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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 123/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Canìo, che lo rappresenta e difende,
OPPONENTE
contro
C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Nuoro (NU), via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale A. Diaz n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende,
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 08/01/2018 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 12011/2017 con un'azione di accertamento negativo della pretesa vantata da quale corrispettivo di una fornitura idrica in relazione al contratto n. CP_1
2012.30025698 (cliente n. 36667517) a servizio dell'immobile sito in Sarule, via Nazionale n. 18, per un importo di € 6.143,10.
A sostegno della domanda l'opponente ha esposto:
- oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono le fatture:
n. 2014/24581326 del 6 ottobre 2014 per € 27,89;
n. 2014/403465553 del 17 dicembre 2014 per € 114,60;
n. 2016/580052767 del 24 marzo 2016 per € 5.871,52;
n. 2016/570303174 del 2 novembre 2016 per € 129,09;
- di avere presentato richiesta di rettifica della fattura n. 2016/580052767 del 24 marzo 2016,
in quanto eccessiva rispetto a quanto rilevato in sede di sostituzione del contatore (791 mc),
avvenuto in data 12 aprile 2017;
- con raccomandata datata 13 novembre 2017, ha comunicato il rigetto del CP_1
reclamo: “i consumi della suddetta fattura sono riferiti al periodo 15/02/2013 al 20/01/2016
con un addebito pari a mc 1896 come da lettura certificata;
in fase di sostituzione si riscontra
che la lettura finale era inferiore alle letture certificate rilevate precedentemente, pertanto
non può essere ritenuta attendibile. Si è provveduto al ricalcolo della lettura di sostituzione
come previsto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Sistema Unico integrato, utilizzando i
consumi rilevati prima dell'anomalia rilevata in fase di sostituzione”;
- la tardività e l'infondatezza della risposta del gestore;
- l'anomalia dei consumi ricalcolati e, al contrario, l'attendibilità della lettura di sostituzione di - l'eventualità che il contatore, sostituito nel 2017 e ritenuto inattendibile, fosse mal funzionante
“sin dal primo momento”.
Si è costituita la società la quale ha esposto: CP_1
- di avere emesso le seguenti fatture:
1) n. 2014024581326 del 6 ottobre 2014, scaduta il 19.05.2015, per € 27,89, emessa per il deposito cauzionale;
2) n. 201403465553 del 17 dicembre 2014, scaduta il 07.04.2015, per € 114,60, emessa in acconto per consumi stimati relativi al periodo dal 30/04/2014 (mc 168) al 31/10/2014
(mc 239) (contatore avente matricola n. 11TA059395);
3) n. 2016000580052767 del 24 marzo 2016, scaduta il 09.05.2016, per € 5.971,52, emessa a saldo per i consumi effettivi rilevati dal contatore dal 15/02/2013 (mc. 0) al 20 gennaio
2016 (mc. 1896);
4) n. 2016000570303174 del 16 settembre 2016, scaduta il 02.11.2016, per € 129,09 emessa in acconto per i consumi presunti relativi al periodo dal 29 aprile 2016 (mc. 1986- lettura rilevata) al 8 settembre 2016 (mc. 2050 - lettura stimata);
- per un totale non corrisposto di € 6.143,10;
- di avere provveduto all'invio del sollecito di pagamento del 18.04.2017 e notificato l'ingiunzione di pagamento n. 12011/2017 del 16 novembre 2017;
- la legittimità del deposito cauzionale, peraltro non contestato;
- la non contestazione del credito di cui alle fatture n. 201403465553 del 17 dicembre 2014
(consumi contabilizzati in acconto e conguagliati nella fattura a saldo n. 2016000580052767
del 24 marzo 2016) e n. 2016000570303174 del 16 settembre 2016 (consumi contabilizzati in acconto e conguagliati nella fattura di cessazione avente n. 570321033 del 22 novembre
2017); - l'unica fattura contestata n. 2016000580052767 del 24 marzo 2016 è stata emessa a saldo per i consumi effettivi rilevati dal contatore in uso all'utenza dal 13 febbraio 2013 (mc. 0) al 20
gennaio 2016 (mc. 1896) su letture certificate corredate da prova fotografica;
- l'art. B.32 del Regolamento del S.I.I. prevede la possibilità per il Gestore di sostituire il contatore quando lo ritenga opportuno, alla presenza dell'utente se possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione.
