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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bonomo. Parte_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_2
APPELLATO
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza 13/12/2022 il Tribunale G.L. di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da contro la società e nei Parte_1 Controparte_1 confronti dell' con il quale il lavoratore, premesso di aver lavorato nel periodo 2015- CP_2
2019, con mansioni di autista, liv. 3, CCNL metalmeccanici piccola industria alle dipendenze della predetta società , avendo assunto di aver lavorato ben oltre l'orario di lavoro contrattualizzato ed in alcuni periodi anche senza contratto, aveva chiesto la condanna della al pagamento della somma di € 5.926,28 a titolo di CP_1 differenze retributive, differenza tredicesime mensilità oltre TFR.
Ha ritenuto il G.L. che, pacifica essendo tra le parti l'esistenza del rapporto di lavoro e l'espletamento del normale orario contrattuale, non poteva ritenersi raggiunta la prova del maggior ed ulteriore orario espletato non risultando utilizzabili ai fini probatori le risultanze estratte dal disco cronotachigrafo del quale la società aveva contestato la conducenza e l'affidabilità. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal sotto l'unico profilo della Pt_1 omessa pronuncia sul capo di domanda con il quale il ricorrente cumulativamente alla domanda di differenze retributive aveva chiesto condannarsi la resistente società alla regolarizzazione contributiva su alcuni limitari periodi contrattuali e segnatamente dall'1/2/2017 al 25/4/2017, dall'1/7/2017 al 31/1/2018 e dal 23/8/2018 al 16/2/2019 che, quantunque risultanti dalle comunicazioni NI e dalle buste paga prodotte, erano risultati scoperti nell'allegato estratto contributivo. Nella contumacia della , si è costituito l' che, nulla opponendo in ordine CP_1 CP_2 alle risultanze delle comunicazioni NI , ha dedotto l'insufficienza di tali dati rispetto alla prova delle ore effettivamente svolte . Ciò premesso l'appello appare fondato per quanto di ragione. Dalla compulsazione delle conclusioni trascritte in calce al ricorso di primo grado si evince che, unitamente all'accertamento dei periodi in nero e dello straordinario allegato il aveva chiesto, con riferimento al normale orario contrattuale espletato : Pt_1
(..)
5. condannare la resistente a regolarizzare presso l' la posizione contributiva del CP_2 ricorrente con riferimento ai periodi dal 1/2/2017 al 25/4/2017, dal 1/7/2017 al 31/1/2018 e dal 23/8/2018 al 16/2/2019. Il G.L. ha del tutto omesso di pronunciare sul predetto capo di domanda del quale si impone in questa sede la disamina. Il motivo appare fondato per quanto di ragione se solo appena si considera che la parte ha prodotto le comunicazioni NI e le buste paga attestanti gli effettivi periodi di lavoro e l'orario osservato. Di contro l'estratto contributivo non contempla l'accredito di alcuna contribuzione. CP_2
Tanto in particolare con riferimento ai periodi dall'1 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 , dall'1 luglio 2017 al 30 settembre 2017 e dal 23 agosto 2018 al 16 febbraio 2019, dei quali risultano le comunicazioni NI le buste paga attestati le retribuzioni erogate e l'orario ricoperto.
Siffatto onere probatorio non risulta assolto in ordine al periodo ottobre 2017-gennaio 2018 pure rivendicato dall'appellante ma del quale non vi è traccia nella documentazione contabile versata in causa. Per le ragioni che precedono, limitatamente alle frazioni temporali come sopra accertate ed in relazione agli orari ordinari tempo per tempo contrattualmente previsti, deve essere pronunciata condanna nei confronti della al versamento Controparte_1 della corrispondente contribuzione.
Tenuto conto dell'esito globale della controversia sussistono giustificati motivi per compensare in misura di 2/3 le spese del doppio grado del giudizio mentre la restante parte, da regolarsi secondo soccombenza, va posta a carico della società appellata e liquidata come da dispositivo, in atti. Avuto riguardo alla posizione neutrale processualmente rivestita dall' nei riguardi di CP_2 quest'ultimo può essere pronunciata l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_1
[.
liquidazione, che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 1156/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 13 dicembre 2022, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al versamento della contribuzione
[...] previdenziale riguardante il lavoratore e relativa ai periodi Parte_1 dall'1 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017 , dall'1 luglio 2017 al 30 settembre 2017 e dal 23 agosto 2018 al 16 febbraio 2019 determinata in relazione agli orari ordinari tempo per tempo contrattualmente previsti. Compensa in misura di 2/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna la
[...]
liquidazione al pagamento in favore del della restante parte che Controparte_1 Pt_1 liquida, rispettivamente, in complessivi € 437,00 per il giudizio di primo grado ed € 486,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa le spese del presente grado del giudizio nei confronti dell' CP_2
Palermo 9 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco