Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 74/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino C.F._1
Brancatelli,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, e nata a [...] il, c.f. C.F._2 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Piero Giordano, C.F._3
Appellato.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1106/2022 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 16.6.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione del 14.12.2010 , proprietario di due Parte_1
appezzamenti di terreno agricolo siti in Villafranca Tirrena, contrada
Pozzo, il primo catastalmente identificato dalle particelle 86 e 87 del foglio 10 e il secondo dalla particella 79 dello stesso foglio,
1
Tribunale di Messina che i fondi predetti erano interclusi e non avevano accesso alla via pubblica, aggiungendo che l'accesso alle sue particelle era da sempre avvenuto (da oltre sessanta anni) attraverso i fondi di proprietà di e , identificati Controparte_1 CP_2
in catasto dalle particelle 80, 88 e 84, e che dal 2009 tale accesso era stato impedito dalla collocazione, da parte dei predetti Parte_2
di una rete metallica con due cancelli.
[...]
Chiedeva, quindi, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di ordinare ai convenuti di non impedire il suo esercizio della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, e nel merito l'accertamento della sussistenza della servitù di passaggio per intervenuta usucapione e in via subordinata la costituzione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c..
Rigettata la domanda cautelare e svolta l'istruzione probatoria, il
Tribunale con sentenza n. 1106/2022 rigettava la domanda di usucapione e accoglieva la domanda costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a carico del fondo dei convenuti e in favore dei fondi attorei “secondo il tracciato indicato alla lett. c) nella relazione peritale”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il . Pt_1
Si sono costituiti e chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data 21.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo di appello il si duole della contraddittoria Pt_1
motivazione adottata dal primo giudice, il quale, in relazione alla domanda di usucapione avanzata in primo grado, ha ritenuto che non sia “soddisfatto il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio”, poiché “mancano, nella specie, delle opere visibili e permanenti realizzate al preciso scopo di dare accesso al preteso fondo dominante” (sul punto il Tribunale ha aggiunto “che i sentieri attraversati dal esistevano già da tempo e non sono stati Pt_1
realizzati con lo specifico scopo di consentire a quest'ultimo il passaggio al proprio fondo”).
La motivazione sopra riportata non è condivisibile – prosegue l'appellante – dal momento che “l'esercizio della servitù di passaggio veniva esercitata attraverso una mulattiera, come riferito dai testi escussi”, sicché il Tribunale “avrebbe dovuto presumere la sua finalità di dare accesso al fondo dominante, nonché l'esistenza dei segni finalizzati a tale scopo”.
L'appellante richiama, quindi, il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e il provvedimento possessorio del 12.7.2010, che evidenziava che il
“era solito transitare nel terreno oggi di proprietà del Pt_1 CP_1
per raggiungere il proprio fondo e ciò è sufficiente per affermare che sia stata costituita una situazione di possesso giuridicamente tutelabile, a nulla rilevando che attualmente il fondo del non Pt_1
sia coltivato, essendo la servitù di passaggio una servitù discontinua e dovendosi, pertanto, presumere che tale possesso sia proseguito nel tempo, in mancanza di situazioni che abbiano fatto venire meno la possibilità materiale di suo esercizio sino alla recente recinzione”.
Con il secondo motivo d'impugnazione il si duole del fatto che Pt_1
il primo giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti
3 (interclusione e utilitas) per il riconoscimento di una servitù coattiva in favore del fondo , e aver richiamato le conclusioni del ctu, in Pt_1
applicazione del c.d. principio del minimo mezzo, “perviene all'individuazione del percorso indicato dal CTU con la lettera “C”, nonostante la diversa indicazione del ctu, che ritiene più idoneo il percorso indicato con la lettera A, quale percorso breve e meno gravoso, motivando tale scelta con la seguente motivazione: “atteso che tale soluzione, nonostante la maggiore distanza da attraversare all'interno del fondo - sembra essere condivisa dagli CP_1 CP_2
stessi convenuti, trattandosi di una strada comunale già utilizzata da tutti i confinanti e priva di cancelli”. La soluzione adottata dal
Tribunale si pone in contrasto con l'art. 1051 c.c., secondo cui “il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito”. L'appellante evidenzia quindi come sia preferibile il percorso suggerito dal ctu con la lettera a) e, in subordine quello indicato nella relazione di consulenza con la lettera b).
