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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Generale Salvatore La Rosa n. 16, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Emiliano Cavallo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Marco Dimartino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 28.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 02.08.2000, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 93, parte II, Serie A, dell'anno
2000, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 27.03.2004) e (Ragusa, Per_1 Per_2
19.02.2009), entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.03.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi ognuno di scegliersi la propria residenza.
2. La casa coniugale sita in Ragusa, Via Generale Salvatore La Rosa n. 16, piano S2- 6-7, censita al
C.F. del detto Comune al Foglio A/99, particella 711, sub. 30 z.c. 1, cat. A/3, cl. 03, cons. 5 vani,
Rendita Euro 387,34, Piano 6; particella 711, sub. 33, z.c. 1, cat. C/2, cl. 04, cons. 43 mq, Rendita
Euro 162,12, Piano 7; particella 711, sub. 38, z.c. 1, cat. C/6, cl. 02, cons. 39 mq, Rendita Euro 96,68,
Piano S2, viene assegnata, a titolo di godimento personale esclusivo, per quanto al piano sesto in favore della signora per quanto al piano settimo e piano S2 in favore del signor Parte_2
, garantendosi ingressi e spazi indipendenti. Parte_1
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, con esercizio separato della Per_2 responsabilità genitoriale per quanto attiene le scelte di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza anagrafica presso la madre che avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il figlio minore. Il padre potrà vedere il figlio minore, tenuto conto delle esigenze dello stesso, concordando di volta in volta con il minore i tempi e i modi delle visite;
4. Il padre, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, si impegna a versare alla SI.ra la somma complessiva di Euro 300,00 (€ Parte_2
150,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie, meglio specificate in ottemperanza alle linee guida del CNF. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese universitarie della figlia maggiorenne e nella misura del 50% alle spese per l'affitto della casa Per_1 presa in affitto dalla figlia per frequentare l'università, spese che verserà alla SI.ra Pt_2 per mezzo di bonifico bancario che eseguirà entro il 15 di ogni mese. Riguardo alle spese
[...] straordinarie che necessitano della preventiva concertazione, il genitore che verrà interessato dalla richiesta dell'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà eventualmente manifestare il proprio dissenso motivato sempre per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
5. I genitori si obbligano, appianando ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida di crescita del figlio minore, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgerlo e a tutelare presso di loro l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore.
6. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche da far valere reciprocamente e, dunque, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento ovvero a qualsiasi richiesta e/o forma di mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. Quanto ai beni mobili registrati acquistati in costanza di matrimonio, i coniugi danno atto che l'autovettura Nissan Qashqai, Tg: FR751HX, di proprietà del signor rimarrà a lui Parte_1 definitivamente assegnata, l'autovettura Opel Car, Tg: GS061WE, di proprietà della signora Pt_2
rimarrà a lei definitivamente assegnata.
[...]
8. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'estero anche per i figli minori.
9. Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti. che l'udienza di comparizione del dì 28.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 02.08.2000, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 93, parte II, Serie A, dell'anno 2000;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti