CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
RA DE BO Presidente
SC CO Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giannicola Scarciolla appellante
e
(c.f./P. VA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Di Crescenzo e Laura Pantoli appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16.02.2024, nel procedimento n. R.G. 2815/2017. L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui di seguito si ripropongono e trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di
Teramo in data 15.02.2024 e pubblicata in data 16.02.2024, non notificata ai fini dell'impugnazione, resa a definizione del giudizio n. 2815/2017 RG, disattesa ogni contraria istanza,
i n v i a p r i n c i p a l e n e l me r i t o : dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'odierna appellata in allegato alla Memoria conclusionale del 02.10.2020 - sub all. 1) “visura ipocatastale allegata in atti, accettazione con beneficio d'inventario trascritta il
05/02/2014, Reg. Part. 1079 Reg. Gen. 1374, rep. n. 60/2014 del 20/01/2014 – nonché delle eccezioni e domande nuove ivi articolate e proposte, anche nei successivi scritti difensivi;
accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità e/o
l'illegittimità dell'atto pubblico a rogito per Notar del 08.07.2014 n. 127530, a Per_1 mezzo del quale le quote societarie venivano trasferite al Sig. ; Parte_1 revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti del
Sig. ; Parte_1 in via subordinata: ridurre la condanna dell'opponente in relazione alla Parte_1 rifusione delle spese legali della causa di primo grado liquidate in favore della società opposta da €.6.000,00 ad € 5.077,00 ovvero alla somma minore che CP_1 apparirà di giustizia. pag. 2/14 in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio ovvero del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'appellata:
“In ossequio al provvedimento del 25/02/2025 con il quale la Corte d'Appello di
L'Aquila rinviava la causa all'udienza del 08/07/2025 assegnando termine fino a 60 giorni prima della data indicata per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte appellata, soc. nel riportarsi al proprio atto CP_1 di comparsa e costituzione, ed ai documenti depositati, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni attesa la fondatezza delle stesse, si precisano le seguenti conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di comparsa e costituzione che di seguito si riportano:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione promosso dal Sig. per manifesta carenza di Parte_1 interesse, attesa la qualità di socio coobligato in solido con la cessata società attesa la mancata Controparte_2 opposizione al D.I. n. 769/17 reso dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice
Dott.ssa F. Avancini, in data 05/06/17;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del detto appello, e conseguentemente rigettarlo, e per l'effetto confermare la sentenza n.
135/2024 -resa in data 15/02/2024 dal Tribunale di Teramo, in persona del G.O.
Dott.ssa Carla Fazzini;
- rigettare la richiesta di declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto pubblico n. 127530 del 08/07/2014 per Notar di parte avversa in quanto del Per_1 tutto irrituale,
- rigettare altresì la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta (visura ipocatastale dell'accettazione con beneficio d'inventario del Sig.
pag. 3/14 ) e delle presunte domande ed eccezioni nuove, in quanto già stato Parte_1 dichiarato inammissibile in primo grado e irrituale in detta sede;
- rigettare altresì la richiesta di riduzione delle spese legali - in quanto del tutto errata come dimostrato in atti – respingendo quella di rimborso spese, rimborso forfettario e competenze professionali del doppio grado di giudizio avanzata sempre da parte avversa;
- con richiesta di condanna da parte dell'Ecc.ma Corte nei confronti del Sig.
per lite temeraria ex art. 96 C.p.c., per le motivazioni innanzi Parte_1 esposte, richiesta che prudenzialmente si indica in € 3.000,00, ovvero nella diversa somma che l'adito Collegio riterrà di giustizia e/o in via equitativa.
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, confermando quelle del primo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 135/24, pubblicata in data 16 febbraio 2024, il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rimborsar Parte_1 alla società opposta le spese del presente procedimento che liquida in CP_1 complessivi € 6.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con il quale il Tribunale di Teramo aveva intimato alla Controparte_2 ed ai soci illimitatamente responsabili ,
[...] Parte_1
, e il pagamento della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 somma di € 8.757,58, oltre interessi legali e spese del monitorio, per prestazioni di assistenza tecnica e meccanica con sostituzione di pezzi, come riportate nelle fatture allegate al ricorso in monitorio.
1.2 Per quel che qui rileva, aveva proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai pag. 4/14 assunto la qualità di erede del padre e, quindi, la qualità di socio Persona_2 della . CP_2
A fondamento della sollevata eccezione, l'allora opponente riferiva di aver appreso, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto e dopo aver effettuato visura camerale alla CCIAA di Teramo, che con atto pubblico dell' 8 luglio 2014 gli erano state trasferite le quote societarie appartenenti al padre, , deceduto Persona_2 nel 2013, evidenziando che dal momento che l'opponente all'epoca del trasferimento delle quote era minorenne sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare ai fini dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità, cosa che assumeva insussistente.
L'opponente deduceva, inoltre, di aver rinunciato, a seguito di decreto di autorizzazione del 20 novembre 2014 reso dal Giudice tutelare, all'eredità paterna, non assumendo quindi la qualità di erede.
