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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 23/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 5/09/2025 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note autorizzate depositate in data 22/9/2025 dall'attore; lette le note autorizzate depositate in data 18/9/2025 dalla convenuta;
lette le note autorizzate depositate in data 19/9/2025 dall'intervenuta; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1262 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via via Dei Mille n. 25 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Giacomo ORSINI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. e P.IVA e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria - C.F. e P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Carmine PICONE all'indirizzo PEC
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F./P.IVA , e per essa, Controparte_3 P.IVA_4 quale mandataria, C.F. e P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Russi, presso l'indirizzo p.e.c.
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
[...]
- C.F. Controparte_4 C.F._2
- C.F. Controparte_5 C.F._3
- ; CP_6 C.F._4
PARTI CONVENUTE - contumaci
OGGETTO: proprietà - usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 22/9/2025): “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del sig.
e ai danni della nuda proprietaria sig.ra , e degli Parte_1 Controparte_4 usufruttuari e , del Fondo distinto al catasto Controparte_5 CP_6 terreni del Comune di Latina foglio 166, particella 346 (reddito dominicale 79,17) con conseguente acquisizione della proprietà per il medesimo titolo ovvero per accessione degli immobili su di esso costruiti distinti all'NCEU foglio 176, particella
476, sub 2 (abitazione, rendita catastale 755,32), 3 (abitazione, rendita catastale201,42), 4 (graffato sub 6 garage. Rendita catastale 79,53), 5 (deposito, rendita catastale 47,41 e 1 (corte), dichiarando l'opponibilità di detta usucapione anche nei confronti della convenuta nella qualità di mandataria della CP_7 e Con il favore delle spese da Controparte_8 Controparte_9 distrarsi in favore dello scrivente procuratore”; per parte convenuta (note scritte del 18/9/2025): Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, a) rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare, in ogni caso, l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore della odierna comparente, nella misura pari almeno alle spese legali del presente giudizio, stante la temerarietà e pretestuosità delle domande alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per parte convenuta (note scritte del 19/9/2025): Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare la domanda, in quanto infondata in punto storico-giuridico, per quanto sopra dedotto, allegato e provato. Con vittoria di spese e del compenso professionale ex D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del DM n. 37 dell'8/3/2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in Parte_1 giudizio , e la al fine di ottenere la Controparte_4 CP_6 CP_7 declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà, nei confronti della nuda proprietaria e degli usufruttuari Controparte_4 CP_5
e , del fondo distinto in catasto terreni del Comune di Latina,
[...] CP_6 foglio 166, part. 346, con acquisizione della proprietà per il medesimo titolo, ovvero per accessione, degli immobili su di esso edificati, distinti al NCEU foglio 166, part. 476, sub 2 e sub 1, dichiarando l'opponibilità di detto acquisto anche nei confronti della nella qualità di mandataria della CP_7 Controparte_3 quale creditore procedente in sede di espropriazione immobiliare.
A sostegno della domanda l'attore ha rilevato che la convenuta CP_4
in qualità di nuda proprietaria del fondo oggetto di causa, nonché
[...]
e , quali usufruttuari dello stesso per la quota di Controparte_5 CP_6
1/2 ciascuno, sin dal 1995 si sarebbero disinteressati dello stesso tanto che egli ne avrebbe acquisito l'incontestato possesso ed l'esclusiva disponibilità, esercitandovi ogni facoltà e prerogativa corrispondente al diritto di proprietà; ha quindi dedotto di avervi edificato con propri risparmi gli immobili urbani censiti nel mappale n. 146756 del 29/7/2002, assumendo la particella 476 sub 2, 3 e 4 graffato con il sub 6, 5 e 1.
I convenuti non avrebbero sollevato alcuna contestazione o rivendicazione nei confronti dell'attore né al momento in cui sarebbero stati esclusi dall'accesso agli immobili per effetto della sostituzione delle chiavi, né successivamente, allorché esso attore ha provveduto a costruire i fabbricati sopra indicati.
L'attore sostiene di essersi fatto carico del pagamento delle utenze, ancorché intestate al proprietario e di cui ha allegato agli atti del giudizio i relativi bollettini e la documentazione inerente allo scavo di un pozzo artesiano sul terreno per cui è causa.
Ciò considerato, l'attore ha concluso come indicato in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata il 6/06/2022 si è costituita la in CP_7 qualità di mandataria della cui quest'ultima ha fornito Controparte_1 mandato per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti della prima, rilevando che, con atto di pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina il 19/10/2020 (nn. 21308/14638 di formalità), la
[...]
creditrice in virtù di decreto ingiuntivo n. 1408/2004 (emesso dal Controparte_1
Tribunale di Latina all'esito del giudizio rubricato al n. 4749/2004 R.G.), ha proceduto al pignoramento in danno di e CP_6 Controparte_5 dei diritti così indicati nella comparsa, come da richiamatoatto Controparte_4 di pignoramento: “diritto di usufrutto per la quota di 1/2 in danno di CP_5
(C.F. ) sugli immobili siti in Latina, censiti nel
[...] C.F._5
N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub 2,3,4,5,6; - diritto di usufrutto per la quota di ½ in danno di (C.F. sugli CP_6 C.F._6 immobili siti in Latina, censiti nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle
346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub
2,3,4,5,6; - diritto di nuda proprietà per la quota di 1/1 in danno di CP_4
(C.F. ) sugli immobili siti in Latina, censiti nel
[...] C.F._7
N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub 2,3,4,5,6”. La procedura esecutiva è stata poi iscritta presso il Tribunale di Latina al n.
238/2020 R.G. Es..
Parte convenuta ha rilevato, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Ha contestato, altresì, l'infondatezza della medesima domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'usucapione come introdotta dall'attore in quanto, dagli atti della procedura esecutiva rubricata al n. 238/2020 R.G., risulta che gli immobili sarebbero stati sempre nella disponibilità materiale e giuridica degli esecutati.
