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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti SAVERIA ROSARIA FERRARO ( e D'ERRICO VINCENZO C.F._2
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._4 dall'avv. ALFONSINA MASTRACCHIO ( ) presso cui è elettivamente C.F._5
domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il P.M. ha chiesto la pronuncia della separazione con conferma dei provvedimenti adottati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/07/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto
1 matrimonio con il resistente in data 26/06/2009 dal quale erano nati due figli, il 03/09/2012 Per_1
e il 28/03/2017. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa di Per_2
incomprensioni e che, pertanto, da due anni vivevano separati occupando ciascuno una sezione della stessa casa coniugale. Rappresentava che avevano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare e altri finanziamenti, tanto che sino al 2037 entrambi sarebbero stati gravati dall'onere di pagare due rate mensili di mutuo per un importo totale di € 870,00, nonché dalla decurtazione di un quinto dei rispettivi stipendi. Rilevava di svolgere l'attività di maestra d'asilo e di psicologa e che percepiva dalla prima attività circa € 1.470,00 al mese (dal quale sottrarre € 440,95 mensili pari alla metà di € 881,90 per le rate di mutuo, nonché € 100,00 mensili per le utenze) e dalla seconda quanto le bastava per coprire i costi delle supervisioni e delle analisi necessari per il conseguimento della specializzazione, avendo quindi in cura solo due persone.
Aggiungeva che il resistente, quale maresciallo dei Carabinieri, percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 al quale si aggiungeva l'importo variabile per le ore di straordinario. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, l'assegnazione di una sezione della stessa previa realizzazione delle opere necessarie per rendere le due sezioni dell'immobile completamente autonome, e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), o la misura ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la crisi coniugale risaliva al 2021, ovvero quando scoprì che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo
(militare in servizio presso il proprio Comando) e che, per evitare questioni innanzi ai figli, avevano deciso di vivere separati presso la medesima abitazione in comproprietà, occupando due sezioni autonome della stessa aventi ingressi indipendenti: la ricorrente occupava i due piani e lui il terzo piano. Aggiungeva che la ricorrente usufruiva anche del bilocale esterno all'abitazione (di cui era dotato l'immobile in comproprietà), sito nel giardino e avente servizi e ingresso indipendente, per lo svolgimento dell'attività professionale come psicologa. Rappresentava di percepire uno stipendio mensile netto di € 1.600,00 e di affrontare spese mensili di € 1.490,00 mentre la ricorrente percepiva redditi sia in qualità di insegnante sia per l'attività professionale autonoma. Pertanto, a fronte di una sostanziale parità nella capacità economica e nei tempi di permanenza con i figli, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli con collocazione paritaria presso porzioni autonome della casa familiare e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore;
in subordine, in caso di collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo a proprio
2 carico di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/11/2024, il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritetica presso gli stessi, assegnava una porzione della casa familiare ad entrambe le parti e disponeva il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 25/03/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Occorre premettere che, in materia di affido, collocamento e calendario dei tempi di permanenza,
“il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 21425 del 6/7/2022). Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio” (vd. Cass., Sez. II, 21 gennaio 2025, n. 1486). Inoltre,
“il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass.
n. 19323/2020)” (vd. Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1993).
3 Ciò premesso, va confermato l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento paritario presso ciascun genitore e assegnazione di una porzione autonoma della casa familiare a ciascun genitore (due piani alla ricorrente e terzo piano al resistente), non essendo emersi nel corso del giudizio elementi successivi all'ordinanza del 16/12/2024 (peraltro non reclamata) e giustificativi di una modifica della disciplina in vigore con particolare riferimento alla collocazione paritaria.
