Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 22.4.2025
Ruolo Generale n. 350+360/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LI CECCARELLI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 350 e 360/2020 R.G., vertenti
T R A
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Domenico Tirozzi ( ), presso il cui studio sito in Aversa alla via Roma n. 221 è C.F._1 elettivamente domiciliata – Email_1
APPELLANTE – APPELLATO nel proc. n. 360/2020
E
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. Luisa Paiotta Controparte_1 C.F._2
( ), presso il cui studio sito in Aversa alla via Veneto n. 9 è elettivamente C.F._3 domiciliata – Email_2
1
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 1892/2019 del Tribunale di Napoli Nord del 27/6/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 25.09.2015, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso, ad istanza dell' , per l'importo di euro 13.418,13, Parte_1 oltre interessi e spese della procedura, preteso a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della , appaltati con contratto del 5.6.2014 al prezzo di euro 35.891,32 oltre IVA, CP_1 con successiva aggiunta di altri lavori, relativi all'impianto di riscaldamento, per euro 1.650,00.
Alla base della richiesta monitoria l'impresa ricorrente aveva dedotto il mancato pagamento della fattura n. 19 del 28.11.2014, relativa al S.A.L. del 14.11.2014.
La resisteva all'azione monitoria, spiegando domanda riconvenzionale finalizzata ad CP_1 ottenere la condanna dell'impresa alla restituzione degli importi pagati in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, ed al risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva e tardiva esecuzione dei lavori.
Deduceva, in particolare, l'opponente che aveva affidato all'impresa la ristrutturazione del proprio immobile, e che, durante l'esecuzione del contratto, aveva corrisposto acconti per complessivi €
32.400,00, oltre IVA al 10%; che, a causa delle gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili sia il direttore dei lavori che l'impresa appaltatrice, dopo aver risolto il rapporto contrattuale ed aver approfondito, tramite un tecnico di sua fiducia, i vizi delle opere eseguite, aveva promosso procedimento per ATP con ricorso depositato il 24.03.2015.
Nelle more dell'espletamento dell'ATP aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, per un importo di € 12.198,45, oltre IVA al 10%, a saldo dell'importo derivante dallo stato di avanzamento dei lavori redatto dal D.L. alla data del 14.11.2014, che quantificava il valore delle opere complessivamente realizzate in € 44.598,45.
Assumeva di non dovere nulla a saldo del corrispettivo previsto dal contratto di appalto, ma, anzi, di vantare un credito nei confronti dell'opposta, in relazione ai vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, alla penale prevista contrattualmente per la tardiva consegna dei lavori, alle opere extra capitolato addebitate in violazione all'art. 6 del contratto, al risarcimento dei danni materiali e morali cagionati dalla mancata tempestiva disponibilità dell'immobile.
2 Radicatasi la lite, si costituiva l'opposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la perfetta esecuzione delle opere appaltate, e lamentando che l'interruzione dei lavori determinante il ritardo nella consegna era stata causata dal comportamento ostativo della committente.
Acquisita la relazione di ATP a firma dell'ing. la causa era istruita a mezzo c.t.u., affidata al Per_1 medesimo professionista che aveva redatto l'ATP, finalizzata alla quantificazione monetaria … dei vizi già riscontrati dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in parzialmente accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, del minore importo di euro 1.192,96, oltre interessi, rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla
[...]
, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. CP_1
In sintesi, il Tribunale, aderendo alle risultanze delle relazioni peritali svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di primo grado, riteneva accertati vizi nei collettori complanari, nella posa delle mattonelle dei bagni e nel posizionamento dei comandi elettrici, e valutava la consistenza delle opere realizzate in euro 43.015,76 oltre IVA, comprensiva delle lavorazioni effettuate fino al 24/11/2014, con una differenza di euro 1.582,69 rispetto al computo metrico posto a base dell'azione monitoria.
Perciò, tenuto conto della differenza tra i lavori contabilizzati e quelli accertati, dei vizi, quantificati in complessivi euro 4.622.80, e della penale di euro 50,00 - stabilita in contratto, per ogni giorno di ritardo maturato rispetto alla programmata consegna dei lavori (9/9-14.11/2014), per un totale di giorni 96
(pari a euro 4.800,00) - determinava il saldo spettante all'impresa in euro 1.192,96, cui condannava l'opponente.
Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno dovuto ai disagi causati dalla mancata disponibilità dell'immobile, nonché quella del danno da perdita della possibilità di locare il bene in cui viveva la in attesa della consegna dei lavori, ritenendo assorbita la risarcibilità del CP_1 danno ulteriore dalla previsione della penale contrattuale.
Con separate citazioni del 24.1.2020 sia l' che la hanno proposto distinti appelli Pt_1 CP_1 avverso la citata pronuncia.
L'impresa ha dedotto l'erroneo riconoscimento della penale contrattuale per la ritardata consegna delle opere, e ha censurato la sentenza nella parte in cui, aderendo alle risultanze peritali, ha quantificato i vizi delle opere in euro 4.622,80.
La committente, a sua volta, ha dedotto l'erroneità della pronuncia in merito alla stima delle opere eseguite e al diniego di risarcimento dell'ulteriore danno.
3 Nel gravame introdotto dalla l'impresa si è costituita proponendo appello incidentale CP_1 fondato sulle medesime censure dell'appello autonomamente da essa proposto.
Negata alla la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, riuniti i giudizi, mutati la CP_1
Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 22.4.2025 per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello proposto da (principale in R.G. n. 350/2020 – incidentale in Parte_1
R.G. n. 360/2020)
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato, e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la pronuncia del Tribunale laddove ha condannato l'appaltatrice al pagamento di euro 4.800,00 a titolo di penale per i ritardi nella consegna delle opere, attribuiti invece dalla stessa impresa all'atteggiamento ostile della committente CP_1 che, vietando agli operai l'ingresso nel cantiere, avrebbe impedito l'ultimazione delle opere.
L'appellante adduce l'errata applicazione della clausola penale, insistendo sull'atteggiamento ostativo della committente, che sarebbe comprovato dalla missiva di risoluzione del contratto, inviata dalla
[...]
all'impresa e al D.L, versata in atti nel giudizio di prime cure. CP_1
La doglianza è infondata.
È d'uopo premettere che, come correttamente rilevato dalla committente nei propri scritti difensivi, la consegna dei lavori, come pattuiti dalle parti nel contratto di appalto, era prevista per il 9.9.2014; al riguardo si riporta l'art. 12 del contratto di appalto, che prevede: “I lavori devono essere condotti in modo che gli immobili siano consegnati, ultimati in ogni loro parte, collaudati ed agibili entro 90 giorni utili e consecutivi a decorrere
4 dall'inizio dei lavori stessi e, pertanto, entro ed improrogabilmente il giorno 09.09.2014, con la penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo”.
Ciò posto, la documentazione prodotta in primo grado, anche dalla stessa impresa appaltatrice, prova l'oggettivo ritardo nella consegna delle opere.
È incontestato che i lavori siano proseguiti sino al 14.11.2014, per giunta senza terminare, come dimostrato da: stato avanzamento lavori al 14.11.2014; fattura n. 19 del 28.11.2014 recante la dicitura
“fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori del 14.11.2014 per la ristrutturazione interna appartamento Vs. proprietà sito in Aversa alla VIA E. Corcioni”, comunicazione del 21.11.2014 dell'impresa appellante di abbandono del cantiere, dalla quale risulta che lo scrivente con queste condizioni non può ultimare le opere che richiederebbero ancora una decina di giorni.
In conclusione, il ritardo nella consegna dei lavori deve ritenersi oggettivamente accertato.
Rispetto a tale ritardo alcuna efficacia scriminante può riconnettersi all'eccepito atteggiamento ostile della , posto che, all'atto dell'interruzione dei lavori e della loro consegna al committente CP_1
(14.11.2014), il termine previsto per la consegna era già ampiamente scaduto.
Dunque, in ragione dell'obiettivo sforamento dei termini di consegna dei lavori, e in mancanza di una specifica impugnazione sul quantum stabilito dal Tribunale, la sentenza non merita censura in parte qua.
Con il secondo motivo di appello l'appaltatrice lamenta l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale del c.t.u. ing. che quantifica i vizi delle opere in complessivi euro 4.622,80, Persona_2 contestando, in particolare, che quest'ultimo non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni peritali sollevate dal proprio c.t.p..
Censura la non esecuzione a regola d'arte delle opere, contestando, sul punto, la stima dei vizi effettuata dal c.t.u.
