Ordinanza cautelare 11 maggio 2022
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/06/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del provvedimento di rigetto di emersione da lavoro irregolare N. P-NA/PNA/L/N/2020/103146, emanato ai sensi dell'art 103, comma 5, del D.L. 34/2020 notificato per copia conforme a mezzo pec. in data il 14.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’Istanza prot. N. P- NA/L/N/2020/103146, emanato ai sensi dell’art 103, comma 5, del D.L. 34/2020 notificato per copia conforme a mezzo pec. in data il 14.02.2022.
Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 957 del 11.5.2022 il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il ricorrente ha dedotto:
- che il ricorrente straniero pur se presente sul territorio nazionale privo di titolo di soggiorno svolge attività lavorativa, tanto che il datore di lavoro presentava nel suo interesse istanza di emersione ex art 103, co. 1 d. l. 34/2020;
- che il ricorrente è presente sul nostro territorio da molti anni;
- che il ricorrente è padre di un minore di anni otto, il quale è titolare di permesso di soggiorno ed allo stato vive con la madre in Milano;
- che in data 14.02.2022 veniva comunicata a mezzo pec la notifica del provvedimento di rigetto dell’Istanza di emersione ex art 103, co. 1 d.l. 34/20 - prot. n. P-NA/LN/2020/103146.
Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria, anche con riferimento ai vincoli familiari e all’esigenza di ricongiungimento familiare, che non sarebbero stati considerati nel provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Va richiamata la disposizione contenuta nell’art. 103 comma 10 lett. c) d.l. n. 34/2020, secondo cui non sono ammessi alla procedura in questione i cittadini stranieri che “ risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”.
Con tale norma, il legislatore ha formulato un giudizio di disvalore in presenza di condanne per talune fattispecie delittuose di particolare allarme sociale, così che l’esistenza di una condanna per un reato ostativo costituisce un presupposto vincolante per l’amministrazione procedente, che è tenuta a respingere l’istanza.
Nel caso in esame, il ricorrente ha subito varie condanne per reati ostativi in materia di stupefacenti di cui all’art 73 D.P.R. 309/90, anche con applicazione della aggravante della recidiva.
Ne consegue che le condanne per il descritto reato ostativo impediscono l’accoglimento della domanda.
Viceversa, nel citato art. 103 il legislatore non ha inteso richiamare alcuna delle disposizioni contenute nel d. lgs 286 del 1998 che consentono di valutare la pericolosità sociale dello straniero in bilanciamento con l’esistenza di legami familiari.
3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
4. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.