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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott.
Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10787/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di simulazione/revocatoria ex art. 2901 c.c., vertente
TRA
in persona del curatore p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. Nicola Pabis Ticci che lo rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Filacciano presso lo studio dell'avv. Beatrice CP_1
Cardarelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
elettivamente domiciliato in Nepi presso lo studio dell'avv. Romano CP_2
Ricci che lo rappresenta e difende in virtu' di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: a) accertare e dichiarare la simulazione assoluta ex art. 1414 e ss. dell'atto di compravendita di data 16.12.2019 (Rogito Notaio , Rep. n. Persona_1
37561 – Racc. 22510), trascritto presso l'Agenzia Entrate di Viterbo – Territorio, in data
31.12.2019 ai numeri di Reg. Part. n. 14427 ed avente ad oggetto il trasferimento, da parte del sig. al sig. del diritto di proprietà del seguente bene CP_1 CP_2
1 immobile: - porzione immobiliare sita in Nepi (VT), in via Solferino n. 3, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Viterbo al foglio 12, particella 681, sub. 2 e 5, graffate tra loro, categoria A/3, classe 1, v. 3,5, R.C: 280,18, e, per l'effetto, (a.1) dichiarare nullo e privo di effetti l'atto dispositivo di cui al precedente punto (a) e che, conseguentemente, CP_1
è il reale proprietario di cui all'atto dispositivo sopra indicato;
in subordine, (b) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. che l'atto di compravendita di data 16.12.2019 Notaio , Rep. n. 37561 – Racc. Per_2 Persona_1
22510), trascritto presso l'Agenzia Entrate di Viterbo – Territorio, in data 31.12.2019 ai numeri di Reg. Part. n. 14427 ed avente ad oggetto il trasferimento, da parte del sig.
[...] al sig. del diritto di proprietà del seguente bene immobile: - porzione CP_1 CP_2 immobiliare sita in Nepi (VT), in via Solferino n. 3, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Viterbo al foglio 12, particella 681, sub. 2 e 5, graffate tra loro, categoria A/3, classe 1, v. 3,5, R.C: 280,18, è stato effettuato in pregiudizio delle ragioni di credito del e, per l'effetto, (b.1) revocare e dichiarare Parte_1 inefficace nei confronti del l'atto dispositivo di Parte_1 cui al precedente punto (b) nonché, se del caso, per quanto occorrer possa, ogni atto conseguente al predetto atto;
(c) con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari per l'Ag. Entrate – Territorio di Viterbo, di procedere alla trascrizione della sentenza ed all'annotamento della stessa a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto della domanda attrice;
(d) respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal sig. in CP_2 quanto infondata. Con vittoria di spese e competenze.
Piferi: respingere le domande avversarie, ivi compresa l'illegittima ed irrituale nuova domanda di simulazione dell'atto di compravendita, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le ragioni dedotte ed eccepite negli atti difensivi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistataria.
Paggi: respingere l'azione proposta perché infondata in fatto e diritto, - condannare l'attore a rifondere i danni ex art.96 c.p.c., con condanna alle spese, competenze ed accessori di legge (15%, C.A., IVA ove dovuta) ex DM. n. 55/2014 nella fascia media.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento Parte_1 conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, al fine di sentir dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. c.c. che l'atto di compravendita del 16/12/2019, avente ad oggetto il trasferimento da parte di a del diritto di proprietà su CP_1 CP_2 immobile sito in Nepi (VT), via Solferino n. 3, come sopra identificato, è stato effettuato in pregiudizio delle proprie ragioni di credito.
