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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VITAGLIANO VERONICA Parte_1
ATTORE contro
(C.F.: ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies cpc:
per l'opponente quale procuratrice speciale di : “Voglia, Parte_2 Parte_3
l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale INTIMAZIONE di pagamento nr. 1 del 12/07/2023, notificato dalla per conto del in data 17.07.2023 in quanto illegittimo per CP_2 CP_1 CP_1
difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2022 a titolo di canone unico annuale, indennità e Parte_1 CP_1
sanzioni; con caducazione e annullamento di ogni altro atto conseguenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”;
per l'opposta : “In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare l'incompetenza del CP_3 pagina 1 di 6 Tribunale adito in favore del Giudice di Pace competente per valore;
Nel merito, in via principale
Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con avviso n.1 del 12 luglio 2023 notificato in data 17 luglio 2023, la società , CP_2
concessionario del (LI), accertava nei confronti della che il CP_1 Parte_1 canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni relativo all'anno 2022 non era stato versato e irrogava l'ordine di pagamento nella misura di euro 830,40, oltre la sanzione di euro
249,00 ed accessori.
II. Con atto notificato ad e al Comune di Rio (LI) in data 11 ottobre 2023, la società CP_2
proponeva opposizione avvero il citato avviso di accertamento e ne Parte_1 chiedeva l'annullamento e deduceva che:
il servizio pubblico di telefonia fissa era tecnologicamente erogato da nel Parte_1
Con Comune di senza degli apparati collocati sul territorio con la conseguenza che non si integrava il presupposto del canone, costituito dall'occupazione del suolo pubblico;
l'art. 93 II comma D. Lgs. n.207/2021 statuiva che «nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [la TOSAP], oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [il COSAP] (…) ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie»;
l'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.33/2016 aveva interpretato autenticamente il precedente disposto normativo “… nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”; con la precisazione (aggiunta dall'art.
8-bis, comma 1, lettera c), del D.L.
135/2018) che resta “quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”;
l'art. 1 comma 831 della legge n.160/2019 aveva stabilito che “per le occupazioni permanenti del pagina 2 di 6 territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria”;
il citato comma 831 aveva formato oggetto di interpretazione autentica, ad opera del D.L. 21ottobre
2021, n. 146, il cui art. 5, comma 14-quinquies, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, disponeva: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”;
la società non poteva essere ritenuta come soggetto che occupava il suolo pubblico in via Pt_1 mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione perché, Con nel caso dei servizi forniti da ai propri utenti nel Comune di non si realizzava il Pt_1 presupposto oggettivo della “occupazione mediata” e conseguentemente, neanche il presupposto soggettivo;
l'avviso di accertamento era nullo anche perché non aveva mai richiesto (perché non aveva Pt_1
l'obbligo di richiederla) alcuna concessione di suolo pubblico, né aveva presentato (perché non aveva l'obbligo di presentarla) l'autodichiarazione delle utenze servite, con la conseguenza che la pretesa economica dell'Ente, che muoveva dalla ritenuta occupazione abusiva del territorio comunale ( cfr art. 1, comma 821, lett. g e h, dela Legge n. 160/2019), avrebbe dovuto essere preceduta da una formale contestazione dell'asserita occupazione abusiva, effettuata necessariamente dall'Ente, non potendo tale attività essere rimessa al concessionario della riscossione.
III. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2024 si costituiva in giudizio la società , CP_2 eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione. pagina 3 di 6 IV. Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace con decreto del Parte_4
giorno 11 gennaio 2024.
V. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace non è fondata in quanto il canone oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.1 del 12 luglio 2023, relativo all'annualità 2022, costituisce un'entrata di natura non tributaria, non contemplata dall'art.2
d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione alla quale l'ente locale è legittimato dalla legge n.160/2019
a procedere con la riscossione mediante avviso impoesattivo e avverso il quale è possibile proporre l'opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 615 cpc;
più precisamente, il canone oggetto di opposizione, che ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, cd. COSAP, rientra nella giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione SU ordinanza n.21950 del 28 ottobre 2015).
Il giudice ordinario competente, nonostante l'ammontare della somma ingiunta, pari ad euro 1.154,19, deve individuarsi nel Tribunale adito e non nel Giudice di Pace in quanto la richiesta di pagamento del canone di occupazione di spazi pubblici attiene alla materia dei beni immobili (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 07/02/2008: “La competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale”.
