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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 577/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 28.3.2025, vertente
TRA
, c.f. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di c.f. con sede legale in Campo San Martino (PD), Parte_2 P.IVA_1
Via Provinciale n. 12, int. 1, rappresentati e difesi dall' avvocato Carlo Maria Cavinato, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Cittadella (PD), Via J. F. Kennedy n. 1, reclamanti
E
p.i. con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Monte Rosa n. 61, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Salerno, via Carlo Carucci n. 8,
E in liquidazione giudiziale (L.G. n. 22/2025 aperta con Parte_2 sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova), c.f. con sede legale in P.IVA_1
Campo San Martino (PD), via Provinciale n. 12, int. 1, in persona del curatore, dott.ssa , con studio in Padova (PD), via Gozzi n. 24, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Silvia Lorenzon, elettivamente domiciliata presso l'avv. Guido Barzazi,
1 in Venezia Mestre, Via Torino 186, autorizzata alla costituzione in giudizio con provvedimento del G.D. del Tribunale di Padova, dott.ssa Paola Rossi, in data 29 aprile 2025, reclamati avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 34/2025, pubblicata il 27.2.2025 a definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di n. 4-1/2025 R.G.P.U.; Parte_2 causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite all'esito della discussione orale disposta in data 5 giugno 2025:
➢ conclusioni di parte reclamante:
“In via preliminare, a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, preso atto delle deduzioni svolte dalla società reclamante, nonché della documentazione ritualmente prodotta, Voglia disporre ai sensi dell'art. 52 CCII la sospensione della liquidazione giudiziale de qua, ricorrendo i gravi e fondati motivi esposti nel presente atto. In via principale, in accoglimento del proposto reclamo, Voglia ritenere esclusa la
[...] dalla procedura di liquidazione giudiziale in quanto rientrante tra Controparte_2 le società minori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e, per l'effetto, revocare
l'impugnata sentenza n. 34/2025, emessa in data 27.2.2025 dal Tribunale di Padova, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso saranno rilevati dall'Ill.ma Corte d'Appello adita. Spese del grado interamente rifuse. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 4/2025 R.G. –
Tribunale di Padova (Prima Sezione)”;
➢ conclusioni della reclamata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, rigettare il reclamo e confermare la sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova, condannando altresì parte reclamante alla refusione delle spese e compensi di lite”;
➢ conclusioni della reclamata Liquidazione giudiziale di Parte_2
“Che l'On.le Autorità adita, per tutte le ragioni sopra esposte, Voglia, contrariis reiectis: - rigettare ex art. 51 C.C.I.I. le domande formulate in via preliminare e in via principale dalla e dal sig. con il reclamo in Parte_2 Parte_1 quanto infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 34/2025; - nel caso in cui il reclamo fosse rigettato, Voglia
l'Ill.ma Corte valutare se sussistano i presupposti (mala fede o colpa grave) per condannare le parti reclamanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e dell'art.
2 51, u.c., C.C.I.I. a fronte dell'inconsistenza, pretestuosità e infondatezza delle difese offerte a sostegno del reclamo basate solo su bilanci semplificati depositati dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale e non esplicativi della reale situazione debitoria della società emergente dalle scritture contabili ben note al legale rappresentante;
- in ogni caso, con rifusione delle competenze del presente giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Padova, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 37 C.C.I.I. da Controparte_1
(creditrice istante) nei confronti di sul presupposto del mancato Parte_2 pagamento da parte di questa della somma di € 55.589,18 (oltre interessi successivi al deposito del ricorso monitorio, oltre € 406,50 per spese, € 2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge) e della mancata riconsegna di un serbatoio criogenico
(come meglio indicato nel decreto ingiuntivo n. 12940/2023 – R.G. n. 12631/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 2.8.2023, non opposto nei termini di legge),
e del rilevato stato di insolvenza della debitrice richiesta, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ritenendo provato il credito Parte_2 azionato e la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge [questa, nello specifico, la motivazione: “(omissis) considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
[...] versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di Parte_2 adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo ed atto di precetto per quasi euro 70.000 di cui non è riuscita a trovare adempimento da parte della convenuta;
dalle informazioni acquisite d'ufficio emerge un ulteriore indebitamento scaduto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione di euro
306.000 e l'emanazione di altri decreti ingiuntivi nei confronti della società per euro
83.000 complessivi. Lo stato di insolvenza è infine corroborato dal mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2019; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Campo Parte_2
3 San Martino (PD), Via Provinciale nr. 12 int. 1, cod. fisc. avente ad P.IVA_1 oggetto la produzione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti a base di carne in genere, legalmente rappresentata da nato a [...]_1
(PD) il 07.11.1988, residente a [...]