Con ordinanza in data 23/11/2018 è stata disposta la sospensione dell'ingiunzione n. 12011/2017 del
16/11/2017.
All'udienza del 29/03/2023 il Giudice ha invitato le parti a raggiungere una soluzione conciliativa attraverso il ricalcolo della somma dovuta per i consumi dal 15/02/2013 sino alla data del 20/01/2016,
sulla base di consumi medi statistici relativi ad una famiglia con la composizione del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
All'udienza del 31/01/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo, a seguito dell'avvenuto pagamento in favore di della somma di € 803,91, come dalla stessa accertata CP_1
in esito al ricalcolo.
Non è stato raggiunto l'accordo in ordine alle spese di lite.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, congiuntamente richiesta dalle parti, a seguito dell'avvenuto pagamento della somma accertata da CP_1
Le spese di lite devono essere poste a carico di la quale non ha effettuato regolarmente CP_1
e periodicamente la lettura del contatore e, a seguito di istanza di rettifica della fattura da parte dell'utente, non ha proceduto al corretto ricalcolo dei consumi, così dando causa alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1
che liquida nella misura di € 2.464,45 con distrazione a favore del procuratore
[...]
antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.689,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 253,35
Cassa Avvocati (4%) € 77,69
Totale imponibile € 2.020,04
IVA 22% su Imponibile € 444,41
COMPENSO € 2.464,45
Cagliari, 31/03/2025
Il Giudice
Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
791 mc;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 123/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gian Michele Canìo, che lo rappresenta e difende,
OPPONENTE
contro
C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con sede in Nuoro (NU), via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, viale A. Diaz n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende,
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 08/01/2018 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 12011/2017 con un'azione di accertamento negativo della pretesa vantata da quale corrispettivo di una fornitura idrica in relazione al contratto n. CP_1
2012.30025698 (cliente n. 36667517) a servizio dell'immobile sito in Sarule, via Nazionale n. 18, per un importo di € 6.143,10.
A sostegno della domanda l'opponente ha esposto:
- oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono le fatture:
n. 2014/24581326 del 6 ottobre 2014 per € 27,89;
n. 2014/403465553 del 17 dicembre 2014 per € 114,60;
n. 2016/580052767 del 24 marzo 2016 per € 5.871,52;
n. 2016/570303174 del 2 novembre 2016 per € 129,09;
- di avere presentato richiesta di rettifica della fattura n. 2016/580052767 del 24 marzo 2016,
in quanto eccessiva rispetto a quanto rilevato in sede di sostituzione del contatore (791 mc),
avvenuto in data 12 aprile 2017;
- con raccomandata datata 13 novembre 2017, ha comunicato il rigetto del CP_1
reclamo: “i consumi della suddetta fattura sono riferiti al periodo 15/02/2013 al 20/01/2016
con un addebito pari a mc 1896 come da lettura certificata;
in fase di sostituzione si riscontra
che la lettura finale era inferiore alle letture certificate rilevate precedentemente, pertanto
non può essere ritenuta attendibile. Si è provveduto al ricalcolo della lettura di sostituzione
come previsto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Sistema Unico integrato, utilizzando i
consumi rilevati prima dell'anomalia rilevata in fase di sostituzione”;
- la tardività e l'infondatezza della risposta del gestore;
- l'anomalia dei consumi ricalcolati e, al contrario, l'attendibilità della lettura di sostituzione di - l'eventualità che il contatore, sostituito nel 2017 e ritenuto inattendibile, fosse mal funzionante
“sin dal primo momento”.
