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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 796/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Susanna Zavaglia Consigliere
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL 19.05.2024) Pt_1
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. PARENTI Pt_2 C.F._1
ANNA ROSA con domicilio eletto in VIA G. MATTEOTTI 94
BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. GUIDOTTI ILARIA con domicilio eletto in VIA ZAGO, 2/2
BOLOGNA Appellato
AVV. ANNAMARIA CIAMPA quale curatrice speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
intervenuto
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 09.06.2015 presso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la separazione giudiziale con addebito al coniuge CP_2
con il quale aveva contratto matrimonio in Marocco in Controparte_1
data 05.09.2008, unione dalla quale erano nati due figli, Persona_3
(23.03.2011) e (19.02.2015), domandando altresì l'affido esclusivo Per_2
dei minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'ordine al di CP_1
non avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figli e la statuizione di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 per il mantenimento proprio e dei minori, comprensivo delle spese straordinarie e del canone di locazione per la casa familiare.
La ricorrente esponeva di aver subito pesanti maltrattamenti dal marito e che pendeva procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt.
572, 61 n. 11-quinquies e 605 c.p.; che, intervenuti i Servizi Sociali, era ospite in una comunità insieme ai due bambini;
che il aveva CP_1
continuato ad abitare presso la casa coniugale e lavorava come operaio pag. 2/13 metalmeccanico con reddito annuo di circa € 22.000,00, mentre lei non aveva alcun reddito.
Si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di Controparte_1
separazione e chiedendo a sua volta l'addebito alla moglie in ragione delle accuse infondate da lei sporte, essendo stato successivamente assolto dall'accusa di maltrattamenti per la quale aveva subito un periodo di carcerazione cautelare. Precisava di avere uno stipendio netto di € 1.300,00 mensili e concludeva per l'affido esclusivo in proprio favore del figlio maggiore e l'affido condiviso della secondogenita, rimettendosi a giustizia per l'assegno di mantenimento di quest'ultima.
Con sentenza non definitiva n. 1947/2016 del 29.07.2016 il Tribunale di
Bologna pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza definitiva n. 1607/2020 pubblicata il 12.11.2020, il Tribunale di Bologna
• dichiarava l'addebito della separazione a carico di;
CP_2
• poneva a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per il periodo dal 29.10.2016 al 9.12.2019;
• poneva a carico di ciascuna parte, per il periodo dal 09.06.2015 al
09.12.2019, il 50% delle spese straordinarie;
• condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice preliminarmente rilevava che, come il matrimonio celebrato in
Marocco tra le parti risultava valido in Italia seppur non quivi trascritto, parimenti la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di
Kasba Tadla, seppur non trascritta, doveva ritenersi valida e automaticamente efficace ai sensi dell'art. 64 L.218/1995.
pag. 3/13 Riteneva inoltre provato che l'irreversibile rottura del rapporto coniugale fosse conseguenza dei gravi fatti di rilevanza penale attribuiti dalla al Pt_2
marito, avendo quest'ultimo provato che la disgregazione del nucleo familiare era la conseguenza delle deflagranti ripercussioni sulla vita matrimoniale del procedimento penale in cui la moglie lo aveva ingiustamente coinvolto, per il quale aveva subito la carcerazione preventiva e aveva potuto conoscere la figlia solo molti mesi dopo Per_2
la sua nascita, in quanto destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli;
dal canto suo la ricorrente non aveva provato la fondatezza delle gravi accuse mosse al marito, emergendo, anzi, seri elementi di dubbio circa la versione dei fatti da lei delineati.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello. Controparte_1
Si costituiva in giudizio invocando il rigetto dell'impugnazione CP_2
e proponendo a sua volta appello incidentale.
Con sentenza non definitiva la Corte affermava la giurisdizione italiana in ragione del fatto che i minori risiedevano abitualmente in Italia e la propria competenza a decidere oltre che sulla separazione anche in ordine ad affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei medesimi.
