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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1267 /2021 del ruolo generale promossa da
( ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 dott. Gianluca Garbi (C.F. ) rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva C.F._1 fra loro, dagli avv.ti GIULIA ALESSANDRA VANINI (pec: Email_1
– C.F. – fax 02874232), LUIGI CARLO RAVARINI (fax 02.874232 – pec: C.F._2
) del Foro di Milano in Email_2 C.F._3 forza di procura generale alle liti per autentica Notaio dott. rep. Persona_1
12289/4708 del 2.7.15 in atti parte attrice contro
Controparte_1
) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_2
Dott. , con sede in 23100 Sondrio, Via Stelvio 25 e ai fini del presente Controparte_2 procedimento ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa in modo disgiunto tra loro dagli
Avv.ti EMANUELA PIAZZOLA (CF. ) del Foro di Sondrio, C.F._4 Pt_2
(CF. del Foro di Milano e (C.F.
[...] CodiceFiscale_5 CP_3
) del Foro di Genova, in forza di procura in atti (apposta su foglio separato C.F._6 ex art. 83, III comma c.p.c. e art. 18, V comma D.M. Giustizia n. 44\2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48\2013) e che ai sensi dell'art. 170 c.p.c. indica il seguente numero di fax 010/8691334
e i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni di cancelleria a valere anche quale domicilio digitale ex art. 16 sexies L. 221/2012 parte convenuta
in punto: factoring - somministrazione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI conclusioni di parte attrice
“voglia il Tribunale di Sondrio, previa ogni opportuna preliminare declaratoria e accertamento così giudicare:
In via principale nel merito:
- per i motivi esposti in atti, ritenere tenuto e condannare l' Controparte_1
(c.f. ), in persona del Direttore Generale e/o legale
[...] P.IVA_2 rappresentante in carica pro-tempore a pagare a la somma di € 22.704,10 o Parte_1 quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, di cui € 20.704,10 a titolo di sorte capitale oltre interessi maturati ex art. 5 D. Lgs n. 231/02 su tutte le fatture azionate dalle singole scadenze all'effettivo saldo, ed € 80,00 per spese di recupero ed oltre agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
In via subordinata: Accertare l'indebito arricchimento ex art 2041 c.c. dell' Controparte_1
convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento
[...] dell'indennizzo in favore di nella misura suindicata o in quella che il Giudice Pt_1 Parte_1 riterrà più equa, oltre interessi di mora.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge
In via istruttoria: Si chiede istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. all'Ente convenuto del:
- dettaglio dei POD per i quali è stato individuato fornitore in mercato libero;
- fatture eventualmente emesse per la fornitura dell'energia elettrica nel secondo semestre 2018 nei confronti di ASST dal raggruppamento temporaneo di imprese e/o dalle società che lo compongono;
- pagamenti effettuati da ASST in favore dal raggruppamento temporaneo di imprese e/o dalle società che lo compongono”;
conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via pregiudiziale e/o preliminare al merito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice con la memoria ex art. 183 VI co cpc in quanto aventi carattere di novità;
- comunque, accertare e dichiarare la carente legittimazione attiva di parte attrice e conseguentemente respingere ogni domanda dalla medesima proposta in quanto carente di una necessaria condizione dell'azione e così improponibile e/o improcedibile;
- subordinatamente e nel merito:
- accertare e dichiarare l'inapplicabilità alla fattispecie de qua del regime di salvaguardia invocato da parte attrice;
- accertare e dichiarare altresì l'inopponibilità nei confronti della
[...]
della cessione di credito intercorsa tra Controparte_4 [...]
e relativamente alle fatture CP_5 Parte_1 nn. 3026149089 e 3026695989;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la medesima nulla deve a Controparte_4 Parte_1 per le causali e le ragioni dedotte in narrativa;
[...] in ogni caso respingere le domande tutte formulate da nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, infondate in fatto e in diritto CP_4
e comunque non provate. Con vittoria di compensi di avvocato e spese di lite”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 22.784,10 oltre interessi di mora, anatocistici e spese per fatture insolute emesse nell'ambito di una fornitura di energia elettrica effettuata da Controparte_5 in regime di salvaguardia, ovvero all'esito di procedura concorsuale che l'aveva individuata per gli anni 2017-2018 assegnataria per la Regione Lombardia.