Premetteva che con ordinanza del 16/12/2019 il Tribunale di Firenze aveva accolto parzialmente la propria richiesta di sequestro conservativo proposta, tra gli altri, nei confronti del autorizzando il fallimento al sequestro conservativo nei confronti del CP_1
2 convenuto fino alla concorrenza di € 43.116,00. In sede di reclamo il Tribunale di Firenze aveva poi incrementato la misura della cautela ad € 355.271,00. Il risultava, al tempo CP_1 del deposito del ricorso per sequestro conservativo, proprietario dei seguenti beni: 1) per la quota ideale di 100/300, di un'abitazione sita in Roma, in via Castelbianco n. 12-14; 2) per la quota ideale di 1/1, di una porzione immobiliare sita in Nepi (VT), in via Solferino n. 3, oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta dell'importo per cui era stato concesso il sequestro, di cui all'ordinanza del
16/12/2019, il fallimento aveva deciso di eseguire la misura cautelare solo sul primo immobile sopra indicato, ricevendo rassicurazioni dal legale del convenuto che, in relazione al secondo, a breve sarebbe stata rilasciata una fideiussione sostitutiva. Tale garanzia, però, non è stata mai rilasciata e dunque il fallimento aveva deciso di eseguire il sequestro anche sul bene posto in Nepi, venendo tuttavia a conoscenza che l'immobile era stato alienato dal a , con atto di compravendita del 16/12/2019, il medesimo giorno in cui CP_1 CP_2 era stata emessa l'ordinanza di sequestro.
Risultava dunque evidente l'intento del convenuto di sottrarre all'esecuzione l'immobile sito in Nepi, ricorrendone tutti i requisiti di legge dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. In particolare, si sarebbe trattato nella sostanza di un atto a titolo gratuito, intervenuto posteriormente al sorgere del credito, tali essendo non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma anche quelli caratterizzati dall'assenza di corrispettivo. Ipotesi ricorrente nel caso in oggetto, laddove l'immobile era stato venduto al prezzo irrisorio di € 31.000,00, rinunciando all'ipoteca legale e senza corresponsione del prezzo contestualmente all'atto di vendita, pattuendo in sostituzione una sospetta dilazione di pagamento al 31/12/2020.
Inoltre, la quietanza dell'avvenuto pagamento si poteva identificare nella mancata trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto, per inadempimento del compratore, entro il 20 febbraio 2020, senza bisogno di ulteriori riscontri (art. 7, lett. a).
Osservava, quanto al requisito della scientia fraudis del debitore, che fosse sufficiente l'esiguità del prezzo di vendita o la mancata prova dell'effettivo pagamento, circostanze palesemente ricorrenti nel caso in esame. La tempistica con cui era stato posto in essere l'atto dispositivo, successivo al fallimento e in pendenza del procedimento di sequestro sarebbe, secondo il fallimento, rivelatrice della dolosa preordinazione dell'atto in frode ai creditori ma, in ogni caso, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito sarebbe stata sufficiente la consapevolezza dell'acquirente in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava ai creditori.
Ricorreva anche il requisito dell'eventus damni, configurabile anche nelle ipotesi in cui l'atto dispositivo determinasse solo una maggiore difficoltà nell'esecuzione coattiva del credito. Nel caso di specie la fuoriuscita dal patrimonio del debitore del bene immobile rendava notevolmente difficoltosa, per il fallimento, la possibilità di ottenere soddisfacimento del proprio credito.
3 Anche a considerare l'atto dispositivo come a titolo oneroso, sussisterebbe anche il requisito del consilium fraudis essendo sufficiente che il terzo fosse solo consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore in danno dei creditori, senza necessità di provare l'intenzione di nuocere o la conoscenza in capo al terzo dello stato d'insolvenza del venditore: era il figlio del vicino di casa indicato nell'atto di CP_2 Persona_3 compravendita quale proprietario confinante dell'immobile venduto dimostrando di fatto una vicinanza, contiguità e intimità tali da far ritenere che si sia trattato di una vendita non occasionale, ma strategica.. Ulteriore indizio in tal senso sarebbe costituito anche la tempistica della stipulazione dell'atto di vendita, avvenuta lo stesso giorno dell'emissione dell'ordinanza di sequestro. Anche le insolite modalità di pagamento del prezzo, come sopra illustrate, lasciavano propendere per una confidenza e complicità tra venditore e acquirente, indice di sicura integrazione del requisito in oggetto.
Si costituiva in giudizio il quale evidenziava l'insussistenza dei presupposti CP_1 dell'azione revocatoria, poiché il credito vantato dal fallimento aveva ricevuto solo un parziale riconoscimento in sede cautelare mentre l'asserita responsabilità del quale CP_1 sindaco della società fallita, per aver omesso di denunciare ex art. 2409 c.c. sospette irregolarità degli amministratori nella gestione, al momento costituiva solo un mero sospetto, non concretizzatosi in una reale responsabilità, accertata e dichiarata giudizialmente. Ciò tanto più che il convenuto aveva ricoperto la carica di sindaco solo per otto mesi, dal 08/09/2014 al 08/05/2015, non avendo omesso alcuna denuncia dovuta per legge, che sarebbe stata anche superflua visto che l'autorità di vigilanza della Banca d'Italia era perfettamente informata delle condizioni economiche ed operative della società fallita.