In particolare, l'immobile pignorato, sito in Latina, via Rubbio n. 143, rappresenta l'indirizzo di residenza degli usufruttuari e Controparte_5 CP_6
i quali, presso tale indirizzo, sono stati raggiunti dalla notifica del precetto e
[...] del pignoramento, nonché del figlio degli usufruttuari, . Persona_1
Dal verbale di accesso al bene, datato 16/04/2021, emerge, infatti - secondo la ricostruzione della convenuta - che l'immobile risulta occupato da Persona_1
il quale avrebbe consentito la visita dello stesso e l'acquisizione di rilievi
[...] fotografici.
Risulterebbe inoltre, dalla documentazione della procedura esecutiva, che gli esecutati siano sempre stati destinatari delle comunicazioni loro inviate dall'amministrazione comunale in relazione all'istruttoria svolta a seguito della presentazione di un'istanza di sanatoria e che il 26/07/2002 gli stessi, in qualità di proprietari e usufruttuari dei beni che l'attore nel presente giudizio intenderebbe usucapire, abbiano presentato all'ufficio del Catasto apposita “denuncia di cambiamento”.
Dunque, secondo la prospettazione della convenuta quale CP_7 mandataria di gli usufruttuari non avrebbero mai perso la Controparte_1 titolarità del fondo, essendo rimasti nel possesso fisico e giuridico dello stesso e, nel caso fosse stata provata la riconducibilità all'attore delle opere realizzate sul fondo, si dovrebbe comunque concludere per l'accessione delle stesse opere al fondo degli esecutati.
Ha infine ritenuto, sulla base della giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata, che l'eventuale protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può configurare una presunzione di esclusione della tolleranza solo in rapporti labili e mutevoli, non nei rapporti familiari, come quelli che intercorrono tra l'attore e i proprietari/usufruttuari convenuti;
pertanto, in ultima analisi, l'iniziativa giudiziale rappresenterebbe una strategia volta a sottrarre i beni pignorati all'aggressione dei creditori.
Per le ragioni esposte la convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare,
l'accertamento del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Con comparsa depositata in data 8/11/2022 è intervenuta nel giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 CP_7 contestando, preliminarmente, la fondatezza della domanda attorea in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione.
La ha poi chiarito di essere intervenuta nella procedura Controparte_3
Con esecutiva identificata al n. 238/2020 R.G. sulla scorta della sentenza n. 963/2015 del Tribunale di Latina, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1393/2004, per l'importo complessivo di € 425.015,65 e in data 15/07/2021, sulla scorta della sentenza n. 1153/2008, resa anche in tal caso dall'intestato Tribunale in data 14/07/2008, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
451/2000, per l'importo complessivo di € 83.690,85.
In forza del decreto ingiuntivo n. 1393/2004 era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore dell'allora e in danno degli esecutati Controparte_11 CP_6
e sugli immobili censiti nel
[...] Controparte_4 Controparte_5
N.C.T. del Comune di Latina al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub. 2, 3, 4, 5, 6.
In forza, invece, del decreto ingiuntivo n. 451/2000 era stata iscritta ipoteca giudiziale, sempre in favore di e in danno dei predetti Controparte_11 esecutati, sul terreno censito nel N.C.T. del Comune di Latina al foglio 166, particella
346.
L'intervenuta, sollevando le medesime contestazioni svolte dalla convenuta costituita, in ordine alla titolarità e possesso dei fondi da parte degli usufruttuari e alla pretestuosità della domanda introdotta dall'attore, ha concluso chiedendone l'integrale rigetto.
1.3 Con ordinanza del 14/06/2022, disposto il rinvio per verificare l'esito del procedimento di mediazione obbligatoriamente previsto per la materia oggetto di causa, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 5/02/2024 è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice mentre non è stata ritenuta ammissibile la prova per interpello dei Parte_1 convenuti.
All'udienza del 16/01/2025, sono stati sentiti due testi di parte attrice ed è stata autorizzata la produzione dell'elaborato redatto dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 238/2020 R.G.E. e con ordinanza del 5/09/2025 è stata fissata, per la decisione a norma dell'art. 281-sexies, c.p.c.,
l'udienza del 23/09/2025.
2. Parte attrice ha agito ai fini dell'accertamento e declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione del fondo sito in Latina distinto in Catasto
Terreni di detto comune al foglio 166, particella 346 nonché gli immobili distinti al
NCEU del Comune di Latina al foglio 166, particella 476, sub 1, 2, 3, 4 graffato 6 e
5, per averli esso attore edificati a proprie spese, in assenza di alcuna opposizione da parte della nuda proprietaria e degli usufruttari Controparte_4 CP_5
e .
[...] CP_6
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi,
è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
2.1 Sotto altro profilo, va osservato che è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018,
n. 23849).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il possesso uti dominus, esercitato sul bene immobile oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni, e precisamente sin dal 1995. Il possesso, come già precisato, si sostanzia in un potere di fatto, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'esercizio di un diritto reale, ed è altresì contraddistinto dall'animus possidendi uti dominus (art. 1140 c.c.).
Chi intende acquistare un bene per usucapione deve dimostrare di aver manifestato con i propri comportamenti la volontà di possedere uti dominus, dovendo necessariamente, in primo luogo, allegare specificamente, ed in secondo luogo, fornire prova, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo (quest'ultimo può tuttavia “eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”; Cass. civ., sez. II, 29/09/2017, n.
2267).
A tal fine è quindi decisiva la specifica allegazione delle attività materiali in cui si sia sostanziato il potere di fatto asseritamente esercitato sul bene.