(omissis)”];
2. Hanno proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I., e, in proprio, il Parte_2 suo legale rappresentante, , deducendo che la società dispone in Parte_1 realtà dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., per essere qualificata “impresa minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 C.C.I.I., come evidenziato dai bilanci relativi ai tre esercizi precedenti alla presentazione del ricorso (2022, 2023, 2024), risultando, come tale, sottratta alla procedura (maior) della liquidazione giudiziale, potendo, al più essere soggetta a liquidazione controllata.
3. Si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo la creditrice istante
( e la curatela della Liquidazione giudiziale di Controparte_1 Parte_2
prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...]
4. All'udienza di discussione del 5.6.2025 la difesa di parte reclamante ha sottolineato che dalla documentazione contabile della società non risulta l'emergenza di una situazione debitoria eccedente il limite legale di 500.000 euro, mentre il difensore della Liquidazione ha prodotto il verbale di formazione dello stato passivo dal quale risulta un montante di debiti di oltre 560.000 euro. All'esito della discussione, la Corte ha riservato la causa in decisione e l'ha quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
5. L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, censurante la “Nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per erronea applicazione degli artt.
2, comma 1, lett. d), e art. 121 del D.L.gs n. 14/2019: insussistenza del presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale”. Assumono i reclamanti che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i dati contabili, dai quali emergerebbe una situazione patrimoniale, economica e debitoria di tale da doverla Parte_2 riguardare quale impresa minore, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, sottratta, pertanto, alla procedura di liquidazione giudiziale. Tale situazione impediente emergerebbe dalle evidenze emergenti dai bilanci relativi ai tre ultimi esercizi (esercizio 2022: attivo patrimoniale: 267.471; ricavi lordi: 42.226; debiti:
4 427.910 – esercizio 2023: A.P.: 232.806; R.L.: 7.781; D.: 420.371 – esercizio 2024:
A.P.: 222.034; R.L.: 0; D.: 420.371).
6. Il reclamo è infondato, non risultando adeguatamente riscontrata la tesi sostenuta dai reclamanti per cui non potrebbe essere sottoposta alla Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa minore. Invero, i bilanci depositati unitamente al reclamo, oltre a non essere stati ritualmente approvati e depositati nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2435 c.c. (oltre che carenti di sottoscrizione e di dichiarazione di conformità), e a non essere corredati dalla pertinente documentazione contabile, contengono dati incongruenti e comunque non credibili.
7. Va in primo luogo sottolineato che il Tribunale non può aver male interpretato dati di cui, non solo non disponeva, ma di cui neppure poteva disporre.
Invero, la resistente, non si è costituita, e quindi non si è difesa, Parte_2 nella fase pre-liquidatoria per dimostrare l'inammissibilità del ricorso ex art. 37
C.C.I.I., e solo in data 10 marzo 2025 (quindi, dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria del 27 febbraio 2025, e prima del deposito del reclamo) ha provveduto ad inviare al Registro delle Imprese i bilanci mancanti
(2021 – 2022 – 2023 e 2024), in tesi approvati dall'assemblea tenutasi il 26.2.2025
(e cioè il giorno prima del deposito della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale), data, questa, comunque priva di certezza, essendo i verbali di approvazione dei predetti bilanci carenti di data certa, oltre che dell'attestazione di conformità da parte del professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 della L.
340/2000 (presente invece nei bilanci), e non sono sottoscritti dal presidente e dal segretario in forma autografa.
Quindi, al momento della proposizione del ricorso ex art. 37, co. 2, C.C.I.I., da parte di (10 gennaio 2025), non erano stati approvati, né comunque Controparte_3 resi pubblici, i documenti societari degli ultimi cinque anni di attività, da cui i reclamanti sostengono che si ricaverebbero i pretesi limiti dimensionali infra-soglia della società: l'ultimo bilancio abbreviato depositato è invero quello relativo all'esercizio 2019.