Nel proprio atto introduttivo evidenziava che il credito portato dalle fatture azionate Parte_1 era stato ceduto a con contratto sottoscritto in data 24.06.2020 e notificato in data Parte_1
09.07.2020 alla ASST che tuttavia non aveva ottemperato al pagamento dovuto e ne chiedeva dunque la condanna al pagamento dell'importo sopra indicato in subordine anche in forza dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva l' contestando le pretese attoree Controparte_1 adducendo i) la carenza di legittimazione di posto che ASST aveva rifiutato l'atto di Parte_1 cessione, ii) l'infondatezza della pretesa creditoria posto che il servizio di somministrazione di energia elettrica era stato affidato al composto da Controparte_6
(cui successivamente era subentrata CP_7 Controparte_8
(divenuta poi ora ) ed iii) l'erroneità del CP_9 Controparte_10 CP_11 quantum richiesto iv) l'infondatezza della domanda per interessi moratori e v) della domanda di ingiustificato arricchimento.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi nella forma della trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri atti introduttivi contestando le avverse deduzioni e chiedevano l'assegnazione dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
Il Giudice concedeva i termini richiesti e la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori. Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.12.2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. ove la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1. Sulla legittimazione di parte attrice
Deve essere in primo luogo esaminata l'eccepita inopponibilità a ASST della cessione del credito di a favore di e sul conseguente difetto di legittimazione Controparte_5 Parte_1 attiva di laddove parte convenuta con la raccomandata datata 17.07.2020 la ASST ha Parte_1 tempestivamente rifiutato la cessione del credito di a favore di sia CP_5 Parte_1 alla cedente sia alla cessionaria, che hanno ricevuto la comunicazione dell'ASST, rispettivamente, in data 29 e 22.07.2020.
Secondo parte attrice il rifiuto della cessione o più in generale la manifestazione del consenso alla cessione non sono richieste nel caso di specie, laddove i crediti ceduti sono conseguenti alla fornitura di energia elettrica erogata in regime di salvaguardia, al di fuori, quindi, di un accordo contrattuale.
3 Sul punto ritiene opportuno far richiamo alla giurisprudenza di legittimità e merito secondo cui il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima non si applica ai crediti Parte vantati nei confronti delle
E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle sanitarie locali che, CP_1 sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass.
30658/2017; Cass. 32788/2019; Cassazione civile sez. I, 24/10/2023, n.29420).
L'art. 9 della L. n. 2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata è applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali soggetti. L'applicazione analogica della suddetta norme nel caso delle aziende sanitarie locali è da escludersi proprio per le caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o Parte territoriali: infatti al fine di perseguire i propri fini istituzionali, le sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento
(cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente).
Pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell'ente stesso (Cassazione civile sez. III, 27/08/2014, (ud. 16/05/2014, dep. 27/08/2014), n.18339; Tribunale Milano sez. I,
11/11/2020, n.7130).
Da tanto deriva l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina derogatoria invocata dalla convenuta.
In accordo, quindi, alla disciplina ordinaria, parte attrice ha debitamente provato l'avvenuta cessione del credito, risultando documentato e non contestato il contratto di cessione (doc. 1 parte attrice) e la comunicazione alla ceduta in data 9/7/2020 (doc. 3 parte attrice).
Deve essere pertanto rigettata l'eccepita carenza di legittimazione attiva dell'attrice, restando assorbita senza necessità di disamina di ogni contestazione in ordine all'ammissibilità della domanda subordinata di pagamento in forza di mandato all'incasso formulata dall'attrice con la prima memoria istruttoria.
2. Della pretesa creditoria
Nel merito parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente.
Orbene, parte attrice agisce per il pagamento della fornitura di energia erogata in regime di salvaguardia, ovvero all'esito di procedura concorsuale che aveva individuato per gli anni 2017-2018 per la regione Lombardia assegnatario del servizio con sede legale in Viale Regina Controparte_5
Margherita 125 Roma (doc. 2 Assegnazione).