La qualificazione come “possesso” degli atti di ingerenza posti in essere da un soggetto su un bene si risolve infatti in un apprezzamento di carattere valutativo, per consentire il quale è necessario che l'attore fornisca prima l'allegazione e poi la dimostrazione delle attività concretamente esercitate sul bene, del modo di apprensione del bene stesso, degli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus, nonché - ai fini della verifica della fondatezza della domanda - del tempo per il quale tali attività si sarebbero protratte.
Tale onere di allegazione e probatorio non risulta soddisfatto dall'attore Pt_1
, che si è limitato a dedurre di aver esercitato il possesso del bene sin dall'agosto
[...] del 1995, quando la proprietaria e gli usufruttuari si sarebbero disinteressati del bene, non sollevando alcuna contestazione o rivendicazione, e di averne quindi acquisito incontestato il possesso e l'esclusiva disponibilità, esercitandovi ogni e qualsiasi facoltà e prerogativa corrispondente al diritto di proprietà, coltivandolo e curandolo
a proprie spese esclusive ed esercitandovi una signoria assoluta, tanto da investirvi i propri risparmi per edificarvi sopra gli immobili urbani successivamente censiti nel mappale n°146756 del 29/07/2002 agg. 3188/2002, assumendo la particella n°476 sub 2 (abitazione), sub 3 (abitazione), sub 4 graffato con il sub 6 (garage), sub 5
(deposito), sub 1 (corte) (all.3) e di aver provveduto in via esclusiva al pagamento delle utenze.
2.2 Va chiarito, in primo luogo, un aspetto rilevante in ordine all'istituto di cui si richiede l'applicazione nel caso in esame.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., è necessario fornire una prova rigorosa del possesso continuato, pacifico e pubblico del bene, esercitato uti dominus per il tempo prescritto dalla legge. Il possesso deve manifestarsi attraverso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza del proprietario.
In particolare, “il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (…)” (Cass.
Civ., sez. II, 09/07/2021, n.19568).
L'usucapione si estrinseca, infatti, nel compimento di atti che sono espressione di un dominio esclusivo sulla cosa altrui da parte dell'interessato, il quale, dunque, deve porre in essere un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, non essendo a tal scopo sufficienti atti meramente gestori consentiti dal proprietario o tollerati dallo stesso.
Inoltre, nel caso in esame, appare dirimente ai fini dell'esclusione di un possesso ad usucapionem la circostanza che sussista un rapporto di affinità/parentela tra l'attore e la nuda proprietaria nonché gli usufruttuari. Parte_1
In particolare, , usufruttuaria del bene immobile in oggetto insieme CP_6 al coniuge , è la sorella dell'attore nonché madre della nuda Controparte_5 proprietaria dell'immobile . Controparte_4
Sul punto, va considerato quanto disposto dall'art. 1144 c.c., alla stregua del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fondare l'acquisto del possesso.
Gli atti di tolleranza discendono da un comportamento accondiscendente del titolare effettivo, il quale per mera cortesia, amicizia, buon vicinato, parentela, consente la fruizione del bene. La giurisprudenza di legittimità è, invero, univoca, nel ritenere che il rapporto di parentela su cui si basa la tolleranza nel godimento del bene esclude l'acquisto del possesso ad usucapionem.
La mera tolleranza non è connotata da un esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto della cosa, bensì dalla transitorietà e dall'occasionalità nonché dalla limitata incidenza del godimento assentito.
Ne deriva che la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo volto ad escludere la mera tolleranza, laddove si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato.
Al contrario, il vincolo di parentela-affinità, che intercorre tra i soggetti interessati nel caso di specie, consente di configurare la sussistenza della tolleranza, anche in assenza delle ordinarie caratteristiche su indicate.
In merito, occorre ribadire il principio di diritto, espressione di un radicato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in ossequio al quale “nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo. D'altro canto, si opini pure nel senso che il postulato - debitamente recepito dalla corte di merito - della surriferita elaborazione giurisprudenziale di legittimità - il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela … giustificano la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata - integri gli estremi di un fatto che, giusta la previsione dell'art. 115, 2° co., c.p.c., rientra nella comune esperienza” (cfr, parte motiva Cass. civ. sez. II, 29/05/2015, n. 11277; Cass. civ., 04/08/2015, n. 16371).
Nel caso di specie, l'attore, parente e affine della nuda proprietaria e degli usufruttuari del fondo, ha rilevato con chiarezza che gli stessi avessero consapevolezza e assoluta tolleranza nei confronti del che si sarebbe CP_6 impossessato del fondo di loro spettanza e lo avrebbe sfruttato alla stregua di proprietario, rilevando che i si sarebbero disinteressati del bene dal Persona_2 mese di agosto del 1995, circostanza, tra l'altro, inverosimile atteso che il relativo atto di compravendita risale al 23 maggio dello stesso anno.
Ciò di per sé condurrebbe al rigetto della domanda attorea.
2.3 Vanno ulteriormente considerati elementi di prova che fanno ritenere infondata la domanda introdotta da . Invero, neppure le dichiarazioni Parte_1 testimoniali indotte dall'attore (testi escussi all'udienza del 16/01/2025) appaiono funzionali al riscontro delle pretese attoree in ordine al possesso uti dominus sul bene.
Invero, il teste , ha rilevato che l'attore avrebbe utilizzato Testimone_1 il terreno per coltivarlo, riferendo di aver usufruito (egli stesso), a sua volta, del terreno per pascolare il proprio cavallo “per moltissimi anni”, ma di non aver più frequentato il fondo sin dal 2004-2005, non potendo riferire della presenza di Pt_1
sul terreno a partire dagli anni 2004/2005.
[...]
Ha poi sostenuto che in epoca imprecisata avrebbe aiutato il a Tes_1 edificare un “piccolo fabbricato ed una stalla per i cavalli” identificato in una
“stanza edificata su un solo piano” dove “in qualche circostanza” il teste e l'attore avrebbero mangiato.
