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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6345/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017811317000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificatagli in data 10/06/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
- IO gli ingiungeva il pagamento della somma di € 687,45 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2013, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, in forza della cartella di pagamento n.
29520170017811317000.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1.- Nullità del procedimento per mancato rispetto della sequenza procedimentale: il ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento presupposta per non essergli mai stata notificata, con conseguente illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva.
2.- Insussistenza del diritto a procedere per intervenuta prescrizione triennale: in via subordinata e con carattere assorbente, il ricorrente eccepisce l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982; in particolare, sostiene che, anche a voler considerare la data di notifica della cartella indicata dall'Agente della IO (29/12/2017), il termine triennale, tenuto conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sarebbe comunque spirato in data 23/03/2021, e quindi in data ampiamente anteriore alla notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i vizi lamentati attengono esclusivamente all'attività dell'Agente della
IO. Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 29/12/2017, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione della più lunga sospensione dei termini di 542 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
L'Agenzia delle Entrate - IO, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Con memoria illustrativa depositata in data 23/01/2026, il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, replicando alle difese dell'Ufficio e ribadendo la correttezza del proprio calcolo del termine di prescrizione.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che richiama un condivisibile e recente orientamento della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'ente impositore sussiste in ogni controversia in cui si discuta della fondatezza della pretesa tributaria, come nel caso dell'eccezione di prescrizione del credito. L'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, individua l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate quale parte necessaria del processo tributario. La Corte di Cassazione ha chiarito che la chiamata in causa dell'ente creditore, prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, non esclude la legittimazione passiva originaria dell'ente impositore, titolare del diritto di credito contestato (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib.
9/6/2025 n. 15294). Poiché nel presente giudizio si controverte, tra l'altro, sull'estinzione del credito per prescrizione, l'Agenzia delle Entrate, quale titolare della pretesa, è pienamente legittimata a contraddire nel merito. Quanto al merito della controvversia , il secondo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito, è fondato e assorbente di ogni altra censura.
Il credito in contestazione riguarda la tassa automobilistica per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 5 del D.L.
30/12/1982 n. 953, "L'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli ed autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Dagli atti di causa emerge che la cartella di pagamento n. 29520170017811317000 è stata notificata in data
29/12/2017. Tale atto ha natura di atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale. Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la prescrizione si sarebbe compiuta in data
29/12/2020.
Occorre, tuttavia, tenere conto delle sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, che invoca una sospensione di 542 giorni ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, non può essere accolta. Tale norma, infatti, sospendeva i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021". Nel caso di specie, il termine di versamento della cartella notificata il 29/12/2017 scadeva 60 giorni dopo, ovvero a fine febbraio 2018, e quindi ben prima dell'inizio del periodo di sospensione previsto da tale disposizione.
Parimenti inapplicabile è il comma 4-bis del medesimo articolo, che proroga i termini di prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione *durante* il periodo di sospensione, mentre il carico in esame è stato affidato in data anteriore al 2017.
Trova invece applicazione, come correttamente sostenuto dal ricorrente, la sospensione generale prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha sospeso "dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Tale sospensione, della durata di 85 giorni, ha l'effetto di posticipare la scadenza del termine di prescrizione. Ed Applicando tale sospensione al termine del 29/12/2020, la prescrizione del credito si è compiuta in data 23/03/2021.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata solo in data 10/06/2025, quando il diritto alla riscossione del credito era già ampiamente estinto per prescrizione. Risultano pertanto irrilevanti sia la notifica di una precedente intimazione nel maggio 2022, sia la presentazione da parte del contribuente di un'istanza di rateizzazione in data 29/06/2023, in quanto atti posti in essere successivamente al compimento della prescrizione e, come tali, inidonei a produrre effetti interruttivi o di riconoscimento di un debito già estinto (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 1/3/2025 n. 5441, citata in atti).
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione determina l'annullamento dell'atto impugnato e di quello presupposto, assorbendo il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520259009738355/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520170017811317000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 350.00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026
Il Giudice Relatore
LÒ NI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6345/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009738355000 TASSA AUTO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170017811317000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259009738355/000, notificatagli in data 10/06/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate
- IO gli ingiungeva il pagamento della somma di € 687,45 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno 2013, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione, in forza della cartella di pagamento n.