Dopo l'espletamento di CTU, con sentenza definitiva n. 1870/2022 pubblicata il 20.09.2022 la Corte d'Appello di Bologna, condividendo e facendo proprie le risultanze della CTU espletata, che evidenziava il pesante coinvolgimento dei minori nel dissidio genitoriale, il loro conflitto di lealtà, specie nel primogenito, nonché forti criticità in entrambi i genitori, così decideva: disponeva l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocamento presso il padre, e con compito del Servizio
pag. 4/13 affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
disponeva modalità di visita madre-figli una volta alla settimana con
, incontri protetti con una volta ogni due settimane e un Per_2 Per_1
incontro al mese congiuntamente con entrambi;
poneva a carico della l'obbligo di corrispondere al l'importo Pt_2 CP_1
complessivo di € 150,00 quale contributo al mantenimento dei due figli;
ordinava al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente;
compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello;
poneva definitivamente in capo alle parti, ciascuna per la metà, le spese di
CTU.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, CP_2
prospettando tre motivi di doglianza.
Si è costituito nel giudizio di legittimità con Controparte_1
controricorso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con sentenza del 27.02.2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata in ragione del difetto di rappresentanza dei minori nel giudizio di appello, in presenza di un provvedimento fortemente ablativo della responsabilità genitoriale, rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.- Il procedimento veniva quindi riassunto presso questa Corte con due separati ricorsi.
pag. 5/13 All'udienza del 07.11.2024, la Corte disponeva la riunione del procedimento incardinato da (RG 842/2024) al Controparte_1
procedimento incardinato da (RG 796/2024). CP_2
Si procedeva quindi alla nomina del curatore speciale dei minori Avv.
Annamaria Ciampa che si costituiva.
Veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
La Corte disponeva inoltre un'integrazione della CTU sulla situazione attuale dei minori, volta altresì ad individuare il percorso necessario al recupero della genitorialità e a verificare l'idoneità dell'attuale regime di visite protette
La difesa del in data 13.01.2025 depositava anche sentenza del CP_1
Tribunale Penale di Bologna che ha definito il procedimento penale promosso a seguito di denuncia della assolvendo l'imputato “perché il Pt_2
fatto non costituisce reato”.
All'ultima udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa giunge oggi in decisione sulle seguenti conclusioni di cui agli atti introduttivi della riassunzione.
Per parte : CP_2
In via principale: confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e previa revoca del provvedimento che dispone gli incontri protetti fra la madre ed il figlio
, collochi entrambi i minori in via prevalente presso la residenza materna a Persona_1
Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Pepoli n. 4 presso la madre figli, stabilendo che i minori possano trascorrere con il padre i fine settimana alternati, durante le festività e le vacanze estive, secondo il calendario che la Corte riterrà più opportuno. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra la somma CP_1 CP_2 mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
2) in via
pag. 6/13 subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale disporre:
1) che i figli minori possano rimanere con la madre due pomeriggi durante la settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21:00, oltre ad un fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
2) che i figli possano rimanere con la madre una settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e per un mese durante le vacanze estive. 3) In ogni caso con vittoria dei compensi professionali, rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Per parte Controparte_1
“- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al padre laddove ritenuto opportuno nell'interesse degli stessi o condiviso con la madre, nonché disporre in ogni caso che i figli rimangano collocati presso il padre;
- disporre che veda la madre Persona_1
esclusivamente in modalità protetta nonchè disporre tutti gli approfondimenti ritenuti necessari nell'interesse di in ordine al rapporto con la madre come richiesto Per_2
nel subprocedimento RG 8740-5/2015, se del caso incaricando i servizi sociali di organizzare incontri protetti per e per procedere ad attenta valutazione Persona_1
della situazione della figlia minore al fine di individuare le modalità e Per_2
frequenza di visita consigliabili da parte della madre alla figlia;
- disporre il divieto di espatrio della signora con i propri figli attesa l'esistenza della sentenza del CP_2
Tribunale di Kasba Tadla che affida i bambini alla madre, disporre che il padre sarà il solo genitore autorizzato a custodire i passaporti dei figli e disporre altresì che eventuali richieste di pernottamento con i figli lontano dal luogo di residenza della madre siano sempre previamente concordate con il padre;