A nulla può rilevare la testimonianza riportata sia per la generalità delle circostanze riferite, sia per il fatto che il teste non è in grado di fornire alcun supporto all'assunto dell'attore per cui egli avrebbe posseduto il terreno uti dominus, in quanto l'attività di mera coltivazione non esclude la possibilità della mera tolleranza del proprietario.
Va sul punto osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso 'uti dominus' del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di 'ius excludendi alios' e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, (ord.)
n. 1796).
E ancora che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" ; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. civ., sez. II,
15/02/2022, n. 4931).
La coltivazione, come il pascolo di cavalli sul fondo non costituisce dunque elemento idoneo a dimostrare un possesso ad usucapionem.
2.4 Dall'escussione del teste figlio di Persona_1 CP_5
e usufruttuari del bene che l'attore chiede di
[...] Controparte_4 usucapire e, pertanto, convenuti nel presente giudizio, è emerso che l'attore avrebbe occupato il terreno per farvi pascolare dei cavalli, lì condotti anche dal medesimo testimone, il quale infatti riferisce: “All'inizio io e gli altri componenti del Club El
CO (un club di equitazione), compreso mio zio, portammo preso il terreno i CP_1 cavalli che originariamente tenevamo a;
dei cavalli si occupava mio zio” .
ha poi riferito particolari circostanze in grado di Persona_1 escludere il possesso ininterrotto e continuato alla stregua di un proprietario da parte dell'attore, nella parte in cui ha precisato di aver stipulato con la sorella CP_4 quale intestataria del terreno, “un contratto di affitto del terreno come
[...] contratto rurale”, datato 2018 e ha altresì ammesso di aver stipulato detto contratto per il terreno oggetto di causa, per lo svolgimento della propria attività di ristoratore e per la realizzazione di eventi, anche aggiungendo che “il contratto, che aveva ad oggetto il terreno, prevedeva che io mi sarei impegnato a ristrutturare i fabbricati ivi esistenti, come poi ho fatto. La ristrutturazione era necessaria perché dovevo rendere fruibili i servizi, che in concreto sono stati resi utilizzabili”.
Dalla deposizione del teste, dunque, risulta del tutto indimostrato il possesso dell'attore con animus rem sibi habendi e sulla cui base è stata formulata la domanda, non potendo ritenersi compatibile con l'assunto attoreo lo svolgimento dell'attività di ristoratore di presso il fondo in questione e con un contratto di Persona_1 affitto da lui stipulato con la madre, per lo svolgimento di Controparte_4 detta attività. Parimenti inconducente la circostanza riferita dal teste che l'attore continui a recarsi sul fondo (pur avendo interessi fuori dall'Italia), nonché la contestuale allegazione per cui l'attore “continua a curare il giardino e gli alberi da frutta”, circostanza che conferma ulteriormente il labile ed effimero rapporto che l'attore ha con il fondo e di cui gode eventualmente per mera tolleranza di chi ne è proprietario o usufruttuario.
2.5 Il possesso ad usucapionem dell'attore è da ultimo contraddetto dalle circostanze che pacificamente emergono dagli atti della procedura esecutiva n.
238/2020 R.G. Es., che comprovano che gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono sempre stati nella disponibilità degli esecutati.
In particolare, l'immobile pignorato sito in Latina alla Via Rubbio n. 143, risulta essere indicato come indirizzo di residenza degli usufruttuari
[...]
e i quali, a tale indirizzo, sono stati raggiunti dalla notifica CP_5 CP_6 dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché del figlio della coppia
(cfr. anche pag. 62-64 della perizia resa nel procedimento Persona_1 esecutivo - all. n. 12 alla comparsa di costituzione della convenuta
[...]
). Può essere ulteriormente osservato che, dal verbale di accesso CP_1 effettuato in data 16/4/2021, è emerso che l'immobile risulta occupato da
[...]
figlio di il quale ha consentito altresì la visita Persona_1 Controparte_5 dell'immobile e l'acquisizione di rilievi fotografici (cfr. pag. 8 della perizia svolta in sede esecutiva). Ancora, dall'elaborato tecnico depositato dall'esperto in sede espropriativa, risulta che gli esecutati siano sempre stati destinatari delle comunicazioni inviate loro dall'amministrazione comunale in relazione all'istruttoria svolta in conseguenza di apposita istanza di sanatoria avviata in occasione dell'acquisto dei beni (cfr. pagg. 66-72 della perizia) e che in data 26/7/2002 gli stessi, in qualità di “proprietari e di usufruttuari” dei beni pignorati, che oggi parte attrice vorrebbe usucapire, abbiano presentato all'Ufficio del Catasto apposita
“denuncia di cambiamento” (cfr. pag. 73 della perizia). Tutte circostanze che smentiscono per tabulas la prospettazione dell'attore di un suo possesso utile all'acquisto per usucapione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda volta all'accertamento della usucapione proposta da non può essere accolta, Parte_1 non avendo parte attrice fornito adeguata prova di avere esercitato, sul bene per cui è causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza.
Va considerato che, nel caso di specie, l'attore ha notificato l'atto di citazione alla società che riveste il ruolo di mandataria sia della CP_7 [...] che della Dette società si sono Controparte_3 Controparte_1 costituite in giudizio come convenute. La soccombenza dell'attore va dunque riferita ad entrambe come tali. Ma, in ogni caso, va tenuto conto ai fini della liquidazione delle spese che l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio (Cass. cv., sez. III, 24/07/2024, n. 20659).
D'altra parte è pacifico il principio per cui la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. civ., sez. II, 19/08/2011, n. 17432).
3.1 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte convenuta.
