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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8475 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod. Fisc. ) nei CodiceFiscale_1 confronti del a Controparte_1
CA, in persona del ministro pro tempore – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
TO
ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' a Parte_1 Controparte_1
CA della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge nata Persona_1 il 31.12.1999 in Marocco.
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha riferito di aver ottenuto, in data
14.06.2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena, il nulla osta per il ricongiungimento della moglie.
Telematicamente inviato il nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di CA, il sig.
si è attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la Pt_1
legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' e in assenza di alcuna legittima CP_1
giustificazione offerta dal di CA di fronte all'inerzia dell'amministrazione, il sig. Parte_2
ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto Pt_1
serbato dall CA intimata con ordine al rilascio di visto di ingresso Controparte_2
per motivi di famiglia a con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute Persona_1 dal ricorrente”. Il si è costituito domandando in via principale di concedere un rinvio dell'udienza al fine CP_1
di comunicare in giudizio l'esito dell'appuntamento nonché l'eventuale rilascio del visto;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Diritto
La prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
Giova premettere che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Nella specie, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto.
Va considerato, però, che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia il 14.06.2024) è scaduto. Ciò conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente. Orbene, è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente.
Ne discende che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine i 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Pertanto, va ordinato all' a CA di definire la procedura volta al rilascio Controparte_1
del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all' a Controparte_1
CA (Marocco) di definire la procedura volta al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Condanna il resistente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 CP_1 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Si comunichi.
Roma, 3 giugno 2025
Il giudice
RR BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Davide Ascari del Foro di Modena (Cod. Fisc. ) nei CodiceFiscale_1 confronti del a Controparte_1
CA, in persona del ministro pro tempore – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
TO
ha lamentato la mancata presa in carico da parte dell' a Parte_1 Controparte_1
CA della domanda di visto per il ricongiungimento con la coniuge nata Persona_1 il 31.12.1999 in Marocco.
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha riferito di aver ottenuto, in data
14.06.2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Modena, il nulla osta per il ricongiungimento della moglie.
Telematicamente inviato il nullaosta alla Rappresentanza Diplomatico Consolare di CA, il sig.
si è attivato per fissare l'appuntamento presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata per la Pt_1
legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.
Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con l' e in assenza di alcuna legittima CP_1
giustificazione offerta dal di CA di fronte all'inerzia dell'amministrazione, il sig. Parte_2
ha adito il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto Pt_1
serbato dall CA intimata con ordine al rilascio di visto di ingresso Controparte_2
per motivi di famiglia a con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute Persona_1 dal ricorrente”. Il si è costituito domandando in via principale di concedere un rinvio dell'udienza al fine CP_1
di comunicare in giudizio l'esito dell'appuntamento nonché l'eventuale rilascio del visto;
in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Diritto
La prospettazione offerta dal ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
Giova premettere che è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Nella specie, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto.
Va considerato, però, che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia il 14.06.2024) è scaduto. Ciò conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente. Orbene, è chiaro che i ritardi dovuti all'inerzia dell'amministrazione non possono ricadere sul ricorrente.
Ne discende che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine i 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Pertanto, va ordinato all' a CA di definire la procedura volta al rilascio Controparte_1
del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
p.q.m.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all' a Controparte_1
CA (Marocco) di definire la procedura volta al rilascio del visto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Condanna il resistente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 1.100,00 CP_1 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Si comunichi.
Roma, 3 giugno 2025
Il giudice
RR BI