VI. L'opposizione viene respinta.
Preliminarmente occorre affermare che la ha legittimamente emesso l'avviso CP_2 impoesattivo, quale concessionario iscritto al nr. 56 dell'Albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito
Con Canone Unico Patrimoniale o CUP) per il Comune di giusta determina n. 154/2021.
Nell'atto di citazione si legge che il servizio di rete fissa di sul territorio del Comune di Pt_1
Rio (LI) avviene attraverso il collegamento tra la di e la presa del cliente Pt_1 attraverso l'utilizzo di servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline fornite da
[...]
posti sul territorio comunale. Controparte_4 pagina 4 di 6 Ne consegue che la utilizza le infrastrutture della TIM TELECON ITALIA Pt_1 Parte_1
SPA nel territorio del Comune di Rio (LI) per rendere il servizio di telefonia ai clienti dimoranti nel territorio di quel comune.
In base al disposto dell'art. 1 comma 831 legge n.160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
La norma in commento si applica a in quanto la disposizione di Parte_1 interpretazione autentica, dettata dall'art. 5 comma 14 – quinquies decreto legge 21 ottobre 2021 n.146, attiene ai settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali.
Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
E' la stessa a riferire nell'atto di citazione a pagina 4 che in taluni casi Parte_1 realizza l'intero collegamento, tra la propria Rete Primaria, le proprie centrali e la “presa” del cliente, tramite una propria Rete di Accesso, cioè proprie centraline di diramazione e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade comprese nel territorio comunale.
Con Nel caso del Comune di la non ha installato nel territorio delle proprie Parte_1
centraline e dei propri collegamenti in cavi di fibra ottica, ma deciso di avvalersi delle strutture ivi esistenti di TIM TELECON ITALIA SpA.
Tale decisione imprenditoriale non è stata presa perché nel settore è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Parte_1
delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 1.703,00 CP_2
pagina 5 di 6 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_2 CP_1
respinta, così provvede:
respinge l'opposizione di avverso l'avviso di accertamento n.1 del 12 Parte_1
luglio 2023
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_2
la somma di euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra e (LI). Parte_1 CP_1
Livorno, 16 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VITAGLIANO VERONICA Parte_1
ATTORE contro
(C.F.: ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies cpc:
per l'opponente quale procuratrice speciale di : “Voglia, Parte_2 Parte_3
l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale INTIMAZIONE di pagamento nr. 1 del 12/07/2023, notificato dalla per conto del in data 17.07.2023 in quanto illegittimo per CP_2 CP_1 CP_1
difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al per l'anno 2022 a titolo di canone unico annuale, indennità e Parte_1 CP_1
sanzioni; con caducazione e annullamento di ogni altro atto conseguenziale, ivi compresa la c.d. presa in carico;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”;
per l'opposta : “In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare l'incompetenza del CP_3 pagina 1 di 6 Tribunale adito in favore del Giudice di Pace competente per valore;
Nel merito, in via principale
Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con avviso n.1 del 12 luglio 2023 notificato in data 17 luglio 2023, la società , CP_2
concessionario del (LI), accertava nei confronti della che il CP_1 Parte_1 canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni relativo all'anno 2022 non era stato versato e irrogava l'ordine di pagamento nella misura di euro 830,40, oltre la sanzione di euro
249,00 ed accessori.
II. Con atto notificato ad e al Comune di Rio (LI) in data 11 ottobre 2023, la società CP_2
proponeva opposizione avvero il citato avviso di accertamento e ne Parte_1 chiedeva l'annullamento e deduceva che:
il servizio pubblico di telefonia fissa era tecnologicamente erogato da nel Parte_1
Con Comune di senza degli apparati collocati sul territorio con la conseguenza che non si integrava il presupposto del canone, costituito dall'occupazione del suolo pubblico;
l'art. 93 II comma D. Lgs. n.207/2021 statuiva che «nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [la TOSAP], oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [il COSAP] (…) ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie»;
l'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.33/2016 aveva interpretato autenticamente il precedente disposto normativo “… nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”; con la precisazione (aggiunta dall'art.
8-bis, comma 1, lettera c), del D.L.
