Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34662/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 6 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34662/2019 R.Gen.Aff.Cont. avente ad
OGGETTO: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, e vertente
TRA
, (c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
in Napoli , alla Via Filangieri, presso lo studio dell'Avv. Bocchini Roberto
c.f. C.F._2 Email_1
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta alla CP_1 C.F._3
Via Pergolesi 1/A 80122 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Calo' Massimo
c.f. , p.e.c: C.F._4 Email_2
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
Conclusioni: all'udienza del 06/12/2024, svoltasi mediante il deposito di note scritte , il procuratore dell'attore, insistendo per l'accoglimento delle
domande tutte proposte, ha chiesto: che sia dichiarata l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta perché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata assolutamente;
di impugnare la prova testimoniale espletata ribadendo le eccezioni di nullità della testimonianza per incompatibilità dei testimoni e, comunque, l'irrilevanza e inattendibilità; di impugnare la documentazione depositata da controparte;
che siano accolte le domande tutte proposte.
Il procuratore di parte convenuta si è riportato ai propri atti e scritti difensivi e ha chiesto : di rigettare in ogni caso le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, se del caso accertando, anche in via riconvenzionale, la preesistenza di una destinazione di uso del lastrico come terrazzo calpestabile, e di un diritto di servitù di veduta dal fondo di a quello dell'odierno attore ai sensi CP_1 dell'art. 1062 cc o per intervenuta usucapione (e ciò anche per eventuale violazione delle distanze) ; di accertare le lamentate attività illegittime dell'attore in proprietà in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna ad un risarcimento del danno determinato in misura equa con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio , affinché, fosse accertata e dichiarata CP_1
l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta e fosse condannata alla rimozione della scala e della ringhiera abusivamente apposte sul lastrico solare e fosse condannata al risarcimento in virtù del pregiudizio subito e subendi .
A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto che : in data 29 settembre
2017, con il decreto di trasferimento di bene espropriato, , Parte_1
dopo versamento dell'intero importo alla procedura, diveniva proprietario
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dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA), alla Via Cicerone
n.12, appartamento al piano terra, sviluppato su di un unico livello;
che il bene è confinante a sud verso via G. Temporini con un fabbricato ad esso adiacente, di proprietà della sig.ra che il fabbricato è CP_1
composto da un lastrico sopraelevato di circa 1 mt rispetto al calpestio antistante all'immobile di proprietà dell'attore; che nel mese di gennaio 2019, ovvero, successivamente alla presa in possesso del bene da parte di Parte_1
la parte convenuta realizzava lavori edilizi sul lastrico solare
[...]
confinante con la proprietà dell'attore; che il lastrico di copertura è stato reso fruibile mediante la realizzazione di una scala fissa a due rampe, completa di ringhiere di protezione, che conduce al lastrico solare e pertanto, in ragione delle medesime modifiche, quello che era un lastrico solare è stato trasformato, in un terrazzo utilizzabile, il quale viene sovente utilizzato da parte convenuta, in spregio alla libertà e privacy di parte attrice;
che lo stato attuale dei luoghi, risulta variato rispetto al momento in cui Parte_1
ha acquistato il bene di cui è causa;
che il bene era in origine provvisto
[...]
di una visuale aperta, parzialmente panoramica e non è soggetto ad introspezione diretta da stabili adiacenti;
che l'aggravio in capo a parte attrice , si concretizza nell'affaccio diretto e continuo nella sua proprietà che non concerne esclusivamente le aree sottostanti all'ex lastrico solare, bensì anche all'introspezione, attraverso le vetrate dell'abitazione nelle aree interne dell'appartamento del con relativa limitazione della privacy e del Pt_1
pieno godimento del bene;
che l'esistenza di un'opera munita di parapetti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare ed affacciarsi sul fondo del vicino,
è sufficiente ad integrare una veduta ed il possesso della relativa servitù ai danni della proprietà dell'attore, trasformando il lastrico solare in un terrazzo utilizzabile, senza trascurare l'illegittimità dell'opera realizzata in spregio alle disposizione dell'art. 905 c.c..