L'omissione dei depositi della in bonis e la mancata prova Parte_2 dell'antecedenza dell'assemblea di approvazione dei bilanci rispetto all'apertura della
Liquidazione giudiziale costituiscono elementi indiziari suggestivi della inattendibilità dei documenti su cui si fonda il reclamo, inattendibilità che trova ulteriore, positiva, conferma nelle risultanze delle indagini pre-liquidatorie e nel
5 contenuto delle domande di insinuazione dei crediti inviate al curatore in vista dell'udienza di esame dello stato passivo (tenutasi il 30 maggio 2025).
In particolare, i bilanci degli anni 2021-2024 contrastano con quanto rilevato dagli organi della Procedura, e segnatamente:
A) con le evidenze della documentazione contabile in possesso della curatela.
Nello specifico, nei bilanci depositati, alla voce “debiti esigibili entro l'esercizio successivo” (invariata nel bilancio 2023 e nel bilancio 2024) si trova riportata la cifra di euro 420.371,35, posta dai reclamanti a preteso fondamento dell'eccezione di mancato superamento della soglia di 500.000,00 euro di debiti di cui all'art. 2, comma
1, lett. d), C.C.I.I. Tale dato non è, tuttavia, coerente con la realtà contabile della società, non rappresentando il reale “stock” del debito sulla stessa gravante (pari ad euro 725.315,92, secondo quanto risulta dal libro giornale 2023, invariato nel successivo esercizio 2024), ma piuttosto il risultato di un'operazione contabile in cui i debiti sono stati compensati con pretese voci di credito, facendo risultare una situazione debitoria molto inferiore rispetto a quella realmente esistente. V., nello specifico, i doc.ti 3 e 4 del fascicolo della Procedura: 3) schema elaborato dalla curatrice sulla base della documentazione di cui questa è entrata in possesso;
4) copia del libro giornale 2023, ed in particolare le ultime due pagine dove si trovano dettagliati i fornitori e i crediti compensati riportati nello schema precedente). In dettaglio, risulta essere stato detratto dall'ammontare dei debiti, tra gli altri, un credito di euro 293.085,33 assunto come recuperabile verso la società Parte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 18/2022 e di cui
[...]
(che fino al 23.4.2018 rappresentava era il legale CP_4 Parte_2 rappresentante;
con il contenuto delle domande di ammissione al passivo pervenute all'attualità e con le pertinenti determinazioni assunte in merito dal giudice delegato.
Nello specifico, la situazione debitoria emersa nel corso dell'istruttoria pre-liquidatoria ha trovato conferma nelle pretese dei creditori formalizzate alla curatela per un totale di euro 658.070,53, allo stato ammessi per euro 560.876,18, importo soggetto ad incremento volta che sarà ammesso anche il credito di , la cui Controparte_1 disamina è stata rinviata, ma che non vi è dubbio sarà favorevolmente risolta trattandosi di un credito assistito da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) definitivo ed esecutivo.
Risulta, quindi, evidente come la documentazione prodotta dai reclamanti non possa ritenersi attendibile e idonea a dimostrare che sia effettivamente Parte_2
6 un'impresa minore, non soggetta, come tale, alla procedura della liquidazione giudiziale. I reclamanti si sono invero limitati a porre a fondamento dell'impugnazione i dati estrapolati dai predetti bilanci postumi relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024, senza tuttavia contestare la sussistenza dei debiti risultati a carico della società all'esito delle indagini avviate dal Tribunale di Padova, sui quali si è concentrata la sentenza impugnata – e segnatamente di quelli comunicati dall'Agenzia delle Entrate
(credito già affidato all per euro 124.650,75 e Controparte_5 credito non ancora affidato per euro 46.510,45 di cui è stata notificata la cartella il
25.12.2024, per un totale di euro 171.161,20), dall Controparte_5
(cartelle/avvisi comprensivi degli interessi di mora dall'affidamento per complessivi CP_ euro 306.338,17), dall' (crediti maturati tra il 2018 e il 2022 per complessivi euro 126.626,49 già affidati all ), nonché di quelli emergenti dai decreti CP_7 ingiuntivi emessi a carico di VI OD per complessivi euro 77.763,94 (oltre interessi maturandi) e dalle omesse dichiarazioni iva per gli anni 2021, 2022, 2023
– poi confermati in sede di verifica del passivo.