Sulla base di tali argomentazioni, e sostenendo di non aver mai acquisito la qualità di erede del padre, il chiedeva al Tribunale di dichiarare anche la nullità o Parte_1 illegittimità dell'atto pubblico dell'8 luglio 2014, con il quale gli erano state trasferite le quote societarie del de cuius, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 Si era costituita in giudizio la invocando preliminarmente l'esecutività CP_1 del decreto ingiuntivo nei confronti della società ingiunta., dal momento che questa non aveva opposto il decreto ingiuntivo che aveva pertanto acquistato efficacia di giudicato nei confronti della società e che, in ogni caso, in ipotesi di infruttuosa esecuzione nei confronti della società stessa, il sarebbe stato comunque tenuto a Parte_1 rispondere solidalmente con gli altri soci dei debiti societari;
nel merito contestava la fondatezza delle domande proposte.
1.3 Esaminata la produzione documentale, il Tribunale di Teramo riteneva infondata la proposta opposizione, evidenziando in particolare che:
- nell'atto pubblico denominato “Regolarizzazione di società di nome collettivo –
Cessione di quota” dell'8 luglio 2014, il Notaio aveva dichiarato che il , Parte_1 all'epoca minore, aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre, circostanza confermata dalla visura ipocatastale trascritta in data 5 febbraio 2014;
pag. 5/14 - con il medesimo atto pubblico -art.
4- era stata disposta una partecipazione sociale pari ad € 6.205,71 in favore dell'opponente;
- il Notaio aveva dichiarato, nell'indicare i nomi dei partecipanti, che CP_3
era intervenuta in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà esclusiva
[...] sul figlio minore;
- l'atto pubblico era stato regolarmente pubblicizzato nel Registro delle Imprese.
In punto di diritto, il Tribunale osservava che l'accettazione dell'eredità era un atto unilaterale, non ripetibile, non recettizio e irrevocabile, aderendo altresì al principio espresso dalla Corte di Cassazione in virtù del quale era impedito al minore che aveva raggiunto la maggiore età di rinunciare all'eredità una volta che si era perfezionata la procedura di accettazione beneficiata, ritenendo così che la successiva rinuncia all'eredità fosse priva di efficacia.
Da ultimo il Giudice di prime cure riteneva la sussistenza del credito, in quanto provato attraverso la produzione delle fatture, non contestate nell'an né nel quantum una volta pervenute nella sfera di conoscenza sia della società sia dei soci all'atto della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda di nullità/illegittimità dell'atto pubblico dell'8 luglio 2014, in quanto proposta irritualmente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello
[...] sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 183 e 184 e 115 c.p.c. in materia di preclusioni istruttorie e principio dispositivo. Tardività. Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico: inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte opposta con la memoria conclusiva del 03.10.2020”.
Con tale motivo di doglianza, parte appellante lamenta essenzialmente la circostanza secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della propria decisione un documento, quale la visura ipocatastale, già dichiarato inammissibile dal precedente istruttore, all'udienza del 17 maggio 2022, in quanto prodotto tardivamente dall'allora parte opposta solo con le note conclusionali del 3 ottobre 2020.
pag. 6/14 La produzione documentale dichiarata inammissibile era relativa alla visura ipocatastale dalla quale sarebbe emersa l'accettazione con beneficio d'inventario da parte di
[...]
all'epoca minore, dell'eredità del padre , circostanza Parte_1 Persona_2 sempre negata dall'appellante il quale aveva prodotto, di contro, atto di rinuncia all'eredità a seguito di autorizzazione del Giudice tutelare, rinuncia dell'8 giugno 2015 trascritta nel Registro delle successioni presso il Tribunale di Teramo.
Da ultimo, parte appellante rileva l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare la domanda di nullità/illegittimità dell'atto notarile, ritenendo al contrario che il
Giudice potesse vagliarla in via incidentale.
2.2 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente
(Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)”.
Con il presente motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle argomentazioni e della documentazione versata agli atti in considerazione del fatto che in ogni caso o non era stata raggiunta la prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario dal momento che l'odierna appellata non aveva fornito alcuna prova in tal senso e nello specifico non vi era la prova dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice tutelare in favore della madre,
[...]
per poter accettare l'eredità con beneficio d'inventario. CP_3
Da tali argomentazioni, parte appellante fa derivare che non era stata fornita la prova che il avesse assunto la qualità di erede, e dunque la qualità di socio nella Parte_1
non risultando nemmeno la sottoscrizione di questi nell'atto pubblico Controparte_2 dell'8 luglio 2014.
Ribadisce ancora una volta l'appellante che al contrario era stata fornita la prova dell'avvenuta rinuncia autorizzata all'eredità.
2.3 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. (Violazione del D.M. 55/2014)”.
pag. 7/14 Con il terzo motivo, parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nella quantificazione delle spese di lite, essendosi discostato dalle tariffe professionali con applicazione di una maggiorazione rispetto ai valori medi, omettendo, altresì, di operare la diminuzione del compenso dal momento che la fase istruttoria non era stata espletata.
In particolare, l'appellante evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del DM
55/2014 con i parametri in esso contenuti questi ultimi devono essere considerati quali criteri orientativi per il Giudice, in quanto indicanti il valore economico standard della prestazione professionale espletata.
A parere di parte appellante il valore medio della liquidazione dei compensi costituisce il parametro di riferimento a partire dal quale applicare gli eventuali aumenti o diminuzioni secondo le previste percentuali e in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi vi è l'obbligo da parte del Giudice di indicare i parametri applicati nella fase di liquidazione, con la limitazione della impossibilità di scendere al di sotto del minimo tariffario.
Sulla base di tali argomentazioni, evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale liquidando in € 6.000,00 le competenze professionali, anziché in € 5.077,00 in applicazione dei valori medi per le fasi tabellarmente previste secondo lo scaglione di riferimento.