Invero, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza e dal piano genitoriale depositato dal resistente (non contestato dalla ricorrente), risulta una situazione di sostanziale parità dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, già peraltro cristallizzata tre anni prima dell'introduzione del giudizio (cfr. verbale del 12/11/2024 e piano genitoriale del 09/10/2024). In particolare, nel piano genitoriale si legge:
Routine settimanale:
Sin dalla nascita dei bambini il padre si è occupato del loro accudimento il lunedì, mercoledì e venerdì. La madre il martedì, giovedì e sabato mattina. Tale routine è rimasta inalterata dopo la cessazione della convivenza con queste variabili:
- a fine settimana alternati con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, pronti per andare a scuola.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiscono i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì [i minori sono] con il padre dal mattino, con accompagnamento alternato con l'altro genitore di uno o l'altro figlio a scuola
(secondo le esigenze e i turni dei genitori presso i due rispettivi plessi scolastici, così come già allo stato attuale avviene, anche nei restanti giorni di martedì, giovedì e venerdì indipendentemente dal giorno assegnato all'accudimento, considerato che il figlio Per_2
frequenta il medesimo Istituto scolastico ove la madre svolge la professione di insegnante), sino al prelievo a scuola del figlio presso la scuola privata alle ore 16.30, oltre a provvedere Per_2
alla frequentazione delle attività sportive e visite sanitarie odontoiatriche attualmente frequenti
e qualunque altra esigenza dei minori, fino al sabato mattina. Il venerdì, sabato pomeriggio e domenica presso il padre a settimane alterne;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): [i minori sono con] il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 fino alla mattina seguente, provvedendo alla frequentazione delle attività sportive e visite sanitarie odontoiatriche attualmente frequenti e qualunque altra esigenza dei minori. Il venerdì, sabato e domenica presso il padre a settimane alterne.
Ne consegue di fatto che i minori sono con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, mentre sono con la madre il martedì, il
4 giovedì e il sabato mattina, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Pertanto, a tutela dell'interesse morale e materiale dei minori, non risultano ragioni ostative alla conferma del calendario in vigore, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti. A tale calendarizzazione va aggiunta quella relativa alle vacanze estive e alle altre festività per le quali il
Collegio reputa di recepire quanto indicato nel predetto piano genitoriale, salvo diversi accordi tra le parti. In particolare, ivi si legge:
- Vacanze estive: due/tre settimane consecutive, secondo le possibilità e il rispetto delle rispettive ferie, con ciascun genitore da comunicarsi entro il mese di maggio. Comunicando luogo e periodo in cui i minori soggiorneranno.
- Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando annualmente la festività del 25 o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque, la visita all'altro genitore.
- Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): due giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando annualmente la festività pasquali e il lunedì in albis o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque la visita all'altro genitore.
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: alternando annualmente la festività o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque la visita all'altro genitore.
Al contempo, giacché non sono emerse circostanze contrarie e successive alla citata ordinanza, va altresì confermata l'assegnazione parziale della casa familiare a ciascun genitore della porzione autonoma della stessa già da loro abitata (cfr. fotografia immobile con ambienti ripartiti allegata alla comparsa di costituzione del resistente).
In merito alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede di porre a carico del resistente un assegno mensile di almeno € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori a fronte della disparità economica delle parti (pari ad almeno € 300,00 ed evidenziata dal giudice relatore), mentre il resistente la conferma del mero mantenimento diretto a carico di ciascuno. La ricorrente rileva che dal suo stipendio di circa € 1.500,00 (al netto della cessione del quinto di € 300,00) devono detrarsi le rate di mutuo e le imposte di € 540,00 mensili, le spese e le tasse per supervisioni e specializzazione, le spese di vitto e manutenzione, le spese di doposcuola, dentista e basket dei due figli, oltre tutte le altre spese divise al 50%.
Nell'ordinanza del 16/12/2024 era stata delineata la capacità economica delle parti, previo esame dei CUD 2022-2023-2024 del resistente, dei quadri PF 2021-2022 della ricorrente, delle note informative e dei cedolini delle buste paga di entrambe le parti, non specificamente contestata, nel seguente modo: la ricorrente percepisce circa € 2.000,00 netti al mese per dodici mensilità, da cui
5 vanno sottratte le spese per le supervisioni cliniche (€ 424,32 per l'anno 2024, € 2.200,96 per
l'anno 2023, € 424,30 per l'anno 2022) e la cessione del quinto pari a € 300,00 al mese, per un totale al mese residuo pari a circa € 1.500,00; il resistente percepisce circa € 2.500,00 da cui vanno sottratte la cessione del quinto sullo stipendio per un importo di € 389,27 e la delega di pagamento di € 170,00, nonché le rate mensili per l'auto pari a € 128,00 per un totale al mese residuo pari a circa € 1.800,00.
Peraltro, dal CUD 2024 della ricorrente, successivamente depositato, risulta un reddito netto annuale di circa € 28.892,00 (reddito complessivo lordo di € 31.362,00 con imposta netta di €
2.470,00), ovvero circa € 2.400,00 per dodici mensilità. A ciò si aggiunge la circostanza, non contestata, per cui la ricorrente usufruisce altresì di un altro bilocale in comproprietà dei coniugi sito nel giardino dell'abitazione familiare, per lo svolgimento dell'attività professionale di psicologa, le cui utenze sono divise comunque al 50% tra i coniugi, così come tutte le altre spese per le attività dei figli e per le utenze complessive della casa familiare.