Deduce la corretta copertura dei collettori complanari (centraline), addebitando la responsabilità per i vizi riscontrati nei rivestimenti dei bagni alla committente, che aveva fornito direttamente i materiali.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano
5 implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022 e precedenti conformi).
Oltretutto, è d'uopo evidenziare che, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass.
Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv.
607812- 01).
Nel caso di specie, il perito del giudice, con nota del 20.7.2018, allegata alla propria relazione, ha puntualmente controdedotto alle osservazioni del c.t.p. dell'impresa odierna appellante, evidenziando, correttamente, come “le osservazioni dell'ing. non facciano parte di questa relazione di consulenza tecnica, Per_3 il CTP ritorna a contestare i vivi riscontrati e non la loro quantificazione, come da quesito formulato dal Giudice”.
Con l'elaborato peritale versato in sede di A.T.P., il perito del giudice ha analiticamente descritto i vizi delle opere effettuate dall'appaltatrice, segnatamente: in entrambi i bagni i collettori complanari
(centraline) risultavano coperti da un rivestimento in gres porcellanato che non ne permetteva l'ispezione; pertanto per il corretto funzionamento degli impianti occorreva ripristinare l'ispezionabilità dei collettori;
i rivestimenti delle pareti dei bagni, con mattonelle in gres porcellanato, di qualità medio alta, in alcuni punti non risultano posati a perfetta regola d'arte e, infine, in ordine all'impianto elettrico erano emersi vizi circa il posizionamento dei comandi elettrici (interruttori, prese, ecc).
Pare evidente che la non ispezionabilità dei collettori integra un vizio di esecuzione dell'opera di installazione, così come i difetti riscontrati nei rivestimenti dei bagni attengono alla loro posa in opera e non ai materiali utilizzati, di qualità medio alta.
Nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico instaurato con i consulenti di parte, il c.t.u. nella quantificazione dei vizi (ammontante ad euro 4.622,80), già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, ha tenuto conto dei costi necessari a corpo o a mq per la rimozione degli stessi, ossia: demolizione, posa e fornitura dei rivestimenti (+22% IVA), rettifica intonaco per la copertura dei collettori complanari dei bagni e per il rivestimento dei bagni e, altresì, delle opere murarie necessarie
(tracce per spostamento cassette, ripristino intonaco e finitura intonaco), nonché dell'attività di tinteggiatura per i vizi inerenti l'impianto elettrico.
6 A riguardo, come assunto nelle osservazioni alle note dell'arch. , c.t.p. della committente, ha Per_4 dedotto che, riguardo i vizi derivanti dalla non perfetta posa dei rivestimenti nei bagni ha ritenuto intervenire sulle porzioni di rivestimento da sostituire, quantificando alcune lavorazioni a “corpo” per il lavoro certosino e minuzioso, altresì per quanto riguarda i vizi dell'impianto elettrico, considerato che sono lavorazioni su piccole parti di muratura ma con tempi di esecuzione lunghi, ha quantificato tale lavorazione a corpo.
In conclusione, la sentenza gravata non merita censura nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, quantifica i vizi riscontrati in complessivi euro 4.622,80.
L'appello dell'impresa va, conclusivamente, rigettato.
Sull'appello proposto da (R.G. n. 360/2020 riunito all'R.G. n. 530/2020) Controparte_1
Con il primo motivo di gravame la censura la pronuncia nella parte in cui il Tribunale, per la CP_1 quantificazione del credito residuo da corrispondere all'appaltatrice, a saldo dei lavori espletati, pone alla base del calcolo l'importo di euro 43.015,76, corrispondente alle opere eseguite alla data del
24.11.2014, in luogo dell'importo di euro 40.741,01, corrispondente ai lavori effettuati al 14.11.2014.
Deduce che la pretesa creditoria azionata dall'impresa in fase monitoria e nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, faceva riferimento esclusivamente al pagamento delle opere realizzate sino al SAL del 14.11.2014, assumendo, dunque, l'estraneità rispetto al thema decidendum delle opere successive al
14.11.2014, chiedendo, di escluderle dal computo dell'eventuale credito spettante all'opposto (pag. 6 atto di appello
R.G. n. 360/2020).
La doglianza è infondata.