4 Parte convenuta ha eccepito che l'allora (oggi Controparte_12 [...]
), previo espletamento dell'apposita procedura di gara, col provvedimento n. Controparte_4
965 del 20.10.2010 (prod. n. 4) ha affidato per la durata di nove anni il “servizio globale dell'energia comprese le funzioni di terzo responsabile” al raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) composto da quale mandataria (cui è subentrata in CP_7 Controparte_8 forza della cessione di ramo d'azienda intervenuta nell'anno 2017) e da Controparte_8
(divenuta poi e ora ed CP_9 Controparte_10 CP_11 in qualità di mandanti. L'affidamento si è protratto fino alla naturale scadenza contrattuale del
31.12.2019, contratto che aveva ad oggetto l'intero servizio (cfr. art. 5), ovvero il servizio di energia e la progettazione e realizzazione dei lavori accessori. La conventa ha quindi eccepito che per il periodo oggetto di causa aveva affidato il servizio di fornitura dell'energia elettrica a un operatore economico presente sul libero mercato, nello specifico il citato R.T.I. con conseguente inapplicabilità del regime di salvaguardia invocato da a supporto della propria domanda. Parte_1
Parte convenuta ha inoltre contestato come neppure avesse informato l'odierna esponente CP_5 dell'avvio dell'erogazione in regime di salvaguarda, circostanza appresa dalla ASST solo con la ricezione delle contestate richieste di pagamento, in violazione dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.11.2007, attuativo del D.L. 73/2007.
2.1. Parte attrice ha quindi azionato un credito che deriva da un rapporto di somministrazione di energia elettrica in regime di cd. salvaguardia.
Sul punto deve in primo luogo rammentare che un contratto di somministrazione in regime di salvaguardia si costituisce ex lege fra il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, decreto- legge 18 giugno 2007 per l'esercizio del detto regime di salvaguardia e i soggetti (imprese private e enti pubblici) intestatari di un punto di connessione ad una rete di distribuzione (cd. POD) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia elettrica.
Il decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73 («Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia») segnala invero al riguardo come tale contratto si perfezioni ope legis nei confronti dei «clienti finali … senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e anche l'art. 4 («Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia») dell'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 giugno 2007 («Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007» pubblicata sulla GU Serie (omissis) del 17-07-2007 - Suppl. Ordinario n. 161), dispone al suo terzo comma che
«nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo» in un
«contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia».
Sicché nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo in un contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia. Il soggetto tenuto all'individuazione degli
5 utenti destinatari del servizio di salvaguardia è, quindi, l'impresa distributrice - rimasta proprietaria delle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica - che ne dà comunicazione all'assegnataria del regime di salvaguardia la quale, a sua volta, provvede a inoltrare la comunicazione di cui sopra all'utente finale - identificato col titolare di un punto di connessione (cd. POD) per il quale il titolare formale non abbia scelto il proprio fornitore sul mercato libero - che, ferma la possibilità di recedere dal rapporto così instauratosi, sarà contrattualmente obbligato nei suoi confronti.
Nel caso in cui l'utente si trovi senza fornitore di energia elettrica viene, quindi, a costituirsi tra lo stesso e l'operatore selezionato sulla base di apposita gara pubblica - il quale si obbliga a garantire il servizio di salvaguardia alle condizioni contrattuali oggetto dell'offerta presentata nella gara - un rapporto che, pur trovando nella legge il suo fondamento, si caratterizza per essere comunque di tipo contrattuale.
2.2. Da tanto, in tema di onere probatorio, deriva l'applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2018, n. 25584) Cass. sez. un., n. 13533/2001;
Cass. n. 341/2002; Cass. n. 11629/1999).
Laddove poi, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
(Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.3587)
Si osserva inoltre che soccorre all'ordinario criterio del riparto dell'onere della prova il principio di non contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c. secondo il quale, laddove una circostanza allegata non sia contestata da controparte, deve essere considerata come provata. Sicché, la parte che allega fatti a fondamento della propria pretesa, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2697 c.c. è esonerato dalla necessità di fornire la prova degli stessi se l'altra parte non li abbia specificamente contestati.
Giova, altresì evidenziare che, il dettato normativo, riferendosi a fatti non specificatamente contestati impone alle parti un onere di contestazione qualificato dalla specificità, affinché la contestazione sia idonea a rendere controverso il fatto e, dunque, bisognoso di prova.
2.3. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la somministrazione di energia elettrica non
è regolata da un contratto stipulato con un fornitore liberamente scelto dall'utente finale ma, al contrario, scaturisce ex lege, in forza delle predette previsioni e al ricorrere delle condizioni individuate dalla succitata normativa per la fornitura in regime di c.d. salvaguardia.