- disporre a carico della signora un contributo mensile al mantenimento per ciascun figlio pari ad € CP_2
300,00 oltre rivalutazione Istat ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna a decorrere dal deposito del ricorso in appello introduttivo del giudizio RG n. 2018/2020 del 16 dicembre 2020, nonché disporre che il signor possa richiedere al 100% l'assegno Controparte_1
unico per i figli e;
- condannare la signora a Persona_1 Per_2 CP_2
corrispondere al signor per il mantenimento dei figli dalla data del 9/12/2019 CP_1
pag. 7/13 alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di appello RG n. 2018/2020
l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat ed interessi ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna;
- con vittoria di spese di lite. *
Per il curatore dei minori:
In via principale e nel merito: - Disporre l'affido esclusivo al padre dei due figli minori
e e confermare la loro collocazione presso la residenza Persona_4 Persona_2
paterna; - Incaricare il Servizio Sociale di attivare sostegno e supporto ai minori, per mezzo di percorsi e strumenti opportuni per il loro benessere psico-fisico, per la loro istruzione ed educazione nonché per le attività ludiche e sportive e di socializzazione;
sostenere il padre nella funzione genitoriale;
programmare incontri con la madre solo in forma protetta con la frequenza e la durata che si riterrà più opportuna, considerando anche la volontà dei minori e con la facoltà di sospenderli o interromperli se risultino disturbanti per i minori;
- Si rimette a Giustizia in ordine alle richieste ed aspetti economici”
5.- Nel corso del processo d'appello si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori con comparsa depositata il 04.12.2024, rappresentando di aver svolto separati colloqui con i due minori e di aver altresì organizzato un incontro con gli insegnanti delle scuole frequentate da e . Dai colloqui era emerso il disagio, soprattutto da Per_2 Persona_5
parte di che aveva dichiarato un aperto rifiuto a continuare a vedere Per_1
la madre. Rilevava l'opportunità di una nuova CTU. Riteneva non sussistenti elementi di inadeguatezza in capo al padre, tali da giustificare una limitazione all'esercizio della funzione genitoriale, mentre ravvisava in capo alla madre una evidente incoerenza tra la sua effettiva partecipazione alla vita dei figli, puntualità e costanza negli incontri, adeguatezza nel corso degli stessi e iniziative giudiziarie messe in atto dalla signora;
osservava che la relazione affettiva padre-figli risultava positiva e che i minori pag. 8/13 apparivano seguiti e accuditi in modo consono dal padre, mentre la madre non era riuscita ad utilizzare il tempo che aveva a disposizione per mantenere una relazione altrettanto positiva e accogliente con i minori, spesso non presentandosi agli incontri senza avvisare per tempo, ingenerando una profonda delusione nei minori e rafforzando in loro un sentimento di inadeguatezza;
rilevava altresì nella madre scarso interesse riguardo agli aspetti relativi all'istruzione, salute e attività dei ragazzi, idoneo ad incidere sulla sua affidabilità e a suggerire, all'attualità, un affido esclusivo al padre. Tanto dedotto chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU psicodiagnostica e, nel merito, l'affido esclusivo dei minori al padre, incaricando i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno e supporto in favore dei minori. Quanto alle questioni economiche, si rimetteva a giustizia.
6.- I motivi di appello relativi ad affidamento, collocazione e visite dei minori vanno risolti alla luce dell'accertamento peritale.
Nella disposta integrazione peritale depositata il 16.04.2025, la CTU dott.ssa rileva di aver riscontrato una costante difficoltà della triade Per_6
madre/figli a stabilire un rapporto funzionale al dialogo, alla luce dello scarso affetto mostrato da verso la madre e ad una crescente e Per_1
maggiore ostilità da parte di , cui corrispondono fragilità da parte Per_2
della e difficoltà introspettiva e riflessiva, che sfociano nella difficoltà Pt_2
di un accudimento idoneo e congruente con i bisogni di crescita dei figli.
Alla luce dell'atteggiamento dei minori, ancora proiettati a pensare ad una madre disinteressata e abbandonica, la CTU ritiene quindi necessario elaborare un progetto volto a riportare la madre nella vita dei figli.
pag. 9/13 Quanto al padre, riscontra l'assenza di condotte ostative alla frequentazione madre-figli e un indubbio sforzo verso un adeguato, seppur faticoso, accudimento dei minori, fermo restando il bisogno di un “aiuto concreto”.
Quanto ai ragazzi rileva l'assenza di sofferenza legata al distacco dalla madre, ma osserva che la mancanza di una figura materna capace di porsi in modi empatico e accudente nei loro confronti sia una criticità a cui dover sopperire.
Rispetto alle osservazioni del 2022 gli unici cambiamenti si riferiscono ad un atteggiamento meno respingente, più tollerante di verso la madre. Per_1
sembra invece maggiormente infastidita e sicuramente sta con la Per_2
madre con maggiore fatica, tanto che si sono resi necessari restringimenti delle visite.