Aggiungeva, che la vendita non avrebbe potuto essere considerata a titolo gratuito in quanto il prezzo di € 31.000,00 era stato corrisposto in data 27/12/2021 (rectius: 23/12/2019), a mezzo bonifico bancario disposto da , nonno del , a favore di Persona_4 CP_2
coniuge in regime di separazione dei beni del e sua creditrice, alla Persona_5 CP_1 quale aveva ceduto, a titolo di restituzione del prestito, il credito da lui vantato nei confronti dell'acquirente. Il prezzo convenuto di € 31.000,00, infine, era tutt'altro che irrisorio essendo in linea con i prezzi di mercato come indicati nella banca dati del Ministero dell'economia.
Si costituiva altresì il quale evidenziava che l'azione revocatoria era del CP_2 tutto priva di fondamento, non essendo dimostrati i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.. Per ovviare a tale mancanza l'attore tentava di avvalersi dell'onere probatorio “semplificato” sulla scientia fraudis, asserendo che l'atto fosse a titolo gratuito, ma all'opposto la clausola di cui all'art. 7 del contratto integrava una lecita dilazione di pagamento, e soprattutto era stata fornita la prova del versamento del prezzo di € 31.000,00, a mezzo bonifico bancario effettuato il 23/12/2019. Dall'estratto conto (doc.1 si comprendeva anche il motivo CP_2 della dilazione, prevista per consentire al di riscattare i propri risparmi, dal fondo d'investimento in cui li aveva investiti. Inoltre non vi era alcuna sperequazione tra il prezzo
4 pattuito e il valore di mercato dell'immobile venduto, trattandosi di una mini-abitazione di
53 mq costruita prima del 1967, ultima classe energetica (G), totalmente fatiscente e da ristrutturare sita nel piccolo Comune di Nepi (circa 8-9000 abitanti) in provincia di Viterbo.
Sarebbe bastata una rapida consultazione telematica dei siti specialistici per verificare che il prezzo pattuito era perfettamente in linea, se non superiore, ai prezzi di mercato correnti, che oscillano sui 400- 600/mq.
In ordine alla prova del consilium fraudis, considerata l'onerosità della compravendita, rilevava che la consapevolezza del terzo acquirente necessitasse di una prova rigorosa, non essendo sufficiente una mera prevedibilità del pregiudizio ma la prova di una conoscenza effettiva dello stesso.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha altresì proposto un'azione di accertamento della simulazione dell'atto di vendita.
Ammessa ed espletata prova testimoniale nonché CTU, all'udienza del 14/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
****
La domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita.
Tale domanda, proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., appare innanzitutto di dubbia ammissibilità.
Sebbene sia ormai da tempo ammessa una estensione dell'oggetto del giudizio anche tramite la prima memoria suddetta, tuttavia si è ribadita (Cass. SU n. 12310/2015) la differenza tra domande nuove e modifica delle domande, precisando che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. Per cui con la modifica “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda...mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”. Solo in tale ambito è consentita una modifica sostanziale della domanda anche negli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi).
Nel caso di specie, invece, parte attrice ha aggiunto alla originaria domanda ex art. 2901 c.c. quella di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., relegando la prima domanda ad un vaglio eventuale e subordinato ma dimostrando, comunque, che l'esperimento dell'azione revocatoria non era affatto rinunciata.
Il profilo assume, comunque, uno scarso rilievo, visto che la domanda di accertamento della simulazione assoluta sarebbe comunque del tutto infondata nel merito.
5 In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, perché siano integrati gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che attraverso l'alienazione di un bene il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che essa sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. civ. n. 13345/2015). È dunque necessario provare (anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti laddove la domanda sia proposta da soggetti che non hanno partecipato all'accordo, come nel caso di specie) l'assenza di volontà di compiere l'atto che le parti hanno posto in essere.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta, ed anzi gli elementi disponibili dimostrano l'effettiva volontà del di alienare il cespite al e la volontà di CP_1 CP_2 quest'ultimo di acquisirlo.