L'appaltatrice, sia nel giudizio monitorio che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo pone a fondamento della propria richiesta di pagamento la fattura n. 19 del 28.11.2014, chiedendo il pagamento del saldo di € 13.418,30, comprensivo di IVA, così come risultava dal S.A.L. del 14.11.2014 e in base al computo metrico del 27.11.2014 (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale nel proc. n.
360/2020).
Coerentemente con il mandato ricevuto dal Tribunale - che, nell'udienza di giuramento del 9.4.2018 ha integrato il quesito da sottoporre al c.t.u. specificando che: l'oggetto della valutazione sia limitato ai lavori menzionati nel SAL posto alla base della fattura che ha dato luogo alla emissione del decreto ingiuntivo, sempre che sia possibile (pag. 2 c.t.u. resa in sede di giudizio di opposizione a d.i.) - l'ausiliario del giudice ha, pertanto, incluso nel calcolo del dovuto all'impresa le lavorazioni eseguite fino a tutto il 27.11.2014, in pratica 7 fino all'abbandono del cantiere a seguito della risoluzione del contratto intimata dalla committente con acc. A.r. del 25.11.2014 (in atti).
In definitiva, le opere sono quelle di cui al computo metrico prodotto in sede monitoria, unitamente al
SAL del 14.11.2014.
L'appellante censura, inoltre, il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, insistendo per il risarcimento dei danni patiti per la mancata disponibilità dell'immobile, causata dai comprovati ritardi nell'ultimazione dei lavori.
Assume il mancato profitto del canone di locazione, di cui la stessa avrebbe potuto godere affittando l'immobile ove è stata costretta a risiedere sino alla disponibilità di quello oggetto di causa, quantificandolo in euro 600,00 mensili, per un totale di euro 7.800,00.
Censura, altresì, il mancato ristoro dei danni patiti dal padre , affetto da patologie Parte_2 incidenti sulla deambulazione, costretto a dimorare durante i lavori in un'abitazione priva di ascensore, in attesa del compimento dei lavori dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La doglianza è infondata.
Con corretta valutazione, che la Corte fa propria, il Tribunale ha statuito che la clausola penale stabilita dall'art. 12 del contratto di appalto per il caso di ritardo, senza previsione di risarcibilità del danno ulteriore, ha l'effetto, ai sensi dell'art. 1382 comma 1 c.c., di limitare il risarcimento alla prestazione promessa (pag. 7 sentenza di primo grado).
La pronuncia è coerente con l'insegnamento della Supreme Corte, secondo cui la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del
26/07/2021).
Nel caso in esame, le parti non hanno previsto in contratto la possibilità di risarcimento del danno ulteriore.
Il motivo deve essere, in definitiva, rigettato. 8 L'appellante censura, altresì, la mancata detrazione dal saldo finale delle opere contabilizzate ma non inserite nell'originario capitolato dell'appalto, per le quali le parti avevano contrattualmente escluso il diritto al pagamento da parte dell'impresa appaltatrice (pag. 11 atto di appello R.G. n. 360/2020).
La censura è infondata.
E' noto che, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40122 del
15/12/2021).
Peraltro, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore abbia realizzato lavori extracontrattuali, non è applicabile la forma scritta prevista convenzionalmente dai contraenti per ogni modifica o integrazione del contratto, atteso che i suddetti lavori non vanno ad incidere sulle clausole negoziali, sicché non rilevano, se non in via di fatto, ai fini del pattuito termine di consegna delle opere
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23291 del 31/10/2014 e successive conformi).
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti la realizzazione di opere extra-contratto, che il c.t.u. ha quantificato in euro euro 5.297,76.
Che le variazioni siano state chieste dal committente è dato, peraltro, fondatamente presumere dalla circostanza che la loro esecuzione non ha costituito oggetto di contestazione da parte della committenza in occasione della intimazione di risoluzione del contratto, effettuata dalla con CP_1 lettera racc.a.r. del 25.11.2014 (in atti), nella quale risultano contestati unicamente i vizi e i ritardi.
Ogni altra questione resta assorbita.
In definitiva, entrambi gli appelli devono essere rigettati, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del grado.
9 Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ciascuna parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese processuali del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di ciascuna parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso in Napoli, il 22.4.2025
Il Presidente est. rel.
dott.ssa LI CECCARELLI
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