La consulente propone quindi l'attivazione di un progetto multifunzionale, distinto in due percorsi: l'uno relativo all'interazione madre-figli
(ipotizzandosi un tempo di sperimentazione di 8/10 mesi) e l'altro al supporto della socialità dei ragazzi. Il primo (A) dovrebbe consistere in un progetto di sostegno comportamentale/psicoeducativo in cui l'operatore favorisce momenti di interazione, con funzione di guida pratica, al fine di garantire il più possibile la riuscita dell'interazione. Il secondo progetto (B) finalizzato ad aprire nuovi scenari relazionali e di interazione per i ragazzi, dovrebbe consistere nell'introduzione di nuovi stimoli arricchenti il loro mondo socio/relazionale (attività sportive o ricreative), senza limiti temporali, se non quelli imposti dai vincoli oggettivi del Servizio e del nucleo familiare.
A seguito di un ulteriore confronto con i CCTTPP e con il curatore avv.
Ciampa, la dott.ssa conclude quindi ritenendo necessaria la conferma Per_6
pag. 10/13 dell'affido dei minori al Servizio Sociale per poter supportare e assistere al meglio i ragazzi e vigilare sulla corretta attuazione dei progetti nel loro interesse, essendo la conflittualità tra gli ex coniugi ancora molto elevata, con collocamento prevalente presso la casa paterna, prevedendo incontri con la madre un'ora per tre volte al mese per e non più di due Per_1
incontri al mese per , aggiungendo possibilmente un momento di Per_2
quotidianità all'interazione (ad esempio, la madre potrebbe accompagnare la figlia insieme all'educatrice verso un luogo di attività e poi riaccompagnarla al luogo del saluto).
Sulla scorta di queste chiare conclusioni peritali, fondate su un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali con compiuta risposta anche alle osservazioni dei CTP, la Corte ritiene di confermare l'affido ai Servizi Sociali dei minori, delegando gli stessi alle decisioni nell'interesse dei minori relative a scuola, salute e attività sportive, con collocamento prevalente presso il padre e con compito del Servizio affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per gli adulti e per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
dispone visite protette con la madre tre volte al mese per e non più di due volte al Per_1
mese per , facendo coincidere una di queste visite per entrambi i Per_2
minori insieme, sempre nel rispetto delle esigenze e dei desideri degli stessi, con la possibilità, sotto la supervisione dei Servizi, di un ampliamento delle stesse sempre nel superiore interesse dei minori;
conferma l'ordine al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente.
In ordine agli aspetti economici, considerato l'attuale stato di disoccupazione della madre e l'attività lavorativa del padre, conferma la pag. 11/13 previsione di un assegno di mantenimento per entrambi i minori di € 75,00 ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico per i figli spetterà in via esclusiva al padre.
Nessuna decisione viene oggi assunta sull'espatrio dei minori atteso l'attuale affidamento ai Servizi Sociali.
Spese compensate anche per la fase di legittimità, in ragione della complessità dei rapporti tra le parti con la conseguente necessità di una originaria CTU e di un successivo aggiornamento per definire le migliori forme di affidamento, collocamento e visita.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL CP_2
19.05.2024) nei confronti di costituito, con Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale e del Curatore Speciale dei minori e avv. Annamaria Ciampa, avverso la Persona_1 Persona_2
sentenza del Tribunale di Bologna n. 1607/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: conferma l'affido ai Servizi Sociali dei minori, delegando gli stessi alle decisioni nell'interesse dei minori relative a scuola, salute e attività sportive, con collocamento prevalente presso il padre, e con compito del
Servizio affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per gli adulti e per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
dispone visite protette con la madre tre volte al mese per e non più Per_1
di due volte al mese per , facendo coincidere una di queste visite Per_2
pag. 12/13 per entrambi i minori insieme, sempre nel rispetto delle esigenze e dei desideri degli stessi, con la possibilità, sotto la supervisione dei Servizi, di un ampliamento, sempre nel superiore interesse dei minori;
conferma l'ordine al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente;
fissa in € 150,00 il contributo complessivo dovuto dalla madre al padre per il mantenimento di entrambi i minori dal deposito della presente sentenza oltre il 30% delle spese straordinarie;
Assegno Unico per i figli in via esclusiva al padre;
spese di lite interamente compensate anche per la fase di legittimità; spese di CTU definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 796/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Annarita Donofrio Presidente rel.