Contesta parte appellante anche l'inclusione della “fase istruttoria” nella liquidazione, la quale si sarebbe estrinsecata solo nel deposito delle memorie 183, VI c., c.p.c. non seguita da alcuna attività.
2.4 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata in punto di soccombenza in considerazione del fatto che in caso di accoglimento del proposto gravame ciò comporterebbe la caducazione della sentenza stessa in ordine alle spese di lite.
3. Si è costituita l'appellata in persona del legale rappresentante, CP_1 riproponendo in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione e la carenza di interesse ad agire in capo al , contestando nel merito il proposto appello Parte_1
pag. 8/14 e formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., invocando preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello e dell'intero gravame ai sensi dell'art. 348 bis in relazione all'art. 350 bis c.p.c.. Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.2 Preliminarmente la Corte ritiene di rigettare l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'azione proposta dal per carenza di interesse ad Parte_1 agire, non essendo stato il decreto ingiuntivo opposto anche dalla società CP_2
per cui il decreto ingiuntivo avrebbe acquistato efficacia di giudicato nei
[...] confronti di questa con estensione dei propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
È sufficiente a tal fine osservare che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più coobbligati solidali, la proposizione del ricorso monitorio dà luogo ad un cumulo processuale litisconsortile facoltativo che rende indipendenti i rapporti processuali tra creditore e ciascuna delle parti ingiunte” (di recente, Cass. ord. 3 marzo 2025 n. 5665), con la conseguenza che risultano irrilevanti in questa sede le vicende del procedimento monitorio in relazione ai restanti coobbligati in solido, essendo in discussione la verifica della contitolarità dell'obbligazione dal lato passivo in capo ad , dipendente dalla qualità di socio, in ipotesi collegata Parte_1 all'assunzione o meno della qualità di erede del padre . Persona_2
4.3 Passando alla disamina dell'appello, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro stretta connessione.
4.4 La Corte ritiene, preliminarmente, di porre a fondamento della propria decisione la sola documentazione prodotta tempestivamente e nel rispetto delle preclusioni istruttorie, per cui non terrà conto della visura ipocatastale dalla quale emergerebbe la trascrizione a favore di dell'accettazione con beneficio di Parte_1 inventario dell'eredità paterna, prodotta dall'allora opposta, produzione già correttamente dichiarata inammissibile in primo grado con ordinanza del 17 maggio
2022 dal Giudice istruttore assegnatario del fascicolo, in quanto tardiva.
4.5 Parte appellante lamenta, come in precedenza riportato, la circostanza che il Giudice abbia ritenuto provata l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di Per_2
pag. 9/14 sulla base anche della visura ipotecaria tardivamente prodotta nel giudizio Parte_1 di primo grado e, con il secondo motivo, lamenta l'assenza agli atti dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ad accettare la predetta eredità, unici elementi in astratto idonei a dimostrare tale modalità di accettazione dell'eredità devoluta in favore dei minori, a fronte della produzione dell'atto di rinuncia all'eredità espressa dalla madre del minore, a ciò autorizzata dal Giudice tutelare, atto iscritto nel Controparte_3 registro delle successioni presso il Tribunale di Teramo.
Sostiene, quindi, l'appellante e chiede accertarsi in giudizio che, in difetto di prova della qualità di erede in capo ad , l'atto pubblico a rogito del Notaio Parte_1 del 08.07.2014 n. 127530, a mezzo del quale le quote societarie del deceduto Per_1
venivano trasferite agli eredi e tra questi al figlio minore Persona_2 [...]
sarebbe viziato da “nullità e/o illegittimità”, con la conseguenza che, non Parte_1 risultando provata la qualità di socio dell'appellante, nessun debito societario poteva essergli attribuito.
La Corte ritiene l'appello infondato, consentendo la disamina della documentazione prodotta di ritenere raggiunta la prova del credito vantato dalla società a CP_1 fronte di difese spiegate dall'opponente, basate sull'eccezione di difetto di titolarità solidale dell'obbligazione dal lato passivo, rivelatesi destituite di fondamento.
Come già evidenziato, coglie nel segno l'appellante nel censurare l'utilizzo da parte del giudice di primo grado, ai fini del decidere, della visura ipotecaria dalla quale risulta la trascrizione a favore di in data 5.2.2014 (Reg. part. 3079; reg. gen. Controparte_5
1374) dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario, risultando la relativa produzione documentale tardiva e, pertanto, inammissibile.
Tanto premesso, occorre esaminare la documentazione in atti avendo cura di distinguere tra il regime delle successioni e le regole di opponibilità ai terzi che lo governano, dalla disciplina in materia di società, con particolare riguardo alle regole di circolazione delle relative quote e di pubblicità della stessa, parimenti ai fini della opponibilità ai terzi estranei alla compagine societaria.
