Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la domanda del danneggiato alla condanna ultramassimale dell'assicuratore non esige formule sacramentali, essendo sufficiente la domanda di condanna al pagamento degli interessi.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29791 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro -) Generali AL s.p.a., domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giovanni Arieta;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 24 marzo 2022 n. 387; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA
1. LI EL, rimasto vittima d'un sinistro stradale causato da veicolo non potuto identificare, convenne dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la società Generali Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali AL s.p.a.), nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 1 Numero registro generale 22274/2022 N.R.G.: 22274/22 Camera di consiglio del 10 settembre 2024 Numero sezionale 2817/2024 Numero di raccolta generale 29791/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 Il Tribunale con sentenza 1027/18 accolse la domanda e condannò l'impresa designata a pagare l'intero massimale a titolo di capitale, oltre gli interessi compensativi di mora. La sentenza fu appellata dalla Generali AL s.p.a., la quale si dolse tra l'altro di essere stata condannata a pagare una somma eccedente il massimale. 2. Con sentenza 24 marzo 2022 n. 387 la Corte d'appello di Salerno accolse il gravame ed escluse la condanna dell'impresa designata al pagamento degli interessi compensativi di mora. La Corte d'appello ritenne che: a) l'attore non aveva mai chiesto la condanna dell'assicuratore “per mala gestio”; b) in ogni caso l'impresa designata non poteva essere condannata oltre il massimale. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da LI EL con ricorso fondato su due motivi. La Generali AL ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1224 c.c. e 144 cod. ass.. Nella illustrazione del motivo si formulano due censure. Con una prima censura (p. 9) il ricorrente sostiene che il limite del massimale non è operante con riferimento agli interessi di mora dovuti dall'assicuratore per fatto proprio, e cioè per avere ritardato il pagamento dell'indennizzo. Con una seconda censura (p. 10-11) il ricorrente deduce che la domanda di condanna dell'assicuratore in misura eccedente il massimale non richiede formule sacramentali, ed è implicita nella richiesta di condanna dell'assicuratore al pagamento di interessi e rivalutazione, se questi eccedano il massimale. 2 Numero registro generale 22274/2022 N.R.G.: 22274/22 Camera di consiglio del 10 settembre 2024 Numero sezionale 2817/2024 Numero di raccolta generale 29791/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 1.2. La società Generali AL s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso (p. 3 del controricorso), motivando l'eccezione col fatto che il ricorrente non avrebbe né chiarito se avesse formulato dinanzi al giudice di merito una domanda di condanna dell'assicuratore oltre il massimale, né indicato in quale atto processuale tale domanda sarebbe stata proposta. 1.3. L'eccezione è infondata. Che il danneggiato abbia chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di mora emerge dalla stessa sentenza impugnata. Né il ricorrente aveva l'onere di “indicare gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., dal momento che il ricorso non si fonda né su atti, né su documenti. Il ricorrente lamenta infatti un errore di diritto consistito nell'avere la Corte territoriale escluso che l'assicuratore fosse obbligato al pagamento degli interessi di mora. Errore per il cui accertamento, in thesi, è sufficiente l'esame della sentenza impugnata. 1.4. Nel merito il motivo è fondato. 1.5. La mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria”: ma deve essere ben chiaro che questa espressione è puramente convenzionale e, essa sì, “impropria”. Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell'ambito di questo rapporto è ipotizzabile una condotta colposa consistente nella malaccorta gestione degli interessi altrui. Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti: la mora è l'effetto dell'inadempimento d'una obbligazione di dare;
la mala gestio è invece l'inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell'assicurato). L'assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell'assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo 3 N.R.G.: 22274/22 Camera di consiglio del 10 settembre 2024 Numero registro generale 22274/2022 Numero sezionale 2817/2024 Numero di raccolta generale 29791/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l'esempio di scuola è quello dell'assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l'assicurato, all'esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale). 1.6. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (e lo stesso ovviamente dicasi quanto al rapporto tra danneggiato ed impresa designata), per contro, l'assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari. In relazione a questo rapporto giuridico non è quindi concepibile nessuna distinzione tra “mora” e “mala gestio”. Anzi, non è nemmeno concepibile una “mala gestio”. Se l'assicuratore della r.c.a. non rispetta il termine di legge per adempiere la propria obbligazione (art. 148 cod. ass.) si dirà che è un debitore in mora, come si direbbe di qualsiasi altro debitore, e non certo che ha “malamente gestito” gli interessi della vittima. Pertanto la mora dell'assicuratore nell'ambito di tale rapporto non produrrà altre conseguenze che quelle di cui all'art. 1224 c.c.: e cioè l'obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c. (principio, quest'ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent'anni: così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, nella cui motivazione si afferma che la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato “ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., perché è obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;
e dunque, da un lato, trova il suo unico presupposto nella mora;
dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora”, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.; da ultimo, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022). 4 N.R.G.: 22274/22 Camera di consiglio del 10 settembre 2024 Numero registro generale 22274/2022 Numero sezionale 2817/2024 Numero di raccolta generale 29791/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 1.7. La conseguenza di quanto esposto è che il terzo danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (Sez. 3, Ordinanza n. 8374 del 28/03/2024). 1.8. Detto dell'onere della domanda, veniamo al contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore. Se l'assicuratore è in mora (ed è in mora dallo spirare dello spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass.), è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Infatti quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al risarcimento d'un danno che in conto capitale ecceda il massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato. Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. In questo caso le conseguenze della mora scaturiscono dall'inadempimento dell'assicuratore, e non dall'illecito dell'assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 - 01). 1.9. Conclusivamente: a) la condanna dell'assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell'attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi;
5 Numero registro generale 22274/2022 N.R.G.: 22274/22 Camera di consiglio del 10 settembre 2024 Numero sezionale 2817/2024 Numero di raccolta generale 29791/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 b) il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore quanto al capitale;
quanto alla mora, invece, l'assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi compensativi;
c) se si seguisse il non condivisibile principio applicato dalla Corte d'appello si perverrebbe al seguente paradosso: che in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l'adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora. 2. Il secondo motivo, concernente le spese di lite, resta assorbito ex art. 336 c.p.c.. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 6