Quanto all'asserita mancanza del pagamento del prezzo, che dimostrerebbe secondo l'attrice in re ipsa la simulazione del negozio, l'atto di vendita è senz'altro da ritenere a titolo oneroso, essendo provato un trasferimento di denaro, in misura corrispondente al prezzo pattuito per la vendita, dal nonno del alla moglie del (doc. 1 , la quale CP_2 CP_1 CP_2 risulta aver effettivamente incassato l'importo. Non vi è prova, inoltre, di un rapporto così stretto tra le parti tale da lasciar ipotizzare una successiva retrocessione dell'importo. Anche la particolare clausola di differimento del pagamento di cui all'art. 7 del contratto non pare indice di simulazione dimostrando piuttosto soltanto, come meglio si dirà trattando dell'azione revocatoria, l'intento del di dismettere rapidamene il bene dal proprio CP_1 patrimonio.
Quanto poi al fatto che il a distanza di tempo, non si sia ancora trasferito CP_2 nell'immobile acquistato, anche a non voler prendere in considerazione la documentazione tardivamente prodotta solo in sede di memoria di replica che dimostra il contrario, occorrerebbe in ogni caso rilevare che non si trattava di un immobile in uno stato tale da consentire un immediato trasferimento nell'unità, e che comunque sarebbe evidente l'interesse ad acquistare un immobile confinante con quello dei genitori il che, ulteriormente, dimostrerebbe l'esistenza di un interesse reale all'acquisto.
Le domanda di accertamento della simulazione andrebbe dunque, anche qualora considerata ammissibile, respinta.
La domanda ex art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore quando ricorrono determinati presupposti.
6 In primo luogo, è necessaria la qualità di creditore del soggetto agente. A tal riguardo è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr.
Cass. n. 2066/2010). In particolare anche il credito eventuale (credito litigioso) è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass.
SU 9440/2004, Cass. 5619/2016), purchè ovviamente la pretesa azionata in sede giudiziale non appaia manifestamente infondata.
Nel caso di specie una ragione di credito in capo al fallimento, sia pure sub specie di credito litigioso, sussiste. Parte attrice, sebbene soccombente in primo grado nel giudizio di responsabilità proposto nei confronti del (doc. 1 memoria 10/01/2025) ha, però, CP_1 documentalmente provato di aver proposto appello avverso quella decisione (all. A nota di deposito del 13/01/2025).
Le ragioni di appello del fallimento, come si desumono da un esame sommario (non essendo questa la sede per un esame completo) dell'atto di appello non appaiono manifestamente infondate ma opinabili, ed occorre tener conto in particolare che il
Tribunale pur avendo escluso sussistesse la prova di un danno risarcibile ha comunque accertato l'esistenza di un inadempimento del sindaco, quanto all'an. Inoltre, occorre tener conto che lo stesso Tribunale di Firenze aveva, in sede sommaria di sequestro, concesso la misura cautelare anche nei confronti del CP_1
Del resto il convenuto nulla ha dedotto sul punto, al fine cioè di dimostrare in questa sede la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dal fallimento, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze.
Sussiste, inoltre, il cd. eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore. Questo sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita in tutto o in parte di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (Cass. civ. sez.
II, 29 marzo 1999 n. 2971).
Orbene nel caso di specie l'atto di disposizione posto in essere dal è stato prodotto in CP_1 atti ed è comunque incontestato tra le parti. Con tale atto è stato dismesso un cespite immobiliare, e non si è verificata soltanto una modificazione qualitativa del patrimonio del soggetto bensì anche quantitativa, visto che il pagamento del prezzo è avvenuto in favore della moglie, ad estinzione di un presunto debito del verso il coniuge. CP_1
7 D'altro canto la presenza di un altro cespite immobiliare nel patrimonio del (nella CP_1 misura però del 50%) non appare sufficiente a garantirne la capienza, in considerazione del valore complessivamente non sufficiente dei due immobili, in relazione al compendio debitorio complessivo potenzialmente facente capo al per come rappresentato dal CP_1 fallimento (pari a oltre un milione di euro).