Vertendosi nel caso di specie in ipotesi di debito societario facente capo alla
[...]
e ai singoli soci, tra i quali , la Controparte_2 Parte_1 società creditrice ha correttamente basato l'individuazione dei soci responsabili in pag. 10/14 solido con la società sulla base dell'atto in Notaio dell'8 Persona_3 luglio 2014 (rep. 127530; racc. 40041) con il quale, a seguito del decesso dei soci
[...]
e e, per quanto concerne quest'ultimo, della rinuncia Per_4 Persona_2 all'eredità espressa dai due figli maggiorenni, si è proceduto alla “regolarizzazione della società”, dandosi atto che le quote di erano confluite in capo alla Persona_2 coniuge e al figlio minore , il quale aveva Controparte_3 Parte_1 accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario, divenendo pertanto socio della
La nuova compagine societaria derivata dall'atto notarile è quella che Controparte_2 emerge dalla visura storica della società acquisita in atti, dalla quale risulta tra i soci
, nominato con atto dell'8.7.2014, con iscrizione dal 24.7.2014. Parte_1
Emerge, inoltre, dall'atto notarile che allo stesso parteciparono personalmente anche l'odierno appellante, il quale tuttavia, in quanto all'epoca minore, risultava rappresentato dalla madre , quale genitore esercente la Controparte_3 responsabilità genitoriale sul figlio.
Tale atto è stato fatto oggetto da parte del in sede di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, di azione di “nullità e/o illegittimità”, per esser stato in ipotesi rogato in difetto del presupposto necessario dell'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'allora minore dell'eredità del padre , Parte_1 Per_2 deceduto in data 8 maggio 2013, contestandosi l'intervenuta accettazione con beneficio di inventario da parte del minore, attestata in tale sede dal Notaio e non smentita dalla
, rappresentante di . CP_3 Parte_1
È noto che, secondo la previsione contenuta nell'art. 471 c.c., “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio di inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321e 374”.
L'art. 374 c.c. in tema di “Autorizzazione del giudice tutelare”, prevede che “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare …… 3) accettare eredità o rinunciarvi ..”.
Prevede l'art. 322 c.c. che “Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa”.
pag. 11/14 E' pacifico, dunque, che il rimedio a disposizione per l'interessato che intenda contestare la validità dell'atto sia l'azione di annullamento ed inoltre che per il figlio il termine di prescrizione quinquennale decorra dal raggiungimento della maggiore età
(Cass. n. 12117 del 2014).
Deve ritenersi, tuttavia, che tale azione di annullamento si distingua nettamente dalla azione di nullità o illegittimità esercitata in questa sede, considerato innanzitutto che diversamente dalla nullità, l'annullabilità non incide automaticamente sulla validità del contratto, producendo effetti solo se l'interessato richieda l'annullamento, che necessita di una pronuncia giudiziale nel contraddittorio delle parti interessate e che opera ex nunc.
Ne consegue che la creditrice nell'agire a tutela del proprio credito ha CP_1 individuato i titolari dal lato passivo dell'obbligazione facendo legittimo affidamento sull'atto notarile di regolarizzazione delle quote e sul coerente regime pubblicitario della visura della camera di commercio.
In difetto di previa valida domanda di annullamento, nel contraddittorio delle parti interessate, dell'atto notarile di regolarizzazione delle quote, deve ritenersi irrilevante in questa sede ed in relazione al regime di circolazione delle quote societarie la documentazione di una eventuale rinuncia all'eredità di Persona_2 successiva all'atto notarile, espressa da nell'interesse del figlio Parte_2 minore, ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Teramo il 17.8.2015. Peraltro, tale rinuncia neppure risulta preceduta da valida autorizzazione del giudice tutelare, riferendosi l'allegato atto autorizzativo del Giudice tutelare del Tribunale di Teramo, pubblicato in data 25.11.2014, all'eredità dello zio paterno Persona_4 deceduto il 22 aprile 2014, e non a quella del padre . Per_2
4.7 Neppure il terzo motivo può essere accolto.
Parte appellante lamenta l'avvenuta liquidazione delle spese di lite in violazione dell'applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, ss mod., valore che se applicato avrebbe portare a quantificare complessivamente le spese di lite in € 5.077,00 anziché in € 6.000,00, oltre accessori di legge.
A tale riguardo, la Corte rileva che il Giudice può, nel rispetto del potere discrezionale a esso spettante nella liquidazione delle spese di lite, indicare una somma ricompresa tra il pag. 12/14 minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, dovendo motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui voglia discostarsi dalla applicazione dei minimi tariffari, liquidando somme inferiori, o superare i massimi tabellarmente previsti (Cass. Civ. n.
89/2021).
Si rileva, infine, che la doglianza mossa dall'appellante circa l'erronea statuizione in punto di liquidazione anche della fase istruttoria in considerazione del fatto che quella fase non fosse stata espletata in primo grado, comportandone quindi o l'eliminazione della stessa o una sua riduzione nella determinazione della misura del compenso, non è condivisibile in quanto la fase oggetto di “contestazione” è relativa alla fase di
“trattazione/istruzione” complessivamente considerata, fase trattazione effettuata e istruttoria esplicata attraverso la produzione in giudizio di documenti da parte dell'allora opponente.
4.8 Il rigetto della proposta impugnazione, con integrale conferma della sentenza impugnata, rende infine ragione della corretta applicazione in primo grado del principio della soccombenza, in occasione della liquidazione delle spese di lite, e del conseguente rigetto anche del quarto motivo d'appello.
5. Stante il rigetto del proposto gravame, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e. liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, sono poste integralmente a carico della parte appellante.
6. Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento del CP_1 proposto gravame:
1) rigetta l'appello;
pag. 13/14 2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 3 ottobre 2025
Consigliere est.
