CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 10074/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, iscritto al n. 304/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
T R A la (P.I. ), in persona del suo procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t. Avv. Bartolomeo Russo, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Lanigra (c.f. , C.F._1
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE -
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...], (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 Controparte_4
) nato a [...] il [...], (c.f. C.F._5 Controparte_5
) nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] e deceduto il 01/04/07, Per_1 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Vegnente (c.f. ) C.F._8
- APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
NONCHE' Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
il c.f. ), in persona del Vice Sindaco Dott. Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Ferrari (c.f. C.F._9
- APPELLATO–
E
(c.f. nato a [...] il [...] e domiciliato in Controparte_7 C.F._10
Afragola alla Via Cirillo n. 10, (C.F. nato a [...] Controparte_8 C.F._11
il 15.03.1983 e domiciliato in al Corso B. Buozzi n. 110, e la CP_6 Controparte_9
(c.f. , nella qualità di impresa territorialmente designata per la Campania P.IVA_3
alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 - APPELLATI NON COSTITUITI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2011, , Controparte_1
, , ed nella qualità di eredi di CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5 Persona_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di AP, , Controparte_7 CP_8
, la (rispettivamente proprietario, conducente e istituto
[...] Controparte_10
assicuratore del motoveicolo Honda Hornet targato BX 63907) nonché la Controparte_11
(quale impresa designata in Campania per il Fondo di Garanzia Vittime) ed il
[...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti come Controparte_6
conseguenza della morte del proprio congiunto deceduto nel sinistro Persona_1
stradale verificatosi in alla Via Mastellone, in data 1° aprile 2007. CP_6
A sostegno della domanda, gli attori deducevano:
- che, il giorno 1° aprile 2007, alle ore 04:50 circa, in alla Via Mastellone, CP_6
Andrea Leonelli, mentre si trovava quale soggetto trasportato sul motoveicolo Hornet tg. BX 63907, di proprietà di , condotto da ed Controparte_7 Controparte_8
assicurato con la Compagnia (polizza n. 978000205), a seguito di Controparte_10
perdita di controllo del mezzo da parte del suo conducente, veniva sbalzato dalla moto ed andava a sbattere violentemente contro alcuni cassonetti dei rifiuti urbani, posti nel tratto all'altezza del palo di illuminazione pubblica n. 253036 e quello n. 253038;
- che riportava gravissimi politraumatismi che ne provocarono Persona_1
l'immediato decesso;
- che, a seguito di tale incidente, si era instaurato a carico dell'imputato CP_12
n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 15
[...]
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Sansone il procedimento penale n. 17131/07 RGNR, conclusosi con sentenza n. 7044/10, depositata in data 03.06.10, nella quale era stata riconosciuta “la esclusiva responsabilità penale del sig. , condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 Controparte_8
di reclusione nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile liquidate in
Euro 900,00, oltre Iva e Cpa, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, mentre veniva rigettata la richiesta di una provvisionale in favore degli odierni istanti, costituiti parti civili”;
- che gli istanti avevano provveduto ad inoltrare formali richieste di messe in mora alla alla quale impresa designata F.G.V.S. Controparte_10 Controparte_11
nonché al ritenuto responsabile per la presenza di grandi quantità di Controparte_6
rifiuti sulla sede stradale ove era avvenuto l'incidente;
- che il decesso di che all'epoca dell'incidente aveva 24 anni, Persona_1
aveva arrecato gravi danni agli istanti, in quanto egli “giovanissimo e con buone prospettive future in campo lavorativo, convivente con i familiari, provvedeva anche a supportare il menage familiare”.
Tanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
“patiti e patendi, materiali e morali, pretium doloris (grado di parentela, modalità del sinistro, età del defunto, sofferenze patite, recisione violenta e decisa dei legami parentali, coabitazione etc…), biologici, patrimoniali, e quant'altro eziologicamente commesso”, quantificati nell'importo di 950.000,00 €, ovvero di quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, ripartiti secondo le rispettive quote ereditarie, nel seguente modo: “1) , € 350.000,00 (di cui € 250.000,00 per Controparte_1
danno morale ed € 100.000,00 per danno biologico); 2) , € 150.000,00 (di Controparte_3
cui € 120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per danno biologico); 3) CP_4
, € 150.000,00 (di cui € 120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per
[...]
danno biologico); 4) , € 150.000,00 (di cui € 120.000,00 per danno morale CP_2
ed € 30.000,00 per danno biologico); 5) , € 150.000,00 (di cui € Controparte_5
120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per danno biologico)”.
2. Con comparsa del 2 aprile 2012, si costituiva in giudizio la Parte_1
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per
[...]
assoluta ed insanabile nullità della polizza RCA che copriva il motociclo Honda Hornet tg.
BX 63907 poiché stipulata in frode alla legge ai sensi degli artt.
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
artt.1325,1343,1344,1418 e 1895 c.c.
In particolare, tale nullità – a suo dire- discendeva dalla circostanza che, in sede di stipula del contratto assicurativo, si era dichiarata proprietaria del motociclo la
[...]
mentre in realtà esso apparteneva a , come da Parte_3 Controparte_7
denunzia querela da essa presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso. Chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e invocava l'opponibilità della nullità del contratto al terzo di buona fede ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 209 del 2005.
Nel merito, ed in via subordinata, contestava la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ed il quantum debeatur, evidenziando, sul punto, che il limite di massimale previsto nella polizza n. 978000205 ammontava a 775.000,00 €, valore oltre il quale la società non poteva essere condannata.
Sempre in via subordinata, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della affinché quest'ultima venisse condannata a manlevare Parte_3
la società assicuratrice delle somme che essa, a seguito di condanna, sarebbe stata costretta a pagare agli attori.
3. Con comparsa del 3 aprile 2012, si costituiva in giudizio il Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'imputato . Controparte_8
Nel merito, respingeva ogni addebito formulato nei propri confronti, evidenziando che la responsabilità esclusiva dell'accaduto era da attribuire a CP_8
, conduttore del motociclo, come già accertato nel procedimento penale
[...]
definito con sentenza n. 7044/10 del Tribunale di AP.