Spetta dunque all'attore, quale creditore che agisce per l'adempimento l'onere di provare la fonte dell'allegato diritto di credito e, considerato che il contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia sorge quando sussistano effettivamente i presupposti legali prescritti dal legislatore, la prova della sussistenza degli stessi.
6 E' noto che quando si aziona un titolo negoziale (sia pur concluso ope legis, come nel caso in esame) non è sufficiente arrestarsi alla prova della fornitura, essendo richiesta anche la prova dei presupposti in forza dei quali il titolo negoziale azionato è venuto a formarsi;
e non già quelli di carattere meramente formale aventi ad oggetto gli oneri di comunicazione, bensì quello di carattere sostanziale che consente l'instaurazione del rapporto con il fornitore che si è aggiudicato la gara per l'erogazione del servizio di salvaguardia nel caso in cui il cliente finale sia senza, o non abbia scelto, il proprio fornitore (Corte di Appello di Catania, sentenza n. 1622/2021).
In particolare, tale prova non si identifica con la prova documentale di avere ricevuto comunicazione dalla società di distribuzione della sussistenza dei presupposti del regime di salvaguardia in relazione al punto di distribuzione (POD) riferito al cliente finale. Il contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia non sorge, infatti, per effetto della già menzionata comunicazione, neppure allegata, ma quando sussistano effettivamente i presupposti legali prescritti dal legislatore,
Quanto al perfezionamento del contratto, alcun problema pone neppure la mancata comunicazione dell'avvio del servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia in violazione dell'art. 5 del D.M. 23/11/2007 lamentata dal convenuto.
È stato già chiarito infatti dalla giurisprudenza di legittimità come, in tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma
4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cassazione civile sez. III, 22/07/2024, n.20140).
Sicché oggetto dell'onere probatorio posto in capo all'attore è la carenza di un rapporto contrattale sul libero mercato in capo al formale intestatario del POD (mancanza di un fornitore a causa di risoluzione per morosità, mancata scelta di un diverso fornitore, disdetta da quello precedente ecc.).
In altri termini, colui che richiede il pagamento per forniture erogate in regime di salvaguardia deve dimostrare che il cliente finale era privo di contratto per l'esistenza di una ragione idonea a determinare l'applicazione di detto regime, nonché il momento a partire dal quale è avvenuta l'applicazione dello stesso.
Inoltre, laddove il convenuto eccepisca e provi, come nella specie, la sussistenza di un contratto sul libero mercato, incombe sull'attore l'onere di provare che tale contratto nel periodo oggetto di causa non fosse più efficace o comunque la carenza di un rapporto contrattale sul libero mercato in capo al formale intestatario del POD.
7 2.4. Nella specie parte convenuta ha prodotto delibera n. 965 del 20.10.2010 di Controparte_4 affidamento del servizio globale dell'energia e capitolato speciale di appalto (doc. 4 e 5) da cui si evince che nel periodo di riferimento, l'allora (oggi Controparte_12 [...]
), previo espletamento dell'apposita procedura di gara, col provvedimento n. Controparte_4
965 del 20.10.2010 (prod. n. 4) ha affidato per la durata di nove anni – e dunque sino al 31.12.2019 - il “servizio globale dell'energia comprese le funzioni di terzo responsabile” laddove tra le prestazioni contrattuali rientra testualmente la “fornitura di combustibili, energia elettrica, acqua potabile” al raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) composto da uale mandataria (cui CP_7
è subentrata in forza della cessione di ramo d'azienda intervenuta Controparte_8 nell'anno 2017) e da divenuta poi ora Controparte_8 CP_9 Controparte_10
ed in qualità di mandanti.
[...] CP_11
Parte attrice oltre a non aver dato prova dell'avvenuto adempimento degli oneri di comunicazione da parte della cedente, non ha allegato prima ancora che provato la sussistenza del presupposto di carattere sostanziale che consente l'attivazione del rapporto di salvaguardia, ossia la carenza di un rapporto contrattuale sul libero mercato, o il suo venir meno, in capo al convenuto per il POD di riferimento.