SC CO
Presidente
RA DE BO
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
RA DE BO Presidente
SC CO Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 774/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giannicola Scarciolla appellante
e
(c.f./P. VA ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Di Crescenzo e Laura Pantoli appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16.02.2024, nel procedimento n. R.G. 2815/2017. L'udienza dell'8 luglio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che qui di seguito si ripropongono e trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di
Teramo in data 15.02.2024 e pubblicata in data 16.02.2024, non notificata ai fini dell'impugnazione, resa a definizione del giudizio n. 2815/2017 RG, disattesa ogni contraria istanza,
i n v i a p r i n c i p a l e n e l me r i t o : dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'odierna appellata in allegato alla Memoria conclusionale del 02.10.2020 - sub all. 1) “visura ipocatastale allegata in atti, accettazione con beneficio d'inventario trascritta il
05/02/2014, Reg. Part. 1079 Reg. Gen. 1374, rep. n. 60/2014 del 20/01/2014 – nonché delle eccezioni e domande nuove ivi articolate e proposte, anche nei successivi scritti difensivi;
accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità e/o
l'illegittimità dell'atto pubblico a rogito per Notar del 08.07.2014 n. 127530, a Per_1 mezzo del quale le quote societarie venivano trasferite al Sig. ; Parte_1 revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti del
Sig. ; Parte_1 in via subordinata: ridurre la condanna dell'opponente in relazione alla Parte_1 rifusione delle spese legali della causa di primo grado liquidate in favore della società opposta da €.6.000,00 ad € 5.077,00 ovvero alla somma minore che CP_1 apparirà di giustizia. pag. 2/14 in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio ovvero del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'appellata:
“In ossequio al provvedimento del 25/02/2025 con il quale la Corte d'Appello di
L'Aquila rinviava la causa all'udienza del 08/07/2025 assegnando termine fino a 60 giorni prima della data indicata per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, la difesa di parte appellata, soc. nel riportarsi al proprio atto CP_1 di comparsa e costituzione, ed ai documenti depositati, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni attesa la fondatezza delle stesse, si precisano le seguenti conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di comparsa e costituzione che di seguito si riportano:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione promosso dal Sig. per manifesta carenza di Parte_1 interesse, attesa la qualità di socio coobligato in solido con la cessata società attesa la mancata Controparte_2 opposizione al D.I. n. 769/17 reso dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice
Dott.ssa F. Avancini, in data 05/06/17;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del detto appello, e conseguentemente rigettarlo, e per l'effetto confermare la sentenza n.
135/2024 -resa in data 15/02/2024 dal Tribunale di Teramo, in persona del G.O.
Dott.ssa Carla Fazzini;
- rigettare la richiesta di declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto pubblico n. 127530 del 08/07/2014 per Notar di parte avversa in quanto del Per_1 tutto irrituale,
- rigettare altresì la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta (visura ipocatastale dell'accettazione con beneficio d'inventario del Sig.
pag. 3/14 ) e delle presunte domande ed eccezioni nuove, in quanto già stato Parte_1 dichiarato inammissibile in primo grado e irrituale in detta sede;
- rigettare altresì la richiesta di riduzione delle spese legali - in quanto del tutto errata come dimostrato in atti – respingendo quella di rimborso spese, rimborso forfettario e competenze professionali del doppio grado di giudizio avanzata sempre da parte avversa;
- con richiesta di condanna da parte dell'Ecc.ma Corte nei confronti del Sig.
per lite temeraria ex art. 96 C.p.c., per le motivazioni innanzi Parte_1 esposte, richiesta che prudenzialmente si indica in € 3.000,00, ovvero nella diversa somma che l'adito Collegio riterrà di giustizia e/o in via equitativa.
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, confermando quelle del primo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 135/24, pubblicata in data 16 febbraio 2024, il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a rimborsar Parte_1 alla società opposta le spese del presente procedimento che liquida in CP_1 complessivi € 6.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con il quale il Tribunale di Teramo aveva intimato alla Controparte_2 ed ai soci illimitatamente responsabili ,
[...] Parte_1
, e il pagamento della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 somma di € 8.757,58, oltre interessi legali e spese del monitorio, per prestazioni di assistenza tecnica e meccanica con sostituzione di pezzi, come riportate nelle fatture allegate al ricorso in monitorio.
1.2 Per quel che qui rileva, aveva proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai pag. 4/14 assunto la qualità di erede del padre e, quindi, la qualità di socio Persona_2 della . CP_2
A fondamento della sollevata eccezione, l'allora opponente riferiva di aver appreso, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto e dopo aver effettuato visura camerale alla CCIAA di Teramo, che con atto pubblico dell' 8 luglio 2014 gli erano state trasferite le quote societarie appartenenti al padre, , deceduto Persona_2 nel 2013, evidenziando che dal momento che l'opponente all'epoca del trasferimento delle quote era minorenne sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare ai fini dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità, cosa che assumeva insussistente.
L'opponente deduceva, inoltre, di aver rinunciato, a seguito di decreto di autorizzazione del 20 novembre 2014 reso dal Giudice tutelare, all'eredità paterna, non assumendo quindi la qualità di erede.
Sulla base di tali argomentazioni, e sostenendo di non aver mai acquisito la qualità di erede del padre, il chiedeva al Tribunale di dichiarare anche la nullità o Parte_1 illegittimità dell'atto pubblico dell'8 luglio 2014, con il quale gli erano state trasferite le quote societarie del de cuius, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 Si era costituita in giudizio la invocando preliminarmente l'esecutività CP_1 del decreto ingiuntivo nei confronti della società ingiunta., dal momento che questa non aveva opposto il decreto ingiuntivo che aveva pertanto acquistato efficacia di giudicato nei confronti della società e che, in ogni caso, in ipotesi di infruttuosa esecuzione nei confronti della società stessa, il sarebbe stato comunque tenuto a Parte_1 rispondere solidalmente con gli altri soci dei debiti societari;
nel merito contestava la fondatezza delle domande proposte.