Si è costituita , la quale ha eccepito che : la destinazione CP_1
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d'uso del lastrico per cui è causa è sempre stata quella di terrazzo calpestabile, praticabile e fruibile non essendo intervenuta alcuna innovazione, mutamento o variazione;
che non sono state realizzate opere nuove, né opere idonee a mutare una destinazione preesistente in quanto le ringhiere perimetrali e la pavimentazione sono sempre esistite, e la scala di accesso realizzata nel 2019 non è altro che il ripristino di una situazione precedente (altrimenti il lastrico sarebbe risultato inaccessibile) variata solo in ragione del comodato concesso nel 2005 al fratello e successivamente cessato nell'anno Parte_2
2013; tanto premesso ha chiesto di rigettare in ogni caso le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, se del caso accertando, anche in via riconvenzionale, la preesistenza di una destinazione di uso del lastrico come terrazzo calpestabile, e di un diritto di servitù di veduta dal fondo di
[...]
a quello dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1062 cc o per CP_1
intervenuta usucapione (e ciò anche per eventuale violazione delle distanze); che in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la condanna ad un risarcimento del danno determinato in misura equa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e
C.P.A.
Nel corso del giudizio concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, si è proceduto all'escussione del teste indicato da parte convenuta;
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio la cui relazione è stata depositata il 24/02/24 , il ctu ha inoltre reso i chiarimenti richiesti .
2. L'attore ha in via principale agito in giudizio al fine di far accertare l'inesistenza di una servitù di veduta sull'appartamento di sua proprietà in favore del fondo di proprietà della convenuta e la violazione delle distanze rispetto alla veduta e di sentire condannare quest'ultima al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni.
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L'azione, che va qualificata come actio negatoria servitutis, è disciplinata dall'art. 949 c.c. che così dispone: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio (comma 1). Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (comma 2)”.
Nonché ha agito in virtù dell'art 905 cc per cui “Art. 905. Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e' la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari
e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.”
Sul punto, è opportuno osservare che, in tale azione, la dimostrazione della proprietà non è elemento essenziale, come lo è, invece, nell'azione di rivendica, e per tale motivo la prova della titolarità dell'azione è affievolita, e può essere data con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, ed anche nel corso del giudizio. Tale principio, granitico nella giurisprudenza, è valevole anche quando il proprietario abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Per quanto riguarda l'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che : In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la
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prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte. Ed ancora più specificamente : “Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un'altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l'attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.
(Cfr.Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009, sentenza del 1999, n. 2838,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 01)
Dunque, l'attore in negatoria può fornire con ogni mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, la prova del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto, gravando sul medesimo anche l'onere di dimostrare la circostanza dell'affermazione del diritto da parte del terzo, nonché l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale ed, infine, nell'ipotesi di cui all'art. 949 comma 2 c.c., l'esistenza di una turbativa attuale.
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Non incombe invece sull'attore l'onere di provare anche la libertà del fondo, gravando sul convenuto la dimostrazione dell'esistenza del preteso diritto. (ex multis Cass. civ. 99/2838, 96/301).
3. Nel caso di specie, può ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla parte attrice sia attraverso il deposito del titolo di proprietà, che attraverso la non contestazione della medesima. L'attore, inoltre, ha provato mediante gli esiti della ctu, depositata nel giudizio, che dalla situazione dei luoghi sussiste un pregiudizio potenziale al loro diritto di proprietà e quindi turbativa nel godimento del bene (cfr. relazione dell'Architetto ). Tes_1 CP_2
Invero, la convenuta ha sostenuto che la destinazione d'uso del lastrico per cui è causa è sempre stata quella di terrazzo calpestabile, praticabile e fruibile non essendo intervenuta alcuna innovazione, mutamento o variazione;
che non sono state realizzate opere nuove, né opere idonee a mutare una destinazione preesistente in quanto le ringhiere perimetrali e la pavimentazione sono sempre esistite, e la scala di accesso realizzata nel 2019 non è altro che il ripristino di una situazione precedente variata solo in ragione del comodato concesso nel 2005 al fratello e Parte_2 successivamente cessato nell'anno 2013; ed ha eccepito in via riconvenzionale, la preesistenza di una destinazione di uso del lastrico come terrazzo calpestabile, e di un diritto di servitù di veduta dal fondo di
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a quello dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1062 cc o per CP_1
intervenuta usucapione (e ciò anche per eventuale violazione delle distanze).
