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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17881 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55863/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR ZI Presidente
CI ES IU
EF LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55863/2023 r.g. tra
, Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2
nata a [...] l'1° maggio 1956 entrambi con il patrocinio dell'avv. Armando Taglieri
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/12/2023 le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 22 agosto 1996.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno formulato le seguenti condizioni congiunte in ordine alla modifica delle condizioni della loro separazione:
“1. i figli e , attesa l'età, sono ormai da molti Per_1 Per_2 anni autosufficienti, autonomi e vivono, per ovvi motivi, in abitazioni diverse e, pertanto, in riforma di quanto previsto nella separazione, non riceveranno più alcun mantenimento dal Sig. ; Parte_1
2. la casa coniugale di Via Alterio n. 31 e quanto in essa contenuto resta assegnata alla Sig.ra Parte_2
3. ciascun coniuge – autosufficiente - provvederà al proprio mantenimento in riforma di quanto indicato nella separazione consensuale.
4. Tutte le altre condizioni, attese l'età ormai matura dei figli verranno meno.”
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese vista la domanda congiunta.
Per questi motivi
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 22 agosto 1996, alle condizioni trascritte in motivazione:
2 compensa le spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il IU estensore
EF LA
Il Presidente
AR ZI
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR ZI Presidente
CI ES IU
EF LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55863/2023 r.g. tra
, Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2
nata a [...] l'1° maggio 1956 entrambi con il patrocinio dell'avv. Armando Taglieri
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14/12/2023 le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 22 agosto 1996.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno formulato le seguenti condizioni congiunte in ordine alla modifica delle condizioni della loro separazione:
“1. i figli e , attesa l'età, sono ormai da molti Per_1 Per_2 anni autosufficienti, autonomi e vivono, per ovvi motivi, in abitazioni diverse e, pertanto, in riforma di quanto previsto nella separazione, non riceveranno più alcun mantenimento dal Sig. ; Parte_1
2. la casa coniugale di Via Alterio n. 31 e quanto in essa contenuto resta assegnata alla Sig.ra Parte_2
3. ciascun coniuge – autosufficiente - provvederà al proprio mantenimento in riforma di quanto indicato nella separazione consensuale.
4. Tutte le altre condizioni, attese l'età ormai matura dei figli verranno meno.”
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese vista la domanda congiunta.
Per questi motivi
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 22 agosto 1996, alle condizioni trascritte in motivazione:
2 compensa le spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il IU estensore
EF LA
Il Presidente
AR ZI
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