Pertanto, alla luce del quadro sin qui emerso e in particolare delle spese fisse che ciascuna parte deve sostenere, non sussiste allo stato una disparità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei minori, a fronte del mantenimento diretto quale diretta conseguenza del collocamento paritario presso ciascun genitore. Va quindi confermato il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore con pagamento al 50% delle spese straordinarie in favore dei minori, così come delineate nel protocollo del 28/03/2024 firmato dal Tribunale intestato e dal COA di SMCV.
Infine, va disattesa la domanda della ricorrente volta a disporre la cancellazione di talune espressioni sconvenienti e offensive riportate nella comparsa di costituzione (pp. 3, 4) e nella memoria difensiva del resistente (pag. 5), non sussistendone i presupposti;
in particolare: “Si evidenzia che la crisi coniugale affiora nell'anno 2021, in seguito alla scoperta da parte del comparente della relazione della moglie con un militare, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso lo stesso Comando Arma di Caserta e gerarchicamente sottoposto al sig. , CP_1
scoperta avvenuta attraverso delle chat telefoniche”…“La decisione di aderire alla vendita della casa coniugale, che sarebbe antieconomica ed inadeguata data la tenera età dei minori, è stata solo frutto della delusione per il legame tradito...”; “Si contesta specificamente che la causa della crisi matrimoniale sia addebitabile all'eccessivo impegno economico per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, omettendo la vera ragione della crisi coniugale: la scoperta del tradimento della sig.ra che ha minato profondamente il rapporto di amore e Pt_1 fiducia tra i coniugi”. Invero, tali espressioni non risultano né sconvenienti né offensive poiché funzionali a valorizzare la posizione difensiva del resistente tramite giudizi valutativi sulle condotte
6 del coniuge, non lesive della dignità della ricorrente.
Attesa la natura della controversia, sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
DA (CE) il 29/10/1978, e , nato a [...] il Controparte_1
26/12/1979 ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2009);
3) conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico secondo il calendario stabilito in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione delle porzioni autonome della casa familiare ad entrambi i genitori;
5) conferma il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti SAVERIA ROSARIA FERRARO ( e D'ERRICO VINCENZO C.F._2
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._4 dall'avv. ALFONSINA MASTRACCHIO ( ) presso cui è elettivamente C.F._5
domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 25/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il P.M. ha chiesto la pronuncia della separazione con conferma dei provvedimenti adottati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09/07/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto
1 matrimonio con il resistente in data 26/06/2009 dal quale erano nati due figli, il 03/09/2012 Per_1
e il 28/03/2017. Deduceva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa di Per_2
incomprensioni e che, pertanto, da due anni vivevano separati occupando ciascuno una sezione della stessa casa coniugale. Rappresentava che avevano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare e altri finanziamenti, tanto che sino al 2037 entrambi sarebbero stati gravati dall'onere di pagare due rate mensili di mutuo per un importo totale di € 870,00, nonché dalla decurtazione di un quinto dei rispettivi stipendi. Rilevava di svolgere l'attività di maestra d'asilo e di psicologa e che percepiva dalla prima attività circa € 1.470,00 al mese (dal quale sottrarre € 440,95 mensili pari alla metà di € 881,90 per le rate di mutuo, nonché € 100,00 mensili per le utenze) e dalla seconda quanto le bastava per coprire i costi delle supervisioni e delle analisi necessari per il conseguimento della specializzazione, avendo quindi in cura solo due persone.
Aggiungeva che il resistente, quale maresciallo dei Carabinieri, percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 al quale si aggiungeva l'importo variabile per le ore di straordinario. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare o, in subordine, l'assegnazione di una sezione della stessa previa realizzazione delle opere necessarie per rendere le due sezioni dell'immobile completamente autonome, e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), o la misura ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09/10/2024, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la crisi coniugale risaliva al 2021, ovvero quando scoprì che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo
(militare in servizio presso il proprio Comando) e che, per evitare questioni innanzi ai figli, avevano deciso di vivere separati presso la medesima abitazione in comproprietà, occupando due sezioni autonome della stessa aventi ingressi indipendenti: la ricorrente occupava i due piani e lui il terzo piano. Aggiungeva che la ricorrente usufruiva anche del bilocale esterno all'abitazione (di cui era dotato l'immobile in comproprietà), sito nel giardino e avente servizi e ingresso indipendente, per lo svolgimento dell'attività professionale come psicologa. Rappresentava di percepire uno stipendio mensile netto di € 1.600,00 e di affrontare spese mensili di € 1.490,00 mentre la ricorrente percepiva redditi sia in qualità di insegnante sia per l'attività professionale autonoma. Pertanto, a fronte di una sostanziale parità nella capacità economica e nei tempi di permanenza con i figli, concludeva per la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli con collocazione paritaria presso porzioni autonome della casa familiare e mantenimento diretto a carico di ciascun genitore;
in subordine, in caso di collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo a proprio
2 carico di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/11/2024, il Presidente relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione paritetica presso gli stessi, assegnava una porzione della casa familiare ad entrambe le parti e disponeva il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 25/03/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Occorre premettere che, in materia di affido, collocamento e calendario dei tempi di permanenza,
“il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 21425 del 6/7/2022). Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio” (vd. Cass., Sez. II, 21 gennaio 2025, n. 1486). Inoltre,
“il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass.