Questo giudice consapevolmente aderisce all'impostazione giurisprudenziale - più risalente ma non per questo non meno condivisibile - della Suprema Corte che, con la sentenza n. 2994/2004, ha affermato che “il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente
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destinate al suo esercizio e rilevanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale, viceversa, essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
Le opere apparenti e visibili sono richieste dal legislatore perchè rendano manifesta l'intenzione di esercitare la servitù: la legge vuole evitare che la servitù sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche che, non incidendo sensibilmente nella sfera altrui, possano essere state tollerate a titolo precario, per ragioni di buon vicinato. (cfr Cass Sez. 2,Sentenza n. 209 del 11/01/2006)
In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve, pertanto, tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione
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dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.
L'attore ha inoltre, dedotto che le opere realizzate dalla convenuta si ponevano in contrasto con la previsione di cui all'art. 905 c.c. .
4. Applicando tali principi al caso in esame, nel merito vanno richiamate - perché condivise da questo giudice, in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito - le conclusioni raggiunte dal CTU, il quale, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, individuato la consistenza delle proprietà ed eseguito indagini accuratissime, ha accertato che : “L'appartamento al piano terra ha ingresso autonomo dal numero civico 14 di Via Cicerone ed è composto da quattro camere, cucina e bagno, con annessa una piccola corte ad uso parcheggio auto. Ha subito delle modifiche (illustrate dalle foto nn.16 e 17 nell'elaborato fotografico) consistenti in: a) annessione del confinante lastrico di copertura del deposito di proprietà Parte_3
trattandosi di ampliamento su di una proprietà aliena, tale
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annessione non è stata formalizzata con un aggiornato accatastamento;
b) trasformazione di tale lastrico in terrazzo a livello;
c) apertura di un vano di accesso con serramento a tale area dall'interno dell'appartamento; d) costruzione su di esso di un piccolo volume ad uso deposito;
e) realizzazione di una scala in ferro che da tale terrazzo conduce alla copertura dell'appartamento stesso (foto n.5).
Le opere a), b) e c) sono state realizzate in epoca anteriore al 18/6/2009, mentre quelle d) sono state eseguite in epoca non accertabile;
presumibilmente nel 2019 è stata costruita l'opera e), in assenza di titolo abilitativo comunale, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio Tecnico del
Comune di Bacoli a mezzo PEC del 19/8/2022 (all. n.6).
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La copertura della proprietà di si sviluppa su di un unico CP_1
livello, è pavimentata con piastrelle di monocottura, dotata di impianto di illuminazione tramite n.5 corpi illuminanti su altrettanti pali, ha una forma trapezoidale ed una superficie di circa mq. 147,64, oltre ad un perimetro sul fronte della proprietà attorea di circa m. 16,896. Le sue pendenze convergono verso il centro dove una griglia rettangolare raccoglie le acque superficiali.
DATI CATASTALI
La copertura risulta allibrata al N.C.E.U. del Comune di Bacoli, con le indicazioni: Fol.7, Particella 401, Sub.3, Cat. F/5, consistenza mq.142; RC.:
Euro 688,18, Via Cicerone n.14, p. 1 – intestato a nata a [...]