Ai fini dell'azione revocatoria è inoltre necessario un presupposto di carattere soggettivo, la scientia damni del debitore vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Non si richiede invece la specifica intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. 1999 n. 14274).
In questo caso il credito sarebbe insorto ben prima dell'atto revocando (le passività della finanziaria iniziano ad accumularsi già a partire dal gennaio 2014 continuando anche Pt_1 nel periodo di incarico del II collegio sindacale dal 8/09/2014 al 8/05/2015), di talché è sufficiente che sia provata la mera consapevolezza, in capo al debitore, di stare pregiudicando tramite l'atto di vendita le ragioni creditorie.
Al riguardo è innegabile che il stante la pendenza del procedimento di sequestro CP_1 conservativo al momento del compimento dell'atto dispositivo, abbia avuto piena contezza del fatto che, alienando uno dei suoi cespiti immobiliari, avrebbe diminuito la garanzia patrimoniale del creditore.
Anzi diversi elementi depongono nel senso che tale atto sia stato compiuto dal proprio CP_1 allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale. In effetti vi è in atti la prova della comunicazione dell'ordinanza di sequestro da parte della cancelleria avvenuta la mattina del 16 dicembre 2016 alle ore 10:04, con successiva stipulazione dell'atto di vendita alle ore
13:04 dello stesso giorno, con lo scopo verosimilmente di anticipare la trascrizione del sequestro. La stessa concessione di una dilazione per il pagamento del prezzo, poco o nulla garantita, è indice evidente della fretta del di dismettere comunque il bene prima della CP_1 trascrizione del sequestro;
così come il versamento del corrispettivo in favore della moglie, asseritamente per estinguere un presunto debito del quale non è stata mai dimostrata l'esistenza.
Trattandosi di un atto a titolo oneroso è, altresì, necessaria la scientia damni del terzo, intesa quale consapevolezza da parte sua della diminuzione della garanzia generica (non essendo invece necessaria la collusione tra le parti né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito: Cass.
28423/2021).
8 In realtà il fallimento ha tentato di affermare la natura gratuita dell'atto, che lo esimerebbero dalla prova del predetto requisito. Tuttavia già trattando della domanda di accertamento della simulazione si è dato conto della prova dell'esistenza di un trasferimento di danaro dal nonno di alla moglie del la circostanza è documentalmente provata sia CP_2 CP_1 dall'estratto conto di (doc. 1e 6 sia dall'estratto conto della Persona_4 CP_2 Per_5
(doc. 9 . CP_1
La parte attrice in realtà neppure contesta in modo specifico tale circostanza, ma afferma che non si potrebbe parlare tecnicamente di pagamento del prezzo in relazione all'operazione immobiliare in oggetto, in quanto il trasferimento di denaro sarebbe intervenuto tra due soggetti che non erano parti del negozio, in assenza altresì di incarichi formali sia ad effettuare il pagamento che a riceverlo.
Tuttavia, il pagamento appare in realtà perfettamente ascrivibile al negozio de quo da tutti i punti di vista. Dal lato di colui che paga l'art. 1180 c.c. prevede che l'obbligazione possa essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Nel caso in oggetto è tra l'altro non implausibile che un nonno abbia inteso pagare l'immobile al nipote. Considerando invece l'operazione dal lato di colui che incassa, l'art. 1188 prevede che il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. La titolarità di un diritto non implica necessariamente che la gestione debba essere esercitata dal titolare, ben potendo essere anche affidata ad altri laddove l'art. 1188 c.c., indipendentemente da un incarico a riscuotere il pagamento, distingue tra rappresentante e soggetto indicato dal creditore, implicando che la designazione del secondo può avvenire al di fuori di una rappresentanza in senso tecnico (Cass. civ. n. 22544/2018). Nel caso di specie è ben plausibile che il abbia inteso, informalmente, designare la moglie quale destinataria CP_1 del pagamento (proprio al fine di evitare l'eventuale sequestro delle somme in tal modo incassate dalla vendita), e tale circostanza è emersa del resto anche dalla prova testimoniale espletata, cui si rinvia. Del resto, non è necessario un formale incarico a pagare o a ricevere il prezzo nelle stesse forme richieste per l'atto negoziale a cui tali condotte si riferiscono, in quanto l''art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c. ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188 comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (Cass. civ. n.