8. In definitiva:
a) dal Libro Giornale della società risulta che l'esposizione debitoria gravante su
VI OD S.r.l. alla chiusura dell'esercizio 2023 (rimasta peraltro invariata anche nel 2024) è pari ad euro 725.315,92;
b) i crediti insinuati ed ammessi allo stato passivo sono pari ad euro 560.876,18, importo al quale deve aggiungersi il credito della ricorrente insinuato, ma CP_1 non ancora ammesso.
Sussiste, pertanto, il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), punto
3, C.C.I.I. (“
1. Ai fini del presente codice si intende per: (omissis) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”).
7 9. E' appena il caso di aggiungere che a fronte di tali dati – evidenzianti che VI
OD non è un'impresa minore – non assumono un concreto rilievo le generiche doglianze svolte dai reclamanti in merito alla pretesa violazione dei principi comunitari e della normativa dettata per la gestione della crisi d'impresa basate sulla carenza del requisito soggettivo per l'accesso alla Liquidazione giudiziale ex art. 121
C.C.I.I. (v. reclamo, pag. 4).
10. Quanto al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, questo non è in contestazione e risulta in ogni caso evidente alla luce delle corrispondenti considerazioni svolte al riguardo dal Tribunale, che in difetto di specifici motivi di censura vanno pertanto confermate (cfr. sentenza, pag. 2).
III
11. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste in solido a carico dei reclamanti (VI OD S.r.l. e ) e a Parte_1 favore dei reclamati ( VI OD Controparte_8
S.r.l., in persona del curatore) nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 57/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova;
b) condanna in solido i reclamanti e VI OD S.r.l. a Parte_1 rimborsare ai resistenti e Controparte_1 Controparte_9 le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per compensi,
[...] nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a. (se dovuta) e
C.p.a. come per legge;
8 c) dà atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
d) dispone che la presente sentenza (ex art. 51, co. 12, C.C.I.I.) sia notificata a cura della cancelleria della Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di
Padova, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 577/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato in data 28.3.2025, vertente
TRA
, c.f. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di c.f. con sede legale in Campo San Martino (PD), Parte_2 P.IVA_1
Via Provinciale n. 12, int. 1, rappresentati e difesi dall' avvocato Carlo Maria Cavinato, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Cittadella (PD), Via J. F. Kennedy n. 1, reclamanti
E
p.i. con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Monte Rosa n. 61, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Salerno, via Carlo Carucci n. 8,
E in liquidazione giudiziale (L.G. n. 22/2025 aperta con Parte_2 sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova), c.f. con sede legale in P.IVA_1
Campo San Martino (PD), via Provinciale n. 12, int. 1, in persona del curatore, dott.ssa , con studio in Padova (PD), via Gozzi n. 24, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Silvia Lorenzon, elettivamente domiciliata presso l'avv. Guido Barzazi,
1 in Venezia Mestre, Via Torino 186, autorizzata alla costituzione in giudizio con provvedimento del G.D. del Tribunale di Padova, dott.ssa Paola Rossi, in data 29 aprile 2025, reclamati avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 34/2025, pubblicata il 27.2.2025 a definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di n. 4-1/2025 R.G.P.U.; Parte_2 causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite all'esito della discussione orale disposta in data 5 giugno 2025:
➢ conclusioni di parte reclamante:
“In via preliminare, a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, preso atto delle deduzioni svolte dalla società reclamante, nonché della documentazione ritualmente prodotta, Voglia disporre ai sensi dell'art. 52 CCII la sospensione della liquidazione giudiziale de qua, ricorrendo i gravi e fondati motivi esposti nel presente atto. In via principale, in accoglimento del proposto reclamo, Voglia ritenere esclusa la
[...] dalla procedura di liquidazione giudiziale in quanto rientrante tra Controparte_2 le società minori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e, per l'effetto, revocare
l'impugnata sentenza n. 34/2025, emessa in data 27.2.2025 dal Tribunale di Padova, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per quelli che, in ogni caso saranno rilevati dall'Ill.ma Corte d'Appello adita. Spese del grado interamente rifuse. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. 4/2025 R.G. –
Tribunale di Padova (Prima Sezione)”;
➢ conclusioni della reclamata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione della liquidazione giudiziale, rigettare il reclamo e confermare la sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova, condannando altresì parte reclamante alla refusione delle spese e compensi di lite”;
➢ conclusioni della reclamata Liquidazione giudiziale di Parte_2
“Che l'On.le Autorità adita, per tutte le ragioni sopra esposte, Voglia, contrariis reiectis: - rigettare ex art. 51 C.C.I.I. le domande formulate in via preliminare e in via principale dalla e dal sig. con il reclamo in Parte_2 Parte_1 quanto infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 34/2025; - nel caso in cui il reclamo fosse rigettato, Voglia
l'Ill.ma Corte valutare se sussistano i presupposti (mala fede o colpa grave) per condannare le parti reclamanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e dell'art.