Napoli il 4/1/1948, derivante da pratica n.NA0306964 in atti dal 28/5/20127 costituzione lastrico solare. L'accatastamento è del 28/5/2012 Pratica
n.NA0306964 in atti dal 28/5/2012, Controparte_3
n.10500.1/2002 (Visura all. n.13).
Le opere apportate alla copertura sono state eseguite verosimilmente nel
2019 e possono riassumersi nelle seguenti:
- Sostituzione di basse ed esili barriere in ferro con il posizionamento di una cancellata sui lati del perimetro a nord;
- Accesso all'area attraverso una porta sita allo smonto della scala esterna proveniente dal terrazzo sottoposto.
Anche tali opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo comunale.
Attualmente si accede alla copertura esclusivamente attraverso la scala scoperta in ferro dipartentesi dal terrazzo a livello dell'appartamento di proprietà . Nel 2009 il terrazzo non aveva alcun accesso dalle CP_1
altre unità della convenuta ed attraverso pochi gradini (foto n.16), era collegato col giardino dell'allora proprietario , il quale ne Parte_2
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usufruiva in virtù di un accordo con la sorella . Nel 2013 tale copertura CP_1
è stata concessa in comodato d'uso al Sig. Parte_3
La copertura si presenta (vedi grafico n.2) contornata perimetralmente da due tipologie di elementi:
- sul lato nord (confine con è presente una cancellata in ferro Pt_1
costituita da montanti a quadrelli coronati da punte, alta circa cm.114-118 e montata recentemente (2019) a circa cm.10 dal bordo del corrente di marmo;
questa cancellata è stata posta in sostituzione di una barriera in elementi di ferro dal disegno molto essenziale e dall'altezza limitata (vedi grafici e foto nn.16 e 17).
- sugli altri tre lati la copertura è contornata da una ringhiera alta circa cm.98 composta da pannelli a semplice disegno, già esistente nel 2009 e posta a filo del bordo esterno del corrente di marmo.
Quindi, il posizionamento della cancellata in aggiunta alla ringhiera già esistente, ha determinato un sensibile incremento della superficie opaca ed una conseguente riduzione del grado di visibilità della veduta.
Tutte le opere di trasformazione subite sia dal lastrico di proprietà
che dal terrazzo di copertura di proprietà Parte_3 CP_1
; rispetto alla loro datazione si può affermare che le prime – come visto
[...]
– sono state realizzate in epoca anteriore al 2009, mentre le seconde
(comprendendovi anche la scala esterna in ferro) sono verosimilmente riconducibili al 2019; nella foto seguente del 29/7/2020 (fonte Google Earth)
è individuabile in quella data la scala esterna in ferro.
Le opere eseguite da parte resistente possono essere ricondotte a due categorie principali che presentano distanze diverse dal confine di proprietà:
a) REALIZZAZIONE DELLA SCALA IN FERRO.
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La minima distanza dal vertice della particella di proprietà è di Pt_1
circa m.3,83.
b) SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA CON CANCELLATA.
La distanza della cancellata dal confine con la proprietà lungo Pt_1
tutti i tratti del bordo Nord è di circa cm.10-12.”
Pertanto, sulla base delle circostanze dedotte e non contestate e di quanto accertato dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti compiuti dal ctu emerge la realizzazione di una nuova cancellata da parte convenuta in violazione dell'articolo 905 CC.
5. Di contro non risulta provata l'eccezione riconvenzionale di parte resistente della esistenza di una servitù di veduta a distanza inferiore da quella legale acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia in quanto tale eccezione contrasta con quanto rilevato dallo stesso CTU e, dalla documentazione fotografica dallo stesso prodotta e effettuata nel corso della precedente effettuata nella procedura espropriativa esperita nel 2009.