20345/2015).
Appurato, dunque, che l'atto sia da considerare titolo oneroso, il vero punto nevralgico della controversia è costituito dalla prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. Tale prova può essere data anche tramite presunzioni (Cass. n. 1286 del 2019,
Cass. n. 27546/2014, tra le tante).
9 La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, più volte ritenuto provata la partecipatio fraudis quando tra il terzo e il debitore sussistesse un vincolo di parentela o coniugio, in mancanza di alcun altro motivo idoneo al fine del compimento dell'atto dispositivo. In questo senso, il fallimento ha inteso valorizzare il fatto che i contraenti fossero vicini di casa
(anzi confinanti), il che certamente implica un rapporto di verosimile conoscenza, ma non certo paragonabile ai vincoli sopra indicati e tale da lasciare presumere, di per sé slo, che il potesse essere reso in qualche modo partecipe delle vicende del In realtà la CP_2 CP_1 contiguità abitativa risulta piuttosto essere un indizio di un suo reale e autentico desiderio di acquistare una abitazione adiacente a quella dei genitori per cui tale elemento, isolatamente considerato, risulta neutro ai fini della prova del requisito in discussione. Tuttavia esso, come si dirà infine, va valutato unitariamente agli altri elementi disponibili.
Ulteriore elemento indiziario è rappresentato dalla sproporzione tra le prestazioni, che in svariate occasioni la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sicuro sintomo di consapevolezza in capo al terzo acquirente. Dalla CTU espletata in corso di causa è emerso che l'immobile all'epoca della vendita aveva un valore di mercato di € 42.240,00. Tale valore risultava, tuttavia, diminuito in relazione alla presenza di difformità urbanistiche e catastali, comportanti oneri quantificati dal perito in € 9.750,00, tra l'altro “senza poter escludere maggiori costi, considerato che solo l'effettiva istruttoria della pratica di sanatoria potrà accertare le reali ricadute sull'immobile” (si rinvia al riguardo alla lettura della perizia, da intendersi in questa sede richiamata).
Ciò posto, in mancanza di patti contrari nel contratto di vendita tali costi sono da considerare a carico del venditore, che garantisce normalmente la regolarità dell'immobile.
Pertanto il risulta aver acquistato, al prezzo di € 31.000,00, un immobile del valore di CP_2 mercato (una volta sistemate le irregolarità edilizie ed urbanistiche a spese del di € CP_1
42.240,00, con una differenza di circa il 25% tra il valore reale ed il prezzo di acquisto. Tale differenza non costituisce una sproporzione di gran rilievo (la giurisprudenza di legittimità richiede che essa debba essere di una certa rilevanza ed evidenza, tale da ingenerare in modo evidente anche nel terzo ignaro il sospetto di una qualche irregolarità: v. ad es. Cass.
18/03/2013 n. 6734, che ha ritenuto rilevante una sproporzione di oltre il 50%); inoltre non si trattava di un vantaggio immediato, ma da ottenere tramite il riconoscimento dei vizi da parte dell'alienante e magari tramite una zione giudiziaria. Ma anche tale elemento, di per sé solo non decisivo, dovrà come si è detto essere valutato unitariamente agli altri elementi disponibili.
Ma gli elementi indiziari più pregnanti sono rappresentati senza dubbio dalle anomale modalità della vendita, certamente ben percepibili anche dal terzo acquirente con l'ordinaria diligenza: basti pensare alla mancata corresponsione del pagamento del prezzo in sede di stipulazione e alla rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile. Il ha affermato che il CP_2 mancato pagamento contestualmente alla vendita dipendeva dal fatto che il nonno avesse la necessità di smobilitare un precedente investimento. Ma a questo riguardo non assumono
10 rilievo tanto le finalità dell'acquirente, che ben possono essere state quelle (come documentato dalla parte), quanto piuttosto l'accettazione di esse da parte del che è CP_1 senza dubbio inusuale e spiegabile, nel caso di specie, da un lato con l'urgenza di addivenire velocemente alla dismissione del cespite, prima della trascrizione del sequestro, e dall'altro con l'esistenza di un forte rapporto di fiducia con gli acquirenti.
