogni altra questione in merito all'an della pretesa risarcitoria, senza la necessità di disporre ulteriori accertamenti tecnici, dovendosi ritenere quelli già compiutamente eseguiti esaustivi e, come detto, condivisibili.
Con il sesto motivo l'appellante censura la quantificazione dei danni operata dal Tribunale sia con riferimento agli importi liquidati per il ripristino dello stato dei luoghi, sia con riferimento agli importi risarcitori riconosciuti per il danneggiamento dei beni presenti nel locale seminterrato.
Il motivo è parzialmente fondato.
7 Quanto alle spese necessarie per il ripristino delle proprietà attoree, esse vanno ritenute correttamente quantificate dal Tribunale sulla base degli importi indicati nell'elaborato peritale.
Il consulente nominato di ufficio descrive, infatti, in maniera dettagliata le opere a farsi, e individua, per ciascuna di esse, il relativo costo, parametrandolo alla dimensione effettiva degli ambienti da ripristinare e ai costi di mercato, e pervenendo, anche sulla base delle indicazioni contenute nella consulenza di parte, ad un importo complessivo di € 25.000,00, comprensivo di € 2.000,00 per il mancato utilizzo per circa 120 giorni dell'immobile danneggiato.
Va osservato, al riguardo, che le lavorazioni e i relativi costi non sono oggetto di contestazione specifica da parte dell'appellante, che si limita a generiche argomentazioni difensive inerenti alla mancanza di un computo metrico.
Il motivo di appello va, invece, accolto limitatamente all'importo liquidato per il danneggiamento dei beni presenti nell'immobile, per i quali il Tribunale ha riconosciuto la somma di € 6.000,00, non potendosi condividere la decisione laddove, ritenuta raggiunta la prova dei beni danneggiati, il danno è stato quantificato in via equitativa, dandosi atto della mancanza di documentazione fotografica rappresentativa degli stessi.
Invero, sul punto il testimone riferisce genericamente che nel locale vi erano caldaie, Testimone_1 condizionatori e lavatrici e il materiale edile della ditta. La presenza degli stessi non trova, tuttavia, riscontro nei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte che riproducono il locale seminterrato.
La carenza di prova va ricondotta all'inerzia degli attori, che ben avrebbero potuto dimostrare, anche attraverso un'allegazione fotografica immediatamente successiva all'evento, l'eventuale presenza, la consistenza e il valore dei beni asseritamente presenti nel locale seminterrato.
La ritenuta non impossibilità della prova esclude la liquidazione in via equitativa degli asseriti danni, poiché la stessa non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere gravante sugli attori.
La sentenza va, pertanto, riformata in parte qua.
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
8 Pertanto, avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa azionata in primo grado, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza del convenuto/appellante, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, e con la chiesta attribuzione.
Vanno poste definitivamente a carico di parte appellante le spese dell'espletata c.t.u., come liquidate con decreto del Tribunale del 28.12.2017, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro € 25.000,00 (in luogo dei 31.000,00 liquidati in sentenza) l'importo spettante a e Controparte_1
a ristoro dei danni patiti in conseguenza dei fatti per cui è lite, oltre interessi come Controparte_2 liquidati in sentenza;
- condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado in Parte_1 Parte_1 favore di e , che liquida, per il primo grado, in € 586,98 per Controparte_1 Controparte_2 esborsi (come da nota spese in atti) ed € 2.540,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in
€ 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Sauchella, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della c.t.u. espletata in primo grado, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso, all'udienza del 15/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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