Nemmeno le risultanze della prova testimoniale sono sufficienti a far risalire l'esistenza di una tale servitù ad epoca anteriore al ventennio per il dedotto acquisto in via De Luca campione né alla destinazione dell'unico padre di famiglia, atteso che le modifiche ai lastrici e ai solai così come dedotte dalle stesse parti ed accertate dal ctp risalgono all'opera dei germani e rosa e non all'originario proprietaria, loro Dante causa, Parte_3
in quanto il teste escusso ha riferito in via del tutto a generica rispetto al capo articolato “è vero che il terrazzo di copertura del fabbricato di CP_1
con affaccio sulla via Temporini poi via Cicerone in Bacoli è stato utilizzato sin dalla sua costruzione con calpestio dagli abitanti dello stesso fabbricato con apposizione anche di arredi come sedie tavoli e lettini prendisole? Adr è vero, e riferisco di ciò in quanto ho abitato ivi sin dalla mia infanzia e fino al
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2005 circa, pur continuando a frequentare i luoghi anche successivamente al
2005 per motivi familiari. Per cui riferendo soltanto della utilizzazione del terrazzo fin dalla sua costruzione ma non della esistenza della ringhiera di cui si discute.
Né può costituire prova dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia la documentazione prodotta, ed in particolare la scrittura privata del 30.4.13 (registrata il 14.5.13) con la quale ha CP_1 concesso al confinante nipote il comodato del “lastrico di Parte_3 copertura adibito a terrazzo” per il “solo utilizzo di terrazzo pertinenziale o comunque accessorio al locale di proprietà del sig. ... dal Parte_3
quale si accederà attraverso la scala interna sita sul lato posteriore”, in quanto tale scrittura non fa risalire l'utilizzo del terrazzo e l'esistenza della ringhiera a data anteriore al ventennio o all'originario proprietario di entrambi gli immobili.
Peraltro, tale circostanza non emerge dai titoli di proprietà o dalle autorizzazioni amministrative così come rilevato anche dal ctu.
Pertanto, ritiene il giudicante che l'assunto della convenuta di aver acquistato la servitù di veduta a distanza inferiore a quella legale nello stato attuale sia non suffragato da prove sufficienti, così come non è provata la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Quindi, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata, alla luce degli elementi probatori in atti ritiene il giudicante che non risulti univocamente accertato il possesso della servitù di veduta.
La domanda principale deve essere pertanto accolta e, con essa, rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, con la conseguenza che quest'ultimo va condannata all'eliminazione della ringhiera posta in violazione della distanza legale dalla proprietà attorea.
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6. Va infine vagliata la connessa domanda attorea di risarcimento danni richiesta dall'attore, deducendo che l'abusiva imposizione di una servitù costituisca un danno in re ipsa nel limitato valore dell'immobile.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Sez. 6-2, n.12630 del 13 maggio 2019), sebbene la
Corte ritenga pacificamente che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima (Cass. 7-5-2010 n. 11196; Cass. 16-12-2010 n. 25475), cosicché tale danno è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi in epoca antecedente alle suddette violazioni.
Pertanto, in assenza di deduzione e/o prova di uno specifico danno, debba procedersi in via equitativa, limitatamente al danno temporaneo, alla condanna della convenuta al pagamento di euro 2000,00, considerato che il ctu ha accertato che le opere non hanno determinato un danno derivante da prospectio ed inspectio, ma ha riconosciuto un danno da riduzione della visuale panoramica, danno non richiesto dall'attore.
7. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore dell'attore, secondo i paramentri medi per valore indeterminabile e complessità bassa.
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Le spese di ctu, già liquidate in istruttoria, vengono poste definitivamente a carico di , condannandola a CP_1
rimborsare quanto versato dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna all'eliminazione della cancellata posta al CP_1
confine con la proprietà lungo tutti i tratti del bordo Nord;
Pt_1
2) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di euro 2000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta,
4) condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre cut, rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
5) pone le spese di ctu espletate nel presente giudizio definitivamente a carico di e, pertanto, condanna a rimborsare CP_1 CP_1
all'attore quanto già versato al CTU.
Così deciso in Napoli, il 24/03/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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