Pur ad ipotizzare che il non fosse stato reso espressamente edotto delle specifiche CP_2 ragioni di una simile urgenza l'accettazione da parte del di simili penalizzanti clausole CP_1 avrebbe dovuto porre comunque il alla stregua dell'ordinaria diligenza, sull'avviso CP_2 dell'anomalia di una simile urgenza di procedere alla dismissione dell'immobile. Non è infatti possibile che l'acquirente non si sia, quanto meno, chiesto per quali ragioni il venditore, anziché attendere il reperimento della provvista da parte del compratore per la stipulazione della vendita di lì a qualche mese, abbia invece acconsentito ad un immediato trasferimento della proprietà con quelle modalità, e con la previsione di una simile anomala modalità di rilascio di quietanza di pagamento del prezzo.
Ulteriore elemento è costituito dalla previsione del pagamento del prezzo non in favore dell'alienante, ma del coniuge. È pur vero che i testimoni hanno dichiarato che una simile indicazione sarebbe avvenuta dopo la conclusione dell'atto di vendita ma tali interessate dichiarazioni appaiono inverosimili, essendo del tutto anomalo che non si prevedano prima della stipulazione neppure le modalità di versamento del corrispettivo.
Ciò a meno di non ipotizzare l'esistenza di una totale contiguità tra le parti, in misura cioè molto maggiore rispetto a quella cui la sola esistenza di un rapporto di vicinato lascerebbe pensare. Viene allora in rilievo l'accennata necessità di effettuare una valutazione unitaria, e non atomistica, dei vari elementi di prova in precedenza indicati. L'accettazione da parte del delle citate, del tutto anomale, modalità di conclusione della vendita può allora ben CP_1 spiegarsi con l'esistenza appunto di un rapporto di contiguità tra le parti (in particolare, tra il ed i parenti dell'acquirente) ben più stretto di quello derivante dal rapporto di CP_1 vicinato, tale dunque da lasciar ipotizzare che l'acquirente sia stato informato dell'urgenza di addivenire in tempi rapidi alla vendita pendendo un procedimento di sequestro, ed abbia dunque accettato in quanto interessato all'immobile, che altrimenti non avrebbe potuto utilmente acquisire. E della esistenza di debiti in capo all'alienante, tanto da accettare anche di effettuare il pagamento del prezzo in favore della moglie del L'anomala fretta nel CP_1 concludere la vendita riguarda, del resto, anche il il quale neppure risulta essersi CP_2 premurato – come normalmente accade in ogni vendita immobiliare – di effettuare una preventiva verifica tecnica in merito alla regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, che gli avrebbe consentito sia di avere una maggiore consapevolezza in merito al suo valore, sia il rischio di dover poi agire nei confronti del venditore per l'eliminazione delle irregolarità poi riscontrate. Anche questo indice ulteriore di maggiore contiguità e fiducia tra le parti, rispetto a quella che appare oggi all'esterno tale dunque da lasciar presumere, se non una vera e propria collusione, certamente quanto meno una consapevolezza
11 dell'acquirente del pregiudizio che l'alienazione era suscettibile di arrecare ai creditori del
CP_1
Pertanto, in accoglimento della corrispondente domanda, va dichiarata l'inefficacia della vendita in esame nei confronti del fallimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dello Stato stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della corrispondente domanda dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della parte attrice dell'atto di compravendita in data
16.12.2019 (Rogito Notaio , Rep. n. 37561 – Racc. Persona_1
22510), trascritto presso l'Agenzia Entrate di Viterbo – Territorio, in data 31.12.2019 ai numeri di Reg. Part. n. 14427 ed avente ad oggetto il trasferimento, da parte del sig. al sig. del diritto di proprietà del seguente bene CP_1 CP_2 immobile: - porzione immobiliare sita in Nepi (VT), in via Solferino n. 3, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Viterbo al foglio 12, particella 681, sub. 2 e 5, graffate tra loro, categoria A/3, classe 1, v. 3,5, R.C: 280,18;
2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per ciascuno di essi, oltre RSG, IVA e CPA se per legge dovuti, da versare in favore dello Stato;
3. Spese di CTU poste in via definitiva a carico dei convenuti.
Firenze, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Enrico D'Alfonso
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