Con il terzo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese, in ragione di 2/3 , operata dal Tribunale, evidenziando che per la soccombenza dei convenuti le spese medesime e quelle di ctu avrebbero dovute essere poste per l'intero a carico dei Parte_2
[...]
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
In punto di diritto, si osserva che “in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
4 compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante (Cassazione 6665/2024).
Il principio affermato con riferimento all'acquisto per usucapione della servitù di transito pedonale è estensibile anche all'acquisto della servitù di transito carrabile.
In tale prospettiva, la motivazione del primo giudice va condivisa, avuto riguardo agli accertamenti compiuti dal ctu. L'ausiliario del giudice ha constatato la presenza di due accessi che dalla strada provinciale conducono al fondo dei Costa-Giordano:
a) “il primo, posto in corrispondenza della curva della strada, è costituito da un cancello pedonale in legno e rete metallica collocato sulla recinzione che, nel tratto in esame, è costituita da paletti in ferro infissi nel terreno con interposta rete metallica;
da questo cancello è possibile percorrere un sentiero in terra battuta che si sviluppa all'interno delle particelle 80 e
88, sentiero che in parte si sviluppa lungo il confine con le particelle 79 e 86 seguendo l'altimetria del terreno stesso (sul punto il ctu ha aggiunto che “il confine tra le due proprietà è costituito da paletti in legno conficcati nel terreno con interposta rete metallica);
b) il secondo accesso di tipo carrabile è posto lungo il muro in conglomerato con soprastante paletti e rete metallica che rappresenta il confine con la predetta strada pubblica;
in questo caso il cancello immette su un sentiero carrabile in terra battuta che conduce al fabbricato di proprietà indicato Persona_1
in catasto con particella 83 del foglio n° 10 (il ctu a fronte delle
5 osservazione della parte attrice, ha ribadito che il sentiero carrabile conduce esclusivamente al fabbricato dei CP_2
). CP_1
Con riferimento a tale secondo accesso, va esclusa la possibilità di un acquisto per usucapione della servitù di transito con mezzi meccanici in assenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate all'esercizio della servitù, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Il sentiero carrabile conduce, infatti, esclusivamente al fabbricato
Costa-Giordano e non raggiunge i fondi dell'attore, sicchè mancano quei segni che rivelano un preciso onere a carattere stabile a carico del fondo dei Costa-Giordano e in favore del fondo . Pt_1
Anche il primo accesso però non rileva segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate all'esercizio della servitù, dal momento che il ctu ha accertato la presenza di un sentiero che in parte si sviluppa nella particelle 80 e 88 (di proprietà dei Costa-Giordano) lungo il confine con le particelle 79 e 86, confine
“costituito da paletti in legno conficcati nel terreno con interposta rete metallica” e non già di un sentiero che si prolunga fino all'interno del fondo dell'appellante.
Anche in tal caso non si ravvisano, in base alla descrizione dei luoghi compiuta dal ctu, opere permanenti che evidenzino la sussistenza di un peso gravante sul fondo dei convenuti (odierni appellati) e a favore del fondo . Pt_1
In questo quadro, le deposizioni dei testi escussi non possono essere considerate attendibili o comunque non possono avere una valenza tale da fondare il convincimento in ordine ad un esercizio della servitù di transito (pedonale e carrabile) prolungato in un tempo tale da rendere configurabile l'acquisto della servitù per usucapione.
6 I testi e riferiscono di un transito anche con Tes_1 Testimone_2
mezzi meccanici per raggiungere i fondi dell'attore; possibilità di transito con mezzi meccanici che si scontra con la conformazione dei luoghi, come accertata dal ctu. Tale incongruenza inficia l'attendibilità dei testi, anche laddove gli stessi riferiscono di un transito pedonale ad opera del , transito comunque Pt_1
genericamente descritto. Fra l'altro i due testi sono rispettivamente il genero e la figlia del , sicchè le relative deposizioni in quanto Pt_1
provenienti da soggetti che sono prossimi congiunti dell'attore vanno valutate con particolare rigore.