Invero, entro il maturare delle preclusioni assertive, parte attrice si è limitata a ritenere che la convenuta non avesse fornito prova “che detto punto di prelievo sia stato “alimentato” in forza di contratto stipulato in regime di libero mercato…” e solo con la seconda memoria ha allegato per la prima volta che il servizio in salvaguardia si sarebbe attivato automaticamente a causa delle
“difficoltà” in cui versava il raggruppamento d'imprese e, in particolare, Controparte_13 dell'energia elettrica, laddove risultava in concordato preventivo e che, alla
[...] CP_7 medesima, subentrava (società poi fallita in data 13.01.2020). Controparte_13
Ebbene, tali circostanze oltre ad essere state tardivamente allegate, comunque nulla provano quanto all'inefficacia contrattuale in ragione dei fallimenti di entrambe le società e CP_7 Controparte_13
[...
posto che soprattutto quest'ultimo, ossia quello d'interesse rispetto alle fatture azionate, è pacificamente avvenuto nell'anno 2020, ovvero successivamente alle forniture rivendicate in questo giudizio dalla banca per il periodo 11.10.2018 – 31.12.2018.
Non è stata prodotta invero in atti dall'attrice alcuna prova documentale che il detto contratto stipulato dalla convenuta sul libero mercato fosse stato risolto e fosse comunque divenuto inefficace, né l'attore ha richiesto che la detta prova documentale fosse esibita a norma dell'art. 210 c.p.c. laddove gli ordini di esibizioni richiesti avevano ad oggetto documentazione generica o inconferente.
Le asserite “difficoltà” delle imprese incaricate e il conseguente venir meno del relativo rapporto rappresenta dunque una mera congettura che non concreta piena prova dell'intervenuta inefficacia del detto contratto e, per l'effetto, dell'insorgenza del contratto azionato nel presente giudizio, non dimostrano che, effettivamente realizzatisi i presupposti previsti dalla legge, il contratto ex lege fosse insorto davvero.
In conclusione, parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la fonte del credito vantato, sicché la domanda di pagamento azionata non può trovare accoglimento.
8 3. Dell'arricchimento senza causa
Deve infine essere esaminata la domanda subordinata formulata dall'attrice di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. laddove la convenuta si è avvalsa delle prestazioni rese da CP_5
traendone tutti i benefici e le utilità, beneficiando dell'utilità del servizio realizzato. Parte
[...] attrice chiedeva pertanto la liquidazione dell'importo oggetto di domanda principale oltre interessi o nella diversa somma determinata dal Giudice.
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti laddove la p.a. non era a conoscenza della prestazione che costituirebbe ingiustificato arricchimento e gli organi rappresentativi della medesima non ne hanno riconoscano l'utilità.
Per il principio della ragione più liquida si ritiene di rigettare la domanda in esame in ragione della mancanza di prova da parte dell'attore dell'ammontare della diminuzione patrimoniale del creditore, senza che sia necessario analizzare gli ulteriori profili della domanda, compreso quello della legittimazione attiva.
L'art. 2041 c.c., infatti, dispone che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona
è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. L'indennizzo non deve, cioè, essere maggiore né dell'arricchimento né del depauperamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto a chi abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base al corrispettivo che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua prestazione a favore d'un privato, in base al corrispettivo che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (Cass. n. 9317/2019; Cass. n. 23780/2014; Cass. SU 1875/2009; Cass. SU n.
23385/2008. Quest'ultima afferma che: “ In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere, tra la P.A. ed un privato,
l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto... Nei confronti delle p.a., il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante)).
La Corte di Cassazione ha poi chiarito, proprio in ipotesi di fornitura di merci effettuate da un imprenditore ad un ente pubblico in assenza di un valido contratto, che la diminuzione patrimoniale
9 subita dall'imprenditore deve comprendere oltre il costo di acquisto delle merci fornite anche tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura (Cass. n. 5021/1997; Cass. n. 6747 /2014).
Nel caso di specie l'attore nulla ha allegato sul punto, limitandosi a chiedere il pagamento delle somme oggetto di fattura o delle somme eventualmente diversamente ritenute dal giudicante, senza nulla allegare in ordine alla diminuzione patrimoniale – ad es. indicando i costi sostenuti per procurarsi l'energia e per fornirla alla convenuta -.
Pertanto, non avendo l'attore non solo indicato l'ammontare della diminuzione patrimoniale, ma neppure fornito al Giudice alcun documento o strumento per quantificare correttamente l'indennità, come pure sarebbe stato suo onere trattandosi di elemento costitutivo della pretesa (Cass. SU n.
23385/2008), la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere accolta.
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico di parte attrice, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice a rifondere parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, il 27/03/2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
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