La responsabilità aggravata richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna Parte_1 delle convenute costituite e , Controparte_1 Controparte_3 che liquida in € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 23/9/2025 Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 23/09/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 5/09/2025 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note autorizzate depositate in data 22/9/2025 dall'attore; lette le note autorizzate depositate in data 18/9/2025 dalla convenuta;
lette le note autorizzate depositate in data 19/9/2025 dall'intervenuta; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1262 R.G. Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 via via Dei Mille n. 25 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Giacomo ORSINI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. e P.IVA e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria - C.F. e P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Carmine PICONE all'indirizzo PEC
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- C.F./P.IVA , e per essa, Controparte_3 P.IVA_4 quale mandataria, C.F. e P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Alessandro Russi, presso l'indirizzo p.e.c.
, dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
[...]
- C.F. Controparte_4 C.F._2
- C.F. Controparte_5 C.F._3
- ; CP_6 C.F._4
PARTI CONVENUTE - contumaci
OGGETTO: proprietà - usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 22/9/2025): “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del sig.
e ai danni della nuda proprietaria sig.ra , e degli Parte_1 Controparte_4 usufruttuari e , del Fondo distinto al catasto Controparte_5 CP_6 terreni del Comune di Latina foglio 166, particella 346 (reddito dominicale 79,17) con conseguente acquisizione della proprietà per il medesimo titolo ovvero per accessione degli immobili su di esso costruiti distinti all'NCEU foglio 176, particella
476, sub 2 (abitazione, rendita catastale 755,32), 3 (abitazione, rendita catastale201,42), 4 (graffato sub 6 garage. Rendita catastale 79,53), 5 (deposito, rendita catastale 47,41 e 1 (corte), dichiarando l'opponibilità di detta usucapione anche nei confronti della convenuta nella qualità di mandataria della CP_7 e Con il favore delle spese da Controparte_8 Controparte_9 distrarsi in favore dello scrivente procuratore”; per parte convenuta (note scritte del 18/9/2025): Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, a) rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare, in ogni caso, l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore della odierna comparente, nella misura pari almeno alle spese legali del presente giudizio, stante la temerarietà e pretestuosità delle domande alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per parte convenuta (note scritte del 19/9/2025): Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare la domanda, in quanto infondata in punto storico-giuridico, per quanto sopra dedotto, allegato e provato. Con vittoria di spese e del compenso professionale ex D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del DM n. 37 dell'8/3/2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in Parte_1 giudizio , e la al fine di ottenere la Controparte_4 CP_6 CP_7 declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà, nei confronti della nuda proprietaria e degli usufruttuari Controparte_4 CP_5
e , del fondo distinto in catasto terreni del Comune di Latina,
[...] CP_6 foglio 166, part. 346, con acquisizione della proprietà per il medesimo titolo, ovvero per accessione, degli immobili su di esso edificati, distinti al NCEU foglio 166, part. 476, sub 2 e sub 1, dichiarando l'opponibilità di detto acquisto anche nei confronti della nella qualità di mandataria della CP_7 Controparte_3 quale creditore procedente in sede di espropriazione immobiliare.
A sostegno della domanda l'attore ha rilevato che la convenuta CP_4
in qualità di nuda proprietaria del fondo oggetto di causa, nonché
[...]
e , quali usufruttuari dello stesso per la quota di Controparte_5 CP_6
1/2 ciascuno, sin dal 1995 si sarebbero disinteressati dello stesso tanto che egli ne avrebbe acquisito l'incontestato possesso ed l'esclusiva disponibilità, esercitandovi ogni facoltà e prerogativa corrispondente al diritto di proprietà; ha quindi dedotto di avervi edificato con propri risparmi gli immobili urbani censiti nel mappale n. 146756 del 29/7/2002, assumendo la particella 476 sub 2, 3 e 4 graffato con il sub 6, 5 e 1.
I convenuti non avrebbero sollevato alcuna contestazione o rivendicazione nei confronti dell'attore né al momento in cui sarebbero stati esclusi dall'accesso agli immobili per effetto della sostituzione delle chiavi, né successivamente, allorché esso attore ha provveduto a costruire i fabbricati sopra indicati.
L'attore sostiene di essersi fatto carico del pagamento delle utenze, ancorché intestate al proprietario e di cui ha allegato agli atti del giudizio i relativi bollettini e la documentazione inerente allo scavo di un pozzo artesiano sul terreno per cui è causa.
Ciò considerato, l'attore ha concluso come indicato in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata il 6/06/2022 si è costituita la in CP_7 qualità di mandataria della cui quest'ultima ha fornito Controparte_1 mandato per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti della prima, rilevando che, con atto di pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina il 19/10/2020 (nn. 21308/14638 di formalità), la
[...]
creditrice in virtù di decreto ingiuntivo n. 1408/2004 (emesso dal Controparte_1
Tribunale di Latina all'esito del giudizio rubricato al n. 4749/2004 R.G.), ha proceduto al pignoramento in danno di e CP_6 Controparte_5 dei diritti così indicati nella comparsa, come da richiamatoatto Controparte_4 di pignoramento: “diritto di usufrutto per la quota di 1/2 in danno di CP_5
(C.F. ) sugli immobili siti in Latina, censiti nel
[...] C.F._5
N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub 2,3,4,5,6; - diritto di usufrutto per la quota di ½ in danno di (C.F. sugli CP_6 C.F._6 immobili siti in Latina, censiti nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle
346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub
2,3,4,5,6; - diritto di nuda proprietà per la quota di 1/1 in danno di CP_4
(C.F. ) sugli immobili siti in Latina, censiti nel
[...] C.F._7
N.C.T. di detto Comune al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub 2,3,4,5,6”. La procedura esecutiva è stata poi iscritta presso il Tribunale di Latina al n.
238/2020 R.G. Es..
Parte convenuta ha rilevato, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Ha contestato, altresì, l'infondatezza della medesima domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'usucapione come introdotta dall'attore in quanto, dagli atti della procedura esecutiva rubricata al n. 238/2020 R.G., risulta che gli immobili sarebbero stati sempre nella disponibilità materiale e giuridica degli esecutati.