2 51, u.c., C.C.I.I. a fronte dell'inconsistenza, pretestuosità e infondatezza delle difese offerte a sostegno del reclamo basate solo su bilanci semplificati depositati dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale e non esplicativi della reale situazione debitoria della società emergente dalle scritture contabili ben note al legale rappresentante;
- in ogni caso, con rifusione delle competenze del presente giudizio”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui reclamata, il Tribunale di Padova, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 37 C.C.I.I. da Controparte_1
(creditrice istante) nei confronti di sul presupposto del mancato Parte_2 pagamento da parte di questa della somma di € 55.589,18 (oltre interessi successivi al deposito del ricorso monitorio, oltre € 406,50 per spese, € 2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge) e della mancata riconsegna di un serbatoio criogenico
(come meglio indicato nel decreto ingiuntivo n. 12940/2023 – R.G. n. 12631/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 2.8.2023, non opposto nei termini di legge),
e del rilevato stato di insolvenza della debitrice richiesta, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ritenendo provato il credito Parte_2 azionato e la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge [questa, nello specifico, la motivazione: “(omissis) considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
[...] versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di Parte_2 adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo ed atto di precetto per quasi euro 70.000 di cui non è riuscita a trovare adempimento da parte della convenuta;
dalle informazioni acquisite d'ufficio emerge un ulteriore indebitamento scaduto nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione di euro
306.000 e l'emanazione di altri decreti ingiuntivi nei confronti della società per euro
83.000 complessivi. Lo stato di insolvenza è infine corroborato dal mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2019; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Campo Parte_2
3 San Martino (PD), Via Provinciale nr. 12 int. 1, cod. fisc. avente ad P.IVA_1 oggetto la produzione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti a base di carne in genere, legalmente rappresentata da nato a [...]_1
(PD) il 07.11.1988, residente a [...]
(omissis)”];
2. Hanno proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I., e, in proprio, il Parte_2 suo legale rappresentante, , deducendo che la società dispone in Parte_1 realtà dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I., per essere qualificata “impresa minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 C.C.I.I., come evidenziato dai bilanci relativi ai tre esercizi precedenti alla presentazione del ricorso (2022, 2023, 2024), risultando, come tale, sottratta alla procedura (maior) della liquidazione giudiziale, potendo, al più essere soggetta a liquidazione controllata.
3. Si sono costituiti nel presente procedimento di reclamo la creditrice istante
( e la curatela della Liquidazione giudiziale di Controparte_1 Parte_2
prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
[...]
4. All'udienza di discussione del 5.6.2025 la difesa di parte reclamante ha sottolineato che dalla documentazione contabile della società non risulta l'emergenza di una situazione debitoria eccedente il limite legale di 500.000 euro, mentre il difensore della Liquidazione ha prodotto il verbale di formazione dello stato passivo dal quale risulta un montante di debiti di oltre 560.000 euro. All'esito della discussione, la Corte ha riservato la causa in decisione e l'ha quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
5. L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, censurante la “Nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per erronea applicazione degli artt.
2, comma 1, lett. d), e art. 121 del D.L.gs n. 14/2019: insussistenza del presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale”. Assumono i reclamanti che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i dati contabili, dai quali emergerebbe una situazione patrimoniale, economica e debitoria di tale da doverla Parte_2 riguardare quale impresa minore, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, sottratta, pertanto, alla procedura di liquidazione giudiziale. Tale situazione impediente emergerebbe dalle evidenze emergenti dai bilanci relativi ai tre ultimi esercizi (esercizio 2022: attivo patrimoniale: 267.471; ricavi lordi: 42.226; debiti:
4 427.910 – esercizio 2023: A.P.: 232.806; R.L.: 7.781; D.: 420.371 – esercizio 2024:
A.P.: 222.034; R.L.: 0; D.: 420.371).