n. 19323/2020)” (vd. Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1993).
3 Ciò premesso, va confermato l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento paritario presso ciascun genitore e assegnazione di una porzione autonoma della casa familiare a ciascun genitore (due piani alla ricorrente e terzo piano al resistente), non essendo emersi nel corso del giudizio elementi successivi all'ordinanza del 16/12/2024 (peraltro non reclamata) e giustificativi di una modifica della disciplina in vigore con particolare riferimento alla collocazione paritaria.
Invero, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza e dal piano genitoriale depositato dal resistente (non contestato dalla ricorrente), risulta una situazione di sostanziale parità dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, già peraltro cristallizzata tre anni prima dell'introduzione del giudizio (cfr. verbale del 12/11/2024 e piano genitoriale del 09/10/2024). In particolare, nel piano genitoriale si legge:
Routine settimanale:
Sin dalla nascita dei bambini il padre si è occupato del loro accudimento il lunedì, mercoledì e venerdì. La madre il martedì, giovedì e sabato mattina. Tale routine è rimasta inalterata dopo la cessazione della convivenza con queste variabili:
- a fine settimana alternati con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, pronti per andare a scuola.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiscono i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì [i minori sono] con il padre dal mattino, con accompagnamento alternato con l'altro genitore di uno o l'altro figlio a scuola
(secondo le esigenze e i turni dei genitori presso i due rispettivi plessi scolastici, così come già allo stato attuale avviene, anche nei restanti giorni di martedì, giovedì e venerdì indipendentemente dal giorno assegnato all'accudimento, considerato che il figlio Per_2
frequenta il medesimo Istituto scolastico ove la madre svolge la professione di insegnante), sino al prelievo a scuola del figlio presso la scuola privata alle ore 16.30, oltre a provvedere Per_2
alla frequentazione delle attività sportive e visite sanitarie odontoiatriche attualmente frequenti
e qualunque altra esigenza dei minori, fino al sabato mattina. Il venerdì, sabato pomeriggio e domenica presso il padre a settimane alterne;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): [i minori sono con] il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 fino alla mattina seguente, provvedendo alla frequentazione delle attività sportive e visite sanitarie odontoiatriche attualmente frequenti e qualunque altra esigenza dei minori. Il venerdì, sabato e domenica presso il padre a settimane alterne.
Ne consegue di fatto che i minori sono con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, mentre sono con la madre il martedì, il
4 giovedì e il sabato mattina, nonché a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Pertanto, a tutela dell'interesse morale e materiale dei minori, non risultano ragioni ostative alla conferma del calendario in vigore, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti. A tale calendarizzazione va aggiunta quella relativa alle vacanze estive e alle altre festività per le quali il
Collegio reputa di recepire quanto indicato nel predetto piano genitoriale, salvo diversi accordi tra le parti. In particolare, ivi si legge:
- Vacanze estive: due/tre settimane consecutive, secondo le possibilità e il rispetto delle rispettive ferie, con ciascun genitore da comunicarsi entro il mese di maggio. Comunicando luogo e periodo in cui i minori soggiorneranno.
- Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando annualmente la festività del 25 o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque, la visita all'altro genitore.
- Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): due giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando annualmente la festività pasquali e il lunedì in albis o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque la visita all'altro genitore.
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: alternando annualmente la festività o altre festività con uno dei due genitori, consentendo comunque la visita all'altro genitore.
Al contempo, giacché non sono emerse circostanze contrarie e successive alla citata ordinanza, va altresì confermata l'assegnazione parziale della casa familiare a ciascun genitore della porzione autonoma della stessa già da loro abitata (cfr. fotografia immobile con ambienti ripartiti allegata alla comparsa di costituzione del resistente).