1.3 Esaminata la produzione documentale, il Tribunale di Teramo riteneva infondata la proposta opposizione, evidenziando in particolare che:
- nell'atto pubblico denominato “Regolarizzazione di società di nome collettivo –
Cessione di quota” dell'8 luglio 2014, il Notaio aveva dichiarato che il , Parte_1 all'epoca minore, aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre, circostanza confermata dalla visura ipocatastale trascritta in data 5 febbraio 2014;
pag. 5/14 - con il medesimo atto pubblico -art.
4- era stata disposta una partecipazione sociale pari ad € 6.205,71 in favore dell'opponente;
- il Notaio aveva dichiarato, nell'indicare i nomi dei partecipanti, che CP_3
era intervenuta in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà esclusiva
[...] sul figlio minore;
- l'atto pubblico era stato regolarmente pubblicizzato nel Registro delle Imprese.
In punto di diritto, il Tribunale osservava che l'accettazione dell'eredità era un atto unilaterale, non ripetibile, non recettizio e irrevocabile, aderendo altresì al principio espresso dalla Corte di Cassazione in virtù del quale era impedito al minore che aveva raggiunto la maggiore età di rinunciare all'eredità una volta che si era perfezionata la procedura di accettazione beneficiata, ritenendo così che la successiva rinuncia all'eredità fosse priva di efficacia.
Da ultimo il Giudice di prime cure riteneva la sussistenza del credito, in quanto provato attraverso la produzione delle fatture, non contestate nell'an né nel quantum una volta pervenute nella sfera di conoscenza sia della società sia dei soci all'atto della notifica del decreto ingiuntivo poi opposto.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda di nullità/illegittimità dell'atto pubblico dell'8 luglio 2014, in quanto proposta irritualmente.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto appello
[...] sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 183 e 184 e 115 c.p.c. in materia di preclusioni istruttorie e principio dispositivo. Tardività. Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico: inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte opposta con la memoria conclusiva del 03.10.2020”.
Con tale motivo di doglianza, parte appellante lamenta essenzialmente la circostanza secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe posto a fondamento della propria decisione un documento, quale la visura ipocatastale, già dichiarato inammissibile dal precedente istruttore, all'udienza del 17 maggio 2022, in quanto prodotto tardivamente dall'allora parte opposta solo con le note conclusionali del 3 ottobre 2020.
pag. 6/14 La produzione documentale dichiarata inammissibile era relativa alla visura ipocatastale dalla quale sarebbe emersa l'accettazione con beneficio d'inventario da parte di
[...]
all'epoca minore, dell'eredità del padre , circostanza Parte_1 Persona_2 sempre negata dall'appellante il quale aveva prodotto, di contro, atto di rinuncia all'eredità a seguito di autorizzazione del Giudice tutelare, rinuncia dell'8 giugno 2015 trascritta nel Registro delle successioni presso il Tribunale di Teramo.
Da ultimo, parte appellante rileva l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare la domanda di nullità/illegittimità dell'atto notarile, ritenendo al contrario che il
Giudice potesse vagliarla in via incidentale.
2.2 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Errata interpretazione delle allegazioni e deduzione dell'opponente nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente
(Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)”.
Con il presente motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle argomentazioni e della documentazione versata agli atti in considerazione del fatto che in ogni caso o non era stata raggiunta la prova dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario dal momento che l'odierna appellata non aveva fornito alcuna prova in tal senso e nello specifico non vi era la prova dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice tutelare in favore della madre,
[...]
per poter accettare l'eredità con beneficio d'inventario. CP_3
Da tali argomentazioni, parte appellante fa derivare che non era stata fornita la prova che il avesse assunto la qualità di erede, e dunque la qualità di socio nella Parte_1
non risultando nemmeno la sottoscrizione di questi nell'atto pubblico Controparte_2 dell'8 luglio 2014.
Ribadisce ancora una volta l'appellante che al contrario era stata fornita la prova dell'avvenuta rinuncia autorizzata all'eredità.
2.3 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. (Violazione del D.M. 55/2014)”.
pag. 7/14 Con il terzo motivo, parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nella quantificazione delle spese di lite, essendosi discostato dalle tariffe professionali con applicazione di una maggiorazione rispetto ai valori medi, omettendo, altresì, di operare la diminuzione del compenso dal momento che la fase istruttoria non era stata espletata.
In particolare, l'appellante evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del DM
55/2014 con i parametri in esso contenuti questi ultimi devono essere considerati quali criteri orientativi per il Giudice, in quanto indicanti il valore economico standard della prestazione professionale espletata.
A parere di parte appellante il valore medio della liquidazione dei compensi costituisce il parametro di riferimento a partire dal quale applicare gli eventuali aumenti o diminuzioni secondo le previste percentuali e in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi vi è l'obbligo da parte del Giudice di indicare i parametri applicati nella fase di liquidazione, con la limitazione della impossibilità di scendere al di sotto del minimo tariffario.
Sulla base di tali argomentazioni, evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale liquidando in € 6.000,00 le competenze professionali, anziché in € 5.077,00 in applicazione dei valori medi per le fasi tabellarmente previste secondo lo scaglione di riferimento.