Si è costituita la società la quale ha esposto: CP_1
- di avere emesso le seguenti fatture:
1) n. 2014024581326 del 6 ottobre 2014, scaduta il 19.05.2015, per € 27,89, emessa per il deposito cauzionale;
2) n. 201403465553 del 17 dicembre 2014, scaduta il 07.04.2015, per € 114,60, emessa in acconto per consumi stimati relativi al periodo dal 30/04/2014 (mc 168) al 31/10/2014
(mc 239) (contatore avente matricola n. 11TA059395);
3) n. 2016000580052767 del 24 marzo 2016, scaduta il 09.05.2016, per € 5.971,52, emessa a saldo per i consumi effettivi rilevati dal contatore dal 15/02/2013 (mc. 0) al 20 gennaio
2016 (mc. 1896);
4) n. 2016000570303174 del 16 settembre 2016, scaduta il 02.11.2016, per € 129,09 emessa in acconto per i consumi presunti relativi al periodo dal 29 aprile 2016 (mc. 1986- lettura rilevata) al 8 settembre 2016 (mc. 2050 - lettura stimata);
- per un totale non corrisposto di € 6.143,10;
- di avere provveduto all'invio del sollecito di pagamento del 18.04.2017 e notificato l'ingiunzione di pagamento n. 12011/2017 del 16 novembre 2017;
- la legittimità del deposito cauzionale, peraltro non contestato;
- la non contestazione del credito di cui alle fatture n. 201403465553 del 17 dicembre 2014
(consumi contabilizzati in acconto e conguagliati nella fattura a saldo n. 2016000580052767
del 24 marzo 2016) e n. 2016000570303174 del 16 settembre 2016 (consumi contabilizzati in acconto e conguagliati nella fattura di cessazione avente n. 570321033 del 22 novembre
2017); - l'unica fattura contestata n. 2016000580052767 del 24 marzo 2016 è stata emessa a saldo per i consumi effettivi rilevati dal contatore in uso all'utenza dal 13 febbraio 2013 (mc. 0) al 20
gennaio 2016 (mc. 1896) su letture certificate corredate da prova fotografica;
- l'art. B.32 del Regolamento del S.I.I. prevede la possibilità per il Gestore di sostituire il contatore quando lo ritenga opportuno, alla presenza dell'utente se possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione.
Con ordinanza in data 23/11/2018 è stata disposta la sospensione dell'ingiunzione n. 12011/2017 del
16/11/2017.
All'udienza del 29/03/2023 il Giudice ha invitato le parti a raggiungere una soluzione conciliativa attraverso il ricalcolo della somma dovuta per i consumi dal 15/02/2013 sino alla data del 20/01/2016,
sulla base di consumi medi statistici relativi ad una famiglia con la composizione del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
All'udienza del 31/01/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo, a seguito dell'avvenuto pagamento in favore di della somma di € 803,91, come dalla stessa accertata CP_1
in esito al ricalcolo.
Non è stato raggiunto l'accordo in ordine alle spese di lite.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, congiuntamente richiesta dalle parti, a seguito dell'avvenuto pagamento della somma accertata da CP_1
Le spese di lite devono essere poste a carico di la quale non ha effettuato regolarmente CP_1
e periodicamente la lettura del contatore e, a seguito di istanza di rettifica della fattura da parte dell'utente, non ha proceduto al corretto ricalcolo dei consumi, così dando causa alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1
che liquida nella misura di € 2.464,45 con distrazione a favore del procuratore
[...]
antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.689,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 253,35
Cassa Avvocati (4%) € 77,69
Totale imponibile € 2.020,04
IVA 22% su Imponibile € 444,41
COMPENSO € 2.464,45
Cagliari, 31/03/2025
Il Giudice
Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
791 mc;