29520170017811317000.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1.- Nullità del procedimento per mancato rispetto della sequenza procedimentale: il ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento presupposta per non essergli mai stata notificata, con conseguente illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa impositiva.
2.- Insussistenza del diritto a procedere per intervenuta prescrizione triennale: in via subordinata e con carattere assorbente, il ricorrente eccepisce l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982; in particolare, sostiene che, anche a voler considerare la data di notifica della cartella indicata dall'Agente della IO (29/12/2017), il termine triennale, tenuto conto della sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sarebbe comunque spirato in data 23/03/2021, e quindi in data ampiamente anteriore alla notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i vizi lamentati attengono esclusivamente all'attività dell'Agente della
IO. Nel merito, ha sostenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 29/12/2017, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione della più lunga sospensione dei termini di 542 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
L'Agenzia delle Entrate - IO, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Con memoria illustrativa depositata in data 23/01/2026, il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, replicando alle difese dell'Ufficio e ribadendo la correttezza del proprio calcolo del termine di prescrizione.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che richiama un condivisibile e recente orientamento della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'ente impositore sussiste in ogni controversia in cui si discuta della fondatezza della pretesa tributaria, come nel caso dell'eccezione di prescrizione del credito. L'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, individua l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate quale parte necessaria del processo tributario. La Corte di Cassazione ha chiarito che la chiamata in causa dell'ente creditore, prevista dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, non esclude la legittimazione passiva originaria dell'ente impositore, titolare del diritto di credito contestato (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib.
9/6/2025 n. 15294). Poiché nel presente giudizio si controverte, tra l'altro, sull'estinzione del credito per prescrizione, l'Agenzia delle Entrate, quale titolare della pretesa, è pienamente legittimata a contraddire nel merito. Quanto al merito della controvversia , il secondo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito, è fondato e assorbente di ogni altra censura.
Il credito in contestazione riguarda la tassa automobilistica per l'anno 2013. Ai sensi dell'art. 5 del D.L.
30/12/1982 n. 953, "L'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli ed autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Dagli atti di causa emerge che la cartella di pagamento n. 29520170017811317000 è stata notificata in data
29/12/2017. Tale atto ha natura di atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale. Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la prescrizione si sarebbe compiuta in data
29/12/2020.
Occorre, tuttavia, tenere conto delle sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, che invoca una sospensione di 542 giorni ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, non può essere accolta. Tale norma, infatti, sospendeva i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021". Nel caso di specie, il termine di versamento della cartella notificata il 29/12/2017 scadeva 60 giorni dopo, ovvero a fine febbraio 2018, e quindi ben prima dell'inizio del periodo di sospensione previsto da tale disposizione.
Parimenti inapplicabile è il comma 4-bis del medesimo articolo, che proroga i termini di prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione *durante* il periodo di sospensione, mentre il carico in esame è stato affidato in data anteriore al 2017.
Trova invece applicazione, come correttamente sostenuto dal ricorrente, la sospensione generale prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha sospeso "dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Tale sospensione, della durata di 85 giorni, ha l'effetto di posticipare la scadenza del termine di prescrizione. Ed Applicando tale sospensione al termine del 29/12/2020, la prescrizione del credito si è compiuta in data 23/03/2021.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata solo in data 10/06/2025, quando il diritto alla riscossione del credito era già ampiamente estinto per prescrizione. Risultano pertanto irrilevanti sia la notifica di una precedente intimazione nel maggio 2022, sia la presentazione da parte del contribuente di un'istanza di rateizzazione in data 29/06/2023, in quanto atti posti in essere successivamente al compimento della prescrizione e, come tali, inidonei a produrre effetti interruttivi o di riconoscimento di un debito già estinto (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 1/3/2025 n. 5441, citata in atti).
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione determina l'annullamento dell'atto impugnato e di quello presupposto, assorbendo il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica della cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in funzione monocratica definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
29520259009738355/000 e la presupposta cartella di pagamento n. 29520170017811317000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 350.00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026
Il Giudice Relatore
LÒ NI