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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IAno Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2023
avente ad oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. IA Arlanch ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1
con collocamento e residenza presso la stessa, con possibilità per la madre
[...]
, affinchè ella possa adottare in via esclusiva tutte le decisioni nell'interesse della Pt_1
figlia, anche quelle di maggiore interesse, preso atto anche della avvenuta dichiarazione
1 di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, come disposta con decreto dd.
19.02.2019 del Tribunale per i Minorenni di Trento e dell'assoluta assenza di costui e disinteresse sin qui manifestato
- disporre a carico di il versamento della somma mensile di € 500,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore o della diversa somma ritenuta congrua, eventualmente anche in via equitativa, oltre alla somma mensile di €
300,00 a titolo contributo per il mantenimento della moglie, disponendo che la somma debba essere versata in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della madre e che sarà automaticamente aggiornata ogni anno in base agli indici IS
(base il mese di deposito del presente ricorso)
- disporre l'ordine di pagamento delle suddette somme direttamente a carico del datore di lavoro del sig. , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in TA IA di IA (TV) CF e P.IVA:
, P.IVA_1
- disporre che il sig. provveda al rimborso delle spese straordinarie che CP_1 si renderanno necessarie e/o opportune nell'interesse della minore, purchè documentate
e dietro semplice richiesta della madre, in misura del 100% o, in sibordine, nella misura del 50% o in quella diversa ritenuta di giustizia con integrale vittoria di spese da liquidare a carico del resistente”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, la ricorrente – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio, per procura, con il sig. in data 25 settembre CP_1
Per_ 2007 in Marocco, dalla cui unione è nata la figlia il 21 settembre 2011 – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affidamento super esclusivo della figlia minore e con obbligo a carico del marito di corrispondere la somma mensile di euro
500,00 a titolo di mantenimento della figlia e la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto.
La ricorrente ha esposto che, con sentenza definita n. 523/2022, il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, con decreto di data 19 febbraio
2 2019, il Tribunale per i Minorenni di Trento ha pronunciato la decadenza della
Per_ responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore CP_1
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e all'udienza del 20 febbraio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia;
in quella sede sono stati adottati anche i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., con conferma delle condizioni previste in sede di separazione (affidamento in via esclusiva della figlia minore
alla madre con collocamento e residenza presso la stessa, obbligo a Persona_2
carico di il versamento della somma mensile complessiva di euro 600,00, CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici IS, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, oltre alle spese straordinaria in misura del 50%.) e, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Con sentenza non definitiva n. 379/2024 di data 20 marzo 2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Lavoro e Inps ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento della
Per_ figlia minore (nata il [...]) in via super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei.
Va, infatti, evidenziato, da un lato, che il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 19 febbraio 2019 (cfr. doc. 8 parte ricorrente) ed è, pertanto, privo della responsabilità genitoriale sulla minore;
dall'altro lato, che nei confronti della madre può essere formulata una prognosi positiva, rappresentando per la figlia il punto di riferimento esclusivo e risultando idonea a prendersi cura dei suoi bisogni: “La mamma è molto Per_ contenta della propria relazione con la figlia;
è educata e impegnata. La ragazza racconta di stare bene con la mamma, che considera il suo unico punto di riferimento genitoriale.”; “La mamma ha mantenuto contatti regolari con il centro, dimostrando Per_ interesse e investimento in un sano sviluppo psico-fisico di .”; “Gli educatori
3 Per_ riferiscono che è una ragazza molto adeguata;
molto impegnata nello studio e interessata alle relazioni con i pari. Il rapporto con la mamma appare molto sereno.”
(cfr. relazione del Servizio Sociale depositata in data 24 giugno 2024). Al contempo, va osservato che dalla predetta relazione emerge che la figlia non ha più visto né sentito il padre da quando era piccola e che “riferisce di ricordare pochissimo il padre, e di non averlo più sentito né visto;
non sente il desiderio di incontrarlo, perché ora per lei è un estraneo, non lo conosce più dopo tanto tempo. Non immagina di poter in futuro riallacciare con lui dei rapporti, perché si ricorda che trattava male la mamma”. Allo stesso modo, dalla relazione risulta che neppure l'assistente sociale è riuscita a mettersi in contatto con il convenuto, a ulteriore dimostrazione del perdurante disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia: “Non ho incontrato né sentito il signor CP_1 del quale non è stato possibile reperire un riferimento anagrafico o telefonico”.
[...]
Tenuto conto di quanto emerso dalla richiamata relazione del Servizio Sociale nonché di quanto evidenziato nel decreto di decadenza della responsabilità genitoriale paterna, ritiene il Collegio che l'audizione della minore nel presente procedimento sia manifestamente superflua, ex art. 473bis.4, co. 2 c.p.c.. Per_ Alla luce di quanto sopra va, dunque, disposto l'affidamento di in via cd. super esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà
l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore.