6. Il reclamo è infondato, non risultando adeguatamente riscontrata la tesi sostenuta dai reclamanti per cui non potrebbe essere sottoposta alla Parte_2 procedura di liquidazione giudiziale in quanto impresa minore. Invero, i bilanci depositati unitamente al reclamo, oltre a non essere stati ritualmente approvati e depositati nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2435 c.c. (oltre che carenti di sottoscrizione e di dichiarazione di conformità), e a non essere corredati dalla pertinente documentazione contabile, contengono dati incongruenti e comunque non credibili.
7. Va in primo luogo sottolineato che il Tribunale non può aver male interpretato dati di cui, non solo non disponeva, ma di cui neppure poteva disporre.
Invero, la resistente, non si è costituita, e quindi non si è difesa, Parte_2 nella fase pre-liquidatoria per dimostrare l'inammissibilità del ricorso ex art. 37
C.C.I.I., e solo in data 10 marzo 2025 (quindi, dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria del 27 febbraio 2025, e prima del deposito del reclamo) ha provveduto ad inviare al Registro delle Imprese i bilanci mancanti
(2021 – 2022 – 2023 e 2024), in tesi approvati dall'assemblea tenutasi il 26.2.2025
(e cioè il giorno prima del deposito della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale), data, questa, comunque priva di certezza, essendo i verbali di approvazione dei predetti bilanci carenti di data certa, oltre che dell'attestazione di conformità da parte del professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 della L.
340/2000 (presente invece nei bilanci), e non sono sottoscritti dal presidente e dal segretario in forma autografa.
Quindi, al momento della proposizione del ricorso ex art. 37, co. 2, C.C.I.I., da parte di (10 gennaio 2025), non erano stati approvati, né comunque Controparte_3 resi pubblici, i documenti societari degli ultimi cinque anni di attività, da cui i reclamanti sostengono che si ricaverebbero i pretesi limiti dimensionali infra-soglia della società: l'ultimo bilancio abbreviato depositato è invero quello relativo all'esercizio 2019.
L'omissione dei depositi della in bonis e la mancata prova Parte_2 dell'antecedenza dell'assemblea di approvazione dei bilanci rispetto all'apertura della
Liquidazione giudiziale costituiscono elementi indiziari suggestivi della inattendibilità dei documenti su cui si fonda il reclamo, inattendibilità che trova ulteriore, positiva, conferma nelle risultanze delle indagini pre-liquidatorie e nel
5 contenuto delle domande di insinuazione dei crediti inviate al curatore in vista dell'udienza di esame dello stato passivo (tenutasi il 30 maggio 2025).
In particolare, i bilanci degli anni 2021-2024 contrastano con quanto rilevato dagli organi della Procedura, e segnatamente:
A) con le evidenze della documentazione contabile in possesso della curatela.
Nello specifico, nei bilanci depositati, alla voce “debiti esigibili entro l'esercizio successivo” (invariata nel bilancio 2023 e nel bilancio 2024) si trova riportata la cifra di euro 420.371,35, posta dai reclamanti a preteso fondamento dell'eccezione di mancato superamento della soglia di 500.000,00 euro di debiti di cui all'art. 2, comma
1, lett. d), C.C.I.I. Tale dato non è, tuttavia, coerente con la realtà contabile della società, non rappresentando il reale “stock” del debito sulla stessa gravante (pari ad euro 725.315,92, secondo quanto risulta dal libro giornale 2023, invariato nel successivo esercizio 2024), ma piuttosto il risultato di un'operazione contabile in cui i debiti sono stati compensati con pretese voci di credito, facendo risultare una situazione debitoria molto inferiore rispetto a quella realmente esistente. V., nello specifico, i doc.ti 3 e 4 del fascicolo della Procedura: 3) schema elaborato dalla curatrice sulla base della documentazione di cui questa è entrata in possesso;
4) copia del libro giornale 2023, ed in particolare le ultime due pagine dove si trovano dettagliati i fornitori e i crediti compensati riportati nello schema precedente). In dettaglio, risulta essere stato detratto dall'ammontare dei debiti, tra gli altri, un credito di euro 293.085,33 assunto come recuperabile verso la società Parte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 18/2022 e di cui
[...]
(che fino al 23.4.2018 rappresentava era il legale CP_4 Parte_2 rappresentante;
con il contenuto delle domande di ammissione al passivo pervenute all'attualità e con le pertinenti determinazioni assunte in merito dal giudice delegato.