4. Infine, con comparsa del 12 novembre 2012, si costituiva in giudizio anche la quale impresa designata per la Campania al F.G.V.S., Controparte_13
eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda;
l'improcedibilità/inammissibilità della stessa (non avendo gli attori provato di aver correttamente adempiuto all'onere imposto dagli artt. 19,20,21,22 della L. n. 90 del 1969); la propria carenza di legittimazione passiva;
il difetto di legittimazione attiva dei congiunti del defunto per mancanza di prova della loro qualità di eredi. CP_14
Nel merito, contestava la domanda sia nell'an che nel quantum proponendo, in via subordinata, azione di regresso nei confronti dei responsabili civili e Controparte_8
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 4 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
, affinché questi ultimi fossero condannati a rimborsare tutte le somme Controparte_7
che essa, a seguito di condanna, sarebbe stata costretta a pagare.
5. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche la Parte_3
eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa (poiché privo delle
[...]
pagine 27 e 30), la nullità della procura rilasciata al difensore della (poiché CP_10
mancante della legittimazione alla chiamata in causa) e contestando la polizza depositata in atti poiché in fotocopia. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che il motociclo de quo non era intestato alla propria società e che il predetto contratto di assicurazione, a prescindere dai vizi di nullità contestati, poteva configurarsi come un contratto a favore dei terzi con la conseguenza che l'azione di rivalsa andava proposta nei confronti del proprietario del mezzo effettivo responsabile civile.
6. Con ordinanza del 31 maggio 2013, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza penale che concludeva il procedimento penale avviato a carico dell'imputato . Controparte_8
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 7842/14 della Corte di
Appello di AP , depositata il 02.01.2015 e divenuta irrevocabile il 17.05.2015, che confermava la condanna a carico di , già decisa con la sentenza di primo Controparte_8
grado, gli attori chiedevano la prosecuzione del giudizio, che veniva pertanto istruito.
7. All'esito, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento parziale della domanda, così decideva: “a) in parziale accoglimento delle domande, condanna i convenuti , e , in Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell' importo di € 250.000 in favore di , di euro 120.000 in favore di Controparte_1
, di euro 120.000 in favore di , di euro 120.000 in favore di CP_2 Controparte_3
, di euro 120.000 in favore di , oltre interessi come in Controparte_4 Controparte_5
motivazione; b) condanna i convenuti , e Controparte_7 Controparte_8 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli Parte_1
attori, che liquida in € 20.122,00 per compenso professionale ed € 1550,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) rigetta la domanda nei confronti di;
d) compensa le Controparte_9
spese di lite in riferimento a;
e) condanna la Controparte_9 Controparte_15
n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 5 di 15
[...]
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
a rimborsare alla le somme da tale società versate in favore degli Parte_1
attori in conseguenza del sinistro per cui è causa;
f) condanna la Controparte_15
alla rifusione delle spese di lite in favore della , che liquida in €
[...] Parte_1
20.122,00 per compenso professionale ed € 1550,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
g) rigetta la domanda nei confronti del h) condanna gli attori alla rifusione delle spese di Controparte_6
lite nei confronti del che liquida in euro 20.122,00 per compenso Controparte_6
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa e iva come per legge”.
8. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019, ad
, , , ed tutti nella qualità di Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5
eredi di nonché a , a , alla Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S., al e alla Digital CP_9 Controparte_6
Color Espress S.R.L., la ha proposto appello affidandolo a due Parte_1
motivi e, in particolare:
1) con il primo motivo: “nullità e/o erroneità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per omessa indicazione di una delle parti processuali peraltro ritualmente costituita”, ha contestato l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza impugnata del nominativo di una parte processuale (la ritenendo che tale omissione Parte_3
determini la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n.2 c.p.c. e renda “nella fattispecie vana anche l'azione di regresso che spetta all'odierna appellante in ragione del dispositivo”;
2) con il secondo motivo: “illegittima condanna oltre il limite contrattuale di manleva portato da polizza n. 978000205 in assenza di domanda di mala gestio propria
o impropria da parte dell'assicurato o da parte degli attori”, ha contestato, invece, la sentenza impugnata per averla illegittimamente condannata al pagamento in favore degli attori di un importo superiore al limite massimale previsto dalla polizza rca n.
978000205 (pari 775.000,00 €).
Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le somme in esubero rispetto al limite del massimale della polizza
(ovvero in esubero rispetto all'importo di 775.000,00 €), di “emendare l'epigrafe della sentenza impugnata con l'indicazione della e limitare la Parte_3
condanna in manleva di in favore degli attori all'importo di Parte_1
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 6 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
€755.000,00”, il tutto con vittoria di spese ed onorari del grado.
9. Con comparsa depositata il 23 aprile 2019, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , tutti nella qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_16
resistendo all'appello e proponendo, altresì, appello incidentale Persona_1
affidato a due motivi. In particolare:
1) con il primo motivo: “Erroneità della sentenza per omessa compensazione delle spese di lite in riferimento al , hanno contestato la sentenza Controparte_6
impugnata per averli erroneamente condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti del in luogo della compensazione reciproca delle spese Controparte_6
prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c.;
2) con il secondo motivo di appello: “Erronea applicazione dei parametri ex art.
4, n. 2, e art. 6, n. 1, D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 27 aprile 2018”, hanno contestato la liquidazione dei compensi professionali effettuata nella sentenza gravata, sul rilievo che il primo Giudice avesse erroneamente considerato come scaglione di riferimento quello compreso tra 260.000,00 € e
520.000,00 € in luogo di quello corretto, in relazione al valore della causa, compreso tra 520.000,01 € e 1.000.000,00 €.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1 - nel merito, rigettare in toto l'atto di appello proposto dalla Parte_1
e confermare la sentenza n. 10074/18 impugnata, in ordine ai motivi di cui al
[...]
gravame proposto ex adverso, emessa dal Tribunale di AP, VI Sez. Civ., G.I. dott.
Cislaghi, il 06/11/2018 e depositata il 20/11/18; 2 – in parziale riforma della predetta sentenza n. 10074/18 emessa dal Tribunale di AP ed in accoglimento del primo motivo di cui all'appello incidentale proposto, accogliere le gravi ed eccezionali ragioni, così come dedotte e motivate e, per l'effetto, compensare le spese di lite tra gli odierni appellanti incidentali e il 3 – ancora, in parziale riforma della Controparte_6
predetta sentenza n. 10074/18 emessa dal Tribunale di AP ed in accoglimento del
2^ motivo di cui all'appello incidentale proposto, accertare l'erroneità di quanto liquidato per compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione e dichiarare dovute in favore dello stesso, a titolo di differenze sul compenso professionale dovuto, le somme così come richieste ex art. 4, n. 2 e art. 6,
D.M. n. 55 del 10/03/14, modificato ex D.M. n. 37 del 08/03/18, nella misura di €
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 7 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
31.390,00, o di quella maggiore o minore che si riterrà di Giustizia;
4 – per l'effetto, condannare parte appellante in persona del suo l.r.p.t., sedente Parte_1
in Roma alla via Abruzzi n. 10, alla soccombenza delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
10. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2019, si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello principale per Controparte_6
violazione dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
Nelle proprie comparse conclusionali, il ha, poi, contestato Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello incidentale, ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e, comunque, infondato nel merito.
