Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/06/2025, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4082 del 2022, proposto da
Az. Agr. CC RR, RM, AN e IN S.S. Societa' Agricola, Az. Agr. LD GI, AD, NI e FA S.S. Societa' Agricola, Az. Agr. CA NI TI, Az. Agr. "Cortina" di HI ET e C Societa' Agricola, Az. Agr. Societa' Agricola Costa F.Lli di LO & UI Societa' Semplice, LA RO, TR RO, Az. Agr. ON F.Lli S.S. Agricola, Az. Agr. LA RA, IA e UR S.S. Societa' Agricola, Az. Agr. LA VE e UC S.S. Societa Agircola, Az. Agr. TI RA e IS S.S. Societa Agricola, Az. Agr. NA Bruno, Az. Agr. NA RE & C S.S. Societa Agricola, Az. Agr. GA PA e AN Societa' Semplice Agricola, Az. Agr. IA UR, DA e MA Societa Agricola, Az. Agr. NI IL, Az. Agr. AL Santo, Az. Agr. SI F.Lli Societa' Semplice Agricola, Az. Agr. SI UI e IA Societa Semplice Agricola, Az. Agr. GN RA e TT G. S.S. Societa Agricola, Az. Agr. ED AR, Az. Agr. NI TE NI e TO S.S. Societa Agricola, Az. Agr. La Rapace di MA TI, FA e Alessando, Az. Agr. LL CE, Az. Agr. Cinaglia di IN GI GI e UR S.S. Societa Agricola, Az. Agr. SO e NA S.S. Agricola, Az. Agr. Nodari P.G. e LG L. S.S. Societa Agricola, Az. Agr. Societa Agricola AI AB e TO S.S. Già Az. Agr. AI LI e F. TO e AB Ss, Az. Agr. OL UR, Az. Agr. LA TA e GI S.S. Societa Agricola, Az. Agr. IN AB, Az. Agr. VE GI e IE Societa Agricola, Az. Agr. ZA GI e IG ER Societa Semplice Agricola, Az. Agr. ZA AU, IN e AU Societa Agricola, Az. Agr. TT TO, Az. Agr. RO LO e AL Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato FA Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Brescia, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Bergmo, Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Mantova, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003427 11/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola CC ER, ERMES, NO E AG S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003394 71/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola CA RG, MA, NN E AB S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003395 72/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola CA RG, MA, NN E AB S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003403 80/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola IN NN TA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003400 77/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola “CORTINA” DI CHIAPPINI ETTORE E C. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003381 58/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SOCIETA' AGRICOLA COSTA F.LLI DI AN & IG SOCIETA' SEMPLICE
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2022 90004187 09/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato alla sig.ra TI GE in qualità di erede di TI AN socio della TI AN E RT S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2022 90004183 05/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato alla sig.ra TI ZI in qualità di erede di TI AN socio della TI AN E RT S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003416 00/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola ON F.LLI S.S. AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003446 30/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AL AN, IA E RI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003445 29/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AL SE E UC S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003442 26/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola RT AN E TT S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003425 09/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola NA RU
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003447 31/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola NA RE & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003421 05/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AT IA E RE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003396 73/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola NI MA, IO E AS SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003386 63/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola OL SILVIO
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003406 83/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola LD SANTO
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003407 84/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola LD SANTO
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003408 85/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola LD SANTO
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003397 74/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SI F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003422 06/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola IG IG E IA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003429 13/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AZ. AGR. CA AN E TT G. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003387 64/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola MA LA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90010969 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola VI AT NN E TO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90002482 77/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola LA RAPACE DI MA TA, BR E AN
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 064 2022 90001181 72/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Mantova notificato all'azienda agricola LL EN
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003393 70/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AZ. AGR. CINAGLIA DI MARTINELLI GIOSUE' SE E RI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003431 15/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola SO E BERTAGNA S.S. AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003417 01/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola AZ. AGR. NODARI P.G. E ALGHISI L. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90011198 63/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola PE GI E GL OB E IE S.S. ora SOCIETA' AGRICOLA PE IE E OB S.S.