In merito alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede di porre a carico del resistente un assegno mensile di almeno € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori a fronte della disparità economica delle parti (pari ad almeno € 300,00 ed evidenziata dal giudice relatore), mentre il resistente la conferma del mero mantenimento diretto a carico di ciascuno. La ricorrente rileva che dal suo stipendio di circa € 1.500,00 (al netto della cessione del quinto di € 300,00) devono detrarsi le rate di mutuo e le imposte di € 540,00 mensili, le spese e le tasse per supervisioni e specializzazione, le spese di vitto e manutenzione, le spese di doposcuola, dentista e basket dei due figli, oltre tutte le altre spese divise al 50%.
Nell'ordinanza del 16/12/2024 era stata delineata la capacità economica delle parti, previo esame dei CUD 2022-2023-2024 del resistente, dei quadri PF 2021-2022 della ricorrente, delle note informative e dei cedolini delle buste paga di entrambe le parti, non specificamente contestata, nel seguente modo: la ricorrente percepisce circa € 2.000,00 netti al mese per dodici mensilità, da cui
5 vanno sottratte le spese per le supervisioni cliniche (€ 424,32 per l'anno 2024, € 2.200,96 per
l'anno 2023, € 424,30 per l'anno 2022) e la cessione del quinto pari a € 300,00 al mese, per un totale al mese residuo pari a circa € 1.500,00; il resistente percepisce circa € 2.500,00 da cui vanno sottratte la cessione del quinto sullo stipendio per un importo di € 389,27 e la delega di pagamento di € 170,00, nonché le rate mensili per l'auto pari a € 128,00 per un totale al mese residuo pari a circa € 1.800,00.
Peraltro, dal CUD 2024 della ricorrente, successivamente depositato, risulta un reddito netto annuale di circa € 28.892,00 (reddito complessivo lordo di € 31.362,00 con imposta netta di €
2.470,00), ovvero circa € 2.400,00 per dodici mensilità. A ciò si aggiunge la circostanza, non contestata, per cui la ricorrente usufruisce altresì di un altro bilocale in comproprietà dei coniugi sito nel giardino dell'abitazione familiare, per lo svolgimento dell'attività professionale di psicologa, le cui utenze sono divise comunque al 50% tra i coniugi, così come tutte le altre spese per le attività dei figli e per le utenze complessive della casa familiare.
Pertanto, alla luce del quadro sin qui emerso e in particolare delle spese fisse che ciascuna parte deve sostenere, non sussiste allo stato una disparità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno a carico del resistente da versare alla ricorrente a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei minori, a fronte del mantenimento diretto quale diretta conseguenza del collocamento paritario presso ciascun genitore. Va quindi confermato il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore con pagamento al 50% delle spese straordinarie in favore dei minori, così come delineate nel protocollo del 28/03/2024 firmato dal Tribunale intestato e dal COA di SMCV.
Infine, va disattesa la domanda della ricorrente volta a disporre la cancellazione di talune espressioni sconvenienti e offensive riportate nella comparsa di costituzione (pp. 3, 4) e nella memoria difensiva del resistente (pag. 5), non sussistendone i presupposti;
in particolare: “Si evidenzia che la crisi coniugale affiora nell'anno 2021, in seguito alla scoperta da parte del comparente della relazione della moglie con un militare, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso lo stesso Comando Arma di Caserta e gerarchicamente sottoposto al sig. , CP_1
scoperta avvenuta attraverso delle chat telefoniche”…“La decisione di aderire alla vendita della casa coniugale, che sarebbe antieconomica ed inadeguata data la tenera età dei minori, è stata solo frutto della delusione per il legame tradito...”; “Si contesta specificamente che la causa della crisi matrimoniale sia addebitabile all'eccessivo impegno economico per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, omettendo la vera ragione della crisi coniugale: la scoperta del tradimento della sig.ra che ha minato profondamente il rapporto di amore e Pt_1 fiducia tra i coniugi”. Invero, tali espressioni non risultano né sconvenienti né offensive poiché funzionali a valorizzare la posizione difensiva del resistente tramite giudizi valutativi sulle condotte
6 del coniuge, non lesive della dignità della ricorrente.
Attesa la natura della controversia, sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
DA (CE) il 29/10/1978, e , nato a [...] il Controparte_1
26/12/1979 ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2009);
3) conferma l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico secondo il calendario stabilito in parte motiva;
4) conferma l'assegnazione delle porzioni autonome della casa familiare ad entrambi i genitori;
5) conferma il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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