Susanna Zavaglia Consigliere
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL 19.05.2024) Pt_1
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. PARENTI Pt_2 C.F._1
ANNA ROSA con domicilio eletto in VIA G. MATTEOTTI 94
BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. GUIDOTTI ILARIA con domicilio eletto in VIA ZAGO, 2/2
BOLOGNA Appellato
AVV. ANNAMARIA CIAMPA quale curatrice speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
intervenuto
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 09.06.2015 presso il Tribunale di Bologna,
chiedeva la separazione giudiziale con addebito al coniuge CP_2
con il quale aveva contratto matrimonio in Marocco in Controparte_1
data 05.09.2008, unione dalla quale erano nati due figli, Persona_3
(23.03.2011) e (19.02.2015), domandando altresì l'affido esclusivo Per_2
dei minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'ordine al di CP_1
non avvicinarsi ai luoghi frequentati da moglie e figli e la statuizione di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 per il mantenimento proprio e dei minori, comprensivo delle spese straordinarie e del canone di locazione per la casa familiare.
La ricorrente esponeva di aver subito pesanti maltrattamenti dal marito e che pendeva procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt.
572, 61 n. 11-quinquies e 605 c.p.; che, intervenuti i Servizi Sociali, era ospite in una comunità insieme ai due bambini;
che il aveva CP_1
continuato ad abitare presso la casa coniugale e lavorava come operaio pag. 2/13 metalmeccanico con reddito annuo di circa € 22.000,00, mentre lei non aveva alcun reddito.
Si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di Controparte_1
separazione e chiedendo a sua volta l'addebito alla moglie in ragione delle accuse infondate da lei sporte, essendo stato successivamente assolto dall'accusa di maltrattamenti per la quale aveva subito un periodo di carcerazione cautelare. Precisava di avere uno stipendio netto di € 1.300,00 mensili e concludeva per l'affido esclusivo in proprio favore del figlio maggiore e l'affido condiviso della secondogenita, rimettendosi a giustizia per l'assegno di mantenimento di quest'ultima.
Con sentenza non definitiva n. 1947/2016 del 29.07.2016 il Tribunale di
Bologna pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza definitiva n. 1607/2020 pubblicata il 12.11.2020, il Tribunale di Bologna
• dichiarava l'addebito della separazione a carico di;
CP_2
• poneva a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) per il periodo dal 29.10.2016 al 9.12.2019;
• poneva a carico di ciascuna parte, per il periodo dal 09.06.2015 al
09.12.2019, il 50% delle spese straordinarie;
• condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice preliminarmente rilevava che, come il matrimonio celebrato in
Marocco tra le parti risultava valido in Italia seppur non quivi trascritto, parimenti la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di
Kasba Tadla, seppur non trascritta, doveva ritenersi valida e automaticamente efficace ai sensi dell'art. 64 L.218/1995.
pag. 3/13 Riteneva inoltre provato che l'irreversibile rottura del rapporto coniugale fosse conseguenza dei gravi fatti di rilevanza penale attribuiti dalla al Pt_2
marito, avendo quest'ultimo provato che la disgregazione del nucleo familiare era la conseguenza delle deflagranti ripercussioni sulla vita matrimoniale del procedimento penale in cui la moglie lo aveva ingiustamente coinvolto, per il quale aveva subito la carcerazione preventiva e aveva potuto conoscere la figlia solo molti mesi dopo Per_2
la sua nascita, in quanto destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli;
dal canto suo la ricorrente non aveva provato la fondatezza delle gravi accuse mosse al marito, emergendo, anzi, seri elementi di dubbio circa la versione dei fatti da lei delineati.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello. Controparte_1
Si costituiva in giudizio invocando il rigetto dell'impugnazione CP_2
e proponendo a sua volta appello incidentale.
Con sentenza non definitiva la Corte affermava la giurisdizione italiana in ragione del fatto che i minori risiedevano abitualmente in Italia e la propria competenza a decidere oltre che sulla separazione anche in ordine ad affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei medesimi.
Dopo l'espletamento di CTU, con sentenza definitiva n. 1870/2022 pubblicata il 20.09.2022 la Corte d'Appello di Bologna, condividendo e facendo proprie le risultanze della CTU espletata, che evidenziava il pesante coinvolgimento dei minori nel dissidio genitoriale, il loro conflitto di lealtà, specie nel primogenito, nonché forti criticità in entrambi i genitori, così decideva: disponeva l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocamento presso il padre, e con compito del Servizio
pag. 4/13 affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
disponeva modalità di visita madre-figli una volta alla settimana con
, incontri protetti con una volta ogni due settimane e un Per_2 Per_1
incontro al mese congiuntamente con entrambi;
poneva a carico della l'obbligo di corrispondere al l'importo Pt_2 CP_1
complessivo di € 150,00 quale contributo al mantenimento dei due figli;
ordinava al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente;
compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello;
poneva definitivamente in capo alle parti, ciascuna per la metà, le spese di
CTU.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, CP_2
prospettando tre motivi di doglianza.