Contesta parte appellante anche l'inclusione della “fase istruttoria” nella liquidazione, la quale si sarebbe estrinsecata solo nel deposito delle memorie 183, VI c., c.p.c. non seguita da alcuna attività.
2.4 “Violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico. Illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione. (Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata in punto di soccombenza in considerazione del fatto che in caso di accoglimento del proposto gravame ciò comporterebbe la caducazione della sentenza stessa in ordine alle spese di lite.
3. Si è costituita l'appellata in persona del legale rappresentante, CP_1 riproponendo in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione e la carenza di interesse ad agire in capo al , contestando nel merito il proposto appello Parte_1
pag. 8/14 e formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., invocando preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di appello e dell'intero gravame ai sensi dell'art. 348 bis in relazione all'art. 350 bis c.p.c.. Nel merito ha contestato la fondatezza del proposto gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.2 Preliminarmente la Corte ritiene di rigettare l'eccezione sollevata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'azione proposta dal per carenza di interesse ad Parte_1 agire, non essendo stato il decreto ingiuntivo opposto anche dalla società CP_2
per cui il decreto ingiuntivo avrebbe acquistato efficacia di giudicato nei
[...] confronti di questa con estensione dei propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
È sufficiente a tal fine osservare che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più coobbligati solidali, la proposizione del ricorso monitorio dà luogo ad un cumulo processuale litisconsortile facoltativo che rende indipendenti i rapporti processuali tra creditore e ciascuna delle parti ingiunte” (di recente, Cass. ord. 3 marzo 2025 n. 5665), con la conseguenza che risultano irrilevanti in questa sede le vicende del procedimento monitorio in relazione ai restanti coobbligati in solido, essendo in discussione la verifica della contitolarità dell'obbligazione dal lato passivo in capo ad , dipendente dalla qualità di socio, in ipotesi collegata Parte_1 all'assunzione o meno della qualità di erede del padre . Persona_2
4.3 Passando alla disamina dell'appello, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro stretta connessione.
4.4 La Corte ritiene, preliminarmente, di porre a fondamento della propria decisione la sola documentazione prodotta tempestivamente e nel rispetto delle preclusioni istruttorie, per cui non terrà conto della visura ipocatastale dalla quale emergerebbe la trascrizione a favore di dell'accettazione con beneficio di Parte_1 inventario dell'eredità paterna, prodotta dall'allora opposta, produzione già correttamente dichiarata inammissibile in primo grado con ordinanza del 17 maggio
2022 dal Giudice istruttore assegnatario del fascicolo, in quanto tardiva.
4.5 Parte appellante lamenta, come in precedenza riportato, la circostanza che il Giudice abbia ritenuto provata l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità di Per_2
pag. 9/14 sulla base anche della visura ipotecaria tardivamente prodotta nel giudizio Parte_1 di primo grado e, con il secondo motivo, lamenta l'assenza agli atti dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare ad accettare la predetta eredità, unici elementi in astratto idonei a dimostrare tale modalità di accettazione dell'eredità devoluta in favore dei minori, a fronte della produzione dell'atto di rinuncia all'eredità espressa dalla madre del minore, a ciò autorizzata dal Giudice tutelare, atto iscritto nel Controparte_3 registro delle successioni presso il Tribunale di Teramo.
Sostiene, quindi, l'appellante e chiede accertarsi in giudizio che, in difetto di prova della qualità di erede in capo ad , l'atto pubblico a rogito del Notaio Parte_1 del 08.07.2014 n. 127530, a mezzo del quale le quote societarie del deceduto Per_1
venivano trasferite agli eredi e tra questi al figlio minore Persona_2 [...]
sarebbe viziato da “nullità e/o illegittimità”, con la conseguenza che, non Parte_1 risultando provata la qualità di socio dell'appellante, nessun debito societario poteva essergli attribuito.
La Corte ritiene l'appello infondato, consentendo la disamina della documentazione prodotta di ritenere raggiunta la prova del credito vantato dalla società a CP_1 fronte di difese spiegate dall'opponente, basate sull'eccezione di difetto di titolarità solidale dell'obbligazione dal lato passivo, rivelatesi destituite di fondamento.
Come già evidenziato, coglie nel segno l'appellante nel censurare l'utilizzo da parte del giudice di primo grado, ai fini del decidere, della visura ipotecaria dalla quale risulta la trascrizione a favore di in data 5.2.2014 (Reg. part. 3079; reg. gen. Controparte_5
1374) dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario, risultando la relativa produzione documentale tardiva e, pertanto, inammissibile.
Tanto premesso, occorre esaminare la documentazione in atti avendo cura di distinguere tra il regime delle successioni e le regole di opponibilità ai terzi che lo governano, dalla disciplina in materia di società, con particolare riguardo alle regole di circolazione delle relative quote e di pubblicità della stessa, parimenti ai fini della opponibilità ai terzi estranei alla compagine societaria.