135/2018) che resta “quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”;
l'art. 1 comma 831 della legge n.160/2019 aveva stabilito che “per le occupazioni permanenti del pagina 2 di 6 territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria”;
il citato comma 831 aveva formato oggetto di interpretazione autentica, ad opera del D.L. 21ottobre
2021, n. 146, il cui art. 5, comma 14-quinquies, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, disponeva: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”;
la società non poteva essere ritenuta come soggetto che occupava il suolo pubblico in via Pt_1 mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione perché, Con nel caso dei servizi forniti da ai propri utenti nel Comune di non si realizzava il Pt_1 presupposto oggettivo della “occupazione mediata” e conseguentemente, neanche il presupposto soggettivo;
l'avviso di accertamento era nullo anche perché non aveva mai richiesto (perché non aveva Pt_1
l'obbligo di richiederla) alcuna concessione di suolo pubblico, né aveva presentato (perché non aveva l'obbligo di presentarla) l'autodichiarazione delle utenze servite, con la conseguenza che la pretesa economica dell'Ente, che muoveva dalla ritenuta occupazione abusiva del territorio comunale ( cfr art. 1, comma 821, lett. g e h, dela Legge n. 160/2019), avrebbe dovuto essere preceduta da una formale contestazione dell'asserita occupazione abusiva, effettuata necessariamente dall'Ente, non potendo tale attività essere rimessa al concessionario della riscossione.
III. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2024 si costituiva in giudizio la società , CP_2 eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione. pagina 3 di 6 IV. Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace con decreto del Parte_4
giorno 11 gennaio 2024.
V. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace non è fondata in quanto il canone oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.1 del 12 luglio 2023, relativo all'annualità 2022, costituisce un'entrata di natura non tributaria, non contemplata dall'art.2
d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione alla quale l'ente locale è legittimato dalla legge n.160/2019
a procedere con la riscossione mediante avviso impoesattivo e avverso il quale è possibile proporre l'opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 615 cpc;
più precisamente, il canone oggetto di opposizione, che ha sostituito il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, cd. COSAP, rientra nella giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di Cassazione SU ordinanza n.21950 del 28 ottobre 2015).
Il giudice ordinario competente, nonostante l'ammontare della somma ingiunta, pari ad euro 1.154,19, deve individuarsi nel Tribunale adito e non nel Giudice di Pace in quanto la richiesta di pagamento del canone di occupazione di spazi pubblici attiene alla materia dei beni immobili (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 07/02/2008: “La competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale”.
VI. L'opposizione viene respinta.
Preliminarmente occorre affermare che la ha legittimamente emesso l'avviso CP_2 impoesattivo, quale concessionario iscritto al nr. 56 dell'Albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazione di suolo pubblico (di seguito
Con Canone Unico Patrimoniale o CUP) per il Comune di giusta determina n. 154/2021.
Nell'atto di citazione si legge che il servizio di rete fissa di sul territorio del Comune di Pt_1
Rio (LI) avviene attraverso il collegamento tra la di e la presa del cliente Pt_1 attraverso l'utilizzo di servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline fornite da
[...]
posti sul territorio comunale. Controparte_4 pagina 4 di 6 Ne consegue che la utilizza le infrastrutture della TIM TELECON ITALIA Pt_1 Parte_1
SPA nel territorio del Comune di Rio (LI) per rendere il servizio di telefonia ai clienti dimoranti nel territorio di quel comune.
In base al disposto dell'art. 1 comma 831 legge n.160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
La norma in commento si applica a in quanto la disposizione di Parte_1 interpretazione autentica, dettata dall'art. 5 comma 14 – quinquies decreto legge 21 ottobre 2021 n.146, attiene ai settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali.
Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
E' la stessa a riferire nell'atto di citazione a pagina 4 che in taluni casi Parte_1 realizza l'intero collegamento, tra la propria Rete Primaria, le proprie centrali e la “presa” del cliente, tramite una propria Rete di Accesso, cioè proprie centraline di diramazione e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade comprese nel territorio comunale.
Con Nel caso del Comune di la non ha installato nel territorio delle proprie Parte_1
centraline e dei propri collegamenti in cavi di fibra ottica, ma deciso di avvalersi delle strutture ivi esistenti di TIM TELECON ITALIA SpA.
Tale decisione imprenditoriale non è stata presa perché nel settore è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
, soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Parte_1
delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 1.703,00 CP_2
pagina 5 di 6 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e CP_2 CP_1
respinta, così provvede:
respinge l'opposizione di avverso l'avviso di accertamento n.1 del 12 Parte_1
luglio 2023
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_2
la somma di euro 1.703,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge;
compensa le spese di lite tra e (LI). Parte_1 CP_1
Livorno, 16 gennaio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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