Si è costituito nel giudizio di legittimità con Controparte_1
controricorso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Con sentenza del 27.02.2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata in ragione del difetto di rappresentanza dei minori nel giudizio di appello, in presenza di un provvedimento fortemente ablativo della responsabilità genitoriale, rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.- Il procedimento veniva quindi riassunto presso questa Corte con due separati ricorsi.
pag. 5/13 All'udienza del 07.11.2024, la Corte disponeva la riunione del procedimento incardinato da (RG 842/2024) al Controparte_1
procedimento incardinato da (RG 796/2024). CP_2
Si procedeva quindi alla nomina del curatore speciale dei minori Avv.
Annamaria Ciampa che si costituiva.
Veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi Sociali.
La Corte disponeva inoltre un'integrazione della CTU sulla situazione attuale dei minori, volta altresì ad individuare il percorso necessario al recupero della genitorialità e a verificare l'idoneità dell'attuale regime di visite protette
La difesa del in data 13.01.2025 depositava anche sentenza del CP_1
Tribunale Penale di Bologna che ha definito il procedimento penale promosso a seguito di denuncia della assolvendo l'imputato “perché il Pt_2
fatto non costituisce reato”.
All'ultima udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa giunge oggi in decisione sulle seguenti conclusioni di cui agli atti introduttivi della riassunzione.
Per parte : CP_2
In via principale: confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e previa revoca del provvedimento che dispone gli incontri protetti fra la madre ed il figlio
, collochi entrambi i minori in via prevalente presso la residenza materna a Persona_1
Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Pepoli n. 4 presso la madre figli, stabilendo che i minori possano trascorrere con il padre i fine settimana alternati, durante le festività e le vacanze estive, secondo il calendario che la Corte riterrà più opportuno. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra la somma CP_1 CP_2 mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
2) in via
pag. 6/13 subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale disporre:
1) che i figli minori possano rimanere con la madre due pomeriggi durante la settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21:00, oltre ad un fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
2) che i figli possano rimanere con la madre una settimana durante le festività natalizie, tre giorni durante le festività pasquali e per un mese durante le vacanze estive. 3) In ogni caso con vittoria dei compensi professionali, rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Per parte Controparte_1
“- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al padre laddove ritenuto opportuno nell'interesse degli stessi o condiviso con la madre, nonché disporre in ogni caso che i figli rimangano collocati presso il padre;
- disporre che veda la madre Persona_1
esclusivamente in modalità protetta nonchè disporre tutti gli approfondimenti ritenuti necessari nell'interesse di in ordine al rapporto con la madre come richiesto Per_2
nel subprocedimento RG 8740-5/2015, se del caso incaricando i servizi sociali di organizzare incontri protetti per e per procedere ad attenta valutazione Persona_1
della situazione della figlia minore al fine di individuare le modalità e Per_2
frequenza di visita consigliabili da parte della madre alla figlia;
- disporre il divieto di espatrio della signora con i propri figli attesa l'esistenza della sentenza del CP_2
Tribunale di Kasba Tadla che affida i bambini alla madre, disporre che il padre sarà il solo genitore autorizzato a custodire i passaporti dei figli e disporre altresì che eventuali richieste di pernottamento con i figli lontano dal luogo di residenza della madre siano sempre previamente concordate con il padre;
- disporre a carico della signora un contributo mensile al mantenimento per ciascun figlio pari ad € CP_2
300,00 oltre rivalutazione Istat ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna a decorrere dal deposito del ricorso in appello introduttivo del giudizio RG n. 2018/2020 del 16 dicembre 2020, nonché disporre che il signor possa richiedere al 100% l'assegno Controparte_1
unico per i figli e;
- condannare la signora a Persona_1 Per_2 CP_2
corrispondere al signor per il mantenimento dei figli dalla data del 9/12/2019 CP_1
pag. 7/13 alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di appello RG n. 2018/2020