11. Le altre parti citate non si sono costituite.
12. All'udienza del 7 gennaio 2025, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , di Controparte_7 CP_8
, della e della ritualmente
[...] Controparte_9 Parte_3
chiamati in giudizio e non costituiti.
II. Sempre in via preliminare, l'atto di appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
III. Nel merito, l'appello principale è infondato.Sono infatti infondati i due motivi di tale appello.
III.1. Col primo l'appellante contesta che la sentenza impugnata sia affetta da radicale nullità, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per l'omessa indicazione della Parte_3
nell'epigrafe della sentenza impugnata.
[...]
A tal riguardo, osserva la Corte che, secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
tale omissione comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 8 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dalla medesima si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 14106/2023; Cass. 19437/2019, Cass. 22275/2017).
Muovendo da tali principi, appare evidente che il Tribunale non sia incorso in tale nullità giacché sia nella parte motivazionale che nel dispositivo della sentenza impugnata vengono effettuati chiari ed espliciti riferimenti alla Parte_3
risultando, pertanto, palese ed inequivoca l'esatta identità delle parti in causa e
[...]
di quella condannata a manlevare la di quanto da quest'ultima Parte_1
versato in favore degli attori.
Invero, la viene menzionata dal Giudice di prime cure Parte_3
sia nella ricostruzione fattuale della sentenza impugnata (ove, si richiama la circostanza che l'odierna appellante aveva esperito, in via subordinata, azione di rivalsa nei confronti della sia nella parte motivazionale (ove, Parte_3
accoglie “la domanda di rivalsa presentata da
contro
Parte_1 Parte_3
con conseguente condanna di questa al pagamento in favore
[...]
dell'assicuratore delle spese sostenute per effetto dell'illegittimo comportamento dell'assicurato”) che nel dispositivo, ove alla lett. c) espressamente “condanna la
a rimborsare alla le somme da tale Controparte_15 Parte_1
società versate in favore degli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
Ne consegue, pertanto, che l'omessa indicazione della parte processuale non comporta la nullità della sentenza impugnata, non residuando nessun margine di dubbio sul fatto che la sia stata condannata (e sia quindi tenuta) a Parte_3
rimborsare alla HDI Assicurazioni s.r.l. le spese da quest'ultima “versate in favore degli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
III.2. Con il secondo motivo di appello, la contesta che il primo Parte_1
Giudice l'abbia condannata a pagare un importo eccedente il limite massimale portato dalla polizza n. 9780000205 (pari a 775.000,00 €), sebbene essa negli scritti di primo grado avesse chiesto di contenere la condanna di pagamento entro tale limite economico e nessuna delle altre parti aveva contestato una sua mala gestio, propria o impropria.
Anche tali motivo è infondato.
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Infatti, il Tribunale ha condannato i convenuti , Controparte_7 Controparte_8
e la al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, dei seguenti importi: 250.000,00 € in favore;
Controparte_1
120.000,00 € in favore di ciascuno dei Leonelli, cioè di , , ed CP_2 CP_3 CP_4
, il tutto per il complessivo importo di 730.000,00 €, che, a ben vedere, risulta CP_5
ben inferiore rispetto il limite economico richiamato dalla compagnia assicurativa di
775.000,00 €, specie se si considera la ripartizione paritaria tra i soggetti solidalmente condannati al pagamento (da cui si ottiene l'importo pro capite di 243.333,33 €).
Tale conclusione non muta neppure se, agli importi sopra determinati, si aggiungono gli interessi moratori e gli interessi legali come liquidati in sentenza.
Infatti, il primo Giudice ha condannato i convenuti , e la CP_7 CP_8 [...]
al pagamento - sulle somme sopra determinate - degli interessi moratori Parte_1
“con decorrenza dal giorno del fatto (01.05.2007) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza al tasso legale, sulle somme come sopra liquidate all' attualità, devalutate alla data dell'evento dannoso e di anno in anno rivalutate secondo indici
Istat FOI” e degli interessi legali dal giorno della decisione sino all'effettivo saldo.
Quanto sopra si traduce, relativamente agli interessi moratori, alla debenza dell'ulteriore importo di 118.084,83 € (di cui 40.440,03 € in favore di
[...]
e 19.411,20 € in favore di ciascuno dei Leonelli), che non può ritenersi CP_1
integrare attività di mala gestio della compagnia di assicurazione, nella specie del tutto irrilevante, giacché nell'ambito del rapporto giuridico tra compagnia assicurativa e danneggiato (o eredi del danneggiato come nella specie) “non è concepibile nessuna distinzione tra "mora" e "mala gestio". Anzi, non è nemmeno concepibile una "mala gestio". Se l'assicuratore della r.c.a. non rispetta il termine di legge per adempiere la propria obbligazione (art. 148 cod. ass.) si dirà che è un debitore in mora, come si direbbe di qualsiasi altro debitore, e non certo che ha "malamente gestito" gli interessi della vittima. “ ( Cass. 32720/2024; Cass. 28811/2019).
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, in modo condivisibile, che se l'assicuratore è in mora, è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale, in quanto “il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora
(Cass. 29791/2024)
Alla luce di quanto sopra, le doglianze spiegate dall'appellante si rivelano del tutto infondate sia perché gli attori in primo grado hanno efficacemente allegato e provato di aver messo in mora la compagnia assicurativa (doc. a – all. alla citazione) e sia perché la condanna emessa dal Tribunale per il ristoro del danno non patrimoniale
(pari a complessi 730.000,00 €) è contenuta nel limite economico di 775.000,00 €, mentre gli interessi moratori, dipendendo da fatto proprio dell'assicurazione, sono dovuti senza limiti di sorta.