Nello specifico, la situazione debitoria emersa nel corso dell'istruttoria pre-liquidatoria ha trovato conferma nelle pretese dei creditori formalizzate alla curatela per un totale di euro 658.070,53, allo stato ammessi per euro 560.876,18, importo soggetto ad incremento volta che sarà ammesso anche il credito di , la cui Controparte_1 disamina è stata rinviata, ma che non vi è dubbio sarà favorevolmente risolta trattandosi di un credito assistito da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) definitivo ed esecutivo.
Risulta, quindi, evidente come la documentazione prodotta dai reclamanti non possa ritenersi attendibile e idonea a dimostrare che sia effettivamente Parte_2
6 un'impresa minore, non soggetta, come tale, alla procedura della liquidazione giudiziale. I reclamanti si sono invero limitati a porre a fondamento dell'impugnazione i dati estrapolati dai predetti bilanci postumi relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024, senza tuttavia contestare la sussistenza dei debiti risultati a carico della società all'esito delle indagini avviate dal Tribunale di Padova, sui quali si è concentrata la sentenza impugnata – e segnatamente di quelli comunicati dall'Agenzia delle Entrate
(credito già affidato all per euro 124.650,75 e Controparte_5 credito non ancora affidato per euro 46.510,45 di cui è stata notificata la cartella il
25.12.2024, per un totale di euro 171.161,20), dall Controparte_5
(cartelle/avvisi comprensivi degli interessi di mora dall'affidamento per complessivi CP_ euro 306.338,17), dall' (crediti maturati tra il 2018 e il 2022 per complessivi euro 126.626,49 già affidati all ), nonché di quelli emergenti dai decreti CP_7 ingiuntivi emessi a carico di VI OD per complessivi euro 77.763,94 (oltre interessi maturandi) e dalle omesse dichiarazioni iva per gli anni 2021, 2022, 2023
– poi confermati in sede di verifica del passivo.
8. In definitiva:
a) dal Libro Giornale della società risulta che l'esposizione debitoria gravante su
VI OD S.r.l. alla chiusura dell'esercizio 2023 (rimasta peraltro invariata anche nel 2024) è pari ad euro 725.315,92;
b) i crediti insinuati ed ammessi allo stato passivo sono pari ad euro 560.876,18, importo al quale deve aggiungersi il credito della ricorrente insinuato, ma CP_1 non ancora ammesso.
Sussiste, pertanto, il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), punto
3, C.C.I.I. (“
1. Ai fini del presente codice si intende per: (omissis) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”).
7 9. E' appena il caso di aggiungere che a fronte di tali dati – evidenzianti che VI
OD non è un'impresa minore – non assumono un concreto rilievo le generiche doglianze svolte dai reclamanti in merito alla pretesa violazione dei principi comunitari e della normativa dettata per la gestione della crisi d'impresa basate sulla carenza del requisito soggettivo per l'accesso alla Liquidazione giudiziale ex art. 121
C.C.I.I. (v. reclamo, pag. 4).
10. Quanto al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, questo non è in contestazione e risulta in ogni caso evidente alla luce delle corrispondenti considerazioni svolte al riguardo dal Tribunale, che in difetto di specifici motivi di censura vanno pertanto confermate (cfr. sentenza, pag. 2).
III
11. Le spese di lite del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e vanno quindi poste in solido a carico dei reclamanti (VI OD S.r.l. e ) e a Parte_1 favore dei reclamati ( VI OD Controparte_8
S.r.l., in persona del curatore) nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo allo scaglione
“causa di valore indeterminabile di complessità media”, applicati parametri medi di liquidazione.
Stante il rigetto integrale del reclamo, deve darsi atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sul procedimento ex art. 51
C.C.I.I. n. 57/2025 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Padova;
b) condanna in solido i reclamanti e VI OD S.r.l. a Parte_1 rimborsare ai resistenti e Controparte_1 Controparte_9 le spese di lite del presente secondo grado, che si liquidano, per compensi,
[...] nella misura di € 8.470,00, oltre al rimborso forfetario al 15%, I.v.a. (se dovuta) e
C.p.a. come per legge;
8 c) dà atto che sussistono a carico dei reclamanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato;
d) dispone che la presente sentenza (ex art. 51, co. 12, C.C.I.I.) sia notificata a cura della cancelleria della Corte d'Appello alle parti e comunicata al Tribunale di
Padova, nonché iscritta al Registro delle Imprese a norma dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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