l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat ed interessi ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna;
- con vittoria di spese di lite. *
Per il curatore dei minori:
In via principale e nel merito: - Disporre l'affido esclusivo al padre dei due figli minori
e e confermare la loro collocazione presso la residenza Persona_4 Persona_2
paterna; - Incaricare il Servizio Sociale di attivare sostegno e supporto ai minori, per mezzo di percorsi e strumenti opportuni per il loro benessere psico-fisico, per la loro istruzione ed educazione nonché per le attività ludiche e sportive e di socializzazione;
sostenere il padre nella funzione genitoriale;
programmare incontri con la madre solo in forma protetta con la frequenza e la durata che si riterrà più opportuna, considerando anche la volontà dei minori e con la facoltà di sospenderli o interromperli se risultino disturbanti per i minori;
- Si rimette a Giustizia in ordine alle richieste ed aspetti economici”
5.- Nel corso del processo d'appello si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori con comparsa depositata il 04.12.2024, rappresentando di aver svolto separati colloqui con i due minori e di aver altresì organizzato un incontro con gli insegnanti delle scuole frequentate da e . Dai colloqui era emerso il disagio, soprattutto da Per_2 Persona_5
parte di che aveva dichiarato un aperto rifiuto a continuare a vedere Per_1
la madre. Rilevava l'opportunità di una nuova CTU. Riteneva non sussistenti elementi di inadeguatezza in capo al padre, tali da giustificare una limitazione all'esercizio della funzione genitoriale, mentre ravvisava in capo alla madre una evidente incoerenza tra la sua effettiva partecipazione alla vita dei figli, puntualità e costanza negli incontri, adeguatezza nel corso degli stessi e iniziative giudiziarie messe in atto dalla signora;
osservava che la relazione affettiva padre-figli risultava positiva e che i minori pag. 8/13 apparivano seguiti e accuditi in modo consono dal padre, mentre la madre non era riuscita ad utilizzare il tempo che aveva a disposizione per mantenere una relazione altrettanto positiva e accogliente con i minori, spesso non presentandosi agli incontri senza avvisare per tempo, ingenerando una profonda delusione nei minori e rafforzando in loro un sentimento di inadeguatezza;
rilevava altresì nella madre scarso interesse riguardo agli aspetti relativi all'istruzione, salute e attività dei ragazzi, idoneo ad incidere sulla sua affidabilità e a suggerire, all'attualità, un affido esclusivo al padre. Tanto dedotto chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU psicodiagnostica e, nel merito, l'affido esclusivo dei minori al padre, incaricando i Servizi Sociali di attivare un percorso di sostegno e supporto in favore dei minori. Quanto alle questioni economiche, si rimetteva a giustizia.
6.- I motivi di appello relativi ad affidamento, collocazione e visite dei minori vanno risolti alla luce dell'accertamento peritale.
Nella disposta integrazione peritale depositata il 16.04.2025, la CTU dott.ssa rileva di aver riscontrato una costante difficoltà della triade Per_6
madre/figli a stabilire un rapporto funzionale al dialogo, alla luce dello scarso affetto mostrato da verso la madre e ad una crescente e Per_1
maggiore ostilità da parte di , cui corrispondono fragilità da parte Per_2
della e difficoltà introspettiva e riflessiva, che sfociano nella difficoltà Pt_2
di un accudimento idoneo e congruente con i bisogni di crescita dei figli.
Alla luce dell'atteggiamento dei minori, ancora proiettati a pensare ad una madre disinteressata e abbandonica, la CTU ritiene quindi necessario elaborare un progetto volto a riportare la madre nella vita dei figli.
pag. 9/13 Quanto al padre, riscontra l'assenza di condotte ostative alla frequentazione madre-figli e un indubbio sforzo verso un adeguato, seppur faticoso, accudimento dei minori, fermo restando il bisogno di un “aiuto concreto”.
Quanto ai ragazzi rileva l'assenza di sofferenza legata al distacco dalla madre, ma osserva che la mancanza di una figura materna capace di porsi in modi empatico e accudente nei loro confronti sia una criticità a cui dover sopperire.
Rispetto alle osservazioni del 2022 gli unici cambiamenti si riferiscono ad un atteggiamento meno respingente, più tollerante di verso la madre. Per_1
sembra invece maggiormente infastidita e sicuramente sta con la Per_2
madre con maggiore fatica, tanto che si sono resi necessari restringimenti delle visite.