Vertendosi nel caso di specie in ipotesi di debito societario facente capo alla
[...]
e ai singoli soci, tra i quali , la Controparte_2 Parte_1 società creditrice ha correttamente basato l'individuazione dei soci responsabili in pag. 10/14 solido con la società sulla base dell'atto in Notaio dell'8 Persona_3 luglio 2014 (rep. 127530; racc. 40041) con il quale, a seguito del decesso dei soci
[...]
e e, per quanto concerne quest'ultimo, della rinuncia Per_4 Persona_2 all'eredità espressa dai due figli maggiorenni, si è proceduto alla “regolarizzazione della società”, dandosi atto che le quote di erano confluite in capo alla Persona_2 coniuge e al figlio minore , il quale aveva Controparte_3 Parte_1 accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario, divenendo pertanto socio della
La nuova compagine societaria derivata dall'atto notarile è quella che Controparte_2 emerge dalla visura storica della società acquisita in atti, dalla quale risulta tra i soci
, nominato con atto dell'8.7.2014, con iscrizione dal 24.7.2014. Parte_1
Emerge, inoltre, dall'atto notarile che allo stesso parteciparono personalmente anche l'odierno appellante, il quale tuttavia, in quanto all'epoca minore, risultava rappresentato dalla madre , quale genitore esercente la Controparte_3 responsabilità genitoriale sul figlio.
Tale atto è stato fatto oggetto da parte del in sede di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, di azione di “nullità e/o illegittimità”, per esser stato in ipotesi rogato in difetto del presupposto necessario dell'accettazione con beneficio di inventario da parte dell'allora minore dell'eredità del padre , Parte_1 Per_2 deceduto in data 8 maggio 2013, contestandosi l'intervenuta accettazione con beneficio di inventario da parte del minore, attestata in tale sede dal Notaio e non smentita dalla
, rappresentante di . CP_3 Parte_1
È noto che, secondo la previsione contenuta nell'art. 471 c.c., “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio di inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321e 374”.
L'art. 374 c.c. in tema di “Autorizzazione del giudice tutelare”, prevede che “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare …… 3) accettare eredità o rinunciarvi ..”.
Prevede l'art. 322 c.c. che “Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa”.
pag. 11/14 E' pacifico, dunque, che il rimedio a disposizione per l'interessato che intenda contestare la validità dell'atto sia l'azione di annullamento ed inoltre che per il figlio il termine di prescrizione quinquennale decorra dal raggiungimento della maggiore età
(Cass. n. 12117 del 2014).
Deve ritenersi, tuttavia, che tale azione di annullamento si distingua nettamente dalla azione di nullità o illegittimità esercitata in questa sede, considerato innanzitutto che diversamente dalla nullità, l'annullabilità non incide automaticamente sulla validità del contratto, producendo effetti solo se l'interessato richieda l'annullamento, che necessita di una pronuncia giudiziale nel contraddittorio delle parti interessate e che opera ex nunc.
Ne consegue che la creditrice nell'agire a tutela del proprio credito ha CP_1 individuato i titolari dal lato passivo dell'obbligazione facendo legittimo affidamento sull'atto notarile di regolarizzazione delle quote e sul coerente regime pubblicitario della visura della camera di commercio.
In difetto di previa valida domanda di annullamento, nel contraddittorio delle parti interessate, dell'atto notarile di regolarizzazione delle quote, deve ritenersi irrilevante in questa sede ed in relazione al regime di circolazione delle quote societarie la documentazione di una eventuale rinuncia all'eredità di Persona_2 successiva all'atto notarile, espressa da nell'interesse del figlio Parte_2 minore, ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Teramo il 17.8.2015. Peraltro, tale rinuncia neppure risulta preceduta da valida autorizzazione del giudice tutelare, riferendosi l'allegato atto autorizzativo del Giudice tutelare del Tribunale di Teramo, pubblicato in data 25.11.2014, all'eredità dello zio paterno Persona_4 deceduto il 22 aprile 2014, e non a quella del padre . Per_2
4.7 Neppure il terzo motivo può essere accolto.
Parte appellante lamenta l'avvenuta liquidazione delle spese di lite in violazione dell'applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, ss mod., valore che se applicato avrebbe portare a quantificare complessivamente le spese di lite in € 5.077,00 anziché in € 6.000,00, oltre accessori di legge.
A tale riguardo, la Corte rileva che il Giudice può, nel rispetto del potere discrezionale a esso spettante nella liquidazione delle spese di lite, indicare una somma ricompresa tra il pag. 12/14 minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, dovendo motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui voglia discostarsi dalla applicazione dei minimi tariffari, liquidando somme inferiori, o superare i massimi tabellarmente previsti (Cass. Civ. n.
89/2021).
Si rileva, infine, che la doglianza mossa dall'appellante circa l'erronea statuizione in punto di liquidazione anche della fase istruttoria in considerazione del fatto che quella fase non fosse stata espletata in primo grado, comportandone quindi o l'eliminazione della stessa o una sua riduzione nella determinazione della misura del compenso, non è condivisibile in quanto la fase oggetto di “contestazione” è relativa alla fase di
“trattazione/istruzione” complessivamente considerata, fase trattazione effettuata e istruttoria esplicata attraverso la produzione in giudizio di documenti da parte dell'allora opponente.
4.8 Il rigetto della proposta impugnazione, con integrale conferma della sentenza impugnata, rende infine ragione della corretta applicazione in primo grado del principio della soccombenza, in occasione della liquidazione delle spese di lite, e del conseguente rigetto anche del quarto motivo d'appello.
5. Stante il rigetto del proposto gravame, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e. liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, sono poste integralmente a carico della parte appellante.
6. Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 135/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 16 febbraio 2024, nei confronti della ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento del CP_1 proposto gravame:
1) rigetta l'appello;
pag. 13/14 2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre il 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 3 ottobre 2025
Consigliere est.
SC CO
Presidente
RA DE BO
pag. 14/14