Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29791
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Ordinanza 19 novembre 2024

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Massime2

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la domanda del danneggiato alla condanna ultramassimale dell'assicuratore non esige formule sacramentali, essendo sufficiente la domanda di condanna al pagamento degli interessi.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché, in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29791
    Data del deposito : 19 novembre 2024

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