La consulente propone quindi l'attivazione di un progetto multifunzionale, distinto in due percorsi: l'uno relativo all'interazione madre-figli
(ipotizzandosi un tempo di sperimentazione di 8/10 mesi) e l'altro al supporto della socialità dei ragazzi. Il primo (A) dovrebbe consistere in un progetto di sostegno comportamentale/psicoeducativo in cui l'operatore favorisce momenti di interazione, con funzione di guida pratica, al fine di garantire il più possibile la riuscita dell'interazione. Il secondo progetto (B) finalizzato ad aprire nuovi scenari relazionali e di interazione per i ragazzi, dovrebbe consistere nell'introduzione di nuovi stimoli arricchenti il loro mondo socio/relazionale (attività sportive o ricreative), senza limiti temporali, se non quelli imposti dai vincoli oggettivi del Servizio e del nucleo familiare.
A seguito di un ulteriore confronto con i CCTTPP e con il curatore avv.
Ciampa, la dott.ssa conclude quindi ritenendo necessaria la conferma Per_6
pag. 10/13 dell'affido dei minori al Servizio Sociale per poter supportare e assistere al meglio i ragazzi e vigilare sulla corretta attuazione dei progetti nel loro interesse, essendo la conflittualità tra gli ex coniugi ancora molto elevata, con collocamento prevalente presso la casa paterna, prevedendo incontri con la madre un'ora per tre volte al mese per e non più di due Per_1
incontri al mese per , aggiungendo possibilmente un momento di Per_2
quotidianità all'interazione (ad esempio, la madre potrebbe accompagnare la figlia insieme all'educatrice verso un luogo di attività e poi riaccompagnarla al luogo del saluto).
Sulla scorta di queste chiare conclusioni peritali, fondate su un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali con compiuta risposta anche alle osservazioni dei CTP, la Corte ritiene di confermare l'affido ai Servizi Sociali dei minori, delegando gli stessi alle decisioni nell'interesse dei minori relative a scuola, salute e attività sportive, con collocamento prevalente presso il padre e con compito del Servizio affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per gli adulti e per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
dispone visite protette con la madre tre volte al mese per e non più di due volte al Per_1
mese per , facendo coincidere una di queste visite per entrambi i Per_2
minori insieme, sempre nel rispetto delle esigenze e dei desideri degli stessi, con la possibilità, sotto la supervisione dei Servizi, di un ampliamento delle stesse sempre nel superiore interesse dei minori;
conferma l'ordine al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente.
In ordine agli aspetti economici, considerato l'attuale stato di disoccupazione della madre e l'attività lavorativa del padre, conferma la pag. 11/13 previsione di un assegno di mantenimento per entrambi i minori di € 75,00 ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico per i figli spetterà in via esclusiva al padre.
Nessuna decisione viene oggi assunta sull'espatrio dei minori atteso l'attuale affidamento ai Servizi Sociali.
Spese compensate anche per la fase di legittimità, in ragione della complessità dei rapporti tra le parti con la conseguente necessità di una originaria CTU e di un successivo aggiornamento per definire le migliori forme di affidamento, collocamento e visita.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(AMMESSA AL PSS CON DELIBERA COA DEL CP_2
19.05.2024) nei confronti di costituito, con Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale e del Curatore Speciale dei minori e avv. Annamaria Ciampa, avverso la Persona_1 Persona_2
sentenza del Tribunale di Bologna n. 1607/2020, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: conferma l'affido ai Servizi Sociali dei minori, delegando gli stessi alle decisioni nell'interesse dei minori relative a scuola, salute e attività sportive, con collocamento prevalente presso il padre, e con compito del
Servizio affidatario di predisporre un piano di supporto genitoriale e psicologico per gli adulti e per i minori, nonché l'assistenza domiciliare;
dispone visite protette con la madre tre volte al mese per e non più Per_1
di due volte al mese per , facendo coincidere una di queste visite Per_2
pag. 12/13 per entrambi i minori insieme, sempre nel rispetto delle esigenze e dei desideri degli stessi, con la possibilità, sotto la supervisione dei Servizi, di un ampliamento, sempre nel superiore interesse dei minori;
conferma l'ordine al Servizio affidatario di relazionare annualmente al GT territorialmente competente;
fissa in € 150,00 il contributo complessivo dovuto dalla madre al padre per il mantenimento di entrambi i minori dal deposito della presente sentenza oltre il 30% delle spese straordinarie;
Assegno Unico per i figli in via esclusiva al padre;
spese di lite interamente compensate anche per la fase di legittimità; spese di CTU definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Presidente rel.
Annarita Donofrio
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