Né è fondata la tesi dell'assicurazione appellante secondo cui essa non avrebbe pagato perché riteneva di essere stata truffata, giacché tale eccezione non è idonea ad estinguere 'l'obbligazione sorta a suo carico, dal momento che, come correttamente ha evidenziato il Tribunale (sul punto, l'appellante non ha formulato alcun motivo di doglianza), la truffa assicurativa posta in essere dalla può rilevare Parte_3
unicamente nel rapporto interno assicuratore-assicurato, ma non anche nei confronti del terzo danneggiato in ragione della speciale deroga prevista “dall'art. 144 cod. ass., già art. 18 della L.990, a mente della quale l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, fermo restando per l'assicuratore il diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
IV. Segue, in ragione di quanto sopra, il rigetto dell'appello principale con integrale conferma della sentenza impugnata.
V. Occorre, a questo punto, esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
, e dagli altri eredi CP_1 Per_1
V.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dei tale appello sollevata dal Controparte_6
DI , la comparsa di costituzione con appello incidentale è stata depositata il
23.04.2019, e poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.11.2018 e
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nell'atto di appello viene fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.05.2019, l'impugnazione incidentale risulta tempestiva sia perché proposta entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza del primo grado
(termine ultimo per impugnare 20.05.2019) sia perché proposta entro il termine di venti giorni dalla fissazione dell'udienza di comparizione (termine ultimo 24.04.2019).
V.2. Con il primo motivo di tale appello, gli appellanti incidentali contestano l'illegittima condanna alle spese di lite comminata dal Tribunale in loro danno ed in favore del ritenendo che le stesse dovevano essere compensate, in Controparte_6
quanto, pur non essendo emersa la responsabilità del nella Controparte_6
produzione dell'evento lesivo, era stato accertato che la carreggiata ove procedeva il motoveicolo era invasa da rifiuti, che l'ente proprietario della strada avrebbe avuto l'obbligo di rimuovere.
Il motivo è infondato. Infatti, non ricorrono le condizioni previste dall'art. 92
c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite (cioè nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero", e, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni").
Ebbene, nella specie, non vi è stata soccombenza reciproca tra il CP_6
e gli attori in primo grado, né tantomeno si ravvisano “gravi ed eccezionali
[...]
ragioni” che giustifichino una compensazione delle spese di lite, atteso che la domanda formulata dagli attori in primo grado nei confronti dell'ente comunale (di una corresponsabilità dello stesso nella causazione di quanto occorso ad
[...]
è stata ritenuta pienamente infondata da parte del Tribunale, che si era Per_1
peraltro basato anche sulle risultanze del processo penale, ove era emerso che il cumulo di rifiuti, pur presenti in strada, era stato indicato come ben visibile dal conducente della moto, che procedeva su di una strada rettilinea, con una visuale completamente sgombra. Sicché aveva concluso nel senso di escluder qualsiasi corresponsabilità del Controparte_6
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 12 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
V.3. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato. Con esso gli appellanti contestano che il primo Giudice abbia liquidato le spese di lite in violazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
27 aprile 2018, avendo preso a riferimento lo scaglione di valore compreso tra
260.000,00 € e 520.000,00 € in luogo di quello corretto compreso tra 520.000,00 € e
1.000.000,00 €.
A tal riguardo, va evidenziato che il Tribunale nella sentenza impugnata non ha menzionato nessun scaglione di valore, e la liquidazione dell'importo di “20.122,00 € per compensi professionali e 1.550,00 € per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”, era stata adottata con la seguente motivazione “la liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ordine alla fase di istruttoria in ragione dell' attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo”.
Ciò posto, questa Corte ritiene che nella citata liquidazione non vi sia stata nessuna violazione della disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, dal momento che, l'art. 4 del citato decreto, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, espressamente prevede(va) che “Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Di talché, prendendo i valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 520.000,00 € a 1.000.000,00 € (che prevedevano:
4.388,00 € per la fase di studio;
2.895,00 € per la fase introduttiva;
12.890,00 € per la fase istruttoria;
7.631,00 € per fase decisionale) e riducendo il valore medio previsto per la fase istruttoria del 70% che è la riduzione massima consentita dalla legge, può affermarsi con tranquillità che il primo Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, l'importo di 18.771,00 € (di cui 4.388,00 € per la fase di studio, 2.895.00 € per la fase introduttiva, 3.857,00 € la fase istruttoria quale riduzione massima al 70% del valore medio di 12.890,00 € e 7.631,00 € per la fase decisionale), in luogo dei 20.122,00 € liquidati nella sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, che nessuna violazione del D.m. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 27 aprile 2018, si sia verificata nella liquidazione dei compensi professionali, avendo il Tribunale liquidato un compenso persino
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
maggiore rispetto quello che avrebbe potuto determinare riducendo al massimo il valore medio previsto per la fase istruttoria.
VI. In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti con conferma della sentenza impugnata.
VII. Tenuto conto della reciproca soccombenza dell'appellante principale e di quelli incidentali, le spese nei loro rapporti vanno integralmente compensate.
Invece, i soli eredi di sono tenuti in misura proporzionale ai loro Persona_1
diritti ereditari (1/3 carico di e 1/6 a acrico di ciascuno dei Controparte_1
cioè di , ed al pagamento a favore del Per_1 CP_5 Controparte_17 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che vanno Controparte_6
liquidate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della lite attinente al differenziale rispetto al massimale di polizza (scaglione compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €).
Esse si liquidano nel complessivo importo di 8.855,00 €, di cui 7.700,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.200,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00
€ per la fase di trattazione/istruttoria, 2.700,00 € per la fase decisoria), 1.155,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VIII. Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
,, ed il , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, la e la nonché su quello
[...] Parte_3 Controparte_9
incidentale proposto da , , , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
nei confronti del e di altri avverso la sentenza del Tribunale CP_5 Controparte_6
di AP n. 10074/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, così provvede:
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 14 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. dichiara la contumacia di , di , della Controparte_7 Controparte_8 [...]