Passando alle questioni natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, a far data dal 16 settembre 2022, lavora a tempo pieno e indeterminato presso la società di Controparte_2 CP_2
e ha percepito, per l'anno di imposta 2022, un reddito di circa 2.100,00 euro al mese netti
4 (reddito imponibile di euro 29.170,00, imposta netta di euro 3.584,00, addizionale regionale all'Irpef di euro 359,00). Quanto alla condizione reddituale della madre, dalla documentazione in atti emerge che la stessa ha percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 1.037,00 euro (reddito imponibile di euro 12.865,00 con imposta netta di euro 417,00). La stessa, inoltre, è onerata dal pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive assieme alla figlia, pari ad euro 450,00 al mese (cfr. doc. 16 ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, nonché considerato che è la madre a farsi integrale carico delle esigenze di mantenimento della figlia, ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Ritiene, inoltre, il Collegio che sia congruo porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, a titolo di assegno divorzile con finalità assistenziali, la somma mensile di euro 200,00, non disponendo la stessa di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Quanto, infine, alla domanda di pagamento diretto a carico del datore di lavoro ex art. 156, co. 6 c.c., ritiene il Collegio che tale domanda sia inammissibile (cfr. anche Tribunale
Bologna, Sez. I, Decr., 12/07/2023): ed invero, tale disposizione (a tenore della quale “In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (…) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”) è stata abrogata dall'art. 1, co. 2, lett. a) del d.lgs. 149/2022, con decorrenza dal 28 febbraio 2023. Al contempo, l'art. 3, co. 33 del d.lgs. 149/2022 ha introdotto, con decorrenza dal 1 marzo 2023, l'art. 473bis.37 c.p.c. (applicabile al caso che occupa, essendo il ricorso stato depositato in data
17 ottobre 2023), a tenore del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento
(…) in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”. La parte ricorrente, dunque, potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro del convenuto obbligato per
5 ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per tutte le fasi, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Per_ 1) dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei. Alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici IS, da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese di cui al protocollo del CNF;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici IS, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_1
10 di ciascun mese;
4) dichiara inammissibile la domanda ex art. 156, co. 6 c.c.;
5) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. IAno Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IAno Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2023
avente ad oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. IA Arlanch ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- confermare l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1
con collocamento e residenza presso la stessa, con possibilità per la madre
[...]
, affinchè ella possa adottare in via esclusiva tutte le decisioni nell'interesse della Pt_1
figlia, anche quelle di maggiore interesse, preso atto anche della avvenuta dichiarazione
1 di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, come disposta con decreto dd.
19.02.2019 del Tribunale per i Minorenni di Trento e dell'assoluta assenza di costui e disinteresse sin qui manifestato
- disporre a carico di il versamento della somma mensile di € 500,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore o della diversa somma ritenuta congrua, eventualmente anche in via equitativa, oltre alla somma mensile di €
300,00 a titolo contributo per il mantenimento della moglie, disponendo che la somma debba essere versata in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della madre e che sarà automaticamente aggiornata ogni anno in base agli indici IS
(base il mese di deposito del presente ricorso)
- disporre l'ordine di pagamento delle suddette somme direttamente a carico del datore di lavoro del sig. , in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in TA IA di IA (TV) CF e P.IVA:
, P.IVA_1
- disporre che il sig. provveda al rimborso delle spese straordinarie che CP_1 si renderanno necessarie e/o opportune nell'interesse della minore, purchè documentate
e dietro semplice richiesta della madre, in misura del 100% o, in sibordine, nella misura del 50% o in quella diversa ritenuta di giustizia con integrale vittoria di spese da liquidare a carico del resistente”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, la ricorrente – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio, per procura, con il sig. in data 25 settembre CP_1
Per_ 2007 in Marocco, dalla cui unione è nata la figlia il 21 settembre 2011 – ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con affidamento super esclusivo della figlia minore e con obbligo a carico del marito di corrispondere la somma mensile di euro
500,00 a titolo di mantenimento della figlia e la somma mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del convenuto.
La ricorrente ha esposto che, con sentenza definita n. 523/2022, il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, con decreto di data 19 febbraio
2 2019, il Tribunale per i Minorenni di Trento ha pronunciato la decadenza della
Per_ responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia minore CP_1
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita e all'udienza del 20 febbraio 2024 è stata dichiarata la sua contumacia;
in quella sede sono stati adottati anche i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., con conferma delle condizioni previste in sede di separazione (affidamento in via esclusiva della figlia minore
alla madre con collocamento e residenza presso la stessa, obbligo a Persona_2
carico di il versamento della somma mensile complessiva di euro 600,00, CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici IS, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, oltre alle spese straordinaria in misura del 50%.) e, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Con sentenza non definitiva n. 379/2024 di data 20 marzo 2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione sulle restanti domande versate in atti.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Lavoro e Inps ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
Ritiene, innanzitutto, il Collegio che vada in questa sede confermato l'affidamento della
Per_ figlia minore (nata il [...]) in via super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei.