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 019 2022 90002472 67/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Bergamo notificato all'azienda agricola EM RI
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003443 27/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola RE GO E SE S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003409 86/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola IN IE
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003430 14/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola ZO SE E PIERGI SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003548 39/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola LL SE E GLO TE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003392 69/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola TT DI, AG E RO SOCIETA' AGRICOLA
- Dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90003415 92/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Brescia notificato all'azienda agricola OL TO
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l'odierno ricorso i ricorrenti, imprese agricole hanno impugnato gli atti di intimazione di pagamento notificati loro dalle sedi territoriali di Brescia, Bergamo, Mantova dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
Tali atti riguardano il " prelievo latte sulle consegne " per quota capitale e interessi con riguardo a diverse annualità
Sono intervenuti atti di rinuncia al giudizio da parte di dell’ az. agr. ON F.lli SS, az. agr. SO e NA ss, az. agr. CORTINA DI CHIAPPINI ETTORE SS
Si costituivano in giudizio l’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nonché l’Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso cumulativo e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 30 maggio 2025 il Collegio dava avviso in ordine a profili di inammissibilità del ricorso cumulativo sui quali interloquiva l’avvocato di parte ricorrente che chiedeva inoltre un rinvio alla luce di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 comma 554 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”), con cui è stato previsto l’inserimento alla legge 10 agosto 2023, n. 103 dell’articolo 10 ter» richiamando a tale riguardo le ordinanze del Cons Stato n. 4256/2025, 4255/2025, 4242/2025 che hanno accolto l’istanza di rinvio; quindi la causa è passata in decisione.
Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata da parte ricorrente, recante « Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari»: è previsto che - «al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l’adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composta da un magistrato della Corte dei Conti, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte dei conti, che svolge le funzioni di Presidente, da un Avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall’Avvocato generale dello Stato, e da un Dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal Direttore dell’Agenzia. …» (comma 1);
- « l’organismo di cui al comma 1, previa istanza di parte, ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33» (comma 2);
Nel caso di specie, la definizione del giudizio dinanzi a questo Tribunale non compromette la possibilità per la parte ricorrente di accedere a detto meccanismo il quale risulta espressamente riferito, dal comma 4 dell’art.10 ter, ai «contenziosi […] pendenti», stante la pendenza dei termini per proporre un eventuale appello al Consiglio di Stato ove riproporre la medesima istanza.
L’istanza di rinvio pertanto deve essere respinta tenuto conto peraltro che si tratta di un giudizio di smaltimento (come noto, aventi ad oggetto giudizi risalenti) ove sono ammesse eccezionalmente istanze di rinvio.
Con l'odierno ricorso i ricorrenti, imprese agricole hanno impugnato gli atti di intimazione di pagamento notificati loro dalle sedi territoriali di Brescia, Bergamo, Mantova dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
Tali atti riguardano il "prelievo latte sulle consegne" per quota capitale e interessi con riguardo a svariate annualità:
- 1.1. Parte ricorrente ha anzitutto argomentato sulla sussistenza dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto:
- i ricorrenti sono tutti destinatari del precetto legislativo che reca l'obbligo di versamento del prelievo supplementare;
- gli impugnati provvedimenti costituirebbero espressione del medesimo potere, che "solo relativamente all'aspetto organizzativo è rimesso alle Agenzie delle Entrate-Riscossione delle singole province di competenza, ma in realtà è esercitato a monte dal legislatore e dall’Agea";
- vi sarebbe pertanto identità di situazioni sostanziali e processuali.
1.2. Parte ricorrente ha articolato censure così rubricate.
“I° - Eccesso di potere – Violazione del principio di parità di trattamento - Contraddittorietà tra provvedimenti e nella condotta dell’amministrazione - Sviamento della causa tipica – Applicazione illegittima di interessi sugli interessi, interessi moratori e oneri di riscossione”;
“II° - Illegittimità dell’intimazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525 e da 537 a 543 della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, Eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost.. Illegittima duplicazione del ruolo”;
- “III° - Mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012”;
- “IV ° - Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 – In subordine prescrizione degli interessi - Violazione di legge - Art. 3 della L. 241 del 1990 e dell’articolo 24 Cost. – Carenza di motivazione”;
- “V° - Violazione dell’articolo 25 Dpr n. 602/73 – Eccezione di prescrizione”.
Il presente ricorso verte sulle intimazioni di pagamento pervenute ai ricorrenti dalle diverse articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate-riscossione, riguardanti – come si è visto – il “prelievo latte sulle consegne” con riguardo a disparate annualità.
Ciò posto, in accoglimento dell’eccezione mossa dalle amministrazioni resistenti, il ricorso va dichiarato inammissibile per l’insussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso insieme collettivo e cumulativo ( TAR Lazio sez. IV quater n. 7865/2025; 7903/2025: 8695/2025).
Al riguardo, il Collegio premette che l’orientamento di questo Tribunale volto a rigettare simili eccezioni in presenza dell’impugnazione di un atto generale (cfr. TAR Lazio, sentt. nn. 8249/2024; 6646/2023; 6644/2023) non è utilmente invocabile nel caso di specie, posto che i ricorrenti non hanno impugnato alcun atto di tal fatta.