In particolare, l'immobile pignorato, sito in Latina, via Rubbio n. 143, rappresenta l'indirizzo di residenza degli usufruttuari e Controparte_5 CP_6
i quali, presso tale indirizzo, sono stati raggiunti dalla notifica del precetto e
[...] del pignoramento, nonché del figlio degli usufruttuari, . Persona_1
Dal verbale di accesso al bene, datato 16/04/2021, emerge, infatti - secondo la ricostruzione della convenuta - che l'immobile risulta occupato da Persona_1
il quale avrebbe consentito la visita dello stesso e l'acquisizione di rilievi
[...] fotografici.
Risulterebbe inoltre, dalla documentazione della procedura esecutiva, che gli esecutati siano sempre stati destinatari delle comunicazioni loro inviate dall'amministrazione comunale in relazione all'istruttoria svolta a seguito della presentazione di un'istanza di sanatoria e che il 26/07/2002 gli stessi, in qualità di proprietari e usufruttuari dei beni che l'attore nel presente giudizio intenderebbe usucapire, abbiano presentato all'ufficio del Catasto apposita “denuncia di cambiamento”.
Dunque, secondo la prospettazione della convenuta quale CP_7 mandataria di gli usufruttuari non avrebbero mai perso la Controparte_1 titolarità del fondo, essendo rimasti nel possesso fisico e giuridico dello stesso e, nel caso fosse stata provata la riconducibilità all'attore delle opere realizzate sul fondo, si dovrebbe comunque concludere per l'accessione delle stesse opere al fondo degli esecutati.
Ha infine ritenuto, sulla base della giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata, che l'eventuale protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può configurare una presunzione di esclusione della tolleranza solo in rapporti labili e mutevoli, non nei rapporti familiari, come quelli che intercorrono tra l'attore e i proprietari/usufruttuari convenuti;
pertanto, in ultima analisi, l'iniziativa giudiziale rappresenterebbe una strategia volta a sottrarre i beni pignorati all'aggressione dei creditori.
Per le ragioni esposte la convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare,
l'accertamento del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Con comparsa depositata in data 8/11/2022 è intervenuta nel giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 CP_7 contestando, preliminarmente, la fondatezza della domanda attorea in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione.
La ha poi chiarito di essere intervenuta nella procedura Controparte_3
Con esecutiva identificata al n. 238/2020 R.G. sulla scorta della sentenza n. 963/2015 del Tribunale di Latina, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1393/2004, per l'importo complessivo di € 425.015,65 e in data 15/07/2021, sulla scorta della sentenza n. 1153/2008, resa anche in tal caso dall'intestato Tribunale in data 14/07/2008, resa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
451/2000, per l'importo complessivo di € 83.690,85.
In forza del decreto ingiuntivo n. 1393/2004 era stata iscritta ipoteca giudiziale in favore dell'allora e in danno degli esecutati Controparte_11 CP_6
e sugli immobili censiti nel
[...] Controparte_4 Controparte_5
N.C.T. del Comune di Latina al Foglio 166, particelle 346 e 476 e nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 166, particella 476 sub. 2, 3, 4, 5, 6.
In forza, invece, del decreto ingiuntivo n. 451/2000 era stata iscritta ipoteca giudiziale, sempre in favore di e in danno dei predetti Controparte_11 esecutati, sul terreno censito nel N.C.T. del Comune di Latina al foglio 166, particella
346.
L'intervenuta, sollevando le medesime contestazioni svolte dalla convenuta costituita, in ordine alla titolarità e possesso dei fondi da parte degli usufruttuari e alla pretestuosità della domanda introdotta dall'attore, ha concluso chiedendone l'integrale rigetto.
1.3 Con ordinanza del 14/06/2022, disposto il rinvio per verificare l'esito del procedimento di mediazione obbligatoriamente previsto per la materia oggetto di causa, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_4
e . Controparte_5 CP_6
Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 5/02/2024 è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice mentre non è stata ritenuta ammissibile la prova per interpello dei Parte_1 convenuti.
All'udienza del 16/01/2025, sono stati sentiti due testi di parte attrice ed è stata autorizzata la produzione dell'elaborato redatto dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 238/2020 R.G.E. e con ordinanza del 5/09/2025 è stata fissata, per la decisione a norma dell'art. 281-sexies, c.p.c.,
l'udienza del 23/09/2025.
2. Parte attrice ha agito ai fini dell'accertamento e declaratoria dell'intervenuto acquisto per usucapione del fondo sito in Latina distinto in Catasto
Terreni di detto comune al foglio 166, particella 346 nonché gli immobili distinti al
NCEU del Comune di Latina al foglio 166, particella 476, sub 1, 2, 3, 4 graffato 6 e
5, per averli esso attore edificati a proprie spese, in assenza di alcuna opposizione da parte della nuda proprietaria e degli usufruttari Controparte_4 CP_5
e .
[...] CP_6
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi,
è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
2.1 Sotto altro profilo, va osservato che è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018,
n. 23849).
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto il possesso uti dominus, esercitato sul bene immobile oggetto di causa in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni, e precisamente sin dal 1995. Il possesso, come già precisato, si sostanzia in un potere di fatto, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'esercizio di un diritto reale, ed è altresì contraddistinto dall'animus possidendi uti dominus (art. 1140 c.c.).
Chi intende acquistare un bene per usucapione deve dimostrare di aver manifestato con i propri comportamenti la volontà di possedere uti dominus, dovendo necessariamente, in primo luogo, allegare specificamente, ed in secondo luogo, fornire prova, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo (quest'ultimo può tuttavia “eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”; Cass. civ., sez. II, 29/09/2017, n.
2267).
A tal fine è quindi decisiva la specifica allegazione delle attività materiali in cui si sia sostanziato il potere di fatto asseritamente esercitato sul bene.