Va, infatti, evidenziato, da un lato, che il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 19 febbraio 2019 (cfr. doc. 8 parte ricorrente) ed è, pertanto, privo della responsabilità genitoriale sulla minore;
dall'altro lato, che nei confronti della madre può essere formulata una prognosi positiva, rappresentando per la figlia il punto di riferimento esclusivo e risultando idonea a prendersi cura dei suoi bisogni: “La mamma è molto Per_ contenta della propria relazione con la figlia;
è educata e impegnata. La ragazza racconta di stare bene con la mamma, che considera il suo unico punto di riferimento genitoriale.”; “La mamma ha mantenuto contatti regolari con il centro, dimostrando Per_ interesse e investimento in un sano sviluppo psico-fisico di .”; “Gli educatori
3 Per_ riferiscono che è una ragazza molto adeguata;
molto impegnata nello studio e interessata alle relazioni con i pari. Il rapporto con la mamma appare molto sereno.”
(cfr. relazione del Servizio Sociale depositata in data 24 giugno 2024). Al contempo, va osservato che dalla predetta relazione emerge che la figlia non ha più visto né sentito il padre da quando era piccola e che “riferisce di ricordare pochissimo il padre, e di non averlo più sentito né visto;
non sente il desiderio di incontrarlo, perché ora per lei è un estraneo, non lo conosce più dopo tanto tempo. Non immagina di poter in futuro riallacciare con lui dei rapporti, perché si ricorda che trattava male la mamma”. Allo stesso modo, dalla relazione risulta che neppure l'assistente sociale è riuscita a mettersi in contatto con il convenuto, a ulteriore dimostrazione del perdurante disinteresse serbato dal padre nei confronti della figlia: “Non ho incontrato né sentito il signor CP_1 del quale non è stato possibile reperire un riferimento anagrafico o telefonico”.
[...]
Tenuto conto di quanto emerso dalla richiamata relazione del Servizio Sociale nonché di quanto evidenziato nel decreto di decadenza della responsabilità genitoriale paterna, ritiene il Collegio che l'audizione della minore nel presente procedimento sia manifestamente superflua, ex art. 473bis.4, co. 2 c.p.c.. Per_ Alla luce di quanto sopra va, dunque, disposto l'affidamento di in via cd. super esclusiva alla madre, cui va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà
l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore.
Passando alle questioni natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, a far data dal 16 settembre 2022, lavora a tempo pieno e indeterminato presso la società di Controparte_2 CP_2
e ha percepito, per l'anno di imposta 2022, un reddito di circa 2.100,00 euro al mese netti
4 (reddito imponibile di euro 29.170,00, imposta netta di euro 3.584,00, addizionale regionale all'Irpef di euro 359,00). Quanto alla condizione reddituale della madre, dalla documentazione in atti emerge che la stessa ha percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 1.037,00 euro (reddito imponibile di euro 12.865,00 con imposta netta di euro 417,00). La stessa, inoltre, è onerata dal pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui vive assieme alla figlia, pari ad euro 450,00 al mese (cfr. doc. 16 ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, nonché considerato che è la madre a farsi integrale carico delle esigenze di mantenimento della figlia, ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.
Ritiene, inoltre, il Collegio che sia congruo porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, a titolo di assegno divorzile con finalità assistenziali, la somma mensile di euro 200,00, non disponendo la stessa di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Quanto, infine, alla domanda di pagamento diretto a carico del datore di lavoro ex art. 156, co. 6 c.c., ritiene il Collegio che tale domanda sia inammissibile (cfr. anche Tribunale
Bologna, Sez. I, Decr., 12/07/2023): ed invero, tale disposizione (a tenore della quale “In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (…) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”) è stata abrogata dall'art. 1, co. 2, lett. a) del d.lgs. 149/2022, con decorrenza dal 28 febbraio 2023. Al contempo, l'art. 3, co. 33 del d.lgs. 149/2022 ha introdotto, con decorrenza dal 1 marzo 2023, l'art. 473bis.37 c.p.c. (applicabile al caso che occupa, essendo il ricorso stato depositato in data
17 ottobre 2023), a tenore del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento
(…) in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”. La parte ricorrente, dunque, potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro del convenuto obbligato per
5 ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per tutte le fasi, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Per_ 1) dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) in via cd. super esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei. Alla madre va rimessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia
(istruzione, salute, educazione, residenza abituale) ed ella sarà l'unica referente titolata ad interloquire con la P.A. per qualsiasi esigenza burocratica in nome e per conto della minore;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici IS, da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese di cui al protocollo del CNF;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici IS, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_1
10 di ciascun mese;
4) dichiara inammissibile la domanda ex art. 156, co. 6 c.c.;
5) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. IAno Spina
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