e della CP_9 Parte_3
2. rigetta l'appello principale e quello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. compensa le spese di lite tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
4. condanna gli appellanti incidentali, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, al pagamento, in favore del delle spese del giudizio Controparte_6
d'appello che liquida nel complessivo importo di 8.855,00 €, di cui 7.700,00 € per compensi, 1.155,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in AP, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 15 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 10074/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, iscritto al n. 304/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
T R A la (P.I. ), in persona del suo procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t. Avv. Bartolomeo Russo, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Lanigra (c.f. , C.F._1
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE -
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...], (c.f. CP_2 C.F._3 Controparte_3
) nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 Controparte_4
) nato a [...] il [...], (c.f. C.F._5 Controparte_5
) nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi di C.F._6 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...] e deceduto il 01/04/07, Per_1 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Vegnente (c.f. ) C.F._8
- APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
NONCHE' Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
il c.f. ), in persona del Vice Sindaco Dott. Controparte_6 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Ferrari (c.f. C.F._9
- APPELLATO–
E
(c.f. nato a [...] il [...] e domiciliato in Controparte_7 C.F._10
Afragola alla Via Cirillo n. 10, (C.F. nato a [...] Controparte_8 C.F._11
il 15.03.1983 e domiciliato in al Corso B. Buozzi n. 110, e la CP_6 Controparte_9
(c.f. , nella qualità di impresa territorialmente designata per la Campania P.IVA_3
alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 - APPELLATI NON COSTITUITI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2011, , Controparte_1
, , ed nella qualità di eredi di CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5 Persona_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di AP, , Controparte_7 CP_8
, la (rispettivamente proprietario, conducente e istituto
[...] Controparte_10
assicuratore del motoveicolo Honda Hornet targato BX 63907) nonché la Controparte_11
(quale impresa designata in Campania per il Fondo di Garanzia Vittime) ed il
[...]
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti come Controparte_6
conseguenza della morte del proprio congiunto deceduto nel sinistro Persona_1
stradale verificatosi in alla Via Mastellone, in data 1° aprile 2007. CP_6
A sostegno della domanda, gli attori deducevano:
- che, il giorno 1° aprile 2007, alle ore 04:50 circa, in alla Via Mastellone, CP_6
Andrea Leonelli, mentre si trovava quale soggetto trasportato sul motoveicolo Hornet tg. BX 63907, di proprietà di , condotto da ed Controparte_7 Controparte_8
assicurato con la Compagnia (polizza n. 978000205), a seguito di Controparte_10
perdita di controllo del mezzo da parte del suo conducente, veniva sbalzato dalla moto ed andava a sbattere violentemente contro alcuni cassonetti dei rifiuti urbani, posti nel tratto all'altezza del palo di illuminazione pubblica n. 253036 e quello n. 253038;
- che riportava gravissimi politraumatismi che ne provocarono Persona_1
l'immediato decesso;
- che, a seguito di tale incidente, si era instaurato a carico dell'imputato CP_12
n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 15
[...]
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Sansone il procedimento penale n. 17131/07 RGNR, conclusosi con sentenza n. 7044/10, depositata in data 03.06.10, nella quale era stata riconosciuta “la esclusiva responsabilità penale del sig. , condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 Controparte_8
di reclusione nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile liquidate in
Euro 900,00, oltre Iva e Cpa, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, mentre veniva rigettata la richiesta di una provvisionale in favore degli odierni istanti, costituiti parti civili”;
- che gli istanti avevano provveduto ad inoltrare formali richieste di messe in mora alla alla quale impresa designata F.G.V.S. Controparte_10 Controparte_11
nonché al ritenuto responsabile per la presenza di grandi quantità di Controparte_6
rifiuti sulla sede stradale ove era avvenuto l'incidente;
- che il decesso di che all'epoca dell'incidente aveva 24 anni, Persona_1
aveva arrecato gravi danni agli istanti, in quanto egli “giovanissimo e con buone prospettive future in campo lavorativo, convivente con i familiari, provvedeva anche a supportare il menage familiare”.
Tanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
“patiti e patendi, materiali e morali, pretium doloris (grado di parentela, modalità del sinistro, età del defunto, sofferenze patite, recisione violenta e decisa dei legami parentali, coabitazione etc…), biologici, patrimoniali, e quant'altro eziologicamente commesso”, quantificati nell'importo di 950.000,00 €, ovvero di quel diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, ripartiti secondo le rispettive quote ereditarie, nel seguente modo: “1) , € 350.000,00 (di cui € 250.000,00 per Controparte_1
danno morale ed € 100.000,00 per danno biologico); 2) , € 150.000,00 (di Controparte_3
cui € 120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per danno biologico); 3) CP_4
, € 150.000,00 (di cui € 120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per
[...]
danno biologico); 4) , € 150.000,00 (di cui € 120.000,00 per danno morale CP_2
ed € 30.000,00 per danno biologico); 5) , € 150.000,00 (di cui € Controparte_5
120.000,00 per danno morale ed € 30.000,00 per danno biologico)”.
2. Con comparsa del 2 aprile 2012, si costituiva in giudizio la Parte_1
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per
[...]
assoluta ed insanabile nullità della polizza RCA che copriva il motociclo Honda Hornet tg.
BX 63907 poiché stipulata in frode alla legge ai sensi degli artt.
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 3 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
artt.1325,1343,1344,1418 e 1895 c.c.
In particolare, tale nullità – a suo dire- discendeva dalla circostanza che, in sede di stipula del contratto assicurativo, si era dichiarata proprietaria del motociclo la
[...]
mentre in realtà esso apparteneva a , come da Parte_3 Controparte_7
denunzia querela da essa presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso. Chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e invocava l'opponibilità della nullità del contratto al terzo di buona fede ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 209 del 2005.
Nel merito, ed in via subordinata, contestava la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ed il quantum debeatur, evidenziando, sul punto, che il limite di massimale previsto nella polizza n. 978000205 ammontava a 775.000,00 €, valore oltre il quale la società non poteva essere condannata.
Sempre in via subordinata, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della affinché quest'ultima venisse condannata a manlevare Parte_3
la società assicuratrice delle somme che essa, a seguito di condanna, sarebbe stata costretta a pagare agli attori.
3. Con comparsa del 3 aprile 2012, si costituiva in giudizio il Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'imputato . Controparte_8
Nel merito, respingeva ogni addebito formulato nei propri confronti, evidenziando che la responsabilità esclusiva dell'accaduto era da attribuire a CP_8
, conduttore del motociclo, come già accertato nel procedimento penale
[...]
definito con sentenza n. 7044/10 del Tribunale di AP.
4. Infine, con comparsa del 12 novembre 2012, si costituiva in giudizio anche la quale impresa designata per la Campania al F.G.V.S., Controparte_13
eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda;
l'improcedibilità/inammissibilità della stessa (non avendo gli attori provato di aver correttamente adempiuto all'onere imposto dagli artt. 19,20,21,22 della L. n. 90 del 1969); la propria carenza di legittimazione passiva;
il difetto di legittimazione attiva dei congiunti del defunto per mancanza di prova della loro qualità di eredi. CP_14
Nel merito, contestava la domanda sia nell'an che nel quantum proponendo, in via subordinata, azione di regresso nei confronti dei responsabili civili e Controparte_8
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 4 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
, affinché questi ultimi fossero condannati a rimborsare tutte le somme Controparte_7
che essa, a seguito di condanna, sarebbe stata costretta a pagare.
5. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche la Parte_3
eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa (poiché privo delle
[...]
pagine 27 e 30), la nullità della procura rilasciata al difensore della (poiché CP_10
mancante della legittimazione alla chiamata in causa) e contestando la polizza depositata in atti poiché in fotocopia. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che il motociclo de quo non era intestato alla propria società e che il predetto contratto di assicurazione, a prescindere dai vizi di nullità contestati, poteva configurarsi come un contratto a favore dei terzi con la conseguenza che l'azione di rivalsa andava proposta nei confronti del proprietario del mezzo effettivo responsabile civile.
6. Con ordinanza del 31 maggio 2013, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza penale che concludeva il procedimento penale avviato a carico dell'imputato . Controparte_8
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 7842/14 della Corte di
Appello di AP , depositata il 02.01.2015 e divenuta irrevocabile il 17.05.2015, che confermava la condanna a carico di , già decisa con la sentenza di primo Controparte_8
grado, gli attori chiedevano la prosecuzione del giudizio, che veniva pertanto istruito.
7. All'esito, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento parziale della domanda, così decideva: “a) in parziale accoglimento delle domande, condanna i convenuti , e , in Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell' importo di € 250.000 in favore di , di euro 120.000 in favore di Controparte_1
, di euro 120.000 in favore di , di euro 120.000 in favore di CP_2 Controparte_3
, di euro 120.000 in favore di , oltre interessi come in Controparte_4 Controparte_5
motivazione; b) condanna i convenuti , e Controparte_7 Controparte_8 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli Parte_1
attori, che liquida in € 20.122,00 per compenso professionale ed € 1550,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) rigetta la domanda nei confronti di;
d) compensa le Controparte_9
spese di lite in riferimento a;
e) condanna la Controparte_9 Controparte_15
n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 5 di 15
[...]
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
a rimborsare alla le somme da tale società versate in favore degli Parte_1
attori in conseguenza del sinistro per cui è causa;
f) condanna la Controparte_15
alla rifusione delle spese di lite in favore della , che liquida in €
[...] Parte_1
20.122,00 per compenso professionale ed € 1550,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
g) rigetta la domanda nei confronti del h) condanna gli attori alla rifusione delle spese di Controparte_6
lite nei confronti del che liquida in euro 20.122,00 per compenso Controparte_6
professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa e iva come per legge”.
8. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019, ad
, , , ed tutti nella qualità di Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_5
eredi di nonché a , a , alla Persona_1 Controparte_7 Controparte_8 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S., al e alla Digital CP_9 Controparte_6
Color Espress S.R.L., la ha proposto appello affidandolo a due Parte_1
motivi e, in particolare:
1) con il primo motivo: “nullità e/o erroneità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per omessa indicazione di una delle parti processuali peraltro ritualmente costituita”, ha contestato l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza impugnata del nominativo di una parte processuale (la ritenendo che tale omissione Parte_3
determini la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n.2 c.p.c. e renda “nella fattispecie vana anche l'azione di regresso che spetta all'odierna appellante in ragione del dispositivo”;
2) con il secondo motivo: “illegittima condanna oltre il limite contrattuale di manleva portato da polizza n. 978000205 in assenza di domanda di mala gestio propria
o impropria da parte dell'assicurato o da parte degli attori”, ha contestato, invece, la sentenza impugnata per averla illegittimamente condannata al pagamento in favore degli attori di un importo superiore al limite massimale previsto dalla polizza rca n.
978000205 (pari 775.000,00 €).
Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le somme in esubero rispetto al limite del massimale della polizza
(ovvero in esubero rispetto all'importo di 775.000,00 €), di “emendare l'epigrafe della sentenza impugnata con l'indicazione della e limitare la Parte_3
condanna in manleva di in favore degli attori all'importo di Parte_1
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 6 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
€755.000,00”, il tutto con vittoria di spese ed onorari del grado.
9. Con comparsa depositata il 23 aprile 2019, si sono costituiti in giudizio
[...]
, , , tutti nella qualità di eredi di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_16
resistendo all'appello e proponendo, altresì, appello incidentale Persona_1
affidato a due motivi. In particolare:
1) con il primo motivo: “Erroneità della sentenza per omessa compensazione delle spese di lite in riferimento al , hanno contestato la sentenza Controparte_6
impugnata per averli erroneamente condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti del in luogo della compensazione reciproca delle spese Controparte_6
prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c.;
2) con il secondo motivo di appello: “Erronea applicazione dei parametri ex art.
4, n. 2, e art. 6, n. 1, D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 27 aprile 2018”, hanno contestato la liquidazione dei compensi professionali effettuata nella sentenza gravata, sul rilievo che il primo Giudice avesse erroneamente considerato come scaglione di riferimento quello compreso tra 260.000,00 € e
520.000,00 € in luogo di quello corretto, in relazione al valore della causa, compreso tra 520.000,01 € e 1.000.000,00 €.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
1 - nel merito, rigettare in toto l'atto di appello proposto dalla Parte_1
e confermare la sentenza n. 10074/18 impugnata, in ordine ai motivi di cui al
[...]
gravame proposto ex adverso, emessa dal Tribunale di AP, VI Sez. Civ., G.I. dott.
Cislaghi, il 06/11/2018 e depositata il 20/11/18; 2 – in parziale riforma della predetta sentenza n. 10074/18 emessa dal Tribunale di AP ed in accoglimento del primo motivo di cui all'appello incidentale proposto, accogliere le gravi ed eccezionali ragioni, così come dedotte e motivate e, per l'effetto, compensare le spese di lite tra gli odierni appellanti incidentali e il 3 – ancora, in parziale riforma della Controparte_6
predetta sentenza n. 10074/18 emessa dal Tribunale di AP ed in accoglimento del
2^ motivo di cui all'appello incidentale proposto, accertare l'erroneità di quanto liquidato per compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione e dichiarare dovute in favore dello stesso, a titolo di differenze sul compenso professionale dovuto, le somme così come richieste ex art. 4, n. 2 e art. 6,
D.M. n. 55 del 10/03/14, modificato ex D.M. n. 37 del 08/03/18, nella misura di €
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 7 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
31.390,00, o di quella maggiore o minore che si riterrà di Giustizia;
4 – per l'effetto, condannare parte appellante in persona del suo l.r.p.t., sedente Parte_1
in Roma alla via Abruzzi n. 10, alla soccombenza delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
10. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2019, si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello principale per Controparte_6
violazione dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
Nelle proprie comparse conclusionali, il ha, poi, contestato Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello incidentale, ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e, comunque, infondato nel merito.