La qualificazione come “possesso” degli atti di ingerenza posti in essere da un soggetto su un bene si risolve infatti in un apprezzamento di carattere valutativo, per consentire il quale è necessario che l'attore fornisca prima l'allegazione e poi la dimostrazione delle attività concretamente esercitate sul bene, del modo di apprensione del bene stesso, degli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus, nonché - ai fini della verifica della fondatezza della domanda - del tempo per il quale tali attività si sarebbero protratte.
Tale onere di allegazione e probatorio non risulta soddisfatto dall'attore Pt_1
, che si è limitato a dedurre di aver esercitato il possesso del bene sin dall'agosto
[...] del 1995, quando la proprietaria e gli usufruttuari si sarebbero disinteressati del bene, non sollevando alcuna contestazione o rivendicazione, e di averne quindi acquisito incontestato il possesso e l'esclusiva disponibilità, esercitandovi ogni e qualsiasi facoltà e prerogativa corrispondente al diritto di proprietà, coltivandolo e curandolo
a proprie spese esclusive ed esercitandovi una signoria assoluta, tanto da investirvi i propri risparmi per edificarvi sopra gli immobili urbani successivamente censiti nel mappale n°146756 del 29/07/2002 agg. 3188/2002, assumendo la particella n°476 sub 2 (abitazione), sub 3 (abitazione), sub 4 graffato con il sub 6 (garage), sub 5
(deposito), sub 1 (corte) (all.3) e di aver provveduto in via esclusiva al pagamento delle utenze.
2.2 Va chiarito, in primo luogo, un aspetto rilevante in ordine all'istituto di cui si richiede l'applicazione nel caso in esame.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., è necessario fornire una prova rigorosa del possesso continuato, pacifico e pubblico del bene, esercitato uti dominus per il tempo prescritto dalla legge. Il possesso deve manifestarsi attraverso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza del proprietario.
In particolare, “il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (…)” (Cass.
Civ., sez. II, 09/07/2021, n.19568).
L'usucapione si estrinseca, infatti, nel compimento di atti che sono espressione di un dominio esclusivo sulla cosa altrui da parte dell'interessato, il quale, dunque, deve porre in essere un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, non essendo a tal scopo sufficienti atti meramente gestori consentiti dal proprietario o tollerati dallo stesso.
Inoltre, nel caso in esame, appare dirimente ai fini dell'esclusione di un possesso ad usucapionem la circostanza che sussista un rapporto di affinità/parentela tra l'attore e la nuda proprietaria nonché gli usufruttuari. Parte_1
In particolare, , usufruttuaria del bene immobile in oggetto insieme CP_6 al coniuge , è la sorella dell'attore nonché madre della nuda Controparte_5 proprietaria dell'immobile . Controparte_4
Sul punto, va considerato quanto disposto dall'art. 1144 c.c., alla stregua del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fondare l'acquisto del possesso.
Gli atti di tolleranza discendono da un comportamento accondiscendente del titolare effettivo, il quale per mera cortesia, amicizia, buon vicinato, parentela, consente la fruizione del bene. La giurisprudenza di legittimità è, invero, univoca, nel ritenere che il rapporto di parentela su cui si basa la tolleranza nel godimento del bene esclude l'acquisto del possesso ad usucapionem.
La mera tolleranza non è connotata da un esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto della cosa, bensì dalla transitorietà e dall'occasionalità nonché dalla limitata incidenza del godimento assentito.
Ne deriva che la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo volto ad escludere la mera tolleranza, laddove si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato.
Al contrario, il vincolo di parentela-affinità, che intercorre tra i soggetti interessati nel caso di specie, consente di configurare la sussistenza della tolleranza, anche in assenza delle ordinarie caratteristiche su indicate.
In merito, occorre ribadire il principio di diritto, espressione di un radicato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in ossequio al quale “nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo. D'altro canto, si opini pure nel senso che il postulato - debitamente recepito dalla corte di merito - della surriferita elaborazione giurisprudenziale di legittimità - il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela … giustificano la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata - integri gli estremi di un fatto che, giusta la previsione dell'art. 115, 2° co., c.p.c., rientra nella comune esperienza” (cfr, parte motiva Cass. civ. sez. II, 29/05/2015, n. 11277; Cass. civ., 04/08/2015, n. 16371).
Nel caso di specie, l'attore, parente e affine della nuda proprietaria e degli usufruttuari del fondo, ha rilevato con chiarezza che gli stessi avessero consapevolezza e assoluta tolleranza nei confronti del che si sarebbe CP_6 impossessato del fondo di loro spettanza e lo avrebbe sfruttato alla stregua di proprietario, rilevando che i si sarebbero disinteressati del bene dal Persona_2 mese di agosto del 1995, circostanza, tra l'altro, inverosimile atteso che il relativo atto di compravendita risale al 23 maggio dello stesso anno.
Ciò di per sé condurrebbe al rigetto della domanda attorea.
2.3 Vanno ulteriormente considerati elementi di prova che fanno ritenere infondata la domanda introdotta da . Invero, neppure le dichiarazioni Parte_1 testimoniali indotte dall'attore (testi escussi all'udienza del 16/01/2025) appaiono funzionali al riscontro delle pretese attoree in ordine al possesso uti dominus sul bene.
Invero, il teste , ha rilevato che l'attore avrebbe utilizzato Testimone_1 il terreno per coltivarlo, riferendo di aver usufruito (egli stesso), a sua volta, del terreno per pascolare il proprio cavallo “per moltissimi anni”, ma di non aver più frequentato il fondo sin dal 2004-2005, non potendo riferire della presenza di Pt_1
sul terreno a partire dagli anni 2004/2005.
[...]
Ha poi sostenuto che in epoca imprecisata avrebbe aiutato il a Tes_1 edificare un “piccolo fabbricato ed una stalla per i cavalli” identificato in una
“stanza edificata su un solo piano” dove “in qualche circostanza” il teste e l'attore avrebbero mangiato.