Il teste riferisce di un transito pedonale esercitato in passato Tes_3
dal per accedere al fondo di quest'ultimo, attraverso una Pt_1
mulattiera, ma non descrive in modo specifico detto transito e, soprattutto, non indica se il viottolo percorso per raggiungere il fondo si inoltrasse all'interno del fondo medesimo. Pt_1
Anche il teste è molto generico nella sua deposizione perché Tes_4
non ha saputo dire quale passaggio utilizzasse il per Pt_1
raggiungere il suo fondo.
Il secondo motivo di gravame è fondato.
La decisione del primo giudice che ha individuato nel percorso indicato dal ctu nel suo elaborato con la lettera C) non è conforme al dettato normativo.
L'art. 1051 c.c. rimette al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda
"servitus viae", attesi i criteri (di cui all'art. 1051 cod. civ.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minor lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente entrambi da
7 applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo", inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile.
In tale valutazione non può farsi a meno di rilevare che il ctu nel suo elaborato peritale aveva indicato nell'accesso indicato con la lettera
A il passaggio più idoneo, più breve e meno gravoso, al terreno
, rispetto alla soluzione indicata con la lettera C (adottata dal Pt_1
primo giudice) in quanto “più dispendiosa in funzione anche della maggiore distanza da attraversare all'interno del fondo per raggiungere i terreni dalla strada Persona_1 Pt_1
pubblica”.
Il primo giudice ha fatto propria la soluzione indicata con la lettera C sulla base del rilievo della condivisione di detta soluzione da parte dei convenuti. Così facendo, il primo giudice si è però discostato dai criteri dettati dall'art. 1051 c.c. finendo per introdurre un criterio di scelta fondato su un atteggiamento soggettivo di una delle parti in causa.
Dalla tavola allegata alla relazione di ctu si evince chiaramente come la soluzione indicata dalla lettera “A” sia la più breve ed anche la meno onerosa per il fondo servente, dal momento che il tracciato delineato dal ctu di fatto utilizza (in parte) il sentiero già esistente che dalla strada pubblica attraverso il fondo costeggia il Parte_2
confine fra i fondi appartenenti rispettivamente al e ai Pt_1 [...]
. Per_2
In riforma della sentenza va modificato il capo 3 della sentenza dovendosi disporre la servitù coattiva di passaggio pedonale e con
8 mezzi meccanici della pozione di fondo dei convenuti
[...]
secondo il tracciato indicato alla lettera “A” nella relazione Pt_2
peritale).
Il terzo motivo è infondato.
Il rigetto della domanda di usucapione ha dato luogo ad una situazione di soccombenza reciproca, stante l'autonomia dei capi di domanda, che ha giustificato la compensazione parziale delle spese.
Le spese del presente grado, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio vanno compensate per 2/3 con condanna dell'appellato – maggiormente soccombente - al rimborso della restante quota, in favore dell'appellante, che si liquida in € 58,00 per spese ed € 971,64 per compensi professionali, di cui € 178,66 per la fase di studio, €
178,66 per la fase introduttiva, € 330,66 per la fase di trattazione ed €
283,66 per la fase decisionale, oltre via, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1106/2022 emessa dal Tribunale di Pt_1
Messina anche nei confronti di e di , CP_2 Controparte_1
così decide: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, dispone la costituzione della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, in favore del fondo di proprietà di
, sito in catasto alle part. 79,89 e 87, in Villafranca Parte_1
Tirrena c/da Pozzo e , ed a carico della porzione di fondo di Pt_3
proprietà dei convenuti, secondo il tracciato indicato alla lettera “A” nella relazione di ctu, in luogo del tracciato indicato con la lettera “C” nella stessa relazione;
9 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per 2/3 le spese del presente grado e condanna l'appellato al rimborso della restante quota, in favore dell'appellante, che liquida in € 58,00 per spese ed € 971,64 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere est. Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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