11. Le altre parti citate non si sono costituite.
12. All'udienza del 7 gennaio 2025, il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , di Controparte_7 CP_8
, della e della ritualmente
[...] Controparte_9 Parte_3
chiamati in giudizio e non costituiti.
II. Sempre in via preliminare, l'atto di appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
III. Nel merito, l'appello principale è infondato.Sono infatti infondati i due motivi di tale appello.
III.1. Col primo l'appellante contesta che la sentenza impugnata sia affetta da radicale nullità, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per l'omessa indicazione della Parte_3
nell'epigrafe della sentenza impugnata.
[...]
A tal riguardo, osserva la Corte che, secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
tale omissione comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 8 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dalla medesima si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. 14106/2023; Cass. 19437/2019, Cass. 22275/2017).
Muovendo da tali principi, appare evidente che il Tribunale non sia incorso in tale nullità giacché sia nella parte motivazionale che nel dispositivo della sentenza impugnata vengono effettuati chiari ed espliciti riferimenti alla Parte_3
risultando, pertanto, palese ed inequivoca l'esatta identità delle parti in causa e
[...]
di quella condannata a manlevare la di quanto da quest'ultima Parte_1
versato in favore degli attori.
Invero, la viene menzionata dal Giudice di prime cure Parte_3
sia nella ricostruzione fattuale della sentenza impugnata (ove, si richiama la circostanza che l'odierna appellante aveva esperito, in via subordinata, azione di rivalsa nei confronti della sia nella parte motivazionale (ove, Parte_3
accoglie “la domanda di rivalsa presentata da
contro
Parte_1 Parte_3
con conseguente condanna di questa al pagamento in favore
[...]
dell'assicuratore delle spese sostenute per effetto dell'illegittimo comportamento dell'assicurato”) che nel dispositivo, ove alla lett. c) espressamente “condanna la
a rimborsare alla le somme da tale Controparte_15 Parte_1
società versate in favore degli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
Ne consegue, pertanto, che l'omessa indicazione della parte processuale non comporta la nullità della sentenza impugnata, non residuando nessun margine di dubbio sul fatto che la sia stata condannata (e sia quindi tenuta) a Parte_3
rimborsare alla HDI Assicurazioni s.r.l. le spese da quest'ultima “versate in favore degli attori in conseguenza del sinistro per cui è causa”.
III.2. Con il secondo motivo di appello, la contesta che il primo Parte_1
Giudice l'abbia condannata a pagare un importo eccedente il limite massimale portato dalla polizza n. 9780000205 (pari a 775.000,00 €), sebbene essa negli scritti di primo grado avesse chiesto di contenere la condanna di pagamento entro tale limite economico e nessuna delle altre parti aveva contestato una sua mala gestio, propria o impropria.
Anche tali motivo è infondato.
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Infatti, il Tribunale ha condannato i convenuti , Controparte_7 Controparte_8
e la al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, dei seguenti importi: 250.000,00 € in favore;
Controparte_1
120.000,00 € in favore di ciascuno dei Leonelli, cioè di , , ed CP_2 CP_3 CP_4
, il tutto per il complessivo importo di 730.000,00 €, che, a ben vedere, risulta CP_5
ben inferiore rispetto il limite economico richiamato dalla compagnia assicurativa di
775.000,00 €, specie se si considera la ripartizione paritaria tra i soggetti solidalmente condannati al pagamento (da cui si ottiene l'importo pro capite di 243.333,33 €).
Tale conclusione non muta neppure se, agli importi sopra determinati, si aggiungono gli interessi moratori e gli interessi legali come liquidati in sentenza.
Infatti, il primo Giudice ha condannato i convenuti , e la CP_7 CP_8 [...]
al pagamento - sulle somme sopra determinate - degli interessi moratori Parte_1
“con decorrenza dal giorno del fatto (01.05.2007) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza al tasso legale, sulle somme come sopra liquidate all' attualità, devalutate alla data dell'evento dannoso e di anno in anno rivalutate secondo indici
Istat FOI” e degli interessi legali dal giorno della decisione sino all'effettivo saldo.
Quanto sopra si traduce, relativamente agli interessi moratori, alla debenza dell'ulteriore importo di 118.084,83 € (di cui 40.440,03 € in favore di
[...]
e 19.411,20 € in favore di ciascuno dei Leonelli), che non può ritenersi CP_1
integrare attività di mala gestio della compagnia di assicurazione, nella specie del tutto irrilevante, giacché nell'ambito del rapporto giuridico tra compagnia assicurativa e danneggiato (o eredi del danneggiato come nella specie) “non è concepibile nessuna distinzione tra "mora" e "mala gestio". Anzi, non è nemmeno concepibile una "mala gestio". Se l'assicuratore della r.c.a. non rispetta il termine di legge per adempiere la propria obbligazione (art. 148 cod. ass.) si dirà che è un debitore in mora, come si direbbe di qualsiasi altro debitore, e non certo che ha "malamente gestito" gli interessi della vittima. “ ( Cass. 32720/2024; Cass. 28811/2019).
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, in modo condivisibile, che se l'assicuratore è in mora, è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale, in quanto “il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora
(Cass. 29791/2024)
Alla luce di quanto sopra, le doglianze spiegate dall'appellante si rivelano del tutto infondate sia perché gli attori in primo grado hanno efficacemente allegato e provato di aver messo in mora la compagnia assicurativa (doc. a – all. alla citazione) e sia perché la condanna emessa dal Tribunale per il ristoro del danno non patrimoniale
(pari a complessi 730.000,00 €) è contenuta nel limite economico di 775.000,00 €, mentre gli interessi moratori, dipendendo da fatto proprio dell'assicurazione, sono dovuti senza limiti di sorta.
