Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 421 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) in [...] [...] C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. FALCINI SONIA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 04/09/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire nella causa1;
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) affidamento condiviso della minore, che manterrà la residenza presso Via Pietro Zoli n. 22, con collocamento paritario secondo il seguente calendario:
1^ settimana: la minore starà con la madre dal lunedì mattina sino al mercoledì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dal padre (in periodo extrascolastico); starà con il padre dal mercoledì mattina sino al venerdì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dalla madre (in periodo extrascolastico) con la quale starà sino al lunedì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dal padre (in periodo extrascolastico);
2^ settimana: la minore starà con il padre dal lunedì mattina sino al mercoledì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dalla madre (in periodo extrascolastico); starà con la madre dal mercoledì mattina sino al venerdì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dal padre (in periodo extrascolastico) con il quale starà sino al lunedì mattina quando verrà portata a scuola (in periodo scolastico) o dalla madre (in periodo extrascolastico);
2) i genitori terranno la figlia, rispettivamente, 15 gg. durante le vacanze estive, con una consecutività massima di 7 gg.; 7 gg. durante quelle invernali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno;
3 gg. durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua. Gli accordi sui periodi dovranno avvenire entro il mese di maggio di ogni anno;
3) il padre contribuirà al mantenimento della figlia, oltre a provvedere a quello diretto, anche versando alla madre, nel conto corrente di quest'ultima, entro il primo giorno di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) i due genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie - comprensive delle spese di vestiario che superino le €. 50 per ogni voce (in tal caso da concordare) - di cui al Protocollo del Tribunale di Forlì (doc. 10: Protocollo) ed in base alle modalità ivi previste, nelle seguenti percentuali: 70% a carico del SI.
e 30% a carico della SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato con comunicazione in data 3.3.2025 .
2 5) i coniugi si impegnano al pagamento pro quota al 50% delle spese tutte riguardanti il cane della figlia;
6) entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti ed autonomi e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
7) in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali, economici (fra i quali rapporti di dare-avere, divisione dei conti correnti e del conto titoli cointestato ecc.), di coniugio, in funzione della separazione personale e quali elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la SI.ra si impegna a cedere al SI. Controparte_1
il diritto di proprietà dell'immobile, attualmente casa coniugale, sito Parte_1 in Comune di Forlì, Via Pietro Zoli n. 20, costituito da un appartamento con relativo garage e distinto all'NCEU di detto Comune al Foglio 219 - particelle nn. 2531 sub 3 e sub 1 specificamente descritto nell'atto notarile che si allega (cfr doc. 3:compravendita); a fronte di tale cessione e contestualmente alla stessa, il SI. sempre in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e Pt_1 riguardante tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali, economici (fra i quali rapporti di dare-avere, divisione dei conti correnti e del conto titoli cointestato ecc.), di coniugio, in funzione della separazione personale e quali elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le verserà €. 15.000 (quindicimila);
8) la stipula di detta cessione dovrà essere effettuata presso il Notaio Persona_1 di Forlì entro e non oltre 60 gg. (da intendersi come termine perentorio)
[...] dalla emissione di sentenza di separazione;
9) in virtù della sistemazione patrimoniale decisa dai coniugi e riguardante tutti i loro pregressi rapporti patrimoniali, economici, di coniugio, in funzione della separazione personale e quali elementi indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale il SI. si impegna al pagamento del mutuo (cfr doc. 5) fino Pt_1 alla sua estinzione;
con ciò manlevando e garantendo la moglie da ogni pretesa futura anche di terzi. Si impegna, inoltre, a liberarla anche formalmente dalla sua obbligazione nei confronti dell'istituto bancario;
10) la SI.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30/04/2025; CP_1
11) i mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale saranno ripartiti concordemente fra i coniugi, al momento del trasferimento della SI.ra ; CP_1
12) con la firma del presente accordo e con l'adempimento delle obbligazioni e dei patti ivi indicati, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare- avere e di non avere più alcunché da pretendere l'uno dall'altro, se non per quanto espressamente previsto, ad alcun titolo;
13) le spese legali della separazione si intendono ripartite al 50%.
3 PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto N. 113 P. 1 Anno 2010).
Forlì, 28/06/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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