A nulla può rilevare la testimonianza riportata sia per la generalità delle circostanze riferite, sia per il fatto che il teste non è in grado di fornire alcun supporto all'assunto dell'attore per cui egli avrebbe posseduto il terreno uti dominus, in quanto l'attività di mera coltivazione non esclude la possibilità della mera tolleranza del proprietario.
Va sul punto osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso 'uti dominus' del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di 'ius excludendi alios' e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, (ord.)
n. 1796).
E ancora che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" ; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. civ., sez. II,
15/02/2022, n. 4931).
La coltivazione, come il pascolo di cavalli sul fondo non costituisce dunque elemento idoneo a dimostrare un possesso ad usucapionem.
2.4 Dall'escussione del teste figlio di Persona_1 CP_5
e usufruttuari del bene che l'attore chiede di
[...] Controparte_4 usucapire e, pertanto, convenuti nel presente giudizio, è emerso che l'attore avrebbe occupato il terreno per farvi pascolare dei cavalli, lì condotti anche dal medesimo testimone, il quale infatti riferisce: “All'inizio io e gli altri componenti del Club El
CO (un club di equitazione), compreso mio zio, portammo preso il terreno i CP_1 cavalli che originariamente tenevamo a;
dei cavalli si occupava mio zio” .
ha poi riferito particolari circostanze in grado di Persona_1 escludere il possesso ininterrotto e continuato alla stregua di un proprietario da parte dell'attore, nella parte in cui ha precisato di aver stipulato con la sorella CP_4 quale intestataria del terreno, “un contratto di affitto del terreno come
[...] contratto rurale”, datato 2018 e ha altresì ammesso di aver stipulato detto contratto per il terreno oggetto di causa, per lo svolgimento della propria attività di ristoratore e per la realizzazione di eventi, anche aggiungendo che “il contratto, che aveva ad oggetto il terreno, prevedeva che io mi sarei impegnato a ristrutturare i fabbricati ivi esistenti, come poi ho fatto. La ristrutturazione era necessaria perché dovevo rendere fruibili i servizi, che in concreto sono stati resi utilizzabili”.
Dalla deposizione del teste, dunque, risulta del tutto indimostrato il possesso dell'attore con animus rem sibi habendi e sulla cui base è stata formulata la domanda, non potendo ritenersi compatibile con l'assunto attoreo lo svolgimento dell'attività di ristoratore di presso il fondo in questione e con un contratto di Persona_1 affitto da lui stipulato con la madre, per lo svolgimento di Controparte_4 detta attività. Parimenti inconducente la circostanza riferita dal teste che l'attore continui a recarsi sul fondo (pur avendo interessi fuori dall'Italia), nonché la contestuale allegazione per cui l'attore “continua a curare il giardino e gli alberi da frutta”, circostanza che conferma ulteriormente il labile ed effimero rapporto che l'attore ha con il fondo e di cui gode eventualmente per mera tolleranza di chi ne è proprietario o usufruttuario.
2.5 Il possesso ad usucapionem dell'attore è da ultimo contraddetto dalle circostanze che pacificamente emergono dagli atti della procedura esecutiva n.
238/2020 R.G. Es., che comprovano che gli immobili oggetto della procedura esecutiva sono sempre stati nella disponibilità degli esecutati.
In particolare, l'immobile pignorato sito in Latina alla Via Rubbio n. 143, risulta essere indicato come indirizzo di residenza degli usufruttuari
[...]
e i quali, a tale indirizzo, sono stati raggiunti dalla notifica CP_5 CP_6 dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, nonché del figlio della coppia
(cfr. anche pag. 62-64 della perizia resa nel procedimento Persona_1 esecutivo - all. n. 12 alla comparsa di costituzione della convenuta
[...]
). Può essere ulteriormente osservato che, dal verbale di accesso CP_1 effettuato in data 16/4/2021, è emerso che l'immobile risulta occupato da
[...]
figlio di il quale ha consentito altresì la visita Persona_1 Controparte_5 dell'immobile e l'acquisizione di rilievi fotografici (cfr. pag. 8 della perizia svolta in sede esecutiva). Ancora, dall'elaborato tecnico depositato dall'esperto in sede espropriativa, risulta che gli esecutati siano sempre stati destinatari delle comunicazioni inviate loro dall'amministrazione comunale in relazione all'istruttoria svolta in conseguenza di apposita istanza di sanatoria avviata in occasione dell'acquisto dei beni (cfr. pagg. 66-72 della perizia) e che in data 26/7/2002 gli stessi, in qualità di “proprietari e di usufruttuari” dei beni pignorati, che oggi parte attrice vorrebbe usucapire, abbiano presentato all'Ufficio del Catasto apposita
“denuncia di cambiamento” (cfr. pag. 73 della perizia). Tutte circostanze che smentiscono per tabulas la prospettazione dell'attore di un suo possesso utile all'acquisto per usucapione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda volta all'accertamento della usucapione proposta da non può essere accolta, Parte_1 non avendo parte attrice fornito adeguata prova di avere esercitato, sul bene per cui è causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza.
Va considerato che, nel caso di specie, l'attore ha notificato l'atto di citazione alla società che riveste il ruolo di mandataria sia della CP_7 [...] che della Dette società si sono Controparte_3 Controparte_1 costituite in giudizio come convenute. La soccombenza dell'attore va dunque riferita ad entrambe come tali. Ma, in ogni caso, va tenuto conto ai fini della liquidazione delle spese che l'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio (Cass. cv., sez. III, 24/07/2024, n. 20659).
D'altra parte è pacifico il principio per cui la condanna alle spese processuali,
a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. civ., sez. II, 19/08/2011, n. 17432).
3.1 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte convenuta.
La responsabilità aggravata richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna Parte_1 delle convenute costituite e , Controparte_1 Controparte_3 che liquida in € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 23/9/2025 Il giudice
Luca Venditto