Né è fondata la tesi dell'assicurazione appellante secondo cui essa non avrebbe pagato perché riteneva di essere stata truffata, giacché tale eccezione non è idonea ad estinguere 'l'obbligazione sorta a suo carico, dal momento che, come correttamente ha evidenziato il Tribunale (sul punto, l'appellante non ha formulato alcun motivo di doglianza), la truffa assicurativa posta in essere dalla può rilevare Parte_3
unicamente nel rapporto interno assicuratore-assicurato, ma non anche nei confronti del terzo danneggiato in ragione della speciale deroga prevista “dall'art. 144 cod. ass., già art. 18 della L.990, a mente della quale l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, fermo restando per l'assicuratore il diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
IV. Segue, in ragione di quanto sopra, il rigetto dell'appello principale con integrale conferma della sentenza impugnata.
V. Occorre, a questo punto, esaminare l'appello incidentale proposto da
[...]
, e dagli altri eredi CP_1 Per_1
V.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dei tale appello sollevata dal Controparte_6
DI , la comparsa di costituzione con appello incidentale è stata depositata il
23.04.2019, e poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20.11.2018 e
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nell'atto di appello viene fissata la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.05.2019, l'impugnazione incidentale risulta tempestiva sia perché proposta entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza del primo grado
(termine ultimo per impugnare 20.05.2019) sia perché proposta entro il termine di venti giorni dalla fissazione dell'udienza di comparizione (termine ultimo 24.04.2019).
V.2. Con il primo motivo di tale appello, gli appellanti incidentali contestano l'illegittima condanna alle spese di lite comminata dal Tribunale in loro danno ed in favore del ritenendo che le stesse dovevano essere compensate, in Controparte_6
quanto, pur non essendo emersa la responsabilità del nella Controparte_6
produzione dell'evento lesivo, era stato accertato che la carreggiata ove procedeva il motoveicolo era invasa da rifiuti, che l'ente proprietario della strada avrebbe avuto l'obbligo di rimuovere.
Il motivo è infondato. Infatti, non ricorrono le condizioni previste dall'art. 92
c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite (cioè nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero", e, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni").
Ebbene, nella specie, non vi è stata soccombenza reciproca tra il CP_6
e gli attori in primo grado, né tantomeno si ravvisano “gravi ed eccezionali
[...]
ragioni” che giustifichino una compensazione delle spese di lite, atteso che la domanda formulata dagli attori in primo grado nei confronti dell'ente comunale (di una corresponsabilità dello stesso nella causazione di quanto occorso ad
[...]
è stata ritenuta pienamente infondata da parte del Tribunale, che si era Per_1
peraltro basato anche sulle risultanze del processo penale, ove era emerso che il cumulo di rifiuti, pur presenti in strada, era stato indicato come ben visibile dal conducente della moto, che procedeva su di una strada rettilinea, con una visuale completamente sgombra. Sicché aveva concluso nel senso di escluder qualsiasi corresponsabilità del Controparte_6
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 12 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
V.3. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato. Con esso gli appellanti contestano che il primo Giudice abbia liquidato le spese di lite in violazione dei parametri di cui al d.m. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
27 aprile 2018, avendo preso a riferimento lo scaglione di valore compreso tra
260.000,00 € e 520.000,00 € in luogo di quello corretto compreso tra 520.000,00 € e
1.000.000,00 €.
A tal riguardo, va evidenziato che il Tribunale nella sentenza impugnata non ha menzionato nessun scaglione di valore, e la liquidazione dell'importo di “20.122,00 € per compensi professionali e 1.550,00 € per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA”, era stata adottata con la seguente motivazione “la liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, con la precisazione che i valori medi proposti dalla tabella del citato regolamento vengono ridotti in ordine alla fase di istruttoria in ragione dell' attività concretamente espletata nelle diverse fasi del processo”.
Ciò posto, questa Corte ritiene che nella citata liquidazione non vi sia stata nessuna violazione della disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, dal momento che, l'art. 4 del citato decreto, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, espressamente prevede(va) che “Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Di talché, prendendo i valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 520.000,00 € a 1.000.000,00 € (che prevedevano:
4.388,00 € per la fase di studio;
2.895,00 € per la fase introduttiva;
12.890,00 € per la fase istruttoria;
7.631,00 € per fase decisionale) e riducendo il valore medio previsto per la fase istruttoria del 70% che è la riduzione massima consentita dalla legge, può affermarsi con tranquillità che il primo Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, l'importo di 18.771,00 € (di cui 4.388,00 € per la fase di studio, 2.895.00 € per la fase introduttiva, 3.857,00 € la fase istruttoria quale riduzione massima al 70% del valore medio di 12.890,00 € e 7.631,00 € per la fase decisionale), in luogo dei 20.122,00 € liquidati nella sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, che nessuna violazione del D.m. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 27 aprile 2018, si sia verificata nella liquidazione dei compensi professionali, avendo il Tribunale liquidato un compenso persino
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
maggiore rispetto quello che avrebbe potuto determinare riducendo al massimo il valore medio previsto per la fase istruttoria.
VI. In definitiva, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti con conferma della sentenza impugnata.
VII. Tenuto conto della reciproca soccombenza dell'appellante principale e di quelli incidentali, le spese nei loro rapporti vanno integralmente compensate.
Invece, i soli eredi di sono tenuti in misura proporzionale ai loro Persona_1
diritti ereditari (1/3 carico di e 1/6 a acrico di ciascuno dei Controparte_1
cioè di , ed al pagamento a favore del Per_1 CP_5 Controparte_17 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che vanno Controparte_6
liquidate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della lite attinente al differenziale rispetto al massimale di polizza (scaglione compreso tra
52.000,01 € e 260.000,00 €).
Esse si liquidano nel complessivo importo di 8.855,00 €, di cui 7.700,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.200,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00
€ per la fase di trattazione/istruttoria, 2.700,00 € per la fase decisoria), 1.155,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VIII. Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
,, ed il , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, la e la nonché su quello
[...] Parte_3 Controparte_9
incidentale proposto da , , , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
nei confronti del e di altri avverso la sentenza del Tribunale CP_5 Controparte_6
di AP n. 10074/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, così provvede:
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 14 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di AP
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. dichiara la contumacia di , di , della Controparte_7 Controparte_8 [...]
e della CP_9 Parte_3
2. rigetta l'appello principale e quello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. compensa le spese di lite tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
4. condanna gli appellanti incidentali, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, al pagamento, in favore del delle spese del giudizio Controparte_6
d'appello che liquida nel complessivo importo di 8.855,00 €, di cui 7.700,00 € per compensi, 1.155,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
5. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in AP, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.304/2019 r.g.aa.cc. Pagina 15 di 15
c. + 9 Parte_1 Controparte_1