Svolto siffatto preliminare chiarimento, va richiamato il recente insegnamento del Consiglio di Stato in materia di ricorsi collettivi e cumulativi con specifico riguardo alle quote latte (Cons. St., sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 908), a mente del quale: “ deve ritenersi che ciascuna azienda debitrice abbia una posizione sua propria, distinta da quella delle altre, non potendosi pertanto ammettere l’impugnazione cumulativa di una pluralità di atti, alcuni dei quali indirizzati ad uno specifico debitore. Non può ritenersi sussistente alcun collegamento tra le varie posizioni vantate dalle singole aziende, né tra i conseguenti provvedimenti, né le appellanti offrono elementi idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso cumulativo. Nel caso di specie, infatti, i provvedimenti impugnati integrano distinte comunicazioni inviate da A.G.E.A. alle varie aziende, relativamente a distinti rapporti che queste ultime hanno con l’Agenzia. Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti. In particolare, i singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. stessa e gli altri allevatori. Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'A.g.e.a. ha una propria autonomia. Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (Consiglio di Stato, n. 6348 del 2022). La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289)”.
Con la suddetta pronuncia, peraltro, è stato precisato che “Il fatto che nel presente giudizio solo alcuni dei ricorrenti originari abbiano poi affermato di non avere più interesse alla decisione, per ragioni solo agli stessi riferibili, conferma che le posizioni sostanziali dedotte in giudizio da ciascun ricorrente originario sono distinte e proprie di ciascuno, dovendosi per l’effetto escludere, alla stregua della giurisprudenza citata, la possibilità di un ricorso collettivo e cumulativo ”. A tale specifico riguardo, si rammenta che anche nel caso di specie alcuni dei ricorrenti hanno manifestato di non avere più interesse al ricorso a mezzo dell’atto di rinuncia.
Il suddetto orientamento in materia di ricorso collettivo e cumulativo, peraltro, era già stato affermato dal giudice di appello con la sentenza n. 1934/2024, a mente della quale “" Non sussistono, tuttavia, le condizioni individuate in giurisprudenza per la proponibilità di un siffatto ricorso atteso che, da un lato, i proponenti versano in condizioni non omogenee (posto che ciascun rapporto debito-credito dedotto non solo è diverso per scaturigine, importo e titolo ma risulta anche esposto a vicende processuali e conosce fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati, quali ad esempio l’eventuale maturazione della prescrizione o l’applicabilità ed il decorso degli interessi sulla somma capitale) e, dall’altro, oltre a recare doglianze non calibrate sulla posizione di ciascun intimato, hanno ad oggetto atti esecutivi non connessi sul piano oggettivo perché appartenenti a seriazioni procedimentali distinte ed autonome (cioè a diverse azioni esecutive intraprese sulla scorta di accertamenti distinti e cartelle di pagamento differenti). Né vale a nulla evidenziare che si versi, qui, in un ambito affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto che ciò non vale ad immutare le condizioni di proponibilità del ricorso collettivo e cumulativo, invero legate alla peculiare fisionomia del giudizio amministrativo (id est la sua struttura impugnatoria a ricorso )".
Questo Tribunale, poi, ha già avuto modo di chiarire che l’impugnazione a mezzo di ricorso collettivo di numerosi avvisi di pagamento è inammissibile in quanto – tra l’altro – essa impone la verifica in concreto della posizione di ognuno dei ricorrenti, passando dall’accertamento delle pregresse impugnative giurisdizionali (TAR Lazio, sez. V-ter, 27 luglio 2023, n. 12748). Ciò, peraltro, coerentemente con quanto affermato su tale specifico punto anche dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 7 aprile 2023, n. 3585).
Sulla base delle predette coordinate ermeneutiche non può che dichiararsi l’inammissibilità del presente ricorso, in quanto privo degli elementi che consentono la proposizione di un ricorso insieme collettivo e cumulativo: ognuno dei ricorrenti, invero, avrebbe dovuto autonomamente contestare le intimazioni di pagamento a sé riferibili, facendo valere le specifiche (e strettamente personali) ragioni che – anche in base all’esito dei giudizi sugli atti presupposti – avrebbero potuto determinare l’annullamento delle stesse.
Nel caso di specie, invece, è stato proposto un ricorso collettivo e cumulativo, riguardante intimazioni di pagamento inerenti ad annualità (e financo contesti territoriali) differenti, sulla base di motivazioni generiche, peraltro poi rinunciato da alcuni dei ricorrenti.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO