Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 598
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del procedimento per mancato rispetto della sequenza procedimentale

    L'eccezione è assorbita dalla fondatezza della successiva eccezione di prescrizione.

  • Accolto
    Insussistenza del diritto a procedere per intervenuta prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione. La cartella di pagamento è stata notificata il 29/12/2017. Il termine triennale sarebbe scaduto il 29/12/2020. La sospensione generale prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (85 giorni) ha posticipato la scadenza al 23/03/2021. L'intimazione di pagamento è stata notificata il 10/06/2025, quando il credito era estinto per prescrizione. Le sospensioni invocate dall'Agenzia delle Entrate (art. 68 del D.L. n. 18/2020) non sono applicabili al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 598
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 598
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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