Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n.423/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ Parte_1
GENITORIALE SULLA FIGLIA -con Parte_2
l'assistenza e difesa dell'avv. DI MEO DONATA -c.f.
; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 06/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20/01/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza,
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
2 ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo a dei requisiti sanitari Parte_2 prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: « , è affetta da diabete mellito di tipo 1, Pt_2 inoltre ha un disturbo specifico dell'apprendimento di grado moderato/grave nell'area del lettura e della compitazione/ortografia, di grado grave nell'area delle abilità aritmetiche. Ansia da prestazione.
Il controllo glicemico, ottenuto mediante la terapia insulinica intensiva multi-iniettiva è attualmente eccellente. L'impiego di un sistema di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) e l'utilizzo di un'infusione sottocutanea di insulina consentono un monitoraggio continuo e una regolazione precisa della glicemia.
Le autonomie personali sociali risultano normo-evolute.
La regolare frequenza scolastica e la partecipazione ad attività sociali e ricreative indicano un ottimo adattamento alla vita quotidiana, nonostante la presenza di una patologia cronica.
L'assenza di significative limitazioni nelle attività della vita quotidiana suggeriscono che il diabete non incide in modo rilevante sulle capacità funzionali.
Le disabilità nell'ambito dell'apprendimento sono ampiamente supportate dal sostegno della legge 170 del 2010 attraverso
3 l'attivazione di misure compensative/dispensative previste, e dal beneficio della Indennità di Frequenza.
In conclusione, la ricorrente presenta diabete mellito di tipo 1 ben compensato grazie a una terapia insulinica intensiva e a un'ottima aderenza al trattamento.
Gli attuali devices nel campo della gestione del diabete mellito di tipo 1 consentono un controllo glicemico più preciso e meno invasivo, pertanto non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo a dei